CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE
CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE
DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI, ISCRITTI, DIPENDENTI INPDAP e LORO FAMILIARI
L’anno duemilasette, il giorno __ del mese di _____ in Roma Via _________
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, con sede in Xxxx, Xxx X.Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, codice fiscale n. 97095380586, rappresentato nel presente atto da………………., nato a……….il……., nella sua qualità di………………e legale rappresentante (di seguito per brevità “INPDAP”)
E
Omissis…
VISTO
- Il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n.1032/1973;
- Il D. Lgs. n.385/1993 e s.m.i.;
- La Circolare del Ministero del Tesoro n. 63 del 16 ottobre 1996;
- La Legge n. 662 del 28 dicembre 1996 ;
- Il D.M. n. 463 del 28 luglio 1998;
- La Legge n. 80 del 14 maggio 2005;
- L’art. 1, comma n.347, della L. n.266 del 23 dicembre 2005,
- Il D.M. n.313 del 27 dicembre 2006;
- Il Decreto 7 marzo 2007 n. 45;
CONSIDERATO CHE
L’art. 13-bis della l. 14 maggio 2005, n. 80 e il Regolamento di attuazione di cui al
D.M. 27 dicembre 2006, n. 313, consentono ai pensionati di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;
il pensionato ed il lavoratore in attività di servizio possono contrarre prestiti e mutui fondiari con banche ed intermediari finanziari, di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 385/1993, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;
gli stessi soggetti possono, altresì, contrarre prestiti e mutui fondiari erogati direttamente dalla Gestione Autonoma delle Prestazioni Creditizie e Sociali, istituita presso l’INPDAP con l’art. 1, commi 242 e segg. della l. 28 dicembre 1996, n. 662, giacchè con l’art.1, comma 347, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, e con il susseguente regolamento di attuazione di cui al D.M. 7 marzo 2007, n.45, è stata prevista l’iscrizione alla suddetta Gestione dei pensionati INPDAP e dei dipendenti in servizio, oltre che dei pensionati, da Enti e da Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 165/2001;
il prestito verso cessione del quinto comporta per l’INPDAP l’attivazione di procedure amministrative ed informatiche;
è necessario disciplinare la cessione del quinto della pensione fissando alcuni principi generali e regole organizzative onde assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento nei rapporti tra INPDAP, pensionati, lavoratori pubblici, banche ed intermediari finanziari;
INPDAP intende agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte dei propri pensionati, iscritti, dipendenti INPDAP e loro familiari garantendo la massima qualità del servizio e la possibilità di ottenere le migliori condizioni di mercato;
la Convenzione è aperta all’adesione di tutte le banche ed intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, con la qualifica di imprese bancarie svolgenti attività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 385/1993 e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 (per le banche italiane) e agli artt. 13 e 16, comma 3, del medesimo decreto (per le banche dell’Unione Europea), o siano intermediari finanziari iscritti nell’elenco tenuto dall’UIC di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993; per i R.T.I. tali requisiti debbono essere posseduti dalla società capofila;
le banche/intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all’iniziativa e che aderiscano ad essa, si impegnano ad erogare tutti i prodotti di finanziamento di cui all’art. 7 della presente Convenzione quotando condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto prescritto dal medesimo art. 7 e nel rispetto di tutte le altre disposizioni della Convenzione stessa;
onde assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti, nonché al fine di ottenere per i beneficiari del prestito o mutuo le migliori condizioni di mercato, la Convenzione sarà portata a conoscenza delle banche e degli intermediari finanziari, italiani ed internazionali, mediante idonea comunicazione a mezzo di canali istituzionali e primari organi di stampa;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1
ASSUNZIONE DELLE PREMESSE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quadro ( di seguito“Convenzione”).
ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione disciplina le modalità operative per la concessione, da parte di banche ed intermediari Finanziari, di prestiti e/o mutui, da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione, indennità o assegno erogati dall’Inpdap, previsti dall’art. 1, comma 2/bis e sgg. Del D.P.R. n.180 del 1950 e per i lavoratori in attività di servizio di quote della retribuzione nei termini di legge e per quanto riguarda i mutui, per tutte le categorie di utenti, anche con versamenti mensili/trimestrali/semestrali direttamente da parte dei fruitori del finanziamento.
ART. 3 DESTINATARI
Sono destinatari dei finanziamento di cui all’art. 2:
- i soggetti che percepiscono da INPDAP pensioni, indennità o assegni di cui all’art. 1, commi 3 e 4, D.P.R. n. 180/1950;
- i lavoratori pubblici iscritti alle Gestioni Pensionistiche INPDAP;
- i lavoratori dipendenti da Enti ed Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 165/2001 ancorché iscritti ai fini previdenziali ad altre Gestioni Pensionistiche;
- i pensionati da Enti ed Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della
l. n. 165/2001 ancorché iscritti ai fini previdenziali ad altre Gestioni Pensionistiche;
- i familiari delle categorie iscritti sopra indicate;
I destinatari possono dimostrare di percepire la pensione, indennità o assegno di cui al comma che precede e l’ammontare cedibile tramite apposita certificazione rilasciata dagli uffici dell’INPDAP anche per via telematica, o mediante informazioni acquisite presso le Amministrazioni di appartenenza secondo le procedure in atto (procedura Creditonet) o dall’Istituto Previdenziale erogatore del trattamento pensionistico.
Viene esplicitamente escluso l’intervento di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) nei rapporti tra banca/intermediario finanziario e richiedenti.
Al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente presso la banca che concede il finanziamento.
ART. 4 INTERMEDIARI AUTORIZZATI
L’Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto esclusivamente per i prestiti concessi da banche e da intermediari finanziari, di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, riuniti anche in raggruppamenti temporanei
d’imprese, ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.
ART. 5 CONTRATTO E NOTIFICA
Le domande relative ai prodotti di finanziamento di cui all’art. 2 vanno presentate dai richiedenti direttamente presso i punti operativi delle banche o degli intermediari finanziari aderenti che debbono provvedere all’istruttoria delle relative pratiche, con l’utilizzo di apposita modulistica, predisposta da INPDAP ( peri suoi pensionati), completa di logo istituzionale, reperibile presso le Sedi periferiche dell’Istituto o ricavabile dal sito xxx.xxxxxx.xxx.xx, corredate della documentazione necessaria per la specifica tipologia. La modulistica con logo istituzionale è utilizzabile solo dagli operatori finanziari convenzionati.
Il pensionato prima della stipula del contratto, richiede alla sede INPDAP competente, o all’Ente erogatore del trattamento pensionistico il rilascio della “comunicazione di cedibilità” da cui risulti se la/le pensione/i di cui è titolare, sia/siano cedibile/i e, in caso positivo, l’importo della quota cedibile.
Vengono fatte salve per i dipendenti delle Amministrazioni iscritte le procedure in atto.
L’INPDAP si impegna a realizzare idonea soluzione informatica, con opportune garanzie di tutela della privacy, per consentire agli operatori convenzionati l’accesso alla banca dati per visualizzare per ciascun utente richiedente, il finanziamento e la quota cedibile per velocizzare la definizione delle domande.
I contratti vanno notificati all’INPDAP attraverso l’apposita procedura telematica di prossima attuazione e rilasciata dall’Istituto così da garantire la semplificazione degli adempimenti e la loro gestione in tempo reale. In attesa del perfezionamento e messa a disposizione della procedura telematica, la notifica del contratto di cessione alla sede INPDAP competente può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa.
Il pagamento delle rate relative al rimborso dei prestiti avviene mediante trattenuta mensile sulla pensione, indennità, assegno, nei limiti previsti dalla normativa vigente per i pensionati e dipendenti INPDAP, dalle competenti amministrazioni per i lavoratori in attività di servizio e, per i pensionati che fruiscono di trattamento a carico di altro Ente previdenziale, mediante trattenuta sulla pensione a cura del competente Istituto.
Le delibere di concessione dei finanziamenti sono assunte con le modalità ed i limiti determinati dalle banche/intermediari finanziari, salvo quanto previsto nella presente Convenzione.
ART. 6
TRATTENUTE SULLA PENSIONE O SULLA RETRIBUZIONE
L’Istituto effettua le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica del
contratto. L’eventuale ritardo non determina per l’interessato, la comunicazione automatica alle banche dati di cui si servono banche o intermediari finanziari dell’indicazione di “cattivo pagatore”.
Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l’applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.
In caso di diminuzione della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e o della retribuzione, l’importo variato della quota cedibile è comunicato dall’INPDAP, o dalla competente amministrazione, al pensionato ed alla banca od istituto finanziario erogante il prestito, attraverso l’invio di una nuova comunicazione di cedibilità.
Fino a diversa comunicazione degli interessati, l’INPDAP continua ad effettuare le trattenute mensili entro l’importo rideterminato di quota cedibile.
La banca/intermediario finanziario deve comunicare, entro 10 giorni, l’eventuale estinzione anticipata del prestito.
La competente Sede dell’Istituto sospende le trattenute sulla pensione del cedente entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma che precede
Per i prestiti concessi a lavoratori dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche la notifica della cessione deve essere effettuata all’amministrazione presso la quale il lavoratore presta servizio. Nei casi in cui l’amministrazione o l’ufficio erogatore del trattamento economico sia diverso da quella/o presso il quale il lavoratore presta servizio la notifica va effettuata a quella/o che eroga il trattamento e deve provvedere alle trattenute.
ART. 7
TIPOLOGIE DEI FINANZIAMENTI E CONDIZIONI
La Convenzione prevede una vasta articolazione di finanziamenti tali da soddisfare le diverse esigenze dei destinatari.
Ogni banca/intermediario finanziario aderente applica le condizioni accettate aderendo alla convenzione in maniera univoca su tutto il territorio nazionale;
i finanziamenti debbono prevedere offerte migliorative rispetto a quelle “soglia” di seguito riportate e rispettare le caratteristiche proposte dagli operatori finanziari partecipanti a pena di esclusione dalla convenzione.
PRESTITI MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DURATA
La durata massima dei prestiti è di 10 anni.
IMPORTO EROGABILE
Finanziamento consentito dalla quota cedibile;
ETA’ DEL RICHIEDENTE
Per i lavoratori in servizio l’ammortamento può protrarsi sulla pensione. Nell’ipotesi di incapienza del quinto viene rideterminato il piano di ammortamento mediante l’allungamento del relativo periodo.
GARANZIE
Premesso che tutti i prestiti obbligatoriamente debbono fruire di una polizza sulla vita per il recupero del credito residuo in caso di decesso del mutuatario (D.M. n. 313/2006) o per i lavoratori in servizio di cessazione senza diritto a pensione o grave inabilità, si precisa che qualora l'aliquota del Fondo Rischi, istituito presso l'INPDAP, risulti percentualmente meno onerosa, rispetto ai costi di mercato delle polizze assicurative, l’operatore finanziario è tenuto ad avvalersi della copertura Fondo Rischi INPDAP, versando all’Istituto l’aliquota, trattenuta al momento della erogazione del prestito, nella misura riportata nella tabella delle aliquote Fondo Xxxxxx pubblicata sul sito istituzionale ed approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 473 del 10 maggio 2007.
In caso di polizza assicurativa privata è esclusa la presentazione da parte dei beneficiario del prestito di qualsiasi documentazione di carattere sanitario e l’operatore bancario/finanziario aderente alla convenzione deve, unitamente alla proposta migliorativa del TAEG da applicare, indicare il costo assicurativo ripartito per le fasce di età fino a 65 anni, tra 65 e 80 anni, ed over 80 ed indicare la percentuale di incidenza sul TAN. .
TASSI
Taeg/TEG massimo:
7,50 % per durate fino a 60 mesi; 8,25 % per durate da 61 a 120 mesi;
Taeg non comprensivo di spese relative alla copertura assicurativa o Fondo Rischi.
MODALITA’ DI RIMBORSO
Rate mensili
ESTINZIONE ANTICIPATA
Nessuna spesa
SPESE APERTURA PRATICA
Nessuna spesa
TEMPI DI EROGAZIONE
7 giorni dalla presentazione della documentazione completa
PRESTITI PERSONALI
Per i prestiti ammortizzati con ritenuta sulla pensione o sulla retribuzione valgono le condizioni previste per i prestiti mediante cessione del quinto
DURATA
La durata massima del prestito è di dieci anni
IMPORTO EROGABILE
Fino a 50.000 Euro nell’ambito della quota cedibile
TASSI
Taeg/Teg massimo:
6,64% fino a 60 mesi
7,60% da 61 a 120 mesi
MUTUI
DURATA
Da 5 a 30 anni.
IMPORTO EROGABILE
L’importo concedibile è compreso fra i seguenti importi Min. Euro 30.000,00 max Euro 400.000,00
TASSI
Vanno previsti sia tassi fissi che variabili.
- Per il tasso fisso la maggiorazione (spread) sul parametro Irs non può essere superiore allo 0,90% per l’intera durata del prestito.
- Per il tasso variabile la maggiorazione (spread) sul parametro Euribor a 3 mesi/365 giorni non può essere superiore allo 0,90 per l’intera durata del prestito.
MODALITA’ DI RIMBORSO
Rate mensili/trimestrali/semestrali
PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO
Fino al 100% del valore di acquisto dell’immobile in caso di acquisto prima casa, 80% negli altri casi.
SPESE DI ISTRUTTORIA
Nessuna spesa.
SPESE DI PERIZIA
Max 200 euro.
ESTINZIONE ANTICIPATA
Nessuna spesa.
TEMPI DI EROGAZIONE
Delibera entro i 60 gg. successivi alla data di presentazione della domanda, salvo giustificati motivi.
GARANZIE
Iscrizione ipotecaria.
Sono vietati prefinanziamenti o anticipazioni a tassi e condizioni diverse.
ART. 8
XXXXX XX XXXX
Il tasso di mora, posto a carico del mutuatario, non può essere superiore al tasso contrattuale maggiorato di due punti percentuali.
ART. 9 ISTRUTTORIA PRATICHE
Le istruttorie da parte di banche/intermediari finanziari (o loro partecipate) delle pratiche di finanziamento debbono essere caratterizzate dalla massima snellezza operativa.
ART. 10 RESPONSABILITA’ E ADEMPIMENTI
E’ espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia di INPDAP sia verso banche/intermediari finanziari aderenti alla presente Convenzione, sia verso i destinatari del finanziamento, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa di legge.
In particolare, l’Istituto non è responsabile per ritardi, nell’esecuzione delle trattenute, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPDAP non competenti o con modalità diverse da quelle previste in convenzione.
La banca e l’intermediario finanziario si impegnano a restituire entro 30 giorni al massimo le rate trattenute e versate dall’Istituto dopo l’estinzione anticipata del prestito.
La banca e l’intermediario finanziario si impegnano a fornire alle Sedi Provinciali dell'Istituto, con cadenza mensile, le copie dei finanziamenti erogati ai pensionati.
Le banche/intermediari finanziari aderenti alla Convenzione sono tenuti al corretto e puntuale espletamento delle attività di cui alla Convenzione medesima ed a fornire rispettivamente, per quanto di competenza, alla Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei finanziamenti erogati, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta.
L' INPDAP si riserva la facoltà di escludere dalla convenzione banche/intermediari finanziari in caso di erogazioni marginali dei prodotti di finanziamento previsti dalla Convenzione, a completamento del monitoraggio semestrale.
L’inosservanza o l’uso strumentale di quanto previsto nella Convenzione (in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti) è causa di esclusione immediata della parte inadempiente, salvo richiesta di risarcimento dell’eventuale danno.
L’uso strumentale di modulistica o di logo dell’Istituto da parte di operatori finanziari non convenzionati o esclusi dalla convenzione formerà oggetto di azioni giudiziarie sia in sede civile sia penale.
Non possono essere comunicate variazioni alla presente Convenzione da parte delle banche/intermediari finanziari aderenti per tutta la durata della stessa.
I TAEG,di cui all’art. 7 possono essere rideterminati, di comune accordo tra le parti che hanno sottoscritto la Convenzione, semestralmente solo nel caso in cui si verifichino sui mercati finanziari variazioni superiori allo 0,50% rispetto ai tassi prestabiliti.
Nell’allegato A, che fa parte integrante della presente convenzione, sono riportati i tassi e le condizioni applicate da ciascuna banca/intermediario finanziario.
Ciascuna banca/intermediario deve rimborsare all’ INPDAP le spese amministrative per effettuare la trattenuta sulla pensione nella misura di 1,5 Euro per la prima rata e nella misura di Euro 0,30 per le rate successive alla prima. Dette spese sono a carico dell’operatore finanziario aderente alla convenzione e devono comunque essere ricompresse nel TAEG proposto se imputate al fruitore del servizio.
La somma, di cui al comma che precede, è detratta direttamente dall’Istituto previdenziale sull’ammontare complessivo mensile riversato a ciascuna banca/intermediario.
L’INPDAP provvede a divulgare nelle forme più idonee a consentire una ampia diffusione tra gli iscritti ed i pensionati, le proposte di finanziamento formando una apposita graduatoria delle proposte formulate.
Eventuali adesioni pervenute dopo la scadenza del termine, verranno pubblicizzate dall’INPDAP in epoca successiva nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni.
Inoltre ciascuna banca o intermediario si impegna, aderendo alla convenzione a partecipare alle spese di divulgazione nei modi e nei tempi stabiliti dall'INPDAP;
L’Inpdap e ciascuna banca o intermediario aderente alla convenzione, dovranno individuare i responsabili del trattamento dei dati personali di cui sono titolari ai sensi del d.lgs 196/03.
ART. 11 FINANZIAMENTI PREGRESSI
In relazione a finanziamenti già in essere nei confronti di pensionati o titolari di indennità o assegno erogato da INPDAP, le banche/intermediari finanziari aderenti si impegnano, per evitare disparità di trattamento, a consentire, per la restante parte del finanziamento medesimo, la rinegoziazione del tasso e delle altre condizioni in conformità al tasso ed alle altre condizioni previste dalla presente Convenzione.
ART. 12
FORO COMPETENTE
La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione é di competenza del Foro di Roma.
ART. 13 DURATA
La Convenzione ha validità triennale a decorrere dal 15 settembre 2007, salvo rinnovo espresso tramite scambio di lettere raccomandate.
ART. 14 DOMICILIO LEGALE
Agli effetti del presente atto, INPDAP elegge il proprio domicilio in Roma Via X.Xxxxx in Gerusalemme 55 e l’istituto di credito ……………………….. presso la propria sede legale……………..
ART. 15 ONERI FISCALI
Questa Convenzione viene redatta in quattro copie originali, di cui una per ciascuna parte contraente e le altre due per l’Ufficio del Registro di Roma che restituirà all’INPDAP una copia registrata.
L’onere e le spese di registrazione in caso d’uso, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico delle Banche/Intermediari finanziari.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma,
ALLEGATO A
Le condizioni che la Banca/Intermediario finanziario firmatario della Convenzione quadro con INPDAP si impegna a praticare sui propri prodotti di finanziamento sono le seguenti: