CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO DA ESTAR CON LA DITTA ARTHREX ITALIA S.R.L. IN DATA 26.05.2020, REPERTORIO N. 206 DEL 05.06.2020, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE INCLUSIVE SERVICE DI COLONNE PER ARTROSCOPIA E RELATIVO...
CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO DA ESTAR CON LA DITTA ARTHREX ITALIA S.R.L. IN DATA 26.05.2020, REPERTORIO N. 206 DEL 05.06.2020, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE INCLUSIVE SERVICE DI COLONNE PER ARTROSCOPIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ESTAR CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA ATTREZZATURE INFORMATICHE E SANITARIE N. 246 DEL 24.02.2020 E DI NULLA OSTA ESTAR PROT. N. 44820 DEL 17.09.2020.
CIG PADRE: 7802985AEA CIG DERIVATO: 8456328E9C
L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale prot. n. 77097 del 29.09.2020 domiciliata per la carica presso l’Azienda
E
La ditta Arthrex Italia s.r.l., con sede legale in Milano, Via Xxxxxx Xxxxx, n. 54, iscritta nel registro delle imprese di Milano, C.F. e P.I.
09301330966, legalmente rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxx, nato a
, in qualità di Procuratore generale della Società;
( ) il
C.F:
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 201 del 12.02.2019, la medesima Centrale di Committenza ha proceduto all’indizione di una procedura aperta la stipula di un Accordo Quadro della durata di 60 mesi per la fornitura in locazione “Inclusive Service” di Colonne per Artroscopia e relativo materiale di consumo da destinare alle XX.XX. della Regione Toscana – Revoca e contestuale reindizione nella forma dell’accordo quadro;
- con Determinazione del Direttore del Direttore di Area attrezzature Informatiche e Sanitarie Estar n. 246 del 24.02.2020, immediatamente esecutiva, ESTAR ha proceduto all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura in locazione “Inclusive Service” di Colonne per Artroscopia e relativo materiale di consumo a favore della ditta Arthrex Italia s.r.l. per il 70 % della fornitura e della ditta Xxxxxxx & Xxxxxxx Medical Spa per il 30% della fornitura;
- in data 26.05.2020, Repertorio n. 206/2020, è stato stipulato l’A.Q. per l’affidamento della fornitura in “ locazione “Inclusive Service” di Colonne per Artroscopia e relativo materiale di consumo, tra Estar e la ditta Arthrex Italia s.r.l., aggiudicataria per il 70 % della fornitura, e la ditta Xxxxxxx & Xxxxxxx Medical S.p.a , aggiudicataria per il 30% della fornitura;
- con nota prot. n. 66683 del 26.08.2020 autorizzata dalla Direzione Aziendale, l’Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ad Estar la fornitura inclusive service quinquennale di n. 6 colonne artroscopiche e relativo materiale di consumo in adesione all’A.Q. per l’affidamento della fornitura in “’locazione “Inclusive Service” di Colonne per Artroscopia e relativo materiale di consumo, aggiudicata da Estar con Determinazione del Direttore del Direttore di Area attrezzature Informatiche e Sanitarie Estar n. 246 del 24.02.2020;
-con nota prot. n. 44820 del 17.09.2020 Estar ha autorizzato l’adesione dell’Azienda USL Toscana Centro all’Accordo Quadro per la fornitura inclusive service quinquennale di n. 6 colonne artroscopiche e relativo materiale di consumo in adesione all’A.Q. per l’affidamento della fornitura in locazione “Inclusive Service” di Colonne per Artroscopia e relativo materiale di consumo;
-con nota prot n. 77097 del 29.09.2020 il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, a dare attuazione al contratto;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1- PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettati dalla ditta aggiudicataria:
- Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di “affidamento della fornitura di locazione “Inclusive Service” di Colonne per Artroscopia e relativo materiale di consumo;
- Allegato all’A.Q. Capitolato normativo e tecnico prestazionale di gara;
- Allegato alll’A.Q. offerta commerciale della ditta aggiudicataria;
- Allegato alll’A.Q. Duvri Ricognitivo Gli allegati al presente contratto sono:
all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679
all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
all. C) Modulo per richiesta DURC all. D) Duvri
all. E) Configurazione colonne artroscopia
Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della fornitura in locazione “Inclusive Service” di Colonne per Artroscopia e relativo materiale di consumo per l’Azienda USL Toscana Centro, come da configurazione All. (E parte integrante e sostanziale del presente contratto;
Art. 3- IMPORTO
L’importo quinquennale del presente contratto ammonta ad € 659.541,76 IVA inclusa, comprensivo di oneri della sicurezza della ditta così suddiviso:
Materiale di consumo | € | 364.597,00 | IVA compresa | ||
Noleggio e apparecchiature | Assistenza | Tecnica | € | 294.944,76 | IVA compresa |
Il materiale di consumo verrà acquisito tramite il Magazzino di Area Vasta, dalla SOS Servizi Amministrativi per la farmaceutica che riassorbe le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco.
I canoni di noleggio e assistenza delle apparecchiature decorreranno dalla data dell’esito di collaudo delle apparecchiature.
Art. 4 – DURATA
Il presente contratto decorre dalla data dell’ultima firma digitale apposta e avrà durata quinquennale a decorrere dalla data dell’esito positivo del collaudo delle apparecchiature.
Art. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.
Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.
Il fornitore è tenuto ad osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell’esecuzione del contratto e del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto per il noleggio e la manutenzione delle apparecchiature per l’Azienda è: D.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Il Direttore dell’esecuzione del contratto per il noleggio e la manutenzione delle apparecchiature per l’Azienda è: Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: XXXXXX XXXXX
Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.
Art. 7- PENALI
Si rimanda all’art. 17 del capitolato normativo e prestazionale di gara.
Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO
Si rimanda agli arrtt. 18 e 19 del capitolato normativo e prestazionale di gara.
Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA’
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell’esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.
Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.
Art. 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti.
Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
Art. 12 – RESPONSABILITA’
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.
Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008
Si rimanda all’art. 8.7 del capitolato normativo e prestazionale di gara.
In data 13.10.2020 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 04.11.2020 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.
Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).
3. Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.
4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Arthrex Italia S.r.l., l’Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)
5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all’atto redatto e sottoscritto, prima dell’inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.
Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il fornitore è tenuto ad osservare nell’espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/00-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x- codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.
Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.
Art. 17- FORO COMPETENTE
Si rinvia a quanto dall’art. 6 dell’Accordo Quadro e dell’art. 22 del capitolato normativo e prestazionale di gara.
Art. 18 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.
Per l’Azienda USL Toscana Centro Per la ditta Arthrex Italia S.r.l. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) Procuratore Generale
D.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxx