REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI NICHELINO PROVINCIA DI TORINO REP. N.
CONTRATTO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI – PRIMO/SECONDO/TERZO POSTO IN GRADUATORIA – PERIODO 01/10/2013 - 30/09/2017 – C.I.G…………………….
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila ( ) il giorno _ del mese di _nella sede della stazione appaltante in n. , avanti a me dott. , autorizzato a ricevere atti e contratti nell’interesse dell’Amministrazione in base , sono comparsi i sigg:
- nato a il , nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione
(C.F. ), il quale dichiara di agire in questo Atto esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, di seguito nel presente Atto denominato semplicemente “Ente Appaltante”;
- nato a il , nella sua qualità di dell’impresa
p. IVA con sede legale in , via iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n. , che nel prosieguo dell’atto sarà chiamata anche per brevità “Appaltatore”
(OPPURE: nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’impresa)
- , nato a il , il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale; (oppure) generale dell’impresa , p. IVA , con sede legale in , via , iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n. , giusta procura speciale (oppure) generale in data rep. n. autenticata nella firma dal dott. notaio in , che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità “Appaltatore”
Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io dott. sono personalmente certo.
PREMESSO CHE
- con provvedimento n. del , questa Amministrazione ha indetto una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per la fornitura farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali, per una spesa complessiva di Euro ;
- con verbale n. del , l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all’impresa
con sede in con il ribasso del % sull’importo a base d’asta di
€ e quindi per un importo della fornitura di € , oltre oneri per la sicurezza ed IVA;
- con determinazione n.............del .................. si è dato atto della positiva verifica dei requisiti in capo all’impresa e, pertanto, l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace;
- con nota prot. n. ..............del si è dato corso alle comunicazioni previste dall’art. 79 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed, entro il termine previsto dall’art. 11, comma 10, non sono pervenuti ricorsi all’Ente Appaltante (ovvero - ai sensi dell’art. 10 bis del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. - è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva);
- l’Ente Appaltante ha acquisito da parte della Prefettura di………….. la certificazione da cui risulta l’inesistenza a carico dell’appaltatore delle cause ostative di cui agli artt. 67 ed 84 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - PREMESSE
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
a) dal presente contratto e dal capitolato speciale;
b) dalla legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture ed in particolare dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
d) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie comunali per il periodo 01/10/2013 - 30/09/2017.
2. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le provviste necessarie ed accessorie per dare compiuta la fornitura secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel disciplinare tecnico e nel capitolato speciale di appalto, approvato con determinazione n.
del .
ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. Il contratto è stipulato « a misura».
2. Il corrispettivo presunto dovuto dall’Amministrazione all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € , oltre oneri per la sicurezza ed IVA nella misura
di legge.
3. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro giorni trenta dalla ricezione della fattura - previo accertamento mediante apposita dichiarazione della regolarità e completezza della fornitura - termine sospeso nel periodo intercorrente fra la data di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la data di ricezione.
ARTICOLO 5 – LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA.
1. I beni oggetto della fornitura devono essere consegnati, a cura e spese dell’esecutore, nella sede delle farmacie comunali ubicate in Nichelino, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 e Xxxxxx X. Xxxx x. 00.
2. L’avvio dell’esecuzione dovrà risultare da apposito verbale redatto dal ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010.
3. La durata dell’appalto è fissata in anni quattro, con decorrenza dal 1° ottobre 2013.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione della fornitura, saranno applicate le penali previste dal Capitolato Speciale.
5. La riscossione della penale sarà operata mediante trattenuta sull’ultimo titolo di spesa e qualora l’importo di esso non fosse sufficiente, sarà escussa la cauzione definitiva in quota parte.
ARTICOLO 6 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI SUI PRODOTTI FORNITI
1. Il fornitore è tenuto all’esecuzione, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni oggetto del presente contratto. La prestazione a carico dell’esecutore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’Amministrazione e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate.
2. Rimane a carico dell’esecutore il rischio di perdite o danni dei beni sia durante il trasporto sia durante il deposito nei locali in attesa dell’eventuale controllo da parte dell’Amministrazione, salvo che il danno non sia imputabile a quest’ultima.
