Contract
OGGETTO: ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI PAGAMENTI AFFERENTI AI CREDITI SANITARI, RELATIVI ALLE FORNITURE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE, VASCOLARI E DISPOSITIVI MEDICI VANTATI VERSO IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA.
TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO di Catanzaro, Partita IVA 01991520790,
con sede a Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore
E
La “Parte privata” [Ragione sociale],
[P.I.], con sede legale a , via che partecipa, alternativamente, fisicamente presso la sede dell’azienda ospedaliera, o mediante sottoscrizione di firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata;
(Di seguito, congiuntamente, le “Parti” e, ciascuna, una “Parte”)
PREMESSO CHE
A) La Regione Calabria (la “Regione”) ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16.12.2009, un Piano di xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx “Xxxxx xx Xxxxxxx”);
B) In data 17 Dicembre 2009, è stato approvato l’accordo Sul Piano di rientro, ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il presidente pro tempore della regione, successivamente recepito con DGR n. 97 del 12 Febbraio 2010;
C) il Patto per la salute 2014-2016 di cui all’Intesa stato Regioni del 10 Luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) ed in particolare l’articolo 12 di detta Intesa che statuisce la necessità di ridefinire il sistema di governo dei piani di rientro con processi di qualificazione dei Servizi Sanitari Regionali che impongano l'adozione dei piani di rientro ovvero del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del Servizio Sanitario Regionale.
D) La Regione Calabria con la conclusione delle attività connesse alla Bad Debt Entity (BDE) e al fine di dare prosecuzione al processo dei pagamenti e di estinguere definitivamente il debito pregresso, con DCA n. 70/14 ha disposto di trasferire le risorse residuali non utilizzate dalla BDE direttamente alle Aziende Sanitarie affinché le stesse procedessero alla prosecuzione del pagamento delle partite debitorie.
Le risorse trasferite hanno determinato una riduzione del livello di indebitamento verso gli istituti tesorieri e un decremento dei relativi interessi passivi sulle anticipazioni di cassa nel corso dell’esercizio 2015; tuttavia, sono emerse nel corso degli anni 2016 e 2017 varie difficoltà da parte delle Aziende Sanitarie nell’efficace utilizzo delle risorse ricevute per il pagamento del debito pregresso, dovute principalmente alla carenza di figure professionali e competenze tecnico specialistiche nello svolgimento delle attività amministrative per il perfezionamento con i debitori di transazioni e nella emissione dei mandati di pagamento, nonché a difficoltà connesse alla verifica delle partite debitorie già pagate in esecuzione di assegnazioni giudiziarie, al fine di evitare pagamenti multipli per medesime fatture. Tali difficoltà fanno rilevare, pertanto, la necessità di porre in essere interventi organizzativi e procedure straordinarie volte a garantire un efficientamento dell’utilizzo e del monitoraggio delle risorse finanziarie trasferite alle Aziende Sanitarie per il pagamento del debito commerciale;
E) Il Programma Operativo 2019-2021, a salv1aguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai
disavanzi della SSR regionale, prevede tra gli obiettivi prioritari la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori degli Enti del SSR;
F) il Decreto Legislativo n. 192 del 9 Novembre 2012 al fine di recepire la direttiva europea 2011/7/UE del 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 10, comma 1°, della Legge 11 Novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231.
G) Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede “Modalità dì certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”, ove applicabile.
H) il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244”, che ha previsto, tra l’altro, l’obbligo per le PA locali di accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2015;
I) Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla liquidazione e certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate,
L) La rilevazione periodica dei tempi di pagamento effettuata dagli enti del SSR e resa pubblica con l’inserzione sui siti web istituzionali dell’Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) fa registrare per il Servizio Sanitario Regionale ritardi medi che pongono la Regione tra le Amministrazioni pubbliche più critiche sull’argomento. Tali ritardi sono in particolare determinati dall’assorbimento di risorse finanziarie correnti dovuto alla soddisfazione coatta di crediti pregressi dei fornitori delle aziende sanitarie ed ospedaliere, ottenuta in gran parte attraverso azioni legali e procedure esecutive giudiziali, con ulteriore aggravio della situazione finanziaria e della posizione debitoria delle singole aziende per l’addebito di interessi moratori e altri oneri accessori.
M) Rilevato che esistono numerose azioni legali attivate nei confronti delle aziende del SSR, la Regione, per il tramite del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro e del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche sanitarie” ha inteso cominciare a tenere un fase interlocutoria con le aziende farmaceutiche, al fine di approntare un accordo di pagamenti incardinato sui seguenti punti:
- accettazione di termini massimi di pagamento superiori ai sessanta giorni stabiliti dalla normativa vigente per le fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 nei confronti di aziende ed enti sanitari, attesa l’attuale impossibilità di garantire tali tempi da parte delle aziende del SSR;
- definizione della certificazione dei crediti pregressi riguardanti partite debitorie aperte, fino al 31 dicembre 2019, da liquidare entro il 31 luglio 2020. Al riguardo, dovranno essere predisposti appositi piani di rientro tra gli enti del SSR ed i singoli fornitori entro dicembre 2020, che non faranno comunque parte integrante del presente accordo, ma dovranno essere redatti attenendosi alle modalità di pagamento specificatamente disciplinate dall’art. 5.6 del presente schema di accordo transattivo.
