CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006/2009
AREA DI CONTRATTAZIONE DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006/2009
biennio economico 2006/2007 biennio economico 2008/2009
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006/2009
Personale del comparto
1
In data 21 ottobre 2010 alle ore 13.00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Azienda USL di Bologna, la RSU e le XX.XX. sotto indicate rappresentative del Comparto Sanità ammesse alla contrattazione integrativa, per sottoscrivere il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale relativo al quadriennio 2006-2009 del personale del Comparto Sanità (pre siglato in data 30 settembre 2010) con approvazione da parte del Collegio Sindacale della relativa Relazione illustrativa e tecnico finanziaria in data 11 ottobre 2010.
Le delegazioni trattanti
Delegazione aziendale
Articolazione aziendale | Nome Cognome | Firma |
Direttore Generale | Xxxxxxxxx Xxxx di Meana | firmato |
Direzione U.O. Sviluppo del Capitale Umano e Relazioni Sindacali | Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx | firmato |
Direzione XXXxX | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx | firmato |
Direzione U.O. Amministrazione del Personale | Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx | firmato |
Delegazione sindacale
Organizzazione sindacale | Nome Cognome | Firma |
FP CGIL | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | firmato |
Xxxxx Xxxxx | firmato | |
CISL FPS | Xxxx Xxxx | firmato |
Xxxxx Xxxxxxx | firmato | |
Xxxxxxx Xxxxxx | firmato | |
UIL FPL | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | firmato |
Xxxx Xxxxx Xxxxx | firmato | |
Xxxxxxx Xxxxxxx | firmato | |
FSI | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | firmato |
FIALS Conf.S.A.L. | Non firmato | |
RSU Aziendale | Xxxxxxx Xxxxxxxx | firmato |
Xxxxxxxx Xxxxxx | firmato | |
Xxxxx Xxxxx | firmato | |
Xxxxx Xxxxxxxxx | firmato | |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | firmato | |
Xxxxxxx Xxxxxxx | firmato | |
Xxxxxx Xxxxxxx | firmato |
INDICE
GLOSSARIO 6
PREMESSA 7
DISPOSIZIONI GENERALI 8
Art. 1 9
Campo di applicazione 9
Art. 2 9
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto integrativo 9
PARTE PRIMA 10
RAPPORTI GIURIDICI 10
TITOLO I 10
Art. 3 11
Il Sistema delle Relazioni sindacali 11
Art. 4 11
Relazioni sindacali e cadenze temporali 11
Art. 5 11
Prerogative sindacali 11
Art. 6 12
Esercizio del diritto di sciopero 12
TITOLO II 13
IL LAVORO 13
Art. 7 14
Il contesto di lavoro 14
Art. 8 14
Obiettivi di Budget e Monitoraggio delle risorse assegnate 14
Art. 9 15
Organizzazione del lavoro 15
Art. 10 15
Personale con limitazione di idoneità 15
Art. 11 16
Revisione qualitativa della Dotazione Organica 16
Art. 12 16
Utilizzo della flessibilità nella organizzazione del lavoro 16
TITOLO III 18
SALUTE, SICUREZZA, BENESSERE E AMBIENTI DI LAVORO 18
Art. 13 19
La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 19
ART. 14 19
Rapporti tra RLS, RSU e Azienda 19
Art. 15 19
Analisi dei rischi e Prevenzione 19
Art. 16 20
Benessere lavorativo 20
Art. 17 20
Formazione finalizzata alla sicurezza 20
Art. 18 21
Rapporti con i RLS e loro agibilità 21
TITOLO IV 22
I DIRITTI 22
Art. 19 23
Formazione 23
Art. 20 23
Asilo nido 23
Art. 21 24
Telelavoro 24
Art. 22 24
Banca delle Ore 24
Art. 23 24
Diritto alla mensa 24
Art. 24 24
Particolari istituti Contrattuali 24
Art. 25 25
Multiculturalità 25
TITOLO V 26
I DOVERI 26
Art. 26 27
Codice di condotta e Codice comportamentale 27
PARTE SECONDA 28
RAPPORTI ECONOMICI 28
Art. 27 29
Determinazione dei fondi contrattuali e finalizzazione dei residui 29
Art. 28 30
Il sistema premiante e la valorizzazione del personale 30
ALLEGATI 34
ALLEGATO 1 CCIA 35
SCHEDA DI VALUTAZIONE 35
AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 35
COME DA CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006 / 2009 35
CATEGORIA A, B, Bs 35
ALLEGATO 2 CCIA 36
SCHEDA DI VALUTAZIONE 36
AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 36
COME DA CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006 / 2009 36
CATEGORIA C, D 36
ALLEGATO 3 CCIA 37
SCHEDA DI VALUTAZIONE 37
AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 37
COME DA CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006 / 2009 37
CATEGORIA Ds 37
ALLEGATO 4 CCIA 38
XXXX 0000-0000-2006-2007-2008-2009-2010 38
FONDO ART.8 C.C.N.L. 31.07.09 (produttività collettiva) 38
AREA COMPARTO 38
ALLEGATO 5 CCIA 39
XXXX 0000-0000-2006-2007-2008-2009-2010 39
FONDO ART. 7 C.C.N.L. 31.07.09 (straordinario e disagio) 39
AREA COMPARTO 39
ALLEGATO 6 CCIA 40
XXXX 0000-0000-2006-2007-2008-2009 FONDO ART. 9 C.C.N.L. 31 07.09 (fasce) AREA COMPARTO 40
(per il finanziamento delle fasce retributive,delle posizioni organizzative, del valore comune) 40
INTEGRAZIONE TESTO PER “ERRATA CORRIGE” 41
GLOSSARIO
Al fine di consentire una più agile lettura del contratto integrativo aziendale, nell’ottica della creazione di un linguaggio comune e della condivisione di alcune definizioni di particolare importanza, si elencano di seguito le definizioni che sono state usate nel corso della stesura del presente contratto.
Sigle
CCIA Contratto Collettivo Integrativo Aziendale CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro SSN Servizio Sanitario Nazionale
RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria XX.XX. Organizzazioni Sindacali
RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
U.O. Unità Operativa
U.A. Unità Assistenziale
SPP Servizio Prevenzione e Protezione
PREMESSA
Il presente Contratto Integrativo Aziendale recepisce gli elementi contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale – Parte normativa quadriennio 2006-2009 e Parte economica 1.o biennio economico 2006- 2007 sottoscritto in data 10/4/2008 e 2.o biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31/7/2009.
Gli elementi qualificanti del presente Contratto integrativo, parte giuridica, riaffermata la essenzialità e la importanza del sistema sanitario nazionale, universale e pubblico e la centralità della garanzia della qualità dei servizi erogati ai cittadini e della tutela dei diritti dei lavoratori sono:
➢ La Sicurezza nei luoghi di lavoro per i cittadini e per i lavoratori;
➢ Il Miglioramento dell’organizzazione del lavoro;
➢ La Valorizzazione delle professioni;
➢ Il Mantenimento di livelli occupazionali congrui con l’attività svolta.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dell’area del comparto a tempo indeterminato e determinato dipendente dell’Azienda USL di Bologna.
Nel testo, i riferimenti al presente contratto sono sinteticamente indicati con CCIA (Contratto Collettivo Integrativo Aziendale) e con CCNL.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto integrativo
Il presente CCIA ha durata quadriennale per il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa, fatta salva la necessità di adeguarlo nei tempi e per le materie espressamente indicate dall’ordinamento generale. In quest’ultimo caso le Parti si riservano di riaprire il confronto.
La stipulazione avviene nei tempi e nei modi previsti dall’art.4 del CCNL/2004 nel rispetto della normativa in materia di controlli sulla contrattazione integrativa.
L’individuazione e l’utilizzo delle risorse contrattuali sono determinate in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del presente Contratto, che rimane vigente sino alla stipulazione di successivi contratti integrativi. E’ fatta comunque salva ogni necessità di adeguamento secondo l’ordinamento vigente.
Il presente Contratto è redatto in conformità al CCNL 10/4/2008, CCNL 19/4/2004, alla Legge Regionale n. 29 del 23/12/2004 e alla Delibera della Giunta Regionale n. 1594/2004 “Linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa” in applicazione dell’art. 7 del CCNL 19/4/2004.
PARTE PRIMA RAPPORTI GIURIDICI
TITOLO I
Art. 3
Il Sistema delle Relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali è confermato nelle attuali modalità come da accordi siglati in data 11.01.2007 e in data 23.03.2009 ivi richiamato il riferimento ai tavoli decentrati, salvo successivo adeguamento in applicazione di norme ed indirizzi in materia.
Le Parti riconfermano l’impegno ad improntare le Relazioni Sindacali secondo principi di partecipazione, trasparenza e correttezza dei reciproci comportamenti. In tal senso l’Azienda fornisce tempestiva, esauriente e preventiva informazione in caso di modifica di assetti organizzativi anche già oggetto di specifici accordi o concertazione aziendale.
L’Azienda si adopera affinché le intese sottoscritte siano inviate entro 10gg a tutte le Macroarticolazioni interessate per una loro puntuale applicazione e vigila sulla loro attuazione.
Al fine di perseguire la massima trasparenza anche nei confronti dei Lavoratori, l’Azienda s’impegna a pubblicare sul sito intranet entro 10gg tutte le intese sottoscritte.
Le intese sottoscritte soggette al recepimento con atto deliberativo da parte del Direttore Generale quali ad esempio quelle in materia di trattamenti economici sono, di norma, adottate entro 30 gg dalla sottoscrizione e sono pubblicate sulla intranet aziendale entro 10 gg dalla esecutività della delibera.
Art. 4
Relazioni sindacali e cadenze temporali
Al fine di garantire una corretta gestione dei fondi contrattuali, si definisce che entro il mese di marzo di ogni anno, le Parti attuano il confronto negoziale sulla ridefinizione dei fondi di cui al CCNL 31 luglio 2009:
- all’articolo 7 “fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”
- all’articolo 8 “ fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”
- all’articolo 9 “fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica”.
Art. 5 Prerogative sindacali
Fermo restando quanto disposto dalla specifica normativa in materia di titolarità ed utilizzo delle prerogative sindacali in termini di esercizio dei diritti e controllo dei medesimi, si conferma:
• l’art. 10 del Regolamento Aziendale per le Relazioni Sindacali sottoscritto tra le Parti in data 11.1.2007 in tema di titolarità ed utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro;
• il Regolamento per l’esercizio del diritto di assemblea sottoscritto in data 13/7/2005.
Art. 6
Esercizio del diritto di sciopero
Per quanto previsto dalla L. 146/90 così come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000 e dall’Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, le Parti rinviano a specifico accordo la sottoscrizione della definizione dei criteri e modalità per la articolazione dei contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero, al fine di garantire l’esercizio del diritto alla partecipazione allo sciopero da parte dei dipendenti e di predisporre quanto necessario per assicurare la continuità dei servizi nel rispetto dei contingenti minimi numerici indispensabili a garantire i servizi pubblici essenziali e la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
TITOLO II IL LAVORO
Art. 7
Il contesto di lavoro
Per l’evidente importanza che ha la percezione del proprio lavoro, ai fini di sostenere i lavoratori nella motivazione al lavoro e quindi quale indispensabile fattore su cui agire e sostenere gli sviluppi anche organizzativi dell’Azienda, le Parti condividono la importanza di una buona relazione tra l’operatore ed il contesto lavorativo, inteso come condizioni di lavoro e buone relazioni tra gli operatori e con i cittadini.
Si assume il concetto di salute organizzativa intesa come la capacità della organizzazione di promuovere, sviluppare ed attuare azioni per buoni livelli di benessere organizzativo, di valorizzazione di coloro che lavorano in Azienda e di diffondere buone pratiche in un contesto che garantisca efficacia ed efficienza nell’accesso ai servizi e nella erogazione delle attività.
Le Parti condividono l’ importanza di attuare azioni di miglioramento del clima organizzativo e nell’ambito delle strategie di Sviluppo del Capitale Umano, l’Azienda predispone uno specifico strumento di rilevazione ed analisi del benessere organizzativo percepito, da presentare preventivamente al tavolo sindacale e sottoporre a cadenze prefissate agli Operatori e Professionisti dell’Azienda secondo modalità condivise. I risultati della suddetta indagine saranno portati all’attenzione delle RSU/XX.XX. e RLS per un utile confronto con i dati di attività e per proporre/elaborare proposte utili al superamento delle eventuali criticità evidenziate.
Art. 8
Obiettivi di Budget e Monitoraggio delle risorse assegnate
Il percorso di budget è confermato come strumento di programmazione annuale che l’Azienda utilizza per la definizione di obiettivi e per la relativa assegnazione delle risorse.
Le linee di indirizzo per il processo di budget e le risultanze della avvenuta negoziazione si confermano come oggetto di informazione alle RSU/XX.XX.
L’Azienda si impegna a portare a conoscenza gli obiettivi assegnati in sede di negoziazione di budget per tramite delle gestioni di riferimento, affinché vi sia generale conoscenza e chiarezza tra i lavoratori sugli obiettivi da perseguire.
Le Parti convengono, al fine di mantenere un buon livello di informazione sulle risorse umane impiegate, di confermare quanto previsto dalla specifica intesa di giugno 2008 per il monitoraggio del livello occupazionale e di prevedere appositi incontri periodici fra Azienda e RSU/XX.XX per analizzare l’andamento occupazionale in Azienda nei tempi e modi così come allora convenuti.
La stessa Commissione di cui all’intesa di giugno 2008 analizza i dati relativi all’utilizzo dello straordinario, dello straordinario pesante e delle prestazioni aggiuntive (Simil Alp) al fine di verificarne la rispondenza con le previsioni di budget o ad intervenute modifiche nelle condizioni di lavoro. Gli strumenti a suo tempo definiti dovranno trovare formulazioni più idonee ad evidenziare la reale situazione del personale rispetto alle definizioni di budget.
Le Parti convengono pertanto di confermare il gruppo tecnico bilaterale come sede di analisi e confronto dei dati relativi alle assegnazioni di budget, unità presenti a cadenza mensile, alle assenze a diverso titolo registrate, il saldo delle ore di lavoro straordinario a residuo e pagato, le ore di “straordinario pesante” e le ore di prestazioni aggiuntive effettuate nel trimestre, nonché il personale a tempo parziale, al fine di monitorare la disponibilità e l’impegno di risorse
nella erogazione dei servizi e contribuire ad evitare la insorgenza di criticità e/ o risolvere situazioni di difficoltà.
Art. 9 Organizzazione del lavoro
La progressiva azione di omogeneizzazione delle regole aziendali per la applicazione degli istituti contrattuali e delle norme di tutela di specifiche condizioni dei lavoratori, mira a favorire equità nel trattamento del personale, chiarezza nella gestione delle risorse umane e nella organizzazione del lavoro che muove nel rispetto del principio della centralità della persona: cittadino ed operatore.
I principi e le regole a cui Dirigenti e Coordinatori di U.O./U.A. dovranno richiamarsi nello svolgimento delle loro funzioni e nell’assunzione delle relative responsabilità, sono contenuti nei diversi regolamenti aziendali e nei contenuti del successivo art.13 “utilizzo della flessibilità nell’organizzazione del lavoro”.
La organizzazione del lavoro deve osservare principi di equa distribuzione dei carichi di lavoro, di impiego del personale secondo il criterio della rotazione tenuto conto delle competenze acquisite e di particolari condizioni del lavoratore tutelate dall’ordinamento, del rispetto dei diversi istituti contrattuali nella gestione del personale.
La organizzazione del lavoro deve tener conto altresì della valutazione dei rischi, compreso il rischio di stress lavoro correlato, operata dal Datore di Lavoro per il tramite del competente SPP, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.
E’ pertanto prioritario definire i criteri per le politiche dell’orario di lavoro, per la definizione dei piani di emergenza urgenza, di pronta disponibilità, del mantenimento dei minimi assistenziali in caso di sciopero, della modalità di fruizione dei permessi ex Legge n. 104/92 e per la regolamentazione del part time, tenuto conto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro, delle intervenute modifiche legislative o della necessità di assicurare uniformità regolamentare.
Art. 10
Personale con limitazione di idoneità
Il rispetto della persona con limitazioni o con parziale idoneità alle mansioni proprie del profilo professionale di inquadramento, è principio imprescindibile.
Le Parti convengono pertanto che la organizzazione del lavoro deve tenere in debito conto la eventuale presenza nelle singole U.O./U.A di operatori con limitazione alle mansioni o con riconosciuta parziale inidoneità.
A tal fine l’Azienda conferma il proprio impegno a ricercare ogni idonea collocazione del personale nel rispetto dello stato di salute del singolo e a dotare le U.O/U.A degli ausili tecnici che possono favorire il mantenimento di tali operatori nelle proprie sedi di lavoro e il prevenire l’insorgenza di stati limitanti.
Le Parti convengono altresì sulla opportunità di una rivalutazione da parte dei Medici Competenti delle limitazioni fin ora espresse e per quelle che saranno espresse in futuro in base ad una attenta valutazione dell’organizzazione del lavoro nelle U.O/U.A in cui i dipendenti interessati si troveranno ad operare e sull’opportunità di una maggiore chiarezza nell’esposizione dei risultati della loro specifica valutazione.
L’Azienda, al fine di una appropriata ricollocazione del personale con limitazione di idoneità, rileva le considerazioni espresse dal Medico Competente, nonché le potenzialità e capacità espresse dal lavoratore interessato per definire uno specifico piano di attività a cui il lavoratore può proficuamente essere addetto. Per la ricollocazione del personale più idonea alla condizione di salute del lavoratore, l’Azienda ricerca opportunità anche in strutture esterne al Dipartimento / Distretto di assegnazione dell’interessato. La eventuale ricollocazione del lavoratore in funzioni proprie di altro profilo professionale, è preceduta da un colloquio di orientamento a cura del Responsabile della struttura di possibile assegnazione, con il supporto della U.O. Sviluppo del Capitale Umano.
Prima di procedere all’affidamento all’esterno di servizi o parte di essi, l’Azienda valuterà la opportunità e sostenibilità di impiego di personale con limitazione in quelle funzioni.
La Commissione per la ricollocazione del personale con limitazione, istituita con verbale di concertazione del 21/6/2007, può essere utile strumento di supporto e suggerimento nella responsabilità dell’Azienda nella ricollocazione del lavoratore.
A tal fine, le Parti si impegnano ad una revisione del regolamento di ricorso alla Commissione stessa, per rendere il suo apporto più congruente allo scopo qui condiviso.
Art. 11
Revisione qualitativa della Dotazione Organica
L’Azienda si impegna a rispettare la corrispondenza tra le funzioni svolte e il profilo professionale di inquadramento dei dipendenti fatto salvo i requisiti contrattuali e normativi.
In considerazione del fatto che vi sono diversi operatori che svolgono, mansioni/funzioni diverse da quelle dell’originario profilo professionale di appartenenza e che sussistono numerosi casi di operatori impegnati in funzioni diverse da quelle di inquadramento, le Parti convengono di operare una disamina delle situazioni di non corrispondenza per verificare la sussistenza delle motivazioni del diverso impiego e per operare, secondo i dettami contrattuali, un □e inquadramento dell’operatore.
In tal senso le Parti convengono di istituire specifico gruppo tecnico che partendo da una analisi delle situazioni presenti in ciascuna macroarticolazione elabori una complessiva proposta di criteri per la revisione qualitativa con gli opportuni passaggi di profilo professionale nel rispetto dei vincoli normativi/contrattuali previsti e tenuto conto dello svolgimento delle funzioni o compiti complementari o attinenti al profilo di appartenenza.
Le Parti convengono che il percorso di revisione in oggetto, si concluda entro il mese di giugno 2011.
Art. 12
Utilizzo della flessibilità nella organizzazione del lavoro
Il principio della flessibilità, nel rispetto degli istituti contrattuali, è utile elemento di riferimento per garantire una maggiore aderenza organizzativa e gestionale alle esigenze assistenziali ed operative.
Le Parti convengono sul principio che l’organizzazione del lavoro è definita attraverso l’utilizzo di criteri che tengano conto anche delle diverse specificità aziendali, in coerenza con quanto definito nell’art. 9 del presente CCIA e che l’utilizzo della “flessibilità” tiene in debito conto:
- L’integrazione fra i diversi dipartimenti
- La programmazione delle attività, delle presenze nonché delle ferie, del recupero dell’orario prestato in eccedenza dal personale
- L’equa distribuzione del personale nell’articolazione dei turni di lavoro
- La possibilità di modificare la programmazione dei turni per conciliare i tempi di lavoro e vita, ferma restando la preventiva autorizzazione del Responsabile di riferimento
- Il possibile ricorso a forme di orario straordinario per fare fronte a picchi imprevisti di attività e per rispondere a esigenze di continuità assistenziale
- Il possibile ricorso alle prestazioni aggiuntive nelle forme e nei modi definiti nel documento di budget e degli accordi aziendali sottoscritti.
Le Parti concordano che la flessibilità organizzativa non può essere modalità strutturata per mantenere attività istituzionali o predefinite presenze nei Servizi e condividono l’obiettivo di trovare soluzioni che superino tali eventuali situazioni.
Inoltre si tiene a riferimento che tutta l’attività, a qualsiasi titolo prestata, non può superare un montante individuale settimanale superiore alle 48 ore omnicomprensive, nella media di mesi 6 così come disposto in materia dal CCNL 10/4/2008.
TITOLO III
SALUTE, SICUREZZA, BENESSERE E AMBIENTI DI LAVORO
Art. 13
La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
La salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che ricorrono al SSN sono tutelati dalla Costituzione. Le Parti,ognuna per il proprio ruolo (XX.XX., RLS, Azienda) devono difendere e rendere fruibile l’erogazione dei servizi sanitari e socio assistenziali, a tutela del diritto alla salute dei cittadini e dei lavoratori, come previsto dalla Costituzione e dalle Leggi del nostro Paese che costituiscono il patrimonio più importante per ciascuno di noi.
Tale obiettivo può essere raggiunto solo attuando strategie sinergiche che prevedano la messa in campo di conoscenze e competenze, patrimoni dei vari soggetti la cui azione deve essere orientata al raggiungimento del massimo risultato.
ART. 14
Rapporti tra RLS, RSU e Azienda
Le Parti confermano quanto già sottoscritto in materia di espletamento delle funzioni attribuite ai RLS e della relativa agibilità, in virtù del D. Lgs. 81/2008.
Il relativo regolamento, oggetto di verbale di concertazione in data 02/04/2009, costituisce integrazione al presente contratto integrativo.
Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008 in materia di relazioni tra RLS e Datore di lavoro, le Parti si impegnano a promuovere momenti di incontro richiedibili dalle stesse (RLS, RSU, Azienda) aventi lo scopo di informare relativamente alla situazione degli interventi per la sicurezza sul lavoro attuati all’interno dell’Azienda e favorire il coinvolgimento delle stesse nelle azioni di miglioramento. In tali incontri verranno fornite informazioni utili alla elaborazione di proposte e di strategie finalizzate ad un costante miglioramento delle condizioni lavorative nell’ambito aziendale.
Tali momenti andranno ad integrare la già prevista partecipazione dei RLS ai lavori della RSU e alle trattanti sindacali in qualità di consulenti della stessa, relativamente alla materia igiene e sicurezza sul lavoro.
Le Parti concordano che la presenza degli RLS al tavolo trattante in qualità di esperti invitati per le materie di loro competenza costituisce un valore aggiunto sia per la parte sindacale che per quella aziendale, in quanto focalizza l’attenzione di entrambe sul diritto primario dei lavoratori alla salute e sicurezza.
Art. 15
Analisi dei rischi e Prevenzione
Le Parti convengono sull’importanza di implementare un monitoraggio delle azioni volte al controllo dei rischi correlati all’attività lavorativa al fine di una puntuale valutazione e riduzione degli stessi.
In tal senso molto importanti, anche perché non sempre immediatamente percepibili, si ritengono siano tutti i rischi correlati con i modelli organizzativi adottati o comunque con l’effettiva condizione lavorativa.
Il rispetto dell’orario di lavoro, del periodo di riposo inteso come recupero psico fisico, del diritto alle ferie sono elementi fondamentali da tenere in considerazione per la migliore organizzazione del lavoro, unitamente alla turnistica ed alle risorse umane dedicate sia in termini qualitativi che quantitativi.
Promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro è ritenuto strumento fondamentale per contribuire alla limitazione dei rischi ed infortuni ed alla insorgenza di limitazioni e/o malattie professionali.
Al fine di monitorare le condizioni di salute dei propri Operatori, l’Azienda s’impegna ogni sei mesi a fornire alle XX.XX e agli RLS un report per Macroarticolazione relativo agli infortuni sul lavoro denunciati nel periodo considerato completo di causa dell’infortunio, prognosi ed esito finale.
Art. 16
Benessere lavorativo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel recente passato, ha prestato una grandissima attenzione alle problematiche legate al benessere lavorativo e, con apposita direttiva, ha invitato le Pubbliche Amministrazioni a verificare e promuovere le situazioni di benessere lavorativo, considerandolo come la base di un’organizzazione del lavoro efficace e di qualità.
Negli ultimi anni anche in Sanità vi è stata una crescente attenzione a tutti quei fattori che concorrono a creare le condizioni per un maggiore benessere non solo per i pazienti ma anche per gli operatori sanitari, in relazione alle attività clinico assistenziali effettuate ed agli ambienti di ricovero e cura.
Il D.Lgs 81/08 alla luce delle modifiche apportate (D. Lgs 106/09) individua nella valutazione dei rischi l’elemento fondamentale per il controllo degli stessi ed in particolare sottolinea come sia indispensabile la valutazione dei fattori di rischio di stress “lavoro-correlato”, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza e puerperio, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e a quelli relativi alla specifica tipologia dei contratti attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Molti di questi fattori influenzano il benessere lavorativo e, pertanto, è importante che l’Azienda proceda ad un maggiore coinvolgimento delle XX.XX. e i RLS, nella valutazione dei rischi lavoro stress-lavoro-correlato, prevedendo una azione di monitoraggio e incentivazione delle attività da attuare per il miglioramento della qualità di vita nei luoghi di lavoro, avvalendosi anche della esperienza e competenza dei RLS.
Il progetto aziendale di Sviluppo del Capitale Umano è strumento per assicurare elementi che possono contribuire positivamente alla salvaguardia di condizioni di benessere lavorativo; la definizione di specifici interventi in tema di benessere lavorativo e tutela della salute, sono oggetto di confronto ed elaborazione unitamente ai RLS e rappresentanti di parte sindacale che si rendono disponibili.
Art. 17
Formazione finalizzata alla sicurezza
La formazione finalizzata alla sicurezza deve essere estesa e garantita a tutto il personale con progetti mirati e condivisi dai RLS; a tal fine la U.O. Servizi per la Sicurezza nella sua funzione
di SPP, in collaborazione con i RLS, stila annualmente un piano formativo da inserire nel Piano Aziendale della Formazione a cui l’Azienda darà adeguata copertura.
La formazione finalizzata alla sicurezza, inserita nei Piani di Formazione aziendale è formazione obbligatoria e pertanto riconosciuta, analogamente, come attività in orario di lavoro.
Di estrema importanza inoltre è la formazione, peraltro prevista per legge (art. 37 D.Lgs 81/08), di Dirigenti e Preposti che devono garantire, in quanto direttamente coinvolti nei luoghi di lavoro, salute e sicurezza per i lavoratori e il rispetto delle indicazioni e procedure aziendali.
Nei percorsi formativi rivolti al personale neo assunto, devono trovare adeguato spazio temi della sicurezza e tutela della salute nel luogo di lavoro.
Tali iniziative sono rivolte a tutti gli operatori di qualsiasi profilo professionale e ruolo e sono aperte alla partecipazione anche di operatori già assunti, che intendano parteciparvi.
Art. 18
Rapporti con i RLS e loro agibilità
Le parti confermano il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per favorire una cultura della sicurezza sul lavoro, condivisa a tutti i livelli ed in ogni macrogestione.
Per quanto concerne l’apporto degli RLS a tutela della salute nei luoghi di lavoro, il presente Contratto Integrativo assume quale parte integrante il Regolamento per la individuazione e funzionamento dei RLS già sottoscritto tra le Parti.
TITOLO IV I DIRITTI
Art. 19 Formazione
La formazione e l’aggiornamento continuo sono strumenti strategici per rispondere ai processi di cambiamento, affinché tutti i professionisti siano in grado di operare al meglio, ponendo al centro del proprio intervento la salute del cittadino e la qualità degli interventi.
L’Azienda deve consentire a tutti i dipendenti, indipendentemente dal ruolo, lo sviluppo delle competenze e delle abilità mirate ai cambiamenti in relazione ai miglioramenti tecnologici ed organizzativi, per favorire la crescita dell’autonomia e delle capacità d’iniziativa e supportare lo sviluppo professionale, quali elementi fondanti anche per nuovi percorsi di carriera professionale.
L’Azienda assicura, attraverso la Rete dei Referenti della Formazione, la definizione dei piani formativi rispondenti alla realizzazione degli obiettivi aziendali, promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione più ampia possibile degli operatori nella programmazione e realizzazione degli eventi formativi in un’ottica di valorizzazione di tutto il personale.
Tramite interventi formativi specifici rivolti all’inserimento lavorativo, si intende favorire il senso di appartenenza all’Azienda, curando l’accoglienza del neo assunto anche con piani di affiancamento e programmi di addestramento del personale di nuova assunzione o proveniente da UO diverse, per facilitarne la integrazione nella equipe di lavoro.
Inoltre, nello specifico di quanto previsto dall’articolo 23, relativo ai congedi per la formazione, del CCNL Integrativo del 20/9/2001, si conviene quanto segue :
• di calcolare il 10% degli Operatori a tempo indeterminato aventi eventualmente diritto a fruire dei congedi per la formazione, senza retribuzione, sulle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale definite a livello aziendale
• in caso di domande eccedenti il limite di cui sopra (10%), e si utilizzeranno i criteri già in uso per l’attribuzione del diritto allo studio (150 ore), qualora possibile. Considerato che le domande devono essere presentate 30 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa e non a data fissa, nel caso il limite fosse già stato raggiunto e i permessi assegnati, saranno automaticamente escluse le domande eccedenti il predetto limite.
In relazione a tale istituto per tutto quanto sopra non disciplinato si fa esplicito riferimento alla norma contrattuale, Art. 23 CCNL Integrativo del 20/9/2001.
Art. 20 Asilo nido
Nell’ottica di migliorare la condizione delle lavoratrici/lavoratori che non trovano risposte adeguate alle loro esigenze nel contesto dei servizi offerti dagli enti locali, l’Azienda, al fine di conciliare i tempi di lavoro e di vita, si impegna a valutare la possibilità di:
a) stipulare convenzioni con asili nido situati nelle vicinanze di tutti i presidi ospedalieri, prevedendo la possibilità di tariffe agevolate, anche in proporzione al reddito familiare degli utenti, nonché la possibilità di orari di apertura confacenti ai turni di lavoro del genitore. Ove possibile attrezzarsi per asili nido interni alla struttura, gestiti da società convenzionate, prevedendo una percentuale di posti riservata ad utenti esterni all’Azienda. I criteri di priorità per l’accesso al servizio sarebbero quelli previsti dalla normativa applicata a livello territoriale.
b) concedere un “prestito d’onore” per il pagamento della retta dell’asilo, pubblico o privato verificando le possibilità di legge di usufruire di fondi regionali o provinciali (vedi progetti Aziendali in merito già attuati).
Art. 21 Telelavoro
Le parti, nel recepire integralmente quanto previsto in materia dall’art. 36 del CCNL Integrativo del 20/9/2001, convengono come tale istituto possa ottemperare positivamente da un lato a necessità Aziendali dall’altro alle necessità di molti Operatori primi fra tutti Colleghi con problemi di salute, donne in maternità e/o situazioni comunque di disagio sociale.
Le Parti convengono pertanto di rinviare a specifico gruppo bilaterale la definizione di una proposta di criteri e regolamentazione per accedere al telelavoro , entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCIA per dare inizio ad una specifica fase sperimentale relativa a questa nuova modalità organizzativa.
Art. 22 Banca delle Ore
L’art. 40 del CCNL 20/9/2001 prevede la istituzione della Banca delle Ore come strumento di flessibilità nella organizzazione dell’orario di lavoro.
L’Azienda concorda nella istituzione della Banca delle Ore in via sperimentale e graduale; le Parti rinviano ad apposito gruppo bilaterale il compito di elaborare una proposta di regolamentazione dell’istituto.
Art. 23 Diritto alla mensa
Fatto salvo quanto stabilito da eventuali accordi regionali che dovessero rideterminare il valore del buono pasto ovvero le modalità per garantire tale diritto, preso atto che permangono significative difformità nel garantire la reale fruizione di tale istituto all’interno dell’azienda, le parti convengono di effettuare una verifica del regolamento in essere con particolare attenzione rispetto alla sua reale applicazione in tutta l’Azienda. A tal fine lo specifico gruppo bilaterale effettuerà una ricognizione per evidenziare eventuali disparità di trattamento e proporre gli opportuni correttivi organizzativi. Si conviene inoltre che il predetto gruppo bilaterale diventi il riferimento per tutti i Lavoratori per segnalare problematiche/difficoltà legate al pieno e reale godimento di tale diritto.
Art. 24
Particolari istituti Contrattuali
E’ indispensabile, che si pervenga all’unificazione dei regolamenti aziendali in materia di applicazione di leggi e istituti contrattuali previsti a sostegno dei lavoratori, la cui mancata realizzazione ha portato a confusione nel diritto all’informazione, a differenti applicazioni del medesimo beneficio (es. permessi L.104, permessi brevi, ferie, ecc) e ad un sovraccarico di lavoro dell’Azienda stessa nella gestione amministrativa di tali procedure. I regolamenti aziendali dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori tramite la loro pubblicazione sulla
Intranet aziendale e, comunque, dovranno essere consultabili presso ogni ufficio, centrale o decentrato, dedicato alla gestione di tali procedure.
Le Parti convengono di dare priorità alla regolamentazione aziendale per gli istituti contrattuali con effetti sulla organizzazione del lavoro, sul piano economico, sulla conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, con priorità ai criteri per la regolamentazione dell’orario di lavoro, per concludere tempestivamente il percorso già avviato.
La elaborazione delle ipotesi di regolamentazioni aziendali, è demandata al gruppo bilaterale già istituito con il precedente CCIA 2006, che opererà secondo le priorità che verranno definite al tavolo trattante.
Art. 25 Multiculturalità
Tenuto conto dell’evoluzione sociale in atto nel nostro paese che sempre più sta evolvendo verso una società multietnica e quindi multiculturale, le parti condividono, quale elemento di alto valore sociale e di rispetto della persona, l’opportunità di attivarsi per garantire all’interno delle Strutture Aziendali (Ospedali in primis) “strumenti” e luoghi utili a favorire una integrazione culturale fondata innanzi tutto sul rispetto della diversità. A tal proposito potrebbe essere utile prevedere la presenza di mediatori culturali per favorire il dialogo e quindi la comprensione inter etnica, approntare, all’interno delle strutture Ospedaliere Aziendali, idonei spazi per garantire momenti di meditazione e culto per Utenti e gli operatori di qualsiasi religione. In tal senso l’Azienda s’impegna ad operare e a fornire specifica informativa.
TITOLO V I DOVERI
Art. 26
Codice di condotta e Codice comportamentale
Le Parti convengono sulla importanza e la necessità di azioni che favoriscano la condivisione di valori di rispetto della persona e delle regole di comportamento sul lavoro, per promuovere un clima favorevole sul luogo di lavoro.
A tal fine, si riconosce come strumento utile a diffondere valori di riconoscimento dell’Altro, di collaborazione, di buone relazioni, il Codice di Condotta elaborato dai Comitati Pari Opportunità e per la prevenzione del mobbing.
Ulteriore strumento di riferimento per favorire la dissuasione da comportamenti lesivi del rispetto del lavoro e del diritto alla salute dei cittadini, è il Codice disciplinare che per come modificato dall’art. 6 del CCNL 28.2.2008 e D.Lgs 150/2009 deve garantire una tempestiva e certa azione disciplinare e sanzioni correlate.
Le Parti si impegnano altresì ad adeguare il Codice disciplinare in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 150/2009.
PARTE SECONDA RAPPORTI ECONOMICI
Art. 27
Determinazione dei fondi contrattuali e finalizzazione dei residui
I fondi contrattuali sono determinati come risulta dalle tabelle allegate al presente CCIA, di cui costituiscono parte integrante, in applicazione dei CCNL 10 aprile 2008 e 31 luglio 2009 così indicati:
- articolo 7 “fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”
- articolo 8 “fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”
- articolo 9 “fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica”.
Per quanto concerne i singoli fondi, si conviene quanto segue.
- Art. 7. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno:
Nell’arco della validità del quadriennio contrattuale 2006/2009, per i singoli anni si assicura la compensazione dei risultati passivi del fondo, procedendo alla copertura del negativo al 31.12.2009 risultante pari a € 485.866,00 ricorrendo a risorse già accantonate al 31/12/2004 sul fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica e, a suo tempo, destinate sugli anni 2006/2007 per il riconoscimento di quote a saldo della produttività ed al pagamento di ore di straordinario.
Le Parti convengono altresì di procedere entro il mese di ottobre/novembre 2010 definiranno specifico accordo per la regolamentazione in modo univoco a livello aziendale delle indennità contrattuali che trovano copertura sullo stesso fondo
In sede di determinazione dei Fondi per il triennio contrattuale 2010/2012 le Parti individueranno una quota del fondo in oggetto per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, tenuto conto dell’andamento storico della relativa spesa.
Con specifico successivo accordo di regolamentazione dell’istituto della Banca delle Ore di cui al precedente art. 22, da attivarsi in via sperimentale e graduale, si definirà la quota economica da destinare alla remunerazione delle ore che verranno considerate a tale finalità.
- Art. 8. Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali:
Le risorse per la contrattazione integrativa vengono destinate in via prioritaria al fondo in oggetto nella misura del 51% del loro ammontare, rispettivamente per un valore annuo pari ad
€ 472.635 (CCNL 05.06.2006) ed € 47.514 (anno 2007), € 53.602 dal 2008 (CCNL 10.04.08)
In considerazione dei residui risultanti sul fondo in oggetto nei singoli anni del quadriennio contrattuale, le Parti definiscono la destinazione di € 1.800.000,00 per la remunerazione del premio per la qualità della prestazione individuale con riferimento ad attività svolte nel biennio 2008 / 2009, ricomprendendo in tali attività anche quelle riferite ai progetti di cui alla pre intesa sottoscritta in data 21/01/2010 riferita alle risorse integrative di cui all’art. 10 del CCNL 31 luglio 2009.
Qualora le risorse integrative regionali di cui al precedente articolo 10 dovessero essere rese disponibili, le Parti si incontreranno per il loro utilizzo e la loro finalizzazione nell’ambito del fondo in oggetto.
Le attività considerabili a tale fine devono essere state realmente assicurate ed a fronte dei progetti in parola si darà luogo al riassorbimento esclusivamente delle eventuali ore di lavoro straordinario effettuate per lo svolgimento di dette attività; il responsabile della struttura di assegnazione del personale interessato attesterà la corrispondenza delle ore da riassorbire.
Con decorrenza 31.12.2009, dal fondo in oggetto vengono destinati € 100.000,00 al fondo di cui all’ art. 9 per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica, in via prioritaria per il riconoscimento e la valorizzazione professionale di chi svolge incarichi particolari di responsabilità di natura professional (posizioni organizzative professional).
L’Azienda recepirà prontamente altre indicazioni Regionali in materia di determinazione del Fondo di cui al presente articolo nell’ambito delle prerogative sulle linee di indirizzo della contrattazione integrativa, ad essa riconosciute dalla contrattazione nazionale.
Le indicazioni regionali saranno oggetto di tempestivo e specifico confronto al tavolo aziendale.
- Art. 9. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica
Le risorse per la contrattazione integrativa vengono destinate in via prioritaria al fondo in oggetto nella misura del 49% del loro ammontare, rispettivamente per un valore annuo pari ad
€ 454.101 (CCNL 05.06.2006) ed € 45.560 (anno 2007), € 51.500 dal 2008 (CCNL 10.04.2008)
Le Parti concordano di utilizzare per il percorso di progressione orizzontale le risorse già finalizzate per gli anni 2008 / 2009 a percorsi riorganizzativi delle risorse umane e non ancora utilizzate pari a € 200.000,00 annue.
Le Parti concordano di destinare dall’anno 2010 nell’ambito del presente fondo, una quota pari ad € 150.000,00 finalizzata alla revisione ed omogeneizzazione delle indennità di coordinamento variabile in coerenza ai processi di riorganizzazione e valorizzazione delle responsabilità attribuite a singoli operatori,
Art. 28
Il sistema premiante e la valorizzazione del personale
Le Parti convengono che il sistema premiante è costituito da diversi elementi connessi sia alla retribuzione di risultato sia alla progressione di carriera.
Il sistema premiante deve garantire equità di accesso alle opportunità offerte ed alla attribuzione di risorse economiche, sulla base di processi di valutazione del personale secondo criteri da concordare tra le Parti ad integrazione del presente Contratto Integrativo Aziendale.
❖ produttività collettiva e prestazioni individuali
Sino alla emanazione di linee di indirizzo da parte della Regione, le Parti convengono di confermare l’attuale sistema di produttività collettiva ed individuale vigente, impegnandosi entro l’anno 2010 a definire la quota e la modalità di corresponsione del saldo di produttività collettiva.
Lo sviluppo di carriera fa riferimento ai seguenti istituti contrattuali previsti dall’ordinamento:
❖ progressione verticale
La progressione verticale trova applicazione ad integrazione dell’accordo sottoscritto tra le Parti in data 20/9/2007, sulla base di valutazioni di congruità espresse dai Direttori di U.O. e Direttori di Dipartimento/Distretto/Staff secondo le funzioni da garantire nelle rispettive articolazioni, utilizzando le graduatorie formulate a seguito di selezione interna dove ancora disponibili e percorribili.
A tal fine le Parti convengono, in deroga a quanto previsto dall’art. 8 comma 4 del Regolamento aziendale per la disciplina della progressione interna sottoscritto il 16.07.2007, di prorogare la validità delle graduatorie già formulate per il personale tecnico ed amministrativo, di cui agli accordi del 20 e 27/9/2007, procedendo allo scorrimento integrale delle medesime, nella misura rispondente alle esigenze di riqualificazione che i singoli direttori di U.O. rappresenteranno e terranno conto di una adeguata ridefinizione delle funzioni in capo ai singoli operatori per i quali si procederà all’inquadramento nella categoria superiore in fascia zero, o altra fascia qualora debba essere garantito il trattamento economico in godimento.
Tale processo sarà finanziato anche mediate il valore della fascia economica in godimento, il cui valore sarà reso indisponibile per il fondo di cui all’art.9, fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica, fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
Ulteriori processi di verticalizzazione saranno considerati nella riorganizzazione aziendale e/o nella necessità di procedere a nuove assunzioni.
La copertura di posti disponibili della dotazione organica avverrà attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze aziendali.
Particolare attenzione verrà posta alla omogeneizzazione del personale addetto a funzioni analoghe (es. personale amministrativo da categoria B a categoria Bs o C), oppure alla progressione da categoria C a categoria D.
Per il personale del ruolo sanitario, si darà attuazione a quanto già previsto nel CCIA sottoscritto in data 21.12.2006 per il passaggio dei coordinatori di cui all’art.19. lett. c) del CCNL 2002/2005
❖ progressione orizzontale
La progressione economica orizzontale è l’istituto contrattuale di riferimento per il passaggio da una fascia economica a quella successiva nell’ambito della stessa categoria di inquadramento del lavoratore.
Al fine di compiere una ulteriore omogeneizzazione del livello retributivo nell’ambito e per anzianità maturata nella Azienda USL, le Parti portano a compimento il percorso di
omogeneizzazione avviato con il CCIA sottoscritto in data 21 dicembre 2006, disponendo le risorse come segue:
passaggio di una fascia economica ai dipendenti:
▪ che non hanno avuto benefici economici (progressione orizzontale) nei 5 anni antecedenti il 31.12.2006 (ultimo passaggio di fascia non successivo al 1/1/2002) nonché progressione verticale in applicazione del precedente CCIA, costo stimato pari ad € 460.000 con decorrenza 1.1.2007;
▪ che nel precedente CCIA hanno avuto soltanto un passaggio di fascia economica per diminuzione della produttività collettiva non considerata beneficio economico, costo stimato pari ad € 390.000 con decorrenza 1.1.2007;
▪ completamento della applicazione del XXXX 0000-0000, per dare la priorità agli operatori che sono stati oggetto di verticalizzazione dal CCNL del quadriennio 2002-2005, costo stimato pari ad € 33.273 con decorrenza 1.1.2007;
▪ che alla data del 31.12.2007, 31.12.2008 risultano ancora in fascia “0” ed abbiano maturato il requisito di permanenza di 5 anni nella fascia (all’interno della stessa categoria), costo stimato pari ad € 258.839 con decorrenza rispettivamente dal 1.1.2008 e 1.1.2009
▪ che alla data del 31.12.2009 risultano ancora in fascia “0” ed abbiano maturato il requisito di permanenza di 5 anni nella fascia (all’interno della stessa categoria), costo stimato pari ad € 210.915 con decorrenza 1.1.2010
▪ che alla data del 31.12.2007 non abbiano beneficiato di progressione economica orizzontale dopo il 1.1.2003 (escluso il personale inquadrato in fascia “0”), costo stimato parti ad € 415.000 con decorrenza 1.1.2008
Ad avvenuta applicazione delle azioni suddette le Parti si impegnano a definire entro il 31.12.2010 una verifica sulla applicazione dei criteri di cui agli accordi del 09.05.2007 e 17.7.2008 per quanto concerne il personale inquadrato in categoria D livello economico Ds .
Il passaggio di fascia economica avviene mediante un percorso di valutazione, così definito tra le Parti, con riferimento ai lavoratori che si trovano nelle condizioni sopra indicate e che non siano stati oggetto di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel quadriennio contrattuale di riferimento (2006/2009).
Considerati i requisiti sopra indicati (permanenza nella fascia da almeno 5 anni ed assenza di sanzioni disciplinari), la selezione ai fini della progressione in oggetto avviene con riferimento alla scheda di valutazione allegata e parte integrante del presente CCIA.
Passaggi orizzontali
Ulteriore forma di valorizzazione del lavoro è passaggio orizzontale che sarà disposta ai sensi dell’art. 17 del CCNL 7 aprile 1999 e art 6 del CCNL integrativo del 7/4/1999, per assicurare corrispondenza tra funzioni svolte e inquadramento giuridico, fatti salvi i requisiti di accesso alla nuova classificazione.
A tal fine per definire criteri di procedura, si fa rinvio a specifico successivo accordo tra le Parti, ad integrazione del presente CCIA come indicato al precedente art. 11.
❖ Funzioni di coordinamento e di responsabilità di posizione organizzativa
Le Parti convengono sulla necessità di rivedere il regolamento aziendale per la attribuzione delle funzioni di coordinamento e per la definizione dei criteri per la graduazione della indennità di coordinamento variabile e il regolamento aziendale per la attribuzione di posizione organizzativa, per rendere più appropriata la regolamentazione a suo tempo definita, tenendo conto anche del principio della valorizzazione professionale per il livello di competenza richiesta.
Si dà mandato al gruppo bilaterale di stilare una proposta in tal senso da presentare al tavolo trattante.
❖ Valorizzazione particolari funzioni
Le Parti convengono di individuare criteri di premialità per specifiche funzioni professionali che comportano lo svolgimento di attività ad elevata competenza/responsabilità diretta sia in ambito sanitario che tecnico-amministrativo.
❖ Disposizione Finale
Le Parti convengono che a seguito della sottoscrizione del CCIA, verranno contestualmente insediati i tavoli tecnici previsti all’interno del medesimo.
Le Parti confermano che l’applicazione del sistema premiante e della valorizzazione del personale di cui al presente articolo non può in ogni caso determinare riconoscimento di doppio beneficio.
ALLEGATI
ALLEGATO 1 CCIA
AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE COME DA CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006 / 2009
SCHEDA DI VALUTAZIONE
DIPARTIMENTO
U.O. / U.A.
NOME E COGNOME VALUTATORE NOME E COGNOME VALUTATO MATRICOLA VALUTATO
CATEGORIA A, B, Bs
ottimo | buono | sufficiente | insufficiente | |
indicatore valutazione note
qualità del contributo allo svolgimento delle attività assegnate
senso di responsabilità dimostrato
relazione con i colleghi
comportamento verso gli utenti
partecipazione eventi formativi organizzati dall’AUSL
valutazione finale | positiva | |
negativa |
la valutazione si ritiene positiva se c’è una valutazione complessivamente sufficiente, operando una media tra i diversi livelli indicati nella scheda
data valutazione firma valutatore
firma valutato (1)
(1) obbligatoria in caso di valutazione finale negativa
N.B. la valutazione prende in considerazione gli indicatori negli anni 2006 /2009, periodo in cui non deve esservi stato procedimento disciplinare risolto con sanzione, superiore al rimprovero scritto.
ALLEGATO 2 CCIA
AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE COME DA CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006 / 2009
SCHEDA DI VALUTAZIONE
DIPARTIMENTO
U.O. / U.A.
NOME E COGNOME VALUTATORE NOME E COGNOME VALUTATO MATRICOLA VALUTATO
CATEGORIA C, D
indicatore | ottimo | buono | valutazione sufficiente | note insufficiente | ||
qualità del contributo ai programmi della U.O. / U.A. | ||||||
autonomia e senso di responsabilità dimostrato | ||||||
relazione con i colleghi | ||||||
orientamento verso gli utenti (interni/esterni) | ||||||
partecipazione eventi formativi organizzati dall’AUSL |
valutazione finale | positiva | ||
negativa | |||
la valutazione si ritiene positiva se c’è una valutazione complessivamente sufficiente, operando una media tra i diversi livelli indicati nella scheda | |||
data valutazione | |||
firma valutatore | |||
firma valutato (1) |
(1) obbligatoria in caso di valutazione finale negativa
N.B. la valutazione prende in considerazione gli indicatori negli anni 2006 /2009, periodo in cui non deve esservi stato procedimento disciplinare risolto con sanzione, superiore al rimprovero scritto.
ALLEGATO 3 CCIA
AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE COME DA CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006 / 2009
SCHEDA DI VALUTAZIONE
DIPARTIMENTO
U.O. / U.A.
NOME E COGNOME VALUTATORE NOME E COGNOME VALUTATO MATRICOLA VALUTATO
CATEGORIA Ds
indicatore | ottimo | valutazione buono sufficiente | note insufficiente | ||
flessibilità rispetto alle esigenze organizzative | |||||
autonomia e senso di responsabilità dimostrato | |||||
qualità del contributo ai programmi della UO/UA | |||||
relazione con i colleghi | |||||
orientamento verso gli utenti (interni/esterni) | |||||
partecipazione eventi formativi organizzati dall’AUSL |
valutazione finale | positiva | ||
negativa | |||
la valutazione si ritiene positiva se c’è una valutazione complessivamente sufficiente, operando una media tra i diversi livelli indicati nella scheda | |||
data valutazione | |||
firma valutatore | |||
firma valutato (1) |
(1) obbligatoria in caso di valutazione finale negativa
N.B. la valutazione prende in considerazione gli indicatori negli anni 2006 /2009, periodo in cui non deve esservi stato procedimento disciplinare risolto con sanzione superiore al rimprovero scritto
ALLEGATO 4 CCIA
| XXXX 0000-0000-2006-2007-2008-2009-2010 FONDO ART.8 C.C.N.L. 31.07.09 (produttività collettiva) AREA COMPARTO | ||||||
anno 2004 | anno 2005 | anno 2006 | anno 0000 | 00.00.00 | anno 2008 | anno 2009 | |
FONDO consolidato | 10.976.948 | 10.976.948 | 11.497.097 | 11.551.522 | |||
Economie part time | 71.082 | 63.164 | 12.566 | 0 | |||
Inc. per contrat. Integr. Ccnl 10/04/08 | 0 | 0 | 0 | ||||
incr. Personale carceri (2 inf.) | 823 | 2.469 | |||||
incr. somme art. 53 c) 7 Dlgs 165/2001 | 3.400 | 6.753 | |||||
Risorse contrattazione integrativa art. 6 CCNL 05.06.06 | 472.635 | 472.635 | 0 | 0 | |||
Risorse contrattazione integrativa art.11 CCNL 10.04.08 | 47.514 | 53.602 | |||||
Fondo rideterminato | 11.520.665 | 11.560.261 | 11.567.488 | 11.560.744 | |||
Speso a Agosto 10 | 10.656.791 | 11.135.598 | 10.737.201 | 10.957.276 | |||
Progetti 2006/2007 | -239.589 | -352.097 | |||||
Spesa totale | 10.417.202 | 10.783.501 | 10.737.201 | 10.957.276 | |||
Residuo | 0 | 47.765 | 1.103.463 | 776.760 | 830.287 | 603.468 | |
anno 2004 | anno 2005 | anno 2006 | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | ||
Residuo non destinato | 0 | 47.765 | 1.103.463 | 776.760 | 830.287 | 603.468 |
IPOTESI CCIA 2006/2009 | |||||||
Progetti 2008/09 | -1.800.000 | ||||||