3. La regolare esecuzione del contratto e la qualità dei materiali forniti è verificata da soggetti appositamente incaricati dall’Amministrazione.
4. La verifica della qualità dei beni sarà effettuata immediatamente se ciò è possibile per le caratteristiche del prodotto fornito. Negli altri casi, oppure qualora sia necessario la verifica dei requisiti per accertare la conformità del bene a determinate specifiche del capitolato tecnico, l’esame dovrà essere effettuato entro giorni 10 dalla consegna. Tutte le spese per le analisi e le verifiche anche di laboratorio sono a carico dell’esecutore.
5. Qualora gli incaricati del controllo riscontrino che i materiali forniti non presentino i requisiti richiesti, ne ordineranno la sostituzione per iscritto. L’esecutore è tenuto a sostituire il prodotto non accettato entro il termine di giorni 10 dalla richiesta di sostituzione.
6. In caso di rifiuto o mancata tempestiva sostituzione del prodotto giudicato non idoneo, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altri fornitori con addebito all’impresa inadempiente delle eventuali maggiori spese, fermo in ogni caso l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ DELL’ESECUTORE
1. L’esecutore risponde dei fatti dei propri dipendenti e dei propri subappaltatori. L’esecutore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati all’Amministrazione o a terzi a causa di negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.
2. Per i beni appartenenti all’Amministrazione, gli ammanchi o i danni causati dai dipendenti dell’esecutore saranno a quest’ultimo addebitati a prezzo di inventario, oppure se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di mercato, fatte salve eventuali azioni per il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE.
1. Per la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni contenute all’art. 308 del D.P.R. 207/2010.
ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la cauzione definitiva di € , a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data dalla Società Agenzia di ; (oppure) a mezzo fidejussione bancaria emessa dalla Banca ; (oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario .
2. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’impresa, la stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla predetta cauzione.
4. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora l’Amministrazione abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. Ai sensi dell’articolo 118 d.lgs. 163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
1. L’esecutore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L’esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
1. Le parti danno atto che l’esecutore ha dichiarato in sede di gara ed ha confermato espressamente in questa sede di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto
(OPPURE)
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
2. Le parti danno atto che l’esecutore ha dichiarato in sede di gara e conferma espressamente in questa sede di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
L’Ente appaltante ha acquisito in tal senso la certificazione rilasciata dal servizio all’impiego della provincia di , competente per il territorio nel quale l’impresa ha la sede legale, in data
protocollo , dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.
ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO
(se l’impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)
1. Il subappalto non è ammesso non avendo l’esecutore dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.
(se l’impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)
2. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della fornitura da subappaltare, indicate in: , la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dell’articolo 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. L’esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice per la fornitura dei prodotti oggetto di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della fornitura oggetto di subappalto.
ARTICOLO 14 – INADEMPIENZE E PENALI
1. Nel caso in cui si verificassero inadempienze da parte dell’esecutore nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sarà applicata dall’Amministrazione in relazione alla loro gravità, una penale secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale.
2. In caso di inadempienze gravi o comunque reiterate, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto.
3. Per l’applicazione delle ritenute e nelle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell’impresa, oppure sulla cauzione definitiva.
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE
1. In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del d.P.R. 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del Codice, per quanto applicabili.
ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 22, del d.lgs. 163/2006, sarà attivato il procedimento di accordo bonario qualora a seguito di contestazioni dell’esecutore, verbalizzate nei documenti contabili, l’importo economico controverso sia non inferiore al 10% dell’importo originariamente stipulato.
2. Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verifichino controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL’ESECUTORE
(se l’impresa ha sede nel comune ove ha sede la stazione appaltante)
1. A tutti gli effetti del presente contratto l’esecutore elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto.
(oppure se l’impresa non ha la sede nel comune ove ha sede la stazione appaltante)
1. A tutti gli effetti del presente contratto l’esecutore elegge domicilio in , presso
, via n.
ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’esecutore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per IVA. Ai fini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634
ARTICOLO 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010
L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/2010. L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n. ;
ARTICOLO 20 - ALLEGATI AL CONTRATTO
1. Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il seguente allegato:
A) Capitolato Speciale
Per l’Amministrazione aggiudicatrice Per l’esecutore