CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
COMUNE DI LIVORNO
N° del Repertorio
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
dell’immobile posto in Livorno, Via del Littorale n. 24.
Con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
l'Azienda U.S.L. Toscana nord ovest Livorno, con sede in Livorno, iva A. Cocchi 7/9, Pisa - c.f. 02198590503 , legalmente rappresentata da......................, nato il a
….......................e domiciliato per la carica ove sopra.
E
….................., a Livorno ed ivi domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n........del..............
Premesso che:
l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, da anni ha sperimentato un modello di “Abitare Supportato” attraverso la gestione di un appartamento in coabitazione
rivolto agli utenti in carico all'UFSMA in situazione di emergenza abitativa, offrendo un contesto di vita autonomo ma sostenuto da servizi socio-sanitari a carattere domiciliare.
con prot. 63657 del 25/5/2017 l'Azienda USL Toscana Nord ovest presentava all'Amministrazione comunale un progetto di attivazione di un secondo appartamento supportato di emergenza abitativa per gli utenti in carico all'UFSMA di Livorno.
con deliberazione n. …. del …............ la Giunta Comunale, condividendo le finalità del progetto, ha stabilito di affidare in comodato gratuito alla Azienda
U.S.L. Toscana nord ovest Livorno l'immobile di cui trattasi per il periodo di 5 anni a decorrere da .............. ed ha approvato lo schema del presente contratto di comodato.
Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrale e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Oggetto
Il Comune di Livorno, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito alla Azienda U.S.L. Toscana nord ovest Livorno che, come sopra rappresentata, accetta, l’immobile posto in Livorno, Via del Littorale 24,
L’immobile, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 69, particella 213, sub 607 cat. A/2, vani 6.5, mq. 200, rendita € 704,96, risulta meglio rappresentato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
ART. 2
Destinazione d'uso
L'immobile si intende destinato esclusivamente alla realizzazione di un “Appartamento supportato” (Supported Housing) di emergenza abitativa rivolto ad utenti in carico all'UFSMA.
E' fatto divieto al comodatario di mutarne anche solo temporaneamente o parzialmente la destinazione d'uso. La violazione di siffatto obbligo comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In tal caso il Comune di Livorno potrà richiedere al comodatario l'immediata restituzione dei locali concessi, oltre al risarcimento del danno, ai sensi art. 1804 c.c..
ART. 3
Accesso all'alloggio
L'inserimento dell'utenza nell'alloggio supportato compete all'UFSMA, sulla base di una valutazione circa l'appropriatezza del progetto assistenziale socio-sanitario.
Il Comune di Livorno trasmetterà all'UFSMA i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda di emergenza abitativa
e che hanno dichiarato di essere in carico al servizio di salute mentale dell'Azienda USL.
L'UFSMA entro 30 gg. dalla ricezione della nota informativa risponderà in merito, esprimendosi circa la possibilità di inserimento presso l'alloggio supportato.
L'UFSMA trasmetterà semestralmente al Comune di Livorno un rendiconto in merito all'andamento del progetto, con indicazione degli utenti inseriti e del periodo di permanenza degli stessi presso l'alloggio supportato.
ART. 4
Durata
Il comodato ha la durata di anni 5 decorrenti dal
….................2017 e pertanto scadrà il …............ Il contratto non è rinnovabile alla scadenza, salvo che le parti non abbiano concordato il suo rinnovo per iscritto almeno sei mesi prima della suddetta data.
La Azienda U.S.L. Toscana nord ovest Livorno è obbligata a restituire, alla cessazione del comodato, l'immobile affidato oggetto del presente contratto. Se, tuttavia, durante la vigenza del presente atto dovesse sopravvenire un’ urgente ed imprevista necessità del comodante, questi potrà esigere, ai sensi dell’ art. 1809, 2° comma, la restituzione immediata del bene concesso.
Il comodatario ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, che si intenderà risolto alla data di
sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile da effettuare entro 90 giorni dalla data di comunicazione del recesso inoltrata, a mezzo pec, all'Ufficio Patrimonio.
Al cessare del rapporto, il comodatario dovrà riconsegnare il bene affidato, libero da persone e cose e nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento d’uso, con la conseguenza che lo stesso sarà ritenuto responsabile di ogni peggioramento dell’immobile e delle superfici accessorie concessi che sia determinato da sua colpa o incuria.
ART 5
Obblighi
L'Azienda Usl Toscana nord ovest si impegna a disciplinare e gestire l'accesso all'utilizzo dell'appartamento, nonché a garantire la presenza di personale socio-sanitario di supporto a carattere domiciliare, secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune per il buon esito dell'esperienza di coabitazione assistita.
Il comodatario si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all'uso dell'immobile e all'esecuzione degli oneri di cui al presente contratto, nonché a tutti coloro che vi accedono, le norme i materia di sicurezza, prevenzione danni, infortuni, incendi e tutela ambientale.
Spetta al comodatario provvedere all'arredo dell'appartamento. Spettano al comodatario la manutenzione ordinaria e
straordinaria del bene affidato. Sono a carico del comodante le sole manutenzioni straordinarie afferenti alle parti strutturali dell'immobile (opere portanti verticali e orizzontali).
Il comodatario, nei limiti della destinazione d'uso di cui all'art. 2, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro e di salvaguardia ambientale, previa comunicazione scritta al comodante e relativa autorizzazione dell'Ufficio Patrimonio.
Il comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile concesso in comodato senza il preventivo consenso scritto del comodante. Le modifiche e addizioni che venissero eseguite resteranno di proprietà del comodante, senza che questi abbia l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso. Negli altri casi, il comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del comodante, anche nel corso del comodato.
Sono a carico del comodatario gli oneri accessori; a tal fine, il comodatario si obbliga a stipulare direttamente con i fornitori i contratti necessari, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e quant'altro necessario per l'uso dell'immobile in conformità a quanto previsto dal presente contratto.
ART.6
Divieti
E' fatto divieto al comodatario di cedere il contratto o di concedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento dell’immobile senza il consenso scritto del comodante, ai sensi art. 1804 comma 2 c.c..
La violazione del presente divieto comporterà la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c.
ART.7
Accesso e Ispezione
Il comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento all'immobile con proprio personale, o con personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni. L'accesso e l'ispezione dovranno essere effettuati previa comunicazione al comodatario ed in presenza dello stesso.
ART.8
Responsabilità
Il comodatario assume la responsabilità della custodia dei locali che riconosce adatti all’utilizzo convenuto e non può servirsene che per l'uso determinato nel contratto.
Il comodatario esonera il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità civile, per danni alle cose o alle persone,
anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni.
A tale proposito, il comodatario attesta di essere in possesso di idonea polizza, per i rischi del conduttore in caso di responsabilità civile da contratto e per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro, includendo espressamente tra i terzi il Comune di Livorno e levata ogni rivalsa nei confronti del Comune stesso.
ART. 9
Spese
Tutte le spese del presente contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del comodatario che accetta di sostenerle.
ART. 10
Foro competente
Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia, che dovesse sorgere in merito al presente contratto, sarà esclusivamente quello di Livorno.
ART. 11
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano agli articoli 1803 e ss. del codice civile ed alle norme vigenti in materia di comodato.
ART. 12
Clausole vessatorie
Il comodatario, come sopra rappresentato, approva ed accetta
le clausole vessatorie della presente convenzione mediante firma unilaterale del documento che si allega sotto la lettera “B” ART.13
Modalità elettronica
Il presente contratto di comodato gratuito, stipulato mediante scrittura privata, viene perfezionato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 7.08.1990, 241.
L’originale verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
p. il Comodatario p. il Comodante X.xx digitalmente …................
X.xx digitalmente …................
TIPO
QR Code
Contrassegno Elettronico
IMPRONTA (SHA-256): c035c27dabb0c05c23f195b1073d1140996c1cf0b755ada0fa984ffc7853549b
Firme digitali presenti nel documento originale XXXXX XXXXXXXX
Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico Delibera di Giunta N.535/2017
Data: 19/09/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO IN COMODATO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL LITTORALE 24 ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST , FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SUPPORTED HOUSING”.
Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
URL: xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx/XxxXxxxxxxx/XXXXXxxxxxxxxx?xxxx0000000x0x0xxx00_x0x&xxxxx0 ID: 9630550c5f9eff58