DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3
N. 1268/AV3 DEL 19/10/2018
Oggetto: Accordo ASUR AV3 MC e Azienda Ospedaliera “Santa Xxxxx” di Terni per rapporto di collaborazione tra UOC “Anatomia Patologica” S.O. Macerata dell’AV3 e la UOC “Anatomia Patologica” dell’Azienda Ospedaliera.
IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3
- . - . -
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
- D E T E R M I N A -
1. Di formalizzare il rapporto di collaborazione, tra l’UOC “Anatomia Patologica” dello S.O. di Macerata – ASUR AV3 Macerata e l’UOC “Anatomia Patologica” dell’Azienda Ospedaliera “Santa Xxxxx” di Terni per lo scambio pareri, “second opinion”, nel settore delle prestazioni di Diagnostica per Dermatopatologia (rilasciati dalla struttura dell’AV3 alla controparte) e di Diagnostica Ematopatologica (rilasciati dalla struttura dell’AO alla controparte);
2. Di approvare l’accordo tra l’AV3 Macerata e l’AOU “Santa Xxxxx” di Terni volto alla costituzione del un rapporto di collaborazione per lo scambio dei pareri, così come descritto al punto precedente e riportato nell’Allegato 1) del presente atto, quale forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
4. Di precisare che l’accordo ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R.26/1996 come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e
s.m.i. ed al Direttore Generale XXXX;
7. Di trasmettere il presente atto alla DAO, alla DMO, alla U.O.C. “Anatomia Patologica” dello S.O. di Macerata e all’U.O.C. Gestione Risorse Umane.
IL DIRETTORE AREA VASTA
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:
Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione Il Dirigente UOC Contabilità e Xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
La presente determina consta di n.8 pagine di cui n.4 di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
Normativa di riferimento
• Legge Regionale n.13/2003, “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.
• L.R. 17/2010 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n.13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale".
Istruttoria
Il Direttore Generale l’AOU “Santa Xxxxx” di Terni, Dr. Xxxxxxxx Xxx Xxxx, con nota prot. XXXX 00000 del 5/9/2018, ha richiesto al Direttore Generale ASUR di poter attivare una convenzione nel settore della Diagnostica.
Nello specifico, la convenzione coinvolge per l’ASUR - AV3 Macerata, l’UOC “Anatomia Patologica” dello S.O. di Macerata - diretta dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e, per l’AO Santa Xxxxx” di Terni, l’UOC “Anatomia Patologica” dell’Azienda Ospedaliera “Santa Xxxxx” - diretta dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Il Dr. Xxx Xxxx propone l’instaurarsi di un rapporto volto allo scambio, nel caso se ne ravvisasse la necessità per non univoca interpretazione, di “second opinion”; pareri propedeutici alla realizzazione della diagnosi di natura della malattia. In particolare, la struttura dell’AV3 garantisce alla controparte i pareri di Diagnostica per Dermatopatologia e la struttura dell’AO garantisce alla controparte i pareri di Diagnostica Ematopatologica.
Le Linee Guida nazionali ed internazionali promuovono l’integrazione tra diverse realtà, raccomandando l’utilizzo della cosiddetta “second opinion” della letteratura anglosassone. Un sempre più preciso inquadramento anatomo-patologico delle lesioni è richiesto dalla introduzione di nuove terapie “a misura di paziente” e non “a misura di malattia” e da interventi chirurgici sempre più personalizzati e specifici per tipo di patologia. La corretta interpretazione di alterazioni istopatologiche nell’ambito delle patologie in oggetto risulta pertanto di importanza fondamentale per indirizzare il paziente ad un corretto follow-up e/o terapia.
Il risultato atteso per questa attività è un miglioramento della qualità diagnostica nei settori di attività in oggetto, una riduzione del rischio di contenzioso medico-legale ed un abbattimento dei costi in termini di cessioni di servizio per consulenze diagnostiche e tecnologie non implementabili in sede.
In riferimento all’elevata professionalità ed alla consolidata esperienza dei professionisti delle suddette XX.XX.XX., il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, ha espresso parere favorevole a tale collaborazione al fine di aumentare la qualità diagnostica nel settore delle prestazioni di Dermatopatolgia e di Ematopatologica.
Acquisita la piena disponibilità e condivisione del progetto da parte del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, la Direzione dell’AV3 si è dimostrata disponibile ad accettare la collaborazione in questione.
L’impegno ipotizzabile è di circa 10/15 pareri mensili rilasciati da ogni Struttura, ognuna delle quali provvede alla spedizione dei preparati per il tramite della posta ordinaria (con costi a carico dell’inviate) e con tempi medi di risposta previsti in 15 giorni.
Considerata la sostanziale equipollenza di impegno da parte dei Sanitari dell’AV3 e dell’AO, le attività vengono espletate senza risorse aggiuntive, compensi o rimborsi e con unici costi quelli relativi all’invio dei campioni.
Il rapporto in oggetto viene regolato alle condizioni e secondo i termini definiti nella convenzione, come da Allegato 1) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che, dal medesimo, non deriva alcuna spesa. Tutto ciò premesso si
P R O P O N E
1. Di formalizzare il rapporto di collaborazione, tra l’UOC “Anatomia Patologica” dello S.O. di Macerata – ASUR AV3 Macerata e l’UOC “Anatomia Patologica” dell’Azienda Ospedaliera “Santa Xxxxx” di Terni per lo scambio pareri, “second opinion”, nel settore delle prestazioni di Diagnostica per Dermatopatologia (rilasciati dalla struttura dell’AV3 alla controparte) e di Diagnostica Ematopatologica (rilasciati dalla struttura dell’AO alla controparte);
2. Di approvare l’accordo tra l’AV3 Macerata e l’AOU “Santa Xxxxx” di Terni volto alla costituzione del un rapporto di collaborazione per lo scambio dei pareri, così come descritto al punto precedente e riportato nell’Allegato 1) del presente atto, quale forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
4. Di precisare che l’accordo ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R.26/1996 come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e
s.m.i. ed al Direttore Generale XXXX;
7. Di trasmettere il presente atto alla DAO, alla DMO, alla U.O.C. “Anatomia Patologica” dello S.O. di Macerata e all’U.O.C. Gestione Risorse Umane.
8.
IL DIRETTORE MEDICO P.O. IL DIRETTORE DAO AV3
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
- ALLEGATI -
Allegato 1) Accordo ASUR AV3 MC e Azienda Ospedaliera “Santa Xxxxx” di Terni per rapporto di collaborazione tra UOC “Anatomia Patologica” di Macerata dell’AV3 e UOC “Anatomia Patologica” dell’Azienda Ospedaliera.
ACCORDO TRA L’ASUR - AV3 MACERATA E L’AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA XXXXX” DI TERNI PER L’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA UOC “ANATOMIA PATOLOGICA” DI MACERATA DELL’AV3 E UOC “ANATOMIA PATOLOGICA” DELL’AZIENDA OSPEDALIERA.
TRA
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 3 (AV3) in persona del Direttore di Area Vasta Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Macerata il 16/09/1957, cod. fisc. MCCLSN57P16E783F, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell’Area Vasta n.3;
E
l’Azienda Ospedaliera “Santa Xxxxx” di Terni (AO) in persona del Direttore Generale Dr. Xxxxxxxx Xxx Xxxx, nato a Milano il 4/2/1954, cod. fisc.DLMMRZ54B04F205A, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa Azienda Ospedaliera “Santa Xxxxx” di Terni;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Oggetto
Il presente accordo prevede la formalizzazione di un rapporto di collaborazione tra l’UOC “Anatomia Patologica” dell’ASUR - AV3 Macerata, diretta dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e l’UOC “Anatomia Patologica” dell’AO “Santa Xxxxx” di Terni, diretta dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
In considerazione delle elevate professionalità e consolidate esperienze dei professionisti delle suddette XX.XX.XX., al fine di aumentare la qualità diagnostica nel settore delle prestazioni di Dermatopatolgia e di Ematopatologica, oggetto della presente convenzione è lo scambio, nel caso se ne ravvisasse la necessità, di pareri propedeutici alla realizzazione della diagnosi di natura della malattia. La struttura dell’AV3 garantisce il rilascio di pareri di Diagnostica per Dermatopatologia e la struttura dell’AO garantisce il rilascio di pareri di Diagnostica Ematopatologica.
ART. 2
Modalità organizzative
Le parti, di ciascun caso da sottoporre a “second opinion” inviano reciprocamente vetrini colorati con Ematossilina-Eosina ed eventuali sezioni colorate con colorazioni immunoistochimiche e/o sezioni non colorate ed allestite su vetrini per immunoistochimica per eventuali ulteriori colorazioni. Contestualmente, viene inviata la copia del referto in originale.
Il confezionamento ed il trasporto dei campioni viene effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti, come previsto dall’accordo internazionale ADR sul trasporto di merci pericolose. I costi relativi al
trasporto dei campioni è a carico della parte inviante, secondo le modalità già in uso presso le strutture interessate.
