PER L’AFFIDAMENTO A TERZI
Comune di Bagnolo in Piano Provincia di Reggio Emilia
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO A TERZI
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021
con possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori due anni scolastici: 2021/2022 E 2022/2023
(dal 1/09/2019 al 31/08/2021)
C.I.G..................
CPV 60130000-8 (servizi speciali di trasporto passeggeri su strada)
INDICE
Art. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E OGGETTO DELL'APPALTO Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO
Art. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO Art. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA
Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Art. 6 - REQUISITI GENERALI
Art. 7 - REQUISITI SPECIALI
Art. 8 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Art. 9 - PIANO DI TRASPORTO ANNUALE
Art. 10 - GARANZIA DEL SERVIZIO
Art. 11 - PROVA DEI PERCORSI E KILOMETRAGGIO Art. 12 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 13 - REQUISITI DEL PERSONALE E NORME ANTIPEDOFILIA Art. 14 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO
Art. 15 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
Art. 16 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE Art. 17 – AUTOMEZZI
Art. 18 - MANUTENZIONI DEI MEZZI
Art. 19 - AVARIE E CASI DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO Art. 20 - RIMESSA PER I MEZZI
Art. 21 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
Art. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 23 - CLAUSOLA SOCIALE
Art. 24 - CODICI DI COMPORTAMENTO
Art. 25 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE Art. 26 - OBBLIGHI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 27 - CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Art. 28 - APPLICAZIONE PENALI
Art. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Art. 30 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
Art. 31 - GARANZIE
Art. 32 - RETTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Art. 33 - CESSIONE E SUBAPPALTO
Art. 34 - CORRISPETTIVO e REVISIONE PERIODICA
Art. 35 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO Art. 36 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
Art. 37 - STIPULA DEL CONTRATTO – EVENTUALE ESECUZIONE ANTICIPATA – SPESE CONTRATTUALI Art. 38 - RECESSO DAL CONTRATTO
Art. 39 - CONTROVERSIE Art. 40 - DOMICILIO
Art. 41 - REFERENTI DELL'APPALTO
Art. 42 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 43 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 - ALLEGATI
Art. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E OGGETTO DELL'APPALTO
1. Il Comune di Bagnolo in Piano, per il periodo 1 settembre 2019 – 31 agosto 2021, nell'ambito dei servizi di accesso previsti dalla normativa vigente e tesi a facilitare e favorire la frequenza all'Istituto Comprensivo "E. Comparoni", organizza ed eroga il servizio di trasporto scolastico.
2. Il Comune, per agevolare e favorire la partecipazione della popolazione scolastica ad iniziative, eventi culturali e attività promossi dal Comune stesso o dalle Dirigenze scolastiche, integra il normale servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa con prestazioni aggiuntive tali da offrire la possibilità di effettuare uscite didattiche.
3. La presente gara d'appalto è indetta ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le funzioni di Responsabile del Procedimento (R.U.P.), di cui al disposto Art. 31 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'Art. 21 del D.Lgs. 56/2017, sono attribuite alla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano.
4. Costituisce oggetto del presente appalto:
a) l'affidamento a terzi del servizio di trasporto casa-scuola-casa così come definito all'Art. 3.1 del presente Capitolato;
b) l'affidamento a terzi del servizio di trasporto per un numero definito di uscite didattiche, culturali, ricreative destinato alle istituzioni scolastiche del territorio, così come definito all'Art. 3.2 del presente Capitolato.
Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO
1. L'appalto avrà la durata di n. 2 anni scolastici: 2019/2020 e 2020/2021, più precisamente dal 1 settembre 2019 al 31/08/2021.
2. L'Amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano pertanto, qualora i risultati dell'appalto siano stati soddisfacenti, sia stato accertato il pubblico interesse e la convenienza alla ripetizione del servizio, e siano state verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà di procedere, alle medesime condizioni, per n. 2 ulteriori anni scolastici, 2021/2022 e il 2022/2023. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola alla Ditta aggiudicataria, mediante posta elettronica certificata (PEC), almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
3. La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. In tal caso il contraente è tenuto alla esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli.
Art. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
3.1 - TRASPORTO CASA-SCUOLA-CASA
1. Il servizio di trasporto scolastico di cui all'Art. 1, comma 4, lettera a) deve essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico. Consiste nel'attività di trasporto di alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “E. Comparoni” di Bagnolo in Piano, nonchè dei loro beni, secondo quanto stabilito dal "Piano del trasporto annuale".
2. Il piano del trasporto e la scheda tecnica allegate al presente Capitolato si riferiscono all'anno scolastico 2017/2018 e ne riepilogano i dati relativi; tali dati hanno un valore indicativo e potrann o subire variazioni negli anni successivi come meglio precisato all'Art. 4 del presente Capitolato.
Questo servizio consiste:
- per il trasporto casa-scuola: salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano del trasporto annuale (fermate in punti prestabiliti o "casa per casa") agli orari stabiliti, e loro discesa presso il plesso scolastico di appartenenza;
- per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e la loro discesa presso i punti di discesa previsti dal Piano del trasporto annuale (fermate in punti prestabiliti o "casa per casa") negli orari stabiliti.
3. Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con la discesa dell’ultimo utente nel luogo dell’ultima fermata; nella linea non viene computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto fino alla prima fermata, e dall’ultima fermata alla rimessa.
4. L’utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall’ufficio comunale competente. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.
5. Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito, in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità “a passo d’uomo” o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporsi per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dal Comune. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.
3.2 - TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE, CULTURALI E/O RICREATIVE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL
TERRITORIO COMUNALE
1. Il servizio di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) consiste nel trasporto, per uscite didattiche, culturali e/o ricreative, di alunni e personale dell'Istituto Comprensivo “E. Comparoni”, dell'Asilo Nido "Pollicino", delle Scuole dell’Infanzia convenzionate “X. Xxxxxxx” (xxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx), “Xxxxx Immacolata” e “Tatonius” (site nel capoluogo).
2. Il servizio dovrà svolgersi entro un raggio di 20 Km dalla sede della scuola richiedente (20 Km andata e 20 Km ritorno), e il numero di tali uscite è così quantificato, per ciascun anno scolastico:
n. 10 uscite (massimo) per l’Istituto Comprensivo “E. Comparoni”;
n. 3 uscite (massimo) per l'Asilo nido comunale "Pollicino";
n. 2 uscite (massimo) per ciascuna Scuola dell’Infanzia convenzionata (“X. Xxxxxxx”, “Xxxxx Immacolata” e “Tatonius”) per un totale di 6 uscite.
3. Le uscite saranno effettuate senza alcun onere economico per le scuole in elenco ed in particolare:
- il calendario di dette uscite dovrà essere inserito, da parte dell'istituzione scolastica interessata, in una programmazione trimestrale da trasmettere anticipatamente alla ditta aggiudicataria;
- ogni uscita poi dovrà essere confermata, sempre da parte dell'istituzione scolastica, con una richiesta diretta all'aggiudicatario da presentare con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi utilizzando un modulo apposito fornito dalla ditta;
- l'uscita si dovrà svolgere in orario scolastico antimeridiano che sia compatibile con gli orari del trasporto scolastico e non ne impedisca il normale svolgimento (indicativamente nella fascia oraria dalle 8,30 alle 12,30);
- per il trasporto dei bambini dell'Asilo Nido dovrà essere messo a disposizione un mezzo conforme alla vigente normativa, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di trattenuta, con almeno n. 2 posti adulti; per le altre scuole il servizio sarà svolto utilizzando gli stessi mezzi che già effettuano il trasporto scolastico.
Art. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA:
1. Viene posto a base di gara il seguente importo, corrispondente al costo del servizio per due anni scolastici: 2019/2020 e 2020/2021 determinato in € 149.050,00 oltre IVA di legge. Detto importo, calcolato per i servizi compresi ai punti 3.1 e 3.2 del presente capitolato, si intende comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio e quindi onnicomprensivo di tutto quanto previsto nel presente Capitolato e relativi allegati.
2. Il valore stimato del contratto dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, per n. 2 anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021, con eventuale ripetizione per ulteriori due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, comprensivo di eventuale proroga, XXX xxxxxxx, è il seguente:
Importo per n. 2 anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 | Importo per la ripetizione del servizio (n. 2 anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) | Importo per 6 mesi (proroga tecnica) | Importo totale (2 anni + 2 anni + proroga) |
€ 149.050,00 | € 149.050,00 | € 44.715,00 | € 342.815,00 |
di cui, per costi della manodopera:
Manodopera 2019/2020 - 2020/2021 | Manodopera 2021/2022 e 2022/2023 | Manodopera 6 mesi (proroga tecnica) | Manodopera Importo totale (2 anni + 2 anni + proroga) |
€ 76.715,74 | € 76.715,74 | € 19.179,00 | € 172.610,48 |
2. Il valore del contratto di cui al comma precedente è stato calcolato in relazione alla percorrenza totale annua presunta di km 27.500, ottenuta sommando il kilometraggio del trasporto casa – scuola – casa, relativo all'anno scolastico 2017/18, con quello previsto per le uscite didattiche come descritte al Punto 3.2 del presente Capitolato.
3. Nel conteggio dei kilometri effettivamente percorsi non sono da calcolarsi i chilometri di trasferimento dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa e, di conseguenza, non verranno riconosciuti corrispettivi di alcun genere: le ditte concorrenti dovranno tenerne in debito conto in sede di formulazione dell'offerta.
4. La variazione annua del conteggio chilometrico fino al 10% in aumento o in diminuzione non comporterà variazioni del corrispettivo annuo durante il periodo contrattuale.
5. L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti interferenze e, pertanto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ai sensi dell’Art.26, comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 e dell'Art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
Detti importi sono quantificati sulla base delle risultanze del Quadro Economico - Finanziario (allegato alla determinazione a contrarre). I valori previsti sopraindicati corrispondono a una stima presunta. Tali importi non determinano in alcun modo e in alcun caso vincolo da parte della stazione appaltante nei confronti della Ditta aggiudicataria, avendo appunto valore indicativo.
Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione , l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Art. 6 - REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010 (ai sensi dell'art. 37 del DL 31 maggio
2010, n. 78 convertito in legge 122/2010) .
La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Protocollo di intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici”, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo, dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto e dalla Prefettura di Reggio Xxxxxx l'11/12/2014, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
Art. 7 - REQUISITI SPECIALI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente capitolato.
7. 1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio di cuiall'art. 26, comma 1, lett a), punto 2, del decreto legislativo n. 81/2008 e smi;
c) attestato di idoneità professionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 395/2000 e D.M. Infrastrutture e trasporti n. 161 del 28 aprile 2005 o equivalente titolo comunitario;
d) autorizzazione ai sensi della legge 218/2003, per l'attività di noleggio di autobus con conducente;
e) iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale delle Imprese autorizzate alla professione di trasportatore su strada di persone- Regolamento CE n. 1071/2009-decreto del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25 novembre 2011).
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) e comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016
1. Costituiscono requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) Fatturato specifico annuo, rigurdante servizi uguali a quello del presente appalto e riferito ai tre esercizi annuali 2015-2016 e 2017 i cui bilanci sono stati approvati alla data di pubblicazione del bando della presente gara, di € 111.787,50 (1,5 volte la base d'asta complessiva per un anno scolastico). In caso di raggruppamento di imprese la somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per l'impresa singola. La capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
b) la proprietà o la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, dei mezzi e della loro rimessa come indicato nell'Art. 20 del presente capitolato. A tal fine occorre presentare copia conforme dei libretti di circolazione.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016
1. Costituiscono requisiti di capacità tecnico-professionale:
a) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 specifica per il trasporto scolastico.
b) aver eseguito, con buon esito, negli anni 2015-2016 e 2017 almeno tre servizi analoghi al trasporto scolastico a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o a favore di committenti privati indicando il personale impiegato.
Art. 8 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita con “procedura aperta”, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lett sss) e Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s. m.i.
E' prevista l'opzione, ai sensi dell'Art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, della ripetizione di servizi analoghi per ulteriori due annualità scolastiche, 2021/2022 e 2022/2023, previa comunicazione scritta da inviarsi all'aggiudicatario, alle stesse condizioni pattuite.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 3 del precitato D.Lgs. 50 /2016.
La procedura di gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Reggio Emilia, la quale nominerà, secondo quanto previsto dall’Art. 216, comma 12. del D.Lgs. 50/2016, la “Commissione Giudicatrice”, che procederà alla formulazione di un giudizio, mediante l’applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:
OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 70 punti su 100 OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30 punti su 100
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
OFFERTA TECNICA: Xxxxxxx punti 70
Q(i) Parametri di valutazione dell’Offerta Tecnica: MAX. PUNTI 70
L’offerta tecnica, in particolare, dovrà essere redatta in lingua italiana, su carta semplice completa di data, timbro e firma in originale del legale rappresentante e dovrà essere sviluppata utilizzando nel complesso non più di 3 pagine, fronte/retro, formato A4, carattere Times NewRoman 12 pt. Interlinea 1,5 (margini dx e sx 2 cm alto e basso 2 cm.). Ad integrazione di ciascun criterio di valutazione possono essere inoltre allegati, se meramente esplicativi, eventuali schemi, tabelle o disegni. Il progetto dovrà essere redatto in modo da consentire la valutazione e l’attribuzione dei punteggi e l’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà accumulato il maggior punteggio in base ai criteri sotto riportati.
La valutazione dell’offerta, a cura di apposita Commissione giudicatrice sarà effettuata secondo i seguenti criteri (o elementi) e relativi fattori ponderali.
Punteggio max | Descrizione | Criteri di valutazione |
25 | A) Piano di gestione: organizzazione del servizo e piano dei controlli. | Descrivere come si intende organizzare il servizio in termini di veicoli messi a disposizione (caratteristiche, marca, modello, alimentazione, classe di omologazione, numero di posti), numero di autisti messi a disposizione, persone dedicate al coordinamento delle attività e loro ruolo, struttura aziendale. Descrivere inoltre il piano dei controlli praticati sui veicoli: tipo di controlli, frequenza e parti interessate: saranno valutate la completezza e l'efficacia del piano, oltre alle frequenze proposte. |
20 | B) Qualità degli automezzi in ordine alle emissioni inquinanti. | In relazione alle emissioni inquinanti, ad ognuno dei quattro mezzi messi a disposizione dalla ditta, sarà attribuito il seguente punteggio in base al tipo di carburante utilizzato: mezzi a GPL / metano – 5 punti mezzi ibridi – 3 punti mezzi Euro 6 – 2 punti mezzi Euro 5 – 1 punto |
10 | C) Anno di immatricolazione degli automezzi. | In relazione all'anno di immatricolazione, ad ognuno dei quattro mezzi messi a disposizione dalla ditta, dotati delle cinture di sicurezza per tutti i trasportati, sarà attribuito il seguente punteggio: immatricolazione nel 2016 – 1 punto immatricolazione nel 2017 – 1,5 punti immatricolazione nel 2018 – 2 punti immatricolazione nel 2019 o ancora da immatricolare – 2,5 punti |
10 | D) Disponibilità di uno o più mezzi con pedana per disabili per uscite didattiche . | Sarà valutata la disponibilità di uno o più mezzi con accesso ai disabili in carrozzina da impiegarsi, qualora se ne ravvisi la necessità, per uscite didattiche programmate in orario scolastico per tutta la durata dell'appalto. Ogni mezzo dovrà avere almeno 28 posti + posto disabile + 3 posti accompagnatori adulti. Ad ogni mezzo messo a disposizione, il punteggio sarà così attribuito: mezzo con pedana – 2,5 punti mezzo senza pedana – 0 punti |
5 | E) Piano di formazione per il biennio 2019/20 e 2020/21 per i conducenti dei mezzi . | Programmazione, per il biennio 2019/20 e 2020/21, di corsi di formazione e qualificazione, per i conducenti dei mezzi, con particolare attenzione alle problematiche legate agli aspetti relazionali inerenti l'età degli utenti (es: bullismo ecc). |
Verranno valutate le offerte tecniche e ogni commissario attribuirà un giudizio come sotto indicato, che comporterà l'attribuzione di un punteggio come da tabella. Indi si farà la media per ogni criterio e si attribuirà il relativo punteggio. Verrà quindi redatta la graduatoria in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle "Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” di ANAC del 28 aprile 2016, con una sola riparametrazione articolata nei criteri comparativi sopra
riportati.
Il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica Q(i) (punti max 70) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula con riparametrazione, per i soli criteri discrezionalI A) ed E):
Q(i) = A(i)+ E(i)
Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.
CRITERIO A(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per
Piano di gestione: organizzazione del servizio e piano dei controlli Punti 25
calcolato sulla base della seguente formula:
A(i) = 25*a(i)/a(max)
dove:
A(i) punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio A) a(i) punteggio attribuito (media) per la valutazione del criterio A)
a(xxx) punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;
CRITERIO E (i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per
Piano di formazione per il biennio 2019/20 e 2020/21 per i conducenti dei mezzi Punti 5
calcolato sulla base della seguente formula:
E(i) = 5*e(i)/e(max)
dove:
E(i) punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio E) e(i) punteggio attribuito (media) per la valutazione del criterio E)
e(xxx) punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;
Ogni commissario, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i) ed E(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo, come sotto indicati. Dei giudizi attribuiti da ciascun commissario verrà fatta la media. Si procederà alla riparametrazione una sola volta per ciascun sub criterio.
In caso di partecipazione di una unica impresa non si procederà alla riparametrazione.
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
Giudizio Punteggio
Ottimo | 1 |
Più che buono | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Più che sufficiente | 0,7 |
Sufficiente | 0,6 |
Non completamente adeguato | 0,5 |
Limitato | 0,4 |
Molto limitato | 0,3 |
Minimo | 0,2 |
Appena valutabile | 0,1 |
Non valutabile | 0 |
Per i criteri B), C) e D) l'attribuzione dei punteggi è quantitativa.
L'offerta tecnica proposta in sede di gara costituirà vincolo contrattuale per la Ditta aggiudicataria e il mancato rispetto o la mancata attuazione di qualsiasi punto, facente parte della propria offerta tecnica, costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.
OFFERTA ECONOMICA: Massimo punti 30
P(i) Parametro di valutazione dell'Offerta Economica: MAX PUNTI 30
I concorrenti partecipanti alla gara dovranno indicare, compilando il modulo fornito dalla stazione appaltante,
il ribasso unico percentuale che intendono applicare sul prezzo posto a base di gara, al netto dell'Iva di legge, indicato all'Art. 4 del presente Capitolato pari a € 149.050,00.
Non sono ammesse offerte in aumento, né pari al prezzo posto a base di gara.
Il punteggio più alto (30 p.) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il maggiore xxxxxxx xxxxxxxxxxx (massimo due cifre decimali) sul prezzo posto a base di gara. Non saranno accettati ribassi in percentuali pari o inferiori allo 0,1%. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente equazione:
P(i) = 30*(Omi / Oi)0.3
dove:
P(i) punteggio del singolo concorrente da valutare Omi ribasso % del concorrente da valutare
Oi ribasso % migliore tra quelli pervenuti
0,3 = coefficiente di elevamento a potenza.
Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola, con arrotondamento della terza decimale (si arrotonderà per eccesso se la terza cifra decimale è > di 5, per difetto se è < di 5).
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i), per la parte qualitativa, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).
In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.
In caso di parità di punteggio, sia nella valutazione tecnica, che in quella economica, si richiederà ai concorrenti di presentare un'offerta migliorativa e successivamente si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, si procederà con il sorteggio fra le offerte uguali.
La Commissione Giudicatrice si riserva di aggiudicare la gara, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.
La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (Art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016), dopo la riparametrazione limitata ai criteri A ed E.
L’offerta anomala verrà determinata ai sensi dell’Art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 9 - PIANO DI TRASPORTO ANNUALE
1. Sulla base dei dati relativi al numero effettivo degli utenti richiedenti il servizio di trasporto scolastico, alla loro residenza, alla scuola frequentata, alle corse richieste e agli orari di funzionamento delle strutture scolastiche, la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, il Piano di trasporto annuale (PTA) definendo, nel modo più razionale possibile e secondo il calendario scolastico, percorsi, punti di raccolta, orari di salita e di consegna degli alunni, numero e caratteristiche dei mezzi impiegati, numero di autisti impiegati.
2. Il PTA dovrà essere trasmesso e approvato dal Comune, il quale potrà far pervenire proprie osservazioni e, in ogni caso, richieste di modifica per esigenze pubbliche. Qualsiasi variazione successiva dovrà essere concordata tra l'aggiudicatario e l’Ufficio Scuola del Comune (ad esempio in caso di ritiri o di domande presentate in ritardo).
3. CONTENUTI DEL PTA
Il Piano di trasporto annuale deve essere progettato e redatto per ogni anno scolastico riportando:
- tutte le linee di trasporto, anche di nuova istituzione rispetto al PTA precedente. Si precisa che l'istituzione di nuove linee deve essere sempre preceduta da ogni tentativo di massima razionalizzazione delle linee esistenti, condotto congiuntamente tra Comune e ditta aggiudicataria;
- i Km di ogni linea, le fermate per la salita/punti di discesa previsti nelle linee e i relativi orari: il PTA deve essere redatto in modo da evitare, per quanto possibile, attraversamenti stradali;
- il numero e l'ordine di scuola di appartenenza degli alunni da trasportare e quanto altro possa incidere sull'organizzazione del servizio.
4. ELENCO UTENTI
Potranno accedere al servizio di trasporto scolastico solo gli alunni inseriti nell’elenco che sarà predisposto dall’Ufficio Scuola del Comune e comunicato alla Ditta aggiudicataria. L'Ufficio Scuola, sulla base delle iscrizioni ricevute, fornirà alla Ditta l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto e comunicherà, nel corso dello stesso anno scolastico, le
eventuali variazioni. Gli alunni trasportati devono essere solo quelli effettivamente iscritti.
Non è permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, salvo a quelle autorizzate dall’Ufficio Scuola e comunicate alla Ditta aggiudicataria.
5. MODIFICHE AL PTA
Nel corso dell'anno scolastico il PTA potrà subire modifiche, indicativamente per le seguenti motivazioni:
a) ritiri dal servizio e/o nuove domande di utenti;
b) per far fronte a situazioni di emergenza o in relazione a circostanze non prevedibili quali, ad es.: abbondanti nevicate, altre calamità naturali, interruzioni del percorso per manutenzioni stradali
c) per decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche legate a circostanze eccezionali.
In tutti questi casi la Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o variazioni di prezzo e le parti (Comune, ditta aggiudicataria, autorità scolastiche) dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.
Nei casi previsti al punto b) e al punto c) è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria garantire il servizio anche in orari che siano diversi da quelli programmati. Di norma sarà l’Amministrazione a farne richiesta via mail o via telefono; solo in casi eccezionali anche la Dirigente Scolastica potrà farne richiesta per vie abbreviate come il telefono o altro, curando successivamente la comunicazione al Responsabile del Settore Servizi Educativi.
Eventuali situazionI particolari o modificazioni andranno sempre e comunque comunicate e concordate con il competente Ufficio Scuola.
La Ditta aggiudicataria e’ tenuta, in ipotesi di sciopero o assemblee del personale scolastico, ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e fine lezioni, tranne nel caso in cui l'inizio posticipato o il termine anticipato delle lezioni sia generalizzato all’intero plesso scolastico.
Art. 10 - GARANZIA DEL SERVIZIO
1. La Ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico.
2. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di svolgere correttamente il servizio affidato, rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant’altro previsto dal Piano di trasporto annuale, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto, dalla legge e dalle indicazioni impartite dall’Ufficio Scuola.
3. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o abbandonato, se non per comprovate cause di forza maggiore. Non sono ammesse interruzioni del servizio.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà quindi, in ogni modo, garantire il regolare svolgimento del servizio provvedendo a sostituire prontamente il mezzo e/o il personale in caso di contrattempi (guasti meccanici, assenze, sciopero, etc…) che potrebbero verificarsi, sollevando l’Amministrazione Comunale da responsabilità o maggiori spese.
5. Il suddetto servizio e’ da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 146/1990 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali “ e s.m.i., pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge vigente in materia di sciopero.
Art. 11 - PROVA DEI PERCORSI E KILOMETRAGGIO
1. Prima dell’inizio del servizio la Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare, per ogni anno scolastico, una prova dei percorsi definitivi per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e i punti di raccolta. Per tale prova dei percorsi non saranno riconosciuti, alla ditta aggiudicataria, corrispettivi economici.
2. Durante lo svolgimento del percorso non sono consentite in generale soste e fermate e, in particolare, è vietata la sosta per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
3. Il servizio di trasporto scolastico di cui ai punti 3.1 e 3.2 del presente Capitolato è attualmente articolato su sei giorni settimanali, con una percorrenza complessiva di circa 27.500 Km per ciascun anno scolastico.
4. Per il riscontro dell’eventuale variazione kilometrica, la Ditta rendiconterà mensilmente al Comune i Km effettivamente compiuti, nel mese precedente, da ognuno dei mezzi utilizzati per il servizio di cui all'art. 3 del presente Capitolato (conteggiando sia il trasporto casa – scuola – casa di cui al punto 3.1 che le uscite didattiche di cui al punto 3.2).
5. Al termine dell'anno scolastico, nel caso si riscontri una variazione kilometrica che abbia comportato una diminuzione o un aumento superiori al 10%, si procederà a conguagliare opportunamente il compenso spettante per la parte di chilometraggio superiore o inferiore al 10%.
6. Il conguaglio avverrà sulla base di un costo unitario al Kilometro pari a € 0,55 + IVA.
La variazione annua del conteggio kilometrico, fino al 10% in aumento o fino al 10% in diminuzione, non comporterà variazioni del corrispettivo annuo durante il periodo contrattuale.
Art. 12 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
1. Il Comune si impegna a reperire gli eventuali accompagnatori da destinare al servizio di sorveglianza e custodia dei
bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia durante il periodo di permanenza sullo scuolabus. Per tale servizio il Comune potrà mettere a disposizione personale proprio, ovvero aderente ad associazioni ricreative, sportive o di volontariato locali.
2. Il servizio di accompagnamento assicurato dal Comune consiste nello svolgimento di attività volte a garantire la sicurezza, durante il trasporto scolastico, da parte di un soggetto responsabile durante le seguenti fasi consecutive:
2. 1. salita a bordo: consiste nell’operazione di ausilio dell’utente nella salita, da effettuare a mezzo fermo. Inizia con la presa in consegna dell’utente dalle fermate della linea di trasporto e prosegue con l’assegnazione di un posto a bordo, il controllo dell’allacciamento delle cinture di sicurezza e tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;
2. 2. vigilanza durante il trasporto: si concretizza col porre in essere ogni tipo di attività a mezzo in movimento, volta a garantire l’incolumità degli utenti trasportati e dei loro beni e quindi, a titolo di esempio, vigilando che l’utenza rispetti i posti assegnati, che non vengano compiuti atti potenzialmente pericolosi, vandalici, etc.;
2. 3. discesa dal mezzo: consiste nel prelevare, a mezzo fermo, l’utente dal posto assegnatogli accompagnandolo fino alla porta del mezzo e dandone supporto nella discesa. Detta fase termina con la consegna dell’utente e dei suoi beni ad altro soggetto responsabile preposto alla sicurezza o con l’immissione in area protetta di sicurezza appositamente adibita dal soggetto/Ente responsabile della sicurezza.
3. In ogni caso il servizio di accompagnamento deve espletarsi nel rispetto delle direttive dei soggetti preposti alla sicurezza degli alunni, del Comune e dell’Istituto scolastico interessato al trasporto.
Art. 13 - REQUISITI DEL PERSONALE E NORME ANTIPEDOFILIA
1. L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune, prima dell’avvio del servizio da espletare per ciascun anno scolastico:
− l’elenco nominativo dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare)
- copia della patente di guida
- copia del Certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC)
- iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalla disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolar modo, dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
2. La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare quanto previsto dall'art. 2, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" nella parte in cui introduce l'art. 25 bis al DPR 14 novembre 2002, n. 313, e a trasmettere i certificati al Comune di Bagnolo in Piano.
3. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.
4. Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.
ART. 14 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO
1. Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro.
2. Dovrà inoltre essere in possesso di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla Ditta aggiudicataria di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, la Ditta, il Comune o viceversa.
3. Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:
a) rispettare il tragitto e non anticipare gli orari fissati nel Piano di trasporto annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l’incolumità degli utenti e dei loro beni, in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo; rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della Strada, mantenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportata alle situazioni atmosferiche e di traffico;
c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola- casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate;
d) comunicare alla ditta e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
e) comunicare alla ditta ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell’esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es.: rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
f) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
g) tenere un comportamento educato di civile rispetto nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.); mantenere un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti e astenersi dall’uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;
h) evitare comportamenti scorretti o lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale;
i) mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio;se del caso, darne comunicazione all'Ufficio Scuola del Comune qualora questi possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio;
j) consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore e lo stato;
k) adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni, durante il viaggio, mantengano un comportamento corretto e disciplinato e compiano il percorso seduti, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni, il conducente potrà esprimere richiamo verbale dell’alunno con segnalazione all’Ufficio Scuola;
l) regolare la salita e la discesa degli alunni, nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza, al fine di evitare ogni possibilità di pericolo e facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità. In particolare il conducente dovrà assicurarsi che gli zaini, o comunque il materiale personale degli alunni, sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa. Dovrà, altresì, controllare che gli alunni salgano ai punti prestabiliti di fermata in condizioni di sicurezza e che scendano, nella corsa di ritorno a casa, secondo le istruzioni di cui al precedente punto c);
m) effettuare, su ogni automezzo, ove non sia prevista la presenza dell’accompagnatore, un’accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta aggiudicataria e, in caso, segnalare tempestivamente all’Ufficio Scuola la presenza di alunni non compresi nell’elenco del Comune.
4. Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:
aa) arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti dal Piano di trasporto annuale, nonchè abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura, il conducente dovrà richiedere, e quindi aspettare, i soccorsi;
bb) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti; i conducenti dei mezzi non prendono ordini da estranei all’espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
cc) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;
dd) far salire e condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiore alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
ee) fare salire a bordo animali, fatta eccezione per quelli eventualmente autorizzati dal Comune; ff) delegare ad altri alla conduzione del mezzo;
gg) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo, compresa l’assunzione di bevande alcoliche, tali da poter arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all’incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
hh) fumare a bordo del mezzo di trasporto, anche a mezzo vuoto;
ii) esprimersi con xxxx inurbani e assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo; dar adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale; jj) sostare col motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche.
Art. 15 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
1. L'aggiudicatario dovrà garantire una continuità di presenza degli autisti in modo da limitare il turn over e/o il ricorso a sostituzioni e dovrà provvedere all’immediata sostituzione degli autisti in ogni caso di assenza.
2. In caso di sostituzione per qualsivoglia ragione, l'aggiudicatario si obbliga a garantire personale in possesso delle necessarie competenze, patenti e certificati e a trasmetterli al Comune.
3. L'aggiudicatario si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli
obblighi o che contravvenga ai divieti di cui al precedente Art. 14 del presente capitolato.
Il Comune potrà richiedere la sostituzione dei conducenti che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui al precedente Art. 14 del presente capitolato o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva.
ART. 16 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
1. Il personale addetto alla guida degli automezzi dovrà essere in numero uguale almeno a quello dei mezzi previsti per il servizio dall’Art. 17 del presente capitolato, oltre ad uno di scorta, così che all’occorrenza possa essere sostituito immediatamente l’eventuale autista assente.
2. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta aggiudicataria si dovrà avvalere di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta aggiudicataria è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
3. La Ditta aggiudicataria:
- è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione in qualità di ente appaltante;
- è unica responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto scolastico;
- è tenuta ad applicare, al personale impiegato nel servizio, tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.
- è altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale;
- è responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza;
- è tenuta a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni), nonché a trasmettere al Comune, per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento, apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.
Art. 17 - AUTOMEZZI
1. Per lo svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare automezzi in numero e di capienza sufficiente a soddisfare le esigenze dell’utenza e le caratteristiche degli itinerari. Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità dell'aggiudicatario a qualunque titolo.
2. Il numero minimo di automezzi disponibili viene quantificato come segue:
- n. 1 scuolabus con almeno 49 posti utili di cui due posti dedicati ad adulti accompagnatori
- n. 1 scuolabus con almeno 29 posti utili di cui almeno un posto dedicato all'accompagnatore
- n. 2 mezzi di riserva (dei quali 1 con capienza da 47 posti e 1 con capienza da 29 posti) da utilizzare per eventuali emergenze e per brevi periodi di tempo (guasto meccanico, incidente o altro); tutti i mezzi devono essere collocati in deposito presso una rimessa che non disti più di 40 Km da Bagnolo in Piano.
3. Ogni scuolabus dovrà prevedere almeno 1 posto per l'accompagnatore adulto.
4. Su ogni mezzo utilizzato dovrà essere ben leggibile su tutti i lati la dicitura “Servizio di trasporto scolastico" oltre alla denominazione della Ditta aggiudicataria ben leggibile sulle fiancate.
5. Per le uscite didattiche di cui all' Art 3.2 del presente capitolato dedicate ai bambini da 0 a tre anni (iscritti quindi al nido Pollicino o alle sezioni Primavera), la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un mezzo idoneo in considerazione della'età dei trasportati secondo quanto previsto all'art. 2 comma 3 del DM 31 gennaio 1997 "Nuove disposizione in materia di trasporto scolastico" e alla Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23.
6. La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo suscettibile di essere utilizzato per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l’uso dei veicoli, dei limiti e delle prescrizioni imposti dalla normativa vigente, in particolare:
- dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizione in materia di trasporto scolastico"
- dalla Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23
- D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada)
- DM 18/04/1977 così come modificato dal DM 01/04/2010 per le caratteristiche costruttive degli Scuolabus.
7. Si dispone che:
- non possano essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 e successivi divieti che saranno disposti dalle Autorità competenti;
- in ogni caso non possano essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 7 anni rispetto all’inizio dell’anno scolastico di utilizzo;
- ogni veicolo debba montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- ogni veicolo debba avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell’affidamento;
- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/ riscaldamento per il periodo estivo e invernale;
- i tubi di scarico dei veicoli non siano collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri e che l’impianto di scarico consenta l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico.
8. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di:
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di suicurezza;
- rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
- non impiegare mezzi che ammettano il trasporto di passeggeri in piedi.
9. La Ditta aggiudicataria non può sostituire i mezzi indicati in sede di offerta con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune, preventivamente richiesta e motivata. Il nuovo mezzo dovrà possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 18 - MANUTENZIONI DEI MEZZI
1. Per tutta la durata del contratto, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene. L'aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l’assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.
2. Inoltre, è onere dell' aggiudicatario, prima di ogni servizio annuale:
a) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento degli indicatori direzionali luminosi, l’impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato dei pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo;
b) verificare che le condizioni igienico-sanitarie e la pulizia del mezzo siano in una situazione accettabile.
Art. 19 - AVARIE E CASI DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
1. In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa- scuola-casa, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo nel più breve termine possibile, secondo ragionevolezza, e comunque entro un tempo massimo di 45 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali e ricorrendo ad un mezzo di riserva come previsto al precedente Art. 17 del presente capitolato.
2. In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l’incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie, ed è tenuto ad informare: le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune anche facendo ricorso a messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all’arrivo del mezzo sostitutivo.
3. L'aggiudicatario dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, fenomeni atmosferici o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell’Istituzione Scolastica interessata.
Art. 20 - RIMESSA PER I MEZZI
1. L'aggiudicatario dovrà munirsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie, come previsto all'Art. 17 del presente capitolato, che non disti più di Km 40 da Bagnolo in Piano.
2. Tale sede dovrà essere nella disponibilità dell'aggiudicatario a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche
senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (sistemi di allarme, di televigilanza, di videosorveglianza, ecc.) e mediante limitazione dell’accesso all’immobile al solo personale autorizzato.
Art. 21 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
1. L'aggiudicatario è tenuto a produrre al Comune, con cadenza mensile, specifici report riportanti per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extrascolastiche: la data, il numero delle corse eseguite ogni giorno, i Km percorsi (per ogni corsa), come previsto anche all'Art. 11 del presente capitolato.
2. L'aggiudicatario, nell’ambito del report mensile, deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi. Tale report deve essere allegato a ciascuna fattura mensile per l’effettuazione dei relativi pagamenti.
3. Al termine di ogni anno scolastico – di norma entro il 15 luglio – l'aggiudicatario è tenuto a produrre al Comune una sintetica relazione in merito all’andamento del servizio nel corso dell’anno scolastico appena concluso, evidenziando criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio (report annuale).
Inoltre, l'aggiudicatario è tenuto ad attuare un sistema di rilevazione (annuale) del gradimento del servizio da parte degli utenti e a comunicarne i risultati al Settore Servizi Educativi del Comune (customer satisfaction).
Art. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria:
- dovrà osservare, nei riguardi dei propri soci e/o dipendenti, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contenute nei contratti di lavoro delle categorie di appartenenza, garantendo altresì il pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi derivanti dal rapporto di lavoro;
- si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza, sia nei confronti dei propri lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati che nei confronti dell'ente e di terzi;
- è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste;
- è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale;
- nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse all' applicazione del D.Lgs. 81/2008, dovrà provvedere alla informazione e alla formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio, ecc.).
2. L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti interferenze e, pertanto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ai sensi dell’Art.26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e dell'Art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 23 - CLAUSOLA SOCIALE
1. E' prevista, in conformità a quanto disposto dall'Art. 50 del D.Lgs. 50/2016, “specifica clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato” attraverso “l'applicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, dei contratti collettivi di settore, di cui al Art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”.
Pertanto, la Ditta aggiudicataria (appaltatore subentrante), per il periodo di durata contrattuale, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, dovrà assumere in toto o in parte gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente.
Art. 24 - CODICI DI COMPORTAMENTO
1. Il Comune di Bagnolo in Piano trasmetterà alla Ditta aggiudicataria il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano (approvato con deliberazione di G.C. n. 116 del 30.12.2013).
2. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, i predetti Codici e a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione di tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Bagnolo in Piano. L’inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del contratto.
Art. 25 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
1. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti o incaricati del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 26 - OBBLIGHI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. A fronte di tutti gli obblighi imposti all’appaltatore, l’Amministrazione Comunale si impegna a:
1.1 garantire la corresponsione del corrispettivo nell’importo, nelle forme e nei modi previsti dal successivo Art. 34 del presente capitolato;
1.2 comunicare alla Ditta aggiudicataria, con congruo anticipo, eventuali variazioni o integrazioni delle linee e del Piano di Trasporto Annuale;
1.3 reperire gli eventuali accompagnatori da destinare al servizio di sorveglianza e custodia dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia durante il periodo di permanenza sull’autobus. Per tale servizio di accompagnamento, il Comune potrà mettere a disposizione personale proprio, ovvero aderente ad associazioni ricreative, sportive o di volontariato locali, come già indicato al precedente Art. 12 del presente capitolato.
Art. 27 - CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi, al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di accertare, inoltre, l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi. In particolare il Comune si riserva di effettuare controlli periodici ed ispezioni sugli automezzi, per verificare l’osservanza degli orari, l’idoneità dei mezzi utilizzati e del personale conducente, le condizioni igienico sanitarie dei mezzi ed in generale per gli aspetti della qualità, sicurezza e rapporti con l’utenza.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire mensilmente i dati relativi alla percorrenza chilometrica dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto scolastico come previsto al precedente Art. 21 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO del presente capitolato
3. E’ facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.
4. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad esibire tutti gli atti ed i documenti di cui il Comune faccia richiesta e a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti. I dipendenti del Comune, all’uopo autorizzati, avranno libero accesso sui mezzi adibiti al trasporto, sia nei luoghi di deposito e sosta, che durante l’espletamento del servizio.
Art. 28 - APPLICAZIONE PENALI
1. La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge previste in materia, al presente Capitolato ed al Piano di trasporto annuale, nonché alle indicazioni impartite dai competenti Uffici comunali durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta da parte del Comune, indirizzata alla ditta aggiudicataria, la quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione stessa.
3. La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dall'aggiudicatario e la sanzione che si intende irrogare a margine dell’analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dall'aggiudicatario stesso. Nella controdeduzione, quest'ultimo deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali.
4. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l’irrogazione della penale, la riduzione o l’aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite dall'aggiudicatario, motivando anche l’applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l’accertamento dell’inadempienza il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.
5. Si riporta di seguito l’elenco delle violazioni con la relativa sanzione:
a) € 100,00: mancato rispetto dei punti di fermata stabiliti in accordo con l’Amministrazione;
b) € 100,00: per ciascun mezzo, per ritardo (nell'orario di arrivo presso le sedi scolastiche) fino a 30 minuti rispetto a quello di inizio delle lezioni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
c) € 200,00: per ciascun mezzo, per ritardo (nell'orario di arrivo presso le sedi scolastiche) oltre 30 minuti rispetto a quello di inizio delle lezioni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
d) € 200,00: trasporto di un numero di utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo;
e) € 500,00: nel caso in cui il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno, o sia effettuato in maniera incompleta;
f) € 500,00: utilizzo di mezzi non conformi o di autisti non in regola con la normativa vigente;
g) € 500,00: trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto on altri utenti;
h) € 500,00: sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata o ritorno;
i) € 500,00: comportamento dell’autista del mezzo scorretto o lesivo dell’incolumità dei passeggeri (ad es. fumo alla guida, uso del telefono personale durante la guida senza auricolari e non per motivo di emergenza o legato al servizio, velocità eccessiva e pericolosa segnalata al Comune e da questo accertata).
6. La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.
7. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto – unitariamente considerato – sarà risolto di diritto ex Art. 1456 Codice Civile.
Art. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante.
2. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora la Ditta aggiudicataria cessi di possedere i requisiti che le consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. L'Amministrazione Comunale risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
b) abbandono del servizio senza giustificato motivo;
c) mancata copertura assicurativa della polizza prevista al successivo Art. 30 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
d) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
e) attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Bagnolo in Piano stesso nei propri confronti;
f) inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 24.
4. Inoltre l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione diretta del contratto, ai sensi dell’Art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, qualora la Ditta aggiudicataria:
- si renda colpevole di negligenza e/o frode e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto;
- rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune;
- in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione/agli adempimenti necessari;
- violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
5. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà nel Comune interessato il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria.
6. Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed, in particolare, si riserva di esigere dalla Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni della Ditta aggiudicataria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
7. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa il Comune, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.
8. Al contratto si applicano, in ogni caso, gli Artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 30 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
1. La Ditta aggiudicataria si assume ogni onere e rischio inerente l’affidamento in capo del servizio oggetto dell’appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del personale impiegato nell’esecuzione del servizio. Essa si assume, inoltre, tutte le
responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, anche oltre i massimali previsti nelle polizze del successivo comma 3 del presente articolo, tenendo, in tal senso, indenne l’Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
2. Per le responsabilità della Ditta aggiudicataria si richiama l’Art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.
3. Alla Ditta aggiudicataria è fatto obbligo di contrarre e di mantenere efficaci per tutta la durata dell’appalto le seguenti coperture assicurative:
3.1 per i danni a terzi conseguenti a circolazione dei veicoli impiegati nel servizio:
Polizza RCA obbligatoria ex lege (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Titolo X e s.m.i), con un massimale unico non inferiore al massimale di legge:
- € 30.000.000,00 per sinistro per i danni causati alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, ed
- € 2.000.000,00 per sinistro per i danni alle cose ed animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati;
3.2. per i danni cagionati a terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli impiegati nel servizio:
Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera con i seguenti massimali minimi:
- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00
- sezione RCO massimale € 2.000.000,00 con il limite per prestatore infortunato di € 1.000.000,00.
4. L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell’appaltante per le responsabilità ad esso imputabili, secondo le norme dell’ordinamento vigente. I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall’appaltatore, sia nei confronti dei terzi, compresi i trasportati, che nei confronti dell’Ente.
5. La Ditta aggiudicataria è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
6. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta aggiudicataria per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.
Art. 31 - GARANZIE
1. CAUZIONE PROVVISORIA: l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fidejussoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando come previsto dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 interamente richiamato in ogni sua voce.
2. CAUZIONE DEFINITIVA: a garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà, all'atto della stipula del contratto d’appalto, presentare una garanzia (cauzione definitiva), a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, in conformità all’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'Art. 67 del D.Lgs. 56/2017 e al Decreto del Ministero dello sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018. Per le imprese in possesso delle certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale come previsto dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016.
3. La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente:
3. 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
3. 2. la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
3. 3. la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. Essa sarà a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto della Ditta aggiudicataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale si sia dovuta avvalere, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 32 - RETTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
1. La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti effettivamente iscritti al servizio stesso.
2. Le rette del servizio di trasporto scolastico sono determinate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo ed hanno validità, di norma, per anno scolastico. L'Amministrazione Comunale provvede direttamente, a propria cura e spesa, alla loro riscossione e al recupero delle eventuali morosità.
Art. 33 - CESSIONE E SUBAPPALTO
1. E’ vietata, alla Ditta aggiudicataria, la cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione del medesimo e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale e fatti salvi i maggiori danni accertati.
2. E' consentito il subappalto alle condizioni previste dall'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. Ii e previa autorizzazione scritta della stazione appaltante nella misura massima del 30%.
3. In caso di qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso il Comune di Bagnolo in Piano e verso terzi è individuato nella Ditta aggiudicataria.
Art. 34 - CORRISPETTIVO e REVISIONE PERIODICA
1. Il corrispettivo dell'appalto sarà definito nell'esatto importo in sede di aggiudicazione.
2. L'importo complessivo a base d'asta per n. 2 anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021, con eventuale ripetizione per ulteriori due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, XXX xxxxxxx, è il seguente:
Importo per n. 2 anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 | Importo per la ripetizione del servizio per n. 2 anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 | Importo per 6 mesi (proroga tecnica) | Importo totale (2 anni + 2 anni + proroga) | |
Comune di Bagnolo in Piano | € 149.050,00 | € 149.050,00 | € 44.715,00 | € 342.815,00 |
3. REVISIONE PERIODICA PREZZI: dal 1 settembre 2020, con cadenza annuale, è consentita la revisione del corrispettivo a carico della stazione appaltante ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. 50/2016. L’eventuale richiesta di revisione deve essere presentata al Comune, dalla Ditta aggiudicataria, a mezzo di posta elettronica certificata PEC o raccomandata
A.R. entro il 31 luglio per valere dal 1 settembre dello stesso anno. L'adeguamento verrà calcolato sulla base della variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati in Italia (indice F.O.I.), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con riferimento alla data del 30 giugno dell’anno della richiesta di aumento rispetto al 30 giugno dell’anno precedente. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti.
Art. 35 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
1. Il costo relativo al servizio in oggetto sarà riconosciuto come corrispettivo versato mensilmente dall'Ente alla ditta aggiudicataria: detto pagamento, per ciascun Anno Scolastico, avverrà in 10 (dieci) rate mensili posticipate (da settembre a giugno). L’importo di ogni singola fattura dovrà corrispondere ad 1/10 dell’importo complessivo annuo del servizio.
2. Alla fine di ogni mese la Ditta aggiudicataria emetterà, con data fine mese di competenza, la fattura elettronica per Il mese di riferimento. La Ditta aggiudicataria dovrà indicare, su ciascuna fattura il n. di CIG riportato sul contratto. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 192/2012, previa verifica della regolarità contributiva, mediante DURC, e nel rispetto della legislazione vigente.
3. In caso di fatture incomplete e nel caso in cui il Responsabile del Settore competente riscontrasse elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione alla Ditta aggiudicataria. La comunicazione sospende i termini di pagamento sino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze sollevate. Nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva.
4. Il Comune non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura, che restano a carico della Ditta aggiudicataria.
5. In base all'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura, che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare, oltre al CIG indicato sul contratto, il seguente Codice Univoco Ufficio:
Comune di Bagnolo in Piano – Piazza Garibaldi, 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano P. IVA/C.F. 00441280351
Codice Univoco ufficio: UFLF5G
6. In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, il Comune non potrà procedere al pagamento della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment”,
la Ditta aggiudicataria emetterà fattura con imponibile e IVA e con la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Il Comune corrisponderà alla Ditta l’imponibile esposto in fattura e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario.
Art. 36 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
1. Ai sensi dell’Art. 3 della L. 23/08/2010 n. 136 e s.m.i. la Ditta aggiudicataria assume espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato siano registrati su conti correnti dedicati salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
2. La Ditta aggiudicataria, per la stipula del contratto, dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.
Art. 37 - STIPULA DEL CONTRATTO – EVENTUALE ESECUZIONE ANTICIPATA – SPESE CONTRATTUALI
1. All’aggiudicazione definitiva della presente gara farà seguito, nei tempi previsti dalla vigente normativa, la stipula di regolare contratto, in forma pubblica amministrativa, in formato elettronico, a firma digitale di entrambe le parti.
2. Nel contratto saranno comprese e specificatamente sottoscritte le clausole contrattuali previste dal Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore appalti e concessioni di lavori pubblici. La stipula del contratto è subordinata a:
a. accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia in capo alla Ditta aggiudicataria;
b. acquisizione della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC);
c. prova documentale di tutti i requisiti previsti di accesso alla gara e precedentemente autocertificati;
d. costituzione della cauzione definitiva;
e. versamento delle spese contrattuali, compresi gli oneri fiscali;
f. presentazione di tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie per l'esecuzione del contratto;
g. presentazione della polizza assicurativa e della relativa quietanza.
3. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto, o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'Amministrazione Comunale provvederà a dichiararla decaduta ed aggiudicherà il servizio alla Ditta concorrente che segue in graduatoria.
4. Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'Art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula del contratto definitivo.
5. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere la Ditta aggiudicataria, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.
6. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative, inerenti e conseguenti l’appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 38 - RECESSO DAL CONTRATTO
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.
2. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale recesso un preavviso di almeno un mese. In difetto, alla Ditta aggiudicataria è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.
3. La Ditta aggiudicataria avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno sei mesi. La Ditta aggiudicataria si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno scolastico. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
4. Il Comune potrà inoltre recedere dal contratto, come previsto all'articolo 1 comma 13 del DL 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità – prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del DL 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.
Art. 39 - CONTROVERSIE
1. In caso di controversia tra la Ditta aggiudicataria ed il Comune circa l’interpretazione e l’esecuzione del servizio e del presente Capitolato Speciale d’Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Xxxxxx. In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell’esecuzione del servizio.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia agli Artt. 204 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
Art. 40 - DOMICILIO
1. La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere, e mantenere per tutta la durata dell’appalto, il suo domicilio presso la propria sede operativa con dotazione stabile di personale e dare comunicazione all'Amministrazione Comunale dell’esatta ubicazione e relativo indirizzo, compreso quello di posta certificata (PEC). Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo posta certificata (PEC) o lettera raccomandata.
Art. 41 - REFERENTI DELL'APPALTO
1. La ditta aggiudicataria dovrà indicare, prima della stipulazione del contratto, un proprio rappresentante, il quale assume il compito di REFERENTE, reperibile per tutta la durata dell’anno scolastico, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune in ordine a tutto ciò che attiene all’esecuzione dell’appalto. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, individuato dalla Ditta aggiudicataria, si intendono fatte direttamente alla ditta medesima.
2. L'aggiudicatario provvederà a munire il referente individuato di appositi dispositivi (es: smartphone) dotati di applicazioni che consentano la messaggistica istantanea, una connessione ad Internet ed un piano di minuti di conversazione di tipo illimitato. Il Comune, a sua volta, designerà un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con la ditta aggiudicataria.
3. In caso di sostituzione del proprio referente, ciascuna delle parti ne dovrà dare tempestivo preavviso all’altra.
Art. 42 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, a seconda della disciplina in vigore, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara.
Art. 43 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall'applicazione di nuove normative.
Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel Disciplinare di gara.
Art. 44 - ALLEGATI
A- PIANO DEL TRASPORTO 2017-2018
B- SCHEDA TECNICA RIPORTANTE LE CORSE 2017-2018