PREMESSO CHE
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~ 1.i.l1>.~ R<?~ 1l~'tI"\e/ii
••.~, -a ~ Schema di Contratto di Servizio S81
,1\-': ti r l'esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997
." &à ~
1 7 lUG 2014
,~' giorno 17 del mese di Luglio in Catanzaro presso la sede della Regione Calabria ento 9 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - E.R.P. - A.B.R. -
Risorse Idriche - Ciclo integrato delle Acque, Xxx Xxxxxx, 00 - Xxxxxxxxx:
la Regione Calabria, con sede in Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, C.E 02205340793, di seguito denominata Regione, in qualità di Ente concedente, rappresentata dall'xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di dirigente generale del Dipartimento 9 - Infrastrutture - Lavori Pubblici;
la Società Ferrovie della Calabria s.r.l. di seguito denominata Società, con sede legale in Xxxxxxxxx,Xxx Xxxxxx, 00 C.E/P.I.02355890795 legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, xxxxx Xxxxxxxx Xxxx;
PREMESSO CHE
la Legge 15 marzo 1997 n. 59 ha avviato un processo di delega e riforma del trasporto sia su ferro che su gomma, prevedendo la liberalizzazione e l'apertura al mercato e la stipula dei contratti di lavoro;
il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ha realizzato la riforma dell'assetto del trasporto pubblico locale, ed all'art. 8 ha previsto la delega alle Regioni delle funzioni di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale, non in concessione a ES. S.p.A.;
con Deliberazione del 12 gennaio 2000 n. 2, poi integrata e modificata dalla deliberazione 28 gennaio 2000 n. 38, è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8, C. 3, del Decreto Legislativo n. 422/1997;
in data 11 febbraio 2000 è stato stipulato un Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la Regione Calabria che ha previsto, all'art. 14, il trasferimento a titolo gratuito alla Regione della proprietà della ex Gestione commissariale Governativa delle Ferrovie della Calabria, oggi Ferrovie della Calabria S.r.l.;
il D.P.C.M. 16 novembre 2000 ha stabilito all'art. 4, c. 4 che: "ciascuna delle società, costituita dalle Gestioni Governative ai sensi dell'art. 31 della legge 144 del 17 maggio 1999, e dell'art. 18 c. 3bis del decreto legislativo è trasferita a titolo gratuito alla Regione interessata disponibile ad acquisirne la proprietà";
la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), art.l, commi 295 e seguenti ha attribuito alla Regione le risorse finalizzate, tra l'altro, all'effettuazione dei servizi ferroviari ex art.8 del D.Lgs. n. 422/1997;
il Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007
all'art. 5, c. 6, ha stabilito che "a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia";
il Decreto Legge 10.02.2009, n. 5 convertito c.m. nella legge 09.04.2009, n. 33, ha stabilito all'art. 7, comma 3 ter, che "i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, comunque affidati, hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri sei";
l'art. 16 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012
n. 134 ha disposto che: "al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud- Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione che entro
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sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012. A seguito del trasferimento della proprietà sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle società di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del CfPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle società trasferite";
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 6 novembre 2012, ha disposto il trasferimento della proprietà sociale di Ferrovie della Calabria s.r.l. dallo Stato alla Regione Calabria, ed ha approvato l'Accordo di Programma con il quale il Ministero delle Infrastl1ltture e dei Trasporti si è impegnato a deliberare con immediatezza la ricapitalizzazione di Ferrovie della Calabria S.r.l. per un importo pari a venti milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse stanziate dall'art. 16, co. 4, D.L. n. 83 del 22 giugno 2012;
l'Accordo di Programma siglato in data 8.11.2012 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria per il trasferimento della proprietà sociale delle Ferrovie della Calabria s.r.l., in particolare ha previsto, all'art. 7, la stipula entro il 30.11.2012 di un contratto di servizio tra Regione Calabria e Società Ferrovie della Calabria s.r.l. per la gestione dell' infrastruttura e del servizio ferroviario sulla rete a scartamento ridotto per il periodo
00.00.0000 - 00.00.0000, secondo le modalità ed i corrispettivi riportati nel medesimo accordo;
la Regione ha acquisito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la proprietà delle quote.~ ~rç
sociali con atto notarile rep. n. 242275 del 20.12.2012 del notaio Xxxxx Xxxxxxxx in Roma; .6~~.
il contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni legislative, formalizza i reciproci impegn& ~ ed obblighi tra Regione Calabria e Ferrovie della Calabria s.r.l.; ~
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 30 dicembre 2013, ha approvato la relaziont\..\:J prevista dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012, ~ Allegato 1), nella quale si dà conto delle ragioni di sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, prevedendo ne la pubblicazione sul sito internet dell' Amministrazione, effettivamente avvenuta;
la sopra citata relazione, in particolare, ha fissato al paragrafo 4.2 la scadenza dell' affidamento oggetto del presente atto al 31.12.2015 ed ha individuato al paragrafo 6.2, in conformità a quanto regolato nel presente contratto, la quantità prevedibile di servizi, i corrispettivi unitari e le tariffe;
il presente contratto di servizio è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
290 del 14/7/2014 e dal Presidente del C.d.A. di Ferrovie della Calabria s.r.l., xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, con nota prot. PCA/540 del 20/06/2014 in forza dei poteri conferitigli dal C.d.A.;
Tanto premesso, le parti indicate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1
(Premesse ed allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio, di seguito denominato per brevità "Contratto".
2. L'aggiornamento degli allegati n. 1 e n. 4, limitatamente alle condizioni oggettive o derivanti da già intervenute determinazioni degli organi competenti, è demandato ai sottoscrittori del
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~
presente Contratto, senza la neccssità della delibcrazionc degli organi che hanno approvato lo stesso Contratto.
Art. 2 (Oggetto)
1. II presente Contratto, in conformitti a quanto disposto dalla L.R. n 23/1999 c s.m.i., disciplina
. gli obblighi reciproci e le modalitàdiesecuzionc delle prestazioni di trasporto pubblico., di iùteresse regionale e locale, ferroviario ed automobilistico sostitutivo esercitato dalla Societ~l sulle linee di cui all'allegato n. 1. Esso disciplina, inoltre, la gestione e la manutenzione dell 'infrastruttura.
Art. 3 (Durata del Contratto)
1. Il presente contratto, conformemente a quanto stabilito nelI' Accordo di Programma stipulato in data 8 novembre 2012, ha validità dal 01.Cll.2012 al 31.12.2015. Decorsa la scadenza contrattuale potrà farsi luogo al rinnovo triennale, laddove vi sia la richiesta dell 'Ente affidante formalizzata con provvedimento della Giunta Regionale, salvo disdetta da comunicare a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.
2. Nel caso in cui non avvenga il rinnovo in capo alla stessa Società, nel lasso di tempo necessario al subentro del nuovo gestore potrà trovare applicazione quanto previsto dal comma 5 dell' ari.
5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007, relativamente alla prosecuzione del servizio fino all'effettivo subentro del nuovo
,.\.~c,1<&a~ggiudicatario o alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio, nel limite di due anni.
Jt! TITOLO II - Programma di Esercizio
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A~' Art. 4
(Programma di Esercizio)
1. La Società effettuerà il servizio di trasporto nel rispetto del programma di esercizio annualmente approvato dalla Regione ovvero, nelle more di tale approvazione nel rispetto del programma proposto dalla Società nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. La Società si impegna a migliorare la regolarità e mantenere la sicurezza dell'esercizio nonché a rispettare gli indicatori minimi di regolarità e puntualità di cui alI' allegato n. 2.
3. Nel!' espletamento del servizio ferroviario, la Società può utilizzare la modalità automobilistica nei seguenti casi:
- in sostituzione di corse ferroviarie soppresse, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo' art. 7;
- in altri casi, non derivanti da interruzioni sulla linea o guasti al materiale rotabile, da concordarsi preventivamente tra le parti.
Art. '5 (Sviluppo del servizio)
l. La Società, a seguito di variazioni delle esigenze della mobilità e previa disposizione o
autorizzazionè della Regione, si impegna ad adottare i provvedimenti aziendali necessari a sviluppare il servizio di trasporto nei tempi e con le modalità richieste, fermo, restando quanto disposto al!' art.8 sugli incrementi o diminuzioni della percorrenza.
Art. 6
(Modifiche del Programma di Esercizio)
1. La ptèstazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa per nessun motivo, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2.
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2. Il programma di esercizio ferroviario può essere modificato:
a) in modo permanente, previa intesa tra le parti;
b) in modo temporaneo:
b.l per l'effettuazione di lavori programmati di rinnovo, potenziamento o manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria e degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all'esercizio ferroviario; in tali casi la Società può effettuare le variazioni, con preventiva comunicazione alla Regione, rappresentando l'inizio e la durata prevista dei lavori nonché le modalità di esecuzione del servizio, ivi compreso il servizio sostitutivo;
b.2 per eventi eccezionali o imprevedibili determinati da cause di forza maggiore, ad esclusione dello sciopero del personale, nonché per sopravvenute nuove esigenze temporanee della clientela ferroviaria, previa comunicazione alla Regione; in ogni caso la Società si impegna a ripristinare al più presto il servizio e a trasmettere specifico report ali 'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata specificato dalla Regione (salvo diversa successiva comunicazione: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx), indicando le cause che hanno originato la temporanea modifica del programma di esercizio, i treni soppressi ed i relativi trenixKm non effettuati, gli autobusxkrn effettuati in sostituzione.
3. In deroga al punto 2, lettera a) la Società, a seguito di sopravvenute nuove esigenze della clientela dei servizi svolti, può adottare, previa tempestiva motivata comunicazione alla Regione, variazioni di orario delle corse contenute nel limite di 30' rispetto all'orario originariamente programmato.
4. In caso di sciopero del proprio personale, la Società dovrà effettuare almeno i servizi garantiti.~ nelle fasce orarie individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della Legge n. 146 del 12/06/1990~~~:
e s.m.i. e dovrà adottare tutte le iniziative gestionali finalizzate a ridurre al minimo il disagio l ~ ~.
della clientela.
5. La Società è obbligata, per ogni variazione di esercizio, a fornire idonea e tempestiva ~f~
comunicazione alla clientela. ~
Art. 7
(Servizi automobilistici sostitutivi)
1. La Società si impegna ad effettuare un servizio sostitutivo con autobus nei casi di interruzione e/o sospensione o riduzione del servizio ferroviario previsto nell' art. 6, punto 2.
2. II servizio sostitutivo deve essere effettuato con un numero di autobus sufficienti a trasportare tutti i passeggeri, nei limiti dei mezzi disponibili, in modo tale da garantire il trasporto presso le stazioni e fermate previste, con la adozione di iniziative gestionali finalizzate a ridurre al minimo il disagio alla clientela. '
3.. I servizi sostitutivi temporanei effettuati ai sensi dell' art. 6, comma 2, lett. b) sono equiparati in termini di corrispettivo all'esecuzione dei servizi ferroviari, fino ad un massimo di 7 giorni per evento.
4. La Regione si riserva, nel limite di 1.000.000 di Euro o di 300.000 km all'anno (di cui al comma 4 dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007), di affidare alla Società servizi di trasporto pubblico locale su gomma che subentrino ai servizi di trasporto ferroviario su .linee di cui è disposULlachiusura, successivamente all 'inizio del periodo di vigenza contrattuale. Il corrispettivo di tali linee è determinato in conformità al comma l dell'art. 6 del sopra citato Regolamento (CE) n. "1370/2007, e comunque in misura non superiore al corrispettivo dovutQ alla quinta fascia extraurbana, così come è stato definito dall'art. 2, c. lbis, della L.R. n. 67/2012, o al costo
standard se definito ai sensi dell'art. 2, comma l, della L.R. n. 67/2012.
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TITOLO III - Corrispettivi e rendicontazione delle prestazioni
Art. 8
(Determinazione del corrispettivo, modalità di erogazione, garanzie)
, 1. lcor.rispettiviunitari per i servizi sono i seguenti per gli anni 2013-2015:
'a) 12,5()é'!lreno>(km, per l'effettuazione dei servizi di trasporto ferroviario;
b) 4.25 E/lreno xkm, per la gestione delI'inhastruttura attualmente esistente in relazione all 'usura ed alla gestione ed in proporzione della percorrenza;
c) 3,75 é'/aulohus xkm per i servizi automobilistici sostitutivi;
cI) 8. O()()é'/km di linea per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria il cui eserClZlO è temporaneamente sospeso;
e) 80. 000, 00 é'/km di linea in esercizio;
f) 1.500,00 é'/giorno per incIennità per costo aggiuntivo interruzione linea Cosenza- Catanzaro.
2. Nei limiti delle risorse impegnate peJ il contratto di servizio per ciascun anno, possono inoltre essere riconosciuti:
a) fino a € 200.000,00, previa autorizzazione della Regione, per: investimenti in nuove
tecnologie per l'infomobilità o per il miglioramento della sicurezza; studi di fattibilità; piani industJiali;
b) fino alla necessità per interventi di urgenza, previa autorizzazione della Regione, o di somma urgenza.
La determinazione a contrarre deve essere assunta entro l'anno contrattuale di riferimento (anno nel quale la Regione impegna le risorse finanziarie) e le spese devono essere sostenute entro i due anni solari successivi all' anno di riferimento.
Non si applica l'adeguamento all'inflazione dei corrispettivi unitari, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 380/2013.
4. I ricavi derivanti dalle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale costituiscono entrata per la
Società affidataria.
5. Resta ad esclusivo carico della Società il rischio di impresa connesso ad ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa, dai corrispettivi di cui al precedente comma loda ricavi di qualunque genere.
6. I corrispettivi per i servizi resi nel 2012 sono pari ad Euro 28.864.865,54 (IVA 10% inclusa), già erogati, ed è fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'Accordo di Programma del
,08.11.2012.
7. I servizi resi nel 2013 sono riportati nell'allegato n. 3, che costituisce attestazione degli stessi da parte. del rappresentante di Ferrovie della Calabria. Lo stesso allegato riporta i corrispondenti corrispettivi complessivi e residui da liquidare, che la Regione si impegna ad erogare entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
8. L'erogazione dei corrispettivi avviene in trimestralità posticipate, entro 35 giorni dall'attestazione di cui all'art. 9, comma 3. Dalla erogazione trimestrale è trattenuto il 4% del corrispettivo, che sarà erogato dopo la verifica della rendicontazione annuale di cui a11'art. 9, commi 1e 2.
9. Qualora l' erogazionetrimestrale avvenga, per cause imputabili alla Regione, oltre il termine di riferimento, la Regione corrisponderà alla Società gli inter'essi calcolati al tassQ legale, maturati sull'importo dellatrimestralità a decorrere dallimite temporale sopra citato..
lO. L'erogazione del saldo è effettuata previa verifica della rendicontazione di cui all'art 9;.commi
l.e 2, decurtando:
-, le penali pecuniarie derivanti dalle sanzioni di cui all' art. 20;
il corrispettivo associato alle prestazioni non effettuate per eventi eccezionali o imprevedibili determinati da cause di forza maggiore, fatta salva una franchigia del 2% del valore del corrispettivo complessivo annuale, entro la quale non oltre lo 0,5%
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può essere imputato a scioperi;
- il corrispettivo associato alle prestazioni non effettuate senza cause di forza maggiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.
11. Il corrispettivo complessivo è inderogabilmente limitato, nel suo massimo, dalle risorse
regionali disponibili per ciascun anno solare.
12. La Società potrà effettuare prestazioni oltre 'l'importo impegnato annualmente dalla Regione per il' contratto di servizio, senza alcun onere per la Regione.
13. La Società affidataria assume gli obblighi di tracci abilità finanziaria di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 9
(Rendicontazione delle prestazioni contrattuali effettuate)
1. La Società si obbliga a trasmettere alla Regione, entro il 15 febbraio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate, redafto secondo le indicazioni fornite dalla Regione, nonché ogni altra documentazione eventualmente richiesta. Tale prospetto contiene almeno:
a) l'attestazione dei servizi effettuati e di quelli non effettuati nell'anno precedente, suddivisi per la motivazione della mancata effettuazione, nonché l'indicazione dei servizi sostitutivi effettuati (e di quelli non effettuati);
b) l'attestazione, per ciascuna linea in esercizio, della regolare gestione dell'infrastruttura ferroviaria, de Il' effettuazione della manutenzione ordinaria e programmata e del permanere
delle condizioni di sicurezza per l'esercizio ferroviario (fatte salve cause dovute ad eventi~ imprevedibili da dettagliare );'11
c) l'attestazione, per cia~cun.a lin~a sospesa, dell'effettuazio~e d~lla ~~nutenzione ?r~inar~a~) ~ ~ programmata al fine dI eVItare Il depauperamento del patnmolllo e hnsorgenza dI sltuazlO111t 8\\ di pericolo (fatte salve cause dovute ad eventi imprevedibili da dettagliare); . \. ~
cl) la rendicontazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 8, sostenute in conformità al ~
D.Lgs. n. 163/2006.
2. La rendicontazione delle spese di cui alla lettera cl) del precedente comma può essere integrata entro due anni dal termine di cui al comma 1.
3. La Società si obbliga a trasmettere alla Regione, entro lO giorni dal termine di ogni trimestre, una attestazione relativa alle prestazioni programmate, divise per tipologia, attestando che i servizi sono stati resi per come programmati, a meno di uno scarto massimo in diminuzione per qualsiasi causa del 3% (in termini di controvalore del corrispettivo). Qualora si verifichi uno scarto superiore, deve essere prodotto un riepilogo nelle forme di cui al comma 1.
TITOLO IV - Modalità di esecuzione delle prestazioni Art. lO
(Sistema tariffario ed agevolazioni)
1. I servizi verranno svoltirispettando la disciplina tariffaria dettata dalla L.R. n. 23/1999 e s.m.i., dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 362/2011, n. 568/2011 e n. 380/2013, e' da eventuali disposizioni successive· che ai sensi di legge saranno adottate dalla Regione. nel periodo di. vigenzadel contratto. . .
2. Nel corrispettivo di cui all'art. 8 sono ;ricomprese le compensazioni economiche dèrivanti da ogni eventuale :altro obbligo di servizio imposto ai sensi dell'articolo 17deID.Lgs. n. 4221Ì997. In particolare sono ricomprese tutte le agevolazioni tariffarie previste dalle. disposizioni normative regionali. Per eventuali nuove agevolazioni disposte da sopravvenuta normativa regionale devono essere previste le congrue compensazioni.
3. La Società si impegna ad adottare tutte le iniziative di integrazione tariffaria adottate dalla Regione Calabria, in sintonia con quanto previsto dalla vigente legislazione.
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Art. 11
(MmlUtenzione delle infrastrutture)
]. La Societù si impegna a effettuare tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata alle infrastrutture necessarie a garantire:
a) la sicurezza ne1l'espletamento del servizio di trasporto;
b) il inantènimente) delle esistenti condizioni di efficienza delI'infì"astruttura;
c) la sicurezza della clientela nelIehlsi propedeutiche e successive al trasporto nell'ambito delle stazioni/fermate ferroviarie;
d) la regolare marcia del treni;
e) il regolare accesso e defl usso dalle stazioni e fermate ferroviarie della clientela;
f) una adeguata assistenza alla clientela;
g) una adeguata informazione alla clientela;
h) quanto non specificato ma previsto da obblighi di legge.
2. La Societù si impegna a effettuare su] patrimonio consegnato dalla Regione tutti gli interventi di urgenza o somma urgenza che siano richiesti da situazioni di rischio connesse alla incolumitù pubblica o al depauperamento delle infrastrutture.
Art. 12 (Materiale rotabile)
" La Società utilizzerà, per i servizi di trasporto, materiale rotabile rispondente alle norme in
;~~ vigore e idoneo a garantire condizioni di viaggio sicure e confortevoli. II materiale rotabile
'J' ~.. ferroviario utilizzato al moment~ della ~tipula ?el contratto è ri~ortat? .nell' allegat~ n. 4. Il
. " re detto allegato deve essere aggIOrnato In relaZIOne alle eventualI modIfIche preventIvamente
'l~ aut?ri~zate dalla Regione e trasmesso alla Regione medesima entra trenta giorni dal!' avvenuta ". vanaZIOne.
'2. L'acquisto di materiale rotabile deve essere cofinanziato dall 'Ente affidante in misura minima del 75%. In caso di cofinanziamento della Società affidataria, la proprietà del suddetto materiale rotabile è della stessa Società che, nell'ipotesi del subentro, dovrà cederlo al nuovo gestore al prezzo di mercato ed al netto del contributo pubblico. La Società, in sin toni a con i contenuti della "Carta dei servizi", si impegna a migliorare le condizioni di viaggio dell'utenza anche mediante la progressiva, immissione in esercizio, per i servizi di cui al presente contratto, di materiale rotabile dotato di:
a) impianti di aria condizionata;
b) impianti audiovisivi di informazione alla clientela.
3. La Società garantisce tutta la manutenzione ordinaria del materiale rotabile necessaria a
mantenere lo stesso in condizioni ottimali di sicurezza ed efficienza operativa | ||
4. La Società si impegna a garantire il decoro e la pulizia, sia interna che esterna | nonché | la |
disinfezione e la disinfestazione periodica del materiale rotabile, dando attuazione | a tutte | le |
operazioni programmate per la pulizia. |
Art. 13
(Stazioni e fermate ferroviarie)
1. La Società assicura il regolare accesso ai treni nelle stazioni e fermate di cui alI 'allegato 11. 1.
2. La Società assicura la vendita di titoli di viaggio nei .punti vendita propri (stazioni aperte al pubblico) nonché mediante l'ausilio di punti' vendita di terzi autorizzati alla vendita dalla
·Società.
3. La Società si impegna a fornire presso tutte 'le stazioni e fermate informazioni riguardanti:
a) l'ubicazione dei punti vendita esterni dei titoli di viaggio ed i loro orari di apertura al pubblico;
b) modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
c) l'indicazione del numero telefonico per informazioni sul servizio;
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d) estratto del sistema tariffario vigente;
e) modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
f) grafo della rete e l'orario dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto;
g) estratto della carta dei servizi.
La Società, ·inbltre, si impegna a fornire .nelle stazioni, con gradualità, informaziqni vocali o visive in merito alPandamento dei treni con particolare riferimento ai ritardi ed eventuali motivazioni.
4. La Società si impegna ad assicurare un buon livello di pulizia e di decoro in tutte le stazioni e fermate.
Art. 14
(Obblighi nei confronti delI'utenza)
1. La Società si impegna:
a) a pubblicare e diffondere annualmente, entro il mese di aprile, l'aggiornamento della propria "Carta dei servizi", riportante i dati delle indagini di "customer satisfaction" sul servizio erogato l'anno precedente e le ulteriori informazioni suscettibili di variazione (analisi reclami, informazioni alI'utenza, punti vendita titoli di viaggio, etc.), nonché a far precedere la pubblicazione delle eventuali variazioni apportate alla "Carta dei servizi Il dalla preventiva consultazione della Regione e delle Associazioni dei Consumatori;
b) a migliorare progressivamente i fattori di qualità previsti nella "Carta dei servizi"; ~
c) a pubblicare e diffondere gli orari dei servizi di trasporto di cui al presente contratt~Yrfl aggiornandoli ad ogni variazione programmata d'orario; .'J.1 ~
d) ad attivare, progressivamente, un servizio automatizzato per informazioni in tempo real~. Sll\\
nelle stazioni sulla marcia treni inseriti nel programma di esercizio; ~ "till
e) a mantenere un servizio d'informazione telefonica, attivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 giornaliere dallunedì al venerdì.
Art. 15 (Responsabilità e polizza assicurativa)
1. La Società assume piena ed incondizionata responsabilità per la sicurezza di esercizio sulle linee di cui alI'allegato l, esonerando espressamente la Regione. La Società assume inoltre la responsabilità derivante dal conferimento e/o utilizzo di beni regionali.
2. La Società si impegna ad utilizzare, nella produzione dei servizi oggetto del presente contratto, personale adeguatamente istruito, dotato dei requisiti previsti dalle norme e regolamenti in vigore e in quantità sufficiente alla effettuazione dei servizi, nei confronti del quale applicherà' il corrispondente contratto collettivo nazionale dilavoro di categoria.
3. La società è obbligata a stipulare una polizza assicurativa per un congruo massimale atta a garantire la corresponsione di indennizzo nel caso di danni procurati a terzi, viaggiatori compresi. Essa dovrà ricomprendere tutti gli eventi che possano derivare dalla circol(j.zione ferroviaria, nonché da tutti i beni di proprietà regionale a qualsiasi titolo conferiti e/o utilizzati dalla società.
TITOLO V - Patrimonio e investimenti Art. 16
(Patrimonio e TFR)
1. Per quanto attiene il demanio ferroviario' regionale ed· il connesso patrimonio indisponibile,di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 10.01.2012, lo stesso è stato consegnato alla Società, in applicazione della citata deliberazione, in quanto. trattasi di beni strumentali all'esercizio del trasporto pubblico regionale. Resta salva la verifica sulla natura dei singoli
8/12
beni, che potr~l essere oggetto di aggiornamento successivo.
2. ] beni indisponibili ricompresi ne]]' elenco di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale
n. 13 de] 10.01.2012, non strettamente e/o direttamente funzionali all'esercizio ferroviario possono essere gestiti, anche temporaneamente, dalla Società affidataria e gli eventuali utili andranno reinvestiti per il miglioramento dell'infrastruttura a beneficio del servizio di trasporto pubblico re;gionale. A tal fine le relative attività. dovranno essere oggetto di contabilizzazione
. separata conformemente .al punto 5 del]' allegato al Regolamento CE n. 1370/2()()7 del Parlamento Europeo e de] Consiglio del 23 ottobre 2007.
3. Il patrimonio di cui al comma 1 è riconsegnato alla Regione alla scadenza contrattuale. ovvero è
consegnato al soggetto che subentra nella gestione del trasporto ferroviario, qualora cià sia disposto dalla Regione.
4. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altra impresa nella gestione del servizio di trasporto e/o delI' infrastruttura oggetto del presente contratto, la Società si impegna a trasferire al nuovo soggetto gestore il fondo per il TFR maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, nei limiti del personale effettivamente trasferito al nuovo soggetto. Tale trasferimento deve avvenire entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, fatto salvo diverso accordo fra le parti.
Art. 17 (Investimenti)
1.~. La Regione può sottoscrivere c.onvenzioni con la. Società pel.·regolare eventuali investimenti sul
'%. atrimonio regionale (infrastruttura ferroviaria, immobili, impianti tecnologici, ecc.) e sul
, ateriale rotabile, la cui attuazione è demandata alla Società. Tali convenzioni possono revedere una durata temporale superiore ai limiti del presente contratto, in relazione alla natura
. ) e consistenza degli investimenti trattati.
2. Il finanziamento di interventi di investimento sul patrimonio regionale è a carico interamente della Regione, fatto salvo il caso in cui si tratti di progetti generatori di entrate (di cui a11'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.). In tale ultimo caso, la Società è tenuta a cofinanziare l'entrata netta attualizzata riferita al periodo di vigenza del contratto. È fatto salvo diverso accordo fra le parti, compatibile con le specifiche fonti di finanziamento utilizzate.
3. Le aliquote di cofinanziamento e la proprietà del materiale rotabile acquistato sono definite dal comma 3 dell'art. 12, fatto salvo diverso accordo che potrà derivare dalle disposizioni che regolano le specifiche fonti di finanziamento utilizzate.
TITOLO VI - Monitoraggio, vigilanza e sanzioni Art. 18
(Monitoraggio)
1. La Società si impegna a strutturare, per i servizi oggetto del presente contratto, il conto economico per dettagliati centri di costo e ricavo, separando contabilmente la gestione del trasporto dalla gestione dell 'infrastruttura ed evidenziando i criteri della diversa .attribuzione dei centri di costo e ricavo, nonché gli indici di produttività. Il complesso delle attività oggetto del presente contratto è oggetto di contabilizzazione separata conformemente al 'punto 5 deil' allegato al Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del' Consiglio del 23 ottobre 2007.
2. Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell' art. '36 della L.R. 69/2012 la Società, ,3 p(;ma di non corresponsione del corrispettivo del contratto di servizio, fornisce, a decorrere dallo gennaio
.2013 le informazioni che la stessa è tenuta a fornire a11'Osservatorio istituito ai sensi deI! '.art. 1,
if~j\ ~
c. 300, della legge n. 244 del 2007, nonché le ulteriori informazioni economiche e trasportistiche determinate con provvedimento della Giunta regionale, che ad oggi sono costituite da quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 2013 (servizi
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programmati ed effettuati, ricavi tariffari).
3. La Società si impegna inoltre a rispettare quanto sarà previsto e reso ohbligatorio ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 36 della L.R. 69/2012.
4. La Società effettua delle campagne di indagine almeno due volte all'anno, in opportuni periodi (estivo/invernale) e ciascuno almeno per una settimana completa, con rilievo dei dati di frequentazione giornaliera del servizio ferroviario e òegli utenti saliti/discesi per fermata.
5. La Società trasmette· entro "il 15 febbraio dell'anno successivo all'anno solare di J:iferimento.gli. indicatori annuali di regolarità e puntualità di cui all'allegato n. 2.
6. La Società si impegna a conservare per almeno cinque anni presso i propri uffici, e renderli
disponibili a richiesta della Regione anche su supporto informatico, i dati concernenti la produzione programmata ed effettiva giornaliera del servizio ferroviario e/o automobilistico sostitutivo che indichino, per ciascuna linea:
a) treni e corse automobilistiche effettuati, con l'indicazione del ritardo in arrivo ed in partenza;
b) treni e corse automobilistiche non effettuati o effettuati parzialmente rispetto a quelli programmati;
c) treni e corse automobilistiche con ritardo in partenza o in arrivo superiore a 30';
d) le cause dei disservizi di cui ai punti precedenti;
e) eventuale servizio automobilistico sostitutivo effettuato a seguito di soppressione di treni;
6Y~tG
f) variazione di composizione dei treni rispetto al programma di esercizio, con la. .&~9C.)
quantificazione globale della eventuale variazione dei posti offerti.
7. La Società si impegna ad effettuare periodicamente con cadenza almeno annuale, indagini sull~& ~ I qualità percepita dall'utenza e a trasmettere le risultanze alla Regione. La Regione ha la facoltàf\ ~ di determinare il contenuto dei questionari da sottoporre all'utenza. ~
Art. 19 (Vigilanza)
1. Per l'effettuazione delle ispezioni e verifiche la Regione incaricherà apposito personale che,
munito di tessera di riconoscimento, avrà libero accesso alle stazioni e fermate, nonché ai servizi oggetto del presente contratto. Previo avviso di almeno 3 giorni, possono essere effettuate verifiche documentali presso gli uffici della Società, che ha l'obbligo di mettere a disposizione il personale necessario per l'effettuazione di tali verifiche.
2. In caso di infrazione, il personale regionale di cui al comma precedente provvede a redigere, qualora possibile in contraddittorio con il personale della Società, apposito verbale di contestazione della infrazione riscontrata. Il verbale è' sottoscritto da entrambe le parti, se presenti, con facoltà per.ilrappresentante della Società di far inserire le proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata. .
Art. 20 (Sanzioni e premialità)
1. Nell';lilegato n. 5 sono riportate .le sanzioni previste perle varie tipologie di infrazione. Per sanzioni non espressamente previste si applica una penale pecuniaria: .
da Euro 5.000,00 a Euro 25:000,00 per infrazioni che hanno comportato riscbiper Ja sicurezza e l'incolumitàpubblica:, . . .
- da Euro 1.000,00 a Euto 5.000,00 per infrazioni che hanno comportato iL, depauperamento de1'patrimonioregionaJ:e' o l'interruzione del servizio; .
- da Euro 200,00 a Euro 1.000,00 per infrazioni che non ricadono nelle fattispecie sopra individuate.
2. Nel caso in cui dovessero essere accertate, prima che la prima sanzione sia notificata, tre o più infrazioni derivanti dalla medesima azione o omissione (ad·esempio l'applicazione di una tariffa inesatta dovuta ad una unica erronea disposizione di servizio), il cumulo delle sanzioni non può
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eccedere il triplo del massimo previsto al comma 1.
3. La Regione notifica la sanzione prevista alla Societù:
entro 30 giorni dal verbale di accertamento di infrazione redatto durante la vigilanza;
entro 120 giorni da quando, mec1iante il monitoraggio o la renc1icontazione, vi sono gli elementi per rilevare la sussistenza di una infrazione.
La societ~l ha 30 giorni c1itempo per controc1ec1urre dalla notifica della sanzione. Nei successivi
30 . giorni dalla presentazione delle evenuiali controdeduzioni, la R~giOI1C si esprime definitivamente, ed in caso di silenzio le controdeduzioni si intendono accolte.
4. Quanc10 la sanzione è definitiva,· rimporto della penale pecuniaria può essere trattenuta dai
corrispettivi. Il pagamento della penale 'pecuniaria non esonera la Societù dal risarcimento del danno che dovesse derivare dall'infrazione.
5. Le penali pecuniarie derivanti da]]' applicazione delle sanzioni non possono, in ogni caso, superare il 2% deIrimporto contrattuale per ciascun anno solare. Qualora le penali pecuniarie derivanti dalle sanzioni applicate comporterebbero il superamento del 4% dell'importo contrattuale, la Regione può rescindere il contratto.
6. Le parti concordano, al fine di incentivare la qLlalit~1dei servizi offerti, di introdurre un meccanismo di premialità, riportato nell'allegato n. 5. per un importo fino al 2% dell'importo contrattuale per ciascun anno solare. Gli eventuali crediti maturati per premialità nel corso dell' anno potranno essere utilizzati, esclusivamente, a compensazione di eventuali penali applicate nel corso dello stesso anno solare, non costituendo in ogni caso crediti esigibili dalla
oOCietà
TITOLO VII - Revisione, controversie e disposizioni finali
Art. 21 (Revisione del contratto)
°
1. II presente contratto potrà essere consensualmente aggiornato dalle partI m relazione a modifiche integrazioni, per ragioni di fatto o di diritto, che si rendessero necessarie durante la sua decorrenza. A tal fine ciascuna delle parti ne formalizzerà espressa richiesta per iscritto, indicando le ragioni e le modifiche o integrazioni proposte.
2. In caso di deficit di capienza di risorse o riduzione delle stesse il contratto andrà rivisto in relazione alle linee in esercizio ed ai programmi di esercizio, che dovranno essere adeguati alle disponibilità finanziarie della Regione. La Regione affidante avrà l'onere di comunicare la disponibilità e solleciterà la Società ad apportare le modifiche secondo le indicazioni dalla stessa fornite, oltre ad attuare quanto di propria competenza. L'inottemperanza da parte della Società esonera comunque la Regione dal corrispondere corrispettivi non coperti dalle pertinenti risorse stanziate per lo svolgimento dei servizi in questione.
Art. 22 (Controversie tra le parti)
1. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nella interpretazione del contratto, ciascuna parte dovrà notificare ali' a:Itra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno nei successivi 30 giorni per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di co'inporreamichevolmente la vertenza.
2. Per le controversie non composte amichevolmente, il Foro competente è il Tribunale di
Catanzaro.
3. Il contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza della definizione delle controversie di cui ai punti precedenti;
11/12
Art.23 (Norme di rinvio)
1. Oltre a quanto previsto nel presente contratto, la Società è tenuta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
Art.24
.(Elezione di domicilio ).
1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni degli atti connessi con il presente contratto, le.
parti eleggono così il loro domicilio:
- Regione Calabria, Dipartimenton. 9 - Infrastrutture e LL.PP., Xxx Xxxxxx 00, Xxxxxxxxx;
- Ferrovie della Calabria s.r.l., xxx Xxxxxx 00, Xxxxxxxxx.
2. Eventuali modifiche del domicilio di una parte devono essere notificate al domicilio dell' altra parte.
Art. 25 (Oneri contrattuali)
1. Tutti gli oneri derivanti dalla stipula del presente contratto sono a carico della Società.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.
