CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
INDICE
CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Art. 2 – Durata e ammontare dell’accordo quadro Art. 3 – Denominazione in valuta
Art. 4 – Termini per l’ultimazione dei lavori Art. 5 – Disposizioni specifiche
Art. 6 – Polizze da presentare per la stipula del contratto
CAPO 2 – ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 7 – Consegna dei lavori – Programma esecutivo dei lavori – Consegne parziali – Sospensioni – Inizio e termine per l’esecuzione
Art. 8 – Subappalto Art. 9 – Penali
Art. 10 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore Art. 11 – Varianti in corso d’opera
CAPO 3 – CONTABILITA’ DEI LAVORI
Art. 12 – Accertamento e registrazione dei lavori Art. 13 – Contabilità dei lavori
Art. 14 – Pagamenti
Art. 15 – Conto finale e pagamento a saldo Art. 16 – Eccezioni dell’appaltatore
CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 17 – Norme di sicurezza generali Art. 18 – Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 19 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento Art. 20 – Piano operativo di sicurezza
Art. 21 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 22 – Personale dell’appaltatore – Contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di xxxxxxxxxx
Art. 23 – Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore Art. 24 – Durata giornaliera dei lavori
CAPO 5 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE
Art. 25 – Ultimazione dei lavori
Art. 26 – Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 27 – Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata Art. 28 – Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
Art. 29 – Ulteriori provvedimenti amministrativi Art. 30 – Svincolo della cauzione
CAPO 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 31 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Art. 32 – Danni alle opere
Art. 33 – Cause di forza maggiore
Art. 34 – Vicende soggettive dell’esecutore del contratto e cessione del contratto Art. 35 – Forma e contenuto delle riserve
Art. 36 – Controversie
Art. 37 – Risoluzione del contratto Art. 38 – Recesso
Art. 39 – Disposizioni finali e rinvio
CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto gli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CON SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO, SUDDIVISI IN DUE LOTTI:
✓ LOTTO 1 – NORD-EST: comprende le strade individuate ed elencate nelle planimetrie del progetto per complessivi circa 250,00 km (suddivisi tra strade urbane ed extraurbane).
✓ LOTTO 2 – SUD-OVEST: comprende le strade individuate ed elencate nelle planimetrie del progetto per complessivi circa 250,00 km (suddivisi tra strade urbane ed extraurbane).
Al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, si evidenzia che gli operatori economici interessati potranno presentare offerta solo ed esclusivamente per uno dei due lotti. Pertanto l’operatore che presenta offerta per il lotto 1 non potrà presentarla anche per il lotto 2 e viceversa.
Trattandosi di lavori, servizi e forniture da eseguire secondo le necessità che si evidenziano durante il periodo dell’appalto, quindi non esattamente preventivabili in quanto influenzati dalle condizioni meteorologiche, dalle condizioni geologiche e geotecniche dei piani di appoggio del corpo stradale, dei manufatti e delle relative pertinenze e dai flussi di traffico, caratteristiche non note a priori, si fa ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura aperta, giusta art. 60 del medesimo X.Xxx.
È prevista la stipulazione del contratto a misura e l’affidamento con il criterio di aggiudicazione del minore prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
È prevista l’esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del medesimo Decreto e l’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
Viene, quindi, pattuita la prestazione con riferimento all’ammontare complessivo di fondi disponibili da spendere con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara e sulla base di ordinativi effettuati secondo necessità nonché dell’elenco prezzi unitari da applicare alle tipologie di lavori individuati dal Capitolato Speciale d’Appalto.
La ditta aggiudicataria, tuttavia, non vanterà diritto alcuno in merito all’intero ammontare dei lavori da eseguire nel periodo di validità del contratto.
Le prestazioni oggetto di appalto consistenti in esecuzione di lavori, servizi e forniture necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza e l’integrità della rete viaria comunale comprensiva di: strade, manufatti, ponti, banchine, segnaletica, barriere e sistemi di protezione passiva, nonché il servizio di pronto intervento, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato speciale e nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
Tutti gli interventi sopra indicati, non sono quantitativamente predeterminati ma saranno individuati dalla Stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell’appalto, in base alle necessità dell’Amministrazione.
Il Servizio di sorveglianza stradale ha ad oggetto il controllo dello stato del patrimonio viario finalizzato a rilevare tempestivamente situazioni anomale e/o criticità su tutte le superfici delle infrastrutture stradali, gli accessori ed ogni altra opera esistente sul suolo stradale comunale.
Il servizio di sorveglianza e vigilanza consiste nella diligente vigilanza continuativa impegnando le squadre di lavoro previste dall’art. 1.1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), operanti sull’intero territorio in manutenzione, allo scopo di individuare ed eliminare qualsiasi inconveniente o danno che possa rappresentare pericolo alla pubblica incolumità ed essere, conseguentemente, causa di sinistri agli utenti della strada e pregiudicante il funzionamento in sicurezza di tutte le infrastrutture di pubblico utilizzo.
In considerazione dell’importanza della corretta esecuzione dell’attività di sorveglianza e vigilanza, per la sicurezza dei cittadini utenti, l’Appaltatore dovrà avvalersi di personale affidabile e adeguatamente istruito sulle modalità di riconoscimento di situazioni di potenziale pericolo.
L’Appaltatore avrà l’obbligo:
- di documentare costantemente, mediante apposita attività di reporting, tutte le attività di sorveglianza e vigilanza indicando, in particolare, ogni eventuale rilevazione di situazione anomala; allo scopo di rendere disponibili elementi per il controllo del servizio l’Appaltatore dovrà indicare, prima dell’avvio dell’appalto, il programma delle attività di sorveglianza contenente tutti gli elementi necessari ad una corretta e tempestiva attività di controllo;
- di eliminare immediatamente ogni pericolo alla pubblica incolumità e, qualora ciò non sia possibile con la dovuta tempestività, ha l’obbligo di segnalare adeguatamene l’esistenza dell’insidia attraverso l’allestimento di adeguati transennamenti atti ad impedire il transito sulla zona interessata.
Con l’esecuzione dell’attività di sorveglianza l’Appaltatore sarà responsabile in ordine alle richieste risarcitorie avanzate dai terzi utenti della strada per i danni ad essi occorsi in conseguenza della omessa o insufficiente e/o carente attività di sorveglianza/vigilanza e pronto intervento.
Il ribasso da presentare in sede di gara dovrà tenere conto degli oneri da sostenere per il servizio di sorveglianza stradale da effettuarsi sul lotto assegnato almeno 3 volte a settimana per tutto il periodo della durata dell’accordo quadro.
Art. 2 – Durata e Ammontare dell’accordo quadro
La durata dell’accordo quadro è prevista fino al conseguimento dell’importo contrattuale e, in ogni caso, non oltre 24 mesi a decorrere dall’inizio, previsto orientativamente per il 01/01/2018 o, comunque, a fare data dal verbale di consegna lavori.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50 del 2016.
Il corrispettivo massimo di lavori e servizi affidabili, ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta complessivamente per i due lotti ad € 1.932.000,00 a cui vanno aggiunte le somme a disposizione per
€ 668.000,00 per un totale complessivo di 2.600.000,00 e risulta articolato secondo i seguenti quadri economici:
LOTTO 1 – NORD–EST
A1) | Importo lavori (soggetto a ribasso) | € 920.000,00 | |
A2) | Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) | € 46.000,00 | |
Sommano A | € 966.000,00 | ||
B) | Somme a disposizione | ||
B1) | IVA 22% su A1) | € 212.520,00 | |
B2) | Spese Tecniche | € 37.000,00 | |
B3) | IVA 22% su Spese Tecniche | € 8.140,00 | |
B4) | Accantonamento per accordi bonari e imprevisti (Iva inclusa | € 40.358,80 | |
B5) | Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) Quota 80% (comma 3) – (Compenso € 12.484,65 + Oneri € 2.971,35) | € | 15.456,00 |
B6) | Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) | € | 3.864,00 |
Quota 20% (comma 4) | |||
B7) | Irap su art. 113 D.Lgs. 50/2016 (8,5 % su € 12.484,65) | € 1.061,20 | |
B8) | Spese per pubblicazione gara | € 5.000,00 | |
B9) | Spese per eventuali accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto | € | 10.000,00 |
B10) | Contributo ANAC | € 600,00 | |
B11) | Sommano B | € 334.000,00 | € 334.000,00 |
TOTALE A+B | € 1.300.000,00 |
L’importo minimo garantito per il LOTTO 1 – NORD EST è pari ad € 750.087,67, esplicitato nel seguente quadro economico:
A1) | Importo lavori (soggetto a ribasso) | € 530.000,00 |
A2) | Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) | € 26.500,00 |
Sommano A | € 556.500,00 | |
B) | Somme a disposizione |
B1) | IVA 22% su A1) | € 116.600,00 |
B2) | Spese Tecniche | € 20.000,00 |
B3) | IVA 22% su Spese Tecniche | € 4.400,00 |
B4)
Accantonamento per accordi bonari, assicurazione progettista e imprevisti (Iva inclusa)
B5)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)
Quota 80% (comma 3) – (Compenso € 7.192,25 + Oneri € 1.711,75)
B6)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)
Quota 20% (comma 4)
€ 35.846,33
€ 8.904,00
€ 2.226,00
B7) Irap su art. 113 D.Lgs. 50/2016 (8,5 % su € 7.192,25) € 611,34