- applicazione, in base alla normativa vigente, di interessi moratori calcolati sulle fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre i termini concordati. Al riguardo, le modalità di liquidazione dovranno necessariamente imputare il pagamento, in prima istanza, alla sorte capitale e solo successivamente agli interessi, ex art. 1194 c.c.
- sospensione delle cessioni di credito a qualunque titolo, per le fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 e l’eventuale revoca delle cessioni già effettuate per le fatture anteriori al 31 dicembre 2019 - solo se tali fatture saranno oggetto di specifici atti transattivi tra gli enti del SSR e i singoli
fornitori - ovvero, previa accettazione delle condizioni di cui al punto precedente da parte degli eventuali cessionari;
- rinuncia ad attivare legalmente i crediti connessi alle fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020;
N) La Parte privata e l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi a tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle previsioni contenute nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura in essere;
O) La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Parti e dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza tuttavia prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito;
P) La Regione si impegna a coordinare, monitorare e controllare le attività messe in atto al fine di risolvere in via transattiva i crediti vantati dai singoli fornitori di farmaci e, eventualmente, di apparecchiature diagnostiche, vascolari e dispositivi medici a fronte di fatture emesse fino al 31 dicembre 2020.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, la Parte privata e l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” (di seguito definite anche le “Parti”) convengono e stipulano, accettando e concordando senza riserva alcuna, quanto segue:
ART. 1 Premesse
Le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 - Definizioni
2.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:
“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie.
“Parte privata”: il fornitore di prodotti farmaceutici, diagnostici, vascolari e dispositivi medici che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.
“Contratto”: il negozio giuridico del 2020 (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima la fornitura di beni e/o servizi da parte dei fomitori/prestatori di beni e servizi nei confronti delle Aziende Sanitarie.
“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente.
“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema di Interscambio.
“Sistema di Interscambio” (di seguito anche definito SDÌ): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture.
“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del
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Credito risultante dall’accertamento della conformità dei beni, ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati,
“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria, rappresentata dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell’Atto di Certificazione come di seguito descritto.
“Atto di Certificazione”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, inteso come l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura. “Data di Pagamento”: valuta entro l’ultimo giorno del mese in cui cade la scadenza della relativa Fattura, entro cui l’Azienda Sanitaria procederà all’accredito perentorio sul conto corrente indicato dal fornitore dei Crediti Certificati.
Art. 3 - Oggetto e finalità dell’accordo
3.1 Le Parti, con il presente accordo intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti.
3.2 II presente atto si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra le Parti, in essere alla data di sottoscrizione del presente atto.
3.3 L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente accordo.
Art. 4 — Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti
La manifestazione di volontà viene espressa con la sottoscrizione del presente accordo da ambo le parti, a mezzo posta elettronica certificata.
Le parti si impegnano altresì a non sottoscrivere alcun ulteriore atto avente per oggetto le fatture emesse dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
4.1 Le disposizioni del presente accordo riferite alla Parte privata si potranno applicare anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti dalla Parte privata a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- il relativo Cessionario sottoscriva il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell’accordo stesso;
- il relativo contratto di cessione sia stato validamente stipulato tra le parti, sia pienamente efficace e sia stato notificato all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” cedute entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo;
- la parte privata fornisca all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ed alla Regione l’elenco dettagliato dei crediti ceduti, in formato elettronico (foglio di calcolo debitamente compilato, privo di blocchi e/o restrizioni);
4.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, i Crediti, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 5, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata;
- la Parte privata non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti ivi incluse le note di credito;
- siano rispettate le procedure previste dal presente accordo per l’invio all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” delle Fatture relative ai Crediti.
Art. 5 - Procedura di Trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti.
5.1. La Parte Privata deve, a pena di inammissibilità, inviare all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente accordo, unicamente in formato elettronico, mediante l’utilizzo in conformità alla normativa vigente, del Sistema di Interscambio.
In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
5.2 L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, purché siano state rispettate le condizioni previste all’Art. 4, nonché le procedure indicate nel presente accordo, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dell'accordo entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura e fornire riscontro formale e reportistica trimestrale adeguata sulle partite aperte certificate e liquidate ai fornitori a mezzo pec entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Analoga reportistica verrà fornita entro la data del 30 giugno 2020 relativamente alle fatture emesse ante 1 gennaio 2020.
5.3 L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- 5.4 L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, con valuta entro la data di pagamento, corrispondente all’ultimo giorno del mese in cui cade il 90° (novantesimo) giorno dalla data di emissione della Fattura, eccezione fatta per le fatture emesse dal 01 gennaio al 31 marzo 2020, il cui pagamento da parte degli enti del SSR ai singoli fornitori dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo di cui trattasi.
5.5 Qualora l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 (dieci) giorni dalla Data di Pagamento, la parte privata avrà diritto al riconoscimento degli interessi moratori calcolati secondo le norme vigenti maturati dal 91° (novantunesimo) giorno dalla data di emissione della fattura.
5.6 nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre i termini concordati o nel caso di pagamento del debito pregresso le modalità di liquidazione dovranno necessariamente imputare il pagamento, in prima istanza, alla sorte capitale e solo successivamente agli interessi, ex art. 1194
5.7 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o DURO, i termini di cui ai precedenti punti 5.2 (Liquidazione e Certificazione) e 5.4 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l’espletamento delle procedure Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o DURC.
5.8 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l’espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Agenzia delle Entrate- Riscossione. e/o dagli Enti previdenziali.
Art. 6 - Rettifiche, recuperi e compensazioni
6.1 Qualora l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” abbia proceduto ad un’erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di fatture utili liquidabili, l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.
6.2 Qualora l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto privato che ha ricevuto l’erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo
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quanto previsto al successivo Art. 7, punto 7.1.
Art. 7 - Obblighi della Parte privata
7.1 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” avrà il diritto di compensare l’importo che deve essere restituito dalla Parte privata con i successivi pagamenti dovuti dall’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, dandone comunicazione alla Parte Privata;
7.2 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando il conto o i conti correnti bancari o postali
dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.
7.3 La Parte privata si obbliga a dare evidenza di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d’azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall’art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Art. 8 - Cessione dei Crediti.
8.1 La Parte privata può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti derivanti e connessi alle fatture emesse dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, purché il cessionario accetti formalmente le condizioni del presente accordo.
L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” non potrà procedere ad una sottoscrizione diretta del presente accordo con il cessionario, ma eventuali intese dovranno essere sempre condotte per il tramite del cedente, anche per le cessioni prò soluto.
Il Cessionario che voglia aderire al presente accordo dovrà preventivamente riconciliare formalmente i propri partitari contabili (e le relative posizioni debitorie) con quelli del fornitore originario.
8.2 Preliminarmente alla notifica dell'atto di cessione, la Parte privata dovrà trasmettere all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e alla Regione l'elenco dettagliato delle partite cedute, in formato elettronico (foglio di calcolo debitamente compilato, privo di blocchi e/o restrizioni) al fine di consentire il pronto riscontro amministrativo-contabile agli uffici aziendali e regionali. Il mancato invio dei dati di cui al periodo precedente costituisce motivo di rifiuto della cessione da parte
dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”.
8.3 In caso di revoca di cessioni effettuate anteriormente al 31 dicembre 2019 è obbligo dell’ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla/e cessione/i per la/e quale/i è stata notificata all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” la retrocessione stessa.
Art. 9 - Dichiarazioni e garanzie
9.1 La Parte Privata dichiara e garantisce all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo:
- dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
- la stipulazione e l’esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto: a) al proprio atto costitutivo e al proprio statuto; b) a leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) a contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) a eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;
- non esistono fatti o circostanze che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire
le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.
9.2 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo si intenderanno reiterate per tutta la durata del presente accordo e fino alla Data di Pagamento.
9.3 La Parte Privata è penalmente responsabile per le dichiarazioni non veritiere rese ai sensi del presente Articolo e mallevano sin da ora l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e/o la Regione da eventuali costi e/o danni, anche indiretti, che dovessero derivare in dipendenza da ciò.
Art. 10 - Durata
10.1 II presente accordo ha validità per le Fatture emesse dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. In relazione ai crediti pregressi si rimanda alla lettera M.4 delle premesse.
10.2 Alla scadenza di cui al punto precedente, l'accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore annualità. All'atto del rinnovo le parti potranno concordare termini di pagamento inferiori a quelli previsti al precedente art. 5, punto 5.4.
10.3 II presente accordo sarà applicabile a tutti i Crediti per Fatture emesse nel periodo indicato nel precedente punto 10.1, indipendentemente dalla maggiore durata dei Contratti da cui derivano.
10.4 II pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente accordo o del suo rinnovo, sarà regolato ai termini ed alle condizioni previste nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura, sulla base delle normative vigenti.
Art. 11 Risoluzione e Recesso
11.1 L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” avrà diritto di recedere dal presente accordo, dandone comunicazione alla Parte Privata e in copia alla Regione, qualora dovessero essere avviati uno o più procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all’art. 38, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. facenti parte della Parte privata. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle Fatture aventi Data Consegna fino al quindicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole Fatture aventi data dal sedicesimo giorno dalla data di comunicazione del recesso stesso.
11.2 La Parte privata avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione motivata all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e in copia alla Regione Calabria. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, della suddetta comunicazione. Le Fatture aventi data fino al trentesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” della comunicazione di recesso seguiranno quanto previsto nel presente accordo. Il recesso avrà in ogni caso effetto per tutte le Fatture aventi data a partire dal trentunesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” della comunicazione del recesso stesso.
11.3 Le parti espressamente convengono che gli effetti del contratto potranno risolversi qualora non vengano rispettate le condizioni di cui alla lettera M.2 delle premesse, previa formale comunicazione all'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e alla Regione.
Art. 12 - Spese
12.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all’Art. 12.2 che segue.
12.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto della Parte privata e/o dell’eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.
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Art. 13 - Legge regolatrice e foro competente
Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta, in xxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xx Xxxxxxxxx.