REGOLAMENTO COMUNALE
Comune di Pescia
(Provincia di Pistoia)
REGOLAMENTO COMUNALE
per il servizio di taxi e noleggio veicoli con conducente
Approvato con delibera X.X. x. 00 xxx 00/00/0000
XXXXXXXX
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizione e tipologia dei servizi pubblici non di linea Articolo 2 – Disciplina del servizio
Articolo 3 – Licenza, autorizzazione d’esercizio e figure giuridiche di gestione
Articolo 4 – Condizioni d’esercizio
Articolo 5 – Numero delle licenze, autorizzazioni
Articolo 6 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea Articolo 7 – Requisiti per l’esercizio della professione di tassista e di
conducente di veicolo a noleggio
Articolo 8 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio con conducente mediante autobus
Articolo 9 – Domande di licenza o di autorizzazione Articolo 10 – Valutazione delle domande e graduatorie Articolo 11 – Assegnazione della licenza o autorizzazione
Articolo 12 – Licenza o autorizzazione di servizio e sua validità Articolo 13 – Trasferibilità della licenza o dell’autorizzazione
Articolo 14 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio Articolo 15 – Comportamento dei conducenti durante il servizio Articolo 16 – Comportamento degli utenti
Articolo 17 – Utenza portatrice di handicap Articolo 18 – Interruzione del trasporto
Articolo 19 – Responsabilità nell’esercizio del servizio Articolo 20 – Reclami
TITOLO II IL SERVIZIO DI TAXI
Articolo 21 – Caratteristiche delle autovetture adibite a taxi Articolo 22 – Finalità del servizio taxi
Articolo 23 – Acquisizione della corsa
Articolo 24– Sostituzione o collaborazione alla guida Articolo 25 – Tariffe
Articolo 26 – Tassametro
TITOLO III IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Articolo 27 – Finalità del servizio N.C.C. e condizioni d’esercizio Articolo 28 – Tariffe
Articolo 29 – Modalità di svolgimento del Servizio di N.C.C. Articolo 30 – Requisiti dei veicoli
Articolo 31- Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli
TITOLO IV IL SERVIZIO CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
Articolo 32 – Definizione del servizio Articolo 33 – Definizione del contingente
Articolo 34 – Rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività Articolo 35 – Aree di sosta
Articolo 36 – Ambito territoriale del servizio Articolo 37 – Tariffe
Articolo 38- Norme particolari
TITOLO V SANZIONI
Articolo 39 – Addetti alla vigilanza
Articolo 40 – Sanzioni amministrative pecuniarie Articolo 41 – Sanzioni amministrative accessorie Articolo 42 – Abrogazione di norme
Articolo 43 – Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Definizione e tipologia dei servizi pubblici non di linea
1. Il servizio di taxi e quello di noleggio da rimessa con conducente così definito dall’articolo 1 della L. 15/11/1992, n. 21 soddisfano le esigenze del trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono servizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi svolto con autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente, parimenti denominato N.C.C., svolto con autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale;
c) il servizio di noleggio con conducente svolto per mezzo di autobus o di minibus, disciplinato dalla L.11/8/2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.
ARTICOLO 2
Disciplina del servizio
1. I servizi pubblici non di linea sono disciplinati dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, vale ogni altra disposizione contenuta nelle norme comunitarie, leggi nazionali e della Regione Toscana.
ARTICOLO 3
Licenza, autorizzazione d’esercizio e figure giuridiche di gestione
1. L’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente sono subordinati rispettivamente alla titolarità di apposita licenza e autorizzazione rilasciate dal Comune a soggetti in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali di cui all’articolo 7 del presente Regolamento.
2. Ogni licenza o autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15/01/1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della L. 08/08/1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b e c è consentito conferire il titolo alla cooperativa od al consorzio, in caso di recesso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il proprietario è reintegrato nella titolarità del titolo con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, della L. 15/01/1992 n. 21. 5.Per il conseguimento e il mantenimento dell’autorizzazione per il servizio di Noleggio con Conducente è obbligatoria, in base a valido titolo giuridico, una sede e una rimessa situati nel territorio del Comune di Pescia.
ARTICOLO 4
Condizioni d’esercizio
1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. La licenza o l’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego rispettivamente in servizio taxi ed in servizio di N.C.C.
Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della L. 15/01/1992 n. 21. Nel caso previsto dal precedente articolo 3 comma 3 l’esercizio dell’autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall’articolo 6 della L. 15/01/1992 n. 21.
3. Il Dirigente del servizio competente, previa domanda degli interessati può autorizzare i titolari di licenza a farsi sostituire nella guida delle autovetture, nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da soggetti aventi tutti i requisiti di professionalità e moralità previsti dalla vigente normativa, collaboratori familiari e/o sostituti. Il titolare dovrà comunicare il nominativo, i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto ed allegare la documentazione di idoneità professionale prevista per legge.
ARTICOLO 5
Numero delle licenze, autorizzazioni
1. La Giunta Comunale, stabilisce, nel rispetto delle vigenti norme, il numero delle licenze da rilasciare per l’esercizio delle attività di cui alla Legge 15/01/1992, n. 21.
I criteri di valutazione che stabiliscono il numero delle licenze da rilasciare sono individuati tenendo conto tra l’altro:
▪ Numero di abitanti;
▪ Presenza di centri di servizio sociosanitari culturali, sportivi e ricreativi;
▪ Presenza di attività ed emergenze turistiche;
▪ Presenza di attività produttive (industria, commercio e artigianato);
▪ Offerta sul territorio di altre modalità di servizio pubblico.
2. La Giunta Comunale può procedere alla revisione del numero delle licenze ed autorizzazioni ogni due anni.
ARTICOLO 6
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. Previa autorizzazione del Dirigente del servizio competente su conforme indirizzo della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi e noleggio con conducente possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea purché in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed i titolari di licenza taxi o autorizzazione di N.C.C. ai sensi della Legge Regionale 31/07/1998 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
0.Xx fine di promuovere l’avvio di servizi innovativi, l’amministrazione comunale può istituire un servizio di taxi collettivo, inteso come un servizio offerto contemporaneamente a più utenti, almeno tre, di regola accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione lungo a stessa direttrice.
3. La tariffa sarà stabilita dalla Giunta comunale su base forfetaria individuale
ARTICOLO 7
Requisiti per l’esercizio della professione di tassista e di conducente di veicolo a noleggio
1. L’esercizio della professione di tassista e conducente di autovetture a noleggio è consentito ai cittadini italiani comunitari ed extracomunitari, legittimati a svolgere attività consentita ai sensi delle vigente disciplina sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, in possesso di idonea patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada e dotati dei seguenti requisiti:
▪ Idoneità morale;
▪ Idoneità professionale (iscrizione al ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio).
L’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori mediante autobus con conducente autorizza all’esercizio dell’attività, senza l’iscrizione al predetto ruolo, ai sensi articolo 2 della Legge 11/08/2003, n. 218.
2. Il rilascio della licenza comunale per l’esercizio della professione di noleggiatore di autovetture e di autobus è subordinato al possesso di idonei locali o ricoveri in funzione del parco veicoli a disposizione, all’interno del territorio comunale. Per le aziende che
abbiano sede in Comuni diversi, è necessaria inoltre l’apertura di un’unità locale nel Comune di Pescia;
0.Xx sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 22/12/2000, n. 395 come integrato e modificato dal decreto Legislativo 28/12/2001, n. 478, l’esercizio di noleggio mediante autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
▪ Onorabilità, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 22/12/2000, n. 395 e successive modificazioni e integrazioni;
▪ Capacità finanziaria, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 22/12/2000, n. 395 e successive modificazioni e integrazioni;
▪ Idoneità professionale, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 22/12/2000 n. 395 e successive modificazioni e integrazioni;
Le modalità di certificazione dell'idoneità finanziaria sono stabilite con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 del 28/04/2005.
I requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000, come modificato dal Decreto Legislativo n. 478 del 28/12/2001 e ss.mm.e ii..
ARTICOLO 8
Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio con conducente mediante autobus
1. Il rilascio delle licenze od autorizzazioni comunali per l’esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti mediante autovettura, di cui all’articolo 1 comma 2, lett. a e b, avviene mediante bando di concorso pubblico. Il rilascio di autorizzazioni comunali per l’esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti mediante autobus di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c, è disciplinato dall’articolo 9.
2. Il bando è indetto entro centottanta giorni dal momento in cui si rendono disponibili presso il Comune una o più licenze od autorizzazioni ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
3. I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una licenza od autorizzazione per ogni bando.
4. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze od autorizzazioni sono i seguenti:
▪ Numero delle licenze od autorizzazioni da assegnare;
▪ Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
▪ Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
▪ Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
▪ Indicazione del termine di conclusione del procedimento per la formazione della graduatoria da parte del Dirigente o Responsabile del servizio competente;
▪ Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.
5. Per l’ammissione al bando di concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nei ruoli ad idonea sezione di cui all’articolo 6 della L. 15/01/1992, n. 21 ed articolo 3 comma 5 L.R. 06/09/1993, n. 67. L’esercizio dell’attività di trasporto di
viaggiatori mediante autobus con conducente autorizza all’esercizio dell’attività senza l’iscrizione al predetto ruolo, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 11/08/2003, n. 218;
b) idonea patente di guida;
c) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ovvero carta di qualificazione del conducente (CQC);
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria, purchè il soggetto sia legittimato a svolgere attività consentita ai sensi della vigente disciplina sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero;
f) essere in possesso ovvero impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio e di dotarsi del personale necessario.
ARTICOLO 9
Domande di licenza o di autorizzazione
1. Chi intende ottenere la licenza o l’autorizzazione di esercizio per autoveicoli in servizio pubblico di taxi o noleggio con conducente, deve presentare la domanda su carta legale diretta al Il Dirigente del servizio competente.
2. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:
▪ Nome e cognome del richiedente;
▪ Luogo e data di nascita;
▪ Luogo di residenza;
▪ Codice fiscale;
▪ Posizione nei riguardi degli obblighi militari e scolastici;
▪ Possesso dei requisiti morali;
▪Accettazione delle norme del presente Regolamento;
▪ Il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che s’intende adibire al servizio;
▪ Il possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente articolo 7.
3. Per il rilascio dell’autorizzazione di esercizio per l’attività di noleggio con conducente svolta mediante autobus, le domande dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:
▪ Nome e cognome, generalità e titolo del richiedente;
▪ Denominazione dell’impresa, sede, Codice Fiscale ed estremi dell’iscrizione al REA;
▪ Nome, cognome e generalità del preposto, posizione nell’azienda;
▪ Eventuale titolarità di altre autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente mediante autobus;
▪ Possesso dell’idoneità fisica all’espletamento del servizio, da parte di coloro che lo effettuano materialmente;
▪ Possesso del requisito di onorabilità previsto dalla Legge;
▪ Possesso del requisito di capacità finanziaria previsto dalla Legge;
▪ Possesso del requisito di idoneità professionale previsto dalla Legge;
▪ Il possesso della rimessa e dell’eventuale unità locale di cui al precedente articolo 7;
▪ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del responsabile tecnico dell’attività di trasporto (preposto) attestante gli incarichi precedentemente svolti e che in tali incarichi non è incorso in sanzioni di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 395/2000;
▪ L’accettazione delle norme del presente Regolamento.
4. Oltre a quanto sopra, nella domanda dovranno essere indicati gli eventuali titoli preferenziali di cui al successivo articolo 10.
ARTICOLO 10
Valutazione delle domande e graduatorie
1. Al fine di assegnare le licenze e le autorizzazioni il Dirigente del servizio competente provvede a stabilire ed approvare una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, sulla base dei seguenti titoli preferenziali:
1.1 Per l’esercizio del servizio di taxi:
a) Avere svolto il servizio di taxi in qualità di titolare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, in caso di parità è data preferenza a chi ha esercitato l’attività, in qualità di sostituto, collaboratore familiare o dipendente, per il periodo di tempo più lungo.
b) In assenza dei requisiti di cui alla precedente lettera a), costituiscono titoli preferenziali, rispettivamente:
▪ Il non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale, tali da essere segnalate;
▪ La disponibilità di veicoli ecocompatibili, tali da minimizzare le emissioni di benzene nell’atmosfera;
1.2 Per il servizio di N.C.C. con autovettura:
a) Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente;
b) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
c) In assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), costituiscono titoli preferenziali, rispettivamente:
▪ Il non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale, tali da essere segnalate;
▪ La disponibilità di veicoli ecocompatibili tali da minimizzare le emissioni di benzene nell’atmosfera.
2. Il punteggio per ogni richiedente è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli prodotti.
3. Qualora a due o più richiedenti risulti attribuito stesso punteggio, la licenza o autorizzazione viene assegnata in base all’anzianità di possesso del Certificato di
Abilitazione Professionale. Quando anche questo certificato non sia utile a definire una graduatoria sarà applicato il criterio cronologico di presentazione dell’istanza.
ARTICOLO 11
Assegnazione della licenza o autorizzazione
1. Il Dirigente del servizio competente tenuto conto della graduatoria degli idonei di cui al precedente articolo 10, comunica agli interessati l’accoglimento delle domande, subordinando il rilascio del titolo alla presentazione, entro il termine di 90 giorni dall’avvenuta notifica della comunicazione, dei seguenti documenti accompagnati da autocertificazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 445/2000:
• A) copia conforme della patente di guida;
• B) copia conforme del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
• C) copia conforme del Certificato di Iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea per il rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività con autovettura;
• D) copia conforme della carta di circolazione dell’autovettura o di documento equipollente;
• E) attestazione di idoneità professionale (articolo 7 D.Lgs 22/12/2000, n. 395) per il servizio mediante autobus;
• F) certificazione attestante la capacità finanziaria (articolo 6 D.Lgs 22/12/2000, n. 395) per il servizio mediante autobus;
• G) autocertificazione a dimostrazione del possesso del requisito di onorabilità previsto dall’articolo 5 del D.Lgs 22/12/2000, n. 395, per il servizio mediante autobus;
• H) polizza di assicurazione sui rischi derivanti da responsabilità civile per le persone e le cose trasportate;
• I) documentazione relativa ai locali, anche all’aperto, destinati a rimessa, di cui all’articolo 7 ed eventuale documentazione attestante l’apertura di unità locale nel territorio comunale;
• L) documentazione attestante il numero adeguato di addetti muniti di idonea patente e CAP ovvero CQC.
2. Le imprese già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977 sono dispensate dall’obbligo di comprovare i requisiti previsti ai punti E, F e G, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 395/2000.
ARTICOLO 12
Licenza o autorizzazione di servizio e sua validità
1. Il Dirigente del servizio competente rilascia all’assegnatario la licenza od autorizzazione nella quale sono annotati gli estremi della targa dell’autoveicolo adibito al servizio stesso e copia del presente Regolamento.
• A) la licenza e/o autorizzazione di servizio devono essere restituiti all’Ufficio competente in caso di decadenza, sospensione, cessazione o revoca del Titolo
• B) il titolare della licenza o autorizzazione deve comunicare a detto Ufficio ogni cambiamento di domicilio entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.
2. La validità è comunque condizionata alla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l’esercizio dei servizi pubblici non di linea e dell’attività di trasportatore su strada di viaggiatori. Nel caso di trasporto mediante autobus, il dirigente dispone le verifiche di cui all’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 395/2000.
3. La licenza e l’autorizzazione possono essere revocate in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
ARTICOLO 13
Trasferibilità della licenza o dell’autorizzazione
1. Il titolare può trasferire la licenza o l’autorizzazione comunale d’esercizio per atto tra vivi, qualora si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare da almeno cinque anni;
b) abbia compiuto il sessantesimo anno d’età;
c) sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Nella fattispecie di cui al comma precedente il titolare presenta istanza di trasferimento della licenza al Comune indicando la persona designata.
3. Il trasferimento del titolo per l’esercizio di taxi e N.C.C. con autovettura per “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, oppure altro soggetto designato dagli eredi con titolo idoneo, nel termine perentorio di due anni.
4. Nel caso di azienda di noleggio mediante autobus, è consentito il proseguimento provvisorio dell’attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del Decreto Legislativo
n. 395/2000; la perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale è disciplinata dagli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto.
5. Il Dirigente del servizio competente dispone il trasferimento della licenza o dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio Comunale;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale, unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, cui trasferire la licenza;
c) il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti indicati ai punti precedenti.
6. Il titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisto di una nuova licenza.
ARTICOLO 14
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere:
a) qualora il titolare non avvii l’attività entro il termine perentorio di mesi 4 dal giorno del suo rilascio o della sua volturazione per atto tra vivi o per procedura “mortis causa”;
b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza o autorizzazione;
c) quando il titolare sospenda il servizio, ingiustificatamente, per oltre due mesi continuati e, comunque, per tre mesi nell’arco di un anno.
2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di giorni tre, al competente Ufficio Comunale.
3. La perdita dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 395/2000 deve essere comunicata al competente ufficio comunale ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13 del Decreto stesso. Le violazioni alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 sono punite ai sensi dell’articolo 19 del Decreto n. 395/2000.
ARTICOLO 15
Comportamento dei conducenti durante il servizio
1. I conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea, nell’esercizio della propria attività, hanno l’obbligo di:
a) comportarsi sempre con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c) consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
d) rispettare i turni di servizio, l’ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità Comunali;
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
h) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri, al tassametro ed al cronotachigrafo ove previsti;
k) rilasciare al cliente la ricevuta, la fattura o l’eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
l) tenere a bordo del veicolo la relativa licenza od autorizzazione, copia del regolamento comunale da esibire a richiesta dell’utenza;
m) esporre in modo ben visibile sul veicolo:
▪ L’apposito contrassegno rilasciato dal Comune;
▪ Il numero di licenza o autorizzazione;
▪ Copia della tariffa in vigore per l’esercizio di taxi.
n) segnalare attraverso l’apposito segnale illuminabile con la dicitura “TAXI” la condizione di libero o occupato;
o) ultimare la corsa anche quando è scaduto il turno di servizio;
p) non fumare.
2. Nell’esercizio della propria attività è vietato:
▪ Seguire percorsi diversi dalla via più breve;
▪ Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che avevano ordinato la corsa;
▪ Portare animali propri in vettura;
▪ Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
▪ Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella su base chilometrica;
▪Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
▪ Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa sul lavoro e dai contratti collettivi nazionali vigenti.
4. Per lo svolgimento del servizio di taxi i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.
5. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
ARTICOLO 16
Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a) Fumare durante il trasporto;
b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) Imbrattare o danneggiare il veicolo;
d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l’imbrattamento della vettura;
e) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
f) Aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
g) Scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.
ARTICOLO 17
Utenza portatrice di handicap
1. I veicoli destinati al servizio di taxi e di N.C.C. devono essere accessibili all’utenza portatrice di handicap e tutti i nuovi veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap. In deroga a quanto previsto per il trasporto dei bagagli il trasporto dei predetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.
2. Il conducente del mezzo ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la scesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità; i mezzi sono trasportati gratuitamente.
3. I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 27/04/1978, n. 384.
ARTICOLO 18
Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l’utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato all’atto del diniego, a segnalare l’esistenza della situazione all’autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi se operante.
ARTICOLO 19
Responsabilità nell’esercizio del servizio
1. Eventuali responsabilità derivanti dall’esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell’attività, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.
ARTICOLO 20
Reclami
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Servizio di Polizia Municipale che, esperiti gli opportuni accertamenti adotta o propone provvedimenti eventuali e conseguenti.
2. All’interno di ogni autovettura deve essere esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono dell’ Ufficio Comunale cui indirizzare i reclami.
TITOLO II
IL SERVIZIO DI TAXI
ARTICOLO 21
Caratteristiche delle autovetture adibite a taxi
1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19/11/1992.
2. I veicoli adibiti al servizio taxi sono muniti:
a) Tassametro omologato e piombato ai sensi di legge, dalla cui lettura sia identificata la somma da pagare;
b) Contrassegno luminoso inamovibile posto sul tetto, in posizione centrale di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta “TAXI”;
c) Apposita targa posteriore approvata dal Comune indicante il numero d’ordine e la scritta inamovibile “servizio pubblico”.
3. Tutti i nuovi veicoli di taxi devono avere le caratteristiche di cui al precedente comma.
4. Prima dell’impiego effettivo dell’autovettura il titolare deve comunicare all’Ufficio Comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di taxi. L’Ufficio provvede ad accertare le caratteristiche definite dalla normativa vigente e che il veicolo sia dotato dei contrassegni obbligatori di cui al presente articolo comma 2 e della normativa vigente.
ARTICOLO 22
Finalità del servizio taxi
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o collettivo. Esso si effettua, a richiesta dell’utenza, nei luoghi di stazionamento, su aree pubbliche, determinate dalla Giunta Comunale e previo pagamento del canone nella misura definita in ordine alla disciplina regolamentare Cosap.
2. Il servizio può essere effettuato anche a vista su richiesta dell’utenza, a tal fine il conducente ha l’obbligo di segnalare la condizione di taxi “libero” od “occupato”. In tale caso, l’acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada.
ARTICOLO 23
Acquisizione della corsa
1. Il servizio deve avere inizio con partenza dal Comune di Pescia.
2. Nell’ambito dell’esercizio del servizio, la corsa è acquisita nei luoghi di stazionamento, su aree pubbliche, determinate dall’Amministrazione Comunale, nei modi seguenti:
a) Mediante chiamata al telefono del luogo di stazionamento;
b) Quando il cliente si presenti direttamente sul luogo di stazionamento.
3. Nei modi indicati dal comma 2, la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila.
4. Al di fuori dei modi previsti dal comma 3 la corsa può essere acquisita in transito quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista.
ARTICOLO 24
Sostituzione o collaborazione alla guida
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.21/1992e ss.mm.ii.
2. Gli eredi, minori, del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all’articolo 6 della L. 15/01/1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti, fino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso i termini dei due anni previsti dal comma 3 dell’Articolo 13 decorrono dalla data di conseguimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 10 comma 3, della Legge 15/01/1992 n. 21.
4. Nei casi di cui alle lettere a) b) d) e) del precedente comma 1 i titolari di licenza di taxi devono produrre idonea documentazione all’Ufficio Comunale competente.
ARTICOLO 25
Tariffe
1. La Giunta Comunale, determina le tariffe per l’esercizio del servizio di taxi.
2. Per il Servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.
3. La Giunta Comunale determina altresì il perimetro dell’area urbana.
4. Una copia della tariffa, fornita a cura dell’Ufficio comunale competente a spese dell’interessato, dovrà essere esposta in modo ben visibile all’interno dell’autoveicolo.
5. Il tassista deve porre in funzione il tassametro all’inizio del servizio e farne cessare il funzionamento, ponendolo in posizione di “cassa”, non appena il servizio sia terminato. Soltanto dopo l’avvenuto pagamento il tassametro deve essere posto in posizione di “libero”.
6. L’inizio della prestazione avviene con le sotto elencate richieste di servizio:
a) Richiesta di servizio espressa mediante telefono al posteggio riservato: il tassametro viene azionato al momento della partenza del veicolo dal luogo di stazionamento;
b) Xxxxxxxxx diretta al conducente: il tassametro viene azionato al momento in cui inizia il servizio.
7. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato e piombato sulla base delle tariffe stabilite.
8. In nessun caso è ammesso:
a) Il pagamento del rientro alle aree di stazionamento;
b) La determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto direttamente concordato tra l’utente e il vettore;
c) Il rapporto diretto tra tassista e utente in violazione delle modalità di accesso al servizio.
ARTICOLO 26
Tassametro
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato.
2. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti della Motorizzazione Civile, nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm dalla leva del cambio e dallo sterzo, in modo da essere facilmente visibile sui sedili posteriori. L’accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune di Pescia e l’Ufficio Comunale competente ne accerta previamente l’esatta collocazione ed il regolare funzionamento.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte, anche a campione, dal competente Ufficio Comunale.
4. Il tassametro non può essere manomesso, se non in caso di guasto; in tal casi il tassista, con contestuale comunicazione al Comune, dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione. Prima della ripresa del servizio, il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura di cui al comma 2.
TITOLO III
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ARTICOLO 27
Finalità del servizio N.C.C. e condizioni d’esercizio
1. Il servizio di noleggio con conducente (N.C.C) di cui all’ articolo 1 comma 2, del presente Regolamento si rivolge ad un’utenza specifica, che avanza la richiesta presso la sede del vettore.
2. La sede del vettore e la rimessa devono essere situati esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Presupposto essenziale per lo svolgimento del servizio di N.C.C. è la disponibilità, all’interno del territorio comunale, di idonei locali o aree private recintate per il ricovero dei veicoli.
3.Per il servizio di N.C.C. non è consentito lo stazionamento sull’area pubblica. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso le rispettive rimesse.
ARTICOLO 28
Tariffe
1. Il corrispettivo per il servizio di N.C.C. deve essere preventivamente concordato fra l’utente ed il vettore.
2. Le relative tariffe sono determinate entro i limiti massimo e minimo stabiliti sulla base dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti.
ARTICOLO 29
Modalità di svolgimento del servizio N.C.C.
1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati dell’U.E. è consentita l’acquisizione di servizi sul territorio comunale
ARTICOLO 30
Requisiti dei veicoli
1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. sono dotati di:
a) Contrassegno posto all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore con la scritta “noleggio”;
b) Targa posteriore approvata dall’Amministrazione Comunale recante lo stemma del Comune, numero di autorizzazione e la dicitura, inamovibile, “N.C.C.”.
ARTICOLO 31
Accesso nel territorio di altri Comuni
1. Il Sindaco del Comune di Pescia può stipulare accordi con Sindaci di altri Comuni, al fine di consentire l’esercizio dell’attività di taxi anche al di fuori dei Comuni che hanno rilasciato la licenza.
0.Xx servizio di noleggio con conducente può essere previsto anche per titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, dietro preventiva comunicazione contenente autocertificazione sull’osservanza e la titolarità dei requisiti previsti dalla L. 15.1.1992,
n. 21 e ss.mm.ii. e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione.
3.Nel caso di cui al punto 2. può essere previsto il pagamento di un importo di accesso.
ITOLO IV
IL SERVIZIO CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
ARTICOLO 32
Definizione del servizio
1. Il noleggio di mezzi a trazione animale “o con vetture” è costituito da servizio attivato mediante carrozze, di solito guidate dal conducente “vetturino”, offerto all’utenza su specifica richiesta nelle aree individuate a tale scopo per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
2. L’attività si caratterizza come servizio di tipo turistico-ricreativo
ARTICOLO 33
Definizione del contingente
1. L’attività non è assoggettata ad alcuna limitazione numerica, a seguito dell’emanazione delle norme in materia di liberalizzazione e semplificazione di cui al D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito in L. 14.9.2001 n.148.
ARTICOLO 34
Rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività
1. Per il rilascio dell’autorizzazione/titolo abilitativo a persone o società occorrerà presentare apposita SCIA al SUAP competente con gli allegati comprovanti il possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
• Certificazioni previste dall’art. 26 comma 4 lett. a)-b)-c)-d) del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada Dlgs. 30.04.1992 n.285
• Proprietà o disponibilità del veicolo
• Atto comprovante il possesso della disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo e del cavallo nel Comune di Pescia
• Iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli ai sensi dell’art.6 della L.21/1992
ARTICOLO 35
Aree di sosta
1. La Giunta Comunale determina la seguente area di sosta delle carrozze considerata la natura del servizio e la problematica igienico ambientale legata all’utilizzazione di animali vettori:
Frazione di Collodi, Piazza della Pace, lato ovest alla sinistra dell’ingresso del parcheggio a pagamento.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei clienti,per un massimo di 15 minuti.
ARTICOLO 36
Ambito territoriale del Servizio
1. La Giunta Comunale determina il perimetro dell’area urbana all’interno della quale viene svolto il servizio di natura turistica.
ARTICOLO 37
Tariffe
1. La Giunta Comunale fissa le tariffe per l’esercizio del servizio distinguendo quello di natura turistica da quello di mero trasporto svolto nell’area extraurbana.
ARTICOLO 38
Norme particolari
1. I conducenti di vettura a trazione animale devono dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il trasporto.
TITOLO V
SANZIONI
ARTICOLO 39
Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale e ai soggetti di cui all’articolo 13 della Legge 24/11/1981, n. 689.
ARTICOLO 40
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal Titolo III, Sezione II del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, artt. 85 e 86 e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), nonché quelle previste dall’art. 11bis della L. 21/1992, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così sanzionate:
▪ L’esercente del servizio taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell’area cui la Licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da €. 50,00 a €. 300,00, ai sensi della L.R. 67/93;
▪ L’inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da €. 70,00 a €. 420,00;
▪ Le violazioni per l’inosservanza dell’articolo 24 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da €. 60,00 a €. 360,00;
▪ Le violazioni per l’inosservanza dell’articolo 21 commi 2.a, 2.b, e 2.c sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 70,00 a €. 420,00;
▪ Le violazioni per l’inosservanza dell’articolo 25, comma 4, e dell’articolo 30 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 80,00 a €. 480,00;
▪ Le violazioni per l’inosservanza dell’articolo 23, commi 1e 2, e dell’articolo 27, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00;
▪ Le violazioni per l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’effettuazione dei turni di servizio e di quelle concernenti la sosta sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 60,00 a €. 360,00;
▪ Per tutte le restanti violazioni a disposizioni contenute nel presente regolamento non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 50,00 a €. 300,00.
ARTICOLO 41
Sanzioni amministrative accessorie
1. La licenza per il servizio di taxi e l’autorizzazione per il servizio di N.C.C. sono sospese per un periodo non superiore a sei mesi, qualora il titolare o il conducente dei servizi pubblici non di linea, incorra nelle seguenti violazioni:
a) Inosservanza dei criteri per la determinazione delle tariffe e mancato azionamento del tassametro;
b) Per manomissione del tassametro;
c) per essere incorso, per tre volte, nell’arco di un anno, in provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 40 del presente Regolamento;
d) per essere incorso in violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del “Nuovo Codice della Strada”, D.Lgs 30/04/1992, n. 285;
2. La licenza per il servizio di taxi o l’autorizzazione per il servizio di N.C.C. è revocata nei seguenti casi:
a) Quando il titolare perda il requisito d’iscrizione al Ruolo dei Conducenti dei veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea di cui all’articolo 3 della L.R. 06/09/1993, n. 67, nonché uno o più degli altri requisiti previsti dall’articolo 7 del presente Regolamento e dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività;
b) Quando il titolare incorra, nell’arco di un quinquennio, in più provvedimenti di sospensione, per un periodo complessivo superiore a sei mesi,
3. Al titolare di licenza o autorizzazione che sia incorso in un provvedimento di sospensione e/o revoca, è data facoltà di presentazione di osservazioni, obiezioni e opposizioni al medesimo Dirigente competente.
4. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario ed ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.
5. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono comunicati all’Ispettorato Compartimentale della M.C.T.C. per l’adozione dei provvedimenti di competenza e agli organi di Polizia per opportuna conoscenza.
6. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 40 e delle sanzione amministrative accessorie di cui al presente articolo è regolato dalla legge L. 24/11/1981, n. 689, dalla L.R. 28/12/2000, n. 81.
7. I provvedimenti di sospensione e/o revoca della licenza o autorizzazione sono adottati dal Dirigente del Servizio competente con ordinanza-ingiunzione conclusiva del procedimento di irrogazione delle correlate sanzioni amministrative pecuniarie, ovvero, quando ciò non sia previsto o sia intervenuto tempestivo pagamento in misura ridotta, con proprio autonomo provvedimento dirigenziale.
ARTICOLO 42
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento ed in particolare la Deliberazione Consiliare n. 43 del 29/5/2007.
ARTICOLO 43
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del vigente statuto comunale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, pubblicazione che avverrà contestualmente alla delibera che l’approva.