DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Affidamento, in dieci lotti, dell’Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale in favore di anziani e disabili, da effettuarsi sul territorio delle dieci Municipalità del Comune di Napoli, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. CUP: B61H20000100001
Indice
Premesse
1. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
1.1 Documenti di gara
1.2 Chiarimenti
1.3 Comunicazioni
2. Oggetto, Importo
3. Durata
4. Soggetti ammessi alla gara
5. Requisiti Generali
6. Requisiti Speciali e mezzi di prova
6.1 Requisiti di idoneità professionale - ex 83 comma 1 lett. a) del Codice
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex 83 comma 1 lett. b) del Codice 6.3Requisiti di capacità tecnico-organizzativa - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice
6.4 Comprova requisiti
7. Avvalimento
8. Subappalto
9. Cauzione provvisoria
10. Contributo ANAC
11. Modalità di presentazione della documentazione
12. Soccorso istruttorio
13. Modalità di presentazione dell’offerta
14. Busta A – Contenente la documentazione amministrativa
14.1 Cauzione provvisoria
14.2 Istanza di partecipazione
14.3 DGUE, Documento di Gara Unico Europeo
14.4 Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005
14.5 Documentazione prevista all'art. 89 del Codice
14.6 Patto di Integrità
15. Busta B – contenente offerta tecnica
16. Busta C – contenente dichiarazione inerente all’offerta economica
17. Valutazione dell’offerta tecnica ed economica
18. Svolgimento delle operazioni di gara – dalla verifica della documentazione amministrativa alla verifica di anomalia delle offerte
19. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
20. Informazioni complementari
20.1 Protocollo di Legalità
20.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
20.3 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
20.4 Patto di Integrità
PREMESSE
Con determina a contrarre n. 26 del 30/11/2020, questa Amministrazione ha stabilito di affidare, in dieci lotti, il servizio di “Assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di anziani o disabili”.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei soli criteri qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 (costo fisso) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito: Xxxxxx), per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all’art 54 D. Lgs. 50/2016 comma 3 del Codice (con un unico operatore per ciascun lotto).
Luogo di svolgimento del servizio: 10 Municipalità del Comune di Napoli.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx
FINANZIAMENTO: PON Inclusione e Fondi comunali
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma per le gare telematiche, accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, ove sono disponibili manuali ed istruzioni.
A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato Speciale d’Appalto (descrittivo e prestazionale);
• Dati inerenti al personale in servizio presso l'appaltatore uscente.
Tutta la documentazione di gara è disponibile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx nella sezione Avvisi, Bandi e inviti), sulla piattaforma digitale “Appalti&Contratti” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara.
1.2 Chiarimenti
I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica e tramite l’indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
2. OGGETTO E IMPORTO
L'Amministrazione intende selezionare enti, in grado di offrire un servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale, al fine di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del Codice comma 3 del Codice, con un unico soggetto aggiudicatario attuatore per ogni lotto. CPV: 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini.
Il servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale viene attualmente previsto e definito nella Sezione B del Catalogo dei servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 n. 4/2014. Il servizio consiste in un complesso di prestazioni socio-assistenziali rivolte ad utenti con problemi di non completa autosufficienza, da effettuarsi secondo programmi individualizzati a partire dagli specifici bisogni emersi in fase di valutazione sociale. Laddove emergano anche bisogni di tipo socio- sanitario e sanitario, l'ADSA si inserisce nel più complessivo sistema integrato socio-sanitario di cure domiciliari, che prevede ulteriori e specifiche prestazioni. L'assistenza domiciliare è un servizio socio-assistenziale unitario e globale, organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la propria residenza e/o dimora, al fine di favorire la permanenza nell'ambiente sociale e familiare di appartenenza. È finalizzato a migliorare la qualità delle persone a cui è rivolto, a prevenire l'insorgenza di situazioni di bisogno e al graduale recupero dell'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza. I programmi di assistenza individualizzati devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi funzionali a sostenere le potenzialità di cura della famiglia, le risorse del territorio e valorizzare le opportunità offerte dal privato sociale.
Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro saranno sottoscritti singoli contratti applicativi sulla base dei flussi di utenza registrati e delle risorse disponibili.
Ciascun offerta territoriale prevede un massimo di ore di assistenza individuate nel tetto massimo di spesa mensile. Tale stima mensile potrà essere variata sulla base di motivazioni opportunamente dettagliate.
L'appalto è articolato in 10 lotti autonomamente funzionali al fine di garantire una gestione omogeneamente articolata su tutto il territorio cittadino.
Ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice, l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso e gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
La tariffa fissa, stabilita con delibera di G.C. n. 403 del 20/11/2020, è pari ad € 22,30 orari, al netto dell'IVA, se dovuta in base alla personalità giuridica dell'operatore.
Il valore complessivo presunto dell’accordo quadro, per una durata di 34 mesi (1036 giorni ), è pari ad € 14.951.704,00 al netto dell’IVA, così ripartito:
Lotti | Descrizione | CIG | Importo a base d’asta al netto di IVA |
1 | Municipalità 1 | 8537350C15 | € 1.402.670,00 |
2 | Municipalità 2 | 85373804D9 | € 1.501.994,20 |
3 | Municipalità 3 | 8537387A9E | € 1.698.368,00 |
4 | Municipalità 4 | 85373972E1 | € 1.525.498,40 |
5 | Municipalità 5 | 8537405979 | € 906.049,00 |
6 | Municipalità 6 | 8537410D98 | € 1.862.139,20 |
7 | Municipalità 7 | 8537419508 | € 1.392.813,40 |
8 | Municipalità 8 | 85374259FA | € 1.587.670,80 |
9 | Municipalità 9 | 8537431EEC | € 1.334.432,00 |
10 | Municipalità 10 | 853743523D | € 1.740.069,00 |
Tale stima è presunta in quanto alla ditta affidataria saranno retribuite solo le prestazioni specificamente richieste, con la stipula di apposito/i contratto/i applicativo/i, ed effettivamente sostenute.
Non sono rilevabili rischi di interferenze per cui sia necessaria la redazione del DUVRI.
I costi della manodopera sono stimati sulla base della tabella ministeriale (D.D. n. 7 / 2020), aggiornata al mese di settembre 2020, relativa al costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, in € 13.845.412,00 al netto IVA.
GLI OPERATORI ECONOMICI POSSONO PRESENTARE OFFERTA PER UNO O PIU’ LOTTI E POTRANNO RISULTARE AGGIUDICATARI DI UN NUMERO MASSIMO DI DUE LOTTI,
indipendentemente dalla forma di partecipazione, quale operatore singolo o in RTI.
A tal fine, la Commissione procederà all'aggiudicazione dei lotti in base al criterio di importanza economica degli stessi. Pertanto, la stazione appaltante assegnerà il lotto di valore più elevato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato. I successivi lotti saranno assegnati, in ordine decrescente di valore economico, al concorrente col punteggio più elevato che non risulti ancora assegnatario di alcun lotto o che sia assegnatario al massimo di un solo lotto, purché, in possesso di un fatturato annuo specifico, così come precisato al par. 6.2 che segue.
Una deroga al principio di aggiudicazione di un numero massimo di due lotti è prevista qualora per un lotto si verifichi che tutti i concorrenti ammessi sono già assegnatari di un numero massimo di due lotti. In detta ipotesi, per evitare che il lotto vada infruttuoso, si potrà aggiudicare il medesimo al concorrente col punteggio più elevato, anche se già assegnatario di due lotti.
Nella predetta ipotesi, non sarà possibile comunque risultare assegnatario di un numero maggiore di tre lotti. Pertanto, qualora l’ipotesi sopra descritta dovesse verificarsi per più lotti, si procederà, nel rispetto del principio dell’importanza economica del lotto, ad assegnare i restanti lotti infruttuosi in favore del concorrente con il punteggio più elevato assegnatario di un numero di lotti non superiore a due. A tal fine, è richiesto ai concorrenti, qualora partecipino ad un numero di lotti superiori a tre, di produrre una polizza provvisoria ove la somma garantita copra il valore dei primi tre lotti di importo più elevato, per i quali concorrono.
3. DURATA
La durata dell’Accordo Quadro è di 34 mesi (1036 giorni) a decorrere dalla nota formale di avvio delle attività.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti richiesti di seguito e dai successivi articoli.
La partecipazione alla presente gara è subordinata, ai sensi dell'art 7 del Regolamento Regionale n. 4/2014, alla presentazione presso questa Amministrazione di una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) per l'esercizio dei servizi domiciliari e territoriali, secondo la disciplina recata dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, corredata dalla documentazione prescritta dal richiamato articolo.
La partecipazione alla presente gara è subordinata, altresì, al possesso dei requisiti richiesti dall'art 9 del Regolamento Regionale n. 4/2014, per l'accreditamento all'offerta di servizi domiciliari. A tal fine, gli operatori economici destinatari della proposta di aggiudicazione (salvo nel caso in cui siano in possesso di provvedimento di accreditamento), dovranno presentare, entro un tempo massimo di sette giorni dalla proposta medesima, la documentazione di cui all'art. 10 comma 3 del Regolamento
Regionale n. 4/2014, al fine di consentire la verifica del possesso dei predetti requisiti a cui è subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione.
Il testo del Regolamento, il catalogo dei servizi domiciliari, la documentazione da presentare e la relativa modulistica sono scaricabili dalla seguente pagina web: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
6.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice:
Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente all'oggetto della gara (prestazioni socio- assistenziali e socio-sanitarie domiciliari).
In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all’art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato.
Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto prescritto dall'art. 83, comma 3 del Codice.
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario/rete d'imprese/GEIE. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice: Fatturato annuo, nel triennio 2017, 2018 e 2019, riferito a prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie domiciliari, pari almeno ad un decimo dell'importo del lotto per il quale si concorre, al netto dell'IVA. Il concorrente potrà risultare aggiudicatario di un numero
massimo di due lot t i se in possesso di un fatturato annuo, nel predetto triennio e riferito ai suindicat i servizi, pari alla somma di un decimo del valore di ciascuno dei predet t i lotti, al netto dell'IVA (il requisito resta invariato nell'ipotesi residuale di aggiudicazione di un numero di tre lotti).
Detto requisito è considerato necessario a garantire la solidità economico - finanziaria e la stabilità dell'azienda, attesa l'esigenza di assicurare un servizio, che per le sue peculiarità, deve essere continuativo ed efficiente.
In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti, rete di impresa GEIE, il requisito viene soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere la quota maggioritaria.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice.
6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice: Esperienza pluriennale complessiva di almeno 24 mesi, nell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, documentata attraverso l'esecuzione di servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani e/o disabili per conto di enti Pubblici e/o privati. L'esperienza pluriennale di almeno 24 mesi potrà essere conseguita attraverso l'esecuzione, nel quinquennio, di servizi di durata non inferiore a 6 mesi.
In caso di RTI, il requisito può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla capogruppo mandataria.
In caso di consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
I requisiti per l’ammissione nonché per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente Disciplinare, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
6.4 Comprova requisiti
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato. La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass.
I mezzi di prova sono quelli indicati nell'Allegato XVII del Codice.
In particolare, la comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria sarà effettuata, per il fatturato specifico, attraverso le singole fatture.
La comprova del requisito di capacità organizzativa verrà effettuata attraverso la presentazione di certificati di buon esito degli enti pubblici titolari dell’attività nei quali venga espressamente indicato: il buon esito dell’attività con assenza di rilievi e contestazioni, l’importo totale finanziato, la tipologia del servizio, la durata in mesi con data di inizio e fine, gli obiettivi, i destinatari, la determinazione dirigenziale di affidamento.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscrittoal concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
ll subappalto è ammesso.
Il concorente deve indicare all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
9. CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’impor- to del lotto per il quale si concorre, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscri- zione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documenta - zione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara pri- ma dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non compor - terà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazio - ni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di te- soreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 00, xxxxx x xxx xx- xxxxx legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fide- iussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/In- termediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx . In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppa- mento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che par- tecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codi- ce, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente con- cordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere inte- grata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debi- tore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione ap- paltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sot- toscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il ga- rante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secon- do le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la con- formità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante ap- posizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichia- razione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiusso- ria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostitu - zione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presenta- zione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le moda- lità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certi- ficazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provviso- ria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di for- mazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più ca- ratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impe- gnare il garante.
IN CASO DI PARTECIPAZIONE PER PIU’ LOTTI, I CONCORRENTI DOVRANNO PRODURRE UN’UNICA POLIZZA PROVVISORIA, RIPORTANTE NELL’OGGETTO TUTTI I LOTTI E I RELATIVI CIG PER I QUALI SI CONCORRE.
L’IMPORTO GARANTITO,
QUALORA SI PARTECIPI AD UN NUMERO INFERIORE DI TRE LOTTI, DOVRA’ ESSERE PARI AL 2% DELLA SOMMA DEGLI IMPORTI DEI LOTTI MEDESIMI,
QUALORA SI PARTECIPI AD UN NUMERO DI LOTTI PARI O SUPERIORE A TRE, DOVRA’ ESSE- RE PARI AL 2% DELLA SOMMA DEGLI IMPORTI DEI TRE LOTTI DI MAGGIORE VALORE PER I
QUALI SI PARTECIPA (al fine di garantire la copertura di un numero massimo di tre lotti nell’ipotesi residuale di lotti infruttuosi).
10. CONTRIBUTO ANAC
Ai sensi dell'art 65 del Dl 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020".
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di
concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
📫 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
📫 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
📫 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
📫 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
📫 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx . Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al profilo committente all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare firma autenticata.
N.B. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate o alternative.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
• Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, comune a tutti i lotti cui si partecipa;
• Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA, per ciascun lotto cui si partecipa;
• Busta C – Contenente DICHIARAZIONI INERENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA, per ciascun lotto cui si partecipa, come di seguito specificato al par. 16.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Si precisa, inoltre, che ogni file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione del plico telematico, intendendosi ciascuna delle due buste, non dovrà superare i 1 GB.
14. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente che partecipa a più lot t i deve presentare un’unica BUSTA A – Documentazione Amministrativa, specificando nella domanda di partecipazione per quali lotti concorre.
Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:
14.1 La Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 9, in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo, dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto. I mezzi di prova di cui al par. 93 comma 7 del Codice potranno essere inseriti anche in “eventuale documentazione integrativa”.
14.2. Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio.
Essa deve riportare per quali lotti il partecipante concorre.
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D. Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
In caso di partecipazione dei soggeF di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
In particolare:
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
1. copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
2. dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;
o in alternativa
b) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
• le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14.3 DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in "Documentazione Amministrativa" sulla piattaforma telematica, deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Compilata dalla stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
• DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
• la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale del presente disciplinare;
• la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria del presente disciplinare;
• la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il/I DGUE deve/ono essere firmato/i digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione e inserito/i nell’apposito campo.
14.4 Dichiarazioni (il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni di cui al presente paragrafo una sola volta e le stesse si intenderanno rilasciate per tutti i lotti cui concorre) - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2) che il prezzo tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al X.Xxx. 159/2011 e s.m.i.
4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i approvata con Deliberazione di
G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.
N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Xxxxxx. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione;
10) l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
11) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X;
(Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo.)
12) di impegnarsi ad operare, al momento dell'aggiudicazione, con personale costituito dalle figure professionali di cui all'art. 7 del CSA. Tale gruppo deve essere in possesso dei requisiti previsti all'interno del CSA, circa la formazione, qualificazione ed esperienza professionale maturata nei settori di riferimento della presente selezione. Il possesso del requisito di esecuzione dovrà essere comprovato successivamente all'aggiudicazione, entro dieci giorni dalla richiesta del RUP, attraverso la presentazione dei curricula, ove dovrà essere fatto riferimento ai titoli di studio conseguiti, alle abilitazioni professionali, ai corsi di specializzazione, alla formazione specifica e all'esperienza professionale acquisita nel settore. In caso di aggiudicazione di più loF, l’Ente dovrà presentare una equipe operativa distinta per ciascuno dei medesimi.
13) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la parteci- pazione alla gara
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da se- greto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e com- provata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
14) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia , si im- pegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
16) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000,xxxxxx, ad integrazione di quanto indica- to nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissio - ne al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rila-
sciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale manda-
taria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al rag- gruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
17) CLAUSOLA SOCIALE - di assumere in via prioritaria, qualora compatibile con la propria organizzazione d'impresa e nel rispetto della normativa vigente, i lavoratori dipendenti im- piegati nella gestione del precedente appalto;
18) di aver presentato presso questa Amministrazione, ai sensi dell'art 7 del Regolamento Regionale n. 4/2014, Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I.A.) per l'esercizio dei servizi domiciliari e territoriali, secondo la disciplina recata dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, di cui si riportano gli estremi: ;
19) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art 9 del Regolamento Regionale n. 4/2014, per l'accreditamento all'offerta di servizi domiciliari. A tal fine si impegna, salvo nel caso in cui sia già in possesso di provvedimento di accreditamento, all'atto della proposta di aggiudicazione ed entro un tempo massimo di sette giorni, a presentare la documentazione di cui all'art. 10 comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2014.
Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo “Autocertifi- cazioni”
14.5 Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avvalimento. L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico “Documentazione in caso di avvalimento” la seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
• contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o sa altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
14.6 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".
In caso di partecipazione a più lotti, occorre produrre un unico Patto di Integrità.
15. BUSTA B – contenente Offerta Tecnica
L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata. L'offerta dovrà essere composta da un numero di pagine non superiore a 40 ed
in formato pdf/A. Ogni documentazione prodotta in eccesso, non sara' presa in alcuna considerazione.
La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita. L'operatore, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, dovrà carircare nell'apposito campo obbligatorio "Offerta Tecnica", una distinta O.T. per ciascun lotto cui partecipa.
16. BUSTA C – contenente Offerta Economica
L'offerta economica, firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata, dovrà contenere:
- la dichiarazione di accettare incondizionatamente il prezzo fisso, stabilito nella misura di € 22,30 orari, e che lo stesso è ritenuto congruo e remunerativo in relazione a quanto richiesto dagli atti di gara per l’espletamento del servizio e all’offerta tecnica presentata;
- l'indicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, dei cost i della manodopera e dei costi della sicurezza aziendale.
Si precisa che la predetta Busta non contiene l'offerta di un prezzo o di un ribasso percentuale, in quanto ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice, l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso.
I costi della manodopera dichiarati dal concorrente saranno oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione del lotto.
17. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
L’appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice (prezzo fisso), anche in presenza di una sola offerta valida.
Per ogni Offerta Tecnica la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così distribuiti:
Nr. criterio/ Nr. subcriterio | Descrizione | Valore subcrite rio | Valore criterio | Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Tabellare (T) |
1 | Breve inquadramento del fenomeno e del contesto specifico di riferimento | 5 | QL | |
2 | Modalità di realizzazione delle attività | 40 | ||
2.1 | Descrizione delle attività quotidiane e delle modalità organizzative delle stesse per garantire l’aiuto diretto alla persona | 15 | QL |
2.2 | Interventi finalizzati a favorire l’autonomia della persona e la permanenza nel proprio ambiente familiare | 10 | QL | |
2.3 | Descrizione delle modalità di comunicazione con i familiari dell'utente e degli interventi relativi alla gestione familiare e alla gestione delle conflittualità | 10 | QL | |
2.4 | Descrizione delle modalità di gestione delle criticità e delle emergenze | 5 | QL | |
3 | Strategie di monitoraggio e organizzazione dell'equipe | 20 | ||
3.1 | Sistema di monitoraggio volto a verificare l’andamento del servizio e a rilevare la soddisfazione dell’utente | 8 | QL | |
3.2 | Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell’équipe, nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto | 12 | QL | |
4 | Descrizione del lavoro di rete con I servizi e con la comunità | 30 | ||
4.1 | Descrizione dei circuiti di comunicazione tra enti gestori e gli altri servizi rivolti al target di riferimento | 10 | QL | |
4.2 | Descrizione delle azioni che mirano all’attivazione dei servizi territoriali in favore delle persone anziane e disabili per facilitare la risposta a bisogni più specifici manifestati | 10 | QL | |
4.3 | Descrizione dell’attivazione di collaborazioni con il tessuto sociale (famiglie associazionismo, volontariato, ecc.), allo scopo di migliorare la qualità del Servizio agli utenti attraverso la realizzazione di momenti di socializzazione, animazione, compagnia e supporto | 10 | QL | |
5 | Elaborazione di proposte migliorative rispetto alle attività richieste e che non comportino ulteriori costi | 5 | QL |
Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata con apposita Disposizione Dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, il metodo "Aggregativo Compensatore":
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno;
Σn = sommatoria.
a) Per quanto riguarda gli elementi qualitativi, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:
Valutazione discrezionale | Coefficiente |
Assente, non rispondente o non valutabile | 0 |
Scarso | 0,3 |
Mediocre | 0,5 |
Sufficiente | 0,6 |
Buona | 0,8 |
Perfetta | 1 |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.
La media provvisoria e quella definitiva saranno arrotondate alla terza cifra decimale.
Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della Busta offerta economica, i concorrent i il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 50/100.
La commissione propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede del Servizio Gare Forniture e Servizi, sito al II piano di xxx Xxx Xxxxxxx, 0, Xxxxxx, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto.
La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.
In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di
gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:
- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 17.
In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura ai punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi. Procederà poi allo sblocco dell'Offerta Economica solo al fine di acquisire le dichiarazioni di cui al par. 16. Non sarà in questa fase attribuito alcun punteggio.
Sarà quindi stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio tecnico ottenuto per ciascun lotto.
La commissione procederà, partendo dal lotto di valore economico maggiore, alla proposta di aggiudicazione al concorrente che ha conseguito il punteggio all'offerta tecnica più elevato. I successivi lotti saranno assegnati, in ordine decrescente di valore economico, ai migliori concorrenti non assegnatari di alcun lotto o al massimo già assegnatari di un solo lotto, purché in possesso di un fatturato annuo, così come stabilito al par. 6.2.
La commissione può, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice, richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.
In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale, si darà priorità al concorrente che abbia conseguito il punteggio più elevato sul criterio 2, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di lotto deserto o infruttuoso si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione del lotto in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
La SA può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, ultimo periodo, del Codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, rientrando nella fattispecie in cui “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. In tal caso, il dirigente autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula dell'accordo quadro avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice e la polizza di assicurazione per responsavìbilità civile, di cui all'art. 15 del CSA.
Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data effettiva inizio attività e non dalla stipula contrattuale.
Il contratto quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. I successivi contratti applicativi saranno stipulati tramite scrittura privata semplice e/o scambio di corrispondenza.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del
contratto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000,00, salvo conguaglio, e sarà ripartito tra gli aggiudicatari in relazione all'importo aggiudicato. La stazione appaltante, una volta stipulato il contratto, comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
20. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
20.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del
D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei
confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02
- con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima crogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura
di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
20.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
20.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., con Delibera di G.C.
n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.
20.4 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015- 2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.