VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In Milano, il giorno
tra
• Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo
e
• le Organizzazioni Sindacali
di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Sanitario)
premesso che
- in data 9 settembre 2013 è pervenuta richiesta da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo di iscrizione al Fondo Sanitario dei propri dipendenti, tra i quali sono ricompresi n. 6 lavoratori già iscritti fino al 30 giugno 2013 al Fondo Sanitario in quanto già dipendenti fino a tale data della Cassa di Risparmio del Veneto provenienti dal FIA ed assunti dalla Fondazione dal 1° luglio 2013;
- il decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122/2010, ha definito nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, che hanno interessato il personale aderente al Fondo di Solidarietà successivamente al 30 ottobre 2008;
- le disposizioni attuative dell’accordo 2 ottobre 2010 hanno stabilito, relativamente al personale indicato all’alinea che precede, l’iscrizione al Fondo Sanitario, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, per il periodo di permanenza previsto dagli accordi stessi;
- si è valutata l’opportunità di analizzare la situazione dei dipendenti in servizio che, all’atto dell’avvio dell’operatività del Fondo Sanitario non hanno inteso iscriversi al medesimo ovvero che hanno revocato l’iscrizione;
si conviene che:
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. il Personale dipendente della Fondazione CARIPARO già iscritto al Fondo Sanitario in quanto dipendente fino al 30 giugno 2013 della Cassa di Risparmio del Veneto proveniente dal FIA ed assunto dalla Fondazione Cariparo il 1° luglio 2013, fruirà direttamente delle prestazioni riconosciute dal “Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in servizio” e risulterà iscritto al Fondo Sanitario senza soluzione di continuità, con facoltà di recesso da esercitarsi entro il 28 febbraio 2014, e con decorrenza del recesso – in tale ipotesi – dal 1° luglio 2013.
Il restante Personale della Fondazione sarà iscritto al Fondo Sanitario a far data dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto e con applicazione del complessivo ordinamento statutario;
3. le Parti si danno atto che, in conformità alle disposizioni attuative dell’accordo 2 ottobre 2010 e in coerenza con quanto sinora applicato dal Fondo Sanitario relativamente al personale aderente al Fondo di Solidarietà dal 1° novembre 2008 e non ricompreso nella salvaguardia dell’applicazione dell’introduzione della c.d. finestra mobile di cui al D.L. 78/2010 (cosiddetti “diecimila”), per il periodo di differimento dell’accesso al trattamento pensionistico che superi l’ultimo anno solare di permanenza nel Fondo di Solidarietà previsto all’atto dell’accesso al Fondo di Solidarietà medesimo, è dovuto da ciascun iscritto l’intero contributo stabilito dal Fondo Sanitario per gli iscritti in servizio, comprensivo anche della quota tempo per tempo prevista a carico dell’azienda con mantenimento per tale periodo delle prestazioni previste dal Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in servizio. In tal caso è fatta salva la possibilità per detti iscritti, in via eccezionale, di recedere dal Fondo Sanitario a decorrere dal 1° gennaio dell’anno solare per il quale il contributo è posto a loro carico;
4. i dipendenti attualmente in servizio che al momento dell’avvio dell’operatività del Fondo Sanitario non hanno inteso iscriversi al medesimo ovvero hanno revocato la propria iscrizione nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 senza aver usufruito delle relative prestazioni, in via straordinaria ed eccezionale, entro e non oltre il 30 giugno 2014, potranno richiedere l’iscrizione per sé e l’estensione delle prestazioni per gli eventuali familiari rientranti nelle previsioni statutarie, alle condizioni di seguito elencate:
- iscrizione al Fondo Sanitario dal 1° gennaio 2014;
- pagamento di un’intera annualità di contribuzione a carico dell’iscritto dovuta per sé e per gli eventuali familiari ai sensi delle disposizioni statutarie oltre all’intera quota percentuale prevista a titolo di “contributo di ingresso” nell’accordo 2 ottobre 2010, senza fruizione delle prestazioni;
- possibilità di beneficiare delle prestazioni di cui all’Appendice 2 dello Statuto a decorrere dal 1° gennaio 2015 per un periodo di due anni nel corso del quale l’Azienda verserà il contributo a proprio carico e l’iscritto continuerà a corrispondere il “contributo di ingresso” per sé e per i familiari a carico, oltre a quanto previsto per i familiari non a carico.