Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19-04-2019
Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19-04-2019
Oggetto: | POLITICHE SOCIALI E DELLA CASA – INCENTIVAZIONE AL RICORSO SUL TERRITORIO COMUNALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI DEL CANONE DI LOCAZIONE “CONCORDATO” DI CUI ALLA L. 431/98 E SUCC. LEGGE N. 80/2014 – APPROVAZIONE SCHEMI DI “ACCORDO LOCALE TERRITORIALE” E SCHEMA TIPO DI CONTRATTO CONCORDATO. IMMEDIATA ESECUTIVITA’ |
Ufficio Proponente : Servizi Sociali |
L’anno Duemiladiciannove e questo dì Diciannove del mese di Aprile nella Stanza del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e riunita in numero legale, sotto la presidenza del SINDACO CHIENNI SERGIO, come segue:
Presenti | Assenti |
CHIENNI SERGIO BARBUTI CATERINA PUOPOLO LORENZO ROMEI DEBORAH MORANDINI GABRIELE | DI PONTE MAURO |
Totale Presenti: 5 | Totale Assenti: 1 |
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa NALDINI ILARIA.
Il SINDACO CHIENNI SERGIO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATE le varie forme previste dal c.c. e dalle vigenti normative per i contratti di locazione:
1. Contratto a “Canone libero”
2. Contratti a Canone concordato (L. 431/1998, art. 2, comma 3)
3. Contratti ad uso uso transitorio
4. Contratto per Studenti universitari
Dato atto che con legge 431 del 9 dicembre 1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” sono stati introdotti alcuni elementi innovativi nella regolamentazione della locazione abitativa, quali canoni liberi ed i canoni concordati, il fondo sociale per gli affitti e gli sgravi fiscali quale forma di incentivazione alla conclusione di contratti a canoni concordati;
Rilevato che il contratto a canone di “affitto concordato”:
- risulta molto vantaggioso per ambedue le “Parti” (Inquilini e proprietari), sia per il minor tempo che impegna ambedue (5 anni rispetto agli 8 del “canone libero”), sia per gli sgravi e le facilitazioni fiscali;
- permette di ampliare l’offerta delle abitazioni;
- contrasta il fenomeno degli “affitti sommersi” (c.d. “affitti in nero”);
- Permette di far fronte alla crescente domanda di abitazioni in affitto proveniente dai ceti più deboli, rappresentati da nuclei familiari di immigrati, di giovani coppie, dalle famiglie di lavoratori in mobilità o monoreddito che non riescono ad accedere alla proprietà di un alloggio;
- Favorisce l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti;
- Avvia a soluzione il problema degli sfratti per morosità, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti con canone più sostenibile;
Dato atto che il suddetto tipo di canone “concordato” (inizialmente circoscritto ai sensi di apposite deliberazioni del C.I.P.E. ai soli Comuni ad “alta densità abitativa”), per effetto del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80, all’art. 9 comma 2, veniva esteso anche a quei comuni per i quali fosse stato deliberato, negli ultimi 5 anni, precedenti l’entrata in vigore la legge di conversione del Decreto medesimo, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi di cui all’art. 2 comma 1, lett. c), della L. 24/02/1992, n. 225;
Rilevato che il Comune di Terranuova Bracciolini, rientra nella fattispecie prevista dalla normativa sopra riportata in quanto colpito nei giorni 20-24 ottobre 2013, da eventi calamitosi (piogge insistenti e di eccezionale portata), per i quali sono stati emessi formali Atti Statali, Regionali e degli Organi di Protezione Civile di riconoscimento dello Stato di emergenza e calamità Naturale;
Dato atto che alla luce delle suddette premesse e delle disposizioni legislative sopra enunciate, con deliberazione di G.C. n. 19 del 11.02.2016 si stabiliva:
1. La possibilità per il Comune di Terranuova Bracciolini di poter applicare, oltre alle altre forme di canone di affitto previste dal c.c., il c.d. “canone concordato”, recependo il Disposto di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431 del 09/12/1998 ed art. 9, comma 2 della Legge 23/05/2014, n. 80;
2. Si approvava all’uopo uno “schema” di “ACCORDO TERRITORIALE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI”;
RICORDATO che con successiva deliberazione di G.C. n. 58 del 14/04/2016 si approvava il suddetto ACCORDO TERRITORIALE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI”,
essendo stato lo stesso sottoscritto dalle “Parti” (Organizzazioni territoriali dei Proprietari e Organizzazioni territoriali degli inquilini), alla presenza del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Terranuova Bracciolini, in data 31/03/2016 ed avente validità sino al 12/04/2019;
PRESO atto che le citate deliberazioni di G.C. n. 19 e 58/2016 non prevedevano un limite temporale di scadenza all’applicazione del canone concordato, ma che l’accordo territoriale a suo tempo stipulato è scaduto e risulta quindi necessario procedere al suo rinnovo, onde permettere la piena applicabilità della fattispecie contrattuale;
VISTO quindi l’allegato “A” al presente atto: “ACCORDO TERRITORIALE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI”, che avrà validità per un periodo di mesi 48 con inizio dalla data di sottoscrizione dell’atto medesimo;
VISTO altresì l’allegato “B” al presente atto: “SCHEMA DI CONTRATTO PER CANONE CONCORDATO”;
RILEVATO NON necessario acquisire il Parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in applicazione dell'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.8.2000, n. 267, in quanto il presente atto NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTA la legge 431 del 9 dicembre 1998;
VISTO il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 (pubblicata in G.U. 27/05/2014, n. 121), ed in particolare, l’art. 9 comma 2 della medesima;
Ad unanimità di voti, espressi palesemente;
D E L I B E R A
1)- di ribadire e confermare quanto già stabilito con la deliberazione di G.C. n. 58 del 12/04/2016, ovvero la possibilità per il Comune di Terranuova Bracciolini di poter applicare, oltre alle altre forme di canone di affitto previste dal c.c., il c.d. “canone concordato”, recependo il Disposto di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431 del 09/12/1998 ed art. 9, comma 2 della Legge 23/05/2014, n. 80;
2)- Di approvare quindi gli allegati alla presente deliberazione:
- A) “SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI”;
- B) “SCHEMA DI CONTRATTO DI CANONE CONCORDATO”;
3)- di dare mandato al Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, Avv. Massimo Bigoni per coordinare a presenziare alla sottoscrizione del citato “SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI” con le Associazioni di categoria dei proprietari, dei conduttori e le OO.SS. confederali;
4)- di dare atto che a seguito dell’avvenuto accordo tra le Parti, con successivo e separata deliberazione, la Giunta Comunale, proceda:
- al recepimento ed approvazione degli atti succitati;
- all’opportuna e necessaria pubblicità degli stessi tra le Agenzie Immobiliari, le sedi delle Organizzazioni Sindacali e mediante affissione di appositi Avvisi in luoghi aperti al pubblico, onde rendere agevole ai cittadini l’accesso alla nuova possibilità di contratto di locazione;
- alla formalizzazione di tutti gli altri eventuali Atti consequenziali la presente Deliberazione.
5)- Di disporre che la presente deliberazione venga inviato in copia ai "Capigruppo Consiliari" (art. 31 dello Statuto Comunale).
6)- Di dichiarare con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del citato T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Letto e sottoscritto.
IL SINDACO (CHIENNI SERGIO) | IL SEGRETARIO COMUNALE (DOTT.SSA NALDINI ILARIA) |