COMUNE DI BUDDUSÒ
COMUNE DI BUDDUSÒ
PROVINCIA DI SASSARI SERVIZIO FINANZIARIO
Xxxxxx Xxxx-Xxxxx xx 0 - 00000 Buddusò C.F. 81000470906 - P.IVA 00000000000 Tel. 079/0000000 – Fax: 079/714371
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, DELLA TASSA RIFIUTI COMUNQUE DENOMINATA, DELL’IMU, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, NONCHE’ DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. CIG: 8728270C40
INDICE
Art. 1: Oggetto dell’affidamento
Art. 2: Obiettivi
Art. 3: Durata della concessione Art. 4: Corrispettivo del servizio
Art. 5: Versamenti alla Tesoreria Comunale
Art. 6: Costituzione dell’Ufficio Art. 7: Obblighi del Concessionario Art. 8: Gestione del servizio
Art. 9: Attività collaterali
Art. 10: Divieto di sub appalto e cessione del contratto Art. 11: Responsabilità verso terzi
Art. 12: Personale
Art. 13: Consegna Banca Dati Art. 14: Riservatezza
Art. 15: Garanzie
Art. 16: Autonomia e spese di gestione
Art. 17: Organizzazione del servizio e verifica sull’esecuzione da parte del Comune Art. 18: Modalità di riscossione e operatività
Art. 19: Riscossione coattiva Art. 20: Infortuni e danni
Art. 21: Decadenza dall’affidamento Art. 22: Norme sopravvenute
Art. 23: Prestazioni aggiuntive Art. 24: Penali
Art. 25: Atti successivi alla scadenza della concessione Art. 26: Controversie
Art. 27: Spese contrattuali
Art. 28: Ammissione alla partecipazione Art. 29: Requisiti delle ditte partecipanti Art. 30: Avvalimento
Art. 31: Criteri di aggiudicazione
Art. 32: Norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 33: Disposizioni finali
ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente capitolato detta le condizioni relative alla gestione in concessione dell’attività
di:
a. Riscossione ordinaria, di liquidazione, di accertamento e di riscossione coattiva della:
• Tassa sui Rifiuti (Tari comunque denominata)
• Imposta Municipale Propria (IMU o comunque denominata)
• Canone Unico Patrimoniale (sostitutivo della ICP e della Tosap/Cosap), con decorrenza dal 1° gennaio 2021
• Imposta Comunale sulla Pubblicità e della Tosap/Cosap, fino al 31 dicembre 2021;
b. gestione delle attività di riscossione coattiva delle entrate comunali;
c. gestione del contenzioso.
ART. 2 - OBIETTIVI
Scopo dell’affidamento è la gestione della riscossione volontaria, di accertamento e di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, l’accertamento e la riscossione dei tributi evasi e/o non correttamente versati, al fine di conseguire gli obiettivi dell’equità fiscale e di pari contribuzione tra i contribuenti, nonché la formazione ed il mantenimento di una banca dati informatica.
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dall’effettivo avvio della stessa, successiva alla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del relativo contratto, prorogabile per ulteriori anni due.
Il contratto rimarrà efficace qualora fossero introdotte nuove imposte o tasse di competenza comunale, sostitutive totalmente e/o parzialmente di quelle oggetto del presente affidamento, comunque denominate.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo del servizio è determinato dagli aggi sulle singole tipologie di riscossione nella misura quale risulterà dalla gara, oltre IVA come per legge, e verrà applicato sull’ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo: tributi, tariffe, sanzioni ed accessori per tutta la durata contrattuale indipendentemente dalle annualità di riferimento.
Gli aggi a base di gara, in ribasso, sono così fissati:
a) su riscossione volontaria: aggio del 6,00% delle somme riscosse;
b) su riscossione da attività di accertamento dell’elusione/evasione: aggio del 25,00% delle somme riscosse.
c) su riscossione coattiva: aggio supplementare del 12,00% delle somme riscosse a seguito di notifica di provvedimenti esecutivi.
Ai fini della determinazione del compenso spettante alla società, in applicazione dell’esclusiva conferita ai sensi dell’art. 1, concorrono anche le somme lorde eventualmente incassate dal Comune direttamente o tramite altri soggetti.
Il compenso previsto al punto c) si cumula all’aggio previsto al punto b) solo se la procedura coattiva consegue ad attività di accertamento i cui atti non vengono pagati nei termini di legge. I compensi saranno contabilizzati e dovuti, nelle misure sopra indicate, al netto del ribasso d’asta, sull’ammontare complessivamente riscosso a qualunque titolo, sotto qualsiasi forma e da chiunque riscosso (tributi, diritti, sanzioni, interessi ed accessori) per tutta la durata contrattuale e indipendentemente dall’annualità di riferimento.
Le somme incassate a titolo di rimborso spese e gli oneri di riscossione saranno di esclusiva competenza della società concessionaria che le avrà effettivamente sostenute.
L’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio spettante va assunto al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti nello stesso esercizio, o periodo infrannuale, se i rimborsi medesimi riguardano somme incassate in precedenza per il tramite della società, sia a titolo di riscossioni ordinarie sia a seguito dell’attività di accertamento o liquidazione. Se, diversamente, i rimborsi riguardano somme non riscosse per il tramite della società, bensì da altri soggetti a qualsiasi titolo, l’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio va assunto al lordo dei rimborsi medesimi.
Nel caso di procedure infruttuose ovvero per quote inesigibili, alla società spetterà comunque il rimborso totale delle spese sostenute per il recupero coattivo, debitamente giustificate ed evidenziate nei rendiconti. Gli oneri di riscossione previsti dalla Legge n. 160/2019 e xx.xx. restano interamente a favore del concessionario.
Qualora provvedimenti legislativi dovessero determinare una variazione delle entrate, le condizioni saranno rinegoziate mediante accordo tra le parti.
ART. 5 - RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE
La riscossione volontaria, da accertamento, da procedure coattive delle entrate oggetto della presente concessione avverrà direttamente sui c.c. postali, intestati direttamente all’Ente, dei quali il concessionario avrà l’accesso solo ed esclusivamente per lo scarico dei flussi, l’attribuzione dei pagamenti, la rendicontazione mensile delle entrate.
Con cadenza mensile, il Concessionario, entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento, è tenuto a produrre apposita contabilità analitica dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo, dell’importo spettante al
Concessionario a titolo di remunerazione, con la indicazione separata di quanto riscosso a titolo di tributo, sanzioni ed interessi.
Il Concessionario nella tenuta dei registri contabili dovrà attenersi a quanto qui disciplinato e a quanto la normativa e le disposizioni regolamentari disciplinano tempo per tempo.
Il Concessionario dovrà provvedere a sue spese a tutti gli stampati, i registri ed ogni altro materiale che sia necessario all’espletamento del servizio, nonché eventuali altre spese inerenti e conseguenti la gestione del servizio.
Il Concessionario dovrà inoltre fornire all’ufficio Tributi del Comune, alla fine della Concessione, le banche dati complete, distinte e leggibili su supporto informatico (file excel).
Il versamento delle somme dovute dai contribuenti, sia a seguito di versamenti volontari periodici, o ravvedimento, potrà essere effettuato solo sui xx.xx. postali intestati all'Ente, dei quali verranno forniti al concessionario gli accessi per la visualizzazione, il discarico, l’attribuzione ai soggetti paganti e la relativa rendicontazione all’Ente.
Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Comune al concessionario, si applicheranno gli interessi di mora di cui alla legge n. 231/2002.
ART. 6 - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO
Il locale, dotato di utenze, dove dovrà eseguirsi il servizio di cui trattasi sarà messo a disposizione del Concessionario del servizio dall’Ente concedente.
Sarà cura della società dotare i locali di attrezzatura informatica.
L’orario di apertura al pubblico dovrà garantire un adeguato svolgimento del servizio,
previo un calendario previamente concordato con l’Amministrazione concedente.
ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario a far data dall’inizio della gestione:
• Assume l’intera responsabilità e subentra al Comune in tutti gli obblighi e diritti inerenti alla gestione stessa;
• E’ tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune;
• Elegge, per tutta la durata della concessione il proprio domicilio presso il quale l’Amministrazione Comunale può indirizzare avvisi, richieste atti ed ogni altra comunicazione. E’, in ogni caso, facoltà del Comune inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario;
• Si obbliga alla scadenza del contratto in essere a portare a termine le procedure già iniziate per eventuali residui di gestione, fino alla riscossione e/o inesigibilità.
•
ART. 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO
La società concessionaria assumerà le funzioni pubblicistiche dell’Ente per cui sottoscriverà ogni atto di gestione (avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, eventuali ingiunzioni di pagamenti, atti della procedura esecutiva).
Attraverso il proprio personale, la stessa concessionaria dovrà gestire l’attività di front- office sia per la gestione ordinaria (ricevimento delle denunce, informazioni ed assistenza al contribuente, predisposizione procedura per eventuali rimborsi, supporto ai contribuenti per gli eventuali ravvedimenti operosi, ecc.), sia per la gestione degli accertamenti e liquidazioni (predisposizione degli annullamenti e/o rettifiche degli atti notificati, chiarimenti ai contribuenti circa gli avvisi emessi).
La società dovrà curare la predisposizione della documentazione (memorie, controdeduzioni) utile per eventuale contenzioso derivante dalla gestione dei tributi.
La società dovrà costituirsi, inoltre, in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie: Provinciale e Regionale.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa, la ditta dovrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa con il Funzionario Responsabile dei Tributi.
Gli atti dovranno essere predisposti nell’osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli atti
deliberativi dell’Ente, dello Statuto del Contribuente.
ART. 9 - ATTIVITA’ COLLATERALI
La società deve provvedere, inoltre a:
• Fornire un congruo numero di bollettini in bianco al Comune, da mettere a
disposizione dell’utenza presso l’Ufficio Tributi;
• Bonificare ed aggiornare i dati anagrafici ed indirizzi dei contribuenti dall’attività di registrazione dei bollettini, da informazioni dirette dell’utenza e dall’Ufficio Tributi;
• Fornire informazioni e, ove possibile, effettuare un preventivo controllo formale del bollettino di versamento per i contribuenti che si presentano presso gli sportelli del concessionario;
• Fornire duplicati di versamento ai contribuenti, su indicazione dell’Ente;
• Permettere all’Ente, tramite la rete telematica dotata delle competenti password, di accedere alla banca dati, per visualizzare eventuali posizioni tributarie.
ART. 10 - DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma di sub- appalto.
E’ fatto divieto di cessione del contratto, senza il preventivo assenso del concedente.
ART. 11 - RESPONSABILITÀ’ VERSO TERZI
Il Concessionario è responsabile, in dipendenza del servizio assunto in concessione, di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose.
ART. 12 - PERSONALE
Il Concessionario dovrà utilizzare personale sufficiente alla esecuzione dei lavori. Tutto il personale dovrà essere retribuito dallo stesso, senza alcun onere per il Comune.
Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
Tutto il personale opererà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e dovrà comunque osservare un comportamento deontologico tale da non ledere l’immagine dell’Amministrazione comunale concedente.
La società dovrà provvedere, altresì, al ricevimento dell’utenza sulla base di un calendario concordato con il responsabile comunale dei tributi.
ART. 13 - CONSEGNA BANCHE DATI
La Ditta si obbliga, alla scadenza del rapporto contrattuale, a consegnare al Comune, senza alcun corrispettivo, la Banca Dati realizzata in formato standard ASCII e/o Excel.
ART. 14 – RISERVATEZZA
E’ fatto obbligo a tutto il personale della società di osservare la massima riservatezza dei
dati e delle notizie raccolte nell’espletamento del servizio.
Le notizie acquisite nell’ambito dell’affidamento del servizio dovranno servire esclusivamente per le finalità indicate dall’Amministrazione ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso.
In caso di acclarata responsabilità personale, la società dovrà allontanare dal servizio
l’operatore che è venuto meno all’obbligo di riservatezza.
Deve essere inoltre garantita l’integrale osservanza della legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di garanzia e riservatezza dei dati.
ART. 15 - GARANZIE
A garanzia del puntuale adempimento delle prescrizioni contrattuali la ditta affidataria dovrà costituire una cauzione, nei modi di legge, per un importo pari al 10% del valore contrattuale annuale, determinato dal prevedibile aggio in favore del concessionario relativo ad una annualità di gestione.
La cauzione è ridotta del 50% per il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2015.
Tale garanzia verrà svincolata alla scadenza del contratto, previa verifica da parte del Comune dell’insussistenza di contenzioso in atto e, in ogni caso, decorsi giorni sessanta dalla scadenza stessa.
ART. 16 - AUTONOMIA E SPESE DI GESTIONE
Il Concessionario, fermo restando il rispetto degli obblighi posti ed assunti a proprio carico con il presente capitolato, ha piena autonomia di organizzare l’intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali.
I servizi oggetto del presente contratto comportano l’onere per il Concessionario di
provvedere a tutte le spese di gestione.
ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DA
PARTE DEL COMUNE
Il Concessionario è tenuto ad organizzare il servizio con personale e mezzi adeguati a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia e dovrà mantenere in loco apposito ufficio, presso locali messi a disposizione dal Comune ed assicurare la presenza di proprio personale secondo un calendario stabilito con il Funzionario Responsabile dei Tributi.
Resta inteso che l’esecuzione e la gestione di detti servizi avverranno sotto la sorveglianza
dell’Amministrazione comunale la quale si riserva anche l’insindacabile facoltà di:
a) far eseguire da propri incaricati verifiche e riscontri, al fine di accertare che il servizio affidato sia svolto regolarmente nel rispetto delle prescrizioni, per valutare il livello qualitativo del servizio stesso e la sua rispondenza alle finalità richieste;
b) esaminare, in genere e sempre a mezzo di propri incaricati, l’andamento del servizio in relazione ai tempi previsti dalla normativa tributaria di riferimento.
Gli incaricati delle verifiche e dei riscontri redigono apposito verbale nel quale relazionano sull’andamento del servizio, formulando anche proposte e indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.
ART. 18 - MODALITA’ DI RISCOSSIONE E DI OPERATIVITA’
Il Comune procede alla riscossione delle entrate direttamente, su appositi conti all’uopo accesi, consentendo alla società Concessionaria il relativo accesso per lo scarico dei flussi, l’attribuzione ai soggetti versanti e la redazione delle rendicontazioni mensili.
Il Concessionario opererà nelle attività di recupero delle evasioni mediante analisi di tutte le posizioni risultanti negli archivi del Comune, relativamente a tutti gli anni non prescritti
ed accertabili, per gli anni di durata della concessione e per quelli precedenti non prescritti.
A seguito di queste analisi e di confronto-riscontro tra le banche dati interne del Comune e quelle esterne, compresa quella catastale, oltre che quella di eventuale verifica sul territorio per la individuazione di evasori totali e/o parziali, il Concessionario predisporrà, per la notifica, gli avvisi di accertamento avendo particolare attenzione ad evitare che i singoli contribuenti siano interessati da atti reiterati determinati da errori materiali imputabili alla lavorazione da parte della ditta aggiudicataria (esempio: duplicazione di atti per la stessa annualità d’imposta, invio di atti per omonimia dovuti all’improprio utilizzo dei dati anagrafici, ecc.).
Gli anni di competenza per la rilevazione dei soggetti evasori e/o elusori sono quelli di durata della concessione e quelli precedenti, non prescritti.
Per la corretta gestione integrata dei tributi in concessione, il Comune fornirà al Concessionario l’accesso alle varie banche dati esterne, ivi comprese: Siatel, Sister, Anagrafe comunale, altre disponibili.
ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA
L’attività di riscossione coattiva avverrà sulla base di titoli esigibili (accertamenti) e dovrà essere effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, svolgendo tutte le fasi previste con professionalità e nel rispetto dell’interesse dell’Ente.
Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese inerenti alla predisposizione e alla stampa degli atti, mentre le spese di notifica, nonché quelle esecutive e gli oneri di riscossione, saranno poste a carico del debitore nei limiