CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITI A CINEMA
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITI A CINEMA
TEATRO GIACOSA – PERIODO ********* - *********
X.X. xx. 000/0000
Xx Xxxxxx xx Xxxxx (CF 00120680079), rappresentato (ai sensi del primo comma dell’art. 56 comma
8 dello “Statuto comunale”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 110 del 27.06.2001 e s.m.i.), dalla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Dirigente incaricato dell’Area A2 – Servizio Patrimonio, presso la cui sede in piazza Chanoux, 1 è domiciliata per ragioni d’ufficio, la quale interviene a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto, in esecuzione della determinazione dirigenziale nr. …. del ;
da una parte e dall’altra
******************************e domiciliato per la carica presso la sede della società stessa.
premesso che :
Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 28 e 78 /2020 il Comune di Aosta approvava le linee guida relative all’immobile di proprietà, stabilendo di affidare in concessione i locali facenti parte del patrimonio indisponibile, collocati nel contesto del complesso immobiliare del Civico Palazzo accatastato al N.C.E.U. del Comune di Aosta al Fg.40 particella n. 123 sub.1 Categoria D/3 e sub. 2 Categoria A2 (consistenza 7 vani), adibiti a Cinema-Teatro, operanti all’insegna di “Teatro Xxxxxxxx Xxxxxxx”, in seguito, per brevità, definito Comune,
con determinazione dirigenziale nr.***/2020, venivano approvati gli atti di gara e con successiva determinazione nr. ***/2020 veniva preso atto dell’esito della stessa decretando l’aggiudicazione a favore della Società **************
CONCEDE IN USO
il corpo immobiliare sopra descritto alla società ***********, come meglio individuata nella parte introduttiva e in seguito, per brevità, definita Concessionaria, la quale accetta, riconoscendo che la struttura è destinata ad un utilizzo commerciale - Cinema-Teatro, operanti all’insegna di “Teatro Xxxxxxxx Xxxxxxx”, ai seguenti patti e condizioni :
ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione
L’immobile sopra descritto, ivi compresi gli arredi di cui all’allegato A) al presente contratto, si intende concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, che la Concessionaria dichiara di conoscere come corretto e veritiero.
La Concessionaria espressamente, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano occorrere, per cause dipendenti o comunque riconducibili all’attività di gestione, a persone, animali o cose, anche di terzi, che si trovino all’interno dell’immobile.
ARTICOLO 2 – Durata
La concessione in uso dei locali di cui al sub art. 1) ha durata di anni 6 a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente concessione.
ARTICOLO 3 – Canone concessorio
Il canone annuo della concessione è pari ad euro , per l’intera durata della Concessione e dovrà essere versato con cadenza mensile posticipata.
ARTICOLO 4 – Arredi ed attrezzature
Alla scadenza della Concessione, tutti gli arredi e le attrezzature presenti nel Cinema – Teatro (vedi all. A), dovranno essere restituiti integri e funzionanti, fatto salvo il normale deperimento degli stessi. Qualora in corso di contratto dovessero presentarsi necessità di manutenzione ordinaria agli stessi, la Concessionaria dovrà provvedere direttamente, previo accordo con il Comune. In caso di necessità di sostituzione integrale le parti condivideranno modalità di procedura, ivi compresa quella di una possibile compensazione del canone a copertura degli oneri sostenuti dalla Concessionaria.
ARTICOLO 5 - Utilizzo a favore del Comune della struttura adibita a Cinema Teatro
Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente, nel corso di ogni anno di vigenza della presente concessione, i locali del Cinema Teatro per numero 10 mattinate e/o pomeriggi (esclusi festivi, prefestivi e fine settimana a partire dal venerdì e per il periodo compreso tra le ricorrenze dell’Immacolata e dell’Epifania), per l’organizzazione di eventi culturali, corrispondendo una cifra forfetaria, per ogni singolo utilizzo, stabilita in euro 690,00 (I.V.A. esclusa), importo pari alle spese di gestione.
Qualora si preveda l’organizzazione di eventi con carattere di continuità (Rassegne teatrali, ecc…) nelle 10 mattinate/pomeriggi sopra descritti, l’utilizzo della sala sarà possibile anche nelle giornate di venerdì e prefestivi, purché la struttura risulti libera entro le ore 18,00, alle condizioni sopramenzionate.
Superato il numero di giornate previste dal comma 1, il Comune per l’organizzazione di serate per manifestazioni, convegni, rappresentazioni ed eventi di interesse, si potrà avvalere, compatibilmente con le proprie esigenze, della struttura del Cinema Teatro, corrispondendo per l’affitto della struttura, l’importo che verrà determinato con un ribasso pari ad almeno il 20% rispetto al prezzo di mercato, oltre alle spese di gestione pari ad euro 690,00 oltre I.V.A.
