Direzione Regionale della Sicilia
Direzione Regionale della Sicilia |
C O N V E N Z I O N E
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
E
AGENZIA ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
CONVENZIONE TRA
Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Xxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx, 00 codice fiscale 80023730825, d’ora in poi denominata “Università”, rappresentata dal Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Palermo il 30 marzo 1962, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell’Università medesima
E
Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia, con sede legale in Xxxxxxx - xxx X. Xxxxxxxx 0, codice fiscale 06393391001, d'ora in poi denominata “Agenzia” rappresentata dalla Direttrice regionale pro tempore, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx nata a Villa San Xxxxxxxx (RC) il 18 maggio 1958, domiciliata per la sua funzione presso la sede legale dell’Agenzia medesima
VISTO
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”, ed in particolare l’art. 5, comma 7, secondo il quale le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all’art. 22, comma 13, prevede “Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive Scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le Università”.
- l’art. 6, comma 1, D.M. 270/2004 secondo il quale per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di Scuola Secondaria o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo;
- la nota n. 1019, del 13 marzo 2006, del Ministero dell’Università e della Ricerca relativa alle
convenzioni con i singoli Atenei e vari enti o istituzioni per il riconoscimento di crediti al fine del conseguimento della laurea e della laurea magistrale;
- la nota n. 149/Segr/Dgu/2006, del 1° giugno 2006, del Ministero dell’Università e della Ricerca recante indicazioni operative relative all’art. 5, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n. 270 ed all’art. 22, comma 13
della L. 28.12.2001, n. 448;
- l’art. 18 “Tirocini formativi e orientamento”, della legge 24 giugno 1997 n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- il Regolamento didattico di Ateneo;
- il protocollo d’intesa del 7 ottobre 2021 tra Ministero per la Pubblica amministrazione e Ministero dell’Università e della Ricerca volto a incentivare i dipendenti pubblici interessati all’accesso all’istruzione terziaria (corsi di laurea, corsi di specializzazione e master).
CONSIDERATO CHE
- l’Università, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) dello Statuto, ha attivato presso i Dipartimenti i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico;
- ai sensi dell’art. 36, comma 1 dello Statuto, si definiscono Corsi di studio i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) dello Statuto;
- l’Università manifesta la propria disponibilità a valutare le richieste di riconoscimento delle iniziative di formazione cui hanno partecipato i dipendenti dell’Agenzia;
- è interesse dell'Agenzia consentire al proprio personale di conseguire una preparazione di livello universitario ed offrire l’opportunità di valorizzare gli studi compiuti anche mediante il riconoscimento di crediti formativi generati da pregresse esperienze e/o attività opportunamente certificate, per il conseguimento di titoli accademici ai sensi di quanto disposto dal D.M. 270/2004;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 “possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859”.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
CAPO I
OGGETTO E IMPEGNI DELLE PARTI
Art. 1 Oggetto
Oggetto del presente protocollo è l’individuazione di forme di collaborazione tra le parti finalizzate a:
1. definire opportunità di sviluppo delle conoscenze e delle competenze e di accrescimento professionale, attraverso la leva della formazione, del personale dell’Agenzia e dell’Università;
2. agevolare le scelte professionali degli studenti dell’Università attraverso l’applicazione di quanto appreso teoricamente in contesti operativi e di lavoro;
3. creare un raccordo tra il mondo accademico e la realtà operativa dell’Agenzia, favorendo la connessione tra ricerca scientifica/applicata ed esigenza pubblica e lo scambio di esperienze, anche nell’ottica di migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività.