Trasferimento al 31/12/2009 a Fondo Fasce per PO/Coord. * | |||||||
Maggior Costo Produttività per Scorrimento Graduatoria Verticalizzazioni | -34.433 | ||||||
SALDO COMPLESSIVO x progetti 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527.310 |
* Dal 31/12/2009 destinare € 100.000,00 al fondo di cui all'art. 9 CCNL 31/7/2009 per il riconoscimento e la valorizzazione professionale di chi svolge incarichi particolari di responsabilità di natura professional (posizioni organizzative professional)
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006/2009
Personale del comparto
38
ALLEGATO 5 CCIA
| XXXX 0000-0000-2006-2007-2008-2009-2010 FONDO ART. 7 C.C.N.L. 31.07.09 (straordinario e disagio) AREA COMPARTO | |||||
anno 2004 | anno 2005 | anno 2006 | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | |
Fondo rideterminato | 10.164.101 | 10.164.101 | 10.164.101 | 10.164.101 | ||
Risorse contrattazione integrativa art.11 CCNL 10.04.08 | ||||||
Speso a Agosto 10 | 10.182.985 | 10.073.059 | 10.372.686 | 10.459.816 | ||
Speso in proiezione | 0 | 0 | 0 | |||
Residuo | -18.884 | 91.042 | -208.585 | -295.715 | ||
Risorse contrattazione integrativa art.11 CCNL 10.04.08 | ||||||
Totale Residui * | ||||||
Residuo complessivo | ||||||
Residuo in proiezione | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
anno 2004 | anno 2005 | anno 2006 | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | |
Residuo non destinato | 35.907 | -89.631 | -18.884 | 91.042 | -208.585 | -295.715 |
IPOTESI CCIA 2006/2009 | ||||||
Trasferimento da Fondo Fasce per compensare negativo | 485.866 | |||||
Saldo Complessivo 0 |
ALLEGATO 6 CCIA
XXXX 0000-0000-2006-2007-2008-2009 FONDO ART. 9 C.C.N.L. 31.07.09 (fasce) AREA COMPARTO (per il finanziamento delle fasce retributive,delle posizioni organizzative, del valore comune) | ||||||
Residuo 2004 | Residuo 2005 | anno 2006 | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | |
Fondo consolidato | 17.718.394 | 17.718.394 | 19.291.229 | 19.720.232 | ||
RIA | 514.641 | 636.553 | 270.388 | 104.488 | ||
Incrementi CCNL 10/04/08 per adeguamenti fasce: | 39.592 | 436.621 | 66.733 | 0 | ||
Incrementi CCNL 31/07/2009 per adeguamenti fasce: | 39.700 | 287.300 | ||||
incr. Personale carceri (2 inf.) | 682 | 2.046 | ||||
Risorse contrattazione integrativa art. 6 CCNL 05.06.06 | 454.101 | 454.101 | ||||
Risorse contrattazione integrativa art.11 CCNL 10.04.08 | 45.560 | 51.500 | ||||
Fondo rideterminato | 18.726.728 | 19.291.229 | 19.720.232 | 20.114.065 | ||
Quota risorse congelate d/ds art 19 c.1 lett. B) CCNL 4/2004 | -185.251 | -181.615 | -161.788 | -156.753 | ||
Applicazione art. 12 ccnl 20.09.2001 | -609.336 | -695.166 | -826.496 | -1.119.230 | ||
Cessazione dei beneficiari dell'art. 12 ccnl 20.09.2001 | 87.541 | 128.533 | 200.475 | 265.470 | ||
Fondo disponibile | 18.019.682 | 18.542.981 | 18.932.423 | 19.103.552 | ||
Speso a Agosto 10 | 18.006.045 | 18.060.296 | 17.659.211 | 17.341.870 | ||
Speso in proiezione | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Residuo | 603.265 | 74.717 | 13.637 | 482.685 | 1.273.212 | 1.761.682 |
Residuo in proiezione | ||||||
Residuo destinato per saldo produttività 2005/06/07 | 330.000 | |||||
Residuo destinato per straordinario superiore a 70 ore | 200.000 | |||||
Residuo 2004 | Residuo 2005 | anno 2006 | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | |
Residuo non destinato | 603.265 | 74.717 | 13.637 | 482.685 | 1.273.212 | 1.761.682 |
IPOTESI CCIA | ||||||
Spesa per Fascia ai dipendenti che non hanno avuto benefici (progressione verticale ed orizzontale) nei 5 anni antecedenti il 31.12.2006 n. 600 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | |||
Spesa per Fascia ai dipendenti che nel precedente CCIA hanno avuto fascia solo per diminuzione della quota di produttività collettiva (non considerato beneficio) n. 505 | -390.000 | -390.000 | -390.000 | |||
Spesa per specifiche situazioni da sanara (scavalco ex art. 34) no fascia CCIA 2002/05 n. 34 | -33.273 | -33.273 | -33.273 | |||
Trasferimento a Fondo Accessorie sul biennio 2008_09 utilizzo residuo destinato | -485.866 | |||||
Trasferimento dal 31/12/2009 da Fondo Produttività per P.Organizzative | ||||||
Spesa per passaggi in fascia "0" 2008/09 | -52.390 | -258.839 | ||||
Spesa per fascia ai dipendenti che al 31.12.2007 non hanno avuto progressione orizzontale dopo 1/1/2003 | -415.000 | -415.000 | ||||
647.399 | 74.717 | 13.637 | -400.588 | -77.451 | 204.570 | |
SALDO COMPLESSIVO | 0 0 0 0 | 257.714 | 204.570 | |||
Dal 31/12/2009 trasferimento dal fondo di cui all'art. 8 CCNL 31/7/2009pari ad € 100.000,00 per il riconoscimento e la valorizzazione professionale di chi svolge incarichi particolari di responsabilità di natura professional (posizioni organizzative | ||||||
Dall'anno 2010 destinare € 150.000 per il percorso riorganizzativo delle Risorse Umane (Coordinamenti e Posizioni Organizzative) Dall'anno 2010 destinare € 210.915 per il passaggio di fascia ai dipendenti che alla data del 31.12.2009 risultano ancora in fascia "0" ed abbiano maturato il requisito di permanenza di 5 anni nella fascia |
AZIENDA USL DI BOLOGNA
INTEGRAZIONE TESTO PER “ERRATA CORRIGE”
del
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006/2009
BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 BIENNIO ECONOMICO 2008/2009
Il giorno 26 Ottobre 2010 presso la sede dell’ Azienda USL di Bologna ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione trattante di parte aziendale e le RSU/OOSS rappresentative come specificato in calce alla presente per sottoscrivere l’unito testo che provvede all’ errata corrige del CCIA 2006/2009.
Per puro errore materiale, l’art. 27 “Determinazione dei fondi contrattuali e finalizzazione dei residui”, II e III paragrafo dell’ alinea art.8 - Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali- è stato trascritto con una dicitura errata.
Pertanto il II e III paragrafo sono sostituiti dal seguente: “In considerazione dei residui risultanti sul fondo in oggetto nei singoli anni del quadriennio contrattuale, le Parti definiscono la destinazione di € 1.800.000,00 per la remunerazione del premio per la qualità della prestazione individuale con riferimento ad attività svolte nel biennio 2008/2009.”
Letto, approvato, sottoscritto. Bologna 26 Ottobre 2010
Le delegazioni trattanti
Delegazione aziendale
Articolazione aziendale | Nome Cognome | Firma |
Direttore Amministrativo | Xxxx Xxxxxxx | firmato |
U.O. Sviluppo del Capitale Umano e Relazioni Sindacali | Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx | firmato |
Delegazione sindacale
Organizzazione sindacale | Nome Cognome | Firma |
FP CGIL | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | firmato |
Xxxxx Xxxxx | firmato | |
CISL FPS | Xxxx Xxxx | firmato |
UIL FPL | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | firmato |
FSI | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | firmato |
FIALS Conf.S.A.L. | Non firmato | |
RSU Aziendale | Xxxxxxx Xxxxxxxx | firmato |
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006/2009
Personale del comparto
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