B8) Spese per eventuali accertamenti di laboratorio e verifiche
€ 5.000,00
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto
B9) Sommano B € 193.587,67 € 193.587,67
TOTALE A+B € 750.087,67
A1) | Importo lavori (soggetto a ribasso) | € 920.000,00 | |
A2) | Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) | € 46.000,00 | |
Sommano A | € 966.000,00 | ||
B) | Somme a disposizione | ||
B1) | IVA 22% su A1) | € 212.520,00 | |
B2) | Spese Tecniche | € 37.000,00 | |
B3) | IVA 22% su Spese Tecniche | € 8.140,00 | |
B4) | Accantonamento per accordi bonari e imprevisti (Iva inclusa | € 40.358,80 | |
B5) | Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) Quota 80% (comma 3) – (Compenso € 12.484,65 + Oneri € 2.971,35) | € | 15.456,00 |
B6) | Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) | € | 3.864,00 |
Quota 20% (comma 4) | |||
B7) | Irap su art. 113 D.Lgs. 50/2016 (8,5 % su € 12.484,65) | € 1.061,20 | |
B8) | Spese per pubblicazione gara | € 5.000,00 | |
B9) | Spese per eventuali accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto | € | 10.000,00 |
B10) | Contributo ANAC | € 600,00 | |
B11) | Sommano B | € 334.000,00 | € 334.000,00 |
TOTALE A+B | € 1.300.000,00 |
Oltre tale importo il Comune non è obbligato ad affidare altri interventi all’impresa aggiudicataria. LOTTO 2 – SUD–OVEST
A1) | Importo lavori (soggetto a ribasso) | € 530.000,00 | |
A2) | Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) | € 26.500,00 | |
Sommano A | € 556.500,00 | ||
B) | Somme a disposizione | ||
B1) | IVA 22% su A1) | € 116.600,00 | |
B2) | Spese Tecniche | € 20.000,00 | |
B3) | IVA 22% su Spese Tecniche | € 4.400,00 | |
B4) B5) | Accantonamento per accordi bonari e imprevisti (Iva inclusa) Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) Quota 80% (comma 3) – (Compenso € 7.599,35 + Oneri € | € 7.540,73 € 8.904,00 | |
1.808,65) | |||
B6) B7) | Quota 20% (comma 4) Irap su art. 113 D.Lgs. 50/2016 (8,5 % su € 7.599,35) | € 2.226,00 € 611,34 |
L’importo minimo garantito per il LOTTO 2 – SUD OVEST è pari ad € 721.782,07, esplicitato nel seguente quadro economico:
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)
B8) Spese per eventuali accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto
€ 5.000,00
B9) Sommano B € 165.282,07 € 165.282,07
TOTALE A+B € 721.782,07
Oltre tale importo il Comune non è obbligato ad affidare altri interventi all’impresa aggiudicataria.
Per ciascun Lotto alle imprese aggiudicatarie verrà riconosciuta la quota spettante dall’applicazione delle quantità effettivamente realizzate ai prezzi unitari ribassati dell’offerta in sede di aggiudicazione, oltre alla quota della sicurezza.
I prezzi sono, pertanto, di norma “a misura” salvo quote “a corpo” per compensare, in via forfettaria, alcune voci espressamente indicate nell’elenco prezzi.
La percentuale di incidenza presunta della manodopera è pari al 20% e quindi:
LOTTO 1 – NORD–EST Importo lavori (soggetto a ribasso) | € 736.000,00 | |
Importo manodopera | € 184.000,00 | |
Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) | € 46.000,00 | |
Tornano | € 966.000,00 | |
LOTTO 2 – SUD–OVEST Importo lavori (soggetto a ribasso) | € 736.000,00 | |
Importo manodopera | € 184.000,00 | |
Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) | € 46.000,00 | |
Tornano | € 966.000,00 |
Orientativamente ed al solo scopo indicativo e non vincolante per l’Amministrazione (trattandosi di accordo quadro), le somme per i lavori in appalto sono così ripartite:
TIPOLOGIA INTERVENTI | IMPORTO | |
Ripristino pavimentazioni stradali | € | 580.000,00 |
Interventi vari stradali | € | 28.000,00 |
Interventi su manufatti | € | 30.000,00 |
Pronto intervento | € | 45.000,00 |
Segnaletica verticale | € | 30.000,00 |
Segnaletica orizzontale | € | 175.000,00 |
Pulizia e ripristino caditoie | € | 20.000,00 |
Sfalcio banchine e arredo urbano | € | 58.000,00 |
TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 1 | € | 966.000,00 |
TIPOLOGIA INTERVENTI | IMPORTO | |
Ripristino pavimentazioni stradali | € | 580.000,00 |
Interventi vari stradali | € | 28.000,00 |
Interventi su manufatti | € | 30.000,00 |
Pronto intervento | € | 45.000,00 |
Segnaletica verticale | € | 30.000,00 |
Segnaletica orizzontale | € | 175.000,00 |
Pulizia e ripristino caditoie | € | 20.000,00 |
Sfalcio banchine e arredo urbano | € | 58.000,00 |
TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 2 | € | 966.000,00 |
L’operatore economico (impresa o raggruppamento di imprese) deve possedere obbligatoriamente, in relazione al lotto per cui intende partecipare, la qualificazione nella categoria prevalente e nelle altre categorie definite nel presente capitolato a qualificazione obbligatoria.
