COMUNE DI CUNEO
N.33 registro deliberazione
Settore Personale,Socio-Educativo e Appalti
COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 18 Febbraio 2021
OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DELL’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – APPROVAZIONE.
L’anno Duemilaventuno addì Diciotto del mese di Febbraio alle ore 12:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
XXXXXX XXXXXXXX (Sindaco) ASSENTE
XXXXXXXXX XXXXXXXX (Vicesindaco) XXXXXXX XXXXXXXX (Assessore) ASSENTE XXXXXXXX XXXXXX (Assessore) ASSENTE
XXXXXXXX XXXXXX (Assessore)
XXXXXXX XXXXXXXX (Assessore) ASSENTE
XXXXXXXX XXXXX (Assessore) XXXXXXX XXXXX (Assessore) XXXXXX XXXX (Assessore) XXXXXXXX XXXXX (Assessore)
Assiste il Segretario Generale PAROLA XXXXXXX
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore XXXXXXXX XXXXX
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- gli enti locali, nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di loro competenza, possono ricorrere alle forme associative grazie alle quali potenziare le proprie capacità strutturali ed economiche, migliorando così il proprio operato sia in termini di efficacia ed efficienza, che in termini di risparmio di spesa;
- in via generale, a norma dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» gli enti locali hanno facoltà di stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- il Comune di Cuneo e gli altri enti locali applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro [CCNL] relativo al personale del comparto ʺFunzioni localiʺ — Triennio 2016–2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, che al Titolo VII disciplina la “Responsabilità disciplinare” e in particolare gli obblighi dei dipendenti, le sanzioni disciplinari e il codice disciplinare;
- l’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» disciplina “Forme e termini del procedimento disciplinare” e in particolare prevede, al comma 2, che ciascuna amministrazione «…individu(i) l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità»;
- il comma 3 del predetto articolo prevede che «Le amministrazioni, previa convenzione, poss(a)no prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica»;
- l’applicazione degli istituti legali e contrattuali, oltre che l’attuazione della specifica procedura relativa al procedimento conseguente alle violazioni disciplinari, richiedono risorse organizzative e competenze specialistiche di cui il Comune di Cuneo dispone in quanto ente di più grandi dimensioni e maggiormente strutturato;
- il Servizio Personale – Ufficio procedimenti disciplinari – conosce già una positiva esperienza di collaborazione istituzionale, per aver messo a disposizione del Comune di Roburent il proprio U.P.D., in funzione di supporto, consulenza e armonizzazione della complessa materia che la legge attribuisce alla competenza di tale organismo;
- il Comune di Cuneo ritiene che la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari possa inserirsi, a pieno titolo, nella mission di interpretare un punto di riferimento per i comuni del territorio, ponendosi come strumento di supporto per gli enti di minori dimensioni, tale da creare sinergie positive e contenimento dei costi a vantaggio dell’azione amministrativa;
- l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, si presenta come lo strumento più idoneo per disciplinare tale forma di collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;
- l’articolo 11 della Parte III — Procedimento disciplinari, servizio ispettivo e ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro — del vigente “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Cuneo, prevede, al comma 2, che «L’amministrazione comunale, previa convenzione, può prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’UPD con altri Enti locali territoriali»;
Copia di originale informatico firmato digitalmente 1
- in tale prospettiva, con lettera protocollo n. 8151 del 2 febbraio 2021, il Servizio Personale –
U.P.D. – ha diffuso proposta di convenzionamento indirizzata ai comuni di Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, nonché a quelli ricompresi nell’area corrispondente all’ex circondario del Tribunale di Cuneo;
- in risposta a tale opportunità associativa hanno espresso la propria volontà adesiva, al momento, i comuni di Alba, Centallo, Vignolo, Montanera, Demonte e Roccavione, manifestando l’interesse ad approvare lo schema di atto convenzionale all’uopo predisposto;
- per consentire la formalizzazione dell’accordo, il Servizio Personale – U.P.D. – ha elaborato lo schema di convenzione per la gestione unificata dei procedimenti disciplinari, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- il testo convenzionale, che si compone di 11 articoli, individua, in estrema sintesi, i servizi e gli oneri posti rispettivamente a carico di ciascun ente convenzionato, il ruolo assunto dal Comune, nella specie, dall’Ufficio procedimenti disciplinari costituito presso il Comune di Cuneo, ovvero i poteri conferiti allo stesso, le funzioni di supporto, consulenza, approfondimento e armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari e prevede una disciplina dei rapporti finanziari tra i due enti e la durata dell’accordo;
