INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
Prot. n. 1062/2019
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
DGR N. X / 2065 DEL 31/07/2019
1. Principi generali e finalità dell’intervento
Con il presente Bando il Consorzio Casalasco Servizi Sociali intende implementare la procedura prevista dalla DGR 20065 del 31/07/2019, allegato 1;
le misure del bando sono:
• MISURA 1, volta ad incrementare il reperimento di nuove soluzioni abitative temporanee per emergenze abitative (MISURA NON ATTIVA PER IL TERRITORIO)
• MISURA 2, volta ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o di precarie condizioni economiche derivanti da episodi imprevisti;
• MISURA 3 – volta a sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di alloggio “all’asta”, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo, e / o spese condominiali, per nuove soluzioni abitative in locazione;
• MISURA 4 – volta a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell’alloggio in
locazione, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione;
• MISURA 5 – volta a rimettere in circolo alloggi sfitti sul libero mercato a canone concordato o comunque inferiore al mercato (MISURA NON ATTIVA PER IL TERRITORIO)
• MISURA 6 – volta a finanziare in via sperimentale progetti presentati degli ambiti sul tema della locazione. (MISURA NON ATTIVA PER IL TERRITORIO)
2. Oggetto degli interventi
MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.
Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.
Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari
I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 2 devono possedere i seguenti requisiti:
a. residenza da almeno 5 anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
c. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
d. ISEE max fino a € 15.000,00;
e. morosità incolpevole in fase iniziale (fino al limite massimo di 6 mensilità). Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali. Le condizioni di morosità e di incolpevolezza dovranno essere accertate con istruttoria redatta in forma scritta da parte del comune di residenza. Tale istruttoria da cui emergono le condizioni di morosità e di incolpevolezza deve essere sottoscritta anche dal proprietario e dall’inquilino coinvolto. In particolare, al fine di poter evitare situazioni anomale è necessario che gli enti verifichino che vi sia una situazione accertata di morosità con un mancato versamento del canone di locazione e possano constatare con documenti specifici lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo che rientri nella logica dell’incolpevolezza.
Massimali di contributo:
- Fino a € 1.500 ad alloggio/contratto;
- Fino a € 2.500 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in
“concordato” o a rinegoziare a canone più basso.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare eventuale la morosità pregressa non coperta dal contributo. L’accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune.
I contributi dovranno essere erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione
dell’accordo da parte di tutti gli interessati. Non è possibile erogare il contributo all’inquilino.
MISURA 3: Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l’alloggio di proprietà “all’asta”, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali.
Attività previste: erogazione di un contributo a favore del nucleo familiare per individuare un alloggio in locazione, per soddisfare le esigenze abitative. Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Sono ammesse le spese per il trasloco. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali. Non è ammesso l’utilizzo del contributo per sanare il mutuo o per sanare le spese condominiali dell’alloggio all’asta. Le condizioni di mancato pagamento del mutuo e/o delle spese condominiali e di incolpevolezza dovranno essere accertate con istruttoria redatta in forma scritta da parte del comune di residenza. In particolare, al fine di poter evitare situazioni anomale è necessario che i
comuni verifichino che vi sia una situazione accertata di pignoramento e possano constatare con documenti specifici lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo che rientri nella logica dell’incolpevolezza.
Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari
I nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti:
a. residenza da almeno 5 anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
b. ISEE max fino a € 26.000,00
c. dichiarazione di incolpevolezza rispetto al mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali
Massimale di contributo: fino a € 5.000,00 ad alloggio/contratto
MISURA 4: Sostenere nuclei familiari di pensionati anziani, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità e/o assimilabili, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo (a titolo esemplificativo, il requisito si verifica laddove la spesa per il canone sia superiore al 30% del reddito, ma potrà essere più puntualmente definito nei provvedimenti dei singoli enti, secondo criteri rispondenti a situazioni territoriali specifiche).
Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza. Il contributo è destinato a inquilini non morosi solo per il pagamento di canoni futuri. In caso di morosità si può ricorrere alla Misura 2.
Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari
I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 4 devono possedere i seguenti requisiti:
• xxxxxxxxx xx xxxxxx 0 xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx di almeno un membro del nucleo familiare;
• nuclei familiari di pensionati anziani (OVER 65)
• non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione
• non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia
• ISEE max fino a € 15.000,00;
Sono esclusi dal beneficio i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita
procedure di rilascio dell’abitazione;
Massimale di contributo: fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto
4. Requisiti economici per l’accesso
Ai fini dell’accesso al contributo, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 come modificato dal decreto 42/2016, convertito nella legge n. 89 del 26 maggio 2016.
5. Sospensione o decadenza del diritto alla prestazione
Stante la precisa finalizzazione del contributo, è necessario che i beneficiari dimostrino l’effettivo utilizzo del beneficio per reperire una nuova soluzione abitativa in locazione, pertanto qualora questi non forniscano copia della documentazione attestante l’avvenuta stipula di idoneo contratto di locazione, il contributo stesso dovrà essere restituito.
Tale documentazione dovrà essere consegnata ai servizi sociali del Comune presso cui è stata presentata domanda di contributo entro 90 giorni dalla liquidazione del beneficio da parte del Consorzio Casalasco Servizi Sociali
Il Comune, in caso di accertamento delle condizioni di decadenza del diritto al beneficio, provvede al recupero della somma.
6. Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate presso il Comune di residenza dal titolare del contratto di locazione o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell’unità immobiliare interessata. Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
Sarà compito del comune di residenza inviare con cadenza mensile al consorzio le domande pervenute.
Il consorzio attraverso apposita commissione valuterà le domande a cadenza mensile (di norma ultimo mercoledì del mese).
La domanda si compone di:
- istanza del richiedente (ALLEGATO 1);
- Stato di famiglia;
- per i richiedenti extracomunitari copia del titolo di soggiorno;
- carta d’identità del richiedente;
- attestazione ISEE
Inoltre:
Misura 2
- documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole:
• Licenziamento
• Mobilità
• cassa integrazione
• mancato rinnovo di contratto a termine
• accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro
• cessazione dell’attività professionale o d’impresa
• malattia grave
• infortunio o decesso
• altro
- contratto di locazione
- contratto inquilino, proprietario, comune (ALLEGATO 2)
Misura 3
- visura catastale dell’immobile all’asta;
- atto di pignoramento/messa all’asta dell’immobile di proprietà;
- attestazione di grave disagio economico/condizione di vulnerabilità dei Servizi Sociali del Comune di residenza (ALLEGATO 3)
- attestazione delle condizioni di mancato pagamento del mutuo e/o delle spese condominiali e di incolpevolezza
Misura 4
- contratto di locazione;
- certificati di pensione dei componenti il nucleo familiare;
- attestazione di grave disagio economico/condizione di vulnerabilità dei Servizi Sociali del Comune di residenza (ALLEGATO 3)
- dichiarazione del proprietario (ALLEGATO 4)
***************** Non saranno ammesse domande incomplete.
Il servizio sociale comunale provvederà a svolgere l’istruttoria, a raccogliere la documentazione
completa e ad inoltrare la domanda e tutti gli allegati al Consorzio.
Il richiedente ha l’obbligo di comunicare al Comune di residenza ogni variazione che possa comportare la decadenza del diritto al beneficio.
Il Comune procederà alle verifiche circa il corretto adempimento degli impegni e invierà
comunicazione degli esiti al Consorzio completando l’apposito modulo “VERIFICA MISURA” (2,3,4).
8. Concessione ed erogazione del contributo
Sono di competenza del Comune:
- informazione ed orientamento dell’utenza;
- ricezione delle domande;
- istruttoria delle domande;
- invio al Consorzio della documentazione completa;
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;
- verifica sull’effettivo adempimento degli impegni assunti dai beneficiari.
Sono di competenza del Consorzio Casalasco Servizi Sociali:
- informazione ed orientamento dell’utenza;
- formulazione della graduatoria sovra comunale;
- individuazione dei beneficiari in relazione alle risorse economiche disponibili;
- comunicazione della concessione del beneficio ai soggetti individuati;
- erogazione dei contributi;
- eventuali sospensioni o revoche del contributo;
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Le domande potranno essere presentate con modalità a “sportello” e verranno valutate dal Consorzio con cadenza mensile.
Il contributo sarà assegnato agli aventi diritto, secondo le modalità previste dal presente
regolamento, in un’unica soluzione.
9. Finanziamento
Il Consorzio assegna al presente intervento la somma di € 33.594,00 a valere sullo stanziamento DGR 2065/2019.
Per le finalità del presente bando potranno essere utilizzate le eventuali economie del Fondo
sostegno all’affitto (DGR 2207/2014 e DGR 3495/2015) già in capo ai bilanci comunali, secondo le
modalità ritenute più opportune da parte del singolo Comune competente, che provvederà in
proprio a regolamentarne l’erogazione.
10. Controlli
L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri indicati e ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, tutte le istanze, dichiarazioni e autocertificazioni presentate, per l’ottenimento del contributo in oggetto, saranno sottoposte ai controlli preventivi dal Comune e dal Consorzio così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.
11. Informativa in materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, eventuali dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) e eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame dell’istanza per l’accesso alle misure previste dalla
X.X.X. 0000/0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati:
- devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo medesimo, secondo i criteri di cui al presente atto;
- sono raccolti dai soggetti competenti (Comune, Consorzio e Regione Lombardia) al solo fine di erogazione del contributo e per le finalità connesse e strumentali previste dal bando;
- possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento UE 679/16. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
Ciascuna Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto cartaceo o informatico.
Il Responsabile esterno del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR è il Consorzio Casalasco
Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per il Consorzio Casalasco
Servizi Sociali è l’Avv. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx.
12. Pubblicità
È possibile inoltrare richiesta di contributo al proprio Comune di residenza con le seguenti modalità:
1) scaricando il modulo richiesta sul sito internet istituzionale del Consorzio Casalasco Servizi Sociali al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxx.xx
2) ritirando la modulistica presso i servizi sociali comunali.
I cittadini interessati a presentare istanza, per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente bando, possono richiedere maggiori informazioni presso i servizi sociali comunali o direttamente al Consorzio Casalasco Servizi Sociali al numero 0375 203122 o tramite mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il presente avviso sarà inviato a tutti i Comuni aderenti al Consorzio, sul sito del Consorzio Casalasco Servizi Sociali xxx.xxxxxxx.xx
Il Direttore del Consorzio Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx