ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i:
Lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza da effettuarsi nella scuola sita in Roma Via delle Vigne 188
Le opere, tecnicamente identificate e descritte nell’elenco voci contrattuali, consistono in interventi mirati alla messa in sicurezza e all’applicazione in opera di tutti gli adeguamenti progettuali necessari all’adeguamento antincedi risultati indispensabili affichè la scuola possa preseguire la sua attività in conformità alla Legge e alle nome Nazionali .
Roma Capitale, come sopra rappresentata, affida al CONTRAENTE, che accetta, l’appalto indicato in premessa.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nella suddetta Deliberazione e nel Capitolato Speciale d’Appalto, e sarà regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate, che, conosciute ed accettate dal CONTRAENTE, costituiscono parte integrante del presente contratto, dagli elaborati tecnici depositati in atti presso la sede della Direzione Tecnica, dagli atti della gara, nonché dal Capitolato Generale d’Appalto dei L.L.P.P. del quale il CONTRAENTE dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni, anche ai sensi di quanto previsto dall’art.1341 del Codice Civile e le cui disposizioni s’intendono espressamente trascritte nel presente contratto.
Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente a Roma capitale, nel corso dell’appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnico amministrativi.
ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO - OPERE COMPRESE - VARIAZIONI AL PROGETTO
L’importo complessivo ammonta ad € 449.406,53 (dicosi euro quattrocentoquarantanovemilaquattrocentosei/53) per lavori comprensivi di sicurezza, oltre ad € 35.675,89 quali somme a disposizione per lavori in economia, meglio descritte nel quadro economico allegato.
Il seguente importo relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto a ribasso d’asta, ed è compreso nelle cifre sopra indicate:
• L’importo delle opere della sicurezza ammonta a € 11.807,38 (diconsi euro undicimilaottocentosette/38)
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale al CONTRAENTE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi, tutti assunti con il presente contratto, è fissato, al netto del presente ribasso, in € ………… oltre ad € 11.807,38 per oneri della sicurezza, oltre ad € 35.675,89 per economie, per un totale di € …………..
QUADRO ECONOMICO
1) | LAVORI CAT. OG 1 | ||
1.1 - Lavori a Misura | € | 437.599,16 | |
1.2 - Oneri per la Sicurezza | € | 11.807,38 | |
Totale a base d’asta | € | 449.406.54 | |
2) | SOMME A DISPOSIZIONE | ||
2.1 – Economie / rimb. fatture | € | 29.242,53 | |
- IVA 22% (di 1.1+1.2+2.1) | € | 105.302,80 | |
2.2 - Incentivi 2% (art.113 DLgs 50/2016) | € | 8.988,13 | |
2.3 – contr. ll.pp. | € | 225.00 | |
2.4 incarichi esterni | - | ||
(1+2) | TOTALE FINANZIAMENTO | € | 593.165,00 |
L’importo complessivo dei lavori, come risulta dall’offerta dell’impresa, ammonta a € ………… (diconsi Euro
………………………).
Il seguente importo, non soggetto a ribasso d’asta, è compreso nelle cifre sopra indicate:
• L’importo delle opere della sicurezza calcolato analiticamente ammonta a € 11.807,38 .
Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto.
Eventuali necessità di modifiche nei limiti previsti dalle normative vigenti, di carattere quantitativo o qualitativo, possono essere ammesse e valutate ai sensi di quanto stabilito dal Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 e del successivo art. 17 del presente C.S.A. nonché dal D.Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010. Rimane comunque la facoltà, prevista dall’art. 109 del D. Lgs. n° 50/2016, della stazione appaltante di recedere in qualunque tempo dal contratto ed in tal caso l’Appaltatore non potrà chiedere danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso articolo.
ART. 3
DESIGNAZIONE DELLE OPERE – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCEDIO
Le opere comprendo tutti gli interventi di riparazione,adeguamento e/o nuova installazione di apparecchi illuminanti, sirene elettrottiche pulsanti di sgancio e rilevatori ottici di fumo e calore nonché nella sostituzione dei gruppi di intercettazione delle linee gas nella cucina e il rivestimento di pareti pilastri travi e soffitti ove previsto nel progetto con del materiale antincendio omologato e posato in opera secondo i tettami delle schede tecniche di prodotto e indicazioni progettuali o del Direttore Lavori. Inoltre sono stati previsti degli interventi sulle coperture e sulle facciate in grado di garantire l’involucro edilizio e le finiture dell’edificio stesso dagli agenti atmosferici che ormai ne hanno deteriorato la loro funzionalità.
Le opere oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni e dagli elaborati di progetto allegati, possono sommariamente riassumersi come segue:
opere murarie, intonaci, placcature con calcio silicati REI, tinteggiature, pavimenti, rivestimenti, opere di piccola manutenzione impianti, opere di impermeabilizzazione terrazzi, sostituzione di alcuni infissi in ferro con altri aventi caratteristiche REI, interventi di manutenzione impianti elettrici per la messa in funzione di una nuova linea di illuminazione di emergenza e impianto di allarme ottico acustico autoalimentato, revisione impianto idrico antincendi, revisione impianto liena gas, transennamenti.
- LAVORI DA ELETTRICISTA SPECIALIZZATO IN ANTINCEDIO -CERTIFICATO
Riparazione/sostituzione di punti luce interni ed esterni all'edificio, neon e lampade illuminazione interna ed esterna, illuminazione di emergenza, riparazione/sostituzione interruttori, quadri e sottoquadri, differenziali magnetotermici, serraggio cavi, interventi su impianti citofonici, impianti sonori, impianti audio/video e quant'altro riscontrato inerente la catregoria di lavoro.
- LAVORI DA IDRAULICO SPECIALIZZATO IN ANTINCEDIO –CERTIFICATO
-
Revisione Impianto idrico antincendio e impianto linea gas esistente con eventuale modifiche che all’occorrenza si rendessero necessarie
- LAVORI DA FALEGNAME/FABBRO
Revisione, riparazione e o sostituzione di, finestre, vasistas, porte, maniglie, cerniere, maniglioni antipanico, cancelli (elettrici, manuali e motorizzati), recinzioni e quant'altro riscontrato inerente la catregoria di lavoro.
- LAVORI DA VETRAIO
Sostituzione dei vetri degli infissi (finestre, porte, sportelli ecc.), controllo della integrità, sigillatura e fissaggio, revisione/riparazione reggivetri e quant'altro riscontrato inerente la categoria di lavoro anche mediante installazione di serramenti antincendio certificati.
- LAVORI DA MURATORE
- Lavori edili di intonaci, tinteggiatura e opere murarie varie;
- Lavori di impermeabilizzazioni coperture, pulizia terrazzi grondaie e spurgo bocchettoni;
- Lavori di ripristino pavimentazioni/rivestimenti in linoleum, ceramica, parquet;
- lavori di placcatura antincendio di travi piastri pareti e soffitti con lastre di calcio silicato comprese le relative certificazioni di montaggio secondo scede prodotto
- Altri interventi riscontrati inerenti la categoria di lavoro.
ATTIVITA’ DI PRONTO INTERVENTO:
Con la consegna dell'appalto l'impresa esecutrice è obbligata ad iniziare immediatamente gli interventi previsti sull’immobile oggetto d'appalto, secondo la seguente tempistica:
Entro 10 giorni . Congiuntamente all’ intervento è richiesta la disponibilità di un recapito telefonico attivo h24, per la gestione di eventuali stati di pericolo sul patrimonio Edile in cosegna.
Tramite l'attività, l'impresa dovrà eliminare immediatamente lo stato di pericolo/insidia con l'esecuzione di idonee opere, anche a mezzo di transennamenti, puntellamenti; recinzioni, sbarramenti, segnalazioni.
Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili, è prevista la procedura di segnalazione di pericolo e/o interdizione del sito sino al presidio del sito stesso in attesa di manodopera e mezzi necessari ad eseguire le opere e/o porre in atto le misure di segnalazione e/o interdizione.
Negli stati di pericolo sono incluse tra l’altro anche la presenza di: neve e/o ghiaccio, fango (anche se allo stato liquido) e/o materiali di qualsiasi natura che possano cagionare insidia al transito veicolare e pedonale all’interno dei piazzali e cortili degli edifici e nelle immediate vie di accesso agli immobili.
L'Appaltatore provvederà all'immediata pulizia degli accessi, rimozione, comprensiva dell'allontanamento di eventuali risulte dei suddetti elementi.
L'impresa ha l'obbligo di intervenire, in qualsiasi ora di qualsiasi giorno, su richiesta di altri Uffici (capitolini, di Polizia e forze dell'ordine, VV.FF. etc.) per effettuare sbarramenti o recinzioni a salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli derivanti dai fabbricati o manufatti di competenza pregiudicare la sicurezza degli utenti (es. caduta di cornicioni, voragini, allagamenti ecc.)
Le sole opere saranno compensate come da contratto, mentre l’onere della disponibilità dell'impresa appaltatrice all'esecuzione dell'attività di Lavoro e Pronto Intervento a qualsiasi ora, nell'intero arco delle 24 ore giornaliere e giorni festivi , è compensata nei prezzi offerti per l'appalto.
SQUADRA TIPO
Per l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, dovrà essere predisposta una squadra tipo composta da minimo un operaio specializzato e/o un operaio qualificato, provvisti di camioncino per l’esecuzione degli interventi e dovrà essere presente tutti i giorni secondo le indicazioni degli orari che saranno comunicati dalla D.L.
Tale squadrà dovrà intervenire in base alla tempistica dettata nel crono programma lavori.
MODALITA’ OPERATIVE
Gli interventi saranno attivati con ordine di servizio scritto che l'impresa dovrà ritirare e firmare per ricevuta entro 2gg. lavorativi, salvo casi di urgenze o pronto intervento in cui si ordinerà l'intervento anche a mezzo telefonico o telematico e successivamente sarà emesso l'ordininativo.
L'Impresa appaltatrice, inoltre, dovrà relazionare alla Direzione Lavori sullo stato dei lavori in corso nel plesso scolastico, con evidenza di criticità, indicazioni delle quantità e della tipologia dell'intervento da eseguire per risolvere problematiche più complesse;
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e modi indicati dalla D.L.
Si precisa che gli importi stimati nel computo metrico allegato, non potranno essere suscettibili di aumenti e/o diminuzione in base allo stato manutentivo e agli interventi da eseguirsi per i quali si interverrà in base alle necessita’ urgenze riscontrate e contabilizzate a misura in base agli interventi effettivamente eseguiti. Precisazione di rilevante importanza è data all’organizzazione dei lavori che dovranno essere svolti nel corso del giorno e della notte anche in giorni festivi al fine di ridurre al minimo la sovrapposizione delle aree di cantiere con le aree adibite ad aule didattiche o servizi scolastici attivi, privilegiando le ore pomeridiane , notturne e festivi.
ART. 4
DESCRIZIONE DEI LAVORI – CLASSIFICHE E CATEGORIE
Ai fini di quanto disposto dall’Allegato A del DPR 207/2010, i lavori che formano oggetto dell’appalto, dettagliatamente illustrati nei documenti di cui all’art. 7 del presente capitolato speciale e negli elaborati progettuali, appartengono alla seguente categoria, della quale viene indicato l’importo a base d’asta.
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI | 437,599,16 | Classifica: I^ | ||
LAVORI DI MANUTENZIONECONSISTENTI IN: | ||||
OG1 | - LAVORI DI MURATURA | 50% | ||
OG1 | - LAVORI DI VETRERIA | 1% | ||
OG1 | - LAVORI DI FALEGNAMERIA – FABBRO | 9% | ||
OG10 | - IMPIANTI ELETTRICI | 20% | ||
OG11 | - IMPIANTI TECNOLOGICI – SERVIZI IDRICO/SANITARI | 20% | ||
SOMMA IMPORTO A BASE D’ASTA | € | 437,599,16 |
Categoria prevalente: OG1 importo € 437,599,16 Classifica I
Categoria scorporabile:
Per tali categorie, l’impresa o l’R.T.I., dovrà essere in possesso della qualificazione per l’esecuzione dei lavori.
Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base d’asta dei lavori da contabilizzare a misura, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’arte perfettamente funzionanti, protette, manutenibili e agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.
ART. 5
OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l’esecuzione di opere, previste con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giudizio.
L'Amministrazione potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata rimborsando all’Appaltatore a fronte di fatture quietanzate, vistate dalla D.L. e autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
L'ammontare di dette fatture, aumentato dell'interesse legale vigente, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.
Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta. L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.
Per la genericità dell’appalto di manutenzione ordinaria e non conoscendo a oggi le forniture e/o servizi che potranno essere necessarie durante l’esecuzione dell’appalto, si prevede che gli importi inseriti vengano utilizzati per i seguenti interventi, il cui elenco pertanto può essere considerato indicativo e non esaustivo:
- Riparazione/verifica/acquisto di elettrodomestici per le cucine e le lavanderie degli asili nido il cui malfunzionamento - con conseguente impossibilità di utilizzo - provochi disagi e/o disservizi per l’utenza, compresi possibili danni causa corto circuiti elettrici e allagamenti.
- Disinfestazione, derattizzazione, sanificazione aree interne ed esterne e smaltimento arredi in disuso degli immobili del Patrimonio e del Municipio XI da affidare a ditte specializzate;
- Verifica e messa a norma di impianti termici, elettrici, antintrusione ed elevatori degli edifici del Patrimonio del Municipio XI da affidare a ditte specializzate;
- Acquisto di arredi che per le loro specifiche tecniche non sono riconducibili a quelli elencati nella Tariffa Regione Lazio 2012 adottato;
- Assistenza nello smontaggio, trasporto e rimontaggio di apparecchiature sensibili (cucine, impianti amplificazione, etc) che per loro natura richiedono interventi da parte di personale con elevata e specifica competenza professionale;
- Incapsulamento/rimozione di materiale contenente cemento-amianto;
- Dispositivi di protezione individuali che restino a disposizione del personale dell’A.C. in forza all’Ufficio Direzione Lavori incaricato di verifiche in cantiere;
- Verifiche e indagini strutturali ed impiantistiche, anche con l’ausilio di professionisti specializzati;
- Videoispezioni, uso di canaljet o di altre attrezzature specialistiche.
ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione),
C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero dei BBCC, ISO (International Organization for Standardization) e per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D.Lgs: n. 22/97 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/99.
Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 e Circolare Infrastrutture del 02/02/2009, n. 617 e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 del 08/06/1982, nonché del D.L. 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991, sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive integrazioni, del D.Lgs. n. 277 del 15/08/1991 ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21/01/1988 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere.
In particolare:
I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo, misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato, salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.
I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Capitolina e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
ART. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Integrano la disciplina dell’appalto, anche se non allegati:
- Il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016;
- La legge 741/1981, la Legge 486/97, il D.P.R. 252/1998;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 cioè il D.P.R. 207/2010, ss.mm.ii. nelle porzioni ancora in vigore e non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- Le Direttive e i Regolamenti ANAC in materia di Appalti e Concessioni;
- Il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 oggi modificato D.P.R. 207/2010, ss.mm.ii.;
- Il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale;
- Il D.Lgs. n. 81/2008;
- Il Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori ai sensi del D.L. 81/2008;
- Il piano operativo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008;
- I prezzi unitari sono dedotti dalla Nuova Tariffa dei LL.PP. anno 2012 (redatta dal Provveditorato ai LL.PP della Regione Lazio e adottato da Roma Capitale con Delibera G.C. n. 197 del 2013)
- Gli elaborati grafici e documentali di progetto;
- Elenco degli immobili oggetto dell’appalto;
- Elenco prezzi allegato al Capitolato;
- Stima incidenza della manodopera;
- Computo metrico estimativo;
- Il programma indicativo dei lavori predisposto dall'Ente Appaltante;
- Norme UNI - CEI
ART. 8 ELEZIONE DEL DOMICILIO
Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l’Appaltatore elegge il domicilio in Roma
.
Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.
L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art.30, punto 2.
ART. 9 GARANZIE
Garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, è calcolata pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori (base d’asta e oneri della sicurezza)
Garanzia definitiva
Al momento della sottoscrizione del contratto, od in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria, l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fidejussoria, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e della rinuncia all’eccezione dell’art. 1957 comma 2 del Codice Civile.
La garanzia fidejussoria definitiva del 10%, va aumentata di tanti punti percentuali pari ai punti che eccedono il ribasso d’asta del 10%, l’aumento della garanzia fidejussoria è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico. Il residuo 20% è svincolato secondo la normativa vigente art. 103, comma 5, D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.
La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria.
Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.
L’istituto fideiussore, di cui all’art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’impresa obbligata, né può opporre l’eventuale mancato pagamento del premio.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l’Amministrazione o soggetto appaltante.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di liquidazione finale.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la garanzia provvisoria e per la garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., sempre a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l’Amministrazione o soggetto appaltante.
a) Facoltà dell’Amministrazione di disporre della cauzione
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.
b) Requisiti di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’articolo 45, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo orizzontale, e con responsabilità “pro-quota” nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo verticale, così come previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016.
ART. 10
ASSICURAZIONI
E’ onere dell’appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto:
1) Provvedere all’assicurazione contro i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale pari all’importo del contratto, attraverso l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di polizze relative.
2) Provvedere all’assicurazione RCT per il massimale di euro 5.000.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamene prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo, nonché gli studenti ed il personale scolastico.
La Polizza di cui ai precedenti commi, così come previsto all’art. 103 comma 7 del D.lgs 50/2016, dovrà essere costituita e consegnata alla stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, dovrà coprire l’intero periodo dell’appalto, dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; dovrà altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e dovrà essere corrispondente allo schema tipo 2.3 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12/03/2004 n. 123.
1) Condizioni generali
ART. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
E’ comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto: le opere di cui all’art. 105 comma 3 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e, in base a quanto previsto dall’art.216 comma 15 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i, le “strutture, impianti e opere speciali” come definite dall’art. articolo 12 del decreto-legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/05/2014, n. 80, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art.89 comma 11 del D.Lgs n°50/2016.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
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In particolare, l’Impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei Lavori:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016;
d) Che l’affidatario del subappalto o del cottimo, non ricada in nessuno dei casi previsti dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016;
e) che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;
f) che dal contratto di subappalto risulti che l’Impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
g) che l’Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione Lavori, anche attraverso l’Ispettorato del Lavoro e dell’Osservatorio Comunale sugli appalti di lavori, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, l’appaltante, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica una multa corrispondente al 5% del corrispettivo dell’appalto. L’appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l’inadempienza all’Autorità competente riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere, nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione di sorta. Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente capitolato speciale d’appalto costituisce parte integrante e sostanziale, l’appaltatore medesimo prende atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10/09/2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al DLgs. n.50/2016 art.105 comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
In base a quanto previsto dall’art.105 comma 4 del D.Lgs n.50/2016, il soggetto affidatario del Contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
2) Condizioni aggiuntive:
a) L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i..in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
b) Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire, all'Amministrazione stessa, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, attestante la regolarità contributiva di questo nei confronti degli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili). Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Qualora non pervenuto il DURC in corso di validità, ai sensi dell’art.31 comma 4 della L. n.98/2011, la stazione lo acquisisce d’ufficio attraverso strumenti informatici per le verifiche previste dalla normativa vigente.
c) L’Appaltatore dovrà produrre periodicamente la autocertificazione circa la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.13.
d) L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti del D.Lgs n.159 del 6/09/2011 e successive modificazioni.
e) L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all’Osservatorio Comunale sugli appalti la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A e l’attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.
f) L’Appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della sicurezza) prima dell’inizio dei lavori e presentarle all’approvazione del coordinatore per la sicurezza.
ART. 12 ANTIMAFIA
Ai sensi del D.P.R. 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore superi i 150.000 Euro, dovranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii.”. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma”. Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura, dovrà essere cura dell’impresa produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all’art. 85 del D.Lgs n.159 del 6/09/2011 e sm.i., la prescritta “comunicazione”.
Alternativamente la “comunicazione” del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento di voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso l’autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.
Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto.
Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertate successivamente, di cause ostative di cui alla citata legge 575/65 e s.m.i., l’Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle opere.
Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all’art. 10 comma 7 DPR 252/98.
Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2, dal comma 3 dell’art. 10 e dal comma 1 dell’art. 12 del DPR 252/98.
ART.13
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE
ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
L’appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al D.Lg.vo 81/2008.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Inoltre, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
- L'Appaltatore dovrà essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali, almeno per il periodo di cinque anni precedenti alla stipulazione del contratto;
- L’Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni di cui al D.Lg.vo 81/2008
L'Appaltatore e' inoltre obbligato a rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionali e provinciali del lavoro e al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi.
La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC che deve essere richiesto e presentato alla Stazione Appaltante da parte dell’ appaltatore e degli eventuali subappaltatori entro e non oltre 120 giorni.
Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo previste dal contratto;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'I.N.A.I.L., dall’INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si procederà all’esclusione dalla gara.
Nell’ipotesi di accertamento successivo allo svolgimento della gara o alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, si procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 14
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI
- SOSPENSIONI
a) Consegna dei lavori – Programma operativo – Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi:
Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale, redatto in duplice copia e in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Per quanto riguarda la
denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori e all’appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 30 punto
1.3 lett. a).
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o in caso di inadempienza, al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo, come già specificato al punto 2 lett. a) dell’art. 11 “Disciplina del subappalto”. Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all’art. 30 punto 1.3 lett. a).
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori trasmette copia del relativo verbale al Rup e dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del direttore dei lavori e dell’esecutore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori in base al progetto esecutivo posto a base di gara.
Entro 10 gg. dalla consegna dei lavori l’Impresa presenterà alla Direzione Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere, che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo, predisposto dall'Amministrazione e riportato al successivo art. 15.
In caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI, così come dichiarato in fase di gara
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato e con apposito verbale concordato con il Direttore dei Lavori si formalizzerà.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel Programma Indicativo dei lavori ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all’applicazione delle penalità nella misura stabilita all’art.30 punto 1.3) lett. d).
L’appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei criteri di organizzazione che l’autorità scolastica prevede per garantire la continuità dl proprio servizio.
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, e in ogni caso la tempistica sarà in funzione anche dell’esaurimento fondi a disposizione.
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, con le modalità di cui al successivo art. 16.
b) Consegne parziali
Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone
disponibili e a indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo redatto dall’Impresa, approvato dal Direttore dei Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento, non si hanno spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo dei lavori, di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto, da parte dell’appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi, in tale caso, negozialmente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili.
Qualora l’istanza di recesso dell’Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui sopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere nei termini di cui al precedente punto a) paragrafo 5, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso all’area, sia il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Indicativo dei lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e del decreto legislativo 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle norme del regolamento edilizio e di igiene e alle altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico di Roma Capitale, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi nel rispetto del programma operativo di esecuzione, da egli redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, indicato al precedente punto a) del presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
c) Sospensioni
c.1) Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C.
Le sospensioni parziali o totali delle singole lavorazioni, già previste in modo dettagliato, tanto nella durata che nella causa, nel programma indicativo dei lavori predisposto dall’A.C., non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta, né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.
c.2) Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C. e dal programma operativo dell’Impresa. (art. 107 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016)
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
ART. 15 PROGRAMMA DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori dell'Amministrazione Comunale, così come modificato e integrato dal Programma Operativo di Attuazione di cui al precedente art. 14, redatto dall'Impresa entro il termine di gg. 10 dalla consegna ed accettato dalla D.L. d’intesa con il Responsabile del Procedimento. In caso di RTI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nel RTI, così come dichiarato in fase di gara
ART. 16
CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
a) Conto finale
L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata, ovvero comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, sottoscritto anche dall’Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa
conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a), il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. Dovranno inoltre essere stati ripristinati tutti gli arredi e le attrezzature scolastiche. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 30 punto 1.3) lett. e).
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere. All’Appaltatore peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo, fino alla consegna degli impianti al competente Ufficio preposto alla manutenzione.
Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione.
Qualora l’Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata, trasmessa al Responsabile del Procedimento, che provvederà ai sensi del successivo articolo 33.
Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all’art. 201 del D.P.R. 207/2010, entro trenta giorni dall’invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
Il conto finale viene trasmesso all’organo di collaudo a cura del Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione finale.
In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
b) Collaudo
Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall’art. 102, comma 3 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, salvo inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo.
Costituisce specifico obbligo dell’Appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera.
Per tutti i lavori oggetto del presente appalto, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo con il provvedimento di approvazione, ovvero decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
c) Manutenzione
Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino alla presa in consegna delle opere impiantistiche al competente ufficio del Dipartimento SIMU addetto alla manutenzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell’art. 32 del D.P.R. 207/2010 .
Qualora per esigenze dell'Amministrazione, debba procedersi all'utilizzo in tutto o in parte delle opere già realizzate, si procederà, per le opere suddette, alla consegna in sorveglianza alla Direzione Tecnica del competente Municipio o alla competente U.O. del Dipartimento SIMU.
La consegna avrà luogo a tutti gli effetti (anche per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti, conseguenti all'utilizzazione dei manufatti già realizzati) e dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del Direttore dei Lavori attestante la avvenuta esecuzione, secondo progetto, delle opere da attivare e, ove necessario, da collaudo statico ai sensi della legge n. 1086/71, e del D.M. Infrastrutture 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa n. 617 del 2009
L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta.
Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio, nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.
Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, l'Ufficio applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all’art. 30 punto 1.3) lett. f), riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all’Appaltatore.
Entro 15 giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, l'opera eseguita verrà consegnata per l'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente e l'Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.
ART. 17
VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA A MISURA - VARIANTI
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:
Lavori a misura:
Le opere realizzate a misura saranno contabilizzate con le modalità contenute nelle “Avvertenze e Norme per la misurazione delle opere” di cui alla Tariffa adottata da Roma Capitale con delibera G.C. 197/2013 del 08.05.2013, secondo le voci relative alle varie categorie di lavori dell'Elenco prezzi, il cui importo sarà decurtato dal ribasso d’asta offerto dall'Appaltatore.
Per le sole lavorazioni non contemplate nella tariffa del Comune di Roma anno 2012 si fa riferimento a quanto stabilito al successivo art. 35 del presente Capitolato.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, allo scopo di verificare la corrispondenza dell’eseguito con il progetto e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell'opera.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste o inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.
La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata mediante l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili. La compilazione dei libretti delle misure è compiuta attraverso la registrazione delle misure rilevate in contraddittorio direttamente in cantiere dal personale incaricato. I fogli stampati e numerati devono essere firmati dal Rup e dall’esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.
Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto così come previste dall’art. 149 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 saranno valutate, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi così come previsto all’Art. 35 del presente Capitolato.
COSTO DELLA SICUREZZA
Il costo della sicurezza, determinato in base al computo analitico dei lavori come da elaborati di progetto.
Il costo della sicurezza a ogni certificato di pagamento sarà calcolato in proporzione ai lavori eseguiti. Il ribasso sarà applicato esclusivamente alla differenza tra l’importo complessivo dei lavori ed il costo della sicurezza. Eventuale variazioni ai piani di sicurezza, secondo le modalità previste dal D.L.vo 81/2008, accertate dai Coordinatori per la sicurezza e dal Direttore dei Lavori, non comporteranno variazioni al costo della sicurezza.
Quindi l’importo complessivo dei lavori sarà determinato secondo le modalità previste dal suddetto comma del presente articolo con la convenzione che ogni prezzo di elenco prezzi e di tariffa sarà comprensivo della suddetta percentuale relativa al costo della sicurezza sulla quale non sarà applicato il ribasso d’asta.
ART. 18 OPERE IN ECONOMIA
L'A.C. ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l’obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno corrisposte, per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.
Tali costi saranno incrementati del 26,50% per spese generali ed utili dell’Impresa. Le suddette maggiorazioni saranno soggette al ribasso contrattuale.
ART. 19 PREZZO CHIUSO
(ARTICOLO ABROGATO)
ART. 20
PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO
I lavori del presente appalto saranno pagati all'Appaltatore in unica soluzione al termine degli stessi, sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso offerto, qualunque sia il suo ammontare.
Il calcolo della rata a saldo verrà effettuato applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e sommando gli importi relativi ai lavori a corpo e a misura così come definiti dal presente Capitolato e relativi allegati.
L’ammontare lordo delle opere, detratto l’importo relativo agli oneri per la sicurezza è assoggettato al ribasso d’asta.
In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori indicativo e dal programma operativo dell’Impresa di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
L’emissione del certificato di pagamento relativo alla rata a saldo del corrispettivo di appalto avverrà entro i quarantacinque giorni a decorrere dalla sua maturazione.
In sede di ammissione del SAL, il Direttore dei Lavori dovrà altresì verificare il rispetto della ripartizione percentuale dei lavori tra le singole imprese raggruppate in RTI.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del C.C.
Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
ART.21
DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento.
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.
Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell’impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.
Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.
Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi art. 22, 23, 24, e 25.
ART.22 CONDOTTA DEI LAVORI
Nella esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
In caso di RTI, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto dichiarato nel programma, circa le quote di partecipazione delle singole imprese.
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni, saranno date all'Appaltatore, per iscritto.
Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.
L'Appaltatore, che si rifiuti di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio, sarà passibile della penalità di cui all' art. 30 punto 2.
L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune.
L'Appaltatore è obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.
Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensati con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e le strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all’art. 23 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d’intesa con l’Appaltatore, il quale ne resterà l’unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.
I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva ogni facoltà d’indagine e di sanzione in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato alle necessità.
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del tecnico nominato Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
Durante i lavori il personale dell'Impresa, qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure, dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.
L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc.
I lavori si svolgeranno anche in soggezione di svolgimento di attività di altra Impresa, condizione che non deve dare atto a richieste di maggiori oneri.
I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, anche in soggezione di svolgimento delle attività scolastiche, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o la Direzione Lavori lo ritenga necessario per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, previa congrua determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori negli orari suddetti.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
Infine, l’appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento.
ART. 23
PIANO PER LA SICUREZZA
Essendo tale appalto di manutenzione straordinaria e gli interventi previsti rientrano tra quelli a rischio di caduta dall’altro e prevedendo la presenza di più ditte o artigiani sul cantiere già evidenziati in via progettuale nelle quantità e nel tempo, si prevedono più ditte esecutrici dei lavori, e pertanto si è provveduto alla nomina del coordinatore in fase di progettazione e alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, facendo riferimento al D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 che si allega al presente e che si intende accettato in tutte le sue parti.
Pertanto all’atto dell’aggiudicazione della gara l’Impresa dovrà redigere e fornire il P.S.S./ P.O.S a questa Amministrazione.
L’Appaltatore o nel caso di A.T.I. o Consorzio, l’Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentato precedentemente alla consegna dei lavori e in caso di consegna ad urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento e al Piano Generale di Sicurezza, allegati al progetto definitivo nonché il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dell’eventuale Piano Generale di Sicurezza.
Il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’RTI.
L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa da parte del Coordinatore in Fase di esecuzione che sarà nominato per i lavori di cui al presente appalto.
E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in cui si colloca l’appalto e cioè:
- Che il Committente è Roma Capitale e per essa, in forza delle competenze attribuitegli, il Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XI.
- Che le funzioni di Responsabile dei Lavori, a ciò incaricato dal suddetto Committente, unitamente ai compiti che il D.Lgs. n.81/2008 consente di attribuire al medesimo (artt.90 e 93 del D.Lgs. 81/2008) sono assolti dal Responsabile del Procedimento.
- Che il Coordinatore per l’esecuzione sarà nominato dal Responsabile dei lavori entro la data di inizio degli stessi.
- Di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza in quanto facenti parte del progetto esecutivo e di avervi adeguato le proprie offerte di partecipazione alla gara, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, assommano all’importo evidenziato nel quadro economico dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale, oltre che nel bando di gara.
L’Impresa è altresì obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dal d.lgs. n. 81/2008, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”:
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente, (i certificati di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere);
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intenda impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il Piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;
- Il Progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
ART. 24 DIRETTORE DI CANTIERE
Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
- del personale presente nel cantiere per lo svolgimento delle lavorazioni. A tale proposito il Direttore di Cantiere è tenuto a presentare giornalmente la lista del personale autorizzato a operare per i lavori, per le ditte fornitrici e per qualsiasi altro soggetto dovesse accedere o essere presente nel cantiere. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento a vista e comunque obbligato a firmare i movimenti di entrata e di uscita su un apposito registro che verrà istituito presso il cantiere. A sua volta il Direttore di Cantiere è tenuto ad istituire un analogo registro per ogni eventuale comparazione ogniqualvolta e per qualsivoglia motivo si dovesse rendere necessario o dovesse essere richiesto un controllo dalla Direzione dei Lavori o dalla Direzione scolastica.
- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, ferme restando le responsabilità di legge di ciascuno. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica, in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.