Letto, confermato e sottoscritto unitamente ai seguenti allegati:
1. Linee (stazioni e fermate, progressive, condizione di funzionamento e manutenzione);
2. Indicatori minimi di regolarità e puntualità;
3. Servizi effettuati nel 2013. e relativi corrispettivi;
4. Materiale rotabile ferroviario.
5. Sanzioni e premialità.
ljente del
Per Ferrovie della Calabr'
C. . .
f/~
12/12
Contratto di Servizio per l'esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997
Allegato n. 1
Linee (stazioni e fermate, progressive, condizione di funzionamento e manutenzione) [situazione dal 01.07.2014]
progressiva (km)
1 -2,650
2 -1,936
.
Tipo
(Stazione/Fermata/Punto notevole)
Stazione COSENZA "
Fermata COSENZA MONACO
Denominazione
3
4
5
6 .
7
8
9
10
o' ~
,12
113
4A
15 '
16
17
18
19
-0,966
0,000
1,153
3,784
7,116
10,909
13,610
14,672
17,808
19,039
20,689
23,240
24,103
27,228
31,419
36,498
41,047
Fermata COSENZA CAMPANELLA
Stazione COSENZA CENTRO
Stazione COSENZA CASALI
Fermata BOSCO
Stazione PEDACE
Stazione APRIGLIANO
Stazione PIANE CRATI
Fermata FIGLINE - CELLARA
Fermata XXXXXXX .
Stazione PIANO LAGO
Fermata SANTO STEFANO DI ROGLIANO
Stazione ROGLIANO
Fermata ROGLIANO SERRA
Fermata MARZI
Fermata PARENTI
Stazione CARPANZANO
Fermata SCIGLIANO PEDIVIGLIANO
20 44,916
21 47,110
Fermata CELSITA
Fermata XXXXXX
..•.'.. "'
'" ." .'
22 49,650
23 52,360
24 54,907
25 58,725
26 60,673
27 63,414
28 65,064
29 69,573
30 72,359
31 77,267
32 80,228
33 81,932
34 85,051
35 88,924
36 92,991
37 94,216
38 98,704
39 99,145
40 99,511 .
41 101,576
42 102,812
43 104,625
44 106,119
45 107,195
46 108,018
47 109,825
Stazione COLOSIMI t ••,•~,
Fermata BIANCHI
Fermata VACCARIZZO
Stazione SOVERIA MANNELLI
Fermata ADAMI
Fermata X.XXXXXXXX
Stazione DECOLLATURA
Fermata S.MARGHERITA
Stazione SERRASTRETIA
Stazione S.XXXXXX XXXXXXXX
Fermata CICALA
Stazione MADONNA DI PORTO
Stazione GIMIGLIANO
Stazione CAVORA'
Fermata MAD.DEL POZZO
Stazione , XXXXXXXX
Stazìone èATANZARO CinA
Fermata CATANZARO PIAZZA MATIEOTII
Stazione CATANZARO PRATICA
Stazione CATANZARO
Fermata DULCINO
Stazione SANTA XXXXX
Fermata PISTOIA
Stazione CORVO ARANCETO
Fermata ARANCETO
Xxxxxxxx XXXXXXXXX XXXX x\
0/0 dA \~
Tratta
1-4
4·16
16 ~ 25
25 - 47
,l'
Stato di funzionamento (esercizio/ sospesa/ chiusa)
Esercizio
Doppio binario
Esercizio
Sospesa
Esercizio
Note
(stato di manutenzione, criticità, ecc.)
Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA. comprese gallerie. Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico.
Necessaria manutenzione straord[naria armamento. Necessaria bonifica ccipertu"re In etèrnit fabbriçati;
Necessaria manutenzione straordinaria OOoA'A.comprese gallerie. Necessari interventi'mitigazione rischio idrogeaì6gicCJ: . Necessaria manutenzione straordinaria armamento nel tratto 4-7. Necessaria bonifica, coperture in eternit fabbricati. .
Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA.C.ornpresè galierie. Presenza ·di interruzioni della sede con fr;3!le di gran'de entità.' Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico.
Necessaria manutenzione straordinària armàmentd. Necessaria bonifica çoperture in eternitfabbricati.
Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA. comprese gallerie. Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico.
Necessaria manutenzione straordinaria armamento nei tratti 27-
30, 32-34, 40-41. . .
Necessaria bonifica coperture in eternit fabbricati ..
2/4
Progressiva (km) | Tipo (Stazione/Fermata/Punto notevole) | Denominazione | |||
1 | 0,000 | Stazione | PEDACE | ||
2 | 4;064 | Fermata | . MAGLI | ||
3 | 5,496 | Stazione | CASOLE TRENTA | . | |
4 | 8,310 | Stazione | PEDACE-SERRAPEDACE | ||
5 | 9,483 | Stazione | SPEZZANO PICCOLO | ||
6 | 10,460 | Stazione | SPEZZANO SILA | ||
7 | 12,305 | Stazione | CELICO | ||
8 | 14,694 | Stazione | ROVITO | ||
9 | 17,948 | Fermata | LAPPANO | ||
lO | 19,618 | Fermata | ALTAVILLA | ||
11 | 21,812 | Xxxxxxxx | X. XXXXXX XX XXXXXXX | ||
00 | 24,562 | Xxxxxxxx | XXXXXXXXX | ||
00 | 29,316 | . Xxxxxxxx | XXXXXXXXXX | ||
00 | 33,715 | Fermata | FONDENTE | ||
15 | 37,174 | Stazione | MOCCONE | ||
.::~·16 | 39,394 | Stazione | CAMIGLIATELLO SILANO | ||
.:~ | 17 | 43,087 | Fermata | CROCEDIMAGARABORGO | |
':;.'. | 8 | 44,101 | Fermata | CROCE DI MAGARABORGO | |
'. | |||||
9 | 45,605 | Fermata | SCULCA | ||
.~ | O | 47,727 | Fermata | RIGHIO | |
21 | 50,210 | Stazione | X. XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | ||
22 | 53,036 | Fermata | VUTURINO | ||
23 | 55,197 | Fermata | MONTEOLIVETO | ||
24 | 57,539 | Fermata | VALLEPICCOLA | ||
25 | 60,081 | Xxxxxxxx | XXXXX XXXXX | ||
00 | 67,084 | Stazione | S. XXXXXXXX IN FIORE |
;
.
Tratta | Stato di funzionamento (esercizio/sospesa/ chiusa) | Note (stato di manutenzione, criticità, ecc.) |
1-21 | Sospesa | Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA. comprese gallerie. Presenza di interruzioni della sede causa frane e smottamenti nel tratto 1-15. Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico. Necessaria manutenzione straordinaria armamento. Necessaria bonifica coperture in eternit fabbricati. |
21- 26 | Chiusa | Dal 08.04.2014 (DGR n. 124 del 08.04.2014) |
3/4
Progressiva (km) | Tipo (Stazione/Fermata/Punto notevole) | Denominazione . | |||||||||||
1 | D,ODO | Xxxxxxxx· | XXXXX XXXXX | ||||||||||
0 | 3,712 | Fermata | VILLA CORDOPATRI | . | .... | .. | |||||||
3 | 5,344 | Stazione | . | HIZZICONI | |||||||||
4 | 8,297 | Fermata. | CANNAVA'. | . | |||||||||
5 | 9,938 | Fermata | . AMATO ... | ||||||||||
6 | 11,857 | Stazione | - | X. XXXXXXX . | . | ||||||||
7 | 15,399 | . Stazione | . . | ... | TAURIANOVA | . ... | |||||||
8 | 21,219 | Stazione | CITIANOVA | . | |||||||||
9 | 25,960 | Fermata | X. XXXXXXX - XXXXX | ||||||||||
10 | 26,756 | Xxxxxxxx | X. XXXXXXX XXXXXXX | ||||||||||
00 | 29,749 | Stazione | POLISTENA | ||||||||||
12 | 31,066 | Fermata | CREAZZO | ||||||||||
13 | 31,871 | Stazione | CINQUEFRONDI |
Tratta
1-13
Stato di funzionamento (esercizio/ sospesa/ chiusa)
Sospesa
Note
(stato di manutenzione, criticità, ecc.) Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA. comprese gall ri Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico.
Necessaria manutenzione straordinaria armamento. Necessaria bonifica coperture in eternit fabbricati.
Progressiva (km) | Tipo (Stazione/Fermata/Punto notevole) | Denominazione | ||
1 | D,ODO | Xxxxxxxx | XXXXX XXXXX | |
0 | 4,666 | Fermata | X. XXXXXXX | |
3 | 9,096 | Stazione | PALMI | |
4 | 9,700 | Punto notevole | 9+700 | |
5 | 12,975 | Stazione | . SEMINARA | |
6 | 15,975 | Fermata | SANT'XXXX | |
7 | 17,889 | Stazione | MELICUCCA' | |
8 | 22,067 | Fermata | VALLI | |
9 | 23,751 | Xxxxxxxx | XXXX'XXXXXXX | X'XXXXXXXXXX |
00 | 26,422 | Stazione | SINOPOLI - X. XXXXXXXX |
Tratta | Stato di funzionamento (esercizio/ sospesa/ chiusa) | Note (stato di manutenzione, criticità, ecc.) .. |
1-4 | Sospesa | Presenza fenomeno franoso nel tratto 1-2. Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA. Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico. Necessaria manutenzione straordinaria armamento. Necessaria bonifica coperture in eternit fabbricati. |
4 - lO | Chiusa | Dal 08.04.2014 (DGR n. 124 del 08.04.2014) |
.
4/4
Contratto di Servizio per l'esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997
Allegato n. 2
Indicatori minimi di regolarità e puntualità
Obiettivo | Misura | 2014 | 2015 | |
1 | Regolarità del servizio ferroviario | Percentuale di corse ferroviarie effettuate sul totale di quelle programmate | 87,5% | 88,0% |
2 - 3 | Puntualità del servizio ferroviario | Percentuale di corse ferroviarie in orario (tra O' e 5') sul totale delle corse effettuate | 76,0% | 77,0% |
Percentuale di corse ferroviarie in ritardo fino a 30' sul totale delle corse effettuate | 91,0% | 92,0% | ||
- 4 5 | Regolarità del servizio sostitutivo | Percentuale di corse sostitutive bus effettuate Percentuale di corse sostitutive bus ex art. 7, comma 3 effettuate | 98,0% 95,0% | 9~,5% 95,5% |
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Contratto di Servizio per l'esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997
Allegato n. 3
Servizi effettuati nel 2013 e relativi corrispettivi
Sez. 1- Art. 8 comma 1
Voce di contratto * | Prestazione erogata | Corrispettivo unitario | Frazione di anno | Corrispettivo' (Euro) | |
a | 897.984 | trenoxkm | 12,50 | lL224.800,OO | |
b | 897.984 | trenoxkm | 4,25 | 3.816.432,ÒO | |
c | 347.219 | autobusxkm | 3,75 | 1.302.071,25 | |
d | 161,236 | km di linea | 8.000,00 | 100,00% | 1.289.888,00 |
dO | - 3,998 | km di linea | 8.000,00 | 29,17% | - 9.328,67 |
e | 76,798 | km di linea | 80.000,00 | 100,00% | 6.143.840,00 |
eO | 3,998 | km di linea | 80.000,00 | 29,17% | 93.286,67 |
f | 365 | giorni | 1.500,00 | 547.500,00 |
Totale | 24.408.489,25 |
IVA (10%) | 2.440.848,93 |
Totale | 26.849.338,18 |
* Prestazioni contrattuali e corrispettivi unitari (art. 8, comma 1)
a) 12,50 €/trenoxkm, per l'effettuazione dei servizi di trasporto ferroviario;
b) 4,25 €/trenoxkm, per la gestione dell'infrastruttura attualmente esistente in relazione all'usura ed alla gestione ed in proporzione della percorrenza;
c) 3,75 €/autobusxkm per i servizi automobilistici sostitutivi;
d) 8.000 €/km di linea per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria il cui esercizio è temporaneamente sospeso;
e) 80.000,00 €/km di linea in esercizio;
f) 1.500,00 €/giorno per indennità per costo aggiuntivo interruzione linea Cosenza-Catanzaro.
o Tratto di linea Rogliano-Marzi aperto all'esercizio dal 16/09/2013
Sez. 2 - Art. 8 comma 2
La Società ha affidato un contratto per la redazione del Piano Industriale (in conformità a quanto
previsto dal' Accordo di Programma del 08.11.2012), per oggi non erogate pur essendo la prestazione completamente | l'importo di Euro effettuata. | 138.125,00 Euro, ,ad |
Totale | 138.125,00 | |
IVA (10%) | 13.812,50 | |
Totale | 151.937,50 |
Totale complessivo
Art. 8 - comma | 1 | 26.849.338,18 |
Art. 8 - comma | 2 | 151.937,50 |
Totale | 27.001.275,68 |
L'importo delle prestazioni sopra attestate dalla Società, pari a Euro 27.001.275,68 è riconosciuto dalla Regione Calabria nel limite delle risorse impegnate di 27.000.000,00 di Euro. Il residuo da liquidare è pari a Euro 2.748.000,00 (di cui Euro 48.000 accantonati per ex art. 546 cpc).
1/1
Contratto di Servizio per l'esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997
Allegato n. 4 Materiale rotabile ferroviario
[situazione al 01.07.2014]
ID | Tipo Veicolo | n'Az. | Stato D'uso | Circolante | Da | revisionare | Destinazione D'Uso | |||
1 | Automotrici Breda Tipo 120 R | 132 | - - | MOM.TE ACCANTONATA | NO | NO | ||||
2 | Automotrici Breda Tipo 120 R | 142 | MOM.TE ACCANTONATA | NO | NO | |||||
3 | Automotrice- Breda tipo-200 | 210 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | DA RIMOTORIZZARE | ||||
4 | Automotrice Breda tipo 200 | 211 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | DA .RIMOTORIZZARE | ||||
5 | Automotrice Breda tipo 200 | 212 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | DA RIMO'TORIZZARE | ||||
6 | Automotrice Breda .tipo 200 | 216 | IN ESERCIZIO | NO | SI " | DA RIMOTORIZZARE | ||||
7 | Automotrice Breda tipo 200 | 221 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | DA RIMOTORIZZARE | ||||
8 | Automotrice Breda tipo 200 | 226 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | DA RIMOTORIZZARE | ||||
9 | Automotrice Breda tipo 200 | 228 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | DA RIMOTORIZZARE | ||||
10 | Automotrice Breda tipo 200 | 231 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | DA RIMOTORIZZARE | ||||
11 | Automotrici Breda Tipò 200 MV | 207 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | |||||
12 | Automotrici Breda Tipo 200 MV | 209 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||||
13 | Automotrici Breda Tipo 200 MV | 214 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | |||||
14 | Automotrici Breda Tipo 200 MV | 219 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||||
15 | Automotrici Breda Tipo 200 MV | 220 | ACCANTONATA | NO | NO | DA ALIENARE | ||||
16 | ,\ | Automotrici Breda Tipo 200 MV | 223 | ACCANTONATA | NO | NO | DA ALIENARE | |||
17 | Automotrici Breda Tipo 200 MV | 224 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||||
18 | Automotrici Breda Tipo 200 MV | 227 | IN ESERCIZIO | NO | INCIDENTATA | |||||
19 | J | Automotrici Breda Tipo 200 MV | 229 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | ||||
20 | l' Automotrici Breda Tipo 200 MV | 230 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||||
21 | Automotrici Breda Tipo 200 MV | 232 | IN ESERCIZIO | SI | NO | |||||
22 | Automotrici Breda Tipo 200 MV | 233 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||||
23 | Automotrici FIAT GRUPPO 400 | 401 | IN ESERCIZIO | SI | SI ,. | |||||
24 | Automotrici FIAT GRUPPO 400 | 402 | IN ESERCIZIO | SI | SI ** | |||||
25 | Automotrici FIAT GRUPPO 400 | 403 | IN ESERCIZIO | NO | SI ,. | |||||
26 | Automotrici FIAT GRUPPO 400 | 404 | IN ESERCIZIO | NO | INCIDENTATA | |||||
27 | Automotrici FIAT GRUPPO 400 | 405 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||||
28 | Automotrici FIAT GRUPPO 400 | 406 | IN ESERCIZIO | SI | NO | |||||
29 | Automotrici FIAT GRUPPO 400 | 407 | IN ESERCIZIO | NO | SI " | |||||
30 | Automotrici FIAT GRUPPO 400 | 408 | IN ESERCIZIO | SI | SI •• | |||||
31 | Automotrici FIAT GRUPPO 350 | 351 | IN ESERCIZIO | NO | SI " | |||||
32 | Automotrici FIAT GRUPPO 350 | 352 | IN ESERCIZIO | SI | NO | |||||
33 | Automotrici FIAT GRUPPO 350 | 353 | IN ESERCIZIO | SI | NO | |||||
34 | Automotrici FIAT GRUPPO 350 | 354 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||||
35 36 | Automotrici FIAT GRUPPO 350 Automotrici FIAT GRUPPO 350 | 355 356 | IN ESERCIZIO IN ESERCIZIO | SI NO | SI" SI" | -.'- | ||||
37 | Automotrici FIAT GRUPPO 350 | 357 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||||
38 | Automotrici FIAT GRUPPO 350 | 358 | IN ESERCIZIO | NO | SI •• | |||||
39 | Automotrici FIAT GRUPPO 350 | 359 | IN ESERCIZIO | NO | SI ,. | |||||
40 | Automotrici FIAT GRUPPO 350 | 360 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||||
41 | Automotrici Stadler GRUPPO 500 | 501 | IN ESERCIZIO | SI | NO | -- | ||||
42 | Automotrici Stadler GRUPPO 500 | 502 | IN ESERCIZIO | SI | NO | |||||
43 | Automotrici Stadler GRUPPO 500 | 503 | IN ESERCIZIO | SI | NO | -- | - | - | ||
44 | Automotrici Stadler GRUPPO 500 | 504 | IN ESERCIZIO | SI | NO | - | ||||
45 | Automotrici Stadler GRUPPO 500 | 505 | IN ESERCIZIO | SI | NO | -- - | ||||
46 | Locomotore D.l. GRUPPO 600 | 601 | IN ESERCIZIO | NO | SI •• | DÀ RIMOTORIZZARE | ||||
47 | Locomotore D.l. GRUPPO 600 | 605 | IN ESERCIZIO | NO | SI ** | DA RIMOTORllZARE | -- | |||
48 | Locomotore 0.1. GRUPPO 600 | 606 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | DA RIMOTORIZZARE | ||||
49 | Locomotore D.l. GRUPPO 600 | 608 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | DA RIMOTORIZZARE | ||||
50 | Locomotore di manovra GRECO | 753 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||||
51 | Locomotore di manovra GRECO | 754 | IN ESERCIZIO | SI | SI' | |||||
52 | Locomotore Cremagliera | 701 | MOM.TE ACCANTONATO | NO | SI " |
1/4
~
xx
x
x
\.'
0/0
ID | Tipo Veicolo | n'Az. | Stato | D'uso | Circolante | Da revisionare | Destinazione D'Uso | |
53 | locomotore Cremagliera | 702 | MOM.TE ACCANTONATO | NO | SI" | |||
54 | locomotore Cremagliera | 703 | MOM.TE ACCANTONATO | NO | SI" | |||
55 | Motocarello Gleismac CF200 | M2034 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | |||
56 | Motocarello Gleismac CF200 | M2035 | IN ESERCIZIO | SI | SI • | |||
57 | Motocarello Gleismac CF200 | M2036 | IN ESERCIZIO | SI | SI' | |||
58 | lancia neve Turbofresa ROlBA | 2971 | IN ESERCIZIO | NO | SI " | |||
59 | lancia neve TurbofresaROlBA | 2972 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | |||
60 | locomotiva a vapore Gruppo 350 | 353 | IN ESERCIZIO | SI | NO | |||
61 | Locomotiva a vapore Gruppo 400 | 403 | IN ATTESA REV. | NO | SI" | |||
62 | locomotiva a vapore Gruppo 500 | 502 | MOM.TE ACCANTONATA | NO | NO | . | ||
63 | locomotiva a vapore Gruppo 500 | 504 | IN ATTESA REV. | NO | S," | |||
64 | locomotiva a vapore Gruppo 500 | 506 | MOM.TE ACCANTONATA | NO | NO | |||
65 | locomotiva a vapore Gruppo 170 | 188 | MOM.TE ACCANTONATA | NO | SI" | |||
66 | Vetture D'epoca per Viaggiatori | 2904 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | Bagagliaio a Cremagliera | ||
67 | Vetture D'epoca per Viaggiatori | 3005 | IN ESERCIZIO | SI | 51 ., | |||
68 | Vetture D'epoca per Viaggiatori | 3105 | IN ESERCIZIO | SI | SI" | |||
69 | Vetture D'epoca per Viaggiatori | 3106 | IN ESERCIZIO | SI | NO | |||
70 | Vetture D'epoca per Viaggiatori | 3513 | IN ESERCIZIO | SI | SI ,. | |||
71 | Rinc. Xxxxxxx Xxxxxxx 20586 T700 | IN ESERCIZIO | SI | SI' | ||||
72 | Rimorchiata XXXXXXX GR3000 | 3053 | ACCANTONATA | NO | NO | DA ALIENARE | ||
73 | Rimorchiata XXXXXXX GR3000 | 3058 | MOM.TE ACCANTONATA | NO | NO | |||
74 | Rimorchiata XXXXXXX GR3000 | 3253 | MOM.TE | NO | NO | ~ | ||
ACCANTONATA | ||||||||
75 | Rimorchiata XXXXXXX GR3000 | 3254 | MOM.TE ACCANTONATA | NO | NO | l~1 | ||
76 | Rimorchiata XXXXXXX GR3000 | 3257 | MOM.TE ACCANTONATA | NO | NO | \ | ||
77 | Rimorchiata BREDA GR 1000 | 1009 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | INCIDENTATA | ||
78 | Rimorchiata BREDA GR 1000 | 1010 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | |||
79 | Rimorchiata BREDA GR 1000 | 1017 | IN ESERCIZIO | SI | NO | |||
80 | Rimorchiata BREDA GR 1000 | 1018 | IN ESERCIZIO | SI | S," | |||
81 | Rimorchiata BREDA GR 1000 | 1019 | IN ESERCIZIO | NO | SI" | |||
82 | Rimorchiata BREDA GR 1000 | 1020 | IN ESERCIZIO | SI | SI ,. | |||
83 | Rimorchiata BREDA GR 1000 | 1021 | IN ESERCIZIO | SI | SI ,. | |||
84 | Carro Chiuso serie FCM | 1801 | IN ESERCIZIO | SI" | ||||
85 | Carro Chiuso serie FCM | 1824 | MOM.TE ACCANTONATO | S," | ||||
86 | Carro Chiuso serie FCM | 1836 | MOM.TE ACCANTONATO | SI" | ||||
87 | Carro Chiuso serie FCM | 1837 | IN ESERCIZIO | SI" | ||||
88 | Carro Chiuso serie FCM | 1853 | IN ESERCIZIO | SI " | ||||
89 | Carro Chiuso serie FCM | 1860 | IN ESERCIZIO | SI " | ||||
90 | Carro Chiuso serie FCM | 1863 | IN ESERCIZIO | SI " | ||||
91 | Carro Chiuso serie FCM | 1867 | MOM.TE ACCANTONATO | SI" | ||||
92 | Carro Chiuso serie FCM | 1872 | MOM.TE ACCANTONATO | SI " | ||||
93 | carro Chiuso serie FCM | 1875 | IN ESERCIZIO | SI | SI " | Carro Attrezzi | ||
94 | Carro Chiuso serie FCM | 1906 | MOM.TE ACCANTONATO | SI " | .. | |||
9S | Carro Chiuso serieFCM | 1923 | MOM.TE ACCANTONATO | SI" | ||||
96 | Carro Chiuso serie FCM | 1998 | MOM.TE ACCANTONATO | S," | ||||
97 | Carro Chiuso serie FCM | 2027 | MOM.TE ACCANTONATO | SI " | ||||
98 | Carro Chiuso serie FCM | 2029 | MOM.TE ACCANTONATO | SI" | ||||
99 | Ca rro Ch i uso se rie FCM | 2032 | MOM.TE ACCANTONATO | SI" | ||||
100 | Carro Chiuso serie FCM | 2035 | IN ESERCIZIO | SI" | ||||
101 | Carro Chiuso serie FCM | 2036 | IN ESERCIZIO | SI ., |
ID | Tipo Veicolo | n'Az. | Stato D'uso | Circolante | Da revisionare | Destinazione D'Uso |
102 | Carro Chiuso serie FCM | 2057 | MOM.TE ACCANTONATO | SI ". | ||
103 | Carro Chiuso serie FCM | 2101 | MOM.TE ACCANTONATO | SI"' | ||
104 | Carro Chiuso serie FCM | 2126 | MOM.TE ACCANTONATO | 51"' | ||
105 | Carro Chiuso serie FCM | 2132 | MOM.TE ACCANTONATO | 51"" | ||
106 | Carro Sponda serie LCM | 1476 | IN ESERCI210 | SI ". | ||
107 | Carro Sponda serie LCM | 1516 | MOM.TE ACCANTONATO | SI ". | ||
108 | Carro Sponda serie LCM | 1550 | MOM.TE ACCANTONATO | 5'*' | ||
.109 | Carro Sponda serie LCM | 1553 | MOM.TE ACCANTONATO | SI ". ' >. | ||
110 | Carro Sponda serie LCM | 1645 | MOM.TE ACCANTONATO | 51*' | ||
lil | Carro Sponda serie LCM | 1670 | MOM.TE ACCANTONATO | SI"" | ||
112 | Carro Speciale serie TG | 1420 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
113 | Carro Speciale serie TG | 1485 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
114 | Carro Speciale serie TG | 1492 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
115 | Carro Speciale serie TG | 1496 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
116 | Carro Speciale serie TG | 1500 | IN ESERCIZIO | S'"' | ||
117 | Carro Speciale serie TG | 1538 | IN ESERCIZIO | S'"' | ||
118 | Carro Serbatoio serie MCM | 2706 | MOM.TE ACCANTONATO | SI"" | ||
119~ | Carro Serbatoio serie MCM .~\ | 2716 | IN ESERCIZIO | NO | ||
120 | ,::' Carro Serbatoio serie MCM | 2718 | IN ESERCIZIO | 51*" | ||
121 | ) Carro Serbatoio serie MCM . | 2723 | MOM.TE ACCANTONATO | SI"" | ||
122 | Carro Serbatoio serie MCM | 2724 | MOM.TE ACCANTONATO | SI"" | ||
123 | Carro Serbatoio serie MCM | 2746 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
124 | Carro Bilico serie V | 2554 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
125 | Carro Bilico serie V | 2574 | IN ESERCIZIO | 51** | ||
126 | Carro Bilico serie V | 2578 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
127 | Carro Bilico serie V | 2597 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
128 | Carro Bilico serieV | 2598 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
129 | Carro Bilico serie V | 2606 | MOM.TE ACCANTONATO | S'"" | ||
130 | Carro Bilico serie V | 2617 | MOM.TE ACCANTONATO | SI"" | ||
131 | Carro Bilico serie V | 2618 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
132 | Carro Bilico serie V | 2619 | IN ESERCIZIO | SI "" | ||
133 | Carro Bilico serie V | 2624 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
134 | Carro Speciale GRU | Z802 | MOM.TE ACCANTONATO | SI"" | ||
135 | . Carro Speciale GRU | 2808 | MOM.TE ACCANTONATO | SI"" | . | |
136 | Carro Sponda B. serie PCMA | 405 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
137 | Carro Sponda B. serie PCMA | 407 | IN ESERCIZIO | NO | ||
138 | Carro Sponda B. serie PCMA | 454 | MOM.TE ACCANTONATO | SI"" | ||
139 | Carro Sponda B. serie PCMA. | 455 | IN ESERCIZIO | SI"" ." | ||
140 | Carro Sponda B. serie PCMA . . | 459 | MOM.TE ACCANTONATO | . | S'"" . ; | |
141 | Carro Sponda B. seriePCMA | 467 | IN ESERCIZIO | S'"" | ||
142 | Carro Sponda B. serie 'PCMA | 479 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
143 144 | Carro Sponda B. serie PCMA Carro Sponda B. serie PCMA | 482 495 | MOM.TE ACCANTONATO IN ESERCIZIO· | .. | SI"'" SI'"" | |
145 | ,Carro Sponda B. serie PoCMA | 496 | IN ESERCIZIO | SI "", | ||
146 | Carro Sponda B. seriePCMA | 501 | IN ESERCIZIO | SI "" | ||
147 | Carro Sponda B. serie PCMA | 506 | MOM.TE ACCANTONATO | S'"" | ||
148 | Carro Sponda B. serie PCMA | 510 | MOM.TE ACCANTONATO | SI "" |
3/4
" : revisioni ordinarie
** : revisioni straordinarie
NB: Nessun mezzo consente il trasporto di biciclette.
~ (
I~
ID | Tipo Veicolo | n'Az. | Stato D'uso | Circolante | Da revisionare | Destinazione D'Uso |
149 | Carro Sponda B. serie PCMA | 522 | IN ESERCIZIO | SI "" | ||
150 | Carro Sponda B. serie PCMA | 523 | IN ESERCIZIO | SI "" | ||
151 | Carro Sponda B. serie PCMA | 524 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
152 | Carro Sponda B. serie PCMA | 526 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
153 | Carro Sponda B. serie PCMA | 530 | MOM.TE ACCANTONATO | SI "" | ||
154 | Carro Sponda B. serie PCM | 535 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
155 | Carro Sponda B. serie PCMA | 540 | .IN ESERCIZIO | SI"" | ||
156 | Carro Sponda B. serie PCMA | 542 | IN ESERCIZIO | SI "" | ||
157 | Carro Sponda B. serie PCMA | 544 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
158 | Carro Sponda B. serie PCMA | 545 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
159 | Carro Sponda B. serie PCMA | 579 | MOM.TE ACCANTONATO | SI "" | ||
160 | Carro Sponda B. serie PCMA | 580 | MOM.TE ACCANTONATO | S,"" | ||
161 | Carro Sponda B. serie PCM | 453 | MOM.TE ACCANTONATO | SI "" | ||
162 | Carro Sponda B. serie PCM | 464 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
163 | Carro Sponda B. serie PCM | 517 | IN ESERCIZIO | SI "" | ||
164 | Carro Sponda B. serie PCM | 532 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
165 | Carro Sponda B. serie PCM | 533 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
166 | Carro Sponda B. serie PCM | 782 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
167 | Carro Tramoggia | 1497 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
168 | Carro Tramoggia | 1528 | IN ESERCIZIO | SI "" | ||
169 | Carro Tramoggia | 1534 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
170 | carro Tramoggia | 1537 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
171 | Carro Serbatoio serie MCM | 2712 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
172 | Carro Chiuso serie FCM | 1850 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
173 | Carro Chiuso serie FCM | 1857 | IN ESERCIZIO | SI"" | I | |
174 | Carro Chiuso serie FCM | 1883 | IN ESERCIZIO | SI"" | \ | |
175 | Carro Chiuso serie F | 1913 | IN ESERCIZIO | SI"" | ||
176 | Carro bilico serie VCM | 2505 | IN ESERCIZIO . | SI"" | ||
000 | Xxxxx Xxxxxxxx XXX | 0000 | XX ESERCIZIO | SI"" | ||
178 | CARRO SPECIALE UAIK 84839919900-1 | SN | MOM.TE ACCANTONATO | SI"" | Trasporto Locomotive | |
179 | Carrelli Trasporto per Carri FS | SN | MOM.TE ACCANTONATI |
'"l
"lo
4/4
Contratto di Servizio per l'esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997
Allegato n. 5 Sanzioni e premialità
SI ~ Sanzioni per regolarità e puntualità dei servizi
Il mancato raggiungimento degli indicatori minimi di regolarità e puntualità, comporta l'applicazione della seguente sanzione:
1
S = 2% x C x
i=l
P i5X max
( O; 2X(VO'-oVR')) ,I
,I
o
100Vo-V '
,I
con:
• S importo della sanzione per mancato raggiungimento degli indicatori minimi di regolarità e puntualità;
• C importo annuale del contratto per l'anno di riferimento;
• numero progressivo dell'indicatore minimo di regolarità e puntualità (allegato 2);
• P, peso dell' indicatore i(tabella in calce all ' allegato);
• Vo" valore obiettivo dell'indicatore i per l'anno di riferimento (allegato 2);
• Vii,I valore rilevato dell'indicatore i per l'anno di riferimento.
82 - S zioni per la manutenzione e gestione dell'infrastruttura
In caso di chiusura delle linee per cause imputabili alla Società è applicabile una sanzione:
• da Euro 10.000,00 ad Euro 20.000,00 per km di linea per evento, se la linea è riaperta entro il 10° gIOrno;
• da Euro 15.000,00 ad Euro 30.000,00 per km di linea per evento, se la linea è riaperta entro il 60° giorno;
• da Euro 20.000,00 ad Euro 40.000,00 per km di linea per evento, se la chiusura permane oltre 60 giorni.
La sanzione si applica per la lunghezza minima di 1 km.
In caso di limitazione di velocità delle linee per cause imputabili alla Società è applicabile una sanzione:
• da Euro 10.000,00 ad Euro 20.000,00 per km di linea per evento, se la limitazione èrimossa entro il 60° giorno;
• da Euro 15.000,00 ad Euro 30.000,00 per km di linea per evento, se la limitazione permane oltre 60 giorni.
La sanzione si applica per la lunghezza minimadil km.
I 83 - Altre sanzioni
In caso di variazione non autorizzata del prog'ramma, di esercizio, non derivante da cause di forza maggiore, è applicabile una sanzione:
• da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00 per giorrro e per linea, per il primo evento ogni anno;
• da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00 per giorno e per linea, per eventi oltre il primo ogni anno.
È fatta salva la decurtazione dei corrispettivi per i servizi non resi.
1/2
In caso di non conformità della carta dei servizi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1371/2007 e dal X.Xxx. 7 aprile 2014, n. 70 è applicabile una sanzione da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00.
In caso di mancato rispetto dei principi previsti nella carta dei servizi è applicabile una sanzione da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00 per evento.
In caso di mancato rispett0cl.elle tariffe èapplicabile l,masanzione. da Euro 200,00 ad Euro 500,00 per evento.
In caso di inosservanza degli obblighi di informazione alla Regione, qualora la legge non preveda una sanzione diversa, è applicabile una sanzione da Euro 200,00 ad Euro 500,00per evento, con ulteriore incremento, in caso di messa iii mora da parte della Regione, pari a Euro 200 per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo, e pari a Euro 2.000,00 per ogni giorno oltre il trentesimo.
I p - Premialità
Il superamento degli indicatori minimi di regolarità e puntualità, comporta l'applicazione della seguente sanzione:
con:
• P importo della premialità per il superamento degli indicatori minimi di regolarità e puntualità;
• C importo annuale del contratto per l'anno di riferimento;
• numero progressivo dell'indicatore minimo di regolarità e puntualità (allegato 2);
• Pj peso dell'indicatore i (tabella in calce all'alegato);
• Vo,; valore obiettivo dell'indicatore i per l'anno di riferimento (allegato 2);
• VR,ì valore rilevato dell'indicatore i per l'anno di riferimento.
Tabella dei pesi degli indicatori minimi di regolarità e puntualità.
Obiettivo ... | ".> > ••• .. Misur~ | Peso | |
1 | Regolarità del servizio ferroviario | Percentuale di corse ferroviarie effettuate sul totale di quelle programmate | 50% |
~ 2 3 | Puntualità del.servizio ferroviario | Percentuale dicorse ferroviarie in orario (tra O' e 5') sul totale delle corse effet~uate Percentuale di corse ferroviarie in ritardo fino a 30' sul totale delle corse effettuate | 15% .15%· |
- 4 5 | Regolarità del servizio sostitutivo | Percentuale di corse sostitutive bus effettuate Percentuale di corse sostitutive bus ex art. 7, comma 3 ·effettuate | 15% 5% |
2/2