CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Note generali
Le seguenti condizioni generali di fornitura si intendono valide ed applicabili in
tutte le prassi commerciali del Fornitore, FCF Fontanafredda Cold Forging Srl ( di seguito indicato come “FCF”) nel settore dello stampaggio a freddo di materiali quali acciaio, rame alluminio e, comunque, di tutti i Prodotti finiti da lavorazioni meccaniche dal Fornitore. Le presenti condizioni generali sono redatte nel
rispetto della normativa vigente e costituiscono la base giuridica di ogni contratto concluso da FCF salvo che, in ordini o accordi specifici, non siano espressamente derogate per iscritto.
Le presenti condizioni prevarranno sulle eventuali condizioni di acquisto del
Cliente e costituiscono parte essenziale del contratto di fornitura eseguito da FCF a favore del Cliente. Si intenderanno comunque applicabili, ove non
diversamente regolate dalle seguenti condizioni, le norme tutte di cui al Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231.
Le sotto indicate condizioni generali di fornitura riguardano, dunque, tutti i contratti e tutti gli ordini eseguiti anche se non espressamente confermati dal Cliente ivi compresi gli ordini conferiti come “ordini aperti “ o “a programma” . Queste, comunque, si intendono automaticamente accettate dal Cliente con la prima consegna di Prodotto. Il cliente sarà tenuto a porre in essere le misure e le attività di sua competenza contemplate nel presente documento.
2) Campo di applicazione del contratto
Sarà parte integrante del contratto concluso da FCF quanto segue:
a) le presenti condizioni generali di fornitura che si intenderanno comunque applicabili, indipendentemente dalla espressa accettazione scritta del Cliente.
b) le condizioni speciali espressamente indicate e accettate da FCF e dal Cliente.
c) la documentazione di FCF a completamento delle presenti condizioni generali di fornitura.
d) ogni documento tecnico, studio, relazione, a qualunque titolo inviata da FCF al Cliente.
e) la bolla di consegna.
f) la fattura.
3) Ordini e formalizzazione del contratto
Per ordine si intende ogni documento contenente gli elementi identificativi della fornitura da effettuarsi come quantità, tipologia di prodotto, e prezzo. L’ordine si intenderà trasformato in contratto concluso sia in caso di espressa accettazione del Cliente mediante qualsiasi mezzo scritto (fax, e-mail ecc..), sia al momento della esecuzione della prima fornitura accettata dal Cliente. Per esecuzione della fornitura si intende il materiale messo a disposizione del Prodotto al Cliente cosi’ come previsto al successivo punto 7.2.
La accettazione del Prodotto da parte del Cliente sarà considerata anche come accettazione delle condizioni generali di fornitura qui indicate.
3.1) Ordine chiuso
Per ordine chiuso si intende quello nel quale vengono espressamente indicati quantità del prodotto, prezzo, modalità e tempi di consegna.
3.2)Ordine aperto o a programma
Per ordine aperto si intende quello che, fissato tipo del Prodotto e prezzo unitario dello stesso, in via generale, indica le quantità di prodotto stimate come consumabili dal Cliente nel periodo di tempo espressamente indicato e concordato tra FCF e Cliente (settimana / mese / anno) senza che,
tuttavia, quantità e tempi di consegna siano considerati vincolanti per il Cliente. Per ordine a “programma” si intende quello che, fissato tipo del Prodotto e prezzo unitario dello stesso, indica una quantità minima ed una massima di Prodotto da consegnarsi secondo un programma prestabilito.
Ogni ordine aperto o a programma dovrà essere esplicitato, nei tempi convenuti, in un ordine chiuso che, accettato da FCF, dovrà espressamente prevedere le quantità di Prodotto e le tempistiche della consegna dello stesso al Cliente.
La responsabilità di FCF, in presenza di un ordine aperto o a programma, si intenderà limitata, quanto al tempo, alla durata massima indicata per la
consegna, e, in ordine alle quantità, al volume piu’ alto enunciato dal Cliente. FCF non sarà tenuta a garantire la fornitura di ulteriori quantità di
Prodotto o tempi di consegna piu’ gravosi per FCF stessa .
Il Cliente potrà chiedere di modificare il contenuto degli ordini aperti o a programma e FCF dovrà adoperarsi per soddisfare la richiesta avanzata dal Cliente sfruttando tutta la propria capacità di produzione (mezzi, uomo, materie prime, ecc.), di assemblaggio e di trasporto. FCF dovrà, ferma la sua responsabilità secondo quanto sopra indicato, cercare di rendere il piu’
flessibile possibile la propria struttura di approvvigionamento, di produzione e di consegna del Prodotto.
3.3) Modifiche degli ordini
Tutti gli ordini entro le quattro settimane dalla data di aggiornamento devono essere considerati fermi, mentre può essere accettata una modifica di +/-20% per le settimane seguenti. Qualsiasi richiesta di modifica al contratto che il Cliente potrà avanzare dovrà espressamente essere accettata da FCF. In difetto di accettazione
espressa si intenderanno immutate le condizioni contrattuali precedentemente pattuite, ferma, comunque, la applicabilità delle presenti condizioni generali di fornitura.
3.4) Annullamento dell’ordine chiuso o riduzione al di sotto dei minimi dell'ordine aperto o a programma
In nessun caso, salvo le ipotesi di forza maggiore, il Cliente potrà annullare l’ordine chiuso o ridurre al di sotto dei minimi previsti gli ordini aperti o a programma. Qualora il Cliente intenda in tal senso procedere, dovrà notificare per iscritto la propria richiesta a FCF il quale, nei successivi 10 giorni,
potrà accettare o rifiutare la richiesta avanzata o indicare al Cliente il costo per la accettazione. L’annullamento o la riduzione dei quantitativi di ordine aperto o a programma, a secondo del contratto, si intenderà vincolante o in caso di sua espressa accettazione o solo nel momento in cui il Cliente avrà provveduto a
pagare a FCF il costo da questo indicato. In difetto il Cliente sarà tenuto a ritirare e pagare il prodotto secondo quanto concordato o secondo le quantità minime indicate o pattuite nell’ordine aperto o a programma.
Nella indicazione del costo per l’annullamento o per la riduzione, a secondo del contratto, dell’ordine aperto o a programma al di sotto dei minimi, FCF
potrà tener conto di tutte le spese sostenute e sostenende per approvvigionamenti anche di materia prima o scorte non altrimenti utilizzabili, apparecchiature specifiche e non, costi di studio e progettazione nei limiti della quota non ammortizzata, e, comunque, di tutti i costi o le conseguenze dirette ed indirette che abbiano una rilevanza economica per il FCF.
FCF potrà trattenere definitivamente, ed in conto sull’eventuale maggior dovuto, eventuali somme ricevute dal Cliente a qualunque titolo versate (anche per compartecipazione nelle attrezzature e/o stampi) .
FCF dovrà comunque fare ogni proprio miglior sforzo per ridurre il piu’ possibile il costo da addebitare al Cliente per il titolo di cui al presente punto.
3.5) Modifiche al contratto - Effetti sulle scorte
FCF farà il possibile per mantenere sufficienti giacenze di scorte per far fronte tempestivamente alle necessità del Cliente secondo gli ordini aperti o a programma e si impegna altresi’, in ipotesi di forniture per lungo periodo, a implementare la quantità delle proprie giacenze in modo da poter soddisfare anche piccole modifiche in aumento dei quantitativi di prodotto richiesto.
4) Lavori preparatori e/o accessori inerenti all’ordine
4.1) Disegni e prescrizioni
Tutti i documenti, i disegni, le stime, i rapporti tecnici, le valutazioni, le offerte, le
analisi e, comunque, ogni dato o elaborato che, ad ogni titolo, Cliente e FCF si saranno scambiati prima o durante la esecuzione dell’ordine, si
intenderanno trasmessi solo per lo specifico uso cui sono destinati senza che la trasmissione comporti passaggi di proprietà o diritti d’uso specifici ad ogni titolo. Il ricevente non potrà dunque utilizzare per altri fini quanto ricevuto. Cliente e FCF manterranno reciprocamente tutti i diritti di proprietà, anche
intellettuale, sulla documentazione oggetto di scambio. Cliente e FCF si intendono vincolati alla più stretta riservatezza e segretezza, cosi’ come pattuito al successivo punto 6, in relazione alla sussistenza ed al contenuto dei documenti oggetto di scambio.
In ipotesi di uso difforme dal consentito o dal previsto del materiale oggetto di scambio la parte danneggiata avrà diritto al risarcimento del danno.
4.2) Restituzione dei campioni
Tutti i campioni, i prototipi, le preserie, i prelavorati o i semilavorati o comunque
i manufatti inviati da FCF al Cliente sono e rimarranno di proprietà di FCF ed il Cliente potrà utilizzarli per i soli scopi di cui al contratto con FCF.
Il Cliente sarà responsabile della custodia di quanto ricevuto e si
impegna a restituire tutto il materiale avuto al momento della risoluzione del contratto o entro 15 giorni da quando FCF ne farà espressa richiesta. Il Cliente dovrà trattare quanto ricevuto con la più stretta segretezza e
riservatezza e non potrà in nessun modo disporre, neppure per eseguire direttamente o indirettamente delle prove, di quanto ricevuto da FCF,
senza il preventivo consenso scritto di quest’ultimo. In ipotesi di violazione della presente clausola FCF potrà sospendere le forniture e chiedere il
risarcimento dei danni.
4.3) Conservazione delle attrezzature
Le attrezzature, gli stampi e quant’altro, anche oggetto di usura, necessari per la realizzazione del Prodotto destinato al Cliente si intendono, salvo patto contrario che dovrà risultare da atto scritto, di esclusiva proprietà di FCF.