Ciascuna UOC accetta il caso ricevuto secondo il proprio sistema informatico come consulenza istopatologica ed è tenuta a formulare un referto anatomo-patologico che, una volta validato, viene condiviso ai fini della cosiddetta “second opinion”.
Il tempo medio di attesa previsto per questa attività è di 15 giorni.
Le attività in convenzione vengono espletate durante il normale orario di servizio, con utilizzo di strutture, attrezzature e tutti quei mezzi messi a disposizione dall’Azienda nella quale si eseguono le prestazioni e secondo le indicazioni del Direttore della struttura di appartenenza.
Considerata la sostanziale equipollenza di impegno da parte dei Sanitari dell’AV3 e dell’AO, le attività vengono espletate senza risorse aggiuntive o ulteriori costi. Non sono previsti né compensi, né rimborsi; le prestazioni sono considerate a reciproca compensazione.
Si stima che il carico di lavoro aggiuntivo per ogni singola Struttura interessa possa essere di 10/15 casi mensili.
La responsabilità legale di ogni consulenza resta in capo al Centro che l’ha resa al Centro proponente.
L’AV3 e l’AOU s’impegnano reciprocamente affinché, per il periodo preventivamente concordato, le attività programmate siano rese con continuità. Le Aziende s’impegnano, anche, a dare immediata comunicazione delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività ed a comunicare alla tempestivamente ogni evento che possa incidere sull'attività di cui al presente accordo.
I Dirigenti Medici coinvolti, per quanto di propria competenza, sono responsabili del regolare espletamento delle attività e garantiscono il rispetto dei diritti, la dignità e degli Utenti attraverso l’impego di modalità tecnicamente corrette e rispettando le specifiche normative di settore.
I singoli pazienti vengono informati dai Colleghi Clinici che li hanno in cura riguardo il fatto che, a seguito di primo referto anatomopatologico, si provvede a chiedere una “second opinion” e che della stessa si provvederà a fornire apposito riscontro allegato poi in cartella clinica.
ART. 3
Copertura assicurativa
L’attività di cui trattasi è svolta in orario di servizio, non si prevedono quindi ulteriori coperture assicurative rispetto a quelle già in essere.
ART. 4
Oneri
Dalla messa a disposizione del personale, a fronte di una maggiore qualità diagnostica nel settore delle prestazioni di Dermatopatolgia e di Ematopatologica, non derivano costi aggiuntivi a carico delle Aziende, se non quelli relativi all’invio dei campioni.
ART. 5
Durata
La presente Convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile, per ugual periodo, a seguito di accordo scritto tra le parti, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto almeno 30 giorni prima dalla scadenza.
È’ fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.
È’ facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante preavviso, scritto, di almeno 60 giorni. Fermo restando quanto previsto al comma 2 .
ART. 6
Xxxxxxxx di garanzia per il trattamento dei dati personali
L’AV3 e l’AO che sottoscrivono il presente accordo in qualità di responsabili del trattamento dei dati, s’impegnano a trattare reciprocamente i dati, dei quali vengono a conoscenza nell’effettuazione delle operazioni e dei compiti ad esse affidati, secondo i principi della correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
L’AV3 e l’AOU garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di Privacy e l’adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
L’AV3 e l’AOU, in ogni caso, garantiscono espressamente che non effettueranno operazioni di comunicazioni e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall’Ente committente, senza preventivo consenso dell’Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate all’Azienda stessa.
L’AV3 e l’AOU, hanno facoltà di richiedere alla controparte, e verificare in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.
ART. 7
Clausola finale
Per quanto non espressamene previsto nel presente accordo si fa riferimento alla normativa vigente e le parti s’impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta, in conformità delle norme vigenti in materia, i singoli problemi che dovessero emergere, per un ottimale funzionamento della collaborazione.
ART. 8
Registrazione e foro competente
Si individua il Foro di Macerata quale autorità giudiziaria competente per dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla interpretazione o all’esecuzione del presente accordo.
Il presente accordo, redatto in triplice originale, è esente da bollo ai sensi dell’art.16, allegato B, del
D.P.R. n.995/1982 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
Macerata, lì
Il Direttore Il Direttore Generale
di Area Vasta n.3 Macerata dell’Azienda Ospedaliera “Santa Xxxxx” di Terni Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Dr. Xxxxxxxx Xxx Xxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 e s.m.i. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.