Contract
Oggetto: Accordo sulla regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
La legge 335/1995 (riforma Dini), emanata per garantire solidità al sistema pensionistico a seguito del continuo evolversi dello scenario demografico che comportava uno squilibrio tra contributi versati e prestazioni da erogare, ha segnato il passaggio dal sistema retributivo al sistema misto (retributivo/contributivo), con tendenza verso un sistema prevalentemente contributivo.
Tale riforma ha dettato i presupposti per la realizzazione, in aggiunta al primo pilastro rappresentato dalla previdenza obbligatoria, della cosiddetta “previdenza complementare” (secondo pilastro), attuata dalla legge 243/2004 (riforma Maroni) e disciplinata dal D. Lgs. n. 252/2005 (in attuazione della Direttiva CE/41/2003), disciplina ampliata ed integrata successivamente dal D. Lgs n. 147/2018. (in attuazione della Direttiva CE/2341/2016).
In applicazione della normativa sopraevidenziata, è stato istituito il Fondo Perseo- Sirio (Comparto Università e Ricerca) per assicurare al lavoratore un livello maggiore di tutela pensionistica tramite l’incremento delle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.
Il Fondo nazionale di previdenza complementare Perseo-Sirio, costituito il 1 ottobre 2014 dalla fusione dei fondi pensione preesistenti Perseo e Sirio, è destinato ai dipendenti dei Ministeri , delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità , degli Enti Pubblici non Economici , delle Università e degli Enti di Ricerca , delle Agenzie dell'ENAC e del CNEL.
Detto Fondo è finalizzato all’erogazione dei trattamenti pensionistici complementari, determinati da una rendita che si costituisce negli anni in funzione di una contribuzione effettiva versata dal datore di lavoro (fissa e pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini del TFR) e dal dipendente (pari ad un minimo all’1% ma incrementabile) nonché dei relativi rendimenti, e da una contribuzione figurativa costituita dall’accantonamento del TFR che verrà rivalutato applicando quali coefficienti i rendimenti riconosciuti al fondo e con conferimento dello stesso all’atto della cessazione dal servizio.
L’adesione al fondo si è attuata finora su base volontaria con decorrenza contributiva da attuarsi entro i tre mesi dalla presentazione della domanda di adesione. (Rif. Circolare CNR n. 6/2017).
Corre l’obbligo precisare che, in relazione a quanto contenuto nella circolare suddetta, sono intervenute successivamente delle modifiche riguardanti da un lato la deducibilità fiscale e dall’altro le spese d’ingresso.
Deducibilità fiscale
Dal 1 gennaio 2018 l’art. 10 comma 1 lettera e - bis del TU sulle imposte riconosce anche per i dipendenti pubblici che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 siano interamente deducibili dal reddito complessivo nel limite di euro 5.164,57 (modifica introdotta dalla legge 205/2017) abrogando la precedente normativa che riconosceva ai fini della deducibilità l’importo più basso tra i tre parametri previsti. Si precisa che concorre a determinare tale limite di deducibilità anche la contribuzione del datore di lavoro.
Costi d’ingresso
Dal 1 aprile 2021 sono state azzerate le spese d’iscrizione inizialmente previste nell’importo di 2,75.
L’art. 1, comma 157, della legge di bilancio 2018 L. 205/2017, nel suo disposto “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante
«Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 de l15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1º gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio- assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)” introduce l’adesione tacita mediante silenzio assenso.
In attuazione a quanto sopra disposto, in data 16 settembre 2021 è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali “l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 28 settembre 2021.
L’Accordo si applica al personale di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, destinatario del Fondo Perseo-Sirio, che sia stato assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dello stesso, avvenuta il 16 settembre 2021 (art. 1 accordo).
Pertanto, il suddetto Accordo, introducendo nel pubblico impiego meccanismi già attivi nel settore privato, regolamenta le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Perseo-Sirio da parte dei dipendenti destinatari del Fondo prevedendo, oltre alla volontà di adesione espressa, anche l’adesione mediante forma tacita di silenzio-assenso, prerogativa riservata ai dipendenti assunti dal 2 gennaio 2019.
All’art. 2 lett. b) del suddetto Accordo, si specifica che la definizione di assunzione dei dipendenti destinatari del “Fondo” è intesa a tempo indeterminato a decorrere dal 2 gennaio 2019 e che non rientra nella nozione di “assunzione” il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea incluse la progressione di carriera, l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS (in base al principio della continuità del rapporto previdenziale) nonché l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro.
L’adesione al “Fondo”, regolata dalle norme di legge sulla previdenza complementare soprarichiamate nonché dai regolamenti e direttive in materia, con particolare riferimento al Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari deliberato in data 22 dicembre 2020, avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche tramite sito web del Fondo;
b) mediante silenzio-assenso, con le modalità indicate nell’ art. 4 dell’Accordo, nel rispetto delle direttive Covip.
L’Accordo prevede all’articolo 4 che, a partire dalla data di assunzione e per i successivi sei mesi, il lavoratore possa:
• esprimere la volontà di adesione, e iscriversi al “Fondo” utilizzando le modalità previste (compilazione della modulistica da inviare all’Ufficio Gestione Risorse Umane che provvederà, previa sottoscrizione del Dirigente, alla trasmissione al Fondo entro i tre mesi successivi alla sottoscrizione del modulo di adesione);
• comunicare all’amministrazione la volontà di non adesione, con modalità che ne consentano la tracciabilità mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica che verrà trasmessa unitamente all’informativa;
• non manifestare espressamente la propria volontà ed attendere l’iscrizione automatica al “Fondo” tramite adesione con silenzio-assenso, la quale si realizza a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi (L’avvenuta iscrizione verrà comunicata dal Fondo all’interessato e il nominativo verrà trasmesso tramite procedure informatiche all’Ufficio Gestione Risorse Umane per l’attivazione della ritenuta mensile ed il recupero delle quote dovute dalla data di scadenza dei sei mesi, nel caso in cui non venga esercitato il diritto di recesso da parte dall’aderente “silente”)
Disciplina transitoria:
Una specifica disciplina transitoria è dettata all’articolo 5 del suddetto Accordo per i dipendenti assunti dal 2 gennaio 2019 al 16 settembre 2021, data della sottoscrizione dell’Accordo.
Le disposizioni contrattuali prevedono che, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo, il CNR fornisca ai suddetti dipendenti un’informativa che riguardi le modalità di adesione, anche mediante silenzio-assenso, che contenga il link del sito web del Fondo per il reperimento delle informazioni necessarie e che indichi il relativo termine di sei mesi, decorso il quale ha luogo l’iscrizione.
Anche i dipendenti appartenenti al regime transitorio possono espressamente manifestare la volontà di non adesione, come previsto dalla norma a regime, utilizzando l’apposita modulistica che verrà inviata al dipendente.
Disciplina a regime:
Per quanto concerne i dipendenti assunti dal 17 settembre 2021, e quindi appartenenti alla disciplina a regime, l’art. 4, comma 1 del citato Accordo prevede che, al momento della firma del contratto individuale di “assunzione”, il CNR fornisca al lavoratore un’informativa sul “Fondo” e sulle modalità di adesione, con specifico riferimento alla modalità del silenzio-assenso, che tale informativa sia espressamente menzionata nel contratto individuale di “assunzione” e che venga resa disponibile la modulistica per manifestare la volontà di non adesione.
Anche in questo caso, l’informativa deve contenere il link del sito web del “Fondo” ove è possibile consultare le informazioni e/o la modulistica per manifestare espressamente la volontà di adesione.
Il CNR comunicherà al Fondo Perseo-Sirio, entro il 10 di ogni mese, i nominativi dei dipendenti iscritti con la modalità del silenzio-assenso, sia per quelli appartenenti alla disciplina transitoria che per quelli a regime, per effetto della scadenza del termine dei sei mesi dalla ricezione dell’informativa.
Entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta dall’amministrazione, il “Fondo Perseo-Sirio” comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:
• l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione (l’iscrizione decorre dal primo giorno successivo allo scadere del sesto mese) nonché la contribuzione attivata (percentuale prevista inizialmente nella misura dell’1% per gli aderenti silenti, ma incrementabile successivamente su richiesta dell’iscritto);
• che il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione mediante silenzio-assenso è quello “garantito”, indicando le altre scelte di investimento disponibili;
• la documentazione di cui all’articolo 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e le indicazioni di cui all’articolo 6, comma 6, del suddetto regolamento;
• la possibilità del recesso ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo, con specifica informativa su modalità e termini per l’esercizio di tale diritto, e il link del sito del “Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web (art. 6, comma 3 dell’Accordo sopracitato).
Pertanto, il dipendente iscritto senza una espressa manifestazione di volontà e quindi tramite il meccanismo del silenzio-assenso, potrà esercitare il diritto di recesso, di cui all’art. 6 del suddetto Accordo, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di avvenuta adesione da parte del Fondo ai sensi dell’art.4 comma 7, senza costi e senza dover indicare alcuna motivazione. La comunicazione del recesso deve essere inviata esclusivamente al Fondo con modalità che ne permettano la tracciabilità.
Qualora il lavoratore non eserciti il recesso la sua iscrizione si consolida.
Al termine di questa fase, il Fondo Perseo-Sirio comunica al CNR i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all’articolo 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, viceversa, vanno attivati i predetti flussi finanziari. Il CNR attiva il versamento del contributo datoriale e del contributo a carico del lavoratore entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal “Fondo” ai sensi dell’art. 6, comma 5 dell’Accordo anzidetto.
Esclusivamente per gli iscritti “silenti”, la data di iscrizione giuridica coincide con la data di iscrizione contributiva e decorre dal primo giorno del mese successivo la scadenza dei sei mesi, determinando quindi delle rate di contribuzione arretrate che dovranno essere versate in fase di prima contribuzione.
La manifestazione di diniego così come l’esercizio del diritto di recesso non pregiudicano eventuali adesioni successive del dipendente.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx: | (Ufficio Gestione Risorse Umane) | |
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx: | (Ufficio Gestione Risorse Umane) | |
Sig.ra Xxxxx Xxxxxx: | (Ufficio Gestione Risorse Umane) |
IL DIRIGENTE
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 05.11.2021
20:07:57
GMT+01:00