Gli strumenti per la produzione saranno progettati da FCF stessa e
terranno conto dei metodi e apparecchiature di lavoro normalmente utilizzati da FCF.
FCF potrà addebitare al Cliente le spese sostenute per la
progettazione e la costruzione delle attrezzature destinate alla produzione o alla ottimizzazione del processo di fabbricazione onde consentire a FCF di concretizzare utili efficienze di produzione per mantenere competitivi i livelli dei prezzi dei prodotti fabbricati.
FCF potrà, altresì, chiedere al Cliente una compartecipazione dei costi
per quanto sopra previsto. Anche in tal caso attrezzature, stampi e quant’altro necessario per la produzione richiesta rimarranno di esclusiva proprietà di FCF senza, dunque, che la eventuale compartecipazione possa garantire
al Cliente diritto d’uso o proprietà anche solo intellettuale o a titolo di Know- How.
FCF, salvo che diversamente risulti da atto scritto, potrà utilizzare liberamente le attrezzature, gli stampi e, in generale, ogni strumento di lavoro, anche per produzioni diverse da quella destinata al Cliente.
5) Caratteristiche e stato dei Prodotti ordinati
5.1) Destinazione dei prodotti
FCF si impegna a realizzare il Prodotto in modo conforme alle specifiche tecniche concordate con il Cliente. Il Prodotto sarà anche conforme alle normative di sicurezza, sanità e ambiente vigenti in materia. Il Cliente sarà unico responsabile dell’uso del Prodotto che dovrà essere realizzato secondo le modalità e la destinazione nota a FCF. Nessuna responsabilità potrà mai essere imputata a FCF per un uso del Prodotto fornito non consentito, non corretto o diverso dal pattuito. Il Cliente, espressamente, al momento della ricezione del Prodotto, garantisce che lo stesso corrisponde alle proprie necessità ed e’ adatto all’uso ed alla destinazione che aveva indicato a FCF. Ogni necessità di uso o destinazione diversa del Prodotto dovrà essere notificata a FCF con un preavviso di 60 giorni. FCF potrà rifiutare le
successive consegne o indicare la differenza di costo del Prodotto in relazione alle attività necessarie per la realizzazione delle eventuali modifiche sul Prodotto stesso o sul processo di lavorazione.
5.2) Imballo dei Prodotti
FCF dovrà fornire il Prodotto imballato nel rispetto delle normative vigenti
in materia di sicurezza e igiene. E’ applicata la condizione d’imballo indicato nell’offerta e disciplinata dall’apposito documento “FCF Prescrizione imballo”, salvo nei casi in cui altre condizioni vengano diversamente concordate tra le parti.
Il Cliente dichiara espressamente di essere edotto del tipo standard di imballaggio solitamente utilizzato dal Fornitore e di
ritenerlo adatto alle proprie esigenze ai fini del trasporto, deposito e stoccaggio. Il Cliente sarà il solo responsabile per un corretto deposito e stoccaggio del Prodotto, attività che dovranno essere realizzate in modo tale da consentire una corretta conservazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del Prodotto fornito. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a FCF in caso di
utilizzo di imballi o contenitori diversi da quelli utilizzati da FCF o per
cattivo deposito o stoccaggio. Il Cliente sarà, infine, responsabile per la corretta e la completa osservanza delle normative vigenti in tema di distruzione e smaltimento degli imballi “a perdere” usati eventualmente da FCF.
FCF e il Cliente potranno concordare l’utilizzo di imballi “a recupero” per contenere il Prodotto fornito. Anche in tal caso il Cliente sarà unico responsabile
del corretto approvvigionamento, uso e manutenzione degli imballi stessi. FCF non garantisce, in caso di mancanza imballi di proprietà del Cliente, la possibilità di consegna con altra tipologia d’imballo, se non diversamente e preventivamente concordato tra le parti in fase iniziale. Ritardi o problemi causati dalla mancanza d’imballi causati dal cliente o terse parti di cui il cliente è il responsabile , non sono imputabili a FCF.
5.3) Trasmissione delle informazioni relative al Prodotto
Il cliente si impegna a rendere edotti eventuali suoi acquirenti delle caratteristiche tecnico funzionali del Prodotto stesso. FCF dovrà
assicurare la rintracciabilità del lotto di realizzazione del Prodotto stesso sino alla data di consegna al cliente.
6) Diritti di Proprietà intellettuale e clausola di riservatezza.
6.1) Diritti di proprietà intellettuale e sulle conoscenze tecniche.
FCF e’ l’unico titolare dei diritti in materia per ogni dato, notizia, disegno, caratteristica, processo, composizione chimica, caratteristica funzionale e per ogni e qualunque elemento relativo al Prodotto. La titolarità di tali diritti permarrà anche dopo la consegna del Prodotto. La esecuzione del contratto di fornitura non costituirà, in nessun caso, cessione di diritti di proprietà industriale o licenza di uso del Know-how relativo al Prodotto stesso. FCF, quale
titolare dei diritti di cui sopra, si riserva la facoltà di utilizzare per proprio uso, i risultati di verifiche, sperimentazioni o prove comunque effettuate sul Prodotto, anche dopo la consegna.
6.2) Clausole di riservatezza
FCF e Cliente, nel corso del rapporto di fornitura e per anni 5 dopo la sua conclusione, saranno tenuti al rispetto piu’ scrupoloso della riservatezza e segretezza di tutto quanto (documenti, dati, caratteristiche, elementi, notizie tecniche, finanziarie, disegni, grafici, relazioni, schemi, appunti, ecc), in occasione della esecuzione o preparazione del contratto, avranno reciprocamente appreso.
FCF e Cliente si impegnano a custodire tutto il materiale reciprocamente scambiato o ricevuto con la stessa cura e nel rispetto della piu’ scrupolosa segretezza come se quanto ricevuto o scambiato fosse di propria esclusiva proprietà. FCF e Cliente dovranno consentire, alle sole persone coinvolte nella esecuzione della fornitura, l’accesso ai dati, ai documenti ed al materiale tutto ricevuto.
Cliente e FCF dichiarano, inoltre, espressamente, di essere in regola con le procedure del rispetto della privacy cosi’ come previsto dalle normative vigenti.
Se necessario, Cliente e FCF saranno tenuti a nominare, notificandone il nome, un responsabile della gestione dei dati sensibili eventualmente trasmessi.
L’obbligo di riservatezza e segretezza non sarà operante nel caso di:
- informazioni che siano di dominio pubblico o comunque già note al momento in cui il contratto e’ stato stipulato.
- informazioni già in possesso prima della stipula del contratto.
- obbligo di divulgazione delle informazioni quando imposto da una Autorità Giudiziaria o Pubblica in genere.
La violazione della presente clausola darà facoltà all’altra di chiedere il risarcimento dei danni e, se la violazione sia di particolare gravità, la risoluzione del contratto.
6.3) Garanzia contro la contraffazione
FCF garantisce la proprietà o il diritto d’uso delle notizie, dei disegni e comunque del contenuto dei documenti e del processo utilizzato per la produzione e la fornitura del Prodotto.
FCF garantisce altresì la non sussistenza di brevetti o vincoli che possano impedire la produzione e la vendita del Prodotto.
Qualora il Prodotto venga realizzato su disegno o secondo indicazioni o informazioni fornite dal Cliente, sarà quest’ultimo responsabile di ogni violazione, anche relativa al processo di produzione, dei diritti di proprietà industriale e non, di terzi, e si impegna a tener manlevato FCF da ogni e qualunque conseguenza diretta o indiretta che la disponibilità o l’impiego, a qualunque titolo, di dette informazioni, possa provocare, direttamente o indirettamente, a FCF. Il Cliente si farà, infine, diretto carico, o comunque manleverà FCF , per tutti i danni diretti ed indiretti e di tutti i costi, anche
di difesa o giudiziari compresi gli onorari dei Professionisti incaricati da FCF stesso, che egli sarà chiamato a sopportare in caso di azione legale.
7) Consegna, trasporto, verifica e accettazione del Prodotto
7.1) Tempi di consegna
Il termine di consegna decorre dalla data di accettazione dell’ordine da parte di FCF
La natura del termine richiesto e concordato dal cliente ( messa a disposizione o termine di consegna ) dev’essere specificato chiaramente nell’ordine.
FCF sarà tenuto al rispetto dei tempi di consegna concordati con il
cliente. In nessun caso, comunque, la data della consegna sarà ritenuta come essenziale e vincolante per la corretta esecuzione dell’ordine ed il Cliente,
espressamente, rinuncia a formulare richiesta di danno o a chiedere la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato rispetto del termine di consegna del Prodotto. In ogni caso, salvo sia prevista una data precisa per la consegna, data comunque da intendersi di carattere non essenziale, i tempi della stessa decorreranno dalla data più lontana tra le seguenti:
- data dell’avviso di ricevuta dell’ordine.
- data dell’accettazione da parte del Cliente, se richiesta, di tutti i materiali apparecchiature e particolari esecutivi.
- data di espletamento da parte del Cliente di tutti gli obblighi contrattuali o legali preliminari (ad es. licenze di importazione, autorizzazioni, ecc.).
FCF si riserva il diritto di notificare al Cliente eventuali modifiche dei
tempi di consegna quando detto spostamento sia di particolare entità. Il Cliente potrà chiedere a FCF di realizzare i propri migliori sforzi per riportare i
tempi di consegna al livello normale ma non potrà, in nessun caso, rifiutarsi di ritirare il Prodotto.
FCF si riserva la facoltà di sospendere, sine die, la consegna del Prodotto in caso di mancato pagamento delle forniture.
7.2) Condizioni di consegna (exworks Incoterms 2000)
Salvo patto contrario, e fermo quanto indicato al punto 10.6, la consegna del Prodotto sarà effettuata ex works presso lo stabilimento indicato da FCF e
si intenderà eseguita nel giorno e nell’ora in cui sarà effettuato il carico sul mezzo utilizzato dal vettore o dallo spedizioniere. Dalla suddetta data saranno trasferiti al Cliente tutti i rischi e le responsabilità inerenti il Prodotto stesso.
Solo se espressamente previsto la consegna potrà essere considerata come effettuata al momento dell’arrivo della merce presso lo stabilimento o il magazzino del Cliente. Anche in detta ipotesi il trasporto sarà effettuato a rischio del Cliente.
FCF dovrà per tempo inviare al Cliente l’avviso di “merce pronta per la consegna”. Il Cliente dovrà ritirare il Prodotto nella data e nell’ora indicata nell’avviso di “merce pronta per la consegna” cosi’ come ricevuto dal Fornitore. Ove il ritiro della merce non avvenga secondo quanto indicato nell’avviso di “merce pronta della consegna” , il Cliente dovrà farsi carico di ogni costo, esborso o spesa per qualunque ragione (deposito, assicurazioni, movimentazione , stoccaggio, uso dello spazio ecc) sopportata da FCF.
FCF per detto titolo emetterà dunque regolare fattura contente gli importi vantati a credito. Il pagamento della fattura per detti titoli dovrà essere effettuato in conformità al disposto dell’articolo 10.1.
7.3) Trasporto, diritti doganali, assicurazione
Xxxxx non sia espressamente previsto nell’ordine, il trasporto sarà sempre effettuato a cura e spese del Cliente che dovrà, se da lui ritenuto necessario, e sotto la sua esclusiva responsabilità, assicurare il Prodotto durante il trasporto. Qualsiasi condizione commerciale dovrà adeguarsi alle condizioni Incoterms vigenti nel momento della conclusione del contratto di fornitura.
Nella ipotesi in cui FCF si faccia carico di spedire il Prodotto a destino, il passaggio di rischio avrà luogo nel momento in cui il Prodotto venga consegnato al primo spedizioniere o al primo trasportatore.
FCF si riserva il diritto di accettare richiesta di spedizione parziale del
prodotto ordinato.
Il Cliente dovrà sempre farsi carico, salvo patto contrario, dei diritti doganali provvedendo, se dovuto, anche all’espletamento delle relative procedure.
FCF, comunque, non sarà mai tenuto ad assicurare il Prodotto indipendentemente dalle modalità di consegna pattuite.
7.4) Verifica dei quantitativi e della tipologia di Prodotto consegnato
Il Cliente dovrà verificare la conformità del Prodotto alle condizioni dell’ordine attraverso proprio personale, a proprie spese, e sotto la propria esclusiva responsabilità, appena effettuata la consegna. Ogni contestazione o riserva relativa a vizi palesi dei colli o del Prodotto, difformità di pesi o quantità rispetto alla bolla di consegna che accompagna il Prodotto dovrà essere annotata immediatamente sulla CMR . Una copia della CMR con le relative riserve o contestazioni dovrà essere inviata per conoscenza al Fornitore il quale, comunque, cosi’ come previsto al punto 7.2, non sarà mai responsabile degli ammanchi e non risponderà delle riserve avanzate dal Cliente. In assenza di riserve riportate sulla CMR il Prodotto sotto il profilo della tipologia e dei quantitativi si intenderà accettato.
7.5) Contestazione in ordine alla sussistenza dei vizi
FCF e’ tenuto a consegnare il Prodotto esente da vizi e conforme alle specifiche dell’ordine.
Il Cliente, in ipotesi di sussistenza di vizi nel Prodotto, dovrà, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna, in caso di vizi palesi, ed entro otto giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti, comunque entro un mese dalla consegna, contestare il Prodotto fornito inviando a FCF idonea
comunicazione scritta contenente l’elenco dei difetti o vizi, il numero di pezzi sui quali gli stessi sono stati riscontrati, le modalità attraverso le quali le verifiche
sono state realizzate, il numero del lotto ed ogni elemento utile per consentire a FCF l’esatta identificazione del Prodotto oggetto di contestazione.
Il Cliente, se richiesto da FCF, dovrà restituire, a propria cura e spese, il Prodotto oggetto di contestazione. FCF, a proprio insindacabile giudizio, e senza che cio’ costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, potrà riparare il prodotto rinviandolo al Cliente. In tal caso FCF sopporterà i costi di trasporto. Ove FCF non riscontri la presenza dei vizi o dei difetti lamentati, FCF inviterà il Cliente presso il proprio stabilimento per congiuntamente valutare le risultanze delle proprie indagini, dopodiche’ il Prodotto sarà nuovamente inviato al Cliente a sue spese.
FCF, comunque, potrà, a proprio insindacabile giudizio, e senza che cio’ costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere alla sostituzione del Prodotto contestato inviandone di nuovo al Cliente.
In nessun caso, salvo che FCF opti per la sostituzione integrale del Prodotto, il Cliente potrà sospendere il pagamento del Prodotto oggetto di contestazione
Il Cliente non potrà per nessuna ragione autonomamente effettuare o far realizzare da terzi lavorazioni o interventi sul prodotto. In tale ipotesi il Prodotto non sarà piu’ garantito ne’ a FCF potrà essere fatto carico di responsabilità alcuna.
Qualora il Cliente, in presenza di vizi o difetti evidenti, decida di non darne informativa a FCF ed utilizzi o ceda il prodotto stesso, perderà ogni diritto alla sostituzione, alla riparazione ed alla garanzia.
In ogni caso, salvo richiesta contraria inviata da FCF al Cliente, sarà a
carico del Cliente, se ancora presso il medesimo, lo smaltimento del Prodotto oggetto di contestazione.
Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di Prodotto non esonerano il Cliente dall’obbligo di ritirare e pagare la restante quantità di merce, entro i limiti dell’ordine o dell’impegno.
7.6) Garanzia -durata
FCF e’ tenuto a consegnare il Prodotto nel pieno rispetto delle normative tutte vigenti e conforme all’ordine. FCF, salvo che non sia pattuito diversamente, garantisce il Prodotto fornito per un periodo non superiore a 1 anno a partire dalla consegna.
La garanzia sarà operante solo in caso di corretto utilizzo del prodotto e quando il cattivo funzionamento dello stesso non sia anche in via indiretta imputabile al Cliente per il particolare uso del prodotto.
7.7) Accettazione
Trascorso il termine di giorni otto, ed in assenza di contestazioni, il Prodotto fornito si intenderà definitivamente accettato. In nessun caso dopo la intervenuta accettazione, FCF sarà tenuta a sostituire il Prodotto fornito.
8) Clausola di avversità e cause di forza maggiore
8.1) Condizioni per la modifica dei prezzi del Prodotto
FCF potrà modificare i prezzi del Prodotto anche una volta che l’ordine e’ accettato. FCF dovrà notificare per iscritto al Cliente il nuovo prezzo, indicando anche le ragioni per le quali si e’ resa necessaria tale xxxxxxxx.Xx nuovo prezzo sarà vincolante per il Cliente a partire dalla prima consegna successiva alla intervenuta comunicazione.
8.2) Cause di forza maggiore
FCF potrà sospendere i propri obblighi di fornitura e comunque gli
impegni contrattuali con il Cliente in ogni caso di Forza Maggiore. Qualora FCF intenda avvalersi di detta facoltà dovrà tempestivamente informare
per iscritto il Cliente indicando la causa di Forza Maggiore invocata e, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assunti. Se la causa di sospensione dovesse protrarsi oltre 15 giorni lavorativi, il Cliente potrà, temporaneamente, reperire il Prodotto di sua necessità da altro Fornitore fermo l’impegno per il Cliente, cessata la causa di Forza Maggiore, a riacquistare da FCF il Prodotto. FCF si impegna a comunicare per
iscritto al Cliente la intervenuta cessazione della causa di Forza Maggiore, indicando anche la data delle prime consegne del prodotto. Il Cliente e’ tenuto ad accettare tali consegne. Se la causa di Forza Maggiore dovesse protrarsi per oltre 120 giorni, FCF e Cliente si incontreranno per valutare la
possibilità di ritenere risolto il contratto di fornitura stipulato. In ogni caso il
Cliente dovrà ritirare e pagare tutto il prodotto a magazzino di FCF, il costo dei semilavorati e delle materie prime speciali non diversamente utilizzabili.
Il Fornitore potrà invocare la Forza Maggiore in tutti i casi in cui la sua prestazione dovesse diventare particolarmente onerosa o impossibile. Si intendono fatti certi integranti Forza Maggiore, con elenco meramente indicativo e non tassativo le seguenti cause:
- calamità naturali ( terremoti, incendi alluvioni, tempeste,ecc.).
- conflitti armati, guerre, contese, attentati, sommosse, atti di terrorismo.
- conflitti o vertenze sindacali, occupazione o serrata, scioperi generali o del settore o dello stabilimento.
- conflitti o vertenze sindacali, scioperi generali o del settore occupazione o serrata, che riguardino i fornitori di FCF , i trasportatori, le società di servizi, gli spedizionieri, gli uffici postali, gli uffici pubblici in generale o, comunque, tutti coloro che sono interessati al processo di produzione.
- ordinanze dell’autorità giudiziaria, governativa o pubblica in generale.
- divieti di importazione, embarghi, blocchi di produzione imposti dall’autorità sanitaria o pubblica in generale.
- incidenti sul lavoro, sequestri, guasti macchina, esplosioni, mancanza di disponibilità dell’energia elettrica e ogni e qualunque fatto che possa limitare o escludere la possibilità di produzione.
Il Cliente dovrà tempestivamente informare FCF di ogni fatto che possa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la
consegna o il ritiro del Prodotto. In tal caso il Cliente dovrà anche indicare a FCF secondo quali modalità il Prodotto potrà essere consegnato,
eventualmente anche in luogo diverso da quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che FCF indicherà, ponendo in essere, comunque, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il prodotto realizzato da FCF in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio
per FCF .
In nessun caso il Cliente potrà invocare la Forza Maggiore per sospendere i pagamenti delle forniture.
9) Definizione dei prezzi
FCF, seguito ricevimento di una richiesta d’offerta correlata di tutta la documentazione necessaria, elaborerà una fattibilità tecnica ed un offerta economica. Il prezzo discusso ed accettato tra le parti dovrà poi essere riportato sugli ordini dal Cliente. Per qualsiasi modifica del Prodotto richiesta dal Cliente e delle attività correlate a nuova documentazione del Prodotto il prezzo sarà rivalutato da FCF..
Salvo diverso accordo i prezzi si intenderanno al netto di ogni imposta, tassa od esborso e, comunque, “franco fabbrica”. FCF fatturerà i Prodotti secondo
il proprio standard o in accordo con le pattuizioni contrattuali definite con il Cliente. Salvo diverso patto, i prezzi saranno sempre espressi in Euro.
10) Pagamenti
10.1) Condizioni di pagamento
Il pagamento delle forniture dovrà avvenire, indipendentemente da eventuali contestazioni, secondo quanto concordato con il cliente ferma comunque la applicabilità del D.Lgs. 9.10.2002 n.231.
FCF non sarà tenuto ad accordare sconto alcuno in ipotesi di anticipato pagamento del Prodotto.
10.2) Ritardo nei pagamenti
Fermo quanto indicato al punto 1, in ipotesi di mancato pagamento del Prodotto entro il termine di cui al punto 10.1, maturerà a favore di FCF un interesse
pari all’Euroribor maggiorato di sette punti e rapportato al periodo di ritardo. FCF e’ autorizzata ad emettere fattura per interessi secondo le modalità di
cui al presente punto, ed inviarla al Cliente. La fattura sarà anche gravata dalle spese che FCF avrà sostenuto per detta attività. Il Cliente dovrà immediatamente provvedere al pagamento del dovuto. Nella ipotesi in cui sia emessa una fattura per interessi per ritardato pagamento FCF potrà, a
proprio insindacabile giudizio, imputare tutti i pagamenti successivamente effettuati dal Cliente a saldo della fattura per interessi e spese e solo per il residuo al pagamento del Prodotto fornito. FCF potrà anche, qualora l’inadempimento del Cliente sia ripetuto o grave, sospendere l’invio del Prodotto, rifiutare la richiesta di ulteriori consegne o ritenere risolto il contratto.
10.3) Cambiamenti nella situazione finanziaria o sociale dei clienti Ogni evento o comportamento che possa oggettivamente far dubitare della solvibilità del Cliente o della sua volontà di pagare il Prodotto fornito, potrà
essere considerato motivo per la sospensione della fornitura del Prodotto da parte di FCF. FCF, in tale ipotesi, dovrà inviare al Cliente una
specifica comunicazione. Dal momento della ricezione della suddetta comunicazione, tutti i debiti del Cliente nei confronti di FCF si
intenderanno immediatamente scaduti e le somme tutte esigibili e cio’ in deroga
a qualunque patto contrario precedentemente concordato con il Cliente. FCF avrà anche la facoltà di prelevare il Prodotto fornito non pagato dai
magazzini o stabilimenti del Cliente.
In ipotesi in cui il Cliente sia sottoposto ad una procedura concorsuale (concordato, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) FCF, potrà, nel rispetto della specifica normativa in tema di recupero dei crediti, sospendere le ulteriori forniture o ritenere risolto il contratto stesso.
Il Cliente e’ tenuto a comunicare a FCF ogni rilevante cambiamento della
propria compagine sociale o della propria organizzazione gestionale amministrativa o la intervenuta sottoscrizione di cessione di azienda o ramo
della stessa, quando tale evento riguardi le forniture del Prodotto. FCF, valutata tale informazione, o in mancanza della stessa, potrà eventualmente comunicare al Cliente la propria volontà di non proseguire il rapporto. In tal
caso, tutti i crediti di FCF si intenderanno immediatamente esigibili. FCF potrà comunque trattenere, in conto sul maggior dovuto, gli anticipi o
quanto sino a tal momento incassato.
10.4) Crediti del Cliente
Il Cliente non potrà per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso di FCF, note di addebito o fatture per crediti di sua competenza o comunque
addebitare a FCF importi dei quali quest’ultimo non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuto debitore. Il Cliente non potrà, dunque, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute a FCF; in tal caso FCF potrà richiedere gli interessi per mancato o ritardato pagamento cosi’ come previsto al punto 10.2.
In ipotesi di sussistenza di crediti a favore del Cliente, FCF potrà portare tali somme in compensazione con quanto dovutogli in forza delle forniture effettuate o da effettuarsi.
10.5) Garanzia di pagamento nel caso di contratti di subappalto FCF ed il Cliente si impegnano, in ipotesi di esistenza di una specifica legislazione, ad accordarsi in ordine alla ipotesi di pagamento diretto e
responsabilità con i subfornitori. Il Cliente comunque non potrà mai raggiungere diretti accordi con i subfornitori di FCF, derogando alle presenti condizioni generali di fornitura.
10.6) Riservato dominio
Il Prodotto viene fornito con la formula di “Riservato Dominio” , sicché’ il prodotto rimarrà di proprietà di FCF sino all’intervenuta estinzione di ogni debito. Il Cliente dovrà porre in essere ogni misura necessaria alla protezione e tutela del suddetto diritto e sarà responsabile di ogni conseguenza che potesse derivare al Prodotto stesso. Il riservato dominio non implica deroga a quanto previsto ai punti 7.2. e 7.3 in tema di passaggio di rischio e responsabilità per trasporto e custodia del Prodotto stesso. Il Cliente e’ tenuto a porre in essere ogni utile misura per non confondere il Prodotto di FCF con altro eventualmente simile di altri fornitori e dovrà dunque conservare il Prodotto in appositi spazi ben delimitati e facilmente individuabili .
11) Responsabilità
11.1) Definizione della responsabilità del Fornitore
Il FCF sarà esclusivamente responsabile delle attività di propria
competenza e della corretta produzione del prodotto fornito che dovrà avere le caratteristiche previste nell’ordine. Nessuna altra responsabilità si intende di competenza di FCF.
FCF dovrà inoltre organizzare ed effettuare la produzione nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
FCF non potrà essere responsabile per i difetti del Prodotto quando questi siano imputabili a:
- materiali forniti dal cliente o da terzi indicati dal cliente.
- errori di progettazione o disegno quando dette attività siano realizzate dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente.
- utilizzo di attrezzature indicate o consegnate dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente.
- trattamenti o manipolazioni effettuati senza il consenso di FCF.
- errori di produzione quando il processo sia stato indicato e validato dal Cliente.
- uso difforme, non consentito, anomalo, atipico o particolare.
- difetto di stoccaggio, trasporto, conservazione o movimentazione del Prodotto.
- normale usura del Prodotto o deterioramento dello stesso imputabile ad eventi attribuibili al Cliente o a terzi.
- non rispetto delle raccomandazioni, indicazioni o suggerimenti di FCF
in ordine alla manutenzione, conservazione o utilizzo del Prodotto stesso.
11.2) Limiti di responsabilità
La responsabilità di FCF sarà limitata ai soli danni diretti cagionati a cose o personale del Cliente o dallo stesso impiegato a causa di vizi o difetti del Prodotto riconosciuti da FCF come allo stesso imputabili. E’
espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni indiretti, da perdita di immagine, lucro cessante, mancato guadagno, perdite di esercizio, di profitti, fermo linea, o comunque quale conseguenza indiretta del difetto del Prodotto.
FCF non sarà, del pari, responsabile per i danni diretti o indiretti eventualmente subiti dal Cliente per l’utilizzo da parte dello stesso dei documenti tecnici, informazioni, dati del prodotto, indicazione di caratteristiche tecniche o funzionali ecc., quando tale uso non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato per iscritto. In nessun caso FCF risponderà
per mancanza di performance del Prodotto realizzato.
12) Giurisdizione
La fornitura del Prodotto e ogni conseguenza derivante dalla esecuzione del contratto o comunque ogni fatto connesso o prodromico alla conclusione del contratto e/o dell’ordine, sarà sempre e comunque, in via inderogabile, sottoposto alla Giurisdizione Italiana ed alle leggi vigenti in Italia, rimossa ogni ipotesi di validità o applicabilità di giurisdizioni o norme straniere.
13) Foro competente per le controversie
FCF ed il Cliente, in ogni momento, in ipotesi di necessità, faranno i
propri migliori sforzi per dirimere in via amichevole le eventuali controversie o divergenze che dovessero insorgere tra loro per qualsiasi ragione che abbia connessione, anche a titolo prodromico, con la fornitura del Prodotto.
In caso di mancato raggiungimento di una amichevole soluzione della controversia, si intenderà sempre e comunque esclusiva ed inderogabile la competenza del Tribunale di Pordenone.
14) Politica per la qualità l’ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro
FCF considera prioritaria la diffusione della cultura della qualità, del rispetto e tutela dell’ambiente e dell’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, per la crescita dell’azienda e di tutte le parti interessate con cui essa interagisce direttamente o indirettamente.
15) Codice etico
FCF s’impegna ad agire in modo etico e a seguire tutte le leggi e regolamenti vigenti. FCF è impegnato a diffondere la cultura di responsabilità, onestà ed integrità con l’obiettivo di mantenere i più elevati standard di comportamento congiuntamente al perseguimento del risultato economico.
16) Validità del contratto
Questo contratto che regola le condizioni generali di vendita non ha scadenza definita bensì sarà valido per tutto il tempo di collaborazione tra Cliente e FCF