REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DI CUI ALL’ARTICOLO 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE ALLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE”.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DI CUI ALL’ARTICOLO 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE ALLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE”.
Regolamento approvato con Deliberazione consiliare n. 8 del 19.05.2014 entrato in vigore il
SOMMARIO | ||
ART. 1 OGGETTO E FONTI NORMATIVE | Pag. | 3 |
ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA | Pag. | 3 |
ART. 3 LIMITI DI APPLICAZIONE (IMPORTI, CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO…) | Pag. | 4 |
ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Pag. | 4 |
ART. 5 PROCEDURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | Pag. | 4 |
ART. 6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO | Pag. | 4 |
ART. 7 INDAGINE DI MERCATO | Pag. | 5 |
ART. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO | Pag. | 5 |
ART. 9 CONGRUITÀ DEI PREZZI | Pag. | 6 |
ART. 10 PROCEDURA DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE | Pag. | 6 |
ART. 11 MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI | Pag. | 7 |
ART. 12 GARANZIE | Pag. | 7 |
ART. 13 PAGAMENTI | Pag. | 8 |
ART. 14 MEZZI DI TUTELA | Pag. | 8 |
ART. 15 PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI | Pag. | 8 |
ART. 16 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE | Pag. | 8 |
ART. 17 LAVORI IN ECONOMIA | Pag. | 8 |
ART. 18 FORNITURE IN ECONOMIA | Pag. | 9 |
ART. 19 SERVIZI IN ECONOMIA | Pag. | 10 |
ART. 20 INTERVENTI D’URGENZA | Pag. | 11 |
ART. 21 LAVORI DI SOMMA URGENZA | Pag. | 12 |
ART. 22 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI MODALITÀ DI ISCRIZIONE | Pag. | 12 |
ART. 23 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI | Pag. | 13 |
ART. 24 CASI PARTICOLARI | Pag. | 14 |
ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI | Pag. | 14 |
ART. 1
OGGETTO E FONTI NORMATIVE
1. Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di lavori, forniture e di servizi da parte dell'I.S.R.E. (di seguito Istituto) in applicazione dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito Codice dei contratti) e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
2. Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione i principi del “Codice dei contratti” e del “Regolamento”, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto” e del codice civile.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si fa riferimento all’articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti: “I
«lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per
«opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che so no il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II".
4. Per i contratti definiti misti aventi per oggetto lavori e forniture - lavori e servizi - lavori, servizi e forniture - servizi e forniture, si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei contratti.
5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente Regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.
6. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
ART. 2
MODALITA’ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA
1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti mediante:
▪ amministrazione diretta;
▪ cottimo fiduciario;
▪ in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario;
▪ affidamento diretto.
2. Nell’amministrazione diretta, gli interventi sono eseguiti con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale dell'Istituto o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Nel cottimo fiduciario, le acquisizioni di beni o servizi e l’esecuzione dei lavori avvengono mediante affidamento a terzi, selezionati tramite elenco di operatori economici dell’Istituto, ovvero tramite indagine di mercato.
4. Si può procedere all’acquisizione dei servizi in economia in forma mista quando motivi tecnici ne rendano necessaria l’esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente atto.
5. L’affidamento diretto può essere utilizzato nei casi previsti dal successivo art. 8.
6. Il ricorso all’affidamento in economia è inoltre consentito nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
ART. 3
LIMITI DI APPLICAZIONE (IMPORTI, CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO, DIVIETO DI FRAZIONAMENTO)
1. Le procedure per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, sono consentite per importi inferiori alla soglia massima prevista dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e in relazione alle voci di spesa di cui ai successivi articoli 17, 18 e 19.
2. Nessuna acquisizione di lavori, forniture e servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e consentire l'applicazione delle procedure per gli acquisti in economia.
3. Tale soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 248 del Codice dei contratti.
4. Gli importi si intendono al netto di I.V.A. e degli oneri previdenziali. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’art. 131 del Codice dei contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Per ogni procedimento finalizzato all’acquisizione di beni, servizi o lavori in economia è nominato un responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il responsabile del procedimento, salvo diversa indicazione, è il Dirigente competente per materia avente capacità di spesa che adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi finali.
3. Ove il responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che comunque è tenuto a provvedere all’intervento ed è responsabile dell’esecuzione del contratto.
4. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato negli avvisi e negli inviti ai sensi dell’articolo 10 del presente Regolamento.
ART. 5
PROCEDURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
1. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli interventi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l’occasione, utilizzando mezzi propri dell’Istituto o appositamente noleggiati e acquisendo le eventuali forniture di beni e/o servizi e/o lavori che si dovessero rendere necessari, nel rispetto del presente atto e delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
ART. 6
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
1. Per l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti e per l’acquisizione di servizi o forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti, e comunque entro il limite indicato all’articolo 3, comma 1, del presente Regolamento, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Istituto.
2. Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizione del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000. L’Istituto può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.
3. Le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario devono essere effettuate, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. MePA) o negli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, con l’osservanza delle modalità e dei principi organizzativi per essi dettati.
4. Qualora il bene o il servizio da acquisire non sia presente nel Mepa, né negli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. N. 207/2010, il relativo acquisto potrà essere effettuato al di fuori del MePA nel rispetto delle regole di cui al presente Regolamento; in tal caso i soggetti economici sono individuati tramite l’elenco degli operatori economici istituiti ai sensi dell’articolo 125 comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 39, comma 6 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, secondo il procedimento individuato all’articolo 7 “Indagine di mercato”.
5. La scelta del contraente può avvenire con il criterio del prezzo più basso o con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.
6. Le condizioni dell’affidamento sono indicate nella lettera di invito.
ART. 7 INDAGINE DI MERCATO
1. Qualora ne ricorrano le condizioni, le procedure di affidamento possono essere precedute da indagine di mercato.
2. L’indagine di mercato avviene mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo nel sito internet istituzionale dell’Istituto per un periodo di almeno dieci giorni, ferma la facoltà di ridurre tale termine nei casi adeguatamente motivati. L’avviso contiene la richiesta agli operatori economici della disponibilità ad effettuare la fornitura o ad eseguire il servizio o il lavoro.
3. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale.
ART. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO
1. E’ ammesso l’affidamento diretto ad un operatore in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per le procedure ordinarie di scelta del contraente:
a) per l’esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti;
b) per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti.
2. Nell’ipotesi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona l’operatore nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, congruità economica, motivando adeguatamente le ragioni della propria scelta e previo parere di congruità espresso ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro/servizio/fornitura, in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
b) quando si tratti di interventi d’urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, o al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
ART. 9 CONGRUITÀ DEI PREZZI
1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato, ai sensi dell’art. 336 del D.P.R. 207/2010 attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini di mercato, svolte anche attraverso modalità semplificate quali richieste a mezzo fax e e-mail, consultazione di siti internet specializzati.
2. Ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici, fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti.
ART. 10
PROCEDURA DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE
1. Per gli affidamenti in economia agli operatori economici selezionati secondo le modalità previste nei precedenti articoli, è trasmessa lettera d’invito a formulare offerta recante tutti gli elementi essenziali per definire l’entità e le modalità di esecuzione degli interventi.
2. La lettera d’invito indica:
a) l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e i prezzi unitari e/o a corpo massimi previsti;
b) le eventuali garanzie richieste;
c) le modalità, i termini per la presentazione delle offerte, l’indirizzo al quale dovranno pervenire e il periodo di validità in giorni delle stesse;
d) la qualità, le modalità e il termine per l’esecuzione della prestazione;
e) la misura delle penali;
f) le modalità e i termini di pagamento;
g) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
h) i requisiti richiesti all’operatore economico da attestarsi mediante apposita dichiarazione;
i) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e l’eventuale relativa ponderazione;
j) l’eventuale precisazione che l’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida;
k) il nominativo del responsabile del procedimento;
l) le indicazioni per il pagamento del contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ove dovuto;
m) i tempi e le modalità di accertamento della regolare esecuzione;
n) il numero del codice identificativo gara;
o) l’informativa che i dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
p) tutti gli elementi ritenuti necessari per meglio definire la natura e le caratteristiche dell’affidamento.
3. La lettera di invito e le ulteriori comunicazioni sono trasmesse agli operatori economici tramite fax o per xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx disposizioni normative. La data di trasmissione dell’invito e di ricezione delle offerte deve risultare dagli atti.
4. Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito tenuto conto della minore o maggiore complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario a presentare le offerte.
5. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni dell’esecuzione dell’intervento non possono essere ragionevolmente contenute nella lettera d’invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri, ai quali la lettera d’invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.
6. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità stabilite nella lettera d’invito, che ne garantiscano la segretezza.
7. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal responsabile del procedimento con l’assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal responsabile del procedimento e dai due testimoni.
8. La commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell’affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta, da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l’oggetto dell’acquisizione. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
9. Quando l’individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una commissione giudicatrice che opera secondo le disposizioni del presente articolo; dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico.
10. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
11. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 8, la seduta per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l’offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all’apertura e lettura dell’offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
12. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.
ART. 11
MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
1. Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata e riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l’Istituto dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.
2. Il contratto è stipulato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 11 del Codice dei contratti.
ART. 12 GARANZIE
1. Per l’esecuzione di lavori e le acquisizioni di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento, le cauzioni provvisorie e definitive possono essere previste, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 75 e 113 del Codice dei contratti, tenendo conto della tipologia o della natura della prestazione.
2. Xxxxx esplicita previsione nella lettera d’invito, i soggetti invitati alle gare informali per l’affidamento del cottimo fiduciario sono esonerati dal prestare cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei contratti.
3. Salvo esplicita previsione nella lettera d’invito, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice dei contratti.
ART. 13 PAGAMENTI
1. La liquidazione di ogni importo avviene a seguito di presentazione di regolare fattura nel rispetto dei termini stabiliti dal contratto, non oltre 30 giorni, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite accertata dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell’esecuzione se nominato.
ART. 14 MEZZI DI TUTELA
1. Qualora l’affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l’Istituto si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.
ART. 15 PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI
1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del Codice dei contratti.
2. Le procedure per l’esecuzioni di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall’articolo 122 del Codice dei contratti.
3. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di lavori, servizi e forniture è soggetto ad avviso di post – informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto.
4. Ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 8, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134, la pubblicazione sul sito internet istituzionale degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.
5. Ogni intervento in economia inerente sia le acquisizioni di forniture e servizi, sia l’esecuzione di lavori, deve essere registrato al Sistema informativo di monitoraggio gara dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrato nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente dette procedure, ai sensi della normativa vigente.
ART. 16 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
1. L’esecuzione di lavori e le acquisizioni di beni e servizi in economia avvengono, per quanto possibile, con modalità che privilegino forniture di beni e servizi a ridotto impatto ambientale.
ART. 17 LAVORI IN ECONOMIA
1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all’articolo 125, comma 6, del Codice dei contratti, con riguardo alle specifiche competenze dell’Istituto, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia, con il limite di cui all’articolo 8 comma 1, lettera a):
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell’Istituto;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
g) lavori di conservazione, rinnovo, adattamenti, riparazioni e manutenzione dei beni patrimoniali dell’ISRE, mobili ed immobili con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, ogniqualvolta si ravvisi la necessità d’intervenire tempestivamente al fine di garantire il normale svolgimento delle attività dell’Istituto e limitarne i disagi per l’utenza;
h) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all’Istituto o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
i) per l’esecuzione dei lavori concernenti i beni culturali, mobili e immobili e gli interventi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., valgono le disposizioni di cui agli artt. 197 ss. del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 8 comma 1, lettera a), i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti ai sensi dell’articolo 18 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 19 del presente Regolamento.
ART. 18 FORNITURE IN ECONOMIA
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 125, comma 10 del Codice dei contratti, possono essere eseguite in economia le forniture di beni relative a:
a) beni mobili, arredi e attrezzature per ufficio, biblioteche, musei e laboratori;
b) apparecchiature informatiche, hardware e software;
c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, attrezzature per sala stampa e materiale per la comunicazione esterna e interna, bandiere;
f) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
h) prodotti e attrezzature per la sicurezza e l’igiene sul lavoro;
i) farmaci, articoli sanitari, cassette di pronto soccorso;
j) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
k) beni necessari al funzionamento delle strutture relative alla cultura, alla ricerca scientifica, a manifestazioni ludico - culturali, mostre, esposizioni temporanee e permanenti o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
l) beni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali per esposizioni, manifestazioni, laboratorio, ricerca e biblioteca, consistenti in attrezzature tecniche e scientifiche quali proiettori, riproduttori, apparecchiature fotografiche ed accessori, audiovisivi, pellicole, filmati, fotogrammi, manifesti e cartellonistica in genere;
m) combustibile per il riscaldamento di immobili;
n) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
o) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
p) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, gadget e oggetti destinati al merchandising museale, gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi, altri materiali di identità visiva;
q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
r) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica (tele, stampe, sculture, fotogrammi, filmati, ceramiche, libri, diritti musicali ed editoriali, ecc.), fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949 e di cui all’art. 69 della L.R. n. 5/2007;
s) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori ai sensi dell’articolo 17 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 19 del presente Regolamento.
ART. 19 SERVIZI IN ECONOMIA
1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell’Istituto individuati negli allegati II.A e II.B alla Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5, come segue:
a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
d) servizi di posta e telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categorie 4 e 5, numero di riferimento CPC 71325, 7321 e 752;
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f) servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 5; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui all’allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k) servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
m) servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o) servizi alberghieri e di ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64;
p) servizi di trasporto per ferrovia compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.B, categoria 18, numero di riferimento CPC 711;
q) servizi di trasporto marittimo o fluviale di qualunque tipo compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.B, categoria 19, numero di riferimento CPC 72;
r) servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e sorveglianza di manifestazioni e mostre e in generale dei beni mobili e/o immobili di proprietà dell’Istituto o in uso;
s) servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all’allegato II.B, numero 27, «Altri servizi»:
a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo 7;
b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
c) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
e) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.
3. I servizi tecnici e di consulenza scientifica e tecnica riconducibili alla categoria 12 dell’Allegato II.A ed i servizi legali di cui alla categoria 21 dell’allegato II.B sono trattati specificatamente agli articoli 22 e 23 del presente Regolamento.
4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell’articolo 17 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell’articolo 18 del presente Regolamento.
ART. 20
INTERVENTI D’URGENZA
1. Nei in cui casi l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile del servizio o dal responsabile del procedimento, ovvero da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell’intervento ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
ART. 21
LAVORI DI SOMMA URGENZA
1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico incaricato dall’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 20, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente Regolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell’evento di cui al comma 1 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento che a sua volta informerà il responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario. In difetto di preventivo accordo, qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo. L’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico incaricato redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del procedimento se diverso, che a sua volta la comunicherà al responsabile del servizio il quale provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del responsabile del servizio, il responsabile del procedimento procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. L’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
ART. 22
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI
1. I servizi legali di cui all’allegato II.B, categoria 21, numero di riferimento CPC 861, della Legge 7 agosto 2007, n. 5, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di pre-contenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 211.000, conformemente all’articolo 125, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006. Tale soglia è adeguata con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 del Codice dei contratti.
2. L’incarico è affidato con provvedimento deliberativo assunto dal Consiglio di Amministrazione.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
c) prestazioni notarili;
d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
4. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento che devono recare l’importo stimato dei corrispettivi. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a),
b) e d), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
ART. 23
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI
1. Per servizi tecnici si intendono:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A alla Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, categoria 12, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse;
b) le prestazioni di verifica e di validazione dei progetti di cui all’articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2207, n. 5 ed all’art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006;
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi, di cui all’allegato II.A alla Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, categoria 12, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro
40.000 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione e concorrenza, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 40.000 euro, sono affidati, mediante cottimo fiduciario, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, nel rispetto dei principi di non discriminazione e concorrenza, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza e in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura costituiti dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare;
b) uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
b1) condizioni favorevoli per l’Istituto desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
b2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo), nel solo caso di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario e predeterminati dall’Istituto;
b3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
b4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
b5) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all’Istituto, o ad altre risorse messe a disposizione dall’Istituto;
b6) sorteggio.
4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 40.000,00 euro;
b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all’Istituto, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole per cause a lui imputabili.
5. Fatte salve le forme di pubblicità imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti sul sito istituzionale dell’Istituto.
6. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgimento delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
ART. 24
CASI PARTICOLARI
1. L’Istituto potrà ricorrere agli interventi in economia, nei limiti indicati all’articolo 3, nei seguenti casi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Le norme riportate nel presente Regolamento costituiscono disciplina speciale dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono pertanto abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili precedentemente abrogate dall’istituto in materia.
4. Le disposizioni, gli importi e le soglie riportate si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali o regionali. In tali casi in attesa del formale adeguamento del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.
5. Il presente Regolamento entrerà in vigore successivamente alla sua definitiva approvazione da parte dei competenti organismi di controllo.