CAPITOLATO D’APPALTO PER GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “SANTA MUSTIOLA” Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione
Comune di .PEGLIO (Prov. Pesaro-Urbino)
CAPITOLATO D’APPALTO PER GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “SANTA MUSTIOLA”
Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione dell’immobile e del terreno pertinenziale, per lo svolgimento dell’attività di sviluppo e qualificazione della ricettività alberghiera, precisamente indicati nella planimetria allegata al presente capitolato.
Finalità del bando è quella di acquisire una proposta ideativa di gestione e utilizzo dei predetti spazi al fine di creare un punto qualificato di alloggio e ristoro non lontano dal centro storico cittadino.
Nella conduzione della gestione si possono prevedere attività di ricettività alberghiera, ristorazione, bar, somministrazione di cibi e bevande ed eventualmente vendita di prodotti dell’enogastronomia locale.
Detto immobile viene concesso per l’esercizio delle attività tutte di cui alla “proposta ideativa di gestione” costituente elemento dell’offerta presentata dal concessionario in sede di gara.
La presente gestione verrà affidata mediante l’espletamento di una licitazione e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 2 – Requisiti di Partecipazione
Per partecipare alla gara i concorrenti devono presentare, contestualmente alla domanda di invito, apposita dichiarazione bancaria di solvibilità.
Al momento della presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento di attività ricettive e/o commerciali.
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla gara verranno fornite con la lettera di xxxxxx.
Art. 3 – Durata della concessione e importo presunto
La concessione avrà durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e dal contestuale verbale di consegna dell’immobile e potrà essere rinnovata su richiesta del concessionario, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, qualora ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico, per una sola volta e per uguale periodo, con contrattazione del nuovo canone.
Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione procedere alla proroga del contratto alla scadenza sopra evidenziata. Alla scadenza l’immobile e le pertinenze torneranno nella piena disponibilità del Comune nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e addizioni.
E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l’applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.
Il canone annuo di concessione posto a base di gara è pari a € 8.000.000,00 (dodicimila) indicizzati, soggetto a rialzo e non sottoposto a regime a regime IVA. Non sono ammesse offerte alla pari o al ribasso.
Art. 4 – Migliorie ed addizioni
Il concessionario potrà apportare ai beni oggetto della concessione innovazioni, addizioni o migliorie solo nei limiti di quanto sia stato oggetto di proposta di gestione in sede di offerta.
Tutte le innovazioni che non siano state oggetto di proposta di offerta potranno essere apportate solo previo consenso scritto del concedente.
Al termine della concessione ogni innovazione, addizione o miglioria resterà acquisita al comune senza che il concessionario possa vantare alcun diritto a rimborsi o indennità, mentre resteranno al Concessionario eventuali attrezzature mobili acquistate dallo stesso e finalizzate a migliorare il funzionamento della struttura (VERIFICA IN RELAZIONE AL PUNTO 11/a).
Art. 5 – Arredi, manutenzione e verbale di ricognizione dei beni
L’immobile in concessione viene fornito completo di arredi. In sede di stipulazione del contratto verrà redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, da cui risulti la ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dei beni ed il loro stato.
Identica operazione dovrà essere effettuata al momento della restituzione dei beni da parte del concessionario.
Il concessionario è responsabile per i danni arrecati ai beni, sia mobili che immobili, oltre al loro innaturale deperimento conseguente al non corretto uso.
L’amministrazione comunale provvederà alle spese di manutenzione straordinaria mentre tutte le spese di manutenzione ordinaria, legate alla conduzione dell’attività, sono a carico del concessionario.
Al fine di consentire la migliore salvaguardia dei beni di pregio storico-artistico su cui grava la concessione, il concessionario provvederà ad informare l’Amministrazione degli interventi manutentivi che intende predisporre.
Nel caso in cui il concessionario ometta di eseguire gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione e alla sicurezza dei beni concessi, l’Amministrazione comunale, previa diffida, potrà eseguirli d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute.
Art. 6 – Limiti alla destinazione d’uso del bene
In considerazione del rilevante interesse storico-artistico dell’immobile, come risultante dalla dichiarazione del Ministro beni culturali e ambientali del 23/11/1990, la cui consultazione è possibile presso questa amministrazione, il concessionario si impegna a
non utilizzare i beni oggetto di concessione per finalità incompatibili con la loro destinazione culturale e religiosa.
Nel caso in cui venisse rilevato un uso improprio dei beni, il concessionario sarà tenuto all’immediato ripristino di un corretto utilizzo.
E’ comunque in facoltà dell’amministrazione procedere personalmente all’eliminazione delle cause di incompatibilità, salvo il diritto di rivalersi sul concessionario per i costi sostenuti.
Nei casi più gravi si potrà procedere alla revoca della concessione.
Art. 7 – Effetti della gestione
A far data dalla stipulazione del contratto il concessionario potrà godere dei redditi e di tutte le utilità che scaturiscano dalla gestione.
Parimenti saranno a carico del concessionario le spese, gli oneri e i tributi di qualsiasi specie afferenti alla struttura, nonché i costi relativi all’energia elettrica, alla forza motrice, gas, gasolio, telefono, TRRSU oltre ad ogni ulteriore onere riguardante l’allacciamento ai servizi elencati e quanto altro risulti dovuto come presupposto o conseguenza della gestione.
Il concessionario avrà diritto di stabilire orari, modalità d’uso da parte dell’utenza e tariffe, previa informativa all’Amministrazione comunale, e nel rispetto di quanto stabilito in sede di offerta .
Art. 8 – Obbligatorietà dell’offerta
La presentazione dell’offerta sarà immediatamente vincolante per l’impresa, mentre il rapporto obbligatorio nei confronti del comune sorgerà solo a seguito dell’adozione del relativo atto di aggiudicazione definitiva.
Art. 9 – Revoca della gara
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di revocarla in qualsiasi momento o di prorogarne la scadenza senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o interesse.
Art. 10 – Pagamento e adeguamento del canone
Il canone annuale di concessione è da pagarsi in semestralità anticipate (SCEGLIERE LA MODALITA’ PREFERIBILE). Il pagamento di ciascuna rata dovrà essere effettuato presso il servizio di Tesoreria comunale o su c.c.p. n. 13352612 intestato al Comune di Peglio entro e non oltre il decimo giorno del mese in cui il pagamento è dovuto.
Dal giorno successivo al decimo giorno del mese di scadenza del pagamento saranno dovuti al concedente gli interessi di mora, pari a tre punti in più del saggio di interessi legali, tempo per tempo vigenti.
Il concessionario che non provvederà al pagamento nei termini e nei tempi stabiliti dal contratto sarà considerato in mora, senza necessità di formale diffida.
Il mancato pagamento di due rate di canone comporta la revoca della concessione, salvo l’incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni, compresi quelli connessi alla rinnovazione delle procedure amministrative per l’individuazione del nuovo concessionario.
A partire dal secondo anno il canone di concessione verrà indicizzato sulla base dell’inflazione annua calcolata secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
Art. 11 – Aggiudicazione
La concessione per la gestione della struttura ricettiva per uso attività di sviluppo e qualificazione della ricettività alberghiera sarà aggiudicata, previo esame delle offerte, al concorrente che avrà presentato la proposta che avrà ottenuto il maggior punteggio da parte della commissione appositamente nominata..
Si precisa che si potrà procedere all’aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola offerta valida purchè valutata positivamente dall’amministrazione.
L’aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti elementi oggetto di valutazione e dei relativi punteggi.
a) Proposta ideativa di gestione e migliorie – massimo 50 punti
per l’assegnazione del punteggio verrà tenuto conto:
- delle capacità tecniche dell’offerente con riferimento a precedenti esperienze professionali o di gestione di strutture ricettive quali alberghi, agriturismi, bed and breakfast o altre strutture similari; MAX 10 PUNTI
- della previsione di apportare migliorie alla struttura allestendo ulteriori utilità al bene quali strutture mobili (es. gazebo) o stabili (es. forno a legna) nei limiti degli standards urbanistici vigenti; MAX 20 PUNTI
- della previsione di diversificare le attività da svolgere nell’ambito dei locali e degli spazi pertinenziali (incontri culturali, sagre e similari); MAX 15 PUNTI
- delle modalità di utilizzo del bene con riferimento alla data di inizio di attività, ai giorni di chiusura al pubblico, tariffe, orari e personale impiegato. MAX 5 PUNTI
b) Offerta economica – massimo 40 punti
- Il punteggio per l’offerta economica verrà attribuito, mediante la seguente proporzione diretta:
offerta presentata / offerta presentata più vantaggiosa x 40 (VERIFICA)
c) Proposta di agevolazioni ai residenti– massimo 10 punti
per l’assegnazione del punteggio verrà tenuto conto:
- di agevolazioni tariffarie in favore dei residenti nel comune di Peglio per l’utilizzo della struttura; MAX 10 PUNTI
-
Art. 12 – Cessione a terzi
E’ vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto di concessione della gestione dell’immobile, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente.
E’ altresì vietato procedere al subappalto della gestione stessa, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente.
Art. 13 – Osservanza delle condizioni normative e contributive risultanti da contratti collettivi
Il concessionario deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
Il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti durante tutta la durata della presente concessione, nonché di applicare tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
Art. 14 – Responsabilità del concessionario ed assicurazione contro i danni
Il concessionario è responsabile in via esclusiva di eventuali danni che, in correlazione alla gestione, possono derivare ai beni immobili e mobili oggetto della concessione, ai dipendenti dell’amministrazione, nonché a terze persone o a cose di terzi.
A garanzia di ciò, si impegna a stipulare idonea polizza di assicurazione contro l’incendio, furto, atti vandalici ed altri rischi per l’immobile oggetto di concessione e ad inserire in detto contratto la clausola di rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti del locatore. Il concessionario, in ogni caso, terrà manlevato il Comune per tutti i danni che avessero a subire le merci, gli impianti ed ogni altro bene, anche detenuto a qualsiasi titolo, necessario per lo svolgimento della propria attività.
Si impegna inoltre a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni a beni immobili e mobili oggetto della concessione, a terze persone o a cose di terzi, nonché ad ogni altro danno causato per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.
Art. 15 Cauzione provvisoria
I soggetti che intendano partecipare alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria pari a € 960,00 con validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La stessa cauzione verrà incamerata dall’amministrazione in caso non si addivenga alla stipulazione del contratto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. La
cauzione dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.
Art. 16 Cauzione definitiva
All’atto della stipulazione del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto a versare una cauzione definitiva d’importo pari al dieci per cento (10%) dell’annualità moltiplicata per il numero di anni della concessione da costituirsi anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. Non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato deposito della cauzione definitiva.
Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Peglio, in qualunque momento, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto. In tal caso il gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempienza del gestore, il deposito cauzionale, salvo il diritto al Comune degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.
Art. 17 Cessazione del rapporto
La concessione si risolverà per scadenza contrattuale, salvo proroga concordata, ed è revocabile in ogni momento con preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In quest’ultimo caso l’amministrazione rimborserà al concessionario le spese sostenute e debitamente documentate per l’eventuale allestimento dei locali (VERIFICA), al netto delle relative quote di ammortamento già maturate.
Anche il concessionario può recedere dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza aver diritto ad alcun rimborso salvo la restituzione della cauzione depositata.
In ogni caso di cessazione, l’amministrazione comunale può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per l’affidamento ad altri della gestione.
Art. 18 Revoca della concessione
Il Comune potrà revocare la concessione nei seguenti casi:
- gravi inadempienze gestionali inerenti la sicurezza, l’ordine pubblico, l’igiene e la salute pubblica;
- inadempienze con riferimento alla destinazione culturale del bene ex art. 6 del presente capitolato;
- inadempienze economiche nei confronti dell’amministrazione comunale;
- a seguito della perdita dei requisiti previsti dalla normativa di settore per l’esercizio di attività ricettiva;
- sospensione continuativa e non concordata dell’attività per un periodo superiore a sessanta giorni.
- Iil mancato rispetto dell’inizio dell’attività
In tutti questi casi, e in caso di mancato rispetto del termine per la comunicazione del recesso previsto dal comma 3 del precedente art 17, l’amministrazione procederà all’incameramento della cauzione depositata, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Art. 19 Stipulazione del contratto e relative spese
Il concorrente che risulterà aggiudicatario si impegna a stipulare il relativo contratto in forma pubblica amministrativa entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte dell’Ufficio Affari Generali.
Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, il Comune si riserva di revocare l’aggiudicazione ponendo a carico dell’aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che si dovessero affrontare per la stipulazione con altro contraente.
In ogni caso l’amministrazione, sempre che ravvisi vantaggiose le offerte, si riserva il diritto di procedere allo scorrimento della graduatoria per il rilascio della concessione oppure di predisporre una nuova gara.
Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto saranno a carico del concessionario.
Art. 20 Norme di rinvio e foro competente
Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa rinvio alle disposizioni di legge. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contatto, è competente il foro di Urbino.
ALLEGATI:
1) Planimetria (SI VEDA ART. 1)