COMUNE DI A G E R O L A
Allegato A
COMUNE DI A G E R O L A
(Provincia di Napoli)
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.-
PERIODO 1° GENNAIO 2012 - 31 DICEMBRE 2016
TRA
Il Comune di Agerola (NA) con sede in Via Generale Narsete nr° 7 –80051-AGEROLA-
Cod. Fisc. 00559860630-Partita Iva 01243891213, in seguito denominato/a “Ente” rappresentato/a da………………………………………………..........……............…………………………………..….nella qualità di ....…..…………………………………........... giusta Decreto Sindacale Nr° 22 del 31/12/2009- prot. 12735, in ordine alla nomina dei Responsabili di Servizi, e perciò legittimato alla stipula dei contratti per conto del Comune stesso, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
E
…..……………………………………………………………………………………
indicazione della banca contraente (e della sua sede)
in seguito denominato/a “Tesoriere” rappresentato/a da… nella qualità di
................………………………………………………..………..……….
PREMESSO
- che l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica “mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui ai decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsti al comma 6 del suddetto art. 7, nonché alle disposizioni contenute nell’art. 66, comma 11, della legge n. 388 del 23/12/2000;
- che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;
-che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione,
si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1
OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1 - Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme previste dalla legge vigente, nonché la custodia dei titoli e valori.
2 - L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
3 –Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate" nonché dei contributi di spettanza dell'Ente, affidata sulla base di apposita convenzione; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.
ART. 2
EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO - CONDIZIONI
1 - Il servizio di tesoreria dovrà essere espletato in locali e con strutture idonee al buon funzionamento del servizio per l’intera durata dell’appalto nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto del seguente orario: 8,45 - 13,15 e 14,45 alle ore 15,45. Il servizio può essere dislocato in altro luogo previo specifico accordo con l’Ente.
2 - Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di lettere.
3 - L’affidamento del servizio di tesoreria avverrà mediante esperimento di Pubblico Incanto, rivolto a soggetti individuati dall’art. 208 del D.Lgs. 267/00, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 42 c.1 e 44 della LRC nr° 3/2007 e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, operanti sul territorio comunale di Agerola.
ART. 3 RISCOSSIONI
1 - Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossioni (reversali) emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, oppure in caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo, contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente per esercizio finanziario, compilate con procedure e moduli meccanizzati. L’Ente s’impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonchè tutte le successive variazioni.
2 - Le reversali dovranno contenere, altresì, l’indicazione del codice meccanografico di cui all’art. 216 del D.L.vo n° 267 del 18/8/2000, l’indicazione di eventuali vincoli di destinazione, la voce economica ed il codice SIOPE.
Le bollette devono avere un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di riscossione relativo alle somme incassate.
3 - Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione. ”.
Tali incassi saranno segnalati all’Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione che dovranno essere emessi entro 10 giorni o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di Contabilità, e comunque entro la fine dell’Esercizio Finanziario di competenza.
4 - Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi ma è obbligato a segnalare, mensilmente, all’Ente le reversali non riscosse.
Tenuto conto di quanto disposto dalla legislazione vigente e salvo deroghe previste dalla legge, le entrate proprie con vincolo di destinazione sono tenute vincolate dal Tesoriere per i corrispondenti importi.
5 - Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.
6 - In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. L’operazione è eseguita, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla consegna, dall’Ente al Tesoriere, dell’ordinativo di incasso.
7 - Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
8 - Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere.
9 - Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
10 - Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.
ART. 4 PAGAMENTI
1 - I pagamenti saranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati, progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, oppure in caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo.
2 – Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento del medesimo è dovuto all’assenza o impedimento del titolare. L’Ente s’impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonchè tutte le successive variazioni.
3 - Per i pagamenti che debbono essere eseguiti in base a disposizioni legislative entro termini perentori, pena la comminatoria di sanzioni, la consegna al Tesoriere dei relativi mandati deve avvenire almeno tre giorni prima del termine fissato per il pagamento, con annotazione sulla distinta dei mandati di pagamento. I beneficiari del pagamento saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
4 - Il Tesoriere eseguirà i pagamenti disposti dall’Ente utilizzando le stesse entrate riscosse, con priorità di quelle proprie dell’ente e, successivamente, entro i limiti dei fondi di Tesoreria disponibili.
Parimenti entro i limiti dei fondi di tesoreria di cui in precedenza, il Tesoriere eseguirà i pagamenti disposti dall’ente ai sensi dell’art. 219 del D.L.vo 267/00, con le modalità previste dalla normativa legislativa vigente.
5 - I pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati nei singoli capitoli dei Bilanci di Previsione tenendo conto delle successive variazioni del Bilancio stesso, con separata scritturazione, secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.
I mandati tratti in eccedenza ai limiti di cui sopra, saranno respinti dal Tesoriere che non sarà quindi tenuto ad ammetterli al pagamento.
6 - I mandati di pagamento devono recare i seguenti elementi previsti dal comma 2° dell’art. 185 del Decr. Lgs. 267/00: il numero d’ordine, le indicazioni dell’esercizio, del titolo, della funzione servizi, la voce economica, il codice SIOPE , ed interventi del capitolo e/o articolo del P.E.G. cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza ed al conto dei residui ed alle variazioni dello stanziamento di cassa, gli estremi esatti di identificazione del creditore (il cognome, il nome, qualità del creditore o di chi per esso fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, ragione sociale, sede, domicilio legale, indirizzo preciso) la somma lorda e netta da pagare, l’oggetto del pagamento e l’annotazione degli estremi dei documenti e delle delibere in base a cui sono stati emessi e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito.
7 - Il pagamento di somme relative a fondi aventi vincolo di destinazione, ivi compresi i mutui, sono effettuati dal Tesoriere sulla base di apposita documentazione prodotta dall’Ente ai sensi delle vigenti norme. 8 - Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell’indicazione del codice meccanografico, presentino abrasioni o cancellature nelle indicazioni della somma e del nome del creditore
o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
9 - E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
10 - I mandati sono pagabili di norma allo sportello della Banca presso la Filiale, Succursale o Sede che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze e saranno ammessi al pagamento il secondo giorno lavorativo per le aziende di Credito successivo a quello della consegna alla Banca.
I mandati degli stipendi saranno consegnati al Tesoriere 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di pagamento, prevista per il giorno 27 del mese. Nel caso la scadenza del 27 ricorra di sabato, di domenica e/o in giorno festivo, il pagamento viene anticipato al primo giorno lavorativo antecedente il predetto festivo.
I mandati relativi alla 13^ mensilità, ove liquidata separatamente dagli stipendi di dicembre, saranno consegnati al tesoriere 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di pagamento, prevista per il giorno 18 del mese di dicembre.
ART. 5 ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
1- I pagamenti saranno effettuati oltre che a mani proprie del beneficiario contro xxxxxxxx di quietanza, su richiesta dello stesso diretta all’ente, con una delle modalità agevolative di cui all’art. 219 D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. , precisamente, mediante:
a) accreditamenti in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
b) commutazione in vaglia cambiario non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante assicurata convenzionale con avviso di ricevimento e con costi e spese a carico del destinatario;
c) commutazione in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente;
d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente.
2 - In sostituzione della quietanza del creditore, ai mandati di pagamento estinti, il Tesoriere allegherà a seconda dei casi, la documentazione dell’operazione effettuata, la ricevuta bancaria o postale (quando prevista), il tagliando dei vaglia non trasferibili e l’avviso di ricevimento previa apposita dichiarazione annotata sui mandati.
3 - Per i pagamenti di titoli di spesa a favore di Xxxx obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da allegare ai mandati sarà soltanto quella staccata dai registri a madre e figlia degli enti stessi e sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Xxxxxxxx.
4 - I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi della disciplina di cui sopra, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Resta, peraltro, stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, l’Ente provvederà ad indicare la modalità prescelte dal creditore, con espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento (o, in alternativa, dal responsabile del servizio finanziario) previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico.
5 - Il Tesoriere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito dovuto ai difetti di individuazione od ubicazione del creditore imputabile ad errore od incompetenza dei dati forniti dall’Ente e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico del Tesoriere circa l’accertamento dell’effettivo pagamento del vaglia. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali o bancari localizzati i mandati di importo superiore a 10,00 di Euro) individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre.
6 - L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quali contributi, tasse, imposte, canoni, rate mutui ecc..
Poiché le spese e le tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l’indicazione sul titolo sia dell’importo delle spese che del netto pagato.
7 - Per quanto riguarda la commutazione d’ufficio, il Tesoriere ha diritto di detrarre le spese relative per ogni singola operazione. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell’ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione di titoli di spesa.
8 - Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell’art. 44 della Legge 07.08.1982, n. 526, l’Ente dovrà apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie alla esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali.
ART. 6
PARTICOLARI CONDIZIONI DI INCASSO O PAGAMENTO
1 – A richiesta dell’ente ed ove l’operazione non possa essere effettuata tramite altre dipendenze od altri Istituti di credito, il tesoriere curerà la riscossione ed il pagamento di somme anche fuori dal proprio ufficio, sempre che non esistano divieti per disposizioni degli organi di vigilanza o per accordi sindacali;
2 – Il pagamento delle retribuzioni al personale dipende dall’ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in c/c da aprirsi, su indicazione del beneficiario,
presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c con valuta compensata e senza spese ;
3 – La valuta di accreditamento di cui al punto precedente dovrà essere applicata anche per gli accrediti da effettuarsi presso i c/c accesi dal personale presso altri Istituti di credito.
ART.7
PROCURE ALL’INCASSO E XXXXXXXX’ DI ESTINZIONE DEI MANDATI ( TUTORE, CURATORE, OD EREDE DEL CREDITORE, ECC.)
1 - Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere o dar quietanza, l’atto di procura o la copia autentica di esso deve essere rimessa all’Ufficio dell’Ente cui spetta l’emissione del mandato. I titoli di spesa devono essere intestati al creditore e recare l’indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore stesso o del suo procuratore.
Nei mandati successivi si farà sempre menzione di quello cui è stato unito l’atto di procura.
2 - Nel caso di assenza, minore d’età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, tutta la documentazione relativa deve essere rimessa dagli interessati all’Ufficio dell’Ente che ha disposto la spesa. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, tutore, curatore od all’erede del creditore unendo l’atto che attesti tale qualità al mandato di pagamento. L’atto stesso deve essere richiamato nei mandati successivi.
ART. 8
REGIME FISCALE
1 - Sugli ordinativi di pagamento e di riscossione dovrà essere apposta, a cura dell’Ente emittente, l’indicazione del trattamento fiscale a cui devono assoggettarsi i documenti giustificativi di spesa e di introito. Il tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità in caso di errata od omessa indicazione sugli ordinativi del trattamento fiscale ad essi applicabile.
ART. 9
TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI
1 - La trasmissione degli ordinativi dall’ente al Tesoriere sarà effettuata esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia distintamente per gli ordinativi di introito e per quelli di esito a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, o suo sostituto. Essi conterranno il numero progressivo, il numero dell’ordinativo, l’indicazione dell’intestatario, l’importo netto delle somme da riscuotere e pagare.
2 - L’Ente si impegna a trasmettere i seguenti altri documenti:
a) le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, nuove e maggiori spese ed in genere a tutte le variazioni di bilancio e relativo P.E.G.;
b) le firme autografe con generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi finanziari, comunicandone, altresì, tempestivamente le eventuali variazioni, tali variazioni avranno effetto per il Tesoriere dal primo giorno lavorativo successivo alla ricezione delle comunicazioni dell’Ente, corredate dalle copie degli atti degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra.
3 - In mancanza del Bilancio di Previsione approvato dai competenti Organi, il Tesoriere effettuerà, ai sensi dell’art. 163 - 1° comma - del D.L.vo n. 267/00 - i pagamenti in conto competenza nei limiti mensili di un dodicesimo degli stanziamenti dell’ultimo Bilancio di Previsione approvato dai competenti Organi, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dalla Banca nei limiti delle somme iscritte nell’elenco dei residui da trasmettere a cura del Responsabile del Servizio Finanziario al Tesoriere.
4 - L’originale della distinta dei mandati e delle reversali, firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, sarà trattenuto dal tesoriere: la sottocopia, firmata da quest’ultimo, sarà restituita all’Ente in segno di ricezione.
ART. 10
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
1 - Il tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere con le modalità contenute nel decreto del Ministero del tesoro 26.07.1985.
2 - A norma dell’art. 4 del succitato D.M. ed ai sensi dell’art.222 del d. leg. 267/00, il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.
3 - L’anticipazione di tesoreria viene gestita attraverso un apposito c/c bancario (in seguito denominato c/anticipazioni)che il tesoriere affiderà per l’ammontare globale della anticipazione concordata a norma di legge.
4 - Sul predetto c/anticipazioni, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute rispettivamente del giorno in cui è stata effettuata l’operazione.
5 - Per consentire al tesoriere di mettere a disposizione l’anticipazione di tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti, entro i limiti di cui al successivo comma, fin dai primi giorni dell’esercizio finanziario, l’Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del mese di dicembre dell’esercizio precedente, ove possibile, e di assumere successivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazione.
6 - Il tesoriere, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi nelle contabilità speciali – ivi comprese le somme con vincolo di destinazione – è autorizzato, per il pagamento di mandati consegnati dall’ente o di impegni fissi per il quale sussiste l’obbligo sostitutivo del tesoriere, ad usufruire dell’anticipazione di tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventualmente accesi sulla medesima anche ai sensi del precedente art.5.
7 - L’eventuale utilizzo giornaliero, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, viene riscosso sul conto di tesoreria mediante trasferimento dell’importo corrispondente dal conto anticipazioni.
8 - L’Ente si impegna alla chiusura dell’esercizio ad emettere la reversale a copertura dell’importo complessivo dell’utilizzo dell’anticipazione.
9 - Il tesoriere è autorizzato ad addebitare in via provvisoria gli interessi e le competenze maturate con decorrenza dall’effettivo utilizzo delle somme anticipate, anche in assenza dell’emissione dei mandati di pagamento, previo invio all’ente delle note di addebito le quali, una volta vistate dal responsabile dei servizi finanziari, costituiranno titolo per l’emissione del mandato di pagamento estintivo delle predette competenze. 10 - Sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria è applicato il tasso passivo, franco commissioni, offerto in sede di gara ed espresso in termini di scostamenti in più o in meno dell’euribor sei mesi - tasso per 360 gg. – media mese precedente.
ART. 11
DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI, DEBITI
ED ALTRI IMPEGNI ED ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE
1 - Il Tesoriere provvederà ad effettuare accantonamenti vincolando i relativi importi onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze di rate, di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli impegni obbligatori per legge.
2 - Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con l’osservanza del precedente art. 10, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti alle previste scadenze di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di Tesoreria previa disposizione del responsabile del servizio finanziario.
ART. 12 BILANCIO DI PREVISIONE
1-L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) - nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione, l’elenco dei residui attivi e passivi di cui al precedente art. 8;
b) - copia esecutiva del Bilancio di Previsione e del P.E.G., ove approvato, redatto in conformità alle norme dettate dal D.L.vo n. 267/00 e conforme ai modelli approvati dal D.P.R. 31/1/1996, n. 194, corredata dalla copia autentica del provvedimento di approvazione.
ART. 13
OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE
1 - Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2 - Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e, con la periodicità di cui al successivo art. 13, l’estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3 - Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.
ART .14
VERIFICHE E ISPEZIONI
1 - L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.L.vo n. 267/00 e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.
2 - Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 234 del D.L.vo n. 267/00 hanno diritto come previsto dai citati artt. 223 e 224 del D.L.vo n.267/00 a procedere con cadenza trimestrale a verifiche di cassa ed accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario dell’Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
ART. 15
RESA DEL CONTO FINANZIARIO
1 - Il Tesoriere, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 194/96, il “conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2 – L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della legge n. 20/1994.
ART. 16
COMPENSI, RIMBORSI, SPESE DI GESTIONE
1 - Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto dietro corresponsione al Tesoriere, del compenso di Euro 7.000,00, oltre IVA, soggetto, eventualmente, al ribasso offerto in sede di aggiudicazione della gara e sarà pagato annualmente mediante regolare mandato.
2 - Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni e servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e/o non espressamente previsti dalla convenzione stessa l’Ente è tenuto a corrispondere al Tesoriere tutti i diritti, le commissioni d’uso correnti e le eventuali spese vive anticipate per la gestione del servizio (tasse postali, ecc.).
ART. 17
GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO
1 - Ai sensi dell’art. 159 del D.L.vo n. 267/00, non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese così come individuate nel sopra citato articolo.
2 - Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3 - L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.
ART. 18 CAUZIONE E GARANZIE
1 - Il Tesoriere, in dipendenza del servizio di Tesoreria, è esonerata dal prestare la cauzione. A garanzia dell’esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, la Banca si obbliga verso l’Ente, a tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell’esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso dipendente, potrebbe incorrere.
2 - Rimangono, pertanto, a carico del Tesoriere, senza possibilità di alcuna rivalsa, le somme da questo pagate a titolo di interessi di mora o penali dovute per mancato o ritardato pagamento di ruoli scaduti.
ART. 19
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI DI DEPOSITO
1 - Il Tesoriere assumerà in custodia e amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente.
Alle condizioni suddette saranno , altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente con l’obbligo per la banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza
regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
ART. 20
ONERI AGGIUNTIVI
1 - Il Tesoriere si impegna ad effettuare direttamente a mezzo proprio personale qualificato e senza ulteriori aggravi di spesa per l’Ente, tutte le operazioni necessarie, inerenti il servizio e nell’interesse del Comune, presso Istituzioni od enti pubblici (Bankitalia, Direzione Prov.le Tesoro, Ragioneria Prov.le dello Stato, INPDAP, Cassa Depositi e Prestiti, ecc...).
2 - Il Tesoriere si impegna ad effettuare accertamenti con cadenza settimanale dei ruoli in scadenza presso i vari Enti ed Istituti sopra menzionati, curando inoltre direttamente i pagamenti fiscali e previdenziali presso la Tesoreria provinciale dello Stato- Banca d’Italia- per tale onere non verrà riconosciuto al Tesoriere alcun rimborso, compenso, indennità di missione.
3 - Al fine di evitare costi aggiuntivi al Comune e garantire miglior servizio agli utenti finali, il Tesoriere si impegna affinché tutti i bonifici bancari siano effettuati in tempo reale mediante rete Telematica.
ART. 21
DURATA DELLA CONVENZIONE
1 - La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) e potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs.n.267/00 previa adozione da parte dell’Ente di formale atto deliberativo, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti.
2 – Se allo scadere del termine naturale del contratto il Comune non avesse ancora provveduto al rinnovo o ad una nuova aggiudicazione del servizio, lo stesso avrà la facoltà di obbligare il Concessionario a continuare il servizio per un periodo massimo di un anno solare, alle medesime condizioni contrattuali.
ART. 22
SORVEGLIANZA, SOSTITUZIONE, DECADENZA DEL TESORIERE
1- Il Tesoriere incorre nella decadenza dall’esercizio del servizio qualora:
a) Non inizi il servizio alla data fissata nel capitolato;
b) Commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte ai pagamenti di cui ai precedenti art. 4 e 5;
c) Non osservi gli obblighi stabiliti dall’atto di affidamento del servizio e del relativo capitolato.
2 - La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa;
3 – Al servizio di tesoreria si applicano, in quanto possibile le norme di cui al D. Leg. n. 112 del 13/4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART.23
SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1 - Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell’aggiudicatario. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986. Pertanto, essendo il presente servizio soggetto ad Xxx, si chiede la registrazione dell’atto a tassa fissa ai sensi della tariffa-parte prima-DPR 131 del 26/04/1986 e s.m.i.
2 - Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'Ente ai sensi della L. n. 604 dell’8 giugno 1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente articolo 16 ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di quest'ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla richiamata L. n. 604 del 1962.
ART. 24
NORMA TRANSITORIA
1 - Nell’ipotesi in cui venga, su disposizione di legge modificato il sistema di tesoreria, o ripristinato quello precedente, la presente convenzione dovrà essere rivista per quanto concerne l’eventuale compenso al tesoriere; in caso di disaccordo tra le parti la convenzione si intende risolta.
2- L’affidamento del servizio di cui alla presente convenzione costituirà titolo preferenziale, con misura e modalità a definirsi, nell’eventuale indizione di successiva gara per l’affidamento del servizio di riscossione delle entrate patrimoniali, tributarie ed assimilate
ART. 25
RINVIO
1 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
ART. 26 DOMICILIO DELLE PARTI
1 - Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi, come appresso indicato:
- Il Comune presso la propria Sede Comunale,
- Il Tesoriere presso la Filiale di Agerola Via............Nr°...
Il Responsabile del Servizio Finanziario (rag. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Allegato “B”
CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E DI TESORERIA DEL COMUNE DI A G E R O L A (NA)
Art. 1
1) Il Servizio di Tesoreria del Comune di Agerola può essere assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato, da un Istituto di Credito con l’obbligo di assicurare il servizio tramite la presenza obbligatoria di uno sportello nel territorio Comunale, che presenti, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e riepilogate nel presente capitolato, l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, ai sensi dell’art. 42 c.1 e 44 della LRC nr° 3/2007 e dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006, basata sugli elementi comparativi di cui al prospetto di valutazione allegato “C” .
2) Il soggetto assuntore del servizio si impegna ad accettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) valuta per i prelevamenti sul c/anticipazioni: stesso giorno dell’effettivo utilizzo delle somme anticipate;
b) valuta per i versamenti sul c/anticipazioni: stesso giorno dell’effettivo versamento delle somme anticipate.
Art. 2
1) I rapporti tra il Comune e l' aggiudicataria del servizio Tesoreria, saranno disciplinati così come
dall’Allegato A)- schema di Convenzione-Contratto, facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato che vincola ad ogni effetto il tesoriere all’atto della sua sottoscrizione, nonchè dalla normativa in materia di Contabilità degli Enti Locali e dalle norme contenute nel Regolamento di Contabilità dell’Ente.
2)Il tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio richiesto dal comune nelle migliori condizioni consentite.
Art. 3
1) Il servizio dovrà essere espletato presso l’agenzia o i locali ubicati nel Comune di Agerola, nei giorni lavorativi e nelle ore indicati all’art. 2 comma 1 della Convenzione.
Il tesoriere assicurerà il funzionamento di uno sportello destinato all’espletamento delle operazioni richieste dall’Ente.
2) Il Tesoriere s’impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l’organizzazione e lo svolgimento del servizio.
3) In caso di aggiudicazione ad un Istituto che dichiarerà di effettuare il collegamento informatico e non vi provveda entro i termini dichiarati nell’offerta di gara, verrà applicata una penale annua di Euro 1.000,00 per tutto il periodo contrattuale e con facoltà per l’Ente di risolvere la convenzione a decorrere dal primo giorno del semestre successivo alla scadenza dichiarata.
4) La Convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata, per una sola volta, ai sensi dell’art. 210 del Decr. Llgs. 267/00, previa adozione da parte dell’Ente di formale atto deliberativo. Se allo scadere del termine naturale del contratto il Comune non avesse ancora provveduto al rinnovo o ad una nuova aggiudicazione del servizio, lo stesso avrà la facoltà di obbligare il Concessionario a continuare il servizio per un periodo massimo di un anno solare, alle medesime condizioni contrattuali.
5) La Convenzione dovrà essere stipulata sulla base dello schema allegato al presente capitolato al quale si fa rinvio per quanto concerne:
1) le modalità per le riscossioni e per i versamenti di tutte le entrate ed il rilascio di quietanze;
2) l’esecuzione dei pagamenti;
3) le anticipazioni di cassa;
4) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi;
5) il conto riassuntivo del movimento di cassa;
6) le verifiche periodiche di cassa;
7) le modalità per i movimenti giornalieri da eseguirsi sulle contabilità speciali, fruttifera ed infruttifera, intrattenute presso la tesoreria provinciale dello Stato;
8) le modalità per la tenuta dei registri obbligatori;
9) l’invio giornaliero al comune di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente indicate le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere, nonché di un apposito prospetto ove figurino i versamenti od i prelevamenti effettuati giornalmente presso le contabilità speciali ed i saldi aggiornati delle giacenze residue, nonché i fondi vincolati per destinazione.
Art. 4
1) Il Tesoriere in dipendenza del servizio di tesoreria è esonerato dal prestare cauzione.
Art. 5
1) In caso di definitiva cessazione del servizio il subentrante si farà carico di rimborsare per conto del comune l’eventuale saldo negativo di cassa al tesoriere cessante.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria (rag. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Allegato “C” PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento del Servizio di Tesoreria avverrà mediante esperimento di Pubblico Incanto ad un Istituto di Credito con l’obbligo di assicurare il Servizio tramite la presenza obbligatoria di uno sportello nel territorio Comunale.
Esso sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti .
A. CONDIZIONI ECONOMICHE Punteggio max attribuibile PUNTI 115 | OFFERTA |
1. Compenso annuo per il servizio di Tesoreria, con un importo a base d’asta di Euro 7.000,00 esclusa IVA. Non sono ammesse offerte al rialzo. PUNTI 35 alla migliore offerta. ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: OFFERTA MIGLIORE X 35 OFFERTA | |
2. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., con lettura sul mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread |
offerto in sede di gara. PUNTI 26 alla migliore offerta. ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: OFFERTA MIGLIORE X 26 = OFFERTA NOTA: OFFERTA MIGLIORE: XXXXXXXx/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: XXXXXXXx/-SPREAD OFFERTO | ||
3. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., con lettura sul mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto in sede di gara. PUNTI 16 alla migliore offerta. ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: OFFERTA X 16 = OFFERTA MIGLIORE NOTA: OFFERTA MIGLIORE: XXXXXXX +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: XXXXXXXx/-SPREAD OFFERTO | ||
4. Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare ) PUNTI 3 a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso di spese (esclusa imposta di bollo) PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con rimborso spese | ❑ Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo) ❑ Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali bolli spese telegrafiche) e di servizio(invio estratti conto, spese per l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare ) | |
5. Contributo per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell’Ente. PUNTI 25 alla migliore offerta. | SOMMA ANNUA EURO: (da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di |
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: OFFERTA X 25 = OFFERTA MIGLIORE | durata del contratto di tesoreria) |
6. Valuta su riscossioni. PUNTI 3 per valuta nello stesso giorno dell’operazione. PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo | Numero di giorni fissi: |
7. Valuta su pagamenti. PUNTI 3 per valuta nello stesso giorno dell’operazione. PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso antecedente | Numero di giorni fissi: |
8. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti, enti previdenziali- assicurativi ed assistenziali, telecom, enel, telepass, uff. pt. ecc.) dei mandati che optano per il bonifico bancario su istituti diversi dal tesoriere; Punti 4 senza alcun addebito. Punti 3 con addebito di commissione su importi superiori ad €. 1.000,00. Punti 2 con addebito di commissioni su importi superiori ad €. 500,00. Punti 0 per addebito su ogni bonifico. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l’addebito di un’unica commissione. | • Gestione gratuita • Gestione con addebito a partire da importi superiori ad €. 1.000,00 • Gestione con addebito a partire da importi superiori ad €. 500,00 • Gestione con addebito su ogni bonifico |
B. CONDIZIONI GENERALI Punteggio max attribuibile PUNTI 10 | OFFERTA |
9. Numero di Enti pubblici territoriali, in ambito regionale, per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando. (MAX PUNTI 4 ) PUNTI 0,5 per ogni ente servito sino ad un max | Numero di enti serviti: |
di PUNTI 4 | |
10. Collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio (compresa la resa del Conto del Tesoriere di cui all'art. 226 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. ) | ❑ ENTRO IL 31.03.2012 |
(MAX PUNTI 4 ) | ❑ ENTRO IL 30.06.2012 |
A chi si impegna ad effettuare il collegamento: entro il 31.03.2012: PUNTI 4 entro il 30.06.2012: PUNTI 3 entro il 31.12.2012: PUNTI 1 A chi non si impegna: PUNTI 0 11. Punti 2 per ulteriori titoli, che saranno presentati in sede di gara e valutati dalla commissione nell’attribuzione di un punteggio massimo di punti 1 per ogni titolo ritenuto valido | ❑ ENTRO IL 31.12.2012 ❑ NON SI IMPEGNA |
Alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all’attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.
In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.