LOTTO 1
Categoria Prevalente:
Descrizione | Categoria | Importo in Euro |
Opere stradali | OG3 | € 761.000,00 |
Ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria:
Descrizione | Categoria | Importo in Euro |
Segnaletica stradale non luminosa | OS10 | € 205.000,00 |
LOTTO 2
Categoria Prevalente:
Descrizione | Categoria | Importo in Euro |
Opere stradali | OG3 | € 761.000,00 |
Ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria:
Descrizione | Categoria | Importo in Euro |
Segnaletica stradale non luminosa | OS10 | € 205.000,00 |
In caso di subappalto, come regolamentato al successivo art. 7, si evidenzia che le prestazioni dovranno considerarsi “lavori” (pertanto sempre soggette a preventiva autorizzazione) quando l’attività lavorativa trasforma il bene in un’entità diversa, con destinazione d’uso o consistenza mutate rispetto a quelle originarie come, ad esempio, nel caso di fornitura con posa in opera di conglomerato bituminosoda considerarsi sempre soggetta a subappalto anche quando la manodopera risulti inferiore al 50%, non avendo il bitume di per sé, pur se preconfezionato, una specifica destinazione d’uso indipendentemente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere steso e lavorato.
Art. 3 – Denominazione in valuta
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta sono in Euro.
Art. 4 – Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Salvo espressa deroga, e a parte le prestazioni di pronto intervento, si stabilisce che gli interventi di importo netto inferiore o uguale ad Euro 20.000,00, dovranno concludersi entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, quelli di importo netto superiore ad Euro 20.000,00 ma di importo netto inferiore o uguale ad Euro 60.000,00, dovranno concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori; quelli di importo netto superiore ad Euro 60.000,00 ma di importo netto inferiore o uguale ad Euro 100.000,00, dovranno concludersi entro 60 giorni dalla consegna dei lavori. Deroghe particolari potranno essere concordate in considerazione della complessità del lavoro richiesto e di particolari condizioni climatiche.
Per ogni ordinativo l’appaltatore è tenuto comunque a fornire specifico cronoprogramma dei lavori da sottoporre alla valutazione ed approvazione della Direzione Lavori.
2. Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.
3. L’appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 5 – Disposizioni Specifiche
Per garantire, comunque, la tempestività degli interventi è necessario che ogni ditta partecipante alla gara alleghi alla documentazione amministrativa quanto segue:
a) attestazione che dimostri di essere proprietaria di un centro operativo, da adibire all’attività del SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, indicandone l’esatta ubicazione;
oppure dichiarazione di averne la disponibilità allegando attestazione di messa a disposizione del bene da parte del proprietario.
Tale centro operativo, al fine di consentire le modalità d’intervento descritte nel capitolato tecnico al quale si rimanda per i dettagli, dovrà essere ubicato all’interno del territorio del LOTTO per cui si intende presentare l’offerta, dotato di almeno una linea telefonica fissa e possedere le infrastrutture minime atte a garantire l’espletamento del servizio di pronto intervento e dovrà essere dotato di adeguati locali per il ricovero di un automezzo, di segnaletica stradale e di materiali vari.
b) attestazione di essere proprietaria di un impianto funzionante per la produzione del conglomerato bituminoso, indicandone l’esatta ubicazione;
oppure dichiarazione di averne la disponibilità allegando attestazione da parte del titolare di un impianto.
Per far sì che il materiale arrivi sul cantiere di impiego alla giusta temperatura e mantenga la sua omogenea composizione – elementi fondamentali per il buon esito dei lavori – l’impianto per la produzione del conglomerato bituminoso dovrà essere ubicato entro un raggio di 50 km dal baricentro del comune (identificato in Piazza del Popolo)
La distanza massima dell’impianto dal baricentro dei lavori è stata calcolata tenendo conto della velocità media a cui viaggiano gli automezzi adibiti al trasporto e alle condizioni medie del traffico. Si rimanda al capitolato tecnico per gli aspetti di dettaglio.
Art. 6 – Polizze da presentare per la stipula del contratto
Si riportano di seguito le polizze da presentare ai fini della sottoscrizione del contratto:
a) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici.
La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:
- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. L’Amministrazione Comunale ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione Comunale può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare
esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora per l’aggiudicatario ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, l’importo delle cauzioni è ridotto secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del Codice stesso.
b) polizza, ex art. 103, comma 7 del Codice, sottoscritta “ad hoc” per il presente appalto, che deve coprire i danni subiti dall’Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata non deve essere inferiore all’importo contrattuale al lordo dell’IVA, dell’importo minimo garantito.
La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale non dovrà essere inferiore ad euro 500.000,00.
Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.
L’Appaltatore trasmette all’Amministrazione Comunale la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza.
Gli importi dei danni non coperti a seguito dell’inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell’Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.
c) polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività con un massimale unico minimo di euro 5.000.000,00). Tale polizza potrà essere prodotta in copia autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- R.C.O. possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l’impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.
CAPO 2 – ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 7 – Consegna dei lavori – Programma esecutivo dei lavori – Consegne parziali – Sospensioni – Inizio e termine per l’esecuzione
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
La consegna dei lavori all’appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.
Xxxxx restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso e quantificati gli indennizzi a favore dell’impresa affidataria nella misura non superiore alla percentuale dell’1,00 per cento, calcolata sull’importo netto dell’appalto.
Il Direttore dei Lavori comunica, con un congruo preavviso, all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore
dei lavori, xxx comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
La redazione del verbale di consegna è subordinata all’accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d’urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati.
L’appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all’appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori.
L’appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 (sette) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori la proposta di programma di esecuzione dei lavori di cui all’art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborata in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori, d’intesa con la stazione appaltante, comunicherà all’appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’appaltatore entro 10 giorni predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta, senza che il Responsabile Unico del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l’appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori, indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall’appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile
contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.
L’appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli in prosecuzione attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile Unico del Procedimento dà avviso all’ANAC.
L’esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx’istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove, pertanto, secondo tale programma l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. L’appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’appaltatore dovrà, comunque, dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di scadenza dell’accordo quadro.
Art. 8 – Disciplina del subappalto
L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall’articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l’acronimo OG o OS di seguito elencate:
OG 11: impianti tecnologici;
OS 2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B: beni culturali mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11: apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A: barriere stradali di sicurezza;
OS 13: strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14: impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18: A - componenti strutturali in acciaio;
OS 18: B - componenti per facciate continue; OS 21: opere strutturali speciali;
OS 25: scavi archeologici;
OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all’articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso, attraverso apposita verifica, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 l’affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il
subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore.
L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, deve provvedere alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Art. 9 – Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
- Altre Penali:
a) Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potrà essere applicata una penale giornaliera di 150,00 Euro per i primi 10 giorni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ognuno dei successivi giorni di ritardo.
b) Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti negli ordinativi emessi dal personale del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, relativamente ad interventi ordinari e straordinari (sia programmati che urgenti) è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di Euro 500,00 (per interventi urgenti) ed Euro 200,00 (per interventi programmati) al giorno per i primi 5 giorni naturali e consecutivi di ritardo e di Euro 1.000,00 (per interventi urgenti) ed Euro 500,00 (per interventi programmati) per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
c) Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni il cronoprogramma previsto dal Capitolato Speciale entro i termini ivi previsti, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di 100,00 Euro al giorno per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo e di 200,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
d) Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti negli ordinativi emessi dal personale Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni relativamente alla fornitura di vari materiali, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera pari al 0,20 % dell’importo della fornitura per i primi 4 giorni naturali e consecutivi e pari al 0,50% dell’importo della fornitura per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo con in ogni caso un minimo di Euro 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
e) Nel caso che l’impresa aggiudicataria non disponga del Centro Operativo completo delle infrastrutture minime richieste dall’art. 1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 EURO per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo e di 300,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
f) Se a seguito di ispezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, non fosse presente la dotazione minima di attrezzature previste all’art. 1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), il Responsabile Unico del Procedimento potrà applicare una penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di attrezzature o altri beni mancanti;
g) Nel caso in cui, non venga effettuato in 90 (novanta) giorni consecutivi e naturali, con decorrenza dalla data del verbale di consegna, il 70% (settanta) dell’estensione chilometrica (strisce longitudinali, zebrature, scritte ecc.) ordinata mediante appositi atti dispositivi (ordinativi), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di € 200,00 al giorno per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo e di € 300,00 per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
h) Se a seguito di controllo in qualsiasi ora del giorno, risulti che il numero di riferimento dell’appaltatore non risponda alle chiamate per interventi, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale di 250,00 Euro per ogni mancata risposta;
i) In caso di mancata disponibilità di una delle squadre di lavoro previste dall’art. 1.1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 Euro. Nei casi di ritardi nell’effettuazione della segnaletica orizzontale (relativamente ai tratti di nuova bitumatura di cui al. 1.2 del Capitolato Speciale (parte tecnica), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale di 250,00 Euro al giorno per i primi 10 giorni naturali consecutivi di ritardo e di 300,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di ritardo. Nei casi di ritardi nell’effettuazione delle forniture di segnaletica verticale, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale di 100,00 Euro al giorno per i primi 10 giorni naturali consecutivi di ritardo e di 200,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di ritardo per le forniture superiori a 10.000,00 Euro e 200,00 Euro per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nei casi di forniture urgenti con importo inferiore a Euro 10.000,00.Per tutti gli altri interventi le penali sono quelle fissate al comma b) del presente articolo;
j) Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo certificato dal Responsabile Unico del Procedimento, è facoltà dello stesso applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 per ognuno dei primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro 400,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono;
k) Nel caso di tenuta irregolare del Registro per l’annotazione delle richieste di intervento pervenute al centralino, il Responsabile Unico del Procedimento può applicare una penale compresa tra Euro 200,00 ed Euro 500,00 per ogni controllo in cui è stato evidenziato l’inadempimento, a seconda della gravità e della recidività;
l) Nel caso che l’impresa aggiudicataria non trasmetta le copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti ai sensi dell’art. 22 del presente Capitolato Speciale, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di 10,00 Euro per i primi 10 giorni naturale consecutivi di ritardo e di 50,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di ritardo;
m) nel caso che l’impresa non effettui il servizio di controllo dei cantieri previsto all’art. 1.1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 200,00 ed Euro 500,00 per ogni giorno naturale consecutivo di effettiva mancata sorveglianza accertata dalla Direzione Lavori;
n) nel caso che l’Impresa non utilizzi in modo adeguato la segnaletica temporanea necessaria all’apertura dei cantieri stradali (prevista all’art. 1.1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 500,00 ed Euro 1.000,00 per ogni giorno naturale consecutivo effettivo di mancato utilizzo della segnaletica, accertato dalla Direzione Lavori;
o) nel caso in cui venissero accertate eventuali deficienze nelle caratteristiche dei materiali costituenti i conglomerati bituminosi, si procederà secondo quanto previsto dall’Art. 1.3.d.6 del Capitolato Speciale (parte tecnica);
p) nel caso venisse accertato un quantitativo di vernice con caratteristiche riscontrate dalle prove di laboratorio non rispondenti a quelle elencate all’art. 1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), verranno applicate, senza alcuna altra formalità a titolo di penale, le seguenti detrazioni percentuali sui prezzi di perizia dei suddetti quantitativi: VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA E BIANCA RIFRANGENTE
Sostanze volatili: per ogni cento in più, rispetto al max, una detrazione del 2%. Contenuto in perline di vetro: per ogni cento in meno una detrazione del 3%.
Contenuto di resina secca o legante: per ogni per cento in meno una detrazione del 10%.
Contenuto di biossido di titanio o cromato di piombo: per ogni per cento in meno una detrazione del 5%. Se l’indice di rifrazione per le perline è inferiore a 1,50% verrà applicata una detrazione del 3%;
q) se a seguito di ispezione non fosse presente la dotazione minima di attrezzature previste per lo sfalcio dell’erba, il Responsabile Unico del Procedimento potrà applicare una penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di attrezzature o altri beni mancanti, penale ripetibile per ogni ispezione successiva alla prima. In caso di mancata disponibilità contemporanea in opera, durante i periodi di sfalcio erba, delle macchine tagliaerba (con operatore) previste, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 Euro per ogni macchina operatrice mancante.
Tali detrazioni saranno applicate sulle quantità di lavoro effettuate dall’inizio dei lavori o dal precedente controllo se ha avuto buon esito.
A discrezione del Responsabile Unico del Procedimento possono essere applicate penali fino a 100,00 Euro per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione di singole fasi dei lavori, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma consegnato dall’impresa aggiudicataria. Per l’applicazione della penale di cui al presente punto, il Responsabile Unico del Procedimento deve comunque inviare una diffida, prevedendo la possibilità di rientrare nei tempi previsti entro 5 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato dalla ditta, La Provincia si tiene la piena facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, nel caso non si provveda immediatamente alla regolarizzazione.
L’importo delle penali è commisurato alla gravità dell’inadempimento, soprattutto in considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza nella circolazione stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile Unico del Procedimento su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criteri o di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell’Amministrazione.
Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l’Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l’appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Art. 10 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:
- nell’ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
- il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
- al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, ove necessario dovrà provvedersi a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
- al fine di limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d’acqua attraversati;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di manutenzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
- dovrà essere garantita la funzionalità dei canali di scolo delle acque stradali durante l’esecuzione dei lavori;
- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
- durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andrà evitata la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non compromettere l’aerazione dell’apparato radicale;
- per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
a) prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
- gli inerti necessari alla realizzazione dell’opera andranno reperiti da cave regolarmente autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attività estrattive comunali e comunali, privilegiando, a parità di idoneità dei materiali, i siti più prossimi all’area di cantiere al fine di minimizzare gli impatti legati al traffico.
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto.
4. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi e delle vernici utilizzate per la segnaletica orizzontale, ecc. In particolare è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato.
5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
8. Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili.
12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
16. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
17. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
18. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ASTRAL, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
19. La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito dal Responsabile Unico del Procedimento.
20. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
21. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
22. Xxxxxxxx, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore:
a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere. Qualora esistenti sarà cura dell’Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di Direzione Lavori;
g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali. Saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell’Ente Appaltante;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore.
23. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare, e far osservare, al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
24. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
25. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell’acqua, dell’energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
26. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell’opera.
27. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti.
28. Prima di procedere alla realizzazione delle opere d’arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l’impresa procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisionali eventuali in corso d’opera.
29. Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e sottoscritti dall’impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.
30. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
31. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.
32. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi le autorizzazioni necessarie ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi, ad eccezione di quelle già ottenute. Trattasi, in particolare, di: concessioni, autorizzazioni, nullaosta, comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d’acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sottoservizi, i materiali per l’esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
33. Redazione del programma dettagliato ed esecuzione dei lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l’adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).
34. Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l’autorizzazione all’accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell’Appaltatore.
35. Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all’ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse).
36. Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all’avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni).
37. Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell’impresa l’attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge.
38. Per l’esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite opere provvisionali tali da permettere lo scavo in verticale. È fatto onere all’impresa di studiare la soluzione tecnica più idonea senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.
39. A richiesta della direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico che illustri lo stato dei lavori.
40. È a carico dell’Appaltatore – i cui costi sono compresi nei prezzi unitari offerti in sede di gara – la verifica della presenza di ordigni bellici su tutta l’area e la bonifica della zona di intervento fino ad un massimo del 20% dell’area indagata. Oltre tale limite il costo di bonifica sarà posto a carico del Comune.
41. Tempi necessari all’ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. e i tempi necessari per la bonifica sono compresi nel tempo contrattuale di cui all’art.4.
42. Eventuali materiali di risulta dai lavori di movimentazione di terre e rocce da scavo che non possono trovare una idonea collocazione nell’area di cantiere in base al progetto approvato (nonché i volumi di terra e roccia espressamente indicati nel capitolato tecnico) sono gestiti ai sensi dell’art. 41bis della Legge n. 98/2013 (di conversione in legge del D.L. n. 69/2013), a cura e spese dell’appaltatore.
In particolare, l’appaltatore:
- deve disporre di un sito idoneo alla collocazione di detto materiale, con un progetto regolarmente approvato dalle competenti autorità che ne preveda l’utilizzo;
- deve eseguire un piano di accertamento analitico sui materiali stessi, al fine di verificare il rispetto dei limiti tabellari - effettuare le comunicazioni preventive e consuntive ai competenti enti, ai sensi del citato art. 41bis.
43. Nel caso le procedure di cui al precedente punto 42 non vengano rispettate o comunque non sussistano i requisiti che ne consentono l’attivazione, l’appaltatore è tenuto a gestire i materiali di risulta dei lavori ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 e D.M. n. 161/2012, a sua cura e spese.
Art. 11 – Varianti in corso d’opera
Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, eventuali varianti disciplinate dall’art. 106 del Codice.
CAPO 3 – CONTABILITÀ DEI LAVORI
Art. 12 – Accertamento e registrazione dei lavori
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra attività inerente all’esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge ed hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che, conoscendo lo stato di avanzamento dei lavori e l’importo dei medesimi oltre che l’entità dei relativi fondi, l’ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di carenza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
Art. 13 – Contabilità dei lavori
I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Lo stesso durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all’Appaltatore. Al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore e sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni, che per loro natura si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da certificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e con lo stato di fatto.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria rilevabile dal capitolato speciale d’appalto che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d’avanzamento la quota percentuale eseguita relativamente all’aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita, viene riportata distintamente nel registro di contabilità;
c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;
d) il registro di contabilità che contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni inserite nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L’iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve;
e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indicante, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo deve essere specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo;
f) gli stati d’avanzamento dei lavori nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, recante gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto che, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l’emissione del mandato di pagamento, devono essere annotati nel registro di contabilità.
h) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’impresa;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell’esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
Art. 14 – Pagamenti
Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V comma) lo stato di avanzamento dei lavori che riporterà l’avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all’emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile.
I pagamenti avverranno per stati d’avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l’ammontare dei lavori eseguiti, aumentato degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00).
Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità.
L’Impresa potrà cedere, in toto o parzialmente, il credito derivante dal contratto ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice.
Art. 15 – Conto finale e pagamento a saldo
1 Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione sarà rilasciata l’ultima rata d’acconto qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2 Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1 di cui sopra.
3 L’unica rata finale, in caso di liquidazione in un’unica soluzione o di rata a saldo, in caso di pagamento frazionato, ove dovute, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5 La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata a scelta, dall’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto..
6 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 16 – Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali o che le relative modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato e tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà – a pena di decadenza – formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 17 – Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 18 – Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L’entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.
Art. 19 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di potere meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L’appaltatore ha il diritto a che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 20 – Piano operativo di sicurezza
L’appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 03/08/2009, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all’art. 18 e gli adempimenti di cui all’art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, come aggiornato al D. Lgs n. 106 del 03/08/2009, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 91, comma 1, lettera a) ed all’art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 03/08/2009.
L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure a concreti e dimostrati miglioramenti delle misure di sicurezza.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività dell’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, così come previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’articolo 21 della predetta legge.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Art. 21 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 ed all’allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 03/08/2009.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 03/08/2009.
L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 22 – Personale dell’appaltatore - Contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di xxxxxxxxxx
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di tale osservanza sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto e con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile ove richiesto.
Dopo l’ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, l’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le subappaltatrici invieranno all’Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all’opera oggetto dell’appalto.
Art. 23 – Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il Responsabile Unico del Procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio comunale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell’appalto e del subappalto si applica l’art. 30 del Codice.
Art. 24 – Durata giornaliera dei lavori
L’appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ne dà ordine scritto all’appaltatore il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
CAPO 5 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OP ERE.
Art. 25 – Ultimazione dei lavori
La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è computata nel termine fissato per l’esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti.
Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori gli stessi s’intendono consegnati fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di procedere, nel termine fissato, all’eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla inaccettabile.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’Appaltatore, l’opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
Art. 26 – Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 27 – Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
A richiesta della stazione appaltante, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 28 – Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
Per il collaudo dei lavori si applica la disciplina di cui alla parte II, titolo X, del D.P.R. n. 207/2010, tuttora vigente.
Art. 29 – Ulteriori provvedimenti amministrativi
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l’organo di collaudo trasmette al Responsabile Unico del Procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal Responsabile Unico del Procedimento per le correzioni ordinate dall’organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell’Appaltatore al certificato di collaudo.
L’organo di collaudo restituisce al Responsabile Unico del Procedimento tutti i documenti acquisiti.
La stazione appaltante preso in esame l’operato e le deduzioni dell’organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all’ammontare o alla specificità dell’intervento i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande
dell’Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all’Appaltatore.
Art. 30 – Svincolo della cauzione
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l’indicazione del Repertorio.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Si applica inoltre la disciplina di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Capo 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 31 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente previsto dalla normativa dei Lavori Pubblici.
Tuttavia, in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice.
Art. 32 – Danni alle opere
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 33 – Cause di forza maggiore
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore.
Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore.
Art. 34 – Vicende soggettive dell’esecutore del contratto e cessione del contratto
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all’Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia.
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 35 – Forma e contenuto delle riserve
L’appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle e successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Art. 36 – Controversie
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell’articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
In alternativa alla tutela giurisdizionale si applica la parte VI, titolo I, capo II del Codice.
Art. 37 – Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del Codice.
Art. 38 – Recesso
La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell’art.109 del Codice.
Art. 39 – Disposizioni finali e rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Codice, nel D.P.R. n. 207/2010, per le parti non abrogate e le ulteriori norme disciplinanti i lavori pubblici.