CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DEL PIANO DI RISPARMIO“risparmiodisicuro“
PER LA SOTTOSCRIZIONE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti Condizioni generali di contratto relative al Piano di Ri- sparmio si intende per:
Poste Italiane: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, costituito ai sensi dell’art. 2, commi 17-octies e ss. del Decreto Legge 29 dicembre 2010
n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011 n. 10 e destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta come disci- plinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e successive modifiche;
Piano di Risparmio (di seguito anche “PdR”): il Servizio offerto da Poste Italiane per l’acquisto di Buoni Fruttiferi Postali emessi in forma demateria- lizzata (di seguito anche il/i “Buono/i”) da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito anche “CDP”) mediante un programma di sottoscrizioni periodiche. Il PdR è disciplinato dalle successive sezioni A) e B) delle presenti Condi- zioni generali di contratto;
Conto di Regolamento: conto corrente BancoPosta o libretto di risparmio postale nominativo ordinario sul quale vengono contabilmente regolate le operazioni di addebito relative alla sottoscrizione del/i Buono/i; Sottoscrittore/i: il/i cliente/i richiedente/i l’attivazione del PdR intestatario/i del Conto di Regolamento;
Modulo di Richiesta di attivazione: modulo da sottoscrivere a cura del cliente, al fine di richiedere l’attivazione del PdR;
Condizioni Piano di Risparmio “Risparmio di Sicuro” - Xx. Xxxxxxx 2017
Prima Rata: Buono sottoscritto in occasione della richiesta di attivazione del PdR;
Rata/e: sottoscrizioni di Buoni, tutte del medesimo importo, a carattere pe- riodico;
Giorno di Addebito: giorno in cui ha luogo il regolamento contabile delle Rate periodiche;
Riciclo: ulteriori tentativi di addebito effettuati sul Conto di Regolamento nel caso in cui lo stesso, nel giorno di addebito della Prima Rata o delle Rate risulti privo della necessaria provvista ovvero della disponibilità della stessa; Ufficio Postale di Radicamento: Ufficio Postale dove è intrattenuto il Con- to di Regolamento intestato al Sottoscrittore del PdR;
Contratto: accordo tra l’intestatario del Conto di Regolamento e Poste Ita- liane avente ad oggetto l’acquisto in forma dematerializzata di Buoni me- diante un programma di sottoscrizioni periodiche;
Xxxxxx lavorativo bancario: giorno diverso dal sabato e dai giorni festivi.
Xxxxxx lavorativo postale: giorno diverso dai giorni festivi.
SEZIONE A) - CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RISPARMIO
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO. CONDIZIONI RELATIVE AL SOTTO- SCRITTORE
1. Il Sottoscrittore del PdR acquista Buoni emessi in forma dematerializzata tramite un programma di sottoscrizione periodica del quale può scegliere l’importo delle Rate e la frequenza dell’addebito, nonché la specifica tipolo- gia per i quali è consentita la sottoscrizione attraverso tale modalità. Il taglio minimo sottoscrivibile, ove previsto, in base alla tipologia di Buono prescelto, è indicato nella Scheda di Sintesi di ciascun Buono.
2. Il PdR può essere sottoscritto esclusivamente da persone fisiche maggiori d’età, con un limite massimo di quattro sottoscrittori.
3. Per la sottoscrizione del PdR è necessaria la titolarità di un Conto di Re- golamento sul quale vengono contabilmente regolate le operazioni di adde- bito relative alla sottoscrizione del/i Buono/i e sul quale saranno accreditate le somme relative ai Buoni emessi, alla loro naturale scadenza o nell’ipotesi di rimborso anticipato, totale o parziale.
4. In caso di cointestazione del Conto di Regolamento con facoltà di firma congiunta tra gli intestatari, il PdR deve essere sottoscritto da tutti gli intesta- tari del Conto di Regolamento.
5. In caso di cointestazione del Conto di Regolamento con facoltà di firma disgiunta tra gli intestatari, il PdR può essere sottoscritto anche da un unico intestatario di detto rapporto.
ART. 3 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
1. L’adesione al PdR avviene mediante la sottoscrizione dell’apposito Mo- dulo di Richiesta di attivazione disponibile presso l’Ufficio Postale di Radi- camento.
2. Il Modulo di Richiesta reca l’indicazione dei dati anagrafici relativi al/ai Sottoscrittore/i, l’importo della Prima Rata, nonché l’importo, la frequenza ed il giorno di addebito delle Rate.
3. Poste Italiane attiva il PdR entro 3 (tre) giorni lavorativi postali successi- vi dalla presentazione della Richiesta, salvo inesattezza e/o incompletezza della documentazione attestante la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 2 delle presenti Condizioni generali di contratto.
ART. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
1. L’accettazione della Richiesta di attivazione del PdR è comunicata al Sot- toscrittore con le modalità di cui all’art. 11 delle presenti Condizioni generali di contratto.
2. Il contratto si perfeziona con l’addebito della Prima Rata.
ART. 5 - DURATA
Il PdR ha durata a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.
ART. 6 - PRIMA RATA E RATE SUCCESSIVE
1. Al momento della richiesta di attivazione del PdR, il Sottoscrittore indica l’importo della Prima Rata, che sarà addebitata sul Conto di Regolamento il giorno lavorativo postale successivo alla data di richiesta di attivazione del PDR, fermo restando quanto previsto al successivo art. 7 commi 2 e 3.
2. Successivamente alla Prima Rata, il PdR comporta l’addebito periodico sul Conto di Regolamento delle Rate di importo stabilito dal Sottoscrittore, secondo la frequenza dallo stesso prescelta tra: mensile, trimestrale, seme- strale, annuale. Il Sottoscrittore può indicare, quale Giorno di Addebito delle Rate, il 5 (cinque) o il 27 (ventisette) del mese.
ART. 7 - ADDEBITO DELLA PRIMA RATA E DELLE RATE SUCCESSIVE
1. Il Sottoscrittore del PdR autorizza l’addebito sul Conto di Regolamen- to dell’importo della Prima Rata e, per tutta la durata del PdR, l’addebito dell’importo di ciascuna delle Rate successive, mediante la specifica modu- listica di richiesta di attivazione predisposta da Poste Italiane. Le operazioni di addebito sul Conto di Regolamento avvengono nel rispetto e secondo le condizioni contrattuali del Conto di Regolamento stesso cui si fa rinvio.
2. Nel caso in cui nel Giorno di Xxxxxxxx non sia disponibile sul Conto di Re- golamento la provvista sufficiente all’addebito dell’intera Rata, ovvero siano presenti limitazioni all’operatività dello stesso, nei tre giorni lavorativi postali successivi vengono effettuati uno o più, fino ad un massimo di tre, tentativi di addebito (“Riciclo/i”). Il Riciclo viene in ogni caso effettuato non oltre il mese relativo al Giorno di Addebito in caso delle Rate; in occasione della Prima Rata il Riciclo viene effettuato anche oltre il mese relativo al Giorno di Addebito, ma sempre nel limite di tre tentativi.
3. Il mancato addebito della Prima Rata, anche a seguito dell’ultimo Riciclo previsto, non consente il perfezionamento del Contratto e la contestuale at- tivazione del PdR.
4. Qualora non sia possibile l’addebito di una o più Rate anche a seguito dell’ultimo Riciclo previsto, non verranno emessi i relativi Buoni, fermo re- stando quanto previsto all’art. 10, comma 1 delle presenti Condizioni gene- rali di contratto.
ART. 8 - CONTABILIZZAZIONI E RENDICONTAZIONE
1. Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate nell’ambito del PdR dal/i titolare/i di conto corrente BancoPosta verranno rendicontate nell’estratto conto relativo al detto conto corrente.
2. Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate nell’ambito del PdR dal/i titolare/i di libretto di risparmio postale emesso in forma cartacea avranno evidenza come prelievi a seguito della richiesta – da parte del/i titolare/i stesso/i – di aggiornamento movimenti del detto libretto.
3. Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate dal/i titolare/i di libretto di risparmio postale emesso in forma dematerializzata verranno rendicontate nel Rendi- conto annuale delle registrazioni contabili.
ART. 9 - MODIFICA DEL PIANO DI RISPARMIO
1. Il Sottoscrittore ha facoltà di modificare il PdR con riferimento all’importo e/o alla frequenza delle Rate e/o al Giorno di Addebito delle stesse.
2. Le modifiche di cui al precedente comma vengono richieste mediante l’apposito modulo che deve essere sottoscritto e presentato esclusivamente presso l’Ufficio Postale di Radicamento.
ART. 10 - RECESSO ED ESTINZIONE
1. Nel caso in cui, per cause non imputabili a Poste Italiane, per quattro Rate consecutive non risulti possibile l’addebito delle Rate stesse, Poste Italiane recede dal contratto.
2. Poste Italiane ha, comunque, diritto di recedere dal contratto senza preav- viso qualora vi sia un giustificato motivo ovvero, in assenza di un giustificato motivo, dando un preavviso scritto al sottoscrittore non inferiore a 30 giorni lavorativi bancari.
3. Il Sottoscrittore ha facoltà di recedere dal contratto dando un preav- viso scritto a Poste Italiane non inferiore a 30 giorni lavorativi bancari, salvo giustificato motivo. Il recesso del Sottoscrittore deve essere effet- tuato mediante comunicazione scritta presentata presso l’Ufficio Postale di Radicamento della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione
su copia rilasciata al Sottoscrittore, ovvero mediante invio di lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, da inviare all’indirizzo dell’Ufficio Postale di Radicamento.
4. In ogni caso, il PdR si estingue nei casi di estinzione contemplati per ciascuna tipologia di Conto di Regolamento. I predetti casi devono essere comunicati per iscritto a Poste Italiane.
5. Nel caso di Conto di Regolamento cointestato, il PdR si estingue in caso di decesso di uno dei cointestatari.
6. Il PdR si estingue in caso di interruzione dell’emissione dei Buoni della tipologia prescelta da parte di Xxxxx e Depositi e Prestiti S.p.A. In tal caso Poste Italiane darà specifica comunicazione dell’avvenuta estinzione del PdR, secondo quanto previsto al successivo art. 11.
7. L’estinzione del PdR, anche a seguito del recesso, determina l’interruzio- ne degli addebiti delle Rate.
ART. 11 - COMUNICAZIONI AL SOTTOSCRITTORE
1. Qualunque comunicazione al Sottoscrittore relativa al PdR viene effettua- ta da Poste Italiane per iscritto e spedita al Sottoscrittore all‘indirizzo indicato in relazione al Conto di Regolamento.
2. Eventuali variazioni dell’indirizzo di cui al precedente comma 1 devono essere comunicate dal Sottoscrittore a Poste Italiane mediante comunica- zione scritta presentata presso l’Ufficio Postale di Radicamento della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione su copia rilasciata al Sotto- scrittore presentata direttamente all’Ufficio Postale di Radicamento ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare all’indirizzo dell’Ufficio Postale di Radicamento.
ART. 12 - COMUNICAZIONI A POSTE ITALIANE
Qualunque comunicazione a Poste Italiane relativa al PdR da parte del Sotto- scrittore viene effettuata per iscritto e presentata presso l’Ufficio Postale di Ra- dicamento, della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione su copia rilasciata al Sottoscrittore, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo dell’Ufficio Postale di Radicamento.
ART. 13 - MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRAT- TUALI
1. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente Sottoscrittore, in presenza di un giustificato motivo, le presenti condizioni contrattuali.
2. Poste Italiane invia al Sottoscrittore, con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista, in forma scritta o mediante altro supporto durevole messo a disposizione da Poste Italiane e preventiva- mente accettato dallo stesso Xxxxxxxxxxxxxx, una comunicazione che rechi in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale delle condizio- ni contrattuali”, le modifiche di cui al precedente comma 1 di questo articolo, informandolo che le stesse si ritengono accettate qualora il Sottoscrittore non abbia comunicato a Poste Italiane la mancata accettazione entro la data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso il cliente Sottoscrittore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
ART. 14 - RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CON- TROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. Il Sottoscrittore può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presente Servizio. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel “Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta”. Qualora il cliente Sottoscrittore non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il pro- cedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale orga- nismo.
2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente Servizio e in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il pro- cedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, Poste Italiane e il Titolare concordano secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Ban- cario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giu- diziaria può essere alternativamente assolto dal Sottoscrittore esperendo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del cliente Sottoscrittore di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Poste Italiane e il Sot- toscrittore in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione delle presenti
Condizioni generali di contratto, il Foro territoriale competente è quello del luogo di residenza o del domicilio a tal fine eletto dal Sottoscrittore.
ART. 16 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente regolato nelle presenti Condizioni ge- nerali di contratto valgono le norme della legge italiana.
SEZIONE B) - OGGETTO DELL’INVESTIMENTO - CONDIZIONI GENE- RALI DI CONTRATTO E REGOLAMENTO DEL PRESTITO PER LA SOT- TOSCRIZIONE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DEMATERIALIZZATI
PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE
1. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italia- ne”) – informando che detto patrimonio è stato costituito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza pru- denziale di Banca d’Italia, e destinato esclusivamente all’esercizio dell’at- tività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività e conseguentemente le presenti condizioni – colloca i Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati (di seguito, “Buoni dematerializzati” o “Buoni”), prodotti finanziari nominativi rappresentati da registrazioni con- tabili, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0.
2. I Buoni sono regolati dall’art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Mi- nistro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal presente contratto e dalle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi allegata al presente con- tratto - di cui costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito, “Scheda di Sintesi”) - e nel relativo Foglio Informativo (di seguito, “Foglio Informa- tivo”).
3. Il Foglio Informativo contiene le informazioni analitiche sull’emitten- te CDP, sui rischi tipici dell’operazione, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali, ed è messo a di- sposizione del cliente, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane e sui siti internet xxx.xxx.xx, xxx.xxxxx.xx e www. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 2 - RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTRO- VERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. L’intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque que- stione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presente rapporto. Le condizio- ni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel “Re- golamento del Servizio dei Reclami BancoPosta”. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorra- no i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.
2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente rapporto e in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il pro- cedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, Poste Italiane e il Cliente concordano secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Ban- cario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giu- diziaria può essere alternativamente assolto dal Cliente esperendo il pro- cedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sotto-
porre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 3 - FORO COMPETENTE
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, per ogni con- troversia che possa insorgere in relazione all’applicazione e/o all’interpre- tazione delle presenti norme è competente il foro di residenza o domicilio dell’intestatario.
2. Se l’intestatario non riveste la qualità di consumatore, il foro competente è esclusivamente quello del capoluogo della regione in cui è stato stipulato il presente contratto, con esclusione di qualsiasi altro foro.
PARTE II – REGOLAMENTO DEL PRESTITO
ART. 4 - CONDIZIONI DI EMISSIONE
1. I Buoni sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
2. Le condizioni di emissione dei Buoni, ivi incluse la durata, l’importo mas- simo di Buoni sottoscrivibile da un unico soggetto in una giornata lavorativa, i tagli, i tassi di interesse, sono riportati nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti allegata al presente contratto.
ART. 5 - SOTTOSCRIZIONE E INTESTAZIONE
1. I Buoni dematerializzati sono sottoscrivibili presso tutti gli Uffici Postali e/o in via telematica tramite i siti internet di Poste Italiane, xxx.xxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx e da applicazioni per Smartphone e Tablet.
2. Le sottoscrizioni in via telematica sono consentite ai titolari di conto cor- rente BancoPosta e di libretto di risparmio postale abilitati al servizio di collegamento telematico.
3. Per la sottoscrizione dei Buoni dematerializzati è necessaria la titolarità di un conto corrente BancoPosta ovvero di un libretto di risparmio postale (di seguito, indifferentemente, “Conto di Regolamento”), sul quale vengono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. I Buoni de- materializzati recano la medesima intestazione del Conto di Regolamento.
4. La sottoscrizione dei Buoni dematerializzati può avvenire esclusivamen- te con addebito sul Conto di Regolamento, a condizione che su quest’ul- timo vi siano fondi disponibili sufficienti all’integrale copertura dell’importo della sottoscrizione.
5. All’atto della sottoscrizione presso gli Uffici Postali, sono consegnati le presenti Condizioni generali di contratto e Regolamento del prestito e la Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sotto- scritta.
6. In caso di sottoscrizione in via telematica, i documenti di cui al prece- dente comma 5 del presente articolo sono resi disponibili sui siti internet xxx.xxxxx.xx e www. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, e la conferma dell’operazione è trasmessa mediante invio di una comunicazione nella specifica area perso- nale della sezione MyPoste riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane.
7. Il Foglio Informativo relativo alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sot- toscritti è sempre a disposizione dell’intestatario, gratuitamente e sui canali indicati al precedente art. 1, comma 3 della Parte I.
8. I Buoni dematerializzati possono essere intestati a persone fisiche e giu- ridiche, in base a quanto indicato nella Scheda di Sintesi allegata.
9. È prevista la cointestazione dei Buoni solo per le persone fisiche con un limite massimo di quattro cointestatari.
10. Non sono consentite cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minoren- ni, né tra soggetti minorenni.
ART. 6 - RIMBORSO A SCADENZA E ANTICIPATO
1. I Buoni dematerializzati sono rimborsabili presso tutti gli Uffici Postali, nonché in via telematica tramite i siti internet di Poste Italiane, www.poste. it e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx e da applicazioni per Smartphone e Tablet. Il rimborso in via telematica è consentito ai titolari di conto corrente Banco- Posta e di libretto di risparmio postale abilitati al servizio di collegamento telematico.
2. I Buoni dematerializzati sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza. A richiesta del/i titolare/i, i Buoni dematerializzati possono essere rimborsati prima della scadenza (di seguito anche “rimborso antici- pato”), per l’intero importo o parzialmente - nel rispetto dei tagli minimi indi- cati nella Scheda di Sintesi. Nei casi di rimborso anticipato l’/gli intestatario/i ha/hanno diritto alla restituzione del capitale ed alla corresponsione degli interessi sino a quel momento eventualmente maturati, indicati nella Sche- da di Sintesi.
3. Il rimborso anticipato di Buoni cointestati avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il Conto di Regolamento e secondo la facoltà di agire sta- bilita per il Conto di Regolamento stesso.
4. Non sono corrisposti interessi per i Buoni rimborsati prima che sia tra- scorso il termine minimo dalla sottoscrizione previsto nella Scheda di Sinte- si relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti.
5. Nel caso in cui l’intestatario, al momento della richiesta di rimborso an- ticipato, risulti ancora minorenne, i Buoni, conformemente alla previsione
dell’art. 320, comma 4 del Codice Civile, possono essere rimborsati soltan- to in presenza di un provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.
6. La conferma del rimborso richiesto in via telematica è trasmessa median- te invio di una comunicazione nella specifica area personale della sezione MyPoste riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane.
ART. 7 - SPESE E COMMISSIONI
Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione e il rimborso dei Buoni.
ART. 8 - LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEI BUONI
I Buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte dell’intestatario o per cause che determinino successione a titolo universale e non possono essere dati in pegno.
ART. 9 - REGIME FISCALE
1. Gli interessi e gli altri proventi maturati sui Buoni sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all’art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale.
2. I Buoni sono esenti da imposta di successione.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall’art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013, i Buoni sono assoggettati ad imposta di bollo, alle condizioni e nella misura tempo per tempo vigenti. Sono comunque esenti i Buoni di valore di rimborso com- plessivamente non superiore a euro 5.000. Ai fini dell’esenzione sono unita- riamente considerati tutti i Xxxxx con medesima intestazione esclusi i Xxxxx emessi in forma cartacea prima del primo gennaio 2009. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.
4. L’applicazione dell’imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei Buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai rispar- miatori non sarà addebitato l’importo pari alla porzione dell’imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al ca- pitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.
ART. 10 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni della CDP agli intestatari dei Buoni sono effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet xxx.xxx.xx. Al fine di garantire l’effettiva conoscenza delle informa- zioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l’apposizione di avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane, nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno eco- nomico, con l’indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l’avvertenza che l’avviso è in corso di pubblicazione.
2. Gli Uffici Postali e i siti internet della CDP e di Poste Italiane (xxx.xxx.xx, xxx.xxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) possono essere consultati in qua- lunque momento al fine di conoscere il valore (capitale e interessi maturati) del/i Buono/i sottoscritto/i.
3. Poste Italiane fornisce agli intestatari dei Buoni dematerializzati, con pe- riodicità annuale, una comunicazione contenente la posizione dei Buoni detenuti, distinti per tipologia.
ART. 11 - NORMA FINALE
La sottoscrizione dei Buoni dematerializzati comporta la piena conoscenza e accettazione delle presenti norme e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti.
ART. 12 - MISCELLANEA
Alla presente Parte II - Regolamento del prestito - si applicano gli articoli 2 (Reclami, risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di media- zione) e 3 (Foro competente) di cui alla precedente Parte I – Condizioni generali di contratto.