Art. 2
Impegni dell’Università
L’Università degli Studi di Palermo, da parte sua, si impegna a:
1. valutare, per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio di cui all’art. 3 del D.M. 270/2004, nei limiti previsti dalla normativa e dai Regolamenti didattici, le conoscenze e le esperienze professionali risultanti dalle certificazioni degli studi compiuti da parte del personale dell’Agenzia e/o delle attività svolte presso l’Agenzia e delle altre conoscenze e abilità maturate in attività di livello post secondario;
2. valutare, previ appositi accordi, la possibilità di riservare alcuni posti per la partecipazione dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, a Master e Corsi di alta specializzazione, Seminari/convegni e corsi di formazione organizzati dalla stessa Università, indirizzati agli studenti, al proprio personale e a quello di altri enti pubblici e privati, per rispondere alle esigenze culturali e di formazione permanente, di aggiornamento professionale e di approfondimento di specifici settori disciplinari ai sensi della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo;
3. cooperare, rendendo anche disponibili le aule e le relative attrezzature, per organizzare convegni ed attività formative di interesse comune;
4. svolgere studi e ricerche su specifica committenza della predetta Agenzia ai sensi della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo;
5. consentire interventi gratuiti di professori dell’Ateneo a eventi, convegni o seminari organizzati dall’Agenzia su tematiche tecniche, gestionali o amministrative;
6. consentire l’accesso alle biblioteche universitarie e la consultazione di testi, anche on line, ai dipendenti dell’Agenzia.
L’Agenzia si impegna a:
Art. 3 Impegni dell’Agenzia
1. far partecipare presso gli uffici finanziari, compatibilmente con l’operatività degli stessi, su proposta dell’Università, gli studenti laureandi che frequentano i corsi di cui all’art. 7 comma 1 lettera d) - del D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, a stage formativi e di orientamento per la durata prevista dal progetto formativo
2. valutare la possibilità di pianificare con l’Università, previ appositi accordi, interventi di personale esperto dell’Agenzia nel corso dello svolgimento delle lezioni universitarie su argomenti di carattere giuridico-tributario, nonché su tematiche trasversali caratterizzanti i processi operativi no core (di supporto) dell’amministrazione finanziaria (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, audit, risorse umane e materiali, formazione e comunicazione, controllo di gestione);
3. proporre l’effettuazione di giornate informative, curate da funzionari dell’Agenzia, presso l’Università degli Studi di Palermo, allo scopo di promuovere l’immagine della stessa e diffondere la cultura contributiva-fiscale;
4. concordare l’effettuazione di visite brevi degli studenti universitari presso gli uffici dell’Agenzia, al fine di far conoscere loro in via diretta gli aspetti organizzativi e le relative attività;
5. offrire le proprie competenze professionali all’Università al fine di studiare e approfondire problematiche generali di natura fiscale che possono riguardare anche altri enti e organismi pubblici;
6. valutare la partecipazione del personale universitario ad appositi corsi di formazione in materia tributaria o gestionale organizzati dall’Agenzia;
7. cooperare, rendendo anche disponibili locali e relative attrezzature, per organizzare convegni ed attività formative di interesse comune;
8. offrire, su richiesta dell’Università, un servizio di attribuzione del codice fiscale a studenti e professori stranieri, per il periodo di iscrizione, mediante l’accesso privilegiato con appuntamento presso le sedi dell’Agenzia o in “modalità agile” a distanza;
9. valutare l’opportunità di realizzare campagne informative su tematiche fiscali di peculiare interesse per la platea universitaria, anche con la collaborazione dello stesso Ateneo.
CAPO II
MODALITA’ ATTUATIVE
Art. 4
Criteri di riconoscimento dei crediti formativi
Ai fini del conseguimento di titoli di studio di cui all’art. 3 del D.M. 270/2004 del personale dell’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto previsto dall’Art. 11 comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio dell’Università possono prevedere il riconoscimento, come crediti formativi universitari, delle conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario fino ad un massimo di 12 CFU.
I riconoscimenti sono effettuati sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente e sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
Le attività già riconosciute, ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea, non possono essere nuovamente riconosciute ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
Pertanto, i Consigli dei Corsi di Studio possono, come previsto dall’art. 2 e ai sensi della normativa vigente, riconoscere al personale dell’Agenzia un massimo di 12 crediti formativi universitari per il conseguimento di titoli di studio di cui all’art. 3 del D.M. 270/2004, valutando:
- le esperienze tecnico-professionali maturate sia all’interno che all’esterno dell’Agenzia;
- l’attività di docenza espletate sia all’interno che all’esterno dell’Agenzia;
- le pubblicazioni tecniche realizzate (sia editoriali che giornalistiche);
- i titoli di studio di livello universitario e post-universitario nonché le abilitazioni professionali;
- le certificazioni che attestano le conoscenze informatiche e linguistiche
Art. 5
Tirocini presso Uffici dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia e l’Università si impegnano ad operare congiuntamente al fine di far partecipare presso gli uffici finanziari, compatibilmente con l’operatività degli stessi, su proposta dell’Università, gli studenti iscritti ai corsi di cui all’art. 7 comma 1 lettera d) - del D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, a tirocini curriculari. A tal fine l’Agenzia delle Entrate provvede a seguire la procedura informatizzata predisposta dall’Università per la richiesta di accreditamento e alla stipula di apposita “convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento”.
I Tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituiscono rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento dell’attività di tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore/Università in veste di responsabile didattico- organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dall’ospitante Agenzia delle Entrate.
Per ciascun tirocinante inserito nell’amministrazione ospitante, in base ad apposita convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, in base all’art. 4 del D.M. 142/1998.
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ad attività o procedimenti aziendali ed amministrativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Il soggetto promotore assicura, secondo la vigente normativa in materia, i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore che dovrà, parimenti e contestualmente, essere informato.
Nell’individuazione dell’Ufficio al quale assegnare ciascuno studente, l’Agenzia terrà conto sia delle relative esigenze operative che, eventualmente, delle preferenze espresse nella domanda di partecipazione. L’Agenzia comunicherà l’Ufficio di frequenza del tirocinio, una volta individuato, allo studente e alla Struttura universitaria interessata.
Al termine di ciascun tirocinio il Direttore dell’ufficio ospitante provvederà a rilasciare apposito attestato di frequenza corredato da una relazione del responsabile aziendale (tutor), basata sull’attività compiuta dallo studente durante lo svolgimento del tirocinio e sull’interesse dimostrato.
Art. 6
Interventi a corsi/convegni/seminari
A richiesta di ciascun Consiglio di Corso di Studio, l’Agenzia può designare proprio personale di particolare esperienza, preparazione e capacità comunicative affinché svolga interventi nel corso dell’attività didattico/formativa dell’Università, su argomenti inerenti le attività di interesse comune, ed effettui altresì interventi informativi allo scopo di far conoscere le attività dell’Agenzia e promuoverne l’immagine. Al personale dell’Agenzia che effettua gli interventi di cui al precedente comma sarà rilasciata apposita attestazione dal Consiglio di Corso di Studio. Alla stessa stregua, l’Università può individuare, su richiesta dell’Agenzia, personale docente per la partecipazione, a titolo gratuito, a corsi/convegni/seminari su tematiche tecniche e gestionali organizzati dall’Agenzia.
Art. 7
Visite presso gli uffici dell’Agenzia
Le strutture didattiche universitarie individuano gli studenti da inviare presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate per effettuare le visite brevi previste dall’art. 3, punto 4 della presente convenzione.
L'Agenzia delle Entrate concorda con le strutture didattiche universitarie interessate l’Ufficio e i giorni nei quali potranno svolgersi le attività di cui al presente articolo.
Le visite di cui al presente articolo rientrano nell’ambito dell’attività didattica-formativa dell’Università, che cura tutte le procedure correlate alla medesima senza oneri per l’Agenzia, compresi gli aspetti relativi alle coperture assicurative degli studenti secondo le vigenti normative ed i regolamenti d’Ateneo.
Agli studenti che parteciperanno alle attività di cui al presente articolo, l’Agenzia rilascerà apposito attestato.
Art. 8
Studi su problematiche giuridiche, fiscali e organizzativo-gestionali
L'Agenzia e l'Università possono individuare problematiche giuridiche, fiscali, organizzativo-gestionali generali di particolare interesse che potranno costituire oggetto di analisi e studio congiunti, nonché spunto per suggerimenti e proposte. I risultati raggiunti hanno valenza esclusivamente culturale.
L’eventuale pubblicazione dei risultati delle attività di cui al primo comma sarà oggetto di concorde determinazione.
Art. 9 Formazione del personale
L’Agenzia e l’Università, al fine di perseguire la finalità di crescita professionale del proprio personale, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della presente convenzione, potranno reciprocamente prevedere, nell’ambito della propria programmazione dell’attività di formazione, la partecipazione gratuita del personale delle due Amministrazioni alle attività formative organizzate dalle stesse su tematiche di comune interesse e - per i dipendenti dell’Agenzia - la possibilità di partecipazione a Master e Corsi di alta specializzazione, Seminari/convegni e corsi di formazione organizzati dalla stessa Università, indirizzati agli studenti o al personale di altri enti pubblici e privati.
I posti da riservare saranno determinati annualmente con appositi accordi. La scelta dei dipendenti da ammettere alle attività formative sarà, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l’accesso, effettuata secondo criteri propri ed insindacabili di ciascuna Amministrazione di appartenenza. I soggetti ammessi a partecipare si atterranno a tutte le disposizioni valevoli per i corsisti dell’Amministrazione ospitante. Ove l’attività formativa preveda una prova o valutazione finale, questa sarà sostenuta anche dal personale dell’Amministrazione ospite e, in caso di esito positivo, verrà rilasciato il relativo titolo. Per i fini di cui al presente articolo, l’Università e l'Agenzia comunicheranno reciprocamente le attività formative programmate.
Art. 10
Uso di locali per corsi/convegni/seminari
Università e Agenzia, ai fini di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 e dall’art. 3 comma 7 della presente convenzione, possono concordare, compatibilmente con le esigenze istituzionali di entrambe, l’uso gratuito di propri locali per lo svolgimento di convegni o attività formative su tematiche di comune interesse. Università ed Agenzia, in questo caso, hanno facoltà di consentire la partecipazione gratuita a tali attività del proprio personale e di studenti universitari iscritti regolarmente ai corsi.
CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 11 Pubblicità delle iniziative
Le parti si impegnano a cooperare nella diffusione dell’informazione relativa alle iniziative che verranno elaborate in base alla presente convenzione, mettendo a disposizione tutti gli strumenti di comunicazione a ciascuno disponibili (sito web, materiale informativo a stampa, direct mailing, ecc.).
Art. 12 Trattamento dati
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti appartenenti all’Agenzia delle Entrate della Sicilia in virtù della presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recepito con il D. Lgs n. 101/2018 e del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del vigente Regolamento di Ateneo in materia di privacy.
Art. 13 Durata e cessazione
La presente convenzione, che non ha per le parti alcun onere diverso da quelli convenuti con il presente atto, ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula, e si potrà rinnovare per il successivo biennio previo accordo scritto tra le parti, che hanno la facoltà di recedere dalla convenzione comunicando le proprie intenzioni all’altra parte a mezzo PEC, almeno centoventi giorni prima della data di scadenza prevista.
L’eventuale cessazione del presente rapporto tra le parti non inficerà il riconoscimento dei crediti formativi universitari effettuato in favore di studenti già iscritti ad un corso di laurea.
Art. 14 Foro competente
Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Palermo.
Art. 15 Spese contrattuali
La presente convenzione, redatta in triplice copia, è esente da bollo a norma dell’Art. 1, L. 868/70. La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente.
Per l’Agenzia delle Entrate Per l’Università degli Studi di Palermo
La Direttrice regionale Il Magnifico Rettore
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 Data: 15/06/2022 17:06:28