Il Direttore di cantiere dovrà inoltre curare:
a) che il Piano di Sicurezza e igiene del lavoro, di cui all’art. 23, sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni;
In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere è tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del coordinatore per l’esecuzione, a disporre l’immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione Comunale;
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, curando tutti gli adempimenti di cui all’art. 25 "Controllo del personale impiegato in cantiere", nonché la L. 248 del 04/08/2006;
d) che il personale in cantiere sia tutto perfettamente identificabile con le modalità del successivo art.25 “Controllo del personale impiegato in cantiere”;
e) il Direttore di Cantiere è inoltre tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.
L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.
ART. 25
CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE
L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti ed è comunque tenuto a curare tutti gli adempimenti di cui alla L. 248 del 04/08/2006.
Nel caso di appalti per i quali non sia prevista l'installazione di uno o comunque di un numero limitato di cantieri fissi, l'Appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice. Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità.
In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l’Appaltatore è tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere.
Gli elenchi del personale di cui sopra dovranno essere sempre in possesso del Responsabile del Cantiere ed essere esibiti, su richiesta, al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).
Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui sopra, verranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei Lavori, nell’informare il Responsabile del Procedimento, applicherà, a carico dell’Appaltatore, la penale prevista nel successivo articolo 30 punto 1.5, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.
Gli elenchi di sui sopra dovranno essere firmati dall’Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.
ART. 26 ONERI VARI
a) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri, in quanto valutati dall’Appaltatore in sede di offerta come compresi e compensati nel ribasso:
1) il progetto costruttivo degli impianti idrico sanitario ed antincendio, impianto termico ed impianti elettrici per i quali deve essere rilasciata la certificazione di conformità ai sensi dal Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i., nonché di tutte le altre opere previste nell’appalto al fine della cantierizzazione;
2) Lo svolgimento delle lavorazioni in soggezione di altra Impresa non darà atto alla corresponsione di compensi aggiuntivi.
3) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni dell'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
4) Le spese relative alle segnalazioni e agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
5) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.
6) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
7) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
8) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/09/1982 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
9) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
10) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall’A.C. e dal piano operativo dell’Impresa.
11) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera.
12) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
13) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dei lavori.
14) La pulizia dei manufatti in costruzione e in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
15) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
16) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempreché lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi.
17) Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
18) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall’A.C. e del Piano Operativo dell’Impresa.
19) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature, nonché fornitura alla D.L.di telefono portatile con contratto attivo per la durata dell’appalto;
20) La fornitura per i componenti dell’ufficio di Direzione Lavori di idonei dispositivi di protezione individuale, calzature, caschi, guanti, da utilizzare nel corso delle periodiche visite in cantiere.
21) L'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente.
22) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade
(compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc.
23) E’ inclusa la restituzione degli elaborati grafici degli elaborati tecnologici (impianti idrico-sanitari, elletrico, termico ecc.) realizzati a corredo delle relative dichiarazioni di conformità.
24) Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
25) Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere fornite le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito (as built) in scala adeguata e completi di relazione e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite.
26) Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", gli altri elaborati su carta lucida e supporto informatico.
27) Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.
28) Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.
29) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam.
30) Tutte le spese per campioni di materiali e di forniture che saranno sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori il quale ne definirà colore, dimensioni e finiture; in particolare dovranno essere sottoposte alla D.L. adeguate campionature, almeno in numero di tre per ogni materiale di finitura, almeno trenta giorni prima dell’esecuzione della relativa lavorazione attendendo, in ogni caso, le decisioni della D.L. stessa.
31) Tutte spese per analisi, esperienze e prove di laboratorio presso Enti ed Istituti autorizzati indicati dall’Amministrazione Appaltante atte ad accertare la qualità e le caratteristiche dei materiali e manufatti ed all’ottenimento delle relative e richieste certificazioni, comprese le prove su acciai, leganti, laterizi, conglomerati cementizi, isolanti, coibenti, ecc. nel numero richiesto e secondo le modalità riportate nel regolamento di attuazione e rispettivamente nelle Leggi nn° 1086/71 e 10/91 e
D.M. 412/93, nonché quelle relative alla determinazione della resistenza e reazione al fuoco ovvero alla presenza di specifici componenti, quali per esempio l’amianto.
32) Tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere e impianti da effettuarsi, su ordine della Direzione lavori, sia durante il corso che al termine dei lavori, con relative spese per la messa a disposizione dell’occorrente personale nonché per la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibile, ecc.
33) Tutte le spese per saggi e prove da effettuarsi sul terreno, che potessero necessitare, al fine della scelta e del dimensionamento di fondazioni o muri di sostegno, da eseguirsi a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici qualificati.
34) Tutte le spese per prove su strutture in genere, secondo le richieste della Direzione lavori, da eseguirsi anche a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici professionisti qualificati; infine tutte le spese per prove, accertamenti e verifiche da effettuarsi anche in sede di collaudi statici, tecnici ed amministrativi. In particolare: esecuzione di prove su elementi strutturali, esecuzione di prove sulle opere civili quali, prove in situ di permeabilità all’aria e di tenuta all’acqua degli infissi esterni, in base alle prescrizioni di cui alle norme UNI EN 1026-1027, prove in situ di resistenza meccanica di infissi esterni, prove di isolamento acustico tra ambienti sovrapposti ed ambienti adiacenti in base alla norma ISO-R140, prova di efficienza del sistema di smaltimento acque meteoriche in copertura.
35) Tutte le spese per la condotta e assistenza tecnica dei lavori per tutta la durata degli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione Appaltante i tecnici iscritti ai relativi Albi professionali ai quali affidare lo sviluppo dei particolari e dei dettagli costruttivi sulla scorta del progetto redatto e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
36) Pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell’Appaltatore, rientrano quelli relativi alle attività costruttive ed alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Quindi sarà cura dell’appaltatore la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l’esecuzione consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere (Determinazione del 31/01/2001, n° 4, dell’Autorità di vigilanza sui LL.PP.). Si rammenta anche che l'esecuzione delle opere è subordinata, ove richiesto e occorrente, a calcoli statici e di verifica relativamente al
dimensionamento delle strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio, ai sensi della L. 1086/71, a calcoli di verifica degli isolamenti termici degli edifici e degli impianti di produzione di calore, ai sensi della L. 10/91.
37) Gli oneri derivanti dallo spostamento, smontaggio, ricollocazione e rimontaggio di tutti gli arredi presenti nelle aree oggetto dei lavori,. durante e a ultimazione dei lavori, compete ancora all’Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:
38) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti rilasciate, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 37/2008, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 dello stesso Decreto, compresi gli elaborati grafici degli impianti riattivati.
39) Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all’ISPEL per gli ascensori o altri impianti.
40) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, dell’approvazione progetto e del collaudo da parte dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, compreso il pagamento dei relativi importi, dovuti secondo le vigenti tariffe al comando Provinciale VVFF, corrispondentemente alle attività soggette ed alle prestazioni richieste.
41) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere.
42) La presenza di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, dell’avvio degli impianti.
43) L’eventuale deposito presso il competente ufficio comunale della relazione e degli elaborati di cui all’art 28 della Legge 10/91.
b) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri:
1) Gli oneri relativi all'esecuzione di scavi d’indagine per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX. di cui alla precedente lettera A) punto 16 del presente articolo non previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dell’Impresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell'Impresa nel numero e nell'ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori e saranno compensate con i prezzi di cui agli allegati A e B ed in mancanza di questi, con i prezzi di contratto.
2) La eventuale bonifica da ordigni esplosivi subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità Militari. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all’Impresa per le particolari modalità di lavorazioni di altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti gli oneri di cui sopra compensati con i prezzi di cui agli elenchi allegati al presente Capitolato. Ove non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà all’Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente la bonifica stessa.
3) A completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l’uso non corretto e comunque ordinate dalla D.L.. Per quanto riguarda in particolare i ripristini stradali per canalizzazioni eseguite da Aziende utenti dei P.S., saranno valutati con i prezzi contrattuali aumentati del 15%. Ove occorra effettuare una guardiania (anche notturna e festiva) sui cavi lasciati aperti dalle Aziende, l'importo dei lavori di ripristino dei cavi, come sopra valutato, e limitatamente al solo tratto di cavo aperto, sarà ulteriormente aumentato del 40%.
4) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto, ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura.
5) Obblighi dell'Impresa in caso di emergenza:
6) L’Impresa stessa all’atto della consegna dei lavori dovrà presentare per iscritto alla D.L. l’elenco dei mezzi d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti verranno stabiliti o con prezzi da concordare o, in difetto, mediante rimborso dei costi effettivi, aumentati dell'aliquota per spese generali ed utili d'impresa.
7) L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la zona interessata dall’appalto sempreché lo richiedano, ad insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere, escluso quello di cui al presente appalto, esistenti nella zona medesima.
Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri, in quanto valutati dall’Appaltatore in sede di offerta come compresi e compensati nel ribasso:
1) L’obbligo di eseguire i lavori previsti fuori dall’orario delle attività scolastiche e/o con modalità tali da non interrompere le attività didattiche previste.Le lavorazioni potranno essere svolte nei giorni festivi, nelle ore pomeridiane e nei periodi di interruzione delle attività scolastiche;
2) E’ onere dell’aggiudicatario, assicurare al termine di ogni turno (giornata di lavoro), la riconsegna dei locali in sicurezza compresa la pulizia a regola d’arte e tale da potervi svolgere le attività scolastiche.
Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 30, punto 1.6.
ART. 27 OCCUPAZIONE DI SUOLO
L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso o indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale e alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell’appalto.
ART. 28
RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni o altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico o altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze e a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze e altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.
ART. 29
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI
L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente art. 10 del presente Capitolato.
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice che sia di gradimento dell'Amministrazione.
L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti, di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
“L’impresa si impegna, senza riserva alcuna, a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla Deliberazione C.C. 126/1996, che dichiara di ben conoscere, nell’ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l’apposita istanza.
L’impresa è abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale ha stipulato la relativa polizza per la responsabilità civile.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione.”
Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore a 12.911,42 Euro, dipendenti o comunque connesse con l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l’Appaltatore è obbligato ad aderire alla suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.
L’Appaltatore si obbliga a intervenire all’udienza avanti il Conciliatore e, nel caso non vi abbia partecipato, a accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra Roma Capitale e il cittadino istante.
Nel caso in cui l’Appaltatore intervenuto all’udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto pena l’inefficacia del diniego esplicitato.
L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, a intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro Roma Capitale in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga a intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, a ogni eccezione o reclamo, e pertanto sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione Capitolina, tutte le spese a quest'ultima addebitate.
S'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di Roma Capitale.
Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.
ART. 30 PENALITA'
1) Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato Speciale
1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.
Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall’art. 11 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:
a) Violazione della normativa di cui all'art. 11 punto 1 - 2° paragrafo:
o penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore a € 2.600,00 per ciascuna infrazione;
b) Ritardo rispetto ai termini indicati all'art.11 punto 1 - 6° paragrafo – lett. b), c), g), h):
o per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0.03% (trenta euro per ogni centomila) dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
c) Inadempienza di cui all'art. 11 punto 1 – 4° paragrafo:
o Penale pari al 5% dell’intero corrispettivo dell’appalto.
d) Xxxxxxx rispetto al termine di cui all’art. 11 punto 2 – lett. a):
o penale giornaliera pari allo 0,1% (cento euro per ogni centomila) riferito all’importo contrattuale dell’appalto.
e) Ritardo rispetto al termine di cui all’art.11 punto 2 – lett. b), c) e art. 13, 12° paragrafo:
o penale giornaliera pari allo 0,05% (cinquanta euro per ogni centomila) riferito all’importo contrattuale dell’appalto.
L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da Roma Capitale per gli acconti periodici.
L’applicazione della penale non solleva l’esecutore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del relativo contratto.
1.2) Violazione della normativa antimafia
a) Violazione normativa di cui all’art. 12, 3° paragrafo:
o penale pari al 5% riferito al valore di ogni subappalto;
1.3) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
a) Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,03% (trenta euro per ogni centomila) dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
b) Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all’art. 14:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,03% (trenta euro per ogni centomila) dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
c) Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all’art. 14:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,05% (cinquanta euro per ogni centomila) riferito all’importo dell’appalto.
d) Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal Programma Operativo di cui all’art.14:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,03% (trenta euro per ogni centomila) dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
e) Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui all’art. 14:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% (cento euro per ogni centomila) dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
f) Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all’art. 16:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% (cento euro per ogni centomila) riferito all’importo del contratto.
Qualora l’ammontare dei ritardi sopra riportati superi, senza accettabile motivo, il valore di 90 giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
1.4) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all’art. 23:
o per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
1.5) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere
a) Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all’art. 25
o per l’infrazione è prevista una penale pari al 0.1% (cento euro per ogni centomila) dell'importo contrattuale d'appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione.
La penale non potrà comunque essere inferiore a € 516,00.
o per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.
1.6) Mancato rispetto degli oneri dell’Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dall’art. 26:
o per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall’art. 26 si darà luogo all’applicazione della penale di cui al punto 2 del presente articolo.
o per inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 20 della lett. a) dell’art. 26, sarà applicata una penale non inferiore a € 500,00 oltre la sanzione amministrativa di cui all’art. 21 del nuovo codice della Strada;
o per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 28 dell’art. 26, verrà effettuata in contabilità una detrazione pari a € 250,00 per ogni giorno di mancata fornitura dell’autovettura;
2. Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale.
Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell’Amministrazione, saranno passibili di penalità.
Le penalità applicate varieranno da un minimo di EURO. 250,00 ad un massimo di EURO 1000,00.
In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.
ART. 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
L’Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dall’art.108 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’Appaltante entro il termine di 10 giorni dalle ingiunzioni stesse, per ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le seguenti modalità: All'Appaltatore saranno contestati gli addebiti per raccomandata con avviso di ricevimento o per atto di messo comunale e sarà prefisso un termine, non minore di 10 giorni e non maggiore di 20, per presentare le sue deduzioni.
Scaduto il termine, l'Amministrazione Comunale, tenute presenti le eventuali deduzioni presentate dall'Appaltatore, deciderà sulla risoluzione del contratto.
In seguito alla notifica delle Determinazione di risoluzione si procederà alla constatazione delle opere o forniture eseguite, in contraddittorio o alla presenza di due testimoni, anche agenti comunali, che firmeranno i documenti conclusivi, e si farà luogo al pagamento del loro ammontare alle condizioni del presente Capitolato Speciale,
esclusa ogni indennità, sempreché l'Amministrazione non abbia ragione di rivalersi anche su questo ammontare per risarcirsi dei danni.
L'Amministrazione avrà pure il diritto di ordinare l'esecuzione d'ufficio. L'ufficio competente, comunicata all'Appaltatore la deliberazione di eseguire d'ufficio i lavori, procederà senza indugio all'esecuzione degli stessi, valendosi di altro Appaltatore comunale o di qualunque altro imprenditore o di operai di sua fiducia. I prezzi delle forniture e dei lavori eseguiti d'ufficio potranno essere maggiori di quelli netti del contratto di appalto, restando la differenza di spesa, inerente a tale modalità di esecuzione dei lavori, a carico dell'Appaltatore. L'importo sarà detratto:
1. dai pagamenti dovuti all'Appaltatore;
2. dalle ritenute a garanzia;
3. dalla cauzione;
4. dalla cauzione di altri appalti eventualmente assunti dallo stesso Appaltatore.
Quando tutte queste garanzie risultassero insufficienti, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi nei modi di legge. Qualora non sia intervenuto un contratto per l'esecuzione d'ufficio di tutte le opere, l'Appaltatore potrà essere rimesso nell'esercizio del suo contratto, ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori.
L'Appaltatore dovrà però rispettare i contratti parziali che l'Amministrazione avesse stipulati.
ART. 32
COMPOSIZIONE SOCIETARIA - FUSIONI, TRASFERIMENTI D’AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO
Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DPCM 11/05/1991 n. 187, l’Amministrazione provvederà in corso d’opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’Appaltatore.
Le cessioni d’Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all’Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Amministrazione Comunale, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11/05/1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui al D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016.
Nei 60 (sessanta) giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l’aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10 della legge 575/65 e successive modificazioni. Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l’approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.
Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996, ove ricorra cessione di credito l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.
Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.
ART. 33 CONTROVERSIE
a) Riserve
Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 191 del D.P.R. 207/2010. Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e formula all’Amministrazione, sentito l’affidatario, entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra proposta motivata di accordo bonario.
