POLIZZA DI ASSICURAZIONE OGGETTI D’ARTE
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO Polizza OGGETTI D’ARTE
Allegato n. … Pagina 1 di 20
POLIZZA DI ASSICURAZIONE OGGETTI D’ARTE
La presente polizza è stipulata tra Società Assicuratrice
Agenzia di
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
P.ZZA F.LLI CERVI 7
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO
P.I.:00212680037
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 30.04.2018
Alle ore 24.00 del : 31.12.2020
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni 31.12
CIG
INDICE
1.0 DEFINIZIONI
2.0 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
3.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALLA RISKS OGGETTI D'ARTE
- CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA SULLE PRECEDENTI NORME
- UBICAZIONI, SEZIONI, SOMME ASSICURATE
- CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE A - GIACENZA
- CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE B – TRASPORTO
- CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVEALLA SEZIONE C) OGGETTI PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE
- CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE D - GARANZIA DA CHIODO A CHIODO
- UBICAZIONI, SEZIONI, SOMME ASSICURATE
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
Alte seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: il COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società: l'impresa assicuratrice;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Valore commerciale: il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato;
Xxxxx accettata: accordo fra le parti sul preciso valore da attribuire al bene assicurato ai sensi dell’1908 del Codice Civile
Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Ubicazioni del Rischio
Locali edifici appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente siamo essi di proprietà che in uso, locazione, dell'Ente siano essi di proprietà che in uso, locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo, ( edifici risultanti da documenti da esibirsi a richiesta della Società). Sono comprese ubicazioni diverse delle precedenti occupate stabilmente o anche occasionalmente dall'Ente Contraente ed utilizzate quali sedi espositive, per lo svolgimento di tutte le attività artistico culturali, museali che competono all'Ente in qualità di organizzatore, patrocinatore, ecc. di manifestazioni. Sono compresi nella definizione anche magazzini e depositi utilizzati per i propri scopi dall'Ente e all'interno dei quali possono trovare ricovero ed essere riposti i beni assicurati.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della suddetta scadenza.
E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.
Il Contraente , a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una
revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verrà rimborsato al Contraente la parte di premio versato e non goduto al netto delle relative imposte.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’assicurazione. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Art.5 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuro del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di
120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.
Art.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.
Art.8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.10- Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.15 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria,
xxxxxxxx alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.16 – Esonero Pagamento Imposte di Assicurazione
Il Contraente dichiara che tutti i beni assicurati con la presente polizza sono beni di interesse storico artistico soggetti alla disciplina di cui alla legge 42/2004 smi e pertanto il premio della presente polizza è esente da imposta di assicurazione (art.5 de D.L. 953 /1982)
Art.17 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo INSUBRIASS SRL, con sede legale in Varese, Via Avegno 1 iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 479911 Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società INSUBRIASS SRL, e in particolare:
- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12%
Art.18- Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e 9. Il Codice identificativo di Xxxx relativo al presente contratto è …………………
Art.19- Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 16 che precede.
Il Contraente, gli Assicuratori o il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Art.20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 -NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS – OGGETTI D’ARTE
1. PREMESSA
La presente polizza di assicurazione riguarda la copertura assicurativa nella formula "all risks” dei culturali di proprietà, posseduti o detenuti a qualunque titolo e anche temporaneamente, comodato d'uso all'Ente Contraente.
Il presente contratto di assicurazione è suddiviso nelle seguenti sezioni :
SEZIONE "A" GARANZIA BASE GIACENZA DEI BENI
A tutela dei beni che si intendono assicurati posti all'interno di sedi espositive e/o locali dell'Ente.
SEZIONE "B"- TRASPORTO DEI BENI
Per i beni che si intendono assicurati al di fuori dei locali dell'Ente:
■ durante il loro trasporto (comprese le operazioni di carico e scarico) dall'edificio e dalla sede espositiva in cui sono ubicati i beni al luogo di effettuazione di mostre, manifestazioni espositive, ecc., oppure presso laboratori per il restauro di opere d'arte;
■ durante il loro viaggio di ritorno al luogo ed alla sede espositiva di origine ovvero in altro edificio o sede espositiva diversa indicata dall'Ente Contraente alla Società.
SEZIONE "C" - GIACENZA DEI BENI PRESSO TERZI
Per i beni che si intendono assicurati:
■ durante il periodo della loro permanenza in giacenza temporanea presso le sedi espositive di mostre, manifestazioni , ecc., per la cui organizzazione non provvede l'Ente contraente in quanto affidata a terzi;
■ durante la loro giacenza temporanea presso sedi e laboratori di restauro di opere d'arte.
E’ facoltà del Contraente richiedere, con preavviso di 30 giorni dalla data di inizio dell’eventuale copertura le estensioni alla sezione B e C.
2. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione non copre:
a) le perdite o danni causati da vermi, tarme, roditori e simili o da naturale deterioramento;
b) le perdite o danni causati da usura, logorio o guasto meccanico, salvo il caso in cui le perdite o i danni derivino da usura, logorio o guasto meccanico di ganci, fermagli, montature o altri congegni di fissaggio, supporto, sostegno, chiusura o contenimento; ed inoltre quelli causati da variazione di temperatura, o pressione, umidità, condensa, calore, siccità, stillicidio, gelo, muffa, decomposizione, ruggine, incrostazione ed effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) i danni o deterioramenti direttamente causati da lavori di manutenzione,
restauro, rinnovo, pulitura o pittura effettuate da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee, alle opere sulle quali si sta lavorando al momento del sinistro. Si intendono peraltro comprese tali tipologie di danno alle opere sulle quali non si sta lavorando al momento del sinistro, purché quest'ultime siano protette in maniera adeguata (ad esempio, per le tele, da fogli di "tessuto non tessuto" e da lenzuoli di cotone).
d) perdite o danni direttamente od indirettamente causati, derivanti o verificatisi in occasione di guerra, invasione, azione di potenze straniere nemiche, ostilità con guerra dichiarata o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, atti di potere militare usurpato o no, nonché da nazionalizzazione, confisca, requisizione o distruzione dei beni assicurati o loro danneggiamento da parte di, o su ordine di, qualsiasi governo, potere pubblico o autorità locale; inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoto o altri sconvolgimenti della natura a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui sopra
e) le perdite o danni direttamente od indirettamente causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni tutte provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo ovvero da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui sopra;
f) i danni indiretti di qualsiasi specie, anche se conseguenti a sinistro risarcibile;
g) i guasti meccanici o danni subiti dagli oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio funzionamento;
h) i danni causati, determinati od agevolati da dolo e, limitatamente agli Amministratori e dipendenti dell'Ente Contraente, derivanti da colpa grave;
i) i danni verificatisi o determinatisi durante il trasporto dei beni assicurati, salvo quanto stabilito alla successiva SEZIONE "A" GARANZIA GIACENZA - punto A. 3 e quanto assicurato alla SEZIONE "B" della presente polizza.
j) i danni dovuti ad ammanchi e smarrimenti di qualsiasi genere e natura comunque accertati, nonché la mancanza e la perdita di enti assicurati rilevati in occasione di inventario.
ESTENSIONE DI GARANZIA
L'assicurazione comprende:
- i danni subiti da cornici di quadri a condizione che il valore delle stesse sia compreso nella somma assicurata;
- le rotture di oggetti fragili dovute a causa accidentale od a fatto involontario di Amministratori e Dipendenti dell'Ente o di Terzi, purché tali oggetti siano custoditi all'interno dei locali e siano integri alla data di entrata in vigore della presente polizza;
- i danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie. Il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie, con l'intesa che in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell'intera collezione e/o servizio e/o parure e/o serie;
- i danni ed i guasti ai beni assicurati fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Ente contraente e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi
allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto nella polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni oggetto di copertura della polizza stessa.
- RIMBORSO DELLE SPESE
L'assicurazione comprende il rimborso delle spese comunque sostenute dall'Ente al seguito del verificarsi di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
4.1. SPESE DI TRASPORTO, RIMOZIONE, RICOLLOCAMENTO
La Società indennizza le spese di trasporto regolarmente documentate e riferite :
■ alla demolizione dei residuati del sinistro;
■ al trasferimento dei beni danneggiati presso le sedi di restauratori e successiva ricollocazione nelle
ubicazioni dell'Ente.
Le spese sono indennizzate entro il limite della somma assicurata alla Part. n. 3) della polizza.
4.2. ONORARI DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI D'ARTE
Sono indennizzate le spese sostenute dall'Ente Contraente a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di Esperti d'Arte e Consulenti, che l'Ente avrà scelto e nominato (e se eventualmente autorizzato dalla Società in numero superiore ad una persona), per tutte le attività professionali necessarie a definire l'entità dei danni, indennizzabili a termini di polizza, od eventualmente anche finalizzate a studi di fattibilità riferiti al rifacimento, al restauro, al ripristino ed alla riparazione dei beni danneggiati.
Sono compresi gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Ente Contraente ne abbia l'obbligo.
Sono compresi oltre gli onorari del/dei Perito/i di parte, nominato/i dall'Ente, anche la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito in caso di ricorso a perizia collegiale (collegio arbitrale). In quest'ultimo caso l'Ente Contraente conferisce alla Società la facoltà di pagare le spese complessive al terzo Perito e di detrarre la quota parte dovuta dall'Ente Contraente direttamente dall'indennizzo spettategli.
Le spese sono indennizzate entro il limite della somma assicurata alla PARTITA N. 4) della polizza.
5. VALORE DEI BENI
In relazione a quanto previsto dal disposto dell'art. 1908 del codice civile, la somma assicurata per ciascun ente corrisponde alla "stima accettata" ovvero al "valore dichiarato" del bene medesimo.
La Società rinuncia alla applicazione della regola proporzionale (art.1907 del Codice Civile).
In assenza di stima o di dichiarazione di valore, la somma assicurata per ciascun bene deve corrispondere al "valore di mercato" dello stesso al momento del sinistro. In tal caso, se la somma assicurata risultasse inferiore al "valore di mercato", la responsabilità della Società tenuta ad indennizzare il danno subito, si intenderebbe proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l'importo che si sarebbe dovuto assicurare.
5.1-Stima accettata - Aggiornamento dei valori - Copertura automatica dei beni con stime aggiornate - Regolazione del premio.
Si considera valore del bene a "stima accettata" il valore come risultante da documenti di stima redatti per incarico dell'Ente da Esperti d'arte. Tali documenti formano parte integrante della polizza e sono depositati in originale presso i competenti uffici dell'Ente Contraente.
Le stime, così formulate, sono da considerarsi come "stime accettate" con espresso riferimento all'Art. 1908, II° comma, del Codice Civile.
In caso di sinistro la somma assicurata per ciascun bene, risultante indicato nel suddetto elenco di stima, viene considerata come valore effettivo della cosa al momento del sinistro.
I documenti di stima hanno la loro validità per tutta la durata del contratto e sino alla scadenza della polizza, salvo eventuali modifiche, variazioni e/o aggiornamenti successivi di valore disposti dall'Ente. Nel caso in cui si sia provveduto a far redigere nuove stime, l'Ente è tenuto a comunicare, alla Società, entro trenta giorni dalla data di effetto del nuovo documento, le nuove stime con riportate le risultanti delle modifiche, variazioni e/o aggiornamenti.
La garanzia, per i predetti nuovi valori, avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui la Società ne riceverà comunicazione.
Su tale nuovo valore complessivo sarà calcolato dalla Società un premio di regolazione (applicando il tasso indicato alla partita n. 1 su base pro-rata), e l'Ente sarà tenuto a corrispondere tale premio di regolazione alla scadenza annuale del contratto, secondo le modalità stabilite all'art. 2) della Condizioni Generali di Assicurazione.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Ente Contraente deve:
a) dare non appena ne viene a conoscenza e al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi, comunicazione scritta del sinistro alla Società. Qualora si trattasse di furto, ovvero di altro reato, il termine di denuncia viene ridotto nei termini di due giorni lavorativi successivi alla data dell'accadimento;
b) come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
c) qualora previsto dalla Legge, avvisare l'Autorità di P.S. nel più breve tempo successivo al momento in cui l'Ente Contraente è venuto a conoscenza dell'accaduto ed inoltrare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria;
d) indicare nella denuncia o, nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine, la data e le circostanze del sinistro, le cause note o presunte, l'elenco degli oggetti perduti, o danneggiati, la natura e l'importo approssimativo dei danni;
e) trasmettere, su semplice richiesta della Società, tutti i documenti necessari alla stima del danno;
f ) conservare, fino al termine delle operazioni peritali gli oggetti non rubati, ma danneggiati, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.
7. PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - COLLEGIO ARBITRALE L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle Parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Ente Contraente con apposito atto unico. Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i Periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Ente ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Ente Contraente.
Ciascun Perito e/o Arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Gli Arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le Parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.
In alternativa, per dirimere la controversia insorta nelle procedure della valutazione del danno, l'Ente potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Ente stesso
8. MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI
I Periti e/o gli Arbitri devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
3) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese eventualmente risarcibili.
I risultati delle operazioni dei Periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.
9. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO
In caso di sinistro, risarcibile a termine della presente polizza, la Società indennizza come segue :
a. distruzione o perdita totale (danno non restaurabile) del bene: la Società liquida un indennizzo all'Ente Contraente pari al valore di stima o al valore dichiarato del bene, dedotti eventuali recuperi.
b. danneggiamento o danno parziale(danno restaurabile) del bene: la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Ente Contraente ha facoltà di:
1) corrispondere la differenza tra il valore che il bene aveva al momento del sinistro e quello del bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
oppure in alternativa :
2) corrispondere un importo che tenga conto del costo del restauro (a seguito di accordo intervenuto tra le Parti sul nominativo al quale affidare il restauro), e comprensivo degli eventuali costi di trasporto per e dal restauratore. L'importo verrà maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dall'oggetto, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al precedente punto b, sub. 1).
10. MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Ente Contraente un progetto di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere l'importo dell'indennizzo entro i 30 giorni successivi all'accettazione da parte dell'Ente del suddetto progetto di liquidazione.
Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.
11. RECUPERO DEI BENI ASSICURATI A SEGUITO SINISTRO
Se a seguito di sinistro, i beni assicurati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Ente Contraente deve darne avviso alla Società non appena ne abbia avuto notizia. In caso di recupero dei beni assicurati, la Società ha diritto di ottenere il rimborso dell'importo dell'indennizzo eventualmente già liquidato all'Ente. A garanzia di tale diritto la Società è autorizzata con la presente polizza ad ottenere la consegna dei beni stessi. Questi ultimi saranno restituiti all'Ente Contraente contestualmente al rimborso dell'indennità corrisposta.
12. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO IN ATTESA DELLA CHIUSURA ISTRUTTORIA
L'Ente Contraente ha diritto di ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia assicurativa della presente polizza.
13. ANTICIPO DI INDENNIZZO
L'Ente Contraente ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento dell'importo di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di € 20.000,00.
L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo notificata dall'Ente alla Società.
14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se al momento del sinistro coesistono sui beni assicurati più assicurazioni, esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, sono considerate come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Società, esclusa ogni
responsabilità solidale con altre Compagnie, paga una quota del risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.
15. ACQUISIZIONE NUOVI BENI DA ASSICURARE CON "STIMA ACCETTATA"
Se durante il periodo di copertura della presente polizza l'Ente Contraente acquisirà al proprio patrimonio nuovi beni, questi beni saranno assicurati a condizione che:
■ l'Ente provveda a far redigere un documento di "stima" da parte di un Esperto d'arte;
■ l'Ente provveda ad inviare tale documento di stima alla Società,
richiedendo l'inclusione in garanzia di detto bene.
Conseguentemente la Società si impegna a tenere in regolare copertura automatica di rischio il bene dalla data di ricevimento della comunicazione, per la durata di giorni sessanta e provvede alla emissione di apposita appendice di aumento del premio annuo ed incasso pro-rata (applicando il tasso pro-mille indicato alla partita n. 1) della somma assicurata.
L'Ente, ricevuta la appendice, si impegna al pagamento alla Società del premio assicurativo (secondo le modalità stabilite all'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione) calcolato e riportato nel documento di appendice.
16. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia espressamente alla azione di rivalsa, ad essa spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Ente Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile (compresi amministratori e dipendenti), dei vettori terrestri, spedizionieri, imballatori, purché specializzati, nonché personale di servizio in generale ed addetti alla sorveglianza ed altri soggetti eventualmente responsabili del sinistro salvo il caso di dolo o colpa grave ed a condizione che l'Ente non intenda esercitare direttamente l'azione verso il responsabile stesso.
17. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Ente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le condizioni generali, le norme che regolano l'assicurazione, le condizioni particolari della presente polizza, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Ente Contraente.
18. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
SEZIONE "- GARANZIA BASE
A1. CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA
L'assicurazione è prestata in base alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti dai mezzi di prevenzione e protezione descritti in polizza, risultanti dall'ispezione tecnica della Società, che il Contraente si impegna a mantenere in perfetto stato funzionale.
In caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento del sistema di allarme, il Contraente deve darne comunicazione alla Società e deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il sistema d'allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
Ciò premesso, la garanzia è prestata a condizione che:
1. Durante i periodi di chiusura dei locali o in assenza di persone all’interno dei locali devono essere attivati tutti i mezzi antintrusione descritti. Tuttavia per le persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' inoltre sempre obbligatorio l'inserimento dell'impianto d'allarme.
Pertanto la garanzia furto è subordinata alla messa in funzione del sistema di allarme nei termini prescritti ed all'utilizzo dei suindicati mezzi di chiusura.
In caso di furto commesso con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto descritto in premessa della presente polizza, la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle condizioni generali di assicurazione senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
2. Durante le esposizioni aperte al pubblico esista un adeguato servizio di sorveglianza.
3. Non sia permesso ai visitatori di usare, spostare o maneggiare i beni assicurati.
4. le opere siano esposte in teche chiuse a chiave aventi vetri di sicurezza.
A2 FURTO CON DESTREZZA
La Società si obbliga a risarcire i danni derivanti da furto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate commesso durante le ore di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore successive (con la sola esclusione di sabato, domenica e festività) e a condizione che in ogni locale espositivo ci sia almeno una persona alla sorveglianza. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicuralo, somma maggiore di Euro 20.000,00.
A3. FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI DEL MUSEO
A parziale deroga dell'art. 3.03, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dal contratto, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato, o il furto avvenga con la partecipazione ed il concorso del dipendente, e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
A.4 . ROTTURE ACCIDENTALE DI OGGETTI FRAGILI
A parziale deroga dell'art. 3.03 la garanzia è estesa alle rotture accidentali degli oggetti fragili a condizione che siano riposti in vetrine o teche o collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio del pubblico. La garanzia è sospesa durante le operazioni di ristrutturazione dei locali.
A5. VARIAZIONI CLIMATICHE
A parziale deroga dell’art. 3.03 la garanzia è estesa alle perdite ed ai danni dipendente da brusche variazioni climatiche purchè conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
A.6 TERREMOTO
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 3.03 la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Resta convenuto che agli effetti della presente garanzia :
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di € 5.000,00 per ogni singolo sinistro;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore del 50% del valore assicurato.
A.7 INONDAZIONI ED ALLUVIONI
La Società risponde - a parziale deroga dell'art. 3.03 dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni: a)agli enti mobili all'aperto;
b)agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.
La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
A.8 SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI VANDALISMO, TERRORISMO
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da atti di Terzi:
- A seguito di usurpazione di pubblici poteri ;
- A seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- A seguito di tumulti o sommosse civili;
- Compiuti per motivi politici o terroristici;
- Compiuti per vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.
A.9 FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PER SINISTRO
Fatti salvi i "limiti di indennizzo" indicati nei paragrafi che precedono, si stabilisce che il pagamento dell'indennizzo per ogni causa, liquidato a termini di polizza, è effettuato dalla Società previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 che rimane a carico dell'Ente
SEZIONE B – TRASPORTO
OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE: GARANZIA TRASPORTO DEI BENI ASSICURATI
Durante il periodo di operatività della polizza è data facoltà all'Ente Contraente di richiedere alla Società l'estensione della garanzia durante il trasporto di beni dalla ubicazione e locali espositivi di origine alle sedi di Terzi (presso restauratori, laboratori di ditte specializzate, ovvero presso mostre d'arte ed esposizioni, ecc., organizzate da Terzi) e conseguente rientro e ricollocazione dei beni nei locali ed ubicazioni di origine .
1. CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA TRASPORTO
Le condizioni di assicurabilità saranno concordate di volta in volta dalle Parti tenuto conto della natura dei beni da assicurare, del loro valore, della tipologia di trasporto effettuato, della località di destinazione.
2. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia alla azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti dei responsabili del sinistro:
■ Trasportatori e/o Spedizionieri
■ Imballatori
purché tali operatori risultino specializzati nel settore dell'arte ed a condizione che l'Ente Contraente stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale e vettoriale.
La Società conserva tuttavia il diritto alla azione di rivalsa, ai sensi di legge:
■ in caso di dolo o colpa grave, accertata in sede giudiziaria, degli incaricati del trasporto e degli imballi;
■ verso persone o ditte diverse da quelle sopra indicate.
3 . PREMIO PER OGNI VIAGGIO
La garanzia decorre dopo conferma scritta della Società. Per l’assicurazione di ogni singolo viaggio il premio lordo viene determinato come segue per ogni mille euro assicurato come segue:
PIEMONTE ITALIA/EUROPA
Oggetti non fragili Euro xxx Euro xx
Oggetti fragili Euro xxx Euro xx
Il relativo premio verrà regolato al termine di ogni periodo assicurativo.
SEZIONE C - OGGETTI PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE
OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE: GARANZIA GIACENZA TEMPORANEA DEI BENI ASSICURATI PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE ORGANIZZATE DA TERZI
È facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società la copertura assicurativa durante la giacenza di beni :
• presso restauratori, laboratori, ditte specializzate per analisi scientifiche;
• per prestiti temporanei presso esposizioni e mostre d'arte organizzate da Terzi in propri locali e sedi museali.
L'assicurazione avrà validità per i beni oggetto della giacenza temporanea, beni che di volta in volta verranno comunicati alla Società.
1. CONDIZIONI RELATIVE ALLA GIACENZA DI BENI PRESSO TERZI
L'assicurazione è prestata alla condizione che l'Ente Contraente provveda a comunicare alla Società entro il trentesimo giorno precedente alla data di decorrenza del periodo di giacenza temporanea :
■ luogo, ubicazione, nome della Ditta (laboratorio di restauro, ecc. );
■ denominazione della mostra o esposizione;
■ data di decorrenza e data di termine della giacenza temporanea (sono ammesse proroghe di
giacenza, se precedentemente comunicate alla Società).
PREMIO PER OGNI PERIODO DI GIACENZA TEMPORANEA PRESSO TERZI
Per l'assicurazione di giacenza temporanea presso Terzi, la garanzia è prestata:
a. senza applicazione di premio aggiuntivo se le caratteristiche costruttive dei fabbricati, i locali, gli ambienti utilizzati, i mezzi di prevenzione e protezione, siano ritenuti validi e sufficienti dalla Società;
b. con il pagamento da parte dell'Ente Contraente di un premio aggiuntivo che verrà concordato di volta in volta dalle Parti, qualora si verifichi che:
■ le caratteristiche costruttive dei fabbricati, i locali, gli ambienti utilizzati, i mezzi di prevenzione e protezione non siano ritenuti validi e sufficienti dalla Società;
■ la giacenza avvenga al di fuori dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
Il premio aggiuntivo di cui al punto b) verrà regolato di volta in volta tra le Parti mediante emissione di apposita appendice di polizza da parte della Società che l'Ente Contraente si impegna a pagare ai sensi dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre comunque, sia per il caso 1) che per il caso 2) del precedente comma B), solo dopo l'avvenuta conferma scritta di copertura del rischio da parte della Società all'Ente.
4. SCOPERTI E FRANCHIGIE
Scoperti e franchigie saranno oggetto di accordo tra le Parti per ogni singola richiesta di copertura assicurativa.
UBICAZIONI, SEZIONI, SOMME ASSICURATE.
1) Sede del Gruppo Storico Archeologico Castellettese sito in via Gramsci 12
E’ presente sistema antintrusione con telecamere, non collegato a stazione di polizia o di istituto di vigilanza . la sede non è dotata di impianto antincendio.
Si assicura – relativamente alla sezione A) Giacenza i seguenti beni : VALORE ASSICURATO COMPLESSIVO (stima accettata) € 152.886,00
Si segnala che i beni assicurati sono di interesse storico artistico ai sensi dell’art 10 comma 2 lettera a del Dlgs 42/2004
• € 128.300 reperti archeologici , incluse le stele e la pietra incisa come da elenco allegato -(stima accettata)
• € 24.586,00 come da elenco allegato indicata come “collezione Xxxxx” - (stima accettata)
IL CONTRAENTE/ ASSICURATO LA SOCIETÀ'