Ritenuto opportuno cogliere l’opportunità associativa fornita dal richiamato articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;
Concordato sulle modalità di supporto e sullo schema di disciplina dei rapporti tra gli enti convenzionati;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell’articolo 42 dello Statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che disciplina l’accertamento delle entrate;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti – Xxxxxxx Xxxxxxx – espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Con voti unanimi espressi nei modi di Xxxxx;
DELIBERA
1) di assicurare, mediante l’Ufficio procedimenti disciplinari costituito presso il comune, — in regime di collaborazione istituzionale e per le motivazioni in premessa indicate —, ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i., su richiesta e in favore di altri enti
Copia di originale informatico firmato digitalmente 2
locali, la gestione dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza di tale organismo, attivando lo strumento della convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
2) di approvare lo schema di convenzione per la gestione unificata delle funzioni dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, il cui testo, composto di 11 articoli, viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Riconosciuta l’opportunità di disporre con immediatezza dello schema di convenzione, al fine di perfezionare l’opportunità di supporto giuridico-amministrativa con gli enti interessati e di trattare gli eventuali procedimenti disciplinari;
Con voti unanimi espressi nei modi di Xxxxx;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
************
Copia di originale informatico firmato digitalmente 3
Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Rag. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx
Copia di originale informatico firmato digitalmente 4
Comune di Cuneo Comune di
CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DELL’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
TRA
il Comune di Cuneo [Codice fiscale 00480530047], con sede in Cuneo, via Roma n. 28, nella persona del , dirigente del settore , domiciliato per la sua carica presso la sede dell’ente, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. del ,
E
il Comune di [Codice fiscale ], con sede in , via
, nella persona del , domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell’ente, il/la quale agisce in nome e per conto del Comune stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n.
del ,
Premesso che
— l’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» disciplina “Forme e termini del procedimento disciplinare” e in particolare prevede, al comma 2, che ciascuna amministrazione «…individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità»;
— il comma 3 del predetto articolo prevede che «Le amministrazioni, previa
convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica»;
— il Comune di Cuneo e il Comune di applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro [CCNL] relativo al personale del comparto ʺFunzioni localiʺ — Triennio 2016–2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, che al Titolo VII disciplina la “Responsabilità disciplinare” e in particolare gli obblighi dei dipendenti, le sanzioni disciplinari e il codice disciplinare;
— l’applicazione degli istituti legali e contrattuali, oltre che l’attuazione della specifica procedura relativa al procedimento disciplinare conseguente alle violazioni disciplinari, richiedono competenze specifiche di cui dispone normalmente un ente di più grandi dimensioni e maggiormente strutturato;
— l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
— la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo strumento più idoneo per disciplinare tale collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;
— l’articolo 11 della Parte III — Procedimento disciplinari, servizio ispettivo e ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro — del vigente “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Cuneo, prevede, al comma 2, che «L’amministrazione comunale, previa convenzione, può prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’UPD con altri Enti locali territoriali».
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 — Premessa
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 — Oggetto della convenzione
1. Con la presente convenzione, in esito ad analoga istanza avanzata con nota protocollo n. del , assunta al protocollo del Comune di Cuneo al n. del , il Comune di Cuneo assicura, in regime di collaborazione istituzionale, a favore del Comune di , mediante il proprio Ufficio Procedimenti Disciplinari [in seguito, per brevità, “UPD”] la gestione dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza di tale organismo.
2. L’UPD può, inoltre, svolgere, su richiesta e in favore dei responsabili delle strutture del Comune di nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare, funzioni di supporto, consulenza, approfondimento e armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari, al fine di garantire uniformità di procedure e rispetto dei principi sottesi alla materia delle sanzioni disciplinari.
3. La presente convenzione definisce rapporti e ruoli degli enti aderenti nell’ambito delle attività e delle funzioni di cui ai punti 1 e 2.
Articolo 3 — Servizi posti in capo al Comune di Cuneo
1. Per le finalità indicate all’articolo 2, il Comune di Cuneo assicura, nei termini e con le modalità dettate dalla normativa vigente, oltre che da fonti regolamentari e contrattuali, le seguenti attività a favore e per conto del Comune di , che si impegna a comunicare puntualmente ai competenti
uffici del Comune di Cuneo gli elementi informativi amministrativi, giuridici, contabili, fiscali e ogni altro dato e elemento conoscitivo necessario per assicurare le prestazioni di cui al presente articolo:
a. predisposizione e adozione degli atti e, in via generale, svolgimento dell’attività giuridico-amministrativa legata all’istruttoria dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza dell’UPD. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: in seguito al ricevimento della segnalazione del fatto ritenuto di rilevanza disciplinare, studio, approfondimento e inquadramento della fattispecie con la formulazione della contestazione scritta dell’addebito; acquisizione di informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento; convocazione e audizione dell’interessato/a; predisposizione, con proprio personale, della verbalizzazione delle riunioni dell’UPD; conclusione del procedimento con l’adozione dell’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione;
b. trasmissione, all’esito del procedimento disciplinare, dei dati e dei documenti necessari per assumere le conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici inerenti il rapporto di lavoro dell’incolpato;
c. conservazione degli atti della procedura;
d. supporto, consulenza, approfondimento, armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari in favore dei/delle responsabili delle strutture del Comune di nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare.
2. Restano di esclusiva competenza del Comune di sia la fase connessa al prodromico momento conoscitivo-propulsivo che è condizione per il concreto esercizio dell’azione disciplinare di esclusiva competenza dell’UPD, sia la fase che consegue alla conclusione del relativo procedimento. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
‒ la raccolta e la successiva segnalazione, nei termini di legge, dei fatti di possibile valenza disciplinare all’UPD da parte del responsabile della struttura ove opera il/la dipendente autore/trice del fatto;
‒ la trasmissione di tutti i dati e gli elementi conoscitivi all’UPD, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a dare piena conoscenza del fatto e consentire al collegio di procedere a una valutazione approfondita della questione di possibile rilevanza disciplinare utile all’esercizio dell’azione disciplinare;
‒ l’esecuzione della sanzione mediante l’adozione delle conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici della sanzione sul rapporto di lavoro dell’incolpato/a, oltre che ogni altro adempimento presupposto (quali eventuali acquisizioni documentali propedeutiche) o conseguente (comunicazioni e denunce di rito a istituti, enti e organismi).
Articolo 4 — Oneri posti in capo al Comune di
1. Per consentire il raggiungimento delle finalità indicate all’articolo 2, il Comune di si impegna a comunicare puntualmente ai competenti uffici del Comune di Cuneo elementi informativi, amministrativi, giuridici, contabili, fiscali e ogni altro dato e elemento conoscitivo necessario per effettuare le prestazioni di cui all’articolo 3.
Articolo 5 — Rapporti finanziari
1. Il Comune di Cuneo mette a disposizione le attrezzature e le risorse umane e professionali necessarie per le attività direttamente connesse allo svolgimento delle prestazioni di cui all’articolo 3. Parimenti, il Comune di mette a disposizione idonee risorse, strumenti e mezzi per lo
svolgimento delle attività allo stesso assegnate da questa convenzione.
2. A fronte delle prestazioni di cui all’articolo 3, il Comune di corrisponderà al Comune di Cuneo un ammontare che verrà, a consuntivo, determinato con riferimento al costo orario dell’attività dell’UPD [3 dirigenti e un istruttore direttivo categoria D o un istruttore di categoria C], oltre ad altro personale eventualmente impegnato nel supporto all’attività dell’Ufficio rispetto a ogni singolo procedimento.
Articolo 6 — Decorrenza e durata
1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2022, fermo restando la conclusione dei procedimenti disciplinari pendenti a tale data.
2. Il termine potrà essere prorogato anche prima della sua naturale scadenza, previa richiesta da effettuarsi a cura dell’ente convenzionato interessato. In tale ipotesi l’eventuale ulteriore atto convenzionale andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto. Articolo 7 — recesso
1. Ciascuna parte può recedere entro il 31 dicembre di ogni anno dando almeno 1 (uno) anno di preavviso.
Articolo 8 — clausola risolutiva espressa
1. La convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta inviata dall’ente
che intenderà avvalersi di tale facoltà, per violazione, anche parziale, degli obblighi rispettivamente previsti in capo alle parti di cui agli articoli 3, 4 e 5. Articolo 9 — Controversie
1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà prioritariamente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal “Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte”, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente.
2. La sede della mediazione xxxx Xxxxx.
3. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato irrituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al “Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte”.
4. La sede dell’arbitrato xxxx Xxxxx.
Articolo 10 — Spese
1. Tutte le spese che si riferiscono alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico del Comune di secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.
articolo 11 — Disposizioni finali e rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al TUEL e alla normativa di settore.
2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso,
ai sensi dell’art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.
3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell’art. 16 della tabella di cui all’Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.