Con apposito atto l’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.
b) Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma.
ART. 34.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011
Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura– U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21/07/2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali; le verifiche e le cautele antimafia sono estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali saranno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a ROMA CAPITALE – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di ROMA CAPITALE comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
ART. 35 XXXXXXX XXXXXX
Tutti i lavori eseguiti con il presente appalto, saranno valutati in base alla nuova tariffa prezzi dei LL.PP. 2012 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del 08/05/2013 (Del. G.C. n. 197 del 05/05/2013), e per le lavorazioni che non trovano riscontro nel prezzario, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità:
a) desumendoli dal prezzario di cui sopra;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta desunti dall’elenco prezzi
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal responsabile del procedimento. Xxx comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Per i lavori eseguiti in orari notturni, i prezzi riportati in Tariffa saranno soggetti ad un aumento del
30%.
Gli incrementi del prezzo dovuti per lavori di “adeguamento e messa in sicurezza del bene” e per
“lavoro notturno”, non sono cumulabili .
A tutti i prezzi come sopra definiti, sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara; essi sono comprensivi di tutti gli oneri , anche per quanto attiene all’adeguamento alle disposizioni dei piani di sicurezza.
ART. 36
PARTE SECONDA - PRESTAZIONI TECNICHE MATERIALI - NORME GENERALI
- IMPIANTI TECNOLOGICI -
NORME GENERALI DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati a regola d'arte e completi di ogni accessorio necessario per la piena funzionalità degli stessi. Le norme e i criteri esecutivi di seguito richiamati sono indicativi delle caratteristiche richieste e le eventuali assenze di richiami specifichi non giustificheranno in alcun modo il mancato rispetto da parte della ditta esecutrice di normative vigenti al momento della esecuzione.
Il presente appalto comprende interventi di manutenzione di impianti, elencati nella descrizione delle categorie di lavoro e delle forniture, eseguiti secondo la migliore tecnica impiantistica e perfettamente funzionanti. L'appaltatore dovrà fornire e montare in opera tutti i materiali, le apparecchiature, gli accessori, per rendere gli impianti in oggetto perfettamente funzionanti e completi in ogni sua parte e nel loro complesso.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Nella realizzazione degli impianti si dovrà tenere conto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, efficienza e qualità di funzionamento, e gli stessi dovranno possedere tutti i requisiti, nessuno escluso, prescritti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dalla Legge 186/1968, dal DPR 26/08/93 n. 412, dal D.P.R. 207/2010, dal D.P.R. n. 236/88, dal D.M. n. 443/90, dal D.Lgs. 31/2001, dal D.Lgs. n°37/2008 e Leggi collegate riguardanti la sicurezza degli impianti, norme C.E.I. e UNI in vigore applicabili agli impianti e normativa ISPESL.
Gli impianti e le lavorazioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dal DLGS n. 37/2008 e verranno rilasciate tutte le dichiarazioni e certificazioni previste dalla stessa e dotati di tutte le apparecchiature di sicurezza richieste dalle normative vigenti.
Tutte le apparecchiature dovranno essere provviste di conformità CE.
MATERIALI IN GENERE - LORO ACCETTAZIONE - MODO DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE-
I materiali in genere occorrenti per la manutenzione degli impianti, a insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti delle migliori qualità e rispondano a tutte le prescrizioni stabilite dalla norma di Legge vigente per l'accettazione dei materiali.
IMPIANTI ELETTRICI (LUCE, FM, EMERGENZA, RETE DATI/FONIA) NORME GENERALI DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI.
Tutti gli interventi di manutenzione su impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte e completi di ogni accessorio necessario per la piena funzionalità degli stessi. Le norme e i criteri esecutivi di seguito richiamati sono indicativi delle caratteristiche richieste e le eventuali assenze di richiami specifichi non giustificheranno in alcun modo il mancato rispetto da parte della ditta esecutrice di normative vigenti al momento della esecuzione.
La ditta appaltatrice dovrà presentare preliminarmente, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale, la documentazione tecnica (disegni, schemi, calcoli, descrizione dei materiali e componenti da impiegarsi ecc..), richiesta dalla Direzione Lavori al fine di verificare concretamente la fattibilità di alcuni interventi manutentivi. Tale documentazione tecnica rimarrà dell’Amministrazione Comunale che potrà utilizzarla liberamente.
NORMATIVE E LEGGI DI RIFERIMENTO
D.P.R. N°. 547 27/04/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni e successive integrazioni;
LEGGE N. 186 01/03/1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
Decreto Legislativo n°37 del 22/01/2008 e Leggi collegate riguardanti la sicurezza degli impianti;
- NORME CEI(64-8,64-10,64-9,64-2,11-1); NORME UNI e UNEL PER I MATERIALI UNIFICATI;
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI DEL LOCALE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO; PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI DELL’ENTE EROGATORE DELL’ENERGIA ELETTRICA; PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI DELLE COMPETENTI AUSL e ISPESL;
NORMATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI.
- LAVORI EDILI, FALEGNAME, XXXXXXXXXX, IMBIANCHINI PAVIMENTISTI - MATERIALI IN GENERE - LORO ACCETTAZIONE - MODO DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE.
I materiali in genere occorrenti per la manutenzione dovranno essere riconosciuti delle migliori qualità e rispondano a tutte le prescrizioni stabilite dalla norma di Xxxxx vigente per l'accettazione dei materiali.
PROVE DEI MATERIALI
In correlazione a quanto è prescritto, circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi nonchè a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento e invio di campioni a Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. l'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio dirigente, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
SCAVI IN GENERE
Gli scavi in genere per qualsiasi lavori a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo le normative vigenti in materia di sicurezza.
Nella esecuzione degli scavi in genere l'appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei casi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata in contraddittorio con l'appaltatore nei modi seguenti:
• il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti all'atto della misurazione;
• gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione stabilita dalla Direzione dei lavori per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Tutti gli scavi pertanto saranno valutati, sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggior scavo.
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni di muratura, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia in rottura che parziali o complete devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, o di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato Generale con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.
MURATURE IN GENERE
Nelle costruzioni delle murature in genere, verrà curata la perfetta esecuzione di spigoli, voltine, sordine piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori:
• per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, degli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate delle travi in legno e in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
• per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, latrine, orinatoi, lavandini, immondizie, ecc.. Quanto detto, in modo che non vi sia bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La muratura in laterizio procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto.
All'innesto con muri da costruire in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
Tutte le murature in genere, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo le categorie, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonachi.
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq. 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazione, ecc.., che abbiano sezione superiore a mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi, all'appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonchè di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguanci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta e alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq. 1,00.
INTONACI
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimosso dai giunti delle murature, la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata le superfici delle pareti stesse.
Gli intonacii di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità, negli allineamenti negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'appaltatore a sue spese.
A opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore medio di m/m. 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori.
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi cm. 5, sia per superficie piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a cm. 15, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm. 15 saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq. 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni sui tramezzi in foglio o a una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensioni essi siano, e aggiunte le loro riquadrature.
La superficie di intradossi delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie delle loro proiezioni orizzontali per il coefficiente 1,20. Nessun speciale compenso sarà dovuto per gli intonachi eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
L'intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei muri.
Nella misurazione degli intonachi esterni sarà fatta deduzione dei vani superiori a mq. 1.
PAVIMENTI
L'appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente spianato mediante un sottofondo così che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire e alla profondità necessaria.
Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della Direzione Lavori, da un massetto di calcestruzzo idraulico e cementizio.
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana e osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori.
Singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro; dovranno risultare perfettamente fissati al sotto strato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benchè minima ineguaglianza.
I pavimenti si addentreranno per mm. 15 entro l'intonaco delle parti, che sarà tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.
Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non il solo raccordo stesso, ma anche l'intonaco per almeno 15 mm.
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta e puliti di ogni detrito.
I pavimenti di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare ai pavimenti stessi completi e rifiniti.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonachi, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.
RIVESTIMENTI DI PARETI
I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con i materiali previsti nell'elenco prezzi in calce e conformemente ai campioni che verranno di volta in volta presentati, a richiesta della Direzione dei Lavori.
Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra di loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimo, perfettamente allineate. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli elementi gusci di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con eventuali listelli, cornici, ecc..
A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.
I rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq. sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i prezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc.., che saranno computati nella misurazione, nonchè l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.
TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
Qualunque tinteggiatura, coloritura, o verniciatura dovrà essere eseguita secondo le particolari norme tecniche prescritte nell'allegato elenco prezzi.
Le successive mani di coloritura a olio e vernice dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, se l'appaltatore non è in grado di dare precisa dimostrazione circa il numero di mani applicate, la decisione sarà a sfavore dell'appaltatore stesso.
Comunque esso ha l'obbligo dopo l'applicazione di ogni mano e prima di procedere all'esecuzione di quelle successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta.
Le imbiancature e tinteggiature si misureranno con gli stessi criteri adottati per la misurazione degli intonaci. La superficie di intradosso delle volte di qualsiasi forma e monta si determinerà moltiplicando la loro superficie in proiezione orizzontale per il coefficiente medio 1,20.
Per la verniciatura o coloritura degli infissi si osserveranno le norme seguenti:
a) per le porte piene si computerà due volte la luce netta dell'infisso, più lo stipite e lo sguancio se esistono. La misurazione dello stipite e dello sguancio sarà eseguita in proiezione su piano verticale, senza tenere conto di sagome, risalti o risvolti;
b) per le porte a vetri si computerà una volta e mezzo la luce netta dell'infisso, con le disposizioni di cui alla lettera a) precedente;
c) per le finestre si computerà una sola volta la luce netta dell'infisso, con le disposizioni di cui alla lettera a) precedente;
d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso;
e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio e apparecchio a sporgere salvo a misurare a parte il cassonetto coprirullo;
f) per le opere in ferro semplice e senza ornamenti quali finestre grandi, vetrate, lucernari, serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i 3/4 della loro superficie complessiva misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
g) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili sarà computata l'intera loro superficie misurata, sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
h) per le opere in ferro con ornati ricchissimi, nonchè per le reti metalliche e le lamiere stirate sarà computata una volta e mezzo la loro superficie misurata come sopra;
i) per le lamiere ondulate e per le serrande da bottega ad elementi in lamiera sarà computata tre volte la luce netta del vano, misurato in altezza tra la soglia e la battuta della lamiera o della serranda intendendo con ciò compensato anche la coloritura delle parti non in vista;
l) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elementi senza distinzione per il numero delle colonne e della loro altezza.
OPERE DA LATTONIERE IN GENERE
I lavori in lamiera di ferro nera o zincata, di ghisa, di zinco, di rame, di piombo, di ottone, di alluminio o di altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola d'arte e a perfetta finitura e con la maggiore precisione.Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nell'elenco dei prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento come raccordi di attacco, coperchi, viti, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, etc.).
Saranno inoltre eventualmente verniciati o con una mano di catrame liquido o di minio di piombo e a olio di lino cotto o anche con due mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.
Le giunzioni dei pezzi saranno fatti mediante chiodature, ribattiture o saldature, come prescritto dalla stessa Direzione ed in conformità dei campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione.
SERRAMENTI ED OPERE IN LEGNO
I serramenti ed altre opere in legno saranno eseguiti, sagomati e muniti degli accessori necessari secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che darà la Direzione dei Lavori. E' fatto obbligo dell'appaltatore di attenersi ai tipi ed alle prescrizioni.
Il legname dovrà essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo ciò, dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni e gli spessori dei disegni sono fissati per lavoro ultimato, nè saranno tollerato eccezioni a tale riguardo, dovendo l'appaltatore provvedere legname di spessore superiore a quello richiesto per il lavoro finito. I serramenti verranno valutati a superficie, secondo le misure da rilevarsi come indicato di volta in volta nell'elenco prezzi.
SERRAMENTI IN FERRO ED OPERE METALLICHE
Nelle opere in ferro, il materiale deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'appaltatore avrà l'obbligo di presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.
L'appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi e a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.
In particolare si prescrive:
• le inferriate, ringhiere, cancelli, ecc. saranno costruiti a perfetta regola d'arte secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, e il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza e discontinuità.
• Serramenti per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-finestra o con ferri comuni profilati.
(In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire la Direzione dei Lavori)
• I serramenti potranno aver parti fisse od apribili anche a vasistas, come sarà richiesto.
• Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno essere ben equilibrati e non richiedenti eccessivi sforzi per la chiusura.
• Le maniglie e le cerniere, se richiesto, potranno essere cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.
• Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza del serramento stesso. La valutazione sarà fatta a superficie o a peso, a seconda delle norme sancite dall'elenco prezzi.
NOLEGGI
Le macchine, gli attrezzi, i materiali e le opere dati a noleggio debbono essere in perfetto stato e completi degli accessori necessari per il loro impiego.
Sono a carico dell'appaltatore la manutenzione di tutti i mezzi dati a noleggio per la loro conservazione in costante efficienza. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, il montaggio, lo smontaggio, l'allontanamento, la mano d'opera, i lubrificanti, i combustibili, lo sfrido, l'energia elettrica e quanto altro occorre. I noleggi, salvo precisazioni diverse nell'elenco prezzi, verranno corrisposte per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso per qualsiasi altra causa.
TRASPORTI
I prezzi dei trasporti si intendono comprensivi di ogni spesa per il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo e le prestazioni del conducente.
I mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efficienza.
PONTEGGI ED ONERI NECESSARI
Con i prezzi indicati nell’elenco allegato si intende compensata la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’intervento in oggetto.
In particolare si è prevista la installazione di montacarichi e di tutti i ponteggi che si renderanno necessari per assicurare la perfetta e rapida esecuzione delle opere.
Sono a carico dell’appaltatore senza ulteriori compensi di quelli stabiliti la recinzione del cantiere nonchè l’osservanza delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, con l’adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai delle persone addette ai lavori stessi.
I ponteggi verranno realizzati secondo le norme di Legge osservando le debite protezioni occorrenti.
Articolo
ART. 01
INDICE
pag.
Oggetto dell’Appalto 2
ART. 02
Ammontare dell’Appalto – Opere e Variazioni 2
ART. 03
Designazione delle Opere - MANUTENZIONE ORDINARIA 3
ART. 04
Descrizione dei Lavori 7
ART. 05
Opere Forniture - Rimborsi 7
ART. 06
Disposizioni Generali 8
ART. 07
Documenti Facenti parte integrante del Contratto 8
ART. 08
Elezione del Domicilio 9
ART. 09
Cauzione 9
ART. 10
Assicurazioni 10
ART. 11
Disciplina del Subappalto 10
ART. 12
Antimafia 12
ART. 13
Contributi ad Enti Previdenziali ed assistenziali 12
ART. 14
Consegna dei Lavori – Programma operativo – Inizio e fine dei Lavori - Sospensioni 13
ART. 15
Programma dei Lavori 16
ART. 16
Conto Finale – Collaudo e Manutenzioni 17
ART. 17
Varianti 18
ART. 18
Opere in Economia 18
ART. 19
Prezzo Chiuso 18
ART. 20
Pagamenti in Acconto – Ritenute e Saldo 18
ART. 21
Direzione dei Lavori – Direzione del Cantiere 19
ART. 22
Condotta dei Lavori 19
ART. 23
Piano della Sicurezza 20
ART. 24
Direttore di Cantiere 22
ART. 25
Controllo del Personale impegato in Cantiere 23
ART. 26
Oneri Vari 24
ART. 27
Occupazione di Suolo 27
ART. 28
Ritrovamento di oggetti e materiali 27
ART. 29
Responsabilità dell’appaltatore per danni 28
ART. 30
Penalità 29
ART. 31
Risoluzione del Contratto 31
ART. 32
Fusioni e trasferimenti d’azienda 33
ART. 33
Controversie 33
ART. 34
Protocollo d’intesa tra la prefettura– ufficio territoriale del governo di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 34
ART.35
Tariffa prezzi 34
ART.36
PARTE SECONDA - PRESTAZIONI TECNICHE MATERIALI - NORME GENERALI- IMPIANTI TECNOLOGICI- 35
PARAGRAFO DA INSERIRE ALL’INIZIO DELL’ARTICOLO 20
Entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori viene corrisposto all’Appaltatore l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, calcolato sul valore stimato dell'appalto, Art. 35 comma 18 del D.Lgv 50/2016.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Per la Stazione Appaltante per l’Appaltatore
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx