ACCORDO DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
ACCORDO DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
PREMESSO CHE
• Le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future e nella diffusione della conoscenza all’interno della società, anche con riferimento alla capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile, cioè “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri” (Brundtland Report, 1987).
• Le Università sostenibili sono quelle istituzioni che trasformano una precisa scelta politica in un processo trasversale, da valutare nel lungo periodo, attraverso il quale perseguire “in modo integrato” la tutela ambientale, il benessere della comunità, l’equità sociale e lo sviluppo economico.
• Le Università sostenibili italiane che perseguano insieme delle politiche di sostenibilità, come modello di buona pratica da estendere anche ad altri settori della P.A., dell’istruzione e del territorio in generale, possono con maggior efficacia: incentivare lo sviluppo di una collaborazione tra università e città, diffondendo innovazione sociale sul territorio e fornendo stimoli culturali per l’intero sistema paese; promuovere nuove politiche nazionali di sostenibilità; promuovere politiche di crescita sostenibile per favorire progetti e processi orientati ad un’economia circolare e promuovere iniziative di dialogo con attori economici attraverso i technology transfer office, servizi di incubatori e spin-off.
• La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo istituzionale e di rappresentanza e una concreta capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa attività di studio e di sperimentazione e che oggi si propone come: strumento di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie; luogo privilegiato di sperimentazione di modelli e di metodi da trasferire al sistema universitario; laboratorio di condivisione e diffusione di best practices; moderno centro di servizi a disposizione delle università.
• Esistono a livello internazionale esperienze di network ai quali ispirarsi e con cui confrontarsi per lo sviluppo di una rete italiana di organizzazioni sostenibili.
• Il 2016 ha coinciso con l’avvio ufficiale dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, in cui vengono proposti 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma d’azione che coinvolge tutti i Paesi e tutti gli individui, muovendo dal concetto che nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
• Nel 2019 si è svolto ad Udine l’evento “I Magnifici Incontri CRUI 2019 – Le Università per lo Sviluppo sostenibile”, importante incontro nazionale promosso e organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con il ruolo centrale della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile), che ha ribadito la funzione fondamentale delle Università sia nella formazione delle generazioni future che nella trasmissione della conoscenza all’intera società sui temi dello Sviluppo Sostenibile.
• La RUS è stata costituita con Accordo stipulato in data 30/06/2017 e che è intenzione delle parti stesse rinnovarlo tramite la stipulazione di un nuovo atto.
TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Valore delle premesse)
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso.
Articolo 2
(Costituzione e denominazione della Rete)
È istituita la RETE DELLE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, d’ora in poi detta “RUS” o “Rete”, a cui partecipano di diritto tutte le Università aderenti alla CRUI.
Alla Rete potranno aderire altre università che condividono le medesime finalità e obiettivi della Rete, ai sensi degli articoli contenuti nel presente Accordo.
Articolo 3
(Oggetto e finalità)
La finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale), in modo da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti alla Rete, così da contribuire al raggiungimento degli SDGs, e in modo da rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana a livello internazionale.
Gli obiettivi istituzionali della RUS sono dunque i seguenti:
• armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento della gestione degli aspetti ambientali e sociali degli aderenti, anche mediante un osservatorio permanente dello stato della sostenibilità degli Atenei e la definizione di un framework condiviso e di metriche appropriate per il monitoraggio delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche degli Atenei e relativa attività di benchmarking;
• creazione di una community capace di sviluppare / disseminare / trasferire / adattare best practices nazionali e internazionali e di rappresentare adeguatamente gli aderenti e la RUS stessa a livello nazionale e internazionale, con una particolare attenzione alle dimensioni di sostenibilità nei ranking internazionali e al raggiungimento dei Sustainable Development Goals;
• promozione di progetti già sperimentati con successo da uno o più aderenti e sviluppo congiunto di iniziative relative a nuove progettualità, nei campi del trasferimento di conoscenze e competenze, della didattica e dell’attività di conduzione e gestione degli Atenei con un’ottica di apprendimento e contaminazione multi-stakeholder e multidisciplinare;
• sviluppo della dimensione educativa transdisciplinare dei programmi universitari al fine di contribuire a far crescere la cultura dello sviluppo sostenibile e di incidere sull’adozione di corretti stili di vita da parte degli studenti, usando anche nuovi approcci pedagogici e ideando iniziative coinvolgenti e innovative;
• formazione e aggiornamento sui temi dello sviluppo sostenibile per il personale (docente, tecnico- amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici) di tutti gli Atenei italiani, eventualmente anche per i docenti degli altri ordini e gradi di scuole;
• sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e promozione a dimensione locale, nazionale e internazionale, in ottica di stakeholder engagement;
• incremento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche e il mondo delle aziende pubbliche e private per le finalità proprie della RUS nell’ottica della terza missione dell’Università;
• formulazione di pareri e proposte, su materie di propria competenza, qualora richiesti da soggetti istituzionali.
Articolo 4
(Impegni delle Parti)
La sottoscrizione del presente Accordo di Rete rappresenta per ogni Ente un impegno pubblico ad orientare le proprie attività istituzionali verso gli obiettivi di sostenibilità integrata, a partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali della RUS e a rispettare i contenuti del presente Accordo.
In particolare, ogni singola Università aderente alla Rete si impegna a:
a) identificare e comunicare al Presidente pro tempore del Comitato di coordinamento un proprio Delegato, nominato dal legale rappresentante, che rappresenta la propria università nell’Assemblea e collabora alla realizzazione delle finalità della Rete, esercita il diritto di voto in Assemblea per conto dell’Università aderente ed è titolare dei diritti di elettorato attivo e passivo nel Comitato di coordinamento;
b) partecipare ai Gruppi di Lavoro (GdL) condividendo le informazioni necessarie alla realizzazione delle attività;
c) elaborare un report annuale di sostenibilità, in accordo con il format predisposto dalla Rete stessa, in modo da permettere alla Segreteria l’elaborazione di un report RUS di sintesi, che mostri gli andamenti di performance in merito alle aree di lavoro (Key performance indicators);
d) partecipare alle Assemblee generali della RUS anche in via telematica;
e) partecipare al Convegno annuale della RUS, collaborando alla sua realizzazione anche attraverso il contributo definito annualmente dal Comitato di coordinamento e comunque non superiore a
€800,00 (annui).
Articolo 5
(Organi istituzionali)
Costituiscono gli organi istituzionali della RUS il Comitato di coordinamento, il Presidente del Comitato di coordinamento e l’Assemblea generale.
1) Comitato di coordinamento
Il Comitato di coordinamento dura in carica 3 anni ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 componenti, di cui uno nominato dal Presidente della CRUI e gli altri eletti dall’Assemblea, a seguito di candidatura, tra i Delegati di cui alla lettera a) del precedente art. 4.
Il Presidente uscente è membro del Comitato di coordinamento per il mandato successivo a quello della sua ultima presidenza. Il Presidente uscente non ha diritto di voto nel caso in cui nel Comitato venga eletto un altro membro della stessa università cui appartiene il Presidente uscente.
Il Comitato di coordinamento:
a) designa al suo interno il Presidente;
b) svolge funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle attività della Rete, in particolare per quanto attiene alla definizione dei Gruppi di Lavoro, ai piani di attività e alla predisposizione del report della Rete;
c) dispone dell’uso del logo della Rete al di fuori dei casi sui quali dispone il Presidente come da successiva lettera 2), c).
2) Il Presidente del Comitato di coordinamento
Il Presidente dura in carica 3 anni e il suo mandato può essere rinnovato una sola volta. Il Presidente:
a) indice e presiede le riunioni del Comitato di coordinamento e dell’Assemblea;
b) sottoscrive protocolli d’intesa e lettere d’intenti per favorire collaborazioni, progetti e iniziative non onerose circoscritte nel tempo, coerenti con le finalità della Rete, previa autorizzazione da parte del Comitato di coordinamento, espressa anche per via telematica; tali protocolli d’intesa e lettere d’intenti non implicano per le parti l’assunzione di alcuna obbligazione ma costituiscono unicamente manifestazioni di interesse a cooperare per l’avvio delle collaborazioni.
c) dispone l’uso del logo della Rete per iniziative proposte dagli atenei membri e da soggetti con i quali è stato sottoscritto un atto come da lettera precedente. Ogni altro utilizzo del logo dovrà essere disposto dal Comitato di coordinamento;
d) rappresenta la Rete in ambito CRUI e in generale nelle relazioni esterne e può delegare la rappresentanza ad eventi e manifestazioni agli altri Delegati della Rete.
3) Assemblea generale
L’Assemblea generale è composta dai Delegati ai sensi dell’art. 4. È presieduta dal Presidente del Comitato di coordinamento che la convoca almeno una volta all’anno, anche in via telematica, garantendo il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti dell’Assemblea.
a) elegge i componenti del Comitato di coordinamento;
b) verifica lo stato dei lavori realizzati dalla Rete, anche tramite la valutazione del report annuale di sintesi;
c) approva il rendiconto annuale elaborato dalla Segreteria organizzativa;
d) condivide il piano delle iniziative elaborate dal Comitato di coordinamento, anche in previsione della predisposizione di nuove ipotesi di lavoro;
e) delibera, per quanto di sua competenza, le modifiche del presente Accordo e su iniziative di particolare rilevanza e complessità che le vengono sottoposte dal Presidente e dal Comitato di coordinamento.
Articolo 6
( Segreteria organizzativa, Gruppi di Lavoro, Referenti operativi)
1) Segreteria organizzativa
L’Università a cui appartiene il Presidente del Comitato di coordinamento assume il ruolo di Segreteria organizzativa e sede amministrativa della RUS.
a) supporta le attività del Comitato di coordinamento e dell’Assemblea, redigendo i verbali delle riunioni;
b) supporta le attività dei Gruppi di Lavoro;
c) predispone l’elaborazione del report RUS di sintesi;
d) organizza il Convegno annuale in collaborazione con l’Università ospitante;
e) svolge le attività ufficiali di comunicazione all’interno e all’esterno delle Rete.
2) Gruppi di lavoro (GdL)
3) Referenti operativi
I Coordinatori dei Gruppi di Lavoro possono individuare uno/due Referenti operativi di supporto al Gruppo di Lavoro e ne comunicano i nominativi alla Segreteria organizzativa, che ne darà adeguata pubblicizzazione
Le risorse della RUS sono così suddivise:
Articolo 7
(Risorse)
1) Risorse economiche
Le risorse economiche della Rete consistono:
• nei contributi ricevuti dalle Università aderenti per il funzionamento della Rete in occasione del Convegno annuale;
• nei contributi che si possono ottenere da organizzazioni pubbliche e private interessate a finanziare le attività della Rete. Queste risorse saranno utilizzate in via prioritaria per la destinazione d’uso decisa dall’ente finanziatore, quindi per lo svolgimento delle attività della Segreteria organizzativa, del Comitato di coordinamento, dei Gruppi di Lavoro ed eventualmente per coprire le spese previste per attività decise in Assemblea generale.
I contributi ricevuti saranno rendicontati annualmente, a cura della Segreteria organizzativa, in occasione dell’Assemblea generale.
2) Risorse umane e strumentali
Le attività oggetto della Rete saranno svolte con risorse umane proprie delle Parti, in particolare con l’impegno: dei Delegati e Referenti della Rete; del personale, individuato dalle Università, che partecipa attivamente alle attività comuni; delle risorse strumentali (inclusi gli eventuali costi per missioni), che le Parti riterranno di destinare ai progetti.
La CRUI metterà a disposizione le risorse strumentali necessarie per le attività di comunicazione istituzionale della Rete.
Articolo 8
(Riservatezza)
Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati tra le Università in esecuzione del presente Accordo e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica dovranno essere considerati come informazione riservata.
Le Università concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione del presente Accordo, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.
Articolo 9
(Proprietà dei dati raccolti e dei risultati)
Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati scaturiti delle attività comuni oggetto del presente Accordo, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori. La proprietà dei dati conferiti rimane in capo all’Ente conferitore. I risultati comuni scaturiti in ambito RUS saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Università solo dopo la pubblicazione in forma aggregata da parte della Segreteria organizzativa.
Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) come da ultimo modificato dal D.lgs 101/2018, le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, e si impegnano reciprocamente, per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo, all’osservanza della normativa soprarichiamata, improntando i trattamenti da loro operati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza adeguatezza pertinenza e necessità specifici.
Il Presidente e il Comitato di coordinamento per quanto di competenza garantiscono il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali in merito alle attività di cui agli articoli n. 5 e n. 6.
Articolo 11
(Trattamento dei dati da parte dei Gruppi di lavoro)
Ogni Gruppo di Lavoro nell’esecuzione della propria attività è tenuto a predisporre un data management plan (DMP) e, ove ne ricorrano i presupposti, un accordo ai sensi dell’art.26 GDPR per la gestione dei dati. Nel DMP verranno identificati, a titolo esemplificativo, la proprietà del dato, la tipologia di dato (non personale/ personale e in quest’ultimo caso se trattasi di categoria particolare di dato personale di cui all’art.9 del GDPR o meno), la modalità di raccolta e l’utilizzo, la condivisione, la modalità di archiviazione e conservazione ed infine se prevista la possibilità di riuso dei dati per successive ricerche da parte degli enti e ricercatori appartenenti alla RUS.
Laddove vengano trattati “dati particolari”, è possibile effettuare un Risk Assessment per la valutazione di eventuali rischi in termini di probabilità ed impatto sui diritti e le libertà delle persone. Il data management plan viene condiviso con il Comitato di coordinamento prima dell’inizio delle attività.
Articolo 12
(Recesso unilaterale o scioglimento)
Ogni Ente ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC o raccomandata a.r. al Presidente del Comitato di coordinamento presso la Segreteria organizzativa che ne darà informazione, tramite semplice nota mail, a tutte le altre Università aderenti. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.
Le Università aderenti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza.
Articolo 13
(Responsabilità delle Parti)
Le Università aderenti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.
Ciascuna Università garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Le Università sono responsabili per l’attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.
Articolo 14
(Legge applicabile e Controversie)
Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello individuato in base alla legge.
Articolo 15
(Firma digitale e Registrazione)
Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Università aderenti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma,
D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
Articolo 16
(Oneri fiscali)
L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e verrà assolta in modalità virtuale dalla Segreteria organizzativa RUS sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.
Articolo 17
(Durata dell’Accordo)
Il presente Accordo ha una durata di 5 anni a decorrere dal 1 luglio 2020 e potrà essere rinnovato con apposito atto scritto per un periodo massimo di uguale durata, previa approvazione delle Parti.
È comunque fatto salvo l’obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.