DISCIPLINARE DI GARA
CUP F73G12000400002 – CIG 6273813245
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
(Contratti sopra soglia comunitaria – Offerta economicamente più vantaggiosa) Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante
APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI GARA,
E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL’AMBIENTE NEL COMUNE DI SELARGIUS.
Gara del 15/09/2015
Importo complessivo dell’appalto a base d’asta
Lavori a corpo a base di gara (inclusi oneri di sicurezza non ribassabili di € 139.625,24)
Onorari di progettazione soggetti a ribasso
€ 5.206.998,42 di cui:
€ 4.818.159,74
€
388.838,68
Indice
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 3
Articolo 2 - Tempo di esecuzione dell’appalto 5
Articolo 3 - Finanziamento e pagamenti 6
Articolo 4 - Procedura di aggiudicazione 7
Articolo 4.1 - Modalità di verifica dei requisiti e utilizzo del sistema AVCPass 10
Articolo 5 - Offerte anormalmente basse 14
Articolo 6 - Criterio di aggiudicazione 15
Articolo 7 - Soggetti ammessi e requisiti minimi di qualificazione 18
Articolo 7.1 - Requisiti speciali dell’esecutore dei lavori 21
Articolo 7.2 - Requisiti speciali del progettista qualificato 26
Articolo 7.3 - Struttura Operativa per l’esecuzione della progettazione esecutiva 32
Articolo 8 - Modalità di partecipazione alla gara 34
Articolo 8.1 - Modulistica concernente la documentazione amministrativa 38
Articolo 8.2 – Contenuto dell’offerta tecnica 42
1
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Articolo 8.3 – Contenuti dell’offerta economica / tempo 43
Articolo 8.4 - Sottoscrizione delle dichiarazioni di offerta 45
Articolo 9 - Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta 46
Articolo 9.1 - Domanda di partecipazione 50
Articolo 9.2 - Dichiarazioni dell’esecutore dei lavori sui requisiti generali 50
Articolo 9.3 - Dichiarazioni esecutore dei lavori sui requisiti di qualificazione 58
Articolo 9.4 - Dichiarazioni progettista qualificato indicato o associato sui requisiti generali 59
Articolo 9.5 - Dichiarazioni personali dell’esecutore dei lavori e del progettista 61
Articolo 9.6 – Incompatibilità e divieti del progettista qualificato 63
Articolo 10 - Avvalimento 64
Articolo 11 - Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 66
Articolo 12 - Subappalto 67
Articolo 13 - Imprese riunite, consorzi ordinari, GEIE, reti di imprese 69
Articolo 14 - Consorzi stabili, tra società cooperative, tra imprese artigiane 73
Articolo 15 - Cauzione provvisoria e garanzie 73
Articolo 16 - Comunicazioni 77
Articolo 17 - Altre informazioni 78
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Articolo 1 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
La presente gara ha ad oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 53, commi 2, lett. c), 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006 e 168 del d.P.R. 207/2010, dell’appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del completamento del Campus della Scienza, della Tecnica e dell’Ambiente”. CPV: 45214000-0, 74225000-2.
In particolare, i lavori di completamento del Campus consistono nell’esecuzione di un intervento di ristrutturazione pesante di tre fabbricati da destinare, il primo a Sala Espositiva Multimediale, il secondo a laboratori archeologici ed il terzo a infopoint e servizi pubblici; nella realizzazione di due nuovi edifici da destinare il primo a scuola materna e il secondo a centro di formazione con relativi laboratori e la contestuale demolizione di n.3 edifici esistenti. Il Campus necessita infine: degli impianti di approvvigionamento idrico oltre che della rete di alimentazione idrica interna e di una revisione generale dell’impianto di trattamento delle acque esistente con la realizzazione di un nuovo pozzo; degli interventi di sistemazione a verde, compresi i camminamenti pedonali e carrabili; nel completamento degli “scavi archeologici”.
L’esigenza di procedere all’affidamento sulla base del progetto preliminare si fonda sulla necessità di accelerare le procedure per la realizzazione dei lavori, tenuto conto della complessità progettuale dell’opera da realizzare, che richiede l’apporto di diverse competenze professionali al fine di incrementare la qualità architettonica, urbanistica e funzionale dell’intervento edificatorio previsto nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2015/2017, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/05/2015.
Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 20/03/2015 e
validato con atto del Responsabile del procedimento del 29/01/2015.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. 163/2006.
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Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Selargius (Provincia di Cagliari).
L’importo complessivo a base d’asta è pari a 5.206.998,42 euro, oneri di legge esclusi, così suddiviso:
IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO | |
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | € 4.678.534,50 |
ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA | € 221.135,71 |
ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | € 167.702,97 |
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO | |
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 139.625,24 |
TOTALE | € 5.206.998,42 |
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento pari ad € 4.818.159,74, oneri di sicurezza compresi, appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate, con i seguenti importi:
Lavorazione | Categorie D.P.R. 207/2010 Art. 12, Legge 80/2014 | Qualificazione obbligatoria (si/no) | classifica | Importo (Euro) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile | Subappaltabile (si/no) | ||||||
Edifici civili e industriali | OG-1 | SI | IV | 2.640.637,93 | 54,80 | prevalente | Si, nei limiti di legge (30%) |
Impianti tecnologici | OG-11 | SI | III | 944.928,17 | 19,61 | scorporabile | Si, nei limiti di legge (30%) |
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | OG-6 | SI | I | 218.088,22 | 4,53 | scorporabile | Si, al 100% |
Verde e arredo urbano | OS-24 | SI | III | 1.014.505,42 | 21,06 | scorporabile | Si, al 100% |
TOTALE | 4.818.159,74 | 100,00 |
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Le categorie di opere oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto Ministero della Giustizia 31.10.2013 n. 143, sono le seguenti:
TABELLA B - Categorie d’opera - Decreto Ministero della Giustizia 31.10.2013 n. 143 | |||||||
Categoria | Destinazione funzionale | Id. Opere | L. 143/49 Classi e categorie | Identificazione delle opere | Gradi di complessità | Importo opere | incidenza |
Edilizia | Sanità, Istruzione, ricerca | [E.08] | Ic | Sede azienda sanitaia, distretto sanitario, asili nido, scuola materna, scuola elementare,ecc. | 0,95 | 1.635.922,32 | 33,95% |
Arredi, Forniture, Aree esterne, pertinenziali allestite | [E.18] | Ic | Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, giardini, parchi gioco, piazze, spazi pubblici all’aperto | 0,95 | 1.014.505,42 | 21,06% | |
Strutture | Strutture, Opere infrastrutturali importanti | [S.03] | Ig | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni | 0,95 | 1.004.715,61 | 20,85% |
Impianti | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti plota | [IA.03] | IIIc | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | 1,15 | 944.928,17 | 19,61% |
Idraulica | Acquedotti e fognature | [D.05] | VIII | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. | 0,80 | 218.088,22 | 4,53% |
TOTALE | 4.818.159,74 | 100 % |
Articolo 2 - Tempo di esecuzione dell’appalto
Il termine utile complessivo per dare esecuzione all’appalto è di complessivi 780 (settecentoottanta) giorni, così suddivisi:
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progettazione esecutiva | gg. 60 |
esecuzione dei lavori | gg. 720 |
Intervenuta la stipulazione del contratto, previa approvazione del progetto definitivo (artt. 8 e 9 del Capitolato Prestazionale), il termine per la progettazione esecutiva è di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi (ovvero del minor termine proposto in sede di gara), decorrenti dalla data dell’ordine di servizio emesso dal responsabile del procedimento. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 720 (settecentoventi) giorni, naturali e consecutivi (ovvero del minor termine proposto in sede di gara), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 27, Capitolato prestazionale), redatto dalla Direzione dei lavori a seguito dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Ente e della conseguente stipulazione dell’Atto Aggiuntivo. È fatta salva la consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006.
Articolo 3 - Finanziamento e pagamenti
Finanziamento: Gli interventi oggetto di affidamento, dal costo totale stimato di € 6.670.384,37, sono finanziati dalla Regione Sardegna, con fondi PIA CA 16-6 Sud “Sviluppo imprenditoriale” - Determinazione RAS n. 29031/1927 del 05.08.2011 e determinazione RAS n. 16963/1040/SIT del 29/4/2015.
Lavori. Pagamenti in acconto. Secondo quanto stabilito dall’art. 29 del Capitolato Prestazionale, durante il corso dei lavori l’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l’importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti, e detratto il recupero progressivo dell’eventuale anticipazione corrisposta, raggiungerà l’importo di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00).
Lavori. Anticipazione. Ai sensi dell’art. 26-ter D.L. 69/2013, convertito nella L. 98/2013, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale relativo alle opere da eseguire, secondo le modalità stabilite dall’art. 29a del Capitolato Prestazionale. Si
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applicano gli artt. 124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del d.P.R. 207/2010. L’appaltatore dovrà, pertanto, costituire una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato dell’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’Ente erogherà l’anticipazione sull’importo contrattuale entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento.
Pagamento corrispettivo progettazione. Ai sensi dell’art. 29 del Capitolato Prestazionale:
a) La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali, previa formale approvazione del progetto definitivo e stipula del contratto.
b) La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto esecutivo e consegna dei lavori.
Il pagamento dei corrispettivi di cui alle lett. a) e b) è effettuato a favore dell’appaltatore, previa presentazione della polizza di garanzia prevista dall’art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006.
Sul corrispettivo del Progetto Definitivo ed Esecutivo non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
Articolo 4 - Procedura di aggiudicazione
La procedura di gara sarà articolata nelle seguenti fasi:
⮚ PRIMA FASE - ammissione concorrenti alla gara. Si svolgerà in seduta pubblica - a cura del Seggio di gara costituito presso l’Area 6 Lavori Pubblici - in data 15/09/2015, a partire dalle ore 10.00. Il Seggio di gara procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione amministrativa, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. Durante tale fase, non avrà luogo il controllo a campione (art. 18 c. 3, LR 5/07). La stazione appaltante potrà, comunque, procedere, in qualunque momento, al controllo sulle dichiarazioni rese, ai sensi del d.P.R. 445/2000.
⮚ SECONDA FASE - apertura offerte tecniche (“BUSTA “A”): si svolgerà in seduta pubblica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, a cura della Commissione giudicatrice,
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all’uopo nominata con determinazione del Direttore dell’Area 6 - Lavori Pubblici dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (con le modalità previste dagli articoli 84 del D. Lgs. 163/2006 e 49 della L.R. n. 5/2007). All’apertura delle offerte tecniche, farà seguito la relativa valutazione. La Commissione, pertanto, procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione inserita nella busta “A – Offerta tecnica” e, in applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui al successivo articolo 6), all’assegnazione dei punteggi relativi alle caratteristiche metodologiche, qualitative e tecniche ricavate dal progetto definitivo - offerta. I coefficienti attraverso i quali si procederà all’assegnazione dei punteggi saranno determinati sulla base del metodo sopra richiamato. I coefficienti ed i punteggi attribuiti saranno verbalizzati a conclusione dell’ultima seduta riservata.
⮚ TERZA FASE – apertura offerte economiche (BUSTA “B”- offerte economiche-tempo). La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica:
a) procederà all’apertura delle BUSTE “B” – Offerta Economica/tempo”, all’attribuzione del punteggio per l’elemento “prezzo” e per l’elemento “riduzione del tempo di consegna”;
b) procederà, per ciascun concorrente, all’attribuzione del punteggio complessivo ottenuto;
c) definirà la graduatoria di merito dei concorrenti;
d) procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui agli artt. 86, 87, 88 del D. Lgs. n. 163/2006.
Qualora la Commissione giudicatrice non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, chiude la seduta pubblica, deliberando la graduatoria finale di merito. Al termine della procedura l’Ente dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito. L’Ente previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, provvede all’aggiudicazione definitiva che diviene efficace in esito al sub-procedimento di verifica dei requisiti generali e speciali di capacità. Qualora la Commissione giudicatrice rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, la stazione appaltante avvia il procedimento di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e 121, del d.p.r. 207/2010 (vedi Quarta Fase della procedura).
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⮚ QUARTA FASE (eventuale) – giudizio di anomalia: la valutazione dei giustificativi, richiesti dall’Ente ai sensi dell’art. 88, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, è svolta dalla Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti. Gli esiti del giudizio di anomalia saranno esposti in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 121 del d.P.R. 207/2010. La Commissione giudicatrice procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006, nell’ordine previsto al comma 7 del medesimo articolo, sulla scorta delle giustificazioni presentate dal concorrente ed eventuali ulteriori precisazioni richieste dall’Ente (Art. 88 commi 1 bis e 2 del D. Lgs. n. 163/2006). L’Ente, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, sottopone, pertanto, a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, qualora ritenuta anomala dalla Commissione giudicatrice, procede nella stessa maniera, progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte, fino all’individuazione della migliore offerta non anomala. In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione del primo in graduatoria mediante sorteggio. Resta inteso che prima di confermare il giudizio di anomalia sull’offerta, la Stazione Appaltante, ai sensi dei commi 4 e 5 , art. 88 del D. Lgs.
n. 163/2006, convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 4 a 5 dell’art. 88 del D. Lgs. 163/2006.
All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice dichiara in seduta pubblica le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente graduatoria finale di merito. L’aggiudicazione provvisoria, in favore della migliore offerta non anomala, è disposta con provvedimento del Direttore dell’Area 6 - Lavori Pubblici. L’Ente previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, provvede all’aggiudicazione definitiva che diviene efficace in esito al sub-procedimento di verifica dei requisiti generali e speciali di capacità.
Relativamente alla data di svolgimento delle successive sedute pubbliche (apertura offerte tecniche ed Economiche/Tempo) e alla eventuale ultima fase (esiti del Giudizio di Anomalia), sarà trasmesso ai concorrenti, tramite PEC o fax, al domicilio eletto, apposito avviso, almeno tre giorni prima. È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Tuttavia solo i concorrenti o
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soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.
Articolo 4.1 - Modalità di verifica dei requisiti e utilizzo del sistema AVCPass
In attuazione dell’art. 6 bis D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della Deliberazione n. 111/AVCP del 20 dicembre 2012, art. 9, così come modificato dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, l’Ente procede alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario degli operatori economici sottoposti a controllo ai sensi del d.P.R. 445/2000, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. Ciascun Concorrente, dovrà, pertanto, registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PassOE (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111/2012/AVCP); lo stesso dovrà essere inserito nel Plico di trasmissione contenente la documentazione amministrativa (si rinvia all’articolo 8 del presente disciplinare). Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori e fatti salvi i limiti fissati dalla delibera 111/2012/AVCP e dall’art. 6- bis del codice. Si riportano di seguito i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa del soggetto incaricato della progettazione esecutiva, indicato, associato ovvero in organico nello Staff Tecnico dell’operatore concorrente nonché i requisiti del soggetto esecutore dei lavori pubblici, da verificare, ove previsto dal Codice e dalle delibere AVCP, tramite la BDNCP di cui all’art. 6-bis del codice medesimo:
1) fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati nei migliori 5 anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:
a) professionisti singoli – associati - società di professionisti: copie delle dichiarazioni annuali I.V.A. ovvero Modello Unico, corredati da relativa ricevuta di presentazione, riguardanti i migliori
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cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e attestati conformi all’originale dal legale rappresentante e, per coloro che svolgono attività di progettazione unitamente ad altre attività, dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante con la quale si indichi la ripartizione del volume d’affari nelle varie attività;
b) società d’ingegneria: copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del Codice Civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti i migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, attestati conformi agli originali dal legale rappresentante e, per le società che svolgono attività di progettazione unitamente ad altre attività, eventuale dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante della società indichi la ripartizione della cifra d’affari nelle varie attività svolte dal concorrente qualora la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione. La ripartizione del volume di affari è suscettibile di verifica da parte dell’Ente attraverso la richiesta di documenti di fatturazione che attestino l’effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
2) Servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, dichiarati dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara: certificati rilasciati da amministrazioni ed enti pubblici ovvero dichiarazioni dei committenti privati riportanti l’oggetto del servizio svolto e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 143/2013 con i relativi importi e con la precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito. Tuttavia, nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente - con riferimento ai documenti la cui produzione è a suo carico - può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l’avvenuto svolgimento del servizio.
3) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio. In particolare, dovrà essere presentato, per ciascun anno:
- l’organigramma integrato con la qualifica professionale e la tipologia del contratto, riferita esclusivamente al personale tecnico utilizzato;
ed inoltre:
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- per i soci, l’atto costitutivo da cui risultino i soci lavoranti, ovvero il libro unico del lavoro, ovvero il libro soci (se del caso);
- per i dipendenti, il Libro unico del lavoro (se del caso);
- per i consulenti su base annua, la documentazione probatoria comprovante, a termini dell’art. 263, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, realizzata nei confronti della società offerente, risultante dall’ultima dichiarazione IVA (se del caso);
- per i collaboratori a progetto, copia dei contratti (se del caso).
La documentazione prodotta in copia semplice, deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità del legale rappresentante, corredata da una copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Si fa comunque presente che, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare i documenti richiesti, può provare la propria capacità economico- finanziaria o tecnica-organizzativa mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo da questo Ente.
4) Attestazione S.O.A. ovvero, per gli operatori con sede in altri Stati dell’Unione Europea, la documentazione concernente il possesso di equivalenti requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa di cui all’art. 7.1, lett. C). E' fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, D. Lgs. 163/2006.
5) Imprese straniere. La certificazione prodotta a comprova dei requisiti tecnico-finanziari dichiarati, dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti solo nel caso in cui questi siano già in possesso dell’Ente, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. Tale circostanza va espressamente precisata dai concorrenti con l’indicazione della procedura di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti richiesti.
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Si precisa che il termine di dieci giorni, dal ricevimento della richiesta, per la presentazione dei documenti sopra indicati, ove non risultanti inseriti nella BDNCP, è perentorio. Si invitano, pertanto, gli operatori economici a volersi attivare per tempo per l’invio tempestivo dei documenti richiesti. Si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 48, comma 2, D. Lgs. 163/2006, la mancata produzione da parte dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria della documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale (ovvero la mancata dimostrazione degli stessi o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato), entro il termine perentorio di dieci giorni, previsto dal comma 1 del medesimo articolo, darà luogo alla rideterminazione della soglia di anomalia (Cons. Stato, Sez. IV, 17.9.2007, n. 4840, AVCP, det.
n. 1 del 15 gennaio 2014) nonché all’applicazione della triplice sanzione di cui al detto comma 1 dell’art. 48.
NOTA BENE: E’ fatto salvo quanto stabilito per le micro, piccole e medie imprese dal comma 4 dell’art. 13 della l. 11 novembre 2011, n. 180.
La mancata comprova dei requisiti di ordine generale, dichiarati dall’aggiudicatario, oltre alle conseguenze penali, previste dall’art. 76 del T.U. n. 445/2000, in caso di contenuto non veritiero, darà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione e all’escussione della cauzione provvisoria in applicazione dell'art. 75, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, in conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario (Adunanza Plenaria Cons. Stato n. 8/2012, AVCP, Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014).
Stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 168, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 207/2010, la stipulazione del contratto deve avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Ai sensi dell’art. 23 del Capitolato prestazionale, è a carico dell’Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche incluse le spese e gli oneri per il conseguimento di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari per ogni livello di progettazione, le installazioni di cantiere e le opere da realizzare. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace il responsabile del procedimento avvia, pertanto, le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la
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data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario (art. 8, Capitolato prestazionale).
Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di servizio emesso dal responsabile del procedimento, ovvero nel minor termine risultante dall’offerta presentata in sede di gara (art. 8, Capitolato prestazionale).
Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento in fase di esecuzione, perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario (art. 168, d.P.R. 207/2010).
Il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006, in modalità elettronica, con la forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del medesimo D. Lgs. 163/2006, con spese a totale carico dell’aggiudicatario.
Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del d.P.R. 207/2010.
Articolo 5 - Offerte anormalmente basse
Ai sensi dell’ articolo 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la
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Stazione Appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88, del D. Lgs. n. 163/2006. La Stazione Appaltante richiede per iscritto le giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione, per iscritto, delle medesime, ai sensi degli artt. 87 e 88, del Decreto Legislativo n. 163/2006.
Ove nel procedimento di verifica della congruità dell’offerta, l’esame delle giustificazioni presentate non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la Stazione appaltante richiede all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti, procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerente dovrà dichiarare, in sede di giustificazione dell’offerta, se le informazioni fornite, o parte delle stesse, costituiscano, secondo propria motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso da parte di terzi, ex art. 22 e ss., L. 241/90 e s.m.i..
Articolo 6 - Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata sulla base del progetto – offerta di livello definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dall’Ente e posto a base di gara, applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006.
Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica/tempo, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, in conformità all’art. 120, comma 1 del d.P.R. 207/2010, che gli aspetti tecnici legati alla qualità, alle caratteristiche estetiche, funzionali, al pregio tecnico ed alle caratteristiche ambientali abbiano un peso non inferiore a 65 punti su 100.
Elementi | Punteggio massimo |
A: OFFERTA TECNICA - Caratteristiche estetiche, funzionali, tecnologiche e ambientali | 80 |
B: OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE | 20 |
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L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all’Allegato G del D.P.R. 207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula:
N
C(a) = ∑ ⎡⎣Wi
i =1
⋅V(a)i ⎤⎦
Dove:
- C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
- N = numero totale dei requisiti;
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
I coefficienti V(a)i sono determinati:
- per quanto riguarda la valutazione degli elementi tecnici proposti di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- per quanto riguarda la valutazione degli elementi quantitativi, di natura tecnica o economico- temporale, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione Appaltante, ed il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. riparametrazione, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (AVCP, determinazione n. 7/2011).
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Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, l’attribuzione del punteggio concernente le Caratteristiche Estetiche, Funzionali, Tecnologiche e Ambientali sarà disposto dalla Commissione, in una o più sedute riservate, secondo gli elementi e sub-elementi di valutazione individuati nell’art. 12 del CSP e di seguito riportati:
A. “OFFERTA TECNICA”. Caratteristiche Estetiche, Funzionali, Tecnologiche e Ambientali (peso 80), di cui: A.1 – Qualità architettonica della proposta e delle soluzioni adottate (peso 25); A.2 – Qualità Tecnica (peso 25); A.3 – Migliorie (peso 30).
A | OFFERTA TECNICA – elementi e sub-elementi | Punti | |||||||||
A.1 | Qualità architettonica della proposta e delle soluzioni adottate | 25 | |||||||||
A.1.1 | Composizione architettonica degli edifici ed inserimento paesaggistico: | 10 | |||||||||
A.1.2 | Qualità della proposta progettuale | 15 | |||||||||
A.1.2.1 | Qualità, durabilità e innovatività dei materiali utilizzati e finiture proposte | 10 | |||||||||
A.1.2.2 | Completezza e chiarezza della documentazione progettuale | 5 | |||||||||
A.2 | Qualità tecnica | 25 | |||||||||
A.2.1 | Qualità ambientale ed energetica dell’involucro: | 10 | |||||||||
A.2.2 | Qualità impiantistica | 15 | |||||||||
A.2.2.1 | Impiantistica elettrica generale ed automazione: | 9 | |||||||||
A.2.2.2 | Impiantistica termomeccanica generale ed automazione | 6 | |||||||||
A.3 | Migliorie | 30 | |||||||||
A.3.1 | Indice di prestazione energetica di tutti gli edifici (dove 4 punti saranno assegnati nel caso gli edifici ricadano in Classe energetica A+ e, in ordine decrescente, 3 punti saranno assegnati nel caso gli edifici ricadano in Classe energetica A, 1 punti saranno assegnati nel caso gli edifici ricadano in Classe energetica B) | 4 | |||||||||
A.3.2 | Classe di automazione di tutti gli edifici secondo EN 15232 (dove per la Classe A saranno assegnati 3 punti e per la Classe B sarà assegnato 1 punto) | 3 | |||||||||
A.3.3 | Realizzazione di lavori non previsti quantitativamente, sia qualitativamente | dal | bando | di | gara | da | valutarsi | sia | 10 | ||
A.3.3.1 | Opere infrastrutturali, impiantistiche e tecnologiche | 5 | |||||||||
A.3.3.2 | Sistemazione spazi esterni | 3 | |||||||||
A.3.3.3 | Nuovi interventi edilizi | 2 | |||||||||
A.3.4 | Proposte migliorative di progetto e grado di utilità | 10 | |||||||||
A.3.4.1 | Fruibilità, spazx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 |
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A.3.4.2 | Economicità di gestione della struttura e degli spazi esterni | 5 | ||
A.3.5 | Ampliamento garanzie, oltre il primo anno, anche mediante fornitura di polizza assicurativa che garantisca il perfetto funzionamento di tutta la struttura in generale e degli impianti in particolare. | 3 |
B. “OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”. La Commissione giudicatrice, applicherà i seguenti criteri di valutazione e relativi fattori ponderali (peso 20):
B | OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE | Punti | |
B.1 | Ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori e sull’importo della progettazione definitiva ed esecutiva posto a base di gara | 17 | 20 |
B.3 | Riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori | 3 |
A parità di valutazione complessiva, la posizione in graduatoria sarà stabilita mediante sorteggio.
Articolo 7 - Soggetti ammessi e requisiti minimi di qualificazione
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e di qualificazione prescritti dai successivi paragrafi, costituiti da:
⮚ operatori economici con idoneità individuale di cui all’art. 34, comma 1, del Codice, lettere:
a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
c) consorzi stabili.
⮚ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 34, comma 1, del Codice, lettere:
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti;
e) consorzi ordinari di concorrenti;
e) bis aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
f) gruppo europeo di interesse economico (GEIE).
⮚ operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e l’art.
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62, del D.P.R. ottobre 2010 n. 207, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti al successivo articolo 7.2)
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, ogni operatore economico, in possesso dell’attestazione per la progettazione e la costruzione di lavori pubblici ovvero in possesso dell’attestazione per la sola costruzione, deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto, direttamente presente nello staff tecnico dell’operatore oppure indicato in sede di offerta o associato e scelto tra i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs.
n. 163/2006 (utilizzando preferibilmente il Modello 2):
- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di legge;
- società di professionisti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010;
- società di ingegneria, in possesso dei requisiti di cui all’art.254 del D.P.R. 207/2010;
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A, del D. Lgs. n. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei (R.T.), costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), dell’art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti in quanto compatibili;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 163/2006;
Possono, altresì, essere associati o indicati i consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e h), del D. Lgs. n. 163/2006, i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi del D. Lgs. 23.07.1991, n. 240, nonché altri operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti nel presente Disciplinare.
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Qualora l’operatore economico dichiari di indicare o associare per la progettazione esecutiva soggetti raggruppati temporaneamente ai sensi delI’art. 90, comma 1, lett. g), sopra citato (ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 37 del Codice dei contratti), tali raggruppamenti temporanei sono obbligati a indicare, ai sensi degli artt. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e 11, comma 8 della L. R. n. 5/2007, in qualità di co-progettista, almeno un giovane professionista iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni.
NOTA BENE: La presenza del “giovane professionista” nei Raggruppamenti Temporanei non ne presuppone l’associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico per lo specifico concorso) di uno dei concorrenti raggruppati (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 24 ottobre 2006, n. 6347).
Condizioni di partecipazione
1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
• le condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o gli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano
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partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) e all’art. 90, comma 1, lett. h) (consorzi stabili).
5. Ai sensi dell’art. 253, commi 1 e 2, d.P.R. 207/2010, è fatto divieto al progettista qualificato di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, d.P.R. 207/2010.
Articolo 7.1 - Requisiti speciali dell’esecutore dei lavori
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l’apposito Modello 3-bis:
A) possesso di attestazione di sola costruzione in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, per le categorie OG1, XX00, XX0, XX00, xx sensi del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 12 della legge 80/2014. Tale attestazione deve documentare la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell’art. 92 del D.P.R.
n. 207/2010. La classifica delle attestazioni S.O.A. di sola costruzione deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza indicati nella Tabella riepilogativa di cui
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all’art. 1, secondo le modalità stabilite dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e il concorrente deve indicare o associare (utilizzando l’apposito Modello 2) - per la redazione del progetto esecutivo - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità tecnico – organizzativa ed economico-finanziaria di cui al successivo art. 7.2 (che saranno dichiarati dal progettista qualificato utilizzando preferibilmente, rispettivamente, gli appositi Modelli 3-quater, con relativa Scheda Tecnica, e 3-quinquies).
ovvero
B) possesso di attestazione di progettazione e costruzione in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, per le categorie OG1, XX00, XX0, XX00, xx sensi del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 12 della legge 80/2014. Tale attestazione deve documentare la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguata ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso la relativa classifica deve coprire la somma degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza e degli onorari di progettazione indicati nella Tabella riepilogativa di cui all’art. 1. Lo staff tecnico in organico deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 263, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, come precisati al successivo art. 7.2 e dichiarati utilizzando preferibilmente gli appositi Modelli: 3-quater e relativa Scheda Tecnica e 3-quinquies.
Nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente sia carente degli ulteriori specifici requisiti economico- finanziari e tecnico – organizzativi, previsti dall’art. 263, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, è necessario che il concorrente indichi o associ (utilizzando l’apposito Modello 2) - per la redazione del progetto esecutivo - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità (come sopra indicati ). La classifica dell’attestazione S.O.A. posseduta, in tal caso, dovrà essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza.
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti può sommare i requisiti di cui all’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, posseduti dalla propria struttura tecnica e i requisiti di cui all’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, posseduti dai progettisti indicati o associati.
ovvero
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C) per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l’esistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, del
D.P.R. ottobre 2010 n. 207. Nel caso in cui lo staff tecnico in organico non sia in possesso dei requisiti tecnici previsti dall’art. 263 comma 1 lett. a,), b) c) e d), del D.P.R. n. 207/2010, l’operatore economico dovrà indicare o associare un progettista qualificato secondo quanto stabilito ai precedenti punti A) e B). Si applica in ogni caso l’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006. In particolare, tali operatori devono dichiarare, a pena di esclusione (utilizzando preferibilmente il Modello 3-sexties), ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38 co. 3 (correlata di copia di un documento d’identità del dichiarante) il possesso dei seguenti requisiti (si applica il regime transitorio di favore di cui all’art. 253, comma 9-bis del D. Lgs. 163/2006):
1. cifra d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dall’art. 79, comma 2, lettera b) del d.P.R. 207/2010.
2. esecuzione di lavori, relativi ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria richiesta, oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta, così come definiti dall’art. 79, comma 5, lettera b) del d.P.R. 207/2010;
3. esecuzione di un singolo lavoro, relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenente ad ogni singola categoria richiesta, oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta, così come definiti dall’art. 79, comma 5, lettera c) del d.P.R. 207/2010;
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4. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’articolo 79, comma 10, del d.P.R. 207/2010, relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del d.P.R. 207/2010, relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
6. possesso di idonea direzione tecnica costituita ai sensi dell’art. 87 del d.P.R. 207/2010;
7. possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. 207/2010;
8. possesso di attività di progettazione svolta dallo staff tecnico che soddisfi i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 7.2), del presente disciplinare di gara ovvero, in alternativa, indicazione o associazione di un progettista qualificato, scelto tra i soggetti di cui all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice, a cui sarà affidata la progettazione esecutiva, presentando quanto indicato alla precedente lett. A). Si applica il regime transitorio di favore di cui all’art. 253, comma 15-bis, D. Lgs. 163/2006.
9. Idonee referenze bancarie.
NB: La certificazione prodotta a comprova dei requisiti, dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
7.1.1) Riparto dei requisiti nei Raggruppamenti Temporanei per l’esecuzione dei lavori
.
Ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 si rammenta che:
1. l’operatore singolo deve essere in possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 207/2010). Poiché la categoria scorporabile OG-11 è a qualificazione obbligatoria (art. 12, legge 80(2014), i relativi requisiti di qualificazione, non posseduti dall’operatore singolo, devono da questo essere posseduti con
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riferimento alla categoria prevalente, con relativo obbligo di subappalto, nei limiti del 30% dell’importo della categoria scorporata (trattandosi di categoria SIOS, “Strutture, Impianti e Opere Speciali” di incidenza superiore al 15% dell’importo dei lavori), a impresa in possesso della relativa qualificazione. In tal caso, il concorrente, considerati i limiti del subappalto, ove sprovvisto del restante requisito di qualificazione, dovrà necessariamente costituire una ATI verticale per il restante 70%.
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi e per i GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del Codice dei Contratti - di tipo verticale - i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria e nella misura indicata per l’impresa singola.
4. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 2 e 3, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
5. Cooptazione. Se l’operatore singolo o gli operatori che intendano riunirsi in associazione temporanea
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hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente Disciplinare, possono associare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il 20 (venti) per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010).
7.1.2) - S.I.O.S. (Strutture, Impianti e Opere Speciali)
Ai sensi dell’art. 92, comma 7, d.P.R. 207/2010, in riferimento all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione nella categoria specialistica OG11 di cui all’articolo 12, comma 2, legge n. 80/2014 per l’intero importo richiesto dal bando di gara, deve possedere i requisiti mancanti relativi alla predetta categoria, oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento per la categoria specialistica OG 11, in quanto di incidenza superiore al 15%.
7.1.3) - Certificazione di qualità
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
Articolo 7.2 - Requisiti speciali del progettista qualificato
7.2.1) Requisiti economico – finanziari (Modello 3-quinquies)
Ai sensi dell’art. 000, xxxx. x) xxx X.X.X. x. 000/0000, xx applicazione del regime transitorio di cui all’art. 253, comma 15-bis del D. Lgs 163/2006, il progettista qualificato deve essere in possesso, a pena di esclusione, del seguente requisito: Fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, espletati nei migliori cinque anni del decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, per un
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importo complessivo non inferiore ad Euro 777.677,36, pari a due volte l’importo dei servizi a base d’asta. La richiesta del fatturato è motivata in ragione del valore economico dell’appalto, della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di una organizzazione progettuale di elevato livello imprenditoriale.
Il fatturato globale dovrà essere autocertificato ai sensi dell’art. 262, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 nella domanda di partecipazione alla gara e dimostrato mediante la documentazione indicata al precedente art. 4.1 del presente disciplinare, utilizzando preferibilmente l’apposito Modello 3- quinquies.
Per i Consorzi stabili il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata, nei migliori cinque anni del decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37, nonché 253, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006.
7.2.2) Requisiti tecnico – organizzativi (Modello 3-quater e relativa Scheda Tecnica)
Ai sensi dell’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di carattere tecnico-organizzativo che saranno autocertificati nella domanda di partecipazione alla gara e dimostrati mediante la documentazione indicata al precedente art. 4.1 del presente disciplinare, utilizzando preferibilmente l’apposito Modello 3-quater.
N.B.: Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui alla lettere a) e b) che seguono si fa presente che ai sensi del DM
n. 143/2010, art. 8, recante “Classificazione delle prestazioni professionali”, i maggiori gradi di complessità della categoria d’opera qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
a) Aver svolto - ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 - negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 252 d.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie
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di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base del DM n. 143/2013, per un importo globale per ciascuna delle dette categorie di opere, almeno pari a 2 volte l’importo stimato dei relativi lavori da progettare:
d.P.R. n. 207/2010, ART. 263, COMMA 1, LETT. B) - SERVIZI SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO CATEGORIE D’OPERA EX DM 143/2013 | ||||
Categoria | Destinazione funzionale | Id. Opere | Importo opere | Importo requisito in lavori, almeno pari a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare |
Edilizia | Sanità, Istruzione, ricerca | [E.08] | 1.635.922,32 | 3.271.844,64 |
Arredi, Forniture, Aree esterne, pertinenziali allestite | [E.18] | 1.014.505,42 | 2.029.010,84 | |
Strutture | Strutture, Opere infrastrutturali importanti | [S.03] | 1.004.715,61 | 2.009.431,22 |
Impianti | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti plota | [IA.03] | 944.928,17 | 1.889.856,34 |
Idraulica | Acquedotti e fognature | [D.05] | 218.088,22 | 436.176,44 |
b) Aver svolto - ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 - negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara, due servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 252 del d.P.R. 207/2010, appartenenti, ciascuno, alle seguenti categorie di opere, per un importo totale almeno pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie d’opera:
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d.P.R. n. 207/2010, ART. 263, COMMA 1, LETT. C) - SERVIZI DI PUNTA NELL’ULTIMO DECENNIO CATEGORIE D’OPERA EX DM 143/2013 | ||||
Categoria | Destinazione funzionale | Id. Opere | Importo opere | requisito in lavori pari a due servizi di punta, per un importo totale almeno pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori da progettare |
Edilizia | Sanità, Istruzione, ricerca | [E.08] | 1.635.922,32 | 981.553,39 |
Arredi, Forniture, Aree esterne, pertinenziali allestite | [E.18] | 1.014.505,42 | 608.703,25 | |
Strutture | Strutture, Opere infrastrutturali importanti | [S.03] | 1.004.715,61 | 602.829,37 |
Impianti | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti plota | [IA.03] | 944.928,17 | 566.956,90 |
Idraulica | Acquedotti e fognature | [D.05] | 218.088,22 | 130.852,93 |
c) Aver utilizzato - ai sensi degli artt. 263, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 207/2010 e 253 comma 15-bis del D. Lgs n. 163/2006 - nei migliori tre anni del quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando - un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore almeno a 10 (dieci) unità, pari a due volte le unità stimate come necessarie (pari ad almeno cinque unità) per lo svolgimento del servizio, comprendente:
c.1) i soci;
c.2) i dipendenti;
c.3) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c.4) i collaboratori a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.
ATTENZIONE: Dovrà essere indicato, per ciascun anno, l’organigramma integrato con la qualifica professionale posseduta e la tipologia di contratto.
Ai fini della valutazione del requisito di cui alle precedenti lett. a) e b) si precisa che:
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- per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento;
- i servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
- i servizi di direzione e di coordinamento della sicurezza dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta.
7.2.3) - Requisiti professionali del geologo e dell’agronomo
Il geologo e l’agronomo devono essere in possesso, a pena di esclusione, del seguente requisito di carattere tecnico-professionale: Iscrizione al relativo ordine professionale. Tale requisito sarà autocertificato in sede di gara (utilizzando preferibilmente il Modello 3-ter, “Dichiarazioni del progettista qualificato …..”, se associato o indicato; il Modello 6, “Struttura Operativa” se socio, consulente su base annua, dipendente).
7.2.4) - Requisiti dei consorzi stabili e dei Raggruppamenti Temporanei costituiti o costituendi
.
Ai sensi dell’art. 256, del D.P.R. n. 207/2010, nelle gare per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 252, del D.P.R. n. 207/2010 i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del D. Lgs n. 163/2006, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall’articolo 263 del D.P.R. n. 207/2010 (precedenti punti 7.2.1 e 7.2.2), attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al
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consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 254 del D.P.R. n. 207/2010.
I requisiti di cui ai precedenti punti 7.2.1 e 7.2.2 dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso, tenendo conto che la partecipazione è consentita in raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e misto (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici - Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010). Nel caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui ai punti 7.2.1) e 7.2.2) - ad eccezione dei servizi di punta di cui all’art. 263, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 – ai sensi dell’art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207/2010, devono essere posseduti dal capogruppo nella misura non superiore al 60% mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. La soglia massima del 60 % in capo al mandatario, è finalizzata a garantire la Stazione Appaltante circa l’effettiva idoneità dell’aggiudicatario ad eseguire il contratto e la sua solvibilità in caso di inadempimento, con il conseguente coinvolgimento di tutti i soggetti qualificati del raggruppamento nell’esecuzione della prestazione, ciascuno in proporzione al segmento di attività di propria pertinenza. Tale formula garantisce una effettiva partecipazione di tutti i soggetti del raggruppamento, attesa la rilevante trasversalità delle competenze richieste. Si precisa che ai sensi dell’art. 261, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, il requisito di cui all’articolo 263, comma 1, lettera
c) – servizi di punta - non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei e, pertanto, ciascun
servizio deve risultare svolto per intero da un unico soggetto.
Relazioni geologica e archeologica. Le attività inerenti alla geologia e all’archeologia si configurano quali prestazioni secondarie, strettamente interconnesse alla progettazione, da eseguirsi a cura del
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professionista indicato nella Struttura Operativa di cui all’art. 7.3) che segue. Il geologo e l’archeologo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 7.2.3), potranno essere associati in A.T.I. verticale e dovranno eseguire il 100% della prestazione di competenza.
Articolo 7.3 - Struttura Operativa per l’esecuzione della progettazione esecutiva
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del d. lgs. 163/2006, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione esecutiva dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’art. 47, del D. Lgs n. 163/2006. Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia ALMENO di 5 (cinque) unità. In particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta dal progettista qualificato, indicato o associato, ovvero dall’operatore economico qualificato per progettazione e costruzione che si avvale del proprio Staff Tecnico, utilizzando preferibilmente il Modello 6, allegato al presente disciplinare, dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali, a pena di esclusione:
ATTIVITÀ | FIGURE PROFESSIONALI |
Progettazione architettonica, urbanistica, civile, statica, igiene e sicurezza nei cantieri edili | n. 1 ingegnere o architetto |
Progettazione impiantistica, elettrica, termo meccanica e impiantistica speciali | n. 1 ingegnere |
Studi geologici e relativa Relazione | n. 1 geologo |
Studi archeologici e relativa Relazione | n. 1 archeologo |
Progettazione del verde | n. 1 agronomo |
Tra i componenti della struttura operativa dovrà, inoltre, essere indicato il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche (coordinatore del gruppo di progettazione).
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Il soggetto indicato nella struttura operativa dovrà essere componente di una associazione temporanea oppure professionista in organico alla struttura del concorrente o del progettista qualificato indicato, con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua (o collaboratore a progetto in caso di soggetti non esercenti arti o professioni) ai sensi dell’art. 263, co. 1 lett. d) del d.P.R. 207/2010.
1) - La proposta della Struttura Operativa da parte del PROGETTISTA QUALIFICATO, INDICATO O ASSOCIATO, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:
- dal singolo professionista;
- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- da ciascun socio, nel caso di Studio Associato.
2) - La proposta della struttura operativa da parte degli OPERATORI QUALIFICATI PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE, che abbiano all’interno del proprio Staff Tecnico le figure professionali in possesso dei prescritti requisiti speciali, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:
- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.
E, inoltre, nel caso di AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:
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• dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
3) - La proposta della struttura operativa dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dai componenti della medesima struttura operativa, con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti indicati nella predetta struttura, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.
4) - Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell’incarico.
Articolo 8 - Modalità di partecipazione alla gara
Gli operatori che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’Area 6 – Lavori Pubblici, Comune di Selargius (CA) – Xxx Xxxxxx 0 – 09047 Selargius - a pena di nullità - entro e non oltre le ore 17:30 del giorno 25/08/2015 - recapitato tramite servizio postale di cui al D.Lgs. n. 261/1999 ovvero mediante consegna a mano, un unico PLICO DI TRASMISSIONE contenente il relativo corredo documentale (Documentazione amministrativa di cui all’articolo 8.1) e DUE BUSTE sigillate e identificate dalle lettere A e B, di cui:
BUSTA “A”: OFFERTA TECNICA;
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BUSTA “B”: OFFERTA ECONOMICA / TEMPO.
Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’Ente non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).
Sul PLICO di trasmissione devono essere apposte le informazioni relative all’operatore (denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, PEC e fax) e l’oggetto della gara. In particolare, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), devono essere riportate sul plico di trasmissione le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi, e deve apporsi chiaramente la seguente scritta:
COMUNE DI SELARGIUS
Area 6 – Lavori Pubblici Gara del giorno: 15/09/2015
APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI GARA, E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL’AMBIENTE
NEL COMUNE DI SELARGIUS. CUP F73G12000400002 – CIG 6273813245
Importo complessivo dell’appalto a base d’asta
Lavori a corpo a base di gara (inclusi oneri di sicurezza non ribassabili di € 139.625,24)
Onorari di progettazione soggetti a ribasso
€ 5.206.998,42 di cui:
€ 4.818.159,74
€
388.838,68
Su ciascuna delle due buste (BUSTA “A”, BUSTA “B”) dovranno essere apposte le informazioni relative all’operatore (denominazione o ragione sociale), l’oggetto della gara, l’indicazione della busta e del suo contenuto (Busta A “contiene offerta tecnica”, Busta B “contiene offerta economica / tempo”).
Il PLICO di trasmissione, la BUSTA “A”- OFFERTA TECNICA e la BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA /
TEMPO, devono essere, a pena di esclusione, debitamente sigillati e contro siglati sui lembi di chiusura. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo o equivalente, tale
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da rendere chiusi il plico di trasmissione e le buste interne, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico di trasmissione e delle buste interne.
SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, entro e non oltre il 31/07/2015, all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di PEC cui indirizzare la convocazione. La data del sopralluogo sarà comunicata con almeno 3 (tre) giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, es: in forma collegiale/individuale con la presenza di tutti/del singolo concorrenti/e che ne abbia/no fatto richiesta.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un Rappresentante Legale o da un Direttore Tecnico oppure dal Procuratore Generale o Speciale dell’operatore economico concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti come sopra definiti, per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
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NOTA BENE: L’attestazione di avvenuto sopralluogo - “Modello 15 - Sopralluogo” - rilasciata dal Comune di Selargius, dovrà essere inserita nel PLICO DI TRASMISSIONE, unitamente alla documentazione amministrativa.
Resta salva la dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. 207/2010,
utilizzando preferibilmente il Modello 5 – Dichiarazione di offerta economica / tempo.
Gli operatori interessati potranno prendere visione del Capitolato Prestazionale e degli altri documenti componenti il progetto preliminare, presso il sito ufficiale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, ovvero – previo appuntamento richiesto all’indirizzo Pec xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx - presso l’Area 6 – Lavori Pubblici del Comune di Selargius (CA) – Xxx Xxxxxx 0 – 09047 Selargius, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPass
Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale ANAC (xxx.xxxx.xx → servizi ad accesso riservato → AVCPass), seguendo le istruzioni ivi contenute. Effettuata la registrazione e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, l’operatore economico ottiene dal sistema un PassOE da inserire nel Plico di trasmissione, unitamente alla documentazione amministrativa elencata all’articolo 8.1. Si segnala che, nel caso in cui partecipino al presente bando operatori che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l’Ente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PassOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL SISTEMA AVCPASS
I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, dovranno inserire nel sistema AVCPass secondo le modalità sopra richiamate, ai sensi dell’articolo 4.1 del presente disciplinare, i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del d. lgs. 163/2006, al
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fine di utilizzare tali documenti per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, si ricorda che i predetti documenti dovranno essere firmati digitalmente e, quindi, caricati sul sistema.
Articolo 8.1 - Modulistica concernente la documentazione amministrativa
A pena di esclusione, dovranno essere presentati i seguenti documenti e dichiarazioni, secondo le modalità indicate al successivo articolo 9, utilizzando preferibilmente i Modelli allegati al presente Disciplinare:
- Domanda di partecipazione (come da fac-simile allegato, Modello 1);
- Dichiarazione di indicazione o associazione del progettista qualificato (come da fac-simile allegato,
Modello 2);
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti generali dell’esecutore dei lavori, contenente anche la dichiarazione sostitutiva concernente l’insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del d. lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42 della legge 190/2012 (come da fac-simile allegato, Modello 3);
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di qualificazione dell’esecutore dei lavori (come da fac-simile allegato, Modello 3-bis);
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti generali da parte del progettista qualificato indicato o associato che eseguirà la progettazione, contenente anche la dichiarazione sostitutiva concernente l’insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del d. lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42 della legge 190/2012 (come da fac-simile allegato, Modello 3-ter);
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti tecnico - organizzativi da parte del progettista qualificato, indicato o associato, che eseguirà la progettazione - come da fac-simile allegato, Modello 3-quater e relativa Scheda Tecnica – contenente, quest’ultima, l’Elenco dei servizi
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di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 - svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando - regolarmente approvati (per i servizi di progettazione) o in riferimento ai quali sia stato emesso il certificato di collaudo o di regolare esecuzione (per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione), indicando, per ognuno dei servizi elencati:
⮚ il committente;
⮚ l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi, nonché la classe e la categoria della elencazione di cui all’art. 14 della L. n. 143/1949 cui essi appartengono e/o le categorie d’opera secondo il DM n. 143/2013;
⮚ il soggetto che ha svolto il servizio;
⮚ la natura delle prestazioni effettuate;
⮚ la data di inizio e di fine del servizio (estremi approvazione progetto/approvazione certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione);
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti economico-finanziari (fatturato globale) da parte del progettista qualificato, indicato o associato, che eseguirà la progettazione (come da fac- simile allegato, Modello 3-quinquies);
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di qualificazione dell’esecutore dei lavori che sia impresa straniera (come da fac-simile allegato, Modello 3-sexties);
- Per l’esecutore dei lavori e per il progettista qualificato indicato o associato: dichiarazioni sostitutive concernenti l’assenza delle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006. SOLO per il progettista qualificato: dichiarazione sostitutiva concernente l’assenza delle cause di incompatibilità per i pubblici dipendenti, ex articoli 53 del D. Lgs. 165/2001 e 11 del D.P.R. 382/80 (come da fac-simile
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allegati, rispettivamente, Modello 4 – esecutore lavori; Modello 4-bis – progettista qualificato indicato o associato);
- Per i cessati dalla carica: dichiarazioni sostitutive concernenti l’assenza delle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1, lettere c) del D. Lgs. n. 163/2006. (come da fac-simile allegato, Modello 4-ter);
- Dichiarazione di offerta economica/tempo (come da fac-simile allegato, Modello 5), unitamente a tutti gli elaborati e attestazioni di cui all’art. 8.4;
- Proposta Struttura Operativa – dichiarazione d’impegno componenti (come da fac-simile allegato,
Modello 6);
- SOLO per i concorrenti che fanno ricorso all’avvalimento, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006: dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a cura dell’operatore economico ausiliario utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli 3, 3-bis, 4 e 4-ter, se del caso (ovvero 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4-bis e 4-ter per il progettista qualificato associato, se del caso), nonché dichiarazione come da fac-simile allegato (Modello 8); dichiarazione dell’operatore economico ausiliato, come da fac-simile allegato (Modello 7); Schema di Contratto di avvalimento, come da fac- simile allegato (Modello 8-bis);
- Contributo ANAC (già AVCP): quietanza comprovante il versamento del contributo (da presentare preferibilmente utilizzando il Modello 9);
- Dichiarazione di subappalto, resa dal progettista qualificato associato, ovvero dall’operatore economico qualificato per progettazione e costruzione, con indicazione delle attività che, nei limiti posti dall’art. 91, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, saranno eventualmente subappaltate (come da fac-simile allegato Modello 10);
- Dichiarazione di subappalto dei lavori (come da fac-simile allegato Modello 11);
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- SOLO per i raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile conferito dai mandanti al mandatario, per atto pubblico o scrittura privata in copia autentica, nonché procura attestante il conferimento della rappresentanza legale del raggruppamento al legale rappresentante del mandatario/capogruppo. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;
- SOLO per i raggruppamenti temporanei/GEIE/Consorzi ordinari da costituire - dichiarazione d’impegno alla costituzione dell’Associazione temporanea/GEIE/consorzio ordinario nel caso di aggiudicazione, nonché, a pena di esclusione, per il SOLO progettista qualificato, indicato o associato, di cui all’art. 90, comma 1 lett. g) del D. Lgs. 163/2006, nominativo, luogo e data di nascita, estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale del “giovane professionista”, ai sensi degli artt. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e 11, comma 8, della L. r. 5/2007 (come da fac-simile allegato, Modello 12);
- SOLO per i consorzi di cui agli artt. 34, lettere b) e c) e 90, comma 1, lett. h), del Codice dei Contratti: dichiarazione recante l’indicazione dei consorziati indicati quali esecutori, rispettivamente, dei lavori e della progettazione (come da fac-simile allegato Modello 13). Sia il consorzio sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale (come da fac-simile allegati Modelli 3, 3-ter, 4 e 4-bis);
- SOLO per le aggregazioni di reti di imprese di cui all’art. 34, lettera e-bis del Codice dei Contratti: dichiarazione recante l’indicazione della tipologia di aggregazione e delle imprese aderenti che partecipano all’appalto (come da fac-simile allegato Modello 14).
- Cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui all’art. 15 del presente Disciplinare;
Le suddette dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, comprovano il possesso dei requisiti di ammissione. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che siano comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19-bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Tali dichiarazioni devono essere
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accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, da documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
NOTA BENE: Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti (e anche in buste distinte).
Articolo 8.2 – Contenuti dell’offerta tecnica
8.2.1 - OFFERTA TECNICA – (BUSTA “A”)
L’offerta tecnica dovrà essere costituita, a pena di esclusione, dal progetto DEFINITIVO composto degli elaborati indicati nell’art. 5 del Capitolato Prestazionale, ai sensi dell’art. 93, comma 4, D. Lgs. 163/2006 e degli articoli 24 e segg. del d.P.R. 207/2010:
A pena di esclusione, tutti gli elaborati del progetto definitivo non devono contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.
NOTA BENE: L’operatore dovrà indicare espressamente le parti del progetto (relazioni ed elaborati) contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 e ss. L. 241/90 s.m.i. da parte di terzi.
In particolare, si forniscono i seguenti dettagli sul format di specifiche Relazioni Tecniche di offerta:
A.1. Relazione tecnico-illustrativa generale del progetto definitivo, esposta in un documento della dimensione massima di n. 20 cartelle, in formato A4, di una sola facciata, carattere Arial 10, interlinea 1,5, comprensive di testo e immagini.
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A.2. Relazione tecnica e riepilogo delle migliorie proposte dall’operatore, rispetto alle caratteristiche base del progetto preliminare, così come definite all’articolo 12 del Capitolato Prestazionale. Tale Relazione dovrà essere strutturata in capitoli e paragrafi, corrispondenti agli elementi e sub- elementi di valutazione dell’offerta tecnica (art. 6, Disciplinare, art. 12, Capitolato Speciale Prestazionale, elemento “A” e sub-elemento “A.3” e ulteriori specifiche). La Relazione Tecnica dovrà essere esposta in un documento della dimensione massima di n. 15 cartelle, in formato A4, interlinea 1,5, di una sola facciata, carattere Arial 10, comprensive di testo e immagini.
A.3. Relazione Tecnica Illustrativa di massima, strutturata in capitoli e paragrafi, corrispondenti agli elementi e sub-elementi di valutazione dell’offerta tecnica (art. 6, Disciplinare, art. 12, Capitolato Speciale Prestazionale, elemento “A” e sub-elementi “A.1” e “A.2” e ulteriori specifiche). Tale Relazione Tecnica dovrà essere esposta in un documento della dimensione massima di n. 20 cartelle, in formato A4, interlinea 1,5, di una sola facciata, carattere Arial 10, comprensive di testo e immagini.
Articolo 8.3 – Contenuti dell’offerta economica / tempo
Nella busta dell’offerta economica / tempo non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo:
8.3.1. DICHIARAZIONE DI OFFERTA (BUSTA “B”)
La dichiarazione di offerta economica / tempo, bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, resa utilizzando preferibilmente il Modello 5, a pena di esclusione, dovrà contenere
A. il ribasso unico percentuale di sconto offerto, sull’importo dell’appalto posto a base di gara soggetto a ribasso, stabilito in Euro € 5.067.373,18 (al netto dell’I.V.A. e C.N.P.A.I.A.), comprensivo dei lavori a corpo, degli onorari di progettazione e degli studi geologici soggetti a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro 139.625,24. In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e in lettere sarà tenuto valido quello espresso in lettere. Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini
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un’uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti. L’importo complessivo dell’offerta rimane comunque fisso ed invariabile.
B. la riduzione percentuale che si intende offrire sul tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori, determinato in 720 giorni.
Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere, sarà data prevalenza al ribasso espresso in lettere.
C. I costi della sicurezza aziendali, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del D. Lgs. 163/2006.
NOTA BENE: si precisa che i costi della sicurezza aziendali sono quelli sostenuti da ciascun operatore economico a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa e devono risultare commisurati all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto (ossia costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti dalla società in materia di sicurezza). Tali costi dovranno, pertanto, essere indicati anche dal progettista qualificato.
D. Dichiarazione di presa visione del progetto e dei luoghi. La dichiarazione di offerta deve attestare, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. N. 207/2010, che l’operatore economico ha esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico; si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; ha effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
La dichiarazione di offerta di cui al punto 1., dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti elaborati:
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C1. Programma temporale di dettaglio della progettazione e dell’esecuzione dei lavori C2. Computo metrico estimativo delle lavorazioni e quadro economico,
C3. Elenco dei prezzi unitari C4. Analisi dei prezzi unitari
C5. Quadro di incidenza della manodopera
C6. Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza
Per gli ulteriori dettagli si rinvia al Capitolato prestazionale.
Articolo 8.4 - Sottoscrizione delle dichiarazioni di offerta
Si fa presente che:
1. le relazioni e tutti gli elaborati del progetto definitivo, costituente offerta tecnica (art. 8.2.1. – BUSTA “A”);
2. la dichiarazione di offerta economica / tempo e relativi elaborati e attestazioni (art. 8.3.1. – BUSTA “B”);
devono essere SOTTOSCRITTE, A PENA DI ESCLUSIONE:
a) dall’operatore economico ESECUTORE DEI LAVORI e, in particolare:
• dal rappresentante legale dell’operatore economico singolo;
• dal rappresentante legale del consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006;
• dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006);
• da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006;
• nel caso di AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:
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⮚ dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
⮚ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
⮚ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
b) dal PROGETTISTA QUALIFICATO ASSOCIATO e, in particolare:
• dal professionista singolo;
• da tutti i componenti dello Studio Associato;
• dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria;
• dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
• da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
• dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.
Si fa presente, altresì, che le relazioni ed elaborati di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, costituenti “offerta tecnica” (BUSTA “A” ) e “offerta economica – tempo” (BUSTA “B”), devono essere, altresì, sottoscritti dal progettista qualificato indicato.
Articolo 9 - Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta
A pena di esclusione, l’offerta deve essere corredata dalle dichiarazioni previste dai successivi punti da
9.1 a 9.6 del presente articolo, redatte in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i Modelli
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predisposti dall’Ente e allegati al presente Disciplinare di gara.
NOTA BENE: in adesione all’orientamento dell’AVCP (Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014) e della
prevalente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 775), il progettista qualificato “indicato” deve rendere le dichiarazioni sui requisiti generali e speciali.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dal presente bando, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita all’articolo 15 del bando. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e dei soggetti che devono renderle. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta dell’Ente, formulata ai sensi dell’art. 38, co. 2-bis e 46 co. 1-ter del d. lgs. 163/2006 costituisce causa di esclusione.
L’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell’offerta, elencate all’articolo 8.1, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante.
Il progettista qualificato indicato o associato dall’operatore concorrente ai sensi degli artt. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e 16, comma 6, della L. R. n. 5/2007 deve rendere – a pena di esclusione - le dichiarazioni di cui ai Modelli 1 (solo se associato), 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4-bis, 4-ter, 5, 6 (7, 8, 8- bis, solo se associato, se del caso), 10, 12 e 13 se del caso, allegati al presente disciplinare.
Il progettista in organico allo STAFF tecnico dell’operatore concorrente deve rendere – a pena di esclusione - le dichiarazioni di cui ai Modelli 3-quater e 3-quinquies, allegati al presente disciplinare.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SUI REQUISITI GENERALI
A pena di esclusione:
• i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e-bis), f) ed f-bis) del D. Lgs. n. 163/2006 e i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. n. 163/2006,
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devono presentare la domanda di partecipazione (per il progettista qualificato, sole se associato) e le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, di seguito riportate, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso).
• nel caso di operatore economico singolo, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.
• nel caso di operatore economico plurimo costituito da soggetti riuniti o associati, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell’A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE costituita mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dovranno essere presentate dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce l’A.T.I., il Consorzio ordinario o GEIE.
• nel caso di operatore economico plurimo costituito da soggetti da riunirsi o associarsi, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione, devono essere prodotte dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.
• nel caso di consorzi di cui agli artt. 34, comma 1, lett. b) e c) e 90, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del consorzio mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate dal rappresentante legale del consorzio e dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto.
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione devono essere presentate da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara e, inoltre:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
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b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
DICHIARAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI DELL’ESECUTORE DEI LAVORI E DEL PROGETTISTA
A pena di esclusione:
• i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e-bis), f) ed f-bis) del D. Lgs. n. 163/2006 e i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. n. 163/2006 (indicati o associati dall’esecutore), devono rendere le dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti speciali stabiliti all’art. 7.1 e 7.2..
• nel caso di OPERATORI CON IDONEITA’ INDIVIDUALE (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) le dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti speciali devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore.
• nel caso di OPERATORI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA (raggruppamenti temporanei costituendi o costituiti, consorzi ordinari, G.E.I.E., aggregazione di imprese di rete) le dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti speciali devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata o aderente al contratto di rete, che partecipa alla gara.
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Articolo 9.1 - Domanda di partecipazione
A pena di esclusione il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato al precedente articolo 9, sottoscrive la domanda di partecipazione (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 1), indicando:
I. Forma di partecipazione e operatori controllanti e/o controllati
Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come impresa singola ovvero in forma di costituita/costituenda A.T.I. / GEIE / Consorzio ordinario ex art. 2602 cod. civ., aggregazione di imprese di rete, ovvero come consorzio stabile, tra cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane).
L’operatore economico precisa, inoltre, di essere, ai sensi dell’art. 1, del Reg. CEE n. 800/2008 micro, piccola o media impresa.
E inoltre:
ELEZIONE DI DOMICILIO: indirizzo di PEC, di posta elettronica non certificata e/o numero di fax,
per tutte le informazione inerenti la procedura di gara. In caso di operatore economico pluri- soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.
Articolo 9.2 - Dichiarazioni dell’esecutore dei lavori sui requisiti generali
A pena di esclusione, il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato al precedente articolo 9) sottoscrive le dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3), indicando:
II. Iscrizione in registri
• Dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica;
Inoltre
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• Per gli operatori con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza;
Inoltre
• Per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative, con precisazione, altresì, della sezione;
Inoltre
• Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti: indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative.
• Xxxxxx, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) - anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando:
• del titolare e dei direttori tecnici, nel caso di impresa individuale
• di tutti i soci e dei direttori tecnici, nel caso di società in nome collettivo
• di tutti i soci accomandatari e dei direttori tecnici, nel caso di società in accomandita semplice,
• di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (Cons. di Stato, AP n. 24 del 6.11.2013: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).
e inoltre:
• Indicazione dell’Ufficio delle Entrate competente per l’effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e PEC;
• Indicazione della Cancelleria fallimentare competente per l’effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e PEC.
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• Indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative.
• Indicazione del contratto collettivo nazionale al quale aderisce l’operatore.
III. Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) e m-quater), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Dichiarazione, che l’operatore:
1. Non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a), Codice dei Contratti);
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ex articolo 186-bis, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici [inserire riferimenti dell’autorizzazione del Tribunale]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti b) a.1 - a.4;
(Oppure)
b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale [inserire riferimenti del decreto del Tribunale]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1 - relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
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a.2 - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3 - dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4 - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
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2. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.
55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), Codice dei Contratti);
3. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (art. 38, comma 1, lett. e), Codice dei Contratti);
4. non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), Codice dei Contratti);
5. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti); si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000 (xxx. 38, comma 2, Codice dei Contratti);
6. non risulta destinatario - nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, - di nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
7. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. i), Codice dei Contratti). Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti);
8. non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i soggetti
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giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero è in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 38, comma 1, lett. l, Codice dei Contratti); ovvero non è tenuto (solo per i datori di lavoro del settore edile) agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (art. 5, comma 2 legge 68/99 come modificato dall'art. 1, comma 53, legge n. 247 del 2007, poi dall'art. 6, comma 2-ter, legge n. 106 del 2011);
9. non è stato destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), Codice dei Contratti);
10. non è destinatario, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, di iscrizioni nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis) Codice dei Contratti).
IV. Insussistenza del divieto di contrarre ex art. 53, co. 16-ter, d. lgs. n. 165/2001 (Anticorruzione)
Dichiarazione sostitutiva concernente l’insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del d. lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42 della legge 190/2012. (NB: Si fa presente che tale divieto sussiste per gli operatori economici che si siano avvalsi dell’attività lavorativa o professionale di ex dipendenti della pubblica amministrazione, i quali abbiano esercitato, nei confronti dell’operatore medesimo, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto).
V. Cessazioni dalle cariche
Dichiarazione in ordine all’insussistenza di soggetti cessati dalla carica oppure in ordine
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all’insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti; oppure in ordine alla sussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di una delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti e alla successiva completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui l’operatore economico fornisce dimostrazione (indicando e dettagliando gli atti adottati).
La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
A pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, (utilizzando preferibilmente il Modello 4-ter), cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara:
• del titolare e dei direttori tecnici, nel caso di impresa individuale
• di tutti i soci e dei direttori tecnici, nel caso di società in nome collettivo
• di tutti i soci accomandatari e dei direttori tecnici, nel caso di società in accomandita semplice,
• di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (Cons. di Stato, AP n. 24 del 6.11.2013: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).
In alternativa, la dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti, può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico, utilizzando preferibilmente il Modello 3). Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, del c.p.p..
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
Si precisa che - a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”. Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti).
VI. Situazioni di controllo e/o collegamento
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. i concorrenti presentano alternativamente:
a. Dichiarazione in ordine all’insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero
b. Dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero
c. Dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
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Successivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli operatori ammessi, il seggio di gara, nelle ipotesi di cui alle lett. a., b. e c., procederà alla verifica e all’esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
VII. Trattamento dati
Dichiarazione in ordine all’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Articolo 9.3 - Dichiarazioni esecutore dei lavori sui requisiti di qualificazione
A pena di esclusione, il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato al precedente art. 9) sottoscrive le dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3-bis, indicando:
A) Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di qualificazione per sola costruzione di lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell’attestazione resa conforme all’originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate (secondo quanto stabilito dall’art. 7.1, lett. a.), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010. In ogni caso dovrà essere indicato o associato – utilizzando preferibilmente l’apposito Modello 2 - un operatore qualificato per la progettazione esecutiva, in possesso dei requisiti stabiliti agli artt. 7.2 e 7.3, in conformità all’art. 263, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 207/2010;
ovvero
B) Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione di lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell’attestazione resa conforme all’originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010,
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che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate (secondo quanto stabilito dall’art. 7.1, lett. b.) e dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti speciali di capacità dello staff tecnico dell’operatore, preposto alla progettazione esecutiva, secondo quanto stabilito dagli art. 7.2 e 7.3 del presente Disciplinare ovvero indicazione o associazione di un progettista qualificato per la progettazione esecutiva, in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 7.2 e 7.3, in conformità all’art. 263, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 207/2010;
ovvero
C) Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, dichiarazione inerente al possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 62, 263, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 47, del D. Lgs. 163/2006 (utilizzando, preferibilmente, l’apposito Modello 3-sexties).
Per i Consorzi di Cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, i requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori, devono essere posseduti e dimostrati direttamente dal Consorzio.
Articolo 9.4 - Dichiarazioni progettista qualificato indicato o associato sui requisiti generali
A pena di esclusione, il progettista qualificato indicato o associato, dovrà rendere le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente il Modello 3-ter allegato:
I) Iscrizione in ordini professionali / registri: dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore economico presso l’Ordine Professionale / il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore economico è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto (o al corrispondente registro commerciale per le società stabilite in altro Stato);
Inoltre:
- per le Società d’ingegneria: nominativo, luogo e data di nascita, del/i direttore/i tecnico/i, abilitato/i all’esercizio della professione da almeno 10 anni, estremi d’iscrizione all’albo professionale, che svolgerà le funzioni di cui all’art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
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- per i liberi professionisti singoli: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, estremi d’iscrizione all’ Albo professionale, Partita I.V.A. e sede dello studio professionale;
- per gli Studi Associati: i professionisti associati dovranno dichiarare:
a. che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione statale o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;
b. nominativo, luogo e data di nascita, qualifica professionale, estremi di iscrizione ai rispettivi Albi professionali di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara);
- in caso di Consorzio stabile, nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni, in tutto o in parte, attraverso società consorziate, deve essere presentata: dichiarazione contenente l’indicazione delle suddette consorziate candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara (utilizzando preferibilmente il Modello 13). Per quanto attiene alle altre dichiarazioni, esse dovranno essere rese dal consorzio nelle forme previste per le società di ingegneria e da ciascuna società consorziata candidata all’esecuzione delle prestazioni, nelle forme previste per le società di ingegneria o per le società di professionisti a seconda della configurazione societaria di ciascuna consorziata candidata;
- per tutte le società (comprese le società di professionisti): denominazione della società, sede legale, partita I.V.A, nominativo, luogo e data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere rappresentanza.
Xxxxxx, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), anche con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando:
• del titolare e dei direttori tecnici, nel caso di impresa individuale
• di tutti i soci e dei direttori tecnici, nel caso di società in nome collettivo
• di tutti i soci accomandatari e dei direttori tecnici, nel caso di società in accomandita semplice,
• di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (Cons. di Stato, AP n. 24 del
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II) Indicazione:
• dell’Ufficio delle Entrate competente per l’effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e PEC;
• della Cancelleria fallimentare competente per l’effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e PEC.
• delle posizioni previdenziali e assicurative.
• Del contratto collettivo applicato.
III) Adempimenti di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; dichiarazione inerente al possesso delle abilitazioni necessarie per l’espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. I requisiti per il coordinamento della sicurezza dovranno essere posseduti dalla persona fisica indicata come personalmente responsabile della sicurezza in fase di progettazione.
IV) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 53, co. 16-ter, d. lgs. n. 165/2001 (Anticorruzione) secondo quanto stabilito all’articolo 9.1. III; IV;V;VI;VII; del presente disciplinare, utilizzando preferibilmente il Modello 3-ter e il Modello 4-bis).
Articolo 9.5 - Dichiarazioni personali dell’esecutore dei lavori e del progettista
A pena di esclusione, ciascuno dei soggetti indicati nel presente articolo deve dichiarare specificamente, con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il Modello 4 (esecutore dei lavori) e il Modello 4-bis (progettista qualificato, indicato o associato):
1. l’assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.
2. l’assenza a proprio carico di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti), concernenti l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del codice penale;
3. che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art.
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67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
4. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti);
5. che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m-ter), Codice dei Contratti);
A pena di esclusione il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”. Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti).
A pena di esclusione, le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 5), devono essere rese dai soggetti di seguito indicati – (con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, limitatamente al punto 4) - appartenenti alla compagine dell’esecutore dei lavori (singolo o plurimo) e del progettista qualificato, indicato o associato (singolo o plurimo):
⮚ dal titolare e dai direttori tecnici, nel caso di impresa individuale
⮚ da tutti i soci e dai direttori tecnici, nel caso di società in nome collettivo
⮚ da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici, nel caso di società in accomandita semplice,
⮚ da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, nonché dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza persona fisica, in caso di società
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con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (Cons. di Stato, AP n. 24 del 6.11.2013: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%);
⮚ SOLO per il progettista qualificato (singolo o plurimo), indicato o associato:
- dal professionista singolo (che non deve rendere la dichiarazione sui cessati dalla carica);
- nel caso di studio associato, da tutti i soci dello Studio;
A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese:
- nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, aggregazioni di reti di imprese, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o ciascuna impresa aggregata che partecipa alla gara.
- nel caso di i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 90, comma 1, lett. h) del Codice dei Contratti, da parte dei medesimi soggetti del consorzio nonché delle consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto.
Articolo 9.6 – Incompatibilità e divieti del progettista qualificato
A pena di esclusione, ciascuno dei soggetti indicati nel precedente articolo 9.5, deve dichiarare specificamente, con le modalità di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il Modello 4-bis, l’assenza di cause di incompatibilità, nel caso di pubblici dipendenti (articoli 53 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e 11 del DPR 382/80) e, pertanto, di svolgere esclusivamente la libera professione e di non avere rapporti di dipendenza con Enti, Amministrazioni o Organismi pubblici OVVERO di essere dipendente a tempo parziale della Pubblica Amministrazione (con indicazione della Pubblica Amministrazione) e che non esistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli articoli 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e 11 del D.P.R. n. 382/1980.
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Articolo 10 - Avvalimento
In attuazione del disposto dell’art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
NB: Ai sensi dell'art. 21, comma 1, legge n. 161 del 2014, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.
L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 49, comma 10, del Codice dei Contratti.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata all’articolo 8 del presente disciplinare, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 7):
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 163/2006);
2. contratto (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 8-bis), in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore che appartiene al medesimo gruppo,
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in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), D. Lgs. n. 163/2006).
Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve, pertanto, riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, con i relativi titoli giuridici;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
L’operatore ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale con le stesse modalità previste per l’operatore economico ausiliato dall’articolo 9 del presente Disciplinare, utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli 3 e 4 (per l’esecutore), 3-ter e 4-bis (per il progettista qualificato associato), nonché il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo (Modelli 3-bis – per i lavori, 3-quater, 3- quinquies – per la progettazione), e le risorse oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 8)
A pena di esclusione, il rappresentante legale dell’operatore ausiliario dovrà, altresì, dichiarare (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 8):
1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei lavori e/o della progettazione;
2. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006 e degli altri requisiti morali previsti dalla vigente normativa nonché dei requisiti tecnico/finanziari e delle risorse oggetto di avvalimento. Le relative dichiarazioni sono rese utilizzando preferibilmente i modelli: 3, 3-bis, 4, 4-ter (se del caso), per i lavori; 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4-bis, 4-ter (se del caso), per i servizi di progettazione.
3. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'articolo 34 del
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Decreto legislativo 163/2006 (art. 49, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 163/2006);
NOTA BENE: poiché il progettista qualificato indicato non assume il ruolo di “concorrente”, lo stesso non potrà fare ricorso all’avvalimento (Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072, AVCP, determinazione 1 agosto 2012, n. 2).
Articolo 11 - Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 8, della Deliberazione AVCP del 3 novembre 2010, nonché della Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 l’offerente deve dimostrare l’avvenuto versamento, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), dell’importo di € 200,00 (Euro duecento/00).
Le modalità per eseguire il versamento della contribuzione sono le seguenti (deliberazione AVCP 21 dicembre 2011):
a) versamento online, collegandosi al Servizio riscossione, contributi disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine.
L’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare la ricevuta di pagamento stampata dall’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al nuovo servizio di riscossione, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita su indicato.
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Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente postale n. 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 (BIC/XXXXXXXXXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Xxx xx
Xxxxxxx, 000, 00000 Xxxx (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura che è il seguente: 6273813245.
Nel caso di A.T.I. Consorzio ordinario o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, GEIE, Consorzio stabile di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) D. Lgs. 163/2006, aggregazione di rete di imprese, dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’operatore economico mandatario. Si raccomanda di allegare la ricevuta, o la copia conformizzata, o l’originale dello scontrino dell’avvenuto versamento all’apposito Modello 9. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
Articolo 12 - Subappalto
12.1. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
Per il servizio di progettazione il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le eventuali attività relative alle indagini geologiche e geotecniche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali. I soggetti partecipanti possono, pertanto, richiedere, all’atto dell’offerta, l’affidamento di parti della prestazione in subappalto, con le modalità stabilite dall’articolo 118 del Codice dei contratti, utilizzando preferibilmente il Modello 10 allegato, reso dal progettista qualificato associato ovvero dall’operatore economico qualificato per progettazione e costruzione.
La dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta, pena la nullità della dichiarazione di subappalto:
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1) dal professionista singolo o dal legale rappresentante dell’operatore economico singolo;
2) da tutti gli associati, in caso di Studio associato;
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituenda;
4) dal legale rappresentante dell’associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituita;
5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria;
6) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto nell’apposito Modello 13.
NOTA BENE: La predetta dichiarazione dovrà essere resa, inoltre, dall’operatore economico qualificato per progettazione e costruzione, che abbia nel proprio staff il progettista qualificato e che voglia avvalersi del subappalto.
L’affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Ente, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e lascia impregiudicata la responsabilità del progettista.
12.2. LAVORI
Per i lavori il subappalto è ammesso. Nella dichiarazione di subappalto dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice dei Contratti e dall’art. 170 D.P.R. n. 270/2010.
Con riferimento alla categoria specialistica a qualificazione obbligatoria OG11 di cui all’articolo 12, comma 2, legge n. 80/2014, in quanto di incidenza superiore al 15%, resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento.
NOTA BENE - La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per la categoria OG11, ove non posseduta dal concorrente e non scorporata, determina l’esclusione dalla gara, in quanto trattasi di subappalto necessario ai fini qualificatori.
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La dichiarazione di subappalto - resa utilizzando preferibilmente il Modello 11 - dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità della stessa:
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;
2) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUENDA;
3) dal legale rappresentante dell’associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE
COSTITUITA;
4) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto nell’apposito Modello 13.
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Ente non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. I pagamenti saranno effettuati in ogni caso all’appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Resta chiarito e inteso che qualora le dichiarazioni di subappalto per servizi di progettazione o per lavori non siano presentate ovvero siano irregolari (anche per difetto di sottoscrizione), l’Ente non autorizzerà richieste successive di subappalto.
Si procederà all’esclusione qualora l’irregolarità nella presentazione della dichiarazione ovvero la sua omissione non consentano all’operatore di soddisfare i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal presente Disciplinare.
Articolo 13 - Imprese riunite, consorzi ordinari, GEIE, reti di imprese
A pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti già costituiti, la capogruppo dovrà presentare la seguente documentazione a corredo dell’offerta:
1. scrittura privata autenticata da un notaio con la quale é stata costituita l’associazione
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temporanea di operatori economici e con cui é stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile dagli altri operatori economici riuniti, al capogruppo; nell’atto costitutivo dovranno essere indicate le percentuali di partecipazione all’A.T.I. / Consorzio ordinario / GEIE di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti;
2. procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, nella forma dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata).
La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
A pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 12):
1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di operatori economici/Consorzio ordinario/GEIE, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) e dell’art. 90, comma 1, lett. h) del Codice dei Contratti;
2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. indicazione dell’operatore economico nominato Mandatario/Capogruppo;
4. dichiarazione delle percentuali di partecipazione all’A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle categorie di lavorazioni ovvero alle prestazioni di servizi previste nel presente bando di gara, anche al fine della verifica dei singoli requisiti di capacità per la rispettiva partecipazione;
5. SOLO per il progettista qualificato, di cui all’art. 90, comma 1 lett. g) del D. Lgs. 163/2006, dati identificativi del “GIOVANE PROFESSIONISTA – CO- PROGETTISTA ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI”, ex artt. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e 11, co. 8 della L.R. 5/2007;
6. SOLO per i lavori: eventuale cooptazione, ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010.
In questo caso l’offerta e le relative dichiarazioni, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE.
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È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’Associazione/Consorzio ordinario/GEIE rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, a pena di esclusione:
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
• dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve presentare, a pena di esclusione:
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro o servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
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stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
• dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione delle imprese che
partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, a pena di esclusione:
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(o, in alternativa)
• copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
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c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti.
Articolo 14 - Consorzi stabili, tra società cooperative, tra imprese artigiane
I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane (artt. 34, lett. b) e c) e 90, co. 1, lett. h), Codice dei Contratti), oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente Disciplinare, sono tenuti ad indicare - utilizzando preferibilmente l’apposito Modello 13 – se intendono eseguire direttamente i lavori (ovvero i servizi per i Consorzi di cui alla lett. h) dell’art. 90, comma 1 del Codice) oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest’ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i lavori (ovvero i servizi). Sia il consorzio sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui all’articolo 9.2 e 9.5 (ovvero per i servizi: artt. 9.4 e 9.5) del presente Disciplinare.
Ai sensi dell’ art. 36, co. 5 e dell’art 37, co. 7 del D. Lgs. 163/2006, come modificati dalla L. n. 69/2009, è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile, dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Articolo 15 - Cauzione provvisoria e garanzie
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del Codice dei Contratti, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria di euro 96.363,19 (novantaseimilatrecentosessantatre/19), pari al 2% dell’importo dei lavori a corpo base d’asta,
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comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza (euro 4.818.159,74), sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari). La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a. cauzione costituita mediante versamento in contanti, preferibilmente con assegno circolare, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel punto b) successivo.
b. fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.
A pena di esclusione le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente:
1. validità per almeno 365 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
2. impegno del fidejussore a rinnovare la garanzia, per la durata di 3 (tre) mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della procedura;
3. impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
4. xxxxxxxx che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni;
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5. firma del fidejussore legalizzata da un notaio o corredata da una autocertificazione e dalla copia del documento d’identità resa dal soggetto preposto alla firma contenente, gli estremi della procura speciale con la quale si autorizza allo svolgimento di tale funzione.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Codice dei Contratti, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Si precisa che:
• in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
• in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
• in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell’attestazione SOA.
Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti:
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE, aggregazioni di imprese di rete COSTITUENDE, la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUTITO la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti).
NOTA BENE: Il deposito cauzionale provvisorio dovrà, altresì, garantire il pagamento in favore della stazione appaltante della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell’1 per mille del valore della gara, pari a euro 5.206,99.
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 163/2006.
Entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, l’Ente provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata, la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità di cui ai punti
a) e b).
Garanzia definitiva. A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'impresa aggiudicataria si obbliga a presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i requisiti di cui al punto b) del presente disciplinare), con le modalità di cui all’articolo 113, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, da produrre in originale, con firma del fidejussore, debitamente autenticata dal notaio.
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Polizza R.C.T. / C.A.R. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice dei Contratti e art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l’impresa aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, nelle forme e modalità previste dal D.
M. 12.03.2004, n. 123 - schema tipo 2.3 - per i seguenti importi:
- Sezione A – Copertura assicurativa non inferiore all’importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, incrementato dell’I.V.A., stipulata nelle forme del “Contractors all Risks” (CAR), che copra i danni, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
- Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Si rinvia all’art. 125 del d.P.R. 207/2010 e al Capitolato prestazionale.
La polizza in originale, con firma dell’assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori.
Polizza di responsabilità civile professionale del progettista, emessa ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 secondo le modalità di cui al Capitolato prestazionale, dovrà decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
Articolo 16 - Comunicazioni
1. Salvo quanto disposto nell’articolo 17, comma 2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente
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autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice.
2. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Area 6 – Lavori Pubblici; diversamente l’Ente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
5. È fatto, pertanto, obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un indirizzo di posta elettronica ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata-PEC (o entrambi), da indicarsi nel Modello 1.
Articolo 17 - Altre informazioni
1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato prestazionale e negli elaborati progettuali.
2. Le richieste di chiarimento, dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata, all’attenzione del Responsabile del procedimento, entro e non oltre il termine del 07/08/2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, saranno fornite almeno entro il termine di 6 giorni dal ricevimento della richiesta e, comunque, entro un termine non inferiore a 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, che
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possano rivestire carattere di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx dell’Ente, che i concorrenti sono obbligati a consultare prima della presentazione dell’offerta.
3. Le dichiarazioni sostitutive, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.
4. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
5. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
6. È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di almeno 365 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’Ente resterà vincolato soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
7. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 365 giorni dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 Codice dei Contratti).
8. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (DURC, INARCASSA/EPAP) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
9. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque offerente.
10. Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della loro
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ragione o denominazione sociale, o l’effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
a. delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
b. atto di conferimento di azienda;
c. atto di fusione per incorporazione.
Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.
11. In caso di aggiudicazione e in sede di sottoscrizione del contratto dovrà permanere l’insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del d. Lgs. N. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42 della legge 190/2012.
12. L’operatore economico assume l’obbligo, nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 54, comma 45 del d. lgs. 165/2001, di rispettare, e di far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di comportamento del personale del Comune di Selargius, approvato con Deliberazione G.C.
n. 12 del 30/01/2014, consultabile e scaricabile dal relativo sito internet. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Ente la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di un procedimento in contraddittorio.
13. Nell’esecuzione dell’appalto l’operatore aggiudicatario, anche se cooperativa, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci, gli operai e i dipendenti delle aziende artigianali, industriali edili ed affini e negli accordi locali
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integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi, nonché le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L’operatore si obbliga all’applicazione di detti contratti ed accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’operatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, dalla struttura o dimensione dell’impresa, da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale.
14. Ai sensi dell’art. 140 del Codice dei Contratti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall’originario aggiudicatario.
15. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge.
16. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
17. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell’operatore possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l’esclusione.
18. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
19. In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente Disciplinare, farà fede quanto riportato nel bando di gara e nel presente Disciplinare.
20. La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero
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sorgere tra Ente e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
21. L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore.
22. La mancata disponibilità all’espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista indicato o associato dall’operatore aggiudicatario comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto di appalto in danno dell’Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà dell’Ente di considerarne la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada nelle cause di esclusione indicate nel presente bando.
23. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 133 del Codice dei Contratti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.
Ulteriori informazioni di carattere tecnico / amministrativo potranno essere richieste al Comune di Selargius (CA) – Xxx Xxxxxx 0 – 09047 Selargius – Area 6 Lavori Pubblici - uffici 2° piano - telefono: 070/0000000/217/213 - fax 070/0000000 PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing.. XXXXXXXXX XXXXXX - e-mail xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Allegati al Disciplinare di gara: 1) Modulistica:
Modello 1 Domanda di partecipazione
Modello 2 Dichiarazione di indicazione o associazione del progettista qualificato
Modello 3 Dichiarazioni dell’esecutore dei lavori concernenti il possesso dei requisiti generali
Modello 3-bis Dichiarazione di qualificazione dell’esecutore dei lavori
Modello 3-ter Dichiarazioni del progettista qualificato indicato o associato concernenti il possesso dei requisiti generali
Modello 3-quaterDichiarazioni del progettista qualificato indicato o associato ovvero presente nello Staff tecnico dell’esecutore dei lavori concernenti il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, con relativa
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Scheda Tecnica
Modello 3-quinquies Dichiarazioni del progettista qualificato indicato o associato ovvero presente nello Staff tecnico dell’esecutore dei lavori concernenti il possesso dei requisiti economico-finanziari;
Modello 3-sexties Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di qualificazione dell’esecutore dei lavori che sia impresa straniera;
Modello 4 Dichiarazioni Personali Esecutore Lavori concernenti l’assenza delle cause di esclusione art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter, D. Lgs. 163/2006 e 32-Quater, Codice Penale
Modello 4-bis Dichiarazioni Personali Progettista Qualificato indicato o associato (ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) e m-ter), D. Lgs. 163/2006, ex articoli 53 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e 11 del D.P.R. n. 382/80)
Modello 4-ter Dichiarazioni personali cessati dalla carica (ex art. 38, comma 1, lett. c))
Modello 5 - Dichiarazione di offerta economica/tempo e di presa visione dei luoghi (con Cronoprogramma da allegarsi)
Modello 6 Proposta struttura operativa e annessa dichiarazione componenti della medesima
Modello 7 Dichiarazione impresa ausiliata Modello 8 Dichiarazione impresa ausiliaria Modello 8-bis Schema contratto di avvalimento.
Modello 9 Attestazione contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
Modello 10 Dichiarazione di subappalto dei servizi tecnici
Modello 11 Dichiarazione di subappalto dei lavori
Modello 12 Solo per le A.T.I./Consorzi ordinari/GEIE da costituire
Modello 13 Solo per i Consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) e c) e all’art. 90, co. 1, lett. h), Codice dei Contratti
Modello 14 Solo per le aggregazioni di reti di imprese.
Modello 15 Attestazione di avvenuto sopralluogo.
Selargius, lì 29/05/2015
Il Direttore dell’Area 6 – Lavori Pubblici
X.xx Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx