Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento della fornitura in service di sistemi macchine reagenti di MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA per le esigenze del Dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati – Area Funzionale Diagnostica di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata suddivisa in 9 Lotti
Schema di Contratto
Allegato 4 al Disciplinare di gara
REPUBBLICA ITALIANA FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
TRA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante
, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. del ;
E
, di seguito “FORNITORE”, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di n. , REA n. , partita IVA , con sede legale in , in persona del Legale Rappresentante , il quale interviene in forza dei poteri associati alla carica sociale;
PER
l’affidamento della “Fornitura in service di sistemi macchine reagenti di MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA per le esigenze del Dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati – Area Funzionale Diagnostica di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Lotto/i [ ] – CIG [ ].
L’anno duemila il giorno del mese di , presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me , Ufficiale Rogante delegato con Deliberazione/Determinazione n.
del a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:
- , nato/a il codice fiscale , in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione, che è persona a me nota;
- , nato/a il codice fiscale , in qualità di Legale Rappresentante del Fornitore,
personalmente identificato mediante documento di identità
il con validità fino al .
rilasciato da
Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell’art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.
Premesso che
- la Fondazione ha esperito la “Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento della fornitura in service di sistemi macchine reagenti di MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA per le esigenze del Dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati – Area Funzionale Diagnostica di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata suddivisa in 9 Lotti”,
indetta con Deliberazione D.G. n. del , e ne ha disposto l’aggiudicazione con Deliberazione D.G. n.
del ;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara per il/i Lotto/i [ ];
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di €
, ( / );
- il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e negli eventuali chiarimenti, in tutti gli allegati e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dalla Fondazione, ovvero dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;
c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dalla Fondazione.
4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o
disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto
Lotto | Descrizione Lotto | CIG | Durata in mesi |
1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire la fornitura in service di sistemi macchine reagenti di MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA per le esigenze del Dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati – Area Funzionale Diagnostica di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata per il Lotto di gara aggiudicato di seguito indicato, nel prosieguo anche solo “fornitura” o “appalto”:
2. La fornitura comprende le seguenti attività da eseguirsi secondo termini e condizioni indicati nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativi:
a. Fornitura strumentazione e materiale di consumo;
b. Servizio di assistenza tecnica full risk e manutenzione;
c. Formazione del personale interno all’utilizzo della strumentazione.
3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara e relativi allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico, il tutto
nei limiti del valore complessivo del contratto pari a € ,
( / ) Iva esclusa e oneri DUVRI esclusi, calcolato sulla base del prezzo unitario offerto moltiplicato per i quantitativi stimati quale fabbisogno della Fondazione.
4. In corso di vigenza il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 3 – Durata del contratto
1. Il contratto ha durata di mesi 24/36/60 dalla data di positivo collaudo della strumentazione offerta.
2. La Fondazione si riserva altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di 6 (sei) mesi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto ovvero a condizioni più favorevoli per la Fondazione.
Articolo 4 – Consegna, installazione e collaudo
1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto devono essere effettuate dal Fornitore le seguenti operazioni:
- consegna delle apparecchiature, effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) del Fornitore unitamente al materiale (reagenti, materiale di consumo e quant’altro occorra) necessario all’installazione dei sistemi e alla messa a punto delle metodiche;
- installazione e collaudo delle apparecchiature, effettuata da personale tecnico specializzato del Fornitore nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. È obbligo del Fornitore adottare tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità e la sicurezza degli addetti ai lavori, del personale del PTV e di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico del Fornitore le verifiche di sicurezza (secondo la norma EN 61010-1 - CEI 66-5 e altre normative tecniche pertinenti eventualmente vigenti) e i controlli di qualità prestazionali e funzionali;
- interfacciamento/integrazione delle apparecchiature con i sistemi informatici, effettuato da parte di personale tecnico specializzato del Fornitore, con tutti gli oneri a carico dello stesso, contestualmente alle operazioni di istallazioni e collaudo.
2. Il Fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori necessari per la consegna e l’installazione dei dispositivi nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre la giornata dell’installazione dei dispositivi.
3. Tutte le spese sostenute per la consegna, l’installazione e il collaudo si intendono in capo al Fornitore.
4. In caso di collaudo positivo, viene redatto il certificato di collaudo firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Servizio di Ingegneria Medica della Fondazione.
5. Il regolare collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte che non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo dello stesso.
6. In caso di riscontrate irregolarità nel corso del collaudo, il Servizio di Ingegneria Medica della Fondazione, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, assegna al Fornitore un termine massimo per la risoluzione delle problematiche, alla scadenza del quale le operazioni di collaudo saranno ripetute. In caso di secondo collaudo negativo, il Fornitore è tenuto a provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui il Fornitore non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, provvederà la Fondazione con addebito al Fornitore delle spese sostenute per le fasi di disinstallazione, trasporto e consegna. In caso di collaudo negativo, il Fornitore è tenuto altresì a rimborsare alla Fondazione il maggior costo derivante dall'acquisizione della fornitura presso terzi ovvero al secondo classificato nella procedura per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di risoluzione del contratto.
7. Qualora all’utilizzo effettivo della strumentazione emerga che il Fornitore in sede di gara ha fornito informazioni contraddittorie o non veritiere sulla qualità della strumentazione, la Fondazione procede alla risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 5 – Consegna materiale di consumo
1. Fermo restando che il Fornitore si impegna a garantire che presso la Fondazione siano sempre presenti quantitativi sufficienti a garantire il fabbisogno mensile della struttura, il materiale di consumo deve essere consegnato nelle quantità richieste negli ordini d’acquisto emessi dalla Fondazione, non essendo ammessi vincoli
legati ai minimi d’ordine, e nel rispetto dei seguenti termini di consegna: 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell’ordine; in xxxx xx xxxxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore solari dal ricevimento dell’ordine; in caso di consegna parziale ulteriori 7 (sette) giorni per il saldo dell’ordine.
2. Il controllo quantitativo è effettuato dalla Fondazione; la firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza ed accettazione del numero di colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso la Fondazione e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
3. Agli effetti del collaudo qualitativo la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto. Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto della consegna, il Fornitore è tenuto ad accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del genere somministrato anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo oppure limitatamente alla qualità anche quando il difetto appaia al momento dell’uso. L’accettazione della merce non solleva, quindi, il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti della merce consegnata non rilevabili all’atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto e di sottoporli ad accertamenti analitici presso laboratori o personale qualificato.
Articolo 6 – Assistenza tecnica e manutenzione
1. Sulle apparecchiature e sistemi oggetto di fornitura, il Fornitore esegue l’assistenza tecnica full-risk e manutenzione secondo termini indicati in Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativi.
Articolo 7 – Formazione del personale interno
1. Il Fornitore effettua la formazione del personale interno secondo modalità e tempi proposti nell’Offerta Tecnica, fatte salve le prescrizioni minime indicate in Capitolato Tecnico.
Articolo 8 – Condizioni generali di fornitura
1. L’esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, nonché secondo modalità previste nell’Offerta Tecnica ove migliorative, pena la risoluzione del contratto.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.
3. I sistemi/prodotti oggetto di fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l’esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall’eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.
Articolo 9 – Aggiornamento tecnologico
1. La Fondazione ha facoltà di richiedere al Fornitore, senza oneri aggiuntivi e alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione, l’implementazione della fornitura con sostituzione delle apparecchiature/dispostivi/prodotti offerti qualora in corso di vigenza contrattuale il Fornitore presenti in commercio nuovi dispositivi o nuove apparecchiature e prodotti, analoghi a quelli oggetto di fornitura (anche a seguito di modifiche normative) recanti migliori o uguali caratteristiche di rendimento.
2. Il Fornitore si impegna a garantire l’ottimizzazione e la standardizzazione dei protocolli di lavoro assicurando risultati conformi agli standard internazionali.
3. Il Fornitore si impegna a integrare eventuali dispositivi diversi ma indispensabili per mantenere alto il livello qualitativo delle procedure, senza costi aggiuntivi.
4. Il Fornitore deve assicurare la conformità dei prodotti forniti rispetto all’evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di fornitura.
5. In caso di obsolescenza dei test o metodiche per documentati motivi scientifici, bioetici o legislativi, la
Fondazione può richiedere al Fornitore i necessari conseguenti adeguamenti.
Articolo 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. del , è il/la , Direttore/Dirigente della U.O.C. , il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.
2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima dell’emissione di ogni fattura.
3. Il Fornitore individua il/la , Qualifica Aziendale, recapito telefonico
, indirizzo di posta elettronica , quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.
5. Il Fornitore e il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell’esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.
Articolo 11 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell’organizzazione idonea alla gestione dell’appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell’appalto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:
a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico;
c) manlevare e tenere indenne la Fondazione delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contralto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi
referenti;
h) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all’adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;
i) informare e formare i propri operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all’esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) e di cui al “Codice di comportamento etico e giuridico” della Fondazione, estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell’art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”.
Articolo 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.
Articolo 13 – Corrispettivi contrattuali
1. La fornitura è remunerata sulla base dei prezzi, Iva esclusa, offerti dal Fornitore in sede di gara, indicati nell’Offerta Economica che si allega al contratto quale parte integrante e sostanziale.
2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi alle spese di trasporto/consegna dei prodotti ed eventuali spese viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.
3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.
7. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, eventualmente esteso. Esclusivamente decorsi 12 (dodici) mesi dall’avvio della fornitura e su richiesta del Fornitore, la Fondazione potrà procedere a revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Fondazione e il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.
Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti
1. Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017, a cui il Fornitore con la stipula del contratto aderisce accettandone termini e condizioni e che costituisce parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.
2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 00133 ROMA - codice fiscale 97503840585
- partita IVA 10110821005, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.
3. Le fatture sono emesse con periodicità mensile posticipata e acquisite agli effetti di legge solo a seguito di rilascio da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione attestante la rispondenza della fornitura agli ordini di acquisto e corrispondenti documenti di trasporto. Ai fini del pagamento le fatture devono risultare pienamente conformi al certificato di verifica.
4. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
5. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.
6. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dalla Fondazione e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando 1’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).
8. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 e
s.m.i. L’inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Xxxxx, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa.
9. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto i seguenti conti correnti bancario/postale dichiarati dal Fornitore nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali ha fornito generalità e codice fiscale:
- Codice IBAN . Il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.
Articolo 15 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell’obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell’ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all’attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.
3. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell’art 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e allegato al contratto parte integrante e sostanziale unitamente al Documento di Informazione sui Rischi Specifici della Fondazione - DIRS rev. 6_22/09/2014.
4. Gli oneri di sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi di natura interferenziale, non compresi nell’importo complessivo offerto, sono pari a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, per 24/36/60 mesi di durata contrattuale, come indicato in Disciplinare di gara.
5. È onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
Articolo 16 – Inadempienze e penalità
1. Il ritardato e l’inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determinano l’applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Tecnico, previa contestazione dell’inadempimento al Fornitore con assegnazione del termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione per la presentazione di giustificazioni/repliche.
2. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata. L’importo di dette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.
3. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l’importo delle penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione a causa dell’inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere, con l’incameramento della cauzione prestata.
5. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.
Articolo 17 – Responsabilità per danni
1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Fondazione ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito
cauzionale definitivo.
Articolo 18 – Copertura assicurativa
1. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all’affidamento oggetto del contratto nonché di adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio di danneggiamento delle apparecchiature/sistemi che esonerino la Fondazione da qualsiasi responsabilità̀ per danni, incendio, furto, etc., con la sola esclusione del dolo e colpa grave.
2. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle coperture assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell’appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto dalla Fondazione con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno.
Articolo 19 – Cessione di credito e di contratto
1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017.
2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell’appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.
Articolo 20 – Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto nei limiti del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del contratto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 17 del Disciplinare di gara. OPPURE
3. Non essendo stato dichiarato dal Fornitore all’atto dell’offerta, non è ammesso il ricorso al subappalto.
Articolo 21 – Clausole risolutive espresse
1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al
Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:
a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
b) qualora siano riscontrate gravi difformità qualitative o gravi irregolarità anche rispetto ai termini di consegna o gravi ritardi che abbiano dato luogo all’applicazione di penali;
c) qualora si verifichino gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza della fornitura alle specifiche tecniche di cui agli atti richiamati all’art. 1, comma 1, del contratto, nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti dei sistemi/prodotti;
d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 107 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
e) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) e di cui al “Codice di comportamento etico e giuridico” della Fondazione;
g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
h) inadempimento dell’obbligo di copertura assicurativa;
i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
k) subappalto non autorizzato;
l) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;
m) cessazione dell’attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l’anticipata risoluzione.
n) perdita dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell’insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
o) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
3. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione, oltre all’applicazione delle penalità previste, procede
ad escussione della garanzia definitiva, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
4. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre e in aggiunta all’applicazione delle penalità previste, di procedere all’acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l’inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.
5. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 22 – Garanzia definitiva
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore della Fondazione. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.
2. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia, previa contestazione dell’inadempimento.
Articolo 23 – Brevetti industriali e diritti di privativa
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di brevetto o privativa in relazione alla fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 24 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 25 – Protezione dei dati personali
1. Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo il Fornitore dovesse acquisire in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.
2. Considerato che le attività oggetto del contratto comportano la gestione da parte del Fornitore di dati personali, quest’ultimo, con separato contratto di cui all’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è nominato dalla Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del citato art. 28, con riferimento alle operazioni di trattamento e ai dati che il Fornitore è chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore, nell’esecuzione del contratto, può avvalersi di terze parti ubicate all’interno di Paesi appartenenti all’Unione Europea, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative capaci di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di settore e tutelare i diritti degli interessati. In tali casi provvede, laddove necessario, a nominare le stesse quali “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, prima di far loro intraprendere qualsiasi trattamento originato dal presente contratto.
4. I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.
5. È garantito all’interessato l’esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.
6. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell’amministratore di sistema, ove applicabile.
Articolo 26 – Foro competente
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo 27 – Spese di contratto
1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore.
2. Il contratto è redatto in unico originale informatico, è soggetto ad imposta di bollo per l’importo di € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.
Articolo 28 – Allegati
1. Sono materialmente allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:
- Allegato A: Offerta Economica del Fornitore;
- Allegato B: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. unitamente a Documento di Informazione sui Rischi Specifici della Fondazione - DIRS rev. 6_22/09/2014.
2. Si intendono allegati al contratto, parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo, i seguenti documenti: Disciplinare di gara con i relativi allegati e i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante; Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono; “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.
Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto redatto mediante strumenti informatici su n. pagine a video, di cui interamente scritte n. e la n. per x. xxxxx, firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Xxxxxxx ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Per la FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Firmato Il Legale Rappresentante Per il Fornitore
Firmato Il Legale Rappresentante
Il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l’inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili: art. 3 – Durata del contratto; art. 8 – Condizioni generali di fornitura; art. 9 – Aggiornamento tecnologico; art. 11 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 13 –
Corrispettivi contrattuali; art. 14 – Fatturazione e pagamenti; art. 16 – Inadempienze e penalità; art. 17 – Responsabilità per danni; art. 18 – Copertura assicurativa; art. 21 – Clausole risolutive espresse; art. 23 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 26 – Foro competente; art. 27 – Spese di contratto.
Per il Fornitore
Firmato Il Legale Rappresentante _ Firmato L’Ufficiale Rogante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.