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Codifica Allegato A. 26 | |||
Rev. 12 ottobre 2021 |
CONTRATTO TIPO DI DISPACCIAMENTO
Contratto per il servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per punti di immissione ai sensi della delibera n. 111/06
tra
Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (in forma abbreviata TERNA S.p.A., con sede legale in Roma viale Xxxxxx Xxxxxxx 70, Partita IVA e Codice Fiscale 05779661007 in persona del legale rappresentante pro tempore o procuratore munito dei necessari poteri (di seguito denominata “TERNA”)
e
Società……………………………. .. con sede legale in…………………………..., Partita IVA……………………………..….... e Codice Fiscale ,
rappresentata da ………………………………, in qualità di …………………………….(di seguito denominata “Utente del dispacciamento”)
di seguito nel loro insieme denominate anche “Parti” e, singolarmente, “Parte”.
Premesso che
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito denominato “D.lgs. n. 79/99”), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e dell’articolo 36 del decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, TERNA esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della Rete di Trasmissione Nazionale;
- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito denominata “Autorità”) ha adottato la delibera n. 111/06, come successivamente integrata e modificata, (di seguito denominata “delibera n. 111/06”), recante le “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.lgs. n. 79/99”;
- l’Autorità ha adottato la delibera n. 48/04, come successivamente modificata e integrata, recante l’“Avvio del dispacciamento di merito economico per l’anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04” che disciplina altresì le condizioni per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva nel periodo transitorio (di seguito denominata “delibera n. 48/04”);
- l’Autorità ha adottato la delibera ARG/elt 5/10 recante “Condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili”;
- TERNA ha definito le Congestion Management rules on the Italian interconnection ai sensi dell’art. 7 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità ARG/elt 162/11 (di seguito denominate “Regolamento”);
- l’Autorità ha adottato la deliberazione ARG/elt 107/09, recante “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con modifiche alla deliberazione n. 111/06” (di seguito denominato “TIS”);
- l’Autorità ha adottato il “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica” (di seguito denominato “TIME”);
- TERNA ha predisposto il “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” positivamente verificato dall’Autorità e dal Ministero dello Sviluppo Economico e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito denominato “Codice di Rete”) pubblicato sul sito internet di TERNA;
- in base all’art. 4, comma 1, della delibera n. 111/06 sono tenuti a stipulare un contratto per il servizio di dispacciamento per punti di immissione, tra gli altri:
• i titolari delle unità di produzione;
• i titolari dei punti di importazione;
• il Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (GSE) per le unità di produzione Cip 6/92, oltre che per le unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 e le unità di produzione 74/08 e le unità di produzione con tariffa fissa omnicomprensiva;
- ai sensi dell’art. 4, comma 2, della delibera n. 111/06, la conclusione, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo, del presente contratto di dispacciamento (di seguito denominato anche “Contratto”) e del contratto per il servizio di trasmissione è condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete;
- ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, della delibera n. 111/06 il contratto di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione e per tutti i punti di importazione nella titolarità di uno stesso soggetto e per la stipula dello stesso è possibile avvalersi di un terzo nella posizione di mandatario senza rappresentanza;
- ai sensi dell’art. 49 della delibera n.111/06, TERNA ha predisposto il Regolamento del sistema di garanzie (Allegato A.61 al Codice di rete) – approvato dall’Autorità - al fine di disciplinare l’organizzazione e la gestione del sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli utenti di dispacciamento nei confronti di TERNA (di seguito denominato “Regolamento Garanzie”);
- ai sensi del paragrafo 4.3.1. del Capitolo 4 del Codice di Rete, l’Utente del dispacciamento è tenuto a soddisfare i requisiti ivi previsti ai fini della sottoscrizione e della validità del Contratto;
- l’Utente del dispacciamento è:
(barrare la/e casella/e corrispondente/i)
titolare di unità di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, anche per il tramite di altre reti elettriche;
soggetto mandatario del titolare delle unità di produzione; titolare di punti di importazione;
GSE;
- l’Utente del dispacciamento dà atto che, con riferimento alle unità di produzione nella propria titolarità o con riferimento alle quali abbia ricevuto mandato senza rappresentanza alla stipula del contratto di dispacciamento, sono stati assolti gli oneri ed effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono condizioni cui il Contratto stesso è sottoposto.
Per allegati si intendono i seguenti documenti:
- Allegato 1: garanzia di cui all’art. 11 del Contratto, conforme al modello allegato al Regolamento Garanzie;
- Allegato 2: copia del mandato senza rappresentanza conferito dal produttore all’Utente del dispacciamento per la stipula del Contratto;
- Allegato 3: dichiarazione dell’Utente del dispacciamento, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante la propria qualità di legale rappresentante e il possesso dei poteri di firma per la stipula del presente Contratto;
- Allegato 4: dichiarazione dell’Utente del dispacciamento, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza e con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui al Capitolo 4, par. 4.3.1.2, del Codice di Rete;
- [eventuale]Allegato 5: richiesta di applicazione del prezzo di sbilanciamento di cui all’art. 40.3 della delibera n. 111/06, per impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini e per gli effetti del Contratto si applicano le definizioni contenute nell’art. 1 della delibera n. 111/06 e nel Codice di Rete.
Articolo 3 Oggetto del Contratto
3.1 Il presente Contratto regola i rapporti tra TERNA e l’Utente del dispacciamento in merito all’erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalla delibera n. 111/06 con riferimento ai punti di dispacciamento:
- di produzione, afferenti alle unità di produzione e agli aggregati di unità di produzione non rilevanti (nel seguito unità virtuali di produzione);
- di importazione, afferenti alle unità virtuali di importazione, nella titolarità dell’Utente del dispacciamento o con riferimento ai quali sia stato conferito apposito mandato di cui all’Allegato 2, come risultanti dal sistema Gestione Anagrafica Unica degli Impianti (di seguito denominato “GAUDI’”) di cui al successivo art. 5.
Articolo 4 Requisiti di solvibilità
4.1 L’Utente del dispacciamento è in possesso dei requisiti di solvibilità di cui al Capitolo 4, par. 4.3.1.2, del Codice di Rete, come attestato nella dichiarazione di cui all’Allegato 4 del presente Contratto.
4.2 L’Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare tempestivamente a TERNA la perdita di anche uno solo dei predetti requisiti di solvibilità, nelle modalità di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
4.3 TERNA si riserva di verificare in qualunque momento la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.
Articolo 5
Diritti e Obblighi dell’Utente del dispacciamento
5.1 Disposizioni generali
L’Utente del dispacciamento si impegna ad osservare quanto previsto dal presente Contratto ed eseguire le prestazioni oggetto dello stesso, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Rete, nonché da ogni altra disposizione della normativa vigente in materia di allacciamento,
accesso ed uso della rete, che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva.
L’Utente del dispacciamento è dotato di tutti i dispositivi necessari a garantire l’integrazione dei punti di dispacciamento nei sistemi di controllo di TERNA, secondo i criteri e le modalità previste nelle delibere dell’Autorità e nel Codice di Rete per le diverse tipologie di impianti e si obbliga a mantenerli in perfetta efficienza.
L’Utente del dispacciamento, anche qualora mandatario, risponde nei confronti di TERNA di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.
Nei casi di inosservanza da parte dell’Utente del dispacciamento dei propri obblighi, TERNA provvederà a segnalare i relativi comportamenti all’Autorità ai fini della valutazione ed eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
5.2 Registrazione di unità di produzione e delle unità virtuali di produzione e unità virtuali di importazione
Le unità di produzione, le unità virtuali di produzione e le unità virtuali di importazione sono registrate nel sistema GAUDI’ tenuto da TERNA secondo le modalità definite nel capitolo 4 del Codice di Rete.
Per la definizione delle unità virtuali di produzione, TERNA si avvale dei dati presenti nel sistema GAUDI’ così come registrati dai titolari delle unità di produzione e verificati dai gestori di rete competenti.
Per la definizione delle unità virtuali di importazione, sulla base delle richieste dell’Utente del dispacciamento, pervenute secondo le modalità previste nel Regolamento, TERNA definisce in GAUDI’ le unità virtuali di importazione per ciascun Utente del dispacciamento in applicazione di quanto stabilito nel Regolamento.
TERNA provvede a comunicare a ciascun Utente del dispacciamento i codici identificativi delle unità virtuali di importazione ad esso associate.
5.3 Aggiornamenti afferenti alle unità di produzione oggetto del contratto di dispacciamento
5.3.1 TERNA aggiorna l’elenco delle unità di produzione oggetto del presente contratto di dispacciamento al verificarsi di almeno di uno dei seguenti casi:
- qualora TERNA abbia ricevuto dall’Utente del dispacciamento la comunicazione di variazioni relative alle unità del medesimo elenco; a tal fine l’Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare prontamente a TERNA tali variazioni, mediante il portale MyTerna;
- qualora TERNA abbia ricevuto un successivo mandato senza rappresentanza conferito dal titolare dell’unità di produzione in favore di un altro Utente del dispacciamento.
Le variazioni di cui sopra sono efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene a TERNA la comunicazione della sopravvenuta variazione.
Qualora la variazione riguardi una unità di produzione che si trovi in collaudo, all’Utente del dispacciamento subentrante è riconosciuto il periodo residuo previsto per il completamento del collaudo secondo le modalità ed entro i limiti previsti nel Capitolo 7 del Codice di Rete.
Nel caso di nuovi impianti entrati in esercizio, l’inserimento nel Contratto ha efficacia a partire dalla effettiva data di entrata in esercizio come indicata nel sistema GAUDI’.
5.3.2 L’Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare prontamente a TERNA secondo le modalità indicate nel portale MyTerna tutte le richieste relative ad aspetti di natura commerciale afferenti alle Unità di produzione oggetto del Contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le richieste di collaudo in conformità a quanto previsto nel Capitolo 7 del Codice di Rete; le richieste di qualifica/esenzione alla/dalla fornitura dei servizi sul mercato dei servizi di dispacciamento, le dismissioni delle unità di produzione, le richieste relative alla priorità di dispacciamento per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento.
5.4 Diritti ed obblighi dell’Utente del dispacciamento ad immettere energia
L’Utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l’impegno vincolante di immettere in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e/o di importazione nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione relativo al medesimo punto.
5.5 Gestione delle variazioni di anagrafica e di assetti societari
5.5.1 L’Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare a TERNA, attraverso il portale MyTerna, eventuali variazioni di anagrafica e di assetti societari con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di decorrenza della variazione stessa, trasmettendo a TERNA la documentazione attestante i nuovi assetti societari risultanti da tali variazioni, fermo restando che, ai fini di una corretta gestione dei conguagli afferenti al presente Contratto, la regolazione delle relative partite economiche dovrà essere effettuata con un unico Utente del dispacciamento.
5.5.2 Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a TERNA in caso di mancata/ritardata/inesatta comunicazione da parte dell’Utente del dispacciamento delle variazioni di cui al precedente comma 5.5.1.
Articolo 6
Misura dell’energia immessa
6.1 La misura dell’energia elettrica immessa afferente alle unità di produzione e le unità virtuali di produzione avviene secondo le modalità stabilite nel capitolo 5 del Codice di Rete e nel TIS.
6.2 Le responsabilità della installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura e le responsabilità della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa e prelevata dalle unità di produzione sono definite nel TIME.
6.3 L’Utente del dispacciamento è tenuto:
• per ogni unità di produzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste nelle delibere dell’Autorità e nel Codice di Rete per le diverse tipologie di impianti, a consentire la rilevazione dell’energia elettrica immessa e la telelettura delle apparecchiature di misura ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta telelettura ed al corretto calcolo dell’energia elettrica immessa;
• a garantire l’accesso fisico all’apparecchiatura di misura a TERNA, e agli altri eventuali soggetti autorizzati da TERNA, al fine di permettere eventuali attività di lettura locale e/o visiva ovvero di verifica delle apparecchiature di misura.
6.4 Le apparecchiature di misura installate nelle unità di produzione che scambiano energia con la RTN devono essere conformi alle specifiche tecniche definite nel Capitolo 5 del Codice di Rete e nei relativi allegati tecnici.
Articolo 7
Determinazione dell’energia elettrica immessa
7.1 L’energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unità di produzione e l’energia elettrica immessa in un punto di importazione relativo alla frontiera elettrica sono determinate secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 5.1, 5.3 e 5.6 del TIS.
7.2 Ai sensi degli artt. 5.1, 5.5 e 8.1 del TIS, l’energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unità di produzione è calcolata da TERNA, quale responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, che svolge tale servizio avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 8.2 del TIS.
7.3 Fermo restando quanto previsto all’art. 11 del TIS, qualora i soggetti di cui al precedente comma non forniscano i dati di propria competenza nei tempi stabiliti dal TIS, TERNA procederà secondo quanto stabilito dalla medesima delibera.
7.4 Per ogni mese di riferimento, TERNA rende disponibili all’Utente del dispacciamento le misure dell’energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento dalle unità di produzione rilevanti e non rilevanti. Eventuali contestazioni sui dati di misura la cui rilevazione rientra nella responsabilità di TERNA in base a quanto previsto nel TIME dovranno essere comunicate dall’Utente del dispacciamento a pena di decadenza a TERNA entro e non oltre 7 giorni dalla data di messa a disposizione di tali dati.
7.5 In tutti i casi in cui la misura dell’energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento dalle unità di produzione la cui rilevazione rientra nella responsabilità di TERNA in base a quanto previsto nel TIME non possa essere acquisita da TERNA (ad es. per malfunzionamento degli apparati di misura) e non sia possibile procedere alla ricostruzione secondo quanto previsto nel
Capitolo 5 del Codice di Rete, l’Utente del dispacciamento è tenuto a presentare un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, eventualmente resa dal produttore se diverso dall’Utente del dispacciamento, attestante l’energia elettrica immessa nei medesimi punti, entro 15 giorni dalla fine del mese di riferimento.
7.6 L’Utente del dispacciamento dà atto che gli algoritmi di calcolo delle misure e di compensazione delle perdite necessari a valorizzare l’energia elettrica immessa e prelevata dalla rete da ogni singola unità di produzione sono formalizzati nella scheda tecnica riassuntiva dell’UP ai fini della valorizzazione dell’energia elettrica immessa/prelevata (ex Allegato 5 al contratto di dispacciamento), disponibile nel sistema GAUDI’, laddove applicabile.
Articolo 8 Corrispettivi
8.1 L’Utente del dispacciamento riconosce a TERNA o riceve dalla stessa i corrispettivi previsti dalle delibere 111/06, 48/04, ARG/elt 5/10 e dal Capitolo 7 del Codice di Rete secondo le modalità e i termini ivi precisati.
8.2 L’Utente del dispacciamento riconosce a TERNA il corrispettivo di cui all’art. 7, comma 1 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico con riferimento all’energia elettrica ceduta a TERNA ai sensi dell’art. 30, comma 10, lettera b), della delibera n. 111/06 attribuita all’Utente del dispacciamento ai sensi dell’art. 39 bis, comma 2, della delibera n. 111/06.
8.3 Ai fini della determinazione dei corrispettivi richiamati nel presente articolo, si adottano i criteri definiti dalla delibera n.111/06, 48/04 e ARG/elt 5/10, dal Capitolo 7 e dall’Allegato A.23 del Codice di Rete e dal TIS. TERNA, con le modalità dalla medesima definite e nei tempi previsti dalle predette delibere, mette a disposizione dell’Utente del dispacciamento, i dati di propria competenza necessari per consentire allo stesso di emettere le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente articolo.
Articolo 9 Disservizi di rete
9.1 In caso di disservizi della Rete di Trasmissione Nazionale determinati da cause accidentali ed imprevedibili, che interessano uno o più unità di produzione del presente Contratto connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale e che comportino l’impossibilità di rispettare i programmi comunicati, TERNA su richiesta dell’Utente del dispacciamento, fornisce le relative informazioni.
9.2 Per analoghi disservizi che si verifichino su reti diverse dalla Rete di Trasmissione Nazionale e di cui TERNA sia a conoscenza, TERNA, su richiesta dell’Utente del dispacciamento, fornisce le relative informazioni.
9.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 9.1, è esclusa, per le finalità del presente contratto, ogni responsabilità di TERNA per eventuali disservizi di rete.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
10.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all’art. 8 è mensile.
10.2 L’Utente del dispacciamento è tenuto a notificare, con le tempistiche di cui al precedente art. 5, comma 5, eventuali mutamenti societari che determinino cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati da TERNA.
10.3 TERNA e l’Utente del dispacciamento emettono singole fatture per i corrispettivi di cui all’art. 8 del presente Contratto di rispettiva competenza.
10.4 Potranno essere emesse fatture per partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement, da rettifiche tardive e da conguagli regolate secondo le modalità di liquidazione previste dal TIS.
10.5 Il termine di scadenza della fattura (di seguito denominato “Data di Pagamento”) per i corrispettivi di cui all’art. 8 del presente Contratto, ad eccezione dei corrispettivi di cui agli articoli 63.13 e 65.30 della delibera n. 111/06 e all’art. 35 della delibera n. 48/04 per i quali si applica quanto previsto nelle relative delibere, è fissato al:
- sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento nel caso di fatture emesse da TERNA;
- diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento nel caso di fatture emesse dall’Utente del dispacciamento.
Le Parti provvedono al pagamento con valuta beneficiario alla Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato.
Il termine di scadenza delle fatture previste al comma 10.4 è definito secondo le tempistiche stabilite dal TIS.
10.6 Ai fini del pagamento, le fatture dovranno essere emesse nel rispetto delle modalità previste dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2018) e consegnate entro l’ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.
10.7 L’Utente del dispacciamento non può differire o ridurre il pagamento, neanche in caso di contestazione, né può compensare con eventuali crediti che possa vantare nei confronti di TERNA.
10.8 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
10.9 In caso di ritardato pagamento ciascuna Parte si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso, alle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della
linea capitale, indipendentemente dalla data di scadenza o dall’imputazione difforme indicata dall’altra Parte all’atto del pagamento.
Articolo 11 Garanzie
11.1 L’Utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di produzione, per unità virtuali di produzione e unità virtuali di importazione è tenuto a prestare in favore di TERNA la garanzia di cui all’allegato 1, a copertura delle obbligazioni inerenti il Contratto, nonché delle eventuali fatturazioni relative a conguagli e/o rettifiche riferite ad anni precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia stessa e secondo quanto previsto nel Regolamento Garanzie.
11.2 L’Utente del dispacciamento, in tutte le ipotesi previste nel Regolamento Garanzie, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si impegna a reintegrare e/o ricostituire la garanzia secondo le modalità e i termini ivi previsti.
11.3 Le garanzie dovranno avere durata almeno fino al termine indicato all’art. 5 del Regolamento Garanzie e dovranno prevedere che le richieste di adempimento da parte di TERNA possano pervenire entro 180 giorni dal termine di validità indicato.
11.4 L’Utente del dispacciamento è tenuto a rinnovare la garanzia con almeno 45 giorni di anticipo rispetto al 31 dicembre dell’anno di validità del Contratto.
Articolo 12
Limitazione delle responsabilità e forza maggiore
12.1 TERNA è responsabile esclusivamente dei danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di TERNA, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
12.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore ovvero ad eventi comunque al di fuori del proprio controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi a carattere nazionale, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di TERNA quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
Articolo 13 Reclami e decadenze
13.1 L’Utente del dispacciamento, qualora intenda contestare quanto fatturato da TERNA, presenta reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il reclamo non sospende la riscossione della fattura oggetto di contestazione.
TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all’Utente del dispacciamento dell’esito della contestazione. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione contiene anche l’indicazione delle misure necessarie per rimediare all’oggetto della contestazione.
In caso di mancata contestazione della fatturazione negli indicati termini, l’Utente del dispacciamento decade dal diritto di proporre contestazione e la fattura si intende accettata.
13.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 13.1, l’Utente del dispacciamento comunica a TERNA, a pena di decadenza, ogni altro reclamo o eventuale pretesa di risarcimento entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del verificarsi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i relativi danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è trasmessa a TERNA entro e non oltre 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l’Utente del dispacciamento ha avuto conoscenza del verificarsi dell’evento contestato o dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza.
TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all’Utente dell’esito dei reclami o delle pretese di risarcimento avanzate. In caso di accoglimento degli stessi la comunicazione contiene anche l’indicazione delle misure finalizzate a porre rimedio a quanto oggetto del reclamo.
13.3 L’Utente del dispacciamento non può in nessun caso rifiutare o sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore. Nel caso in cui l’Utente del dispacciamento dovesse rifiutare o sospendere illegittimamente l’esecuzione delle proprie obbligazioni, TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni derivanti dalla predetta sospensione ovvero dal predetto rifiuto.
Articolo 14 Risoluzione
14.1 TERNA, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, previa semplice dichiarazione da parte della stessa di volersi avvalere della presente clausola, anche in uno solo dei seguenti casi:
- l’Utente del dispacciamento non soddisfi i requisiti di solvibilità di cui al paragrafo 4.3.1.2 del Capitolo 4 del Codice di Rete;
- gli impianti dell’Utente del dispacciamento non siano dotati dei dispositivi necessari a garantire l’integrazione dei punti di dispacciamento rilevanti nel sistema di TERNA;
- l’unità di produzione rilevante e/o non rilevante nella disponibilità dell’Utente del dispacciamento non sia iscritta e abilitata in GAUDI’ o l’iscrizione sia stata revocata;
- la garanzia sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento Garanzie o non venga rinnovata nei termini di cui al precedente art. 11.4;
- la garanzia non venga reintegrata, o ricostituita secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento Garanzie.
In tali casi la risoluzione ha luogo di diritto a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Utente del dispacciamento della comunicazione con cui TERNA dichiara di avvalersi della clausola di cui al presente comma.
14.2 Resta inteso che è nella facoltà di TERNA concedere comunque all’Utente del dispacciamento un termine massimo di 5 giorni solari per adempiere prima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma.
14.3 Nel caso in cui l’Utente del dispacciamento adempia nel termine di cui al precedente comma 14.2, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a TERNA.
Articolo 15 Clausole generali
15.1 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- TERNA S.p.A. - Affari Regolatori, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx - n. fax: 06 8313.8131;
- ……..........................Via/Piazza…….… – ……...... n.fax indirizzo
email…………………..… Indirizzo pec …………………………..
15.2 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente Contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
- TERNA S.p.A. - Affari Regolatori, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, Indirizzo PEC… ;
- ………….…………………………….., Via/Piazza ……………..……………….. n. … indirizzo PEC…….
Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario o dalla data di consegna del messaggio inviato tramite PEC.
15.3 L’Utente del dispacciamento non può cedere il Contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso scritto di TERNA. In tali casi, ferma la necessità del preventivo consenso scritto di TERNA, vale quanto previsto al precedente art. 5.5.1.
15.4 TERNA può cedere il Contratto in adempimento di specifiche disposizioni normative o regolamentari senza che l’Utente del dispacciamento possa in tal caso pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta e senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico.
15.5 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura derivanti dal presente Contratto sono a carico dell’Utente del dispacciamento.
15.6 Qualsiasi modifica del Contratto deve avvenire solo in forma scritta.
Articolo 16 Decorrenza, durata e recesso
16.1 Il presente Contratto è efficace a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accettazione da parte di TERNA della richiesta di stipula del Contratto stesso, qualora l’accettazione di TERNA intervenga entro il giorno lavorativo precedente al giorno 10 del mese. Qualora l’accettazione di TERNA intervenga dopo tale data, il Contratto diviene efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di accettazione.
16.2 Il Contratto ha validità fino al 31 dicembre e si intende tacitamente rinnovato di anno in
anno fintanto che non intervenga esplicita disdetta dell’Utente del dispacciamento da comunicare, a pena di decadenza, a TERNA tramite il portale MyTerna entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di validità della disdetta.
16.3 Qualora l’Utente del dispacciamento intenda recedere dal presente Contratto deve darne comunicazione a TERNA tramite il portale MyTerna. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione.
Art. 17
Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione
17.1 L’Utente del dispacciamento prende atto che TERNA, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni:
- si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile presso l’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx.
- ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all’art. 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso l’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all’estero; l’Utente del dispacciamento prende atto che il medesimo è destinatario dei principi di cui al D.lgs. 231/01 come richiamati nel Modello in ragione dell’attività espletata ai sensi del presente Contratto;
17.2 L’Utente del dispacciamento, pertanto, nell’espletamento delle attività ai sensi del presente Contratto, garantisce e si impegna a non tenere alcun comportamento contrario ai principi contenuti nel Codice Etico, nel D.lgs. 231/01 come richiamati nel Modello e nella Linea-Guida Anticorruzione.
17.3 L’Utente del dispacciamento prende atto che TERNA, in conformità a quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, ha implementato un portale informatico “whistleblowing” quale canale per ricevere le segnalazioni anche da soggetti esterni. L’Utente del dispacciamento, dunque, può segnalare le violazioni, anche potenziali, dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello ex D.lgs. 231/01 e nella linea-guida anticorruzione, tramite il seguente il link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/.
Articolo 18 Trattamento di dati personali
18.1 Ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) si informa che il trattamento dei dati comunicati dalle Parti verrà svolto solo per: (a) finalità connesse e strumentali all’esecuzione del Contratto (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
18.2 In merito al trattamento dei dati personali comunicati, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 e potrà proporsi reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. Tutte le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’interessato dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica xxxxxxx@xxxxx.xx.
18.3 Il Titolare del trattamento dei dati in questione è TERNA S.p.A. con sede legale in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx.
18.4 Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxx.xx.
Articolo 19
Legge applicabile e foro competente
19.1 Il Contratto è soggetto alla legge italiana.
19.2 Per ogni controversia derivante dall’esecuzione, interpretazione o applicazione del Contratto è competente il Foro di Roma.
Articolo 20
Rinvio e integrazione del Contratto
20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nella delibera n. 111/06, al Codice di Rete e, ove applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
20.2 L’Utente del dispacciamento dà atto che ogni eventuale modifica o integrazione al Codice di Rete, ivi inclusa la modifica al Contratto tipo di dispacciamento di cui all’Allegato A.26 del Codice di Rete, nonché ogni altra disposizione normativa, ivi incluse le deliberazioni dell’Autorità, successiva alla firma del presente Contratto, integra automaticamente lo stesso, senza necessità di ulteriore modifica.
Articolo 21 Perfezionamento del Contratto
21.1 Il presente Contratto si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza tra le Parti.
Roma, li
L’Utente del Dispacciamento
………………………
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
L’Utente del dispacciamento dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: art. 4 (Requisiti di solvibilità); art. 5 (Diritti e obblighi dell’Utente del dispacciamento); art. 7 (Determinazione dell’energia elettrica immessa); art. 8 (Corrispettivi); art. 10 (Fatturazione e pagamenti); art. 11 (Garanzie); art. 12 (Limitazione delle responsabilità e forza maggiore), art. 13 (Reclami e decadenze); art. 14 (Risoluzione); art. 15 (Clausole generali); art. 16 (Xxxxxx, decorrenza e recesso); art. 17 (Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione); art. 19 (Legge applicabile e foro competente); art. 20 (Rinvio e integrazione del Contratto).
L’Utente del Dispacciamento
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Codifica Allegato A26 | |||
Rev.12 ottobre 2021 | Pagina: 1 |
Contratto per il servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per punti di prelievo ai sensi della delibera n. 111/06
tra
Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (in forma abbreviata Terna S.p.A.), con sede legale in Roma viale Xxxxxx Xxxxxxx 70, Partita IVA e Codice Fiscale 05779661007 nella persona del legale rappresentante pro tempore o procuratore munito dei necessari poteri (di seguito denominata “TERNA”)
e
Società……………………………………………… con sede legale in …….……………………
via……………………….…, …………….Partita IVA e Codice Fiscale rappresentata
da ……………………….…………, in qualità di (di seguito denominata
“Utente del dispacciamento”)
di seguito nel loro insieme denominate anche “Parti” e, singolarmente, “Parte”.
Premesso che
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito denominato “D.lgs. n. 79/99”), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e dell’articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, TERNA esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della Rete di Trasmissione Nazionale;
- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito denominata “Autorità”) ha adottato la delibera n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito denominata “delibera n. 111/06”), recante le “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.lgs. n. 79/99”;
- TERNA ha definito le Congestion Management rules on the Italian interconnection ai sensi dell’art. 7 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità ARG/elt 162/11 (di seguito denominate “Regolamento”);
- l’Autorità ha adottato la delibera ARG/elt 107/09, recante “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)” (di seguito denominato “TIS”);
- TERNA ha predisposto il “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete”, positivamente verificato dall’Autorità e dal Ministero dello Sviluppo economico e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito denominato “Codice di Rete”) pubblicato sul sito internet di TERNA;
- in base all’art. 4, comma 1, della delibera n. 111/06 sono tenuti a stipulare un contratto per il servizio di dispacciamento per punti di prelievo, tra gli altri:
• i titolari delle unità di consumo, ad eccezione dei titolari delle unità di consumo comprese nel mercato di maggior tutela;
• l’Acquirente Unico, per le unità di consumo comprese nel mercato di maggior tutela;
• i titolari di punti di esportazione;
- in base all’art. 4, comma 2, della delibera n. 111/06, la conclusione, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo, del presente Contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo (di seguito denominato anche “Contratto”) e del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione è condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete;
- ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5 della delibera n. 111/06, il contratto di dispacciamento è unico per tutte le unità di consumo e per tutti i punti di esportazione nella titolarità di uno stesso soggetto e per la stipula dello stesso è possibile avvalersi di un terzo nella posizione di mandatario senza rappresentanza che deve essere unico ai fini della conclusione dei contratti per i servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica;
- ai sensi dell’art. 49 della delibera n.111/06, TERNA ha predisposto il Regolamento del sistema di garanzie (Allegato A.61 al Codice di rete) – approvato dall’Autorità – al fine di disciplinare l’organizzazione e la gestione del sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli utenti di dispacciamento nei confronti di TERNA (di seguito denominato “Regolamento Garanzie”);
- ai sensi del paragrafo 4.3.1. del Capitolo 4 del Codice di Rete, l’Utente del dispacciamento è tenuto a soddisfare i requisiti ivi previsti ai fini della sottoscrizione e della validità del Contratto;
- l’Utente del dispacciamento è:
(barrare la/e casella/e corrispondente/i)
titolare di unità di consumo che prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di altre reti elettriche;
soggetto mandatario del titolare di unità di consumo; titolare di punti di esportazione;
- l’Utente del dispacciamento dà atto che, con riferimento alle unità di consumo nella propria titolarità o con riferimento alle quali abbia ricevuto mandato senza rappresentanza alla stipula del
contratto di dispacciamento, sono stati assolti gli oneri ed effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete;
- l’Utente del dispacciamento dà atto che il contratto di dispacciamento e il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione sono tra loro collegati e la loro stipula, nonché la loro contestuale sussistenza e corretta esecuzione costituiscono condizioni necessarie perché possa essere prelevata energia elettrica dalla rete;
- l’Utente del dispacciamento dà atto che TERNA ha diritto di verificare con l’esercente il servizio di distribuzione e trasmissione la sussistenza di tutte le condizioni indicate nei precedenti alinea e quindi la regolare esecuzione del contratto di dispacciamento;
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto e ne costituiscono condizioni cui il Contratto è sottoposto.
Per allegati si intendono i seguenti documenti:
- Allegato 1: dichiarazione dell’Utente del dispacciamento, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante la propria qualità di legale rappresentante e il possesso dei poteri di firma per la stipula del Contratto;
- Allegato 2: dichiarazione dell’Utente del dispacciamento, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante il conferimento del mandato senza rappresentanza da parte del titolare di unità di consumo per la stipula del Contratto;
- Allegato 3: garanzia di cui all’art. 10 del presente contratto, conforme al modello allegato al Regolamento Garanzie;
- Allegato 4: dichiarazione dell’Utente del dispacciamento, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/200 dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza e con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui al Capitolo 4, par. 4.3.1.2 del Codice di Rete.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini e per gli effetti del Contratto si applicano le definizioni contenute nell’art. 1 della delibera
n. 111/06 e nel Codice di Rete.
Articolo 3 Oggetto del Contratto
3.1 Il presente Contratto regola i rapporti tra TERNA e l’Utente del dispacciamento in merito alla erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalla delibera n. 111/06 con riferimento ai:
- punti di dispacciamento afferenti alle unità di consumo;
- punti di dispacciamento di esportazione afferenti alle unità virtuali di esportazione;
nella titolarità dell’Utente del dispacciamento o con riferimento ai quali sia stato conferito apposito mandato di cui all’Allegato 2 e come risultanti dai registri tenuti da TERNA di cui ai successivi artt. 5.2. e 5.3.
Articolo 4 Requisiti di solvibilità
4.1 L’Utente del dispacciamento è in possesso dei requisiti di solvibilità di cui al Capitolo 4, par.
4.3.1.2 del Codice di Rete, come attestato nella dichiarazione di cui all’Allegato 4 del presente Contratto.
4.2 L’Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare tempestivamente a TERNA la perdita di anche uno solo dei predetti requisiti di solvibilità, nelle modalità di cui agli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
4.3 TERNA si riserva, in qualunque momento, di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.
Articolo 5
Diritti e obblighi dell’Utente del dispacciamento
5.1 Disposizioni generali
L’Utente del dispacciamento si impegna ad osservare quanto previsto dal presente Contratto ed eseguire le prestazioni oggetto dello stesso, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Rete, nonché da ogni altra disposizione della normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete, che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva.
L’Utente del dispacciamento, anche qualora mandatario, risponde nei confronti di TERNA di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto.
Nei casi di inosservanza da parte dell’Utente del dispacciamento dei propri obblighi, TERNA provvederà a segnalare i relativi comportamenti all’Autorità, ai fini della valutazione ed eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi della legge n. 481/95.
5.2 Registro delle Unità di consumo
Le unità di consumo sono registrate nel “Registro Unità di Consumo” (di seguito: RUC) tenuto da TERNA secondo le modalità definite nel capitolo 4 del Codice di Rete.
TERNA provvede a comunicare a ciascun Utente del dispacciamento i codici identificativi delle unità di consumo ad esso associate.
5.3 Registro delle unità virtuali di esportazione
Le unità virtuali di esportazione sono registrate nel sistema per la Gestione Anagrafica Unica degli Impianti (di seguito: GAUDI’) tenuto da TERNA.
Sulla base delle richieste dell’Utente del dispacciamento, pervenute secondo le modalità previste nel Regolamento, TERNA definisce in GAUDI’ una unità virtuale di esportazione per ciascun Utente del dispacciamento, per ciascuna zona virtuale estera e per tipologia di diritto di capacità di trasporto in esportazione in applicazione a quanto stabilito nel Regolamento.
TERNA provvede a comunicare a ciascun Utente del dispacciamento i codici identificativi delle unità di esportazione ad esso associate.
5.4 Diritti e obblighi dell’Utente del dispacciamento a prelevare energia
L’Utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l’impegno vincolante di prelevare dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e/o unità virtuale di esportazione nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di prelievo relativo al medesimo punto.
5.5 Gestione delle variazioni di anagrafica e di assetti societari
5.5.1 L’Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare a TERNA, attraverso il portale MyTerna, eventuali variazioni di anagrafica e di assetti societari con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di decorrenza della variazione stessa trasmettendo a TERNA la documentazione attestante i nuovi assetti societari risultanti da tali variazioni, fermo restando che, ai fini di una corretta gestione dei conguagli afferenti al presente Contratto, la regolazione delle relative partite economiche dovrà essere effettuata con un unico utente del dispacciamento.
5.5.2 Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a TERNA in caso di mancata o inesatta comunicazione da parte dell’Utente del dispacciamento delle variazioni di cui al precedente comma 5.5.1.
Articolo 6
Determinazione dell’energia elettrica prelevata
6.1 L’energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di consumo o in un punto di dispacciamento di esportazione è determinata secondo quando stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5.2, 5.4 e 5.7 del TIS.
6.2 Ai sensi degli artt. 5.2, 5.5 e 8.1 del TIS, l’energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di consumo è calcolata da TERNA quale responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, che svolge tale servizio avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 8.2 del TIS.
6.3 Qualora i soggetti di cui al precedente comma non forniscano i dati di propria competenza nei tempi stabiliti dal TIS, TERNA procederà secondo quanto stabilito dalla medesima delibera.
Articolo 7 Corrispettivi
7.1 L’Utente del dispacciamento riconosce a TERNA o riceve dalla stessa i corrispettivi previsti dalla delibera n. 111/06, dal TIS e dal Capitolo 7 del Codice di Rete, secondo le modalità ed i termini ivi precisati.
7.2 L’Utente del dispacciamento riconosce a TERNA il corrispettivo di cui all’art. 7, comma 1 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico con riferimento all’energia elettrica ceduta a TERNA ai sensi dell’art. 30, comma 10, lettera b), della delibera n. 111/06 attribuita all’Utente del dispacciamento ai sensi dell’art. 39 bis, comma 2, della delibera n. 111/06.
7.3 Ai fini della determinazione dei corrispettivi richiamati nel presente articolo, si adottano i criteri definiti dalla delibera n. 111/06 e dal TIS. TERNA, con le modalità dalla medesima definite e nei tempi previsti dalle predette delibere, mette a disposizione dell’Utente del dispacciamento, secondo le modalità da TERNA stabilite, i dati di propria competenza necessari per consentire allo stesso di emettere le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente articolo.
Articolo 8
Modifiche dei punti di dispacciamento per unità di consumo
8.1 Nel corso del periodo di validità del presente Contratto, l’elenco dei punti di dispacciamento per unità di consumo viene modificato in conseguenza dello switching di punti di prelievo.
8.2 In tal caso l’Utente del dispacciamento comunica lo switching ai sensi della regolazione prevista in materia. Tali modifiche seguono le modalità e le tempistiche previste all’art. 4, comma 6, della delibera n. 111/06.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
9.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all’art. 7 del presente contratto è mensile.
9.2 L’Utente del dispacciamento è tenuto a notificare, con le tempistiche di cui al precedente art. 5, comma 5, eventuali mutamenti societari che determinino cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico
destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati da TERNA.
9.3 TERNA e l’Utente del dispacciamento emettono fatture per i corrispettivi di cui all’art. 7 del presente contratto di rispettiva competenza.
9.4 Potranno essere emesse:
- fatture per partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement, da rettifiche tardive e da conguagli secondo le modalità di liquidazione previste dal TIS;
- ulteriori fatture di rettifica e/o conguaglio anche in seguito a correzioni, da parte delle imprese distributrici, di meri errori materiali nell’indicazione del numero di punti di prelievo trasmesso a TERNA per unità di consumo.
9.5 Il termine di scadenza della fattura (di seguito denominato “Data di Pagamento”) per i corrispettivi di cui all’articolo 7 del presente contratto è fissato al:
- sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento nel caso di fatture emesse da TERNA;
- diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento nel caso di fatture emesse dall’Utente del dispacciamento.
Le parti provvedono al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato.
Il termine di scadenza delle fatture previste al comma 9.4 è regolato secondo le tempistiche stabilite dal TIS.
9.6 Ai fini del pagamento, le fatture dovranno essere emesse nel rispetto delle modalità previste dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2018) e consegnate entro l’ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.
9.7 L’Utente del dispacciamento non può differire o ridurre il pagamento, neanche in caso di contestazione, né può compensare con eventuali crediti che possa vantare nei confronti di TERNA.
9.8 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture, sono dovuti sugli importi fatturati non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
9.9 In caso di ritardato pagamento, ciascuna Parte si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso, alle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dalla data di scadenza o dall’imputazione difforme indicata dall’altra Parte all’atto del pagamento.
Articolo 10 Garanzie
10.1 L’Utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo e di esportazione è tenuto a prestare in favore di TERNA la garanzia di cui all’Allegato 3, a copertura delle obbligazioni inerenti il presente Contratto e delle eventuali fatturazioni relative a conguagli e/o rettifiche riferite ad anni precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia stessa e secondo quanto previsto nel Regolamento Garanzie.
10.2 L’Utente del dispacciamento, in tutte le ipotesi previste nel Regolamento Garanzie, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, si impegna a reintegrare e/o ricostituire la garanzia secondo le modalità e i termini ivi previsti.
10.3 Le garanzie dovranno avere durata almeno fino al termine indicato al paragrafo 5 del Regolamento Garanzie e dovranno prevedere che le richieste di adempimento da parte di TERNA possano pervenire entro 180 giorni dal termine di validità indicato.
10.4 L’Utente del dispacciamento è tenuto a rinnovare la garanzia con almeno 45 giorni di anticipo rispetto al 31 dicembre dell’anno validità del Contratto.
Articolo 11
Limitazione delle responsabilità e forza maggiore
11.1 TERNA è responsabile esclusivamente dei danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di TERNA, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
11.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore ovvero ad eventi comunque al di fuori del proprio controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi a carattere nazionale, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di TERNA, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
Articolo 12 Reclami e decadenze
12.1 L’Utente del dispacciamento, qualora intenda contestare quanto fatturato da TERNA, presenta reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, pena la decadenza del diritto. Il reclamo non sospende la riscossione della fattura oggetto di contestazione.
TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all’Utente del dispacciamento dell’esito della contestazione. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione contiene anche l’indicazione delle misure necessarie per rimediare all’oggetto della contestazione.
In caso di mancata contestazione della fatturazione negli indicati termini, l’Utente del dispacciamento decade dal diritto di proporre contestazione e la fattura si intende accettata.
12.2Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, l’Utente del dispacciamento comunica a TERNA, a pena di decadenza, ogni altro reclamo o eventuale pretesa di risarcimento entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del verificarsi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso e i relativi danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è trasmessa a TERNA entro e non oltre 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l’Utente del dispacciamento ha avuto conoscenza del verificarsi dell’evento contestato o dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza. TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all’Utente del dispacciamento dell’esito dei reclami o delle pretese di risarcimento avanzate. In caso di accoglimento degli stessi la comunicazione contiene anche l’indicazione delle misure finalizzate a porre rimedio a quanto oggetto del reclamo.
12.3 L’Utente del dispacciamento non può in nessun caso rifiutare o sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore. Nel caso in cui l’Utente del dispacciamento dovesse rifiutare o sospendere illegittimamente l’esecuzione delle proprie obbligazioni, TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni derivanti dalla predetta sospensione ovvero dal predetto rifiuto.
Articolo 13 Risoluzione
13.1 TERNA, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, previa semplice dichiarazione da parte della stessa di volersi avvalere della presente clausola, anche in uno solo dei seguenti casi:
- l’Utente del dispacciamento non soddisfi i requisiti di solvibilità di cui al paragrafo 4.3.1.2 del Capitolo 4 del Codice di Rete;
- la garanzia sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento Garanzie o non venga rinnovata nei termini di cui al precedente art. 10.4;
- la garanzia non venga reintegrata o ricostituita secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento Garanzie.
In tali casi la risoluzione ha luogo di diritto a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Utente del dispacciamento della comunicazione con cui TERNA dichiara di avvalersi della clausola di cui al presente comma.
13.2 Resta inteso che è nella facoltà di TERNA concedere comunque all’Utente del dispacciamento un termine massimo di 5 giorni solari per adempiere prima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma.
13.3 Nel caso in cui l’Utente del dispacciamento adempia nel termine di cui al precedente articolo 13.2, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a TERNA.
13.4 TERNA comunica la risoluzione del Contratto di dispacciamento al Sistema Informativo Integrato (SII) per gli adempimenti di propria competenza.
Articolo 14 Clausole generali
14.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
14.2 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- TERNA S.p.A. - Affari Regolatori, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx - n. fax: 06 8313.8131,
- …………………………………,Via/Piazza……………………….
n………………………….. n. fax……..indirizzo e- mail………., Indirizzo pec……....
14.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente Contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Xxxxxxxxx dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
- TERNA S.p.A. - Affari Regolatori, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, Indirizzo PEC… ;
- ………………………………………….., Via/Piazza ……………..…………….. n. ,
Indirizzo pec……...
Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario o dalla data di consegna del messaggio inviato tramite PEC
14.4 L’Utente del dispacciamento non può cedere il Contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso scritto di TERNA. In tali casi, ferma la necessità del preventivo consenso scritto di TERNA, vale quanto previsto al precedente articolo 5.5.1.
14.5 TERNA può cedere il presente Contratto in adempimento di specifiche disposizioni normative o regolamentari, senza che l’Utente del dispacciamento possa in tal caso pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta e senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico.
14.6 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente Contratto sono a carico dell’Utente del dispacciamento.
14.7 Qualsiasi modifica del Contratto può avvenire solo in forma scritta.
Articolo 15
Durata, decorrenza e recesso
15.1 Il presente Contratto è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello di accettazione da parte di TERNA della richiesta di stipula del Contratto qualora l’accettazione di TERNA intervenga entro il giorno lavorativo precedente al giorno 10 del mese. Qualora, l’accettazione di TERNA intervenga dopo tale data, il Contratto diviene efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di accettazione.
15.2 Il Contratto ha validità fino al 31 dicembre e si intende tacitamente rinnovato di anno in
anno fintanto che non intervenga esplicita disdetta dell’Utente del dispacciamento da comunicare, a pena di decadenza, a TERNA tramite il portale MyTerna entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di validità della disdetta.
15.3 Qualora l’Utente del dispacciamento intenda recedere dal presente Contratto deve darne comunicazione a TERNA tramite il portale MyTerna. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione.
Articolo 16
Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione
16.1 L’Utente del dispacciamento prende atto che TERNA, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni:
- ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all’art. 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso l’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all’estero; l’Utente del dispacciamento prende atto che il medesimo è destinatario dei principi del D.lgs. 231/01 richiamati nel Modello in ragione dell’attività espletata ai sensi del presente Contratto;
16.2 L’Utente del dispacciamento, pertanto, nell’espletamento delle attività ai sensi del presente Contratto, garantisce e si impegna a non tenere alcun comportamento contrario ai principi contenuti nel Codice Etico, nel D.lgs. 231/01 come richiamati nel Modello e nella Linea-Guida Anticorruzione.
16.3 L’Utente del dispacciamento prende atto che TERNA, in conformità a quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, ha implementato un portale informatico “whistleblowing” quale canale per ricevere le segnalazioni anche da soggetti esterni. L’Utente del dispacciamento, dunque, può segnalare le violazioni, anche potenziali, dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello ex D.lgs. 231/01 e nella linea-guida anticorruzione, tramite il seguente il link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/
Articolo 17 Trattamento di dati personali
17.1Ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) si informa che il trattamento dei dati comunicati dalle Parti verrà svolto solo per: (a) finalità connesse e strumentali all’esecuzione del Contratto; (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.); (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi; (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
17.2 In merito al trattamento dei dati personali comunicati, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 e potrà proporsi reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. Tutte le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’interessato dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica xxxxxxx@xxxxx.xx.
17.3 Il Titolare del trattamento dei dati in questione è TERNA S.p.A. con sede legale in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx.
17.4 Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxx.xx.
Articolo 18
Legge applicabile e foro competente
18.1 Il Contratto è soggetto alla legge italiana.
18.2 Per ogni controversia derivante dall’esecuzione, interpretazione o applicazione del presente Contratto è competente il Foro di Roma.
Articolo 19
Rinvio e integrazione del Contratto
19.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella delibera n. 111/06, al Codice di Rete e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
19.2 L’Utente del dispacciamento dà atto che ogni eventuale modifica o integrazione al Codice di Rete, ivi inclusa la modifica al contratto tipo di dispacciamento di cui all’Allegato A.26 del Codice di Rete, nonché ogni altra disposizione normativa, ivi incluse le deliberazioni dell’Autorità, successiva alla firma del presente Contratto, integra automaticamente lo stesso, senza necessità di ulteriore modifica.
Articolo 20 Perfezionamento del Contratto
20.1 Il presente Contratto si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza tra le Parti.
Roma, li
L’Utente del dispacciamento
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APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
L’Utente del dispacciamento dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole: articolo 4 (requisiti di solvibilità); art. 5 (Diritti e obblighi dell’Utente del dispacciamento); art. 6 (Determinazione dell’energia elettrica prelevata); art. 7 (Corrispettivi); art. 9 (Fatturazione e pagamenti); art. 10 (Garanzie); art. 11 (Limitazione delle responsabilità e forza maggiore); art. 12 (Reclami e decadenze); art. 13 (Risoluzione); art. 14 (Clausole generali); art. 15 (Xxxxxx, decorrenza e recesso ); art. 16 (Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione ); art. 18 (Legge applicabile e foro competente); art. 19 (Rinvio e integrazione del Contratto).
L’Utente del dispacciamento
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