Al fine di permettere lo svolgimento di una corretta ed efficiente programmazione teatrale e cinematografica sarà cura del dirigente della struttura amministrativa interessata formulare le relative richieste per iscritto, con l’indicazione delle date, degli orari prescelti, della motivazione e del numero dei soggetti coinvolti, fornendo altresì tutte le informazioni necessarie alle valutazioni della tipologia di servizio richiesto.
ARTICOLO 6 – Principali responsabilità della Concessionaria
La Concessionaria è responsabile:
• della buona conservazione ed efficienza dell’immobile, che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione ed in base alle prescrizioni contenute nel presente atto concessorio;
• della necessaria vigilanza e custodia della proprietà comunale nel suo complesso;
• di eventuali danni o infortuni occorsi a chiunque durante l’utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi, la Concessionaria manleva il Comune da qualunque responsabilità salvo, una volta ripristinato lo statu quo ante e rifusi gli eventuali danni, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.
• dell’inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni o infortuni.
La Concessionaria è tenuta a provvedere, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, a dotarsi dei documenti tecnico-amministrativi prescritti per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di conformità degli impianti, prevenzione incendi e quant’altro previsto per la fattispecie, fornendo al Comune ogni probante documentazione dell'intervenuto rispetto degli obblighi qui richiamati.
ARTICOLO 7 – Oneri ed obblighi della Concessionaria
Sono a carico della Concessionaria i seguenti oneri e obblighi:
a) la manutenzione ordinaria della struttura concessionata, e più precisamente:
1. pulizia e manutenzione programmata dell’intera struttura e comunque dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta si renda necessario;
2. pulizia, manutenzione e controllo periodico delle attrezzature, degli oggetti mobili e degli arredi;
3. manutenzione e controllo di tutti gli impianti fissi e mobili, ed in particolare degli impianti termici, elettrici, con particolare attenzione a quello d’emergenza, idrici, igienico- sanitari, ecc.;
4. manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;
5. manutenzione e controllo degli estintori e dei dispositivi antincendio;
b) tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica del funzionamento ed a quant’altro occorrente per la messa a norma (in conformità all’evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell’attività svolta), il mantenimento in efficienza ed il controllo periodico di tutti gli impianti fissi e mobili quali gli impianti termici, idrici, igienico- sanitario ed elettrici, con particolare attenzione a quello d’emergenza e dei dispositivi di sicurezza (estintori, dispositivi antincendio ecc…) e delle vie di esodo;
c) la Concessionaria si impegna, altresì, a stipulare un contratto di manutenzione
dell’impianto di riscaldamento con Ditta specializzata ed abilitata ai sensi di legge;
d) tutte le spese relative alle utenze (a titolo esemplificativo: quelle relative ai consumi dell’acqua potabile, di energia elettrica, di acquisto del combustibile per riscaldamento, la tassa di smaltimento rifiuti, la bolletta telefonica, ecc).
e) l’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle fiscali, di pubblica sicurezza, e relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal
D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
f) lo svolgimento di prestazioni e lavori di competenza, tutte le volte che siano richiesti dal Comune, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico al cui personale la Concessionaria dovrà sempre garantire l’accesso alla struttura per sopralluoghi e verifiche.
g) la Concessionaria si riserva la facoltà di sub concedere il bene in argomento, previa ottenimento di autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione.
ARTICOLO 8 – Oneri ed obblighi del Comune
Rimangono a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento della struttura, o che, a seguito di autonoma valutazione, l'Ente ritenga di eseguire anche solo per migliorare il decoro esterno dell’edificio.
L’eventuale inagibilità temporanea dell’impianto, che si rendesse necessaria per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria o di riparazione, aventi carattere di improrogabilità e di assoluta necessità, che si protragga oltre i limiti di cui al primo comma dell'articolo 1584 c.c., che abbiano carattere di urgenza, non dà diritto alla richiesta di indennizzo e/o di risarcimento del danno, salvo il caso che la temporanea inagibilità del locale si protragga oltre l’ottavo giorno. In questo il danno verrà commisurato in euro 60,00 per ogni giorno ulteriore all’ottavo, per un massimo di euro 3.600.00 complessivi.
ARTICOLO 9 – Destinazione d’uso dell’immobile
L’immobile è concesso ad uso esclusivo di Cinema Teatro con divieto al concessionario di mutarne, pur se in parte ed anche solo temporaneamente, tale uso. E’ vietata la sub-concessione senza l’autorizzazione preventiva scritta del Comune proprietario (cfr. art. 7, ultimo comma).
ARTICOLO 10 – Xxxxxxxxx e addizioni
La Concessionaria non può, senza il consenso scritto del concedente, eseguire modifiche migliorative degli elementi strutturali oppure innovazioni, migliorie o addizioni di qualsiasi genere dell’immobile.
La Concessionaria non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, migliorie ed addizioni, ancorché autorizzate, che, comunque, apportasse a sue spese al Cinema Teatro durante la concessione e che dovranno essere mantenuti al termine della concessione stessa, come appartenenti al Comune, derogandosi espressamente al disposto degli artt. 1592 e 1593 del codice civile.
ARTICOLO 11 – Chiusura locali
La Concessionaria è autorizzata a chiudere la struttura al pubblico per un periodo massimo di giorni quindici consecutivi senza formalità alcuna. Per periodi superiori dovrà esserne data preventiva comunicazione al Comune.
ARTICOLO 12 - Disposizioni accessorie
La Concessionaria ha facoltà di svolgere nel complesso immobiliare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sotto l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e sanità.
ARTICOLO 13 – Polizza fideiussoria
A garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione, compreso il pagamento dell'onere concessorio di cui all'art. 3, la Concessionaria costituirà una cauzione, anche sotto forma di polizza fideiussoria, con clausola di immediato pagamento a richiesta semplice del Comune e senza formalità alcuna.
La fideiussione dovrà contenere la clausola di “riscossione a prima richiesta” e la rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni di cui all’articolo 1945 del Codice Civile. L’importo della cauzione è determinato in € 10.000,00 (euro diecimila/00).
Per far fronte ad inadempienze degli obblighi di competenza della Concessionaria, il Comune potrà, previa diffida da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procedere all’escussione totale o parziale della polizza fideiussoria. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune la Concessionaria dovrà ricostituire entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuto incameramento detta garanzia nell’ammontare indicato al precedente comma. La polizza fideiussoria dovrà avere validità fino a 6 mesi oltra la scadenza del contratto, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le verifiche sui beni concessi ed eventualmente procedere all’incameramento della stessa in caso di contestazioni.
ARTICOLO 14 – Assicurazione
La Concessionaria si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in dipendenza e conseguenza della attività esercitata.
Allo scopo, è fatto obbligo alla Concessionaria di dotarsi di apposita polizza assicurativa, senza franchigia, contro incendi, esplosioni, incidenti di ogni genere, atti vandalici, ecc., per un massimale minimo di €. 3.600.000,00 (euro tremilioniseicentomila/00) nonché polizza per responsabilità civile a copertura di danni a persone o cose con massimale minimo di €. 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila/00) . Entrambi gli importi sopra indicati devono essere integralmente garantiti per struttura oggetto di concessione
Copia della polizza deve essere consegnata al Comune all’atto della stipula di tale concessione.
ARTICOLO 15 – Riconsegna dell’immobile
Alla scadenza della concessione la Concessionaria dovrà riconsegnare l’immobile e relative pertinenze pulito e libero da cose proprie o di terzi e persone, in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.
ARTICOLO 16 – Clausola di decadenza dalla concessione
La subconcessione abusiva, la cessione a terzi del contratto senza il preventivo consenso del Comune e/o in violazione delle condizioni stabilite all’art. 9, od il mutamento di destinazione dell’uso dei locali, produrranno ipso iure la decadenza dalla concessione per colpa della Concessionaria, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del concedente, a norma dell’art. 1456 Codice Civile.
Qualora la Concessionaria non adempia o contravvenga agli obblighi assunti descritti negli articoli 1, 3, 6 e 7 il Comune potrà altresì, a proprio insindacabile giudizio, trascorsi 30 giorni dalla diffida da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarare la decadenza della concessione.
Tutte le altre condizioni previste dalla presente concessione vengono ritenute sostanziali; la loro mancata osservanza potrà comportarne la decadenza con l’effetto dell’obbligo di immediata riconsegna dell’oggetto della concessione.
ARTICOLO 17 - Delle controversie
Qualunque controversia insorga nell'interpretazione od applicazione dei patti contenuti nella presente concessione sarà deferita al Foro di Aosta.
ARTICOLO 18 – Oneri
Tutte le spese del presente atto di concessione, diritti, imposte e tasse, comunque inerenti e conseguenti alla presente concessione, nessuna esclusa, sono a totale carico della Concessionaria.
ARTICOLO 19 – Norma finale
La presente concessione, per quanto non espressamente disposto, è disciplinata dalle norme del Codice Civile.
ARTICOLO 20 – Tracciabilità
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 3, il Concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto, ai sensi dell’art. 3,c. 8, L. 136/2010 s.m.i. può essere risolto in attuazione dell’art. 1456
c.c. laddove la stazione appaltante ritenga avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche, della società Poste Italiane spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità.
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto, si trasmettono:
- Codice Unico di Progetto (CUP): non previsto;
- Codice Identificativo Gara (CIG): non previsto
da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell’appalto unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
ARTICOLO 21 – trattamento dati personali
In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, le parti dovranno impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.
Il Comune di Aosta in qualità di Titolare del trattamento, fornisce al contraente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, come da Informativa già trasmessa al contraente.
Letto, confermato e sottoscritto.
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A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di Comune accordo, previa lettura delle condizioni contenute nel presente atto ritenute essenziali, dichiarano di approvarle espressamente, reietta fin d’ora ogni eccezione reciproca, con particolare riguardo alla deroga all’artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.