ACCORDO
ACCORDO
ai sensi dell’art. 15 della L. 241 del 1990 e ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA SCHEDA GE.6.1.2.d DEL PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-2020 – REACT EU
CUP B31B21007680001
tra
COMUNE DI GENOVA, partita IVA 00856930102 avente sede legale in Xxx Xxxxxxxxx 0, di seguito per brevità denominato “il Comune”, nella sua doppia veste di Autorità Urbana del PON METRO 2014-2020 e di soggetto Beneficiario dell’intervento ai fini del Programma, rappresentato per il presente atto dal Dirigente pro tempore della Direzione Mobilità e Trasporti, domiciliato per la carica in Xxx xx Xxxxxxx 0, Xxxxxx;
e
Genova Parcheggi S.p.A., partita IVA 03546590104, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0, di seguito per brevità denominata “Genova Parcheggi”, in qualità di Azienda affidataria della gestione dei servizi finalizzati alla regolazione della domanda di mobilità, dell’ attività di rilascio/rinnovo dei CUDE (contrassegno unificato disabili europeo) e delle autorizzazioni per la circolazione di predeterminate categorie veicolari lungo le corsie riservate al trasporto pubblico locale, secondo gli indirizzi della deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 12/01/2021, società in house del Comune di Genova e Soggetto Attuatore dell’intervento, rappresentata dall’Amministratore Unico pro-tempore, domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxx;
nel seguito indicate congiuntamente anche come “le Parti”.
PREMESSO CHE
▪ il Comune di Genova, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 00196/2021 del 29/07/2021, ha preso atto delle modifiche apportate al programma PON METRO 2014-2020 per un incremento finanziario pari a euro 81.910.519,88 come da integrazione dell’atto di delega (REACT-EU)” pervenuto con lettera dell’Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 e ha dato mandato all’Organismo Intermedio del Comune di Genova di procedere alla chiusura della progettazione degli interventi con l’Autorità di Gestione per definire la riprogrammazione degli assi 6, 7 e 8 che andranno a valere sui fondi REACT-EU;
▪ con Deliberazione della Giunta Comunale n.215/2021 del 02/09/2021 “Individuazione dei progetti a valere su REACT-EU (PON città metropolitane 2014-2020) per un importo complessivo pari a euro 81.910.519,88”, la Giunta ha preso atto degli interventi concernenti REACT-EU e relativi importi finanziari previsionali, tra cui gli interventi GE 6.1.2.d “Realizzazione rete Cicloposteggi al coperto e Velostazioni al servizio della mobilità ciclabile”;
▪ con Determinazione Dirigenziale n. 2021-186.0.0.-80 del 09/11/2021 si è proceduto all’approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane “PON METRO” 2014-2020;
▪ la Determinazione Dirigenziale N.2022-186.0.0.-74 del 16/06/2022 con cui si è proceduto
all’approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane “PON METRO” 2014-2020 e alla rettifica dell’ammissione a finanziamento dei progetti GE2.2.1.a, GE6.1.2.c, GE6.1.2.d, GE6.1.2.f, GE6.1.2.h, GE6.1.3.b, GE6.1.4.f E GE6.2.1.a;
▪ l’intervento GE 6.1.2.d “Realizzazione rete Cicloposteggi al coperto e Velostazioni al servizio della mobilità ciclabile” intende perseguire l’obiettivo di favorire la mobilità ciclabile promuovendo e incentivando l’uso della bicicletta come mezzo abituale di trasporto negli spostamenti giornalieri mediante:
- cicloposteggi al coperto con servizi e attività di cicloriparo, utilizzando locali di proprietà dell’Amministrazione;
- velostazioni con servizi e attività di cicloriparo da realizzare presso le principali stazioni, alcuni ambiti centrali dell’area urbana e presso punti nodali ed HUB della città di Genova;
PRESO ATTO CHE
▪ l’affidamento dei servizi finalizzati alla regolazione della domanda di mobilità, della sosta a pagamento su suolo pubblico e regolamentazione degli accessi a zone a traffico limitato, della gestione delle attività di rilascio / rinnovo dei CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), nonché di rilascio / rinnovo delle autorizzazioni / contrassegni per la circolazione di predeterminate categorie veicolari lungo le corsie riservate al trasporto pubblico locale, è avvenuta in conformità alla vigente normativa regionale, nazionale ed europea e fondata sulle ragioni disposte dal Consiglio Comunale di Genova con propria deliberazione n. 5 del 12.01.2021;
▪ con deliberazione del Consiglio Comunale di Genova n. 5 del 12.01.2021, l’organo consiliare si è espresso circa:
a. l’assenso per l’affidamento in house alla società Genova Parcheggi S.p.A. della gestione integrata dei servizi pubblici per lo sviluppo della mobilità sostenibile del Comune di Genova,
b. l’approvazione dei criteri vincolati per la redazione del Contratto di Servizio, dando mandato alla Direzione Mobilità e Trasporti per quanto di competenza per la stipula dello stesso;
c. l’approvazione della relazione xx xxx. 00 x. 00 xxx Xxxxxxx Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, contente le risultanze dell’istruttoria condotta, riguardanti sinteticamente:
i. l’individuazione delle norme di settore regolanti la materia,
ii. l’illustrazione dei principi generali inerenti il servizio in trattazione,
iii. la descrizione delle modalità di gestione del servizio,
iv. l’analisi dei principi ed obblighi specifici di servizio pubblico ed universale da osservare,
v. le tariffe applicate ed eventuali compensazioni economiche,
vi. l’analisi della forma di affidamento prescelta,
vii. le esplicitazioni delle ragioni che hanno indotto il Comune alla scelta del tipo di affidamento, nei termini richiesti dall’art. 192 c. 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
▪ Con determinazione dirigenziale n. 2021-125.0.0.-22 del 21/05/2021 è stato approvato il contratto di Servizio tra il Comune di Genova e Genova Parcheggi S.p.A. disciplinante la gestione dei servizi finalizzati alla regolazione della domanda di mobilità, dell’attività di rilascio/rinnovo dei CUDE (contrassegno unificato disabili europeo) e delle autorizzazioni per la
circolazione di predeterminate categorie veicolari lungo le corsie riservate al trasporto pubblico locale;
▪ detto Contratto di Servizio tra Comune di Genova e Genova Parcheggi S.p.A. ha validità a decorrere dal 01/01/2021 sino al 31/12/2025;
▪ lo Statuto Sociale di Genova Parcheggi S.p.A., all’art 4, comma 6 recita: “La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”
▪ lo Statuto di Genova Parcheggi S.p.A., all’art 4.1, prevede quali attività rientranti nell’oggetto sociale, tra le altre, anche:
1. progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi di superficie ed in struttura;
2. progettazione, realizzazione e gestione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, e ad ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio;
3. studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di prodotti, sistemi e servizi elettronici ed informatici evoluti di bigliettazione e multi-bigliettazione;
4. studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi e servizi di controllo degli accessi ad aree pubbliche e private;
5. progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;
6. progettazione tecnico economica, progettazione e sviluppo, anche con riferimento a progetti in ambito nazionale ed europeo, nelle tematiche della mobilità urbana, della sosta e della viabilità anche in connessione al settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti ed infrastrutture;
7. progettazione e gestione servizi di campagne di informazione e promozione inerenti la mobilità urbana;
▪ Genova Parcheggi S.p.A. viene dunque individuata, quale Soggetto Attuatore dell’intervento in oggetto, in quanto ente assegnatario del servizio di regolazione della domanda di mobilità, della sosta a pagamento su suolo pubblico e regolamentazione degli accessi a zone a traffico limitato, e della gestione delle attività di rilascio / rinnovo dei CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), nonché di rilascio / rinnovo delle autorizzazioni / contrassegni per la circolazione di predeterminate categorie veicolari lungo le corsie riservate al trasporto pubblico locale all’interno del territorio comunale genovese;
VISTI
▪ il Regolamento Europeo n. 1303 del 2013 e i relativi atti attuativi;
▪ il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo le modalità di attuazione per quanto riguarda le risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della crisi socio- economica causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe REACT-EU);
▪ nel corso dell’anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte dal citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del
03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dallo strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”: sono stati, pertanto, introdotti nuovi assi:
6) Ripresa verde, digitale e resiliente;
7) Ripresa sociale, economica e occupazionale;
8) Assistenza tecnica;
▪ l’art. 15 della L. n. 241 del 1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
▪ l’art. 5, c. 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., il quale prevede l’esclusione dalla disciplina dettata in materia di appalti pubblici in presenza delle seguenti condizioni:
a) per le cooperazioni realizzate tra Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori e finalizzate a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.
RICHIAMATI ALTRESI’
▪ la Comunicazione della Commissione Europea intitolata “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” del 28.06.2014;
▪ il Manuale delle procedure approvato dall’Autorità di Gestione (AdG) del programma PON METRO 2014-2020, da ultimo, nella versione 6.0 del 30.04.2021;
CONSIDERATO CHE
▪ con la stipula del presente Accordo si realizza, ai fini di cui all’art. 5, c. 6, del D.lgs. n. 50 del 2016, una cooperazione tra Comune di Genova, Soggetto Beneficiario degli interventi finanziati con fondi Europei REACT-EU e la società Genova Parcheggi S.p.A. in qualità Azienda affidataria della gestione dei servizi finalizzati alla regolazione della domanda di mobilità, dell’attività di rilascio/rinnovo dei CUDE (contrassegno unificato disabili europeo) e delle autorizzazioni per la circolazione di predeterminate categorie veicolari lungo le corsie riservate al trasporto pubblico locale, secondo gli indirizzi della deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 12/01/2021, società in house del Comune di Genova e Soggetto Attuatore per la realizzazione dell’intervento GE 6.1.2.d “realizzazione rete Cicloposteggi al coperto e Velostazioni al servizio della mobilità ciclabile”, volti a:
a) rafforzare il sistema di piste e corsie ciclabili esistenti ed in corso di realizzazione;
b) effettuare attività di supporto della ciclabilità per promuovere ed incentivare la bicicletta come mezzo abituale di trasporto negli spostamenti giornalieri. In tale ottica risulta fondamentale mettere al servizio degli utenti una serie di luoghi, all’interno del territorio comunale, ove permettere sosta, parcheggio, riparo, rimessaggio e servizi di riparazione/manutenzione dei mezzi.
▪ ai fini dell’art.15 della L. n. 241/1990, il presente Accordo è volto a disciplinare lo svolgimento di un’attività comune a tutte le amministrazioni intervenienti e si qualifica quale “accordo organizzativo”, volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di una attività di interesse comune;
▪ con la firma del presente Accordo si stabiliscono, in capo a tutte le Parti intervenute, una serie di compiti da svolgersi e si definiscono le rispettive responsabilità al fine dell’attuazione degli interventi indicati in oggetto;
▪ con il termine Cicloparcheggio si deve intendere un immobile (locale o fabbricato) di proprietà dell’Amministrazione Comunale Genovese, da destinarsi a posteggio, rimessaggio e riparo di biciclette;
▪ con il termine Velostazione si intende un locale, realizzato con struttura portante di acciaio, fissata a terra mediante piastra saldata ai montanti da ancorare a platea di fondazione, con tamponamenti in lamiera metallica e/o vetro temprato e copertura in lamiera di acciaio zincati e grecati, eventualmente rifinita con tetto verde e/o con pannelli fotovoltaici da destinarsi a posteggio, rimessaggio e riparo di biciclette;
▪ il Comune di Genova trasferirà a Genova Parcheggi S.p.A. i fondi relativi all’attuazione dell’intervento, a conclusione di ogni singola azione, previa attività di rendicontazione nei confronti del Ministero e ad avvenuto rimborso da parte di quest’ultimo. A tal fine Genova Parcheggi S.p.A. dovrà rendicontare gli effettivi costi sostenuti e riconosciuti come rimborsabili nel presente accordo, per la realizzazione dell’intervento individuato;
▪ Nessuna richiesta potrà essere avanzata al Comune in ordine ad eventuali ritardi nell’erogazione del trasferimento delle risorse da parte del Ministero.
PREMESSO INFINE CHE
▪ lo schema del presente Accordo è stato approvato dal Comune di Genova con Determinazione Dirigenziale N. 2022-125.0.2.-32 del 17/10/2022 a firma del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx e da Genova Parcheggi S.p.A. con documento N. Protocollo gpspa/AF543C1 (P) GE/2022/0004884 del 19/10/2022 a firma dell’Amministratore Unico pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI
al fine di determinare i rispettivi compiti nonché di regolare i rapporti reciproci nell’ambito della prevista realizzazione degli interventi GE 6.1.2.d “realizzazione rete Cicloposteggi al coperto e Velostazioni al servizio della mobilità ciclabile” individuati dal Comune di Genova con Delibera di Giunta n. 215/2021 del 02/09/2021,
STIPULANO QUANTO SEGUE
Art 1. Valore delle Premesse
1. Quanto precede si intende qui interamente richiamato e riscritto, considerandosi quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art 2. Oggetto e Finalità dell’Accordo
1. Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, stipulano il presente Accordo al fine di dare attuazione a parte degli interventi previsti dalla scheda GE 6.1.2.d “realizzazione rete
Cicloposteggi al coperto e Velostazioni al servizio della mobilità ciclabile” e di seguito meglio specificati:
a. progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle infrastrutture, anche tecnologiche, necessarie al controllo accessi dei locali adibiti a Cicloposteggi e Velostazioni;
b. progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle strutture necessarie alla gestione della sosta nei locali adibiti a Cicloposteggi e Velostazioni;
c. gestione della sosta nei locali adibiti a Cicloposteggi e Velostazioni;
d. progettazione esecutiva e realizzazione delle infrastrutture destinate a Cicloposteggi e fino a
n. 5 Velostazioni, comprensive di attrezzature, rastrelliere bipiano, impiantistica, sistemazioni esterne (platea di fondazione, plinti isolati, raccordi con quota marciapiede/strada, tamponamenti, serramenti e componentistica) ed ottenimento delle autorizzazioni e permessi necessari. Le Velostazioni dovranno essere realizzate nelle seguenti localizzazioni e secondo l’ordine riportato:
1. Piazza Dante-Intersezione Via Ceccardi;
2. Darsena-Via Gramsci;
3. Genova Brignole -Piazza Verdi;
4. Piazza Caricamento;
5. Genova Piazza Principe-Stazione FS;
e. manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei locali destinati a Cicloposteggi e Velostazioni.
Per quanto attiene i costi di gestione e manutenzione delle velostazioni e dei Cicloposteggi durante il periodo di sperimentazione gratuita, a totale carico di Genova Parcheggi S.p.A, si concorda che terminato tale periodo la società potrà, previa autorizzazione del Comune di Genova, trattenere dall’incasso del servizio oltre ai costi correnti, anche i costi sostenuti durante la gratuità.
Gli interventi come sopra descritti rivestono carattere di interesse comune tra le Parti e rientrano nella categoria di quelli definibili di pubblico interesse.
2. Con la stipula del presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e provvedere ad assegnare gli adempimenti di competenza e le rispettive responsabilità nell’ambito dell’attuazione dell’intervento di cui sopra.
Art 3. Durata dell’Accordo
1. Il presente Accordo ha valore dalla data della sua stipula e fino al completo svolgimento delle attività previste, che dovranno necessariamente concludersi rispettivamente:
• entro il 30 giugno 2023 per la completa realizzazione di tutte le strutture nuove da realizzarsi, (per i singoli dettagli di opera si rimanda all’allegato denominato “Cronoprogramma”);
• entro il 30 novembre 2023 (termine finale PON METRO 2014-2020 - REACT-EU) per la rendicontazione di tutte le spese sostenute per fornire riscontro al Ministero per il rimborso.
Art 4. Valore dell’intervento
1. La quota di finanziamento che verrà trasferita a Genova Parcheggi S.p.A. a conclusione delle attività tecniche e relative attività di fatturazione e rendicontazione, sarà pari ad € 861.000,00 (Euro ottocentosessantunomila/00) per il progetto GE 6.1.2.d, comprensivi di progettazione, acquisto dei beni, lavori civili di installazione, sviluppo software, direzione lavori e collaudi,
svolgimento del servizio. Tale ammontare rappresenta l’importo massimo riconoscibile a favore di Genova Parcheggi S.p.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. E’ escluso il rimborso dell’IVA.
Art 5. Adempimenti a carico del Comune di Genova
1. Il Comune di Genova, in qualità di Soggetto Beneficiario dell’intervento, è competente ad avviare, supervisionare e controllare l’attuazione del progetto a valere sul PON METRO 2014- 2020 – REACT EU, nel rispetto della normativa dell’Unione, nazionale e regionale nonché dei documenti di regolazione prodotti dall’Autorità di Gestione del Programma.
2. Il Comune di Genova si incarica di mantenere i rapporti con l’Autorità di Gestione del Programma, provvedendo alla verifica delle spese sostenute da Genova Parcheggi S.p.A. e alla loro rendicontazione secondo le regole del Programma.
3. Il Comune di Genova verifica e cura il rispetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del presente Accordo, degli adempimenti informativi e pubblicitari connessi all’intervento in esame (apposizione di targhe, cartelloni o altri segnali equivalenti a cura di Genova Parcheggi S.p.A.).
4. Con provvedimento della competente Direzione del Comune di Genova si provvede a formulare il relativo impegno di spesa e si impegna il Comune al trasferimento a Genova Parcheggi S.p.A. dei fondi relativi alla realizzazione degli interventi nei tempi e modalità meglio esplicitati in premessa.
5. Il Comune di Genova si incarica di fornire a Genova Parcheggi S.p.A., prima dell’attuazione degli interventi in oggetto, tutte le indicazioni relative alla compilazione delle Checklist di procedura e di spesa necessarie alla corretta rendicontazione delle attività svolte.
6. Per le attività riguardanti l’incarico di progettazione esecutiva e realizzazione di nuovi Cicloposteggi e/o Velostazioni come meglio identificate nella scheda progetto allegata alla presente, il Comune di Genova si impegna a fornire Progetto architettonico definitivo approvato tecnicamente e ratificato con delibera di Giunta.
Art 6. Adempimenti a carico di Genova Parcheggi S.p.A.
1. A Genova Parcheggi S.p.A. spetta l’attuazione degli interventi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e la corretta realizzazione della spesa.
2. Con la firma del presente Accordo, Genova Parcheggi S.p.A. si impegna:
o ad individuare il RUP dei procedimenti;
o ad acquisire i CIG (codice identificativo di Gara) necessari all’adempimento delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
o ad acquistare, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici (Direttive 2014/24/UE come recepite in ambito nazionale con il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), i beni e/o i servizi necessari all’attuazione degli interventi, nel rispetto di tutte le condizioni di regolarità della spesa poste ai fini della sua rendicontazione su fondi europei, come espressamente previste dalle Checklist di procedura e di spesa pertinenti e fornite come previsto dall’art.5 punto 5;
o a realizzare quanto previsto all’interno dell’Art. 2, comma 1 del presente accordo.
3. Genova Parcheggi S.p.A. si impegna a garantire che tutti i beni acquistati riportino o prevedano la possibilità di riportare targhe, cartelloni o altri segnali equivalenti che diano conto della specifica provenienza del finanziamento.
4. Genova Parcheggi S.p.A. si impegna inoltre a fornire tutto quanto dovesse risultare necessario al Comune di Genova per l’adempimento delle procedure formali relative all’attuazione degli interventi e della rendicontazione della spesa nei confronti dei soggetti finanziatori.
5. Genova Parcheggi S.p.A. assume le responsabilità inerenti all’osservanza degli obblighi di cui al punto 2 del presente articolo in conformità alle norme europee e nazionali in caso di esito negativo delle relative procedure determinato da inadempienze od omissioni o negligenze da parte di Genova Parcheggi S.p.A. stessa.
6. Genova Parcheggi S.p.A. si impegna a provvedere alle richieste di allaccio delle utenze necessarie allo svolgimento delle attività affidate (es. corrente elettrica, linea telefonica/dati, idrica, ecc.) intestandole a se stessa ovvero volturare quelle già esistenti ed intestate al Comune di Genova.
Art 7. Adempimenti a carico delle Parti
1. Le Parti, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano fin d’ora ad assicurare, dandone conto in atti:
- il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.);
- il rispetto della normativa civilistica e fiscale in relazione alla spesa da effettuarsi;
- il rispetto del principio di localizzazione, secondo il quale la spesa sostenuta deve essere relativa ad una operazione localizzata nell’area del Programma, come già previsto dai documenti programmatici e come le Parti si danno atto già con la firma del presente Accordo.
2. Genova Parcheggi S.p.A. e Comune di Genova si impegnano a verificare:
- che le procedure di acquisto di beni o servizi per l’attuazione del presente Accordo siano eseguite conformemente a quanto previsto dalle Checklist, di procedura e di spesa, pertinenti e che le stesse siano oggetto di verifica da parte del Comune di Genova, nelle forme e nei termini previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del PON METRO 2014-2020;
- che le prestazioni oggetto della fattura/documentazione giustificativa non siano state oggetto di precedenti pagamenti;
- che sia conservata e opportunamente fascicolata la documentazione amministrativa e contabile relativa alla fornitura dei beni e/o dei servizi;
- che vi sia corrispondenza tra le voci di spesa contenute nei documenti di spesa e l’oggetto degli interventi;
- che tutte le fatture relative all’attuazione dell’operazione in oggetto siano emesse in formato elettronico e contengano le seguenti informazioni:
» Titolo del progetto e codice del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PON CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020– REACT EU;
» Indicazione del PON “CITTA’ METROPOLITANE” 2014-2020– REACT EU;
» Estremi identificativi del contratto/convenzione a cui la fattura si riferisce;
» Numero della fattura;
» Data di fatturazione;
» Estremi identificativi dell’intestatario;
» Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
» Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata (per le forniture si dovrà indicare il dettaglio dei beni forniti con l’indicazione, nel caso, del luogo di installazione degli stessi);
» Il CUP del progetto;
» Il CIG della procedura;
- che la prestazione/fornitura oggetto della spesa sia eseguita nei termini previsti dal presente Accordo e nei più stringenti termini eventualmente previsti dal contratto da stipularsi con il fornitore;
- che la spesa sostenuta non sia derivante da modifiche contrattuali non ammissibili ai sensi di Legge o in relazione alle norme europee.
3. Relativamente al conseguente pagamento, inoltre, il Comune di Genova e Genova Parcheggi
S.p.A. si impegnano a verificare che:
- siano presenti i documenti che attestano gli avvenuti pagamenti;
- il documento attestante il pagamento sia regolare;
- la liquidazione sia avvenuta nel periodo ammissibile;
- l’importo liquidato corrisponda a quello indicato nella documentazione giustificativa di spesa;
- il documento comprovante il pagamento riporti gli estremi del beneficiario, della fattura, del PON “CITTA’ METROPOLITANE” 2014-2020– REACT EU, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del codice del progetto e del CUP.
Art 8. Impegni e obblighi delle Parti in merito alla gestione della proprietà dei beni
1) Genova Parcheggi S.p.A. assume la proprietà dei seguenti beni:
(a) attrezzature ed apparecchiature per il controllo degli accessi ai locali di parcheggio e per la gestione della sosta dei veicoli (sistemi di controllo video, tornelli/cancelli/chiusure scorrevoli, ecc.) acquistate da Genova Parcheggi S.p.A., in assolvimento degli obblighi assunti dalla nomina di soggetto attuatore del progetto React –EU scheda GE 6.1.2. D.
(b) Velostazioni comprensive di attrezzature, rastrelliere bipiano, impiantistica, sistemazioni esterne così come definite dall’art. 2 del presente accordo.
2) Le Parti si danno reciprocamente atto che tale acquisto avviene nel pieno rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di Aiuti di Stato, al fine di evitare qualsiasi vantaggio competitivo fornito dal possesso di tali mezzi a favore di Genova Parcheggi S.p.A. per fini che vadano aldilà del contratto in essere.
3) Genova Parcheggi S.p.A., a tal fine, si impegna:
- a non distrarre dal servizio pubblico assegnato in esclusiva i beni acquistati con contributi pubblici;
- nel rispetto delle clausole del Contratto di Servizio, alla non alienazione dei beni oggetto dell’Accordo esclusi i casi in cui sia intervenuta autorizzazione da parte del Comune di Genova;
- a che il ricavato dell’eventuale alienazione sia interamente destinato all’acquisto di beni aventi il medesimo scopo o, comunque, diretti al miglioramento tecnologico del/i servizio/i oggetto del presente accordo;
- al termine del periodo di affidamento del Contratto di servizio, a mettere a disposizione degli Enti affidanti, ovvero del nuovo gestore subentrante, i beni del presente Accordo, esclusi quelli individuati nel precedente art. 8, comma1, lett. (a) e (b);
- ad adottare le opportune prassi di rilevazione contabile ed esposizione a bilancio, al fine di evitare il doppio finanziamento;
- a considerare i beni acquistati a fronte dei contributi in oggetto come aggiuntivi rispetto agli impegni previsti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria della azienda e rientranti nell’ambito degli interventi operati tramite autofinanziamento;
- a non generare entrate nette sulle attività disciplinate dalla presente convenzione ovvero a reinvestirle nelle medesime attività secondo quanto disposto dagli artt. 61 e 65 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e nel Regolamento UE 480/2014 - Sezione III (artt. da 15 a 19) recante “Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette”.
4) Genova Parcheggi S.p.A. si impegna a rispettare il seguente ordine di priorità e tempistiche:
a. Nei locali siti in Sottopasso De Ferrari nn. 7 e 14 ed in Largo della Zecca nn. 5, 6 e 7, in quanto già pronti all’uso, procederà all’installazione dei sistemi di controllo accessi, gestione della sosta e di controllo video, previa necessaria progettazione utile anche all’ottenimento della certificazione degli impianti. Una volta terminate le attività suddette procederà, senza indugio, ad attivarsi per la fruizione del servizio di sosta al pubblico. Tale attività dovrà essere completata entro e non oltre la data riportata all’interno dell’allegato denominato “Cronoprogramma” che costituisce parte integrante del presente accordo.
b. Adempirà allo svolgimento delle attività atte a realizzare i Cicloposteggi e/o le Velostazioni così come individuate nell’art. 2, comma 1, lett. e) ed iniziare con la messa a disposizione del servizio di sosta al pubblico. Tale attività dovrà essere completata entro e non oltre la data riportata all’interno dell’allegato denominato “Cronoprogramma” che costituisce parte integrante del presente accordo.
c. Renderà fruibili al pubblico, previa l’installazione dei sistemi di controllo accessi, gestione della sosta, di controllo video e della preventiva e necessaria progettazione per l’ottenimento della certificazione degli impianti, gli ulteriori locali che l’Amministrazione comunale dovesse eventualmente individuare e mettere a disposizione.
Art 9. Fase di Sperimentazione del Servizio di Sosta
1. Durante il periodo di sperimentazione, concordato nella durata di complessivi dieci mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, Genova Parcheggi S.p.A., per i primi 4 mesi, prorogabili dalla Civica Amministrazione, si obbliga a non richiedere alcun compenso nei confronti dei fruitori della sosta e dei servizi accessori erogati all’interno dei locali adibiti a Velostazione o Cicloposteggio. A partire dal quinto mese, sino alla fine della sperimentazione, Genova Parcheggi S.p.A. si impegna ad applicare tariffe promozionali in base a quanto disposto dell’Allegato “Allegato Tariffe” che costituisce parte integrante del presente accordo.
2. Le finalità della sperimentazione, sono giustificate dalla necessità di ottenere un’analisi della domanda del servizio per la definizione di un piano tariffario adeguato nonché per la redazione di un piano economico atto a definire i rapporti tra Comune di Genova e Genova Parcheggi S.p.A., nell’ambito del Contratto di Servizio.
Art 10. Clausola compromissoria
1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza dal presente Accordo.
2. In caso di mancata composizione secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, il Foro competente per territorio a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà quello di Genova. Per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR Liguria.
Art 11. Spese di registrazione
1. Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, e tutte le eventuali spese saranno a carico di Genova Parcheggi S.p.A.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Per il Comune di Genova
Xxxxxxxxx Xxxxx
Dirigente UP Pianificazione e Smart Mobility
Per Genova Parcheggi S.p.A.
ALLEGATO ”CRONOPROGRAMMA”
1- Data di consegna locali completamente allestiti dall’Amministrazione Comunale e pronti all’uso + 60 giorni, per la realizzazione degli impianti di controllo video e controllo accessi nei locali di Largo della Zecca 5/6/7, Sottopasso Xxxxxx xx Xxxxxxx 0/00.
2- Data ultimazione della realizzazione degli impianti di controllo video e controllo accessi nei locali di Largo della Zecca 5/6/7, Sottopasso Xxxxxx xx Xxxxxxx 0/00 + 30 giorni, per messa a fruizione del servizio da parte degli utenti.
3- Data consegna dei locali di Xxx Xxxxxxx 00/00 già completamente ristrutturati ed allestiti dall’Amministrazione Comunale + 30 giorni, per la realizzazione degli impianti di controllo video e controllo accessi nei locali.
4- Data ultimazione della realizzazione degli impianti di controllo video e controllo accessi nei locali di Xxx Xxxxxxx 00/00 + 30 giorni, per la messa a fruizione del servizio da parte degli utenti.
5- Data Stipula Convenzione e approvazione del definitivo in Giunta Comunale + 120 giorni, per i lavori di realizzazione di una delle Velostazioni come individuate all’interno dell’articolo 2 comma 1 lett. e) dell’Accordo e dei relativi impianti di controllo video e controllo accessi.
6- Data Stipula Convenzione e approvazione del definitivo in Giunta Comunale + 150 giorni, per i lavori di realizzazione di una seconda tra le Velostazioni annoverabili in quelle individuate all’interno dell’articolo 2 comma 1 lett. e) dell’Accordo e dei relativi impianti di controllo video e controllo accessi.
7- Data Stipula Convenzione e approvazione del definitivo in Giunta Comunale + 180 giorni, per i lavori di realizzazione di una terza tra le Velostazioni annoverabili in quelle individuate all’interno dell’articolo 2 comma 1 lett. e) dell’Accordo e dei relativi impianti di controllo video e controllo accessi.
8- Data Stipula Convenzione e approvazione del definitivo in Giunta Comunale + 210 giorni, per i lavori di realizzazione di una quarta tra le Velostazioni annoverabili in quelle individuate all’interno dell’articolo 2 comma 1 lett. e) dell’Accordo e dei relativi impianti di controllo video e controllo accessi.
9- Data Stipula Convenzione e approvazione del definitivo in Giunta Comunale + 240 giorni, per i lavori di realizzazione della quinta ed ultima tra le Velostazioni annoverabili in quelle individuate all’interno dell’articolo 2 comma 1 lett. e) dell’Accordo e dei relativi impianti di controllo video e controllo accessi.
10- Data ultimazione della Velostazione completa degli impianti di controllo video e controllo accessi + 30 giorni, per la messa a fruizione del servizio da parte degli utenti.
N.B.: le attività da svolgersi ovvero le lavorazioni riguardanti i Cicloposteggi verranno portate avanti/realizzate contestualmente a quelle necessarie per la realizzazione delle Velostazioni
ALLEGATO “TARIFFE”
Abbonamenti Mese: 36 euro Abbonamenti Anno: 292 euro