Accordo
Testo originale
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana
0.142.114.549
sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
Concluso il 10 settembre 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 20 aprile 19991
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2000
(Stato 1° maggio 2000)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica italiana,
qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,
nell’intento di facilitare, in uno spirito di cooperazione e di buon vicinato, la riam- missione alla frontiera fra i due Stati delle persone in situazione irregolare, nonché il loro transito,
nel contesto delle azioni internazionali per prevenire l’immigrazione irregolare, su base di reciprocità,
hanno convenuto quanto segue:
Titolo I
Riammissione dei cittadini delle Parti Contraenti
Art. 1
1. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell’altra Parte Contraente e senza formalità speciali, le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, nella misura in cui sia stato stabilito o possa presumersi che le stesse posseggano la cittadinanza della Parte Contraente richiesta.
2. La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni le persone che, da una verifica ulteriore, risultino non possedere la cittadinanza della Parte Contraente richiesta al momento della loro uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente, salvo l’eventuale riammissione ai sensi del Titolo II del presente Accordo.
RU 2003 1148; FF 1999 1237
1 Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF del 20 apr. 1999 (RU 2001 1524).
Art. 2
1. La cittadinanza della persona oggetto di un provvedimento di allontanamento in base all’articolo 1 paragrafo 1:
a) è considerata accertata con i documenti qui di seguito elencati in corso di validità:
– per la Repubblica italiana:
– passaporto,
– carta d’identità per i cittadini italiani;
– per la Confederazione Svizzera:
– passaporto,
– carta d’identità per i cittadini svizzeri;
b) è da ritenersi presunta in presenza di uno o più degli elementi qui di seguito elencati, in particolare:
– documenti scaduti figuranti nell’elenco di cui alla lettera a);
– documenti rilasciati dalle autorità ufficiali della Parte richiesta, facenti stato dell’identità dell’interessato, in particolare documenti militari, libretti di navigazione ecc.;
– documenti di registrazione consolare o documenti di stato civile;
– permessi o titoli di soggiorno scaduti;
– fotocopia dei documenti sopra elencati;
– dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte richiedente;
– deposizioni verbalizzate di testimoni affidabili.
2. Qualora sussistano dubbi in relazione agli elementi sui quali si fonda la presun- zione della cittadinanza le autorità consolari della Parte Contraente richiesta proce- dono, entro i tre giorni successivi alla richiesta di riammissione, all’audizione dell’interessato.
3. Qualora, in seguito all’audizione, si stabilisca che la persona interessata è in pos- sesso della cittadinanza della Parte Contraente richiesta, l’autorità consolare provvede all’immediato rilascio del documento di viaggio.
Titolo II
Riammissione di cittadini di Stati terzi
Art. 3
1. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell’altra Parte Contraente e nel rispetto delle condizioni di cui al Titolo III, i cittadini di uno Stato terzo qualora venga accertato che essi sono entrati illegalmente sul territorio della Parte Contraente richiedente dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta. Il transito nella zona internazionale di un aeroporto non è considerato transito ai sensi del presente accordo.
2. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte Contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano le condizioni di ingresso vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, allorché questi cit- tadini siano in possesso di un visto o di un titolo di soggiorno rilasciato dalla Parte Contraente richiesta, in corso di validità. Ai fini della presente disposizione non si considera soggiorno né il permesso provvisorio accordato a un richiedente l’asilo in attesa della decisione della sua domanda né il periodo di attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione.
3. Qualora le Parti Contraenti hanno entrambe rilasciato un visto o un titolo di sog- giorno, competente per la riammissione è la Parte il cui visto o il cui titolo di sog- giorno scade per ultimo.
Art. 4
L’obbligo di riammissione di cui all’articolo 3 non sussiste per:
a) i cittadini di Stati terzi aventi una frontiera comune con la Parte Contraente richiedente;
b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo avere lasciato il territorio della Parte Contraente richiesta oppure successivamente al loro ingresso nel territorio della Parte Contraente richiedente, sia stato rilasciato da quest’ultima Parte un visto o un permesso di soggiorno;
c) i cittadini di Stati terzi che soggiornano da più di sei mesi sul territorio della Parte Contraente richiedente dal momento della data di ingresso irregolare;
d) i cittadini di Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto sia lo statuto di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19512, sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19673, sia lo statuto di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 19544, sullo statuto degli apolidi;
e) i cittadini di Stati terzi che sono effettivamente stati allontanati dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Stato di origine o verso uno Stato terzo, a condizione che non siano entrati sul territorio della Parte Contraente richie- dente dopo aver soggiornato o essere transitati sul territorio della Parte Con- traente richiesta successivamente all’esecuzione della misura di allonta- namento.
2 RS 0.142.30
3 RS 0.142.301
4 RS 0.142.40
Art. 5
La Parte Contraente richiedente riammette senza formalità nel proprio territorio i cittadini di Stati terzi nei riguardi dei quali, dopo accertamenti posteriori alla riam- missione effettuati dall’altra Parte Contraente, risultano non soddisfatte le condizioni previste all’articolo 3 al momento della loro uscita dal territorio della Parte Con- traente richiedente.
Titolo III
Procedure di riammissione
Art. 6
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 paragrafo 1, l’ingresso o il soggiorno dei cittadini di Stati terzi nel territorio della Parte Contraente richiesta sono accertati o presunti mediante gli elementi indicati nell’Annesso al presente Accordo.
2. Nella domanda di riammissione devono essere indicati, ai fini dell’applicazione degli articoli 1 e 3, gli elementi previsti dall’Annesso al presente Accordo. Essa viene trasmessa direttamente alle autorità interessate del Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera o del Ministero dell’Interno della Repubblica italiana, nel rispetto delle condizioni di cui all’Annesso al presente Accordo.
3. La Parte Contraente richiesta comunica per iscritto nei tempi più brevi e al mas- simo entro otto giorni la propria decisione alla Parte Contraente richiedente. L’autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua noti- fica; tale termine può essere prorogato su domanda della Parte Contraente richiedente.
4. Quando lo straniero è rintracciato nella zona di frontiera la domanda di riammis- sione può essere presentata con procedura semplificata concordata tra i servizi locali competenti. Nella domanda devono essere riportati gli elementi indicati nell’Annesso al presente Accordo. La Parte Contraente richiesta risponde alla domanda nei tempi più brevi e al massimo entro le 24 ore successive al ricevimento della domanda. Ai sensi del presente paragrafo per zona di frontiera si intende la parte del territorio dove sono adottate misure di sorveglianza della frontiera.
Art. 7
La Parte Contraente richiedente assume, fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta, le spese di trasporto delle persone riammesse in base agli articoli 1 e 3.
Titolo IV
Ammissione in transito
Art. 8
1. Ciascuna delle Parti Contraenti permette, su richiesta dell’altra Parte Contraente, il transito dei cittadini di Stati terzi che sono stati allontanati dallo Stato richiedente. Il transito può avvenire per via terrestre o per via aerea.
2. La Parte Contraente richiedente assume la responsabilità del viaggio del cittadino dello Stato terzo verso lo Stato di destinazione e riammette tale cittadino qualora il transito non possa essere effettuato per qualsiasi motivo.
3. La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che il cittadino dello Stato terzo, il cui transito deve essere approvato, ha diritto a recarsi nello Stato di destinazione.
Art. 9
Il transito per allontanamento è rifiutato, in particolare:
– se lo straniero, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove potrebbe essere trasferito successivamente, corre il rischio di subire tratta- menti o pene disumane e degradanti o la pena di morte, oppure se la sua vita o la sua libertà possono essere messe in pericolo a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;
– se lo straniero corre il rischio, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove possa essere ulteriormente trasferito, di essere imputato o condan- nato in un procedimento penale per fatti anteriori al transito;
– se, dopo il rilascio dell’autorizzazione per il transito, sopravvengono o ven- gono successivamente conosciuti fatti che giustificano il rifiuto ai sensi dei capoversi precedenti.
Art. 10
1. La domanda di autorizzazione al transito per allontanamento viene trasmessa direttamente alle autorità competenti del Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione svizzera o del Ministero dell’Interno della Repubblica italiana, alle condizioni precisate nell’Annesso al presente Accordo.
2. Qualora la Parte Contraente richiesta rifiuti la domanda per insussistenza dei suoi presupposti, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte Contraente richiedente.
Art. 11
La Parte Contraente che ha adottato il provvedimento di allontanamento o di rifiuto di ingresso sul suo territorio deve comunicare alla Parte Contraente richiesta se è necessario scortare la persona oggetto di tali provvedimenti. Ai fini del transito, la Parte Contraente richiesta può:
– sia decidere di assicurare essa stessa la scorta, addebitando le spese relative alla Parte richiedente;
– sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte richiedente;
– sia autorizzare la Parte richiedente ad assicurare essa stessa la scorta sul suo territorio.
Nel caso delle ultime due ipotesi, la scorta della Parte Contraente richiedente è posta sotto l’autorità dei Servizi competenti della Parte Contraente richiesta.
Art. 12
1. Se il transito avviene sotto scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte Con- traente richiedente effettuano la loro missione in abiti borghesi, non armati e muniti dell’autorizzazione di transito.
2. Se il transito avviene su strada, la scorta della Parte Contraente richiedente utilizza un autoveicolo privo di segni distintivi.
3. In caso di transito per via aerea, la custodia e l’imbarco sono assicurati dalla scorta, con l’assistenza e sotto l’autorità della Parte Contraente richiesta.
4. Se del caso, la sorveglianza e l’imbarco possono essere assicurati dalla Parte Contraente richiesta, in accordo con la scorta.
Art. 13
Le autorità dello Stato di transito comunicano alle autorità dello Stato richiedente tutti gli elementi d’informazione relativi agli incidenti sopravvenuti nel corso dell’esecuzione di tali provvedimenti.
Art. 14
1. Le autorità dello Stato di transito accordano agli agenti di scorta dello Stato richiedente, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, la medesima protezione e assistenza accordata ai corrispondenti agenti del proprio Stato.
2. Gli agenti di scorta dello Stato richiedente sono parificati agli agenti dello Stato richiesto, per quanto concerne i reati di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere, in occasione del transito sul territorio dello Stato richiesto, nell’esercizio delle loro funzioni.
3. Nei casi di cui al paragrafo precedente, lo Stato richiesto ha competenza priorita- ria. Qualora decida di non esercitare tale competenza, ne informa immediatamente lo Stato richiedente; quest’ultimo può allora esercitare la propria competenza, confor- memente alla propria legge.
Art. 15
In caso di reato commesso dallo straniero in transito, lo Stato richiesto ha competenza prioritaria. Qualora decida di non esercitare tale competenza, ne informa immedia- tamente lo Stato richiedente; quest’ultimo può allora esercitare la propria competenza, conformemente alla propria legge.
Art. 16
Gli agenti di scorta che, in applicazione del presente Accordo, esercitano le loro funzioni sul territorio dello Stato di transito, devono poter in ogni momento com- provare la propria identità, le proprie funzioni e la natura della loro missione esibendo l’autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato richiesto.
Art. 17
1. Qualora un agente di scorta dello Stato richiedente, che esercita le sue funzioni sul territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, subisce un danno in seguito ad un incidente sopravvenuto in servizio o in relazione al servizio, l’amministrazione dello Stato richiedente assume l’onere del pagamento degli indennizzi dovuti, senza esercitare rivalsa nei confronti dello Stato di transito.
2. Qualora un agente di scorta dello Stato richiedente, che esercita le sue funzioni sul territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, provoca un danno a terzi in seguito ad un incidente occorso in servizio o in relazione al servizio, lo Stato richiedente è responsabile del danno causato durante lo svolgimento della missione, conformemente al diritto dello Stato richiesto.
Lo Stato sul territorio del quale è stato causato il danno provvede al risarcimento del danno alle condizioni applicabili ai propri agenti. Lo Stato cui appartengono gli agenti che hanno causato danni sul territorio dell’altra Parte Contraente rimborsa integral- mente a quest’ultima le somme da essa versate alle vittime e agli aventi diritto.
Art. 18
La Parte Contraente richiedente assume i costi di trasporto per il transito di cui all’articolo 8 del presente Accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione, inclusi quelli dell’eventuale trasporto di ritorno.
Titolo V Protezione dei dati
Art. 19
1. I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo e comunicati dalle Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformità alle rispettive legisla- zioni sulla protezione dei dati. Essi riguardano esclusivamente:
– i dati personali della persona da trasferire ed eventualmente quelli dei con- giunti (cognome, nome o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadi- nanza attuale e precedente);
– la carta d’identità o il passaporto (numero, validità, autorità, luogo e data del rilascio ecc.);
– altri dati indispensabili per identificare la persona da trasferire;
– i luoghi di soggiorno e gli itinerari;
– i permessi di soggiorno o i visti accordati da una delle Parti Contraenti.
2. In tale contesto:
a) la Parte Contraente richiesta utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;
b) ciascuna Parte Contraente informa l’altra, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati comunicati;
c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati possono essere ritrasmessi ad altre persone solo previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati;
d) la Parte Contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve tenersi conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati tra- smessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avver- tire immediatamente il destinatario. Quest’ultimo è obbligato a procedere alla rettifica o alla distruzione dei dati in questione;
e) alla persona interessata che ne faccia richiesta devono essere comunicate le informazioni che la riguardano e l’uso previsto, secondo le condizioni stabi- lite dal diritto nazionale della Parte Contraente alla quale si è rivolta la per- sona interessata;
f) i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale i dati sono stati comunicati. Un organismo indipendente controlla il trattamento e l’uso di questi dati conformemente al diritto nazio- nale di ciascuna delle Parti Contraenti;
g) le due Parti Contraenti sono obbligate a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo in base al diritto della Parte Contraente richiedente.
Titolo VI
Disposizioni generali e finali
Art. 20
Il presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bila- terali in vigore fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono:
a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.
b) Ai fini del Titolo II del presente Accordo l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein.
c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.
d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione
«dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera.
e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione
«documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.
f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein.
Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein».
g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein».
Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein.
Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein».
Art. 21
Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché:
– le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni;
– le modalità per determinare i punti di consegna che possono essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri;
– le procedure per il rimborso delle spese.
Art. 22
1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionali.
2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676.
3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomo.
4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini.
5 RS 0.142.30
6 RS 0.142.301
5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri.
Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea.
Art. 23
1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo.
2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica.
Art. 24
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate.
Art. 25
1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte.
2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente.
Art. 26
Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali in lingua italiana.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx
Per il
Governo della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx
Annesso all’Accordo
1. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente e modalità di riammissione (Titolo I)
1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni:
– dati relativi all’identità della persona interessata;
– elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza.
1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione
«non pertinente» (n.p.).
1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica.
1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio.
1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta.
2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione
di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2).
2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni:
– dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata;
– elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta.
2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione
«non pertinente» (n.p.).
2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica.
2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta.
2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta.
2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio.
3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1)
3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova:
– timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti;
– titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi;
– visto scaduto da meno di sei mesi;
– titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta.
3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta:
– documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.;
– documento di stato civile;
– titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi;
– ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta;
– fotocopia di uno dei documenti di cui sopra;
– titolo di trasporto;
– conti d’albergo;
– mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta;
– carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private;
– possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata;
– dichiarazioni rese da pubblici ufficiali;
– dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili;
– dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti;
– dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»;
– carta per appuntamento da medici, dentisti ecc.
– timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere;
– registrazioni video del passaggio delle frontiere;
– corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta;
– luogo del rintraccio.
4. Modalità di trasmissione di una richiesta di transito
per allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente (art. 8)
4.1 La richiesta di transito per allontanamento presentata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 10 dell’Accordo, deve contenere in particolare le seguenti informazioni:
– dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata;
– natura del provvedimento di allontanamento di cui è oggetto;
– data del provvedimento di allontanamento di cui è oggetto;
– documento di viaggio di cui è titolare;
– data del viaggio, mezzo di trasporto, ora e luogo di arrivo nel territorio della Parte Contraente richiesta, itinerario, ora di partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta, Stato e località di destinazione;
– dati relativi al personale di scorta (identità, qualifica, titolo di viaggio posseduto, mezzo di trasporto utilizzato).
4.2 La richiesta di transito deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 3 al presente Annesso. Tale modulo dovrà
essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.).
4.3 La richiesta deve essere trasmessa, almeno 48 ore prima del previsto transito, alle Autorità delle Parti Contraenti di cui al punto 6.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica.
4.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e possibilmente entro le 24 ore.
5. Aeroporti e punti di consegna terrestri che potranno essere utilizzati per la riammissione e l’ingresso in transito (art. 1, 3 e 8)
5.1 La consegna di cittadini delle Parti Contraenti avviene ad ogni valico sorve- gliato della frontiera comune e a qualsiasi aeroporto.
5.2 Per la riammissione e l’ingresso in transito di cittadini di Stati terzi (art. 3 e 8) le Parti si comunicheranno reciprocamente i punti di consegna e di transito nei rispettivi territori.
6. Autorità centrali o locali competenti per le richieste di riammissione o di transito
6.1 Autorità competenti per le richieste di riammissione
6.1.1 Per la Confederazione Svizzera
6.1.1.1 In modo generale:
Le autorità cantonali o federali competenti per l’applicazione dell’Accordo.
6.1.1.2 In modo specifico:
I servizi cantonali o federali competenti, in particolare per la loro vicinanza al luogo di rintraccio della persona da riammettere e secondo le modalità che saranno definite direttamente fra le autorità delle Parti Contraenti che sono competenti in materia di controlli transfrontalieri.
6.1.2 Per la Repubblica italiana
6.1.2.1 In modo generale:
Ministero dell’Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, Servizio immigrazione e polizia di frontiera.
6.1.2.2 In modo specifico:
Uffici locali della Polizia di Stato aventi competenza per i settori di Aosta, Domodossola, Luino, Ponte Chiasso e Tirano.
6.2 Autorità competenti per le richieste di transito
6.2.1 Per la Confederazione Svizzera:
Ufficio federale dei rifugiati (UFR)7 del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
6.2.2 Per la Repubblica italiana:
Ministero dell’Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, Servizio immigrazione e polizia di frontiera.
6.3 Autorità competenti per i problemi di carattere giuridico
6.3.1 Per la Confederazione Svizzera: Ufficio federale dei rifugiati (UFR)8
6.3.2 Per la Repubblica italiana:
Ministero dell’Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Ufficio Studi e Legislazione.
7. Procedure di rimborso delle spese di trasporto (art. 24)9
7.1 II rimborso di tutte le spese relative all’esecuzione delle disposizioni previste dall’Accordo, anticipate dalla Parte Contraente richiesta e spettanti alla Parte Contraente richiedente, viene corrisposto entro trenta giorni a decorrere dal ricevimento della fattura.
7.2 Le Parti Contraenti si impegnano a dare esecuzione al transito sotto scorta nel modo più razionale ed economico possibile, pur garantendo il necessario ed adeguato livello di sicurezza.
8. Lingua di comunicazione
Le autorità competenti delle Parti Contraenti utilizzano ai fini dell’attuazione dell’Accordo e del presente Annesso la lingua italiana; tuttavia esse possono adottare formulari corrispondenti a quelli riportati in allegato nei quali le dizioni sono formulate oltre che in italiano anche in francese e/o in tedesco.
9. Modifica dell’annesso
Le modifiche al presente Annesso e dei suoi allegati saranno effettuate mediante scambio di note fra il Dipartimento federale degli Affari Esteri della Confederazione svizzera e il Ministero degli Affari Esteri italiano.
7 Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (vedi RU 2014 4451).
8 Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (vedi RU 2014 4451).
9 Il rinvio all’art. 24 va sostituito con il rinvio all’art. 21.
Allegato 1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana
sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
Richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente
Data della richiesta: Ora:
Servizio richiedente:
Servizio destinatario:
Tel.: Fax.:
Tel.: Fax.:
A Identità della persona da riammettere
Cognome Nome
Alias
Data di nascita Luogo di nascita
Nazionalità Fascicolo n.
B Mezzi che permettono di stabilire o di presumere la nazionalità
1. Documenti che permettono di stabilire la nazionalità
2. Elementi che permettono di presumere la nazionalità
C Soggiorno sul territorio della Parte richiedente
Data di entrata Durata del soggiorno
Data e luogo del rintraccio Condizioni di soggiorno Soggiorno irregolare
Rilascio di un titolo di soggiorno Provvedimento di allontanamento
D Modalità proposte per la riammissione
Data della consegna
Luogo della consegna Modo di trasporto e
eventualmente n. del treno o n. volo
E Allegati
Numero
F Per la richiesta di riammissione
Data
Ora della consegna
Timbro
Nome e grado del funzionario
G Ricevuta della richiesta
Data
Firma
Ora
Decisione presa Accettazione □ Diniego □
Nome e grado del funzionario
H Modalità della riammissione I Osservazioni
In caso di diniego specificarne in allegato i motivi:
(1) Allegare le copie di questi documenti.
Firma
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana
sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
Richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo
Data della richiesta:
Allegato 2
Servizio destinatario:
Tel.: Fax.:
Tel.: Fax.:
A Identità della persona da riammettere
Cognome Nome
Alias
Data di nascita Luogo di nascita
Nazionalità Fascicolo n.
B Altri membri della famiglia
Cognome Nome
Alias
Data di nascita Luogo di nascita
Nazionalità Fascicolo n.
C Documenti e visti
1. Documenti (1)
(di viaggio, di identità,
di cittadinanza, titolo di soggiorno)
2. Visti (1)
(data di rilascio, validità, ecc.)
3. Timbri di entrata/uscita (1)
4. Altri documenti (1)
D Soggiorno sul territorio della Parte richiedente
Data di entrata
Durata del soggiorno
Data e luogo del rintraccio
Itinerario di viaggio
Osservazioni sulle condizioni di soggiorno
E Elementi riguardanti il soggiorno sul territorio della Parte richiesta
F Modalità proposte per la riammissione
Data della consegna
Luogo della consegna
Modo di trasporto e eventualmente
n. del treno o n. del volo
G Allegati
Numero
H Per la richiesta di riammissione
Data
Ora della consegna
Timbro
Nome e grado del funzionario
Firma
I Ricevuta della richiesta
Data
Ora
Decisione presa Accettazione □ Diniego □
Nome e grado del funzionario
K Modalità di riammissione L Osservazioni
In caso di diniego specificarne in allegato i motivi:
(1) Allegare le copie di questi documenti.
Firma
Allegato 3
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana
sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
Richiesta di autorizzazione di transito per l’allontanamento di uno o più stranieri
Autorità richiedente:
Tel.: Fax.:
Richiesta n.: Data:
Nome e grado del funzionario:
Firma:
Modalità di transito:
Aereo Strada
Itinerario
Data, ore e luogo di arrivo sul territorio dello Stato di transito:
Il: | a: | C.gnia aerea: |
Aeroporto: | n. del volo: | Tipo di veicolo: |
Posto di confine: | n. del veicolo: | |
Data, ora e luogo di partenza dallo Stato di transito: | ||
Il: | a: | |
Aeroporto: | n. del volo: | X.xxxx aerea: |
Destinazione finale: |
Richiesta di autorizzazione di transito n.:
Ricevuta della richiesta:
Data
Ora
Decisione presa Accettazione □ Diniego □
Nome e grado del funzionario
Firma
Identità del o degli stranieri allontanati:
Cognome Nome Data e luogo di nascita
Natura del provvedimento
Documento di viaggio
Altri membri della famiglia:
Cognome Nome Data e luogo di nascita Xxxxx
Nazionalità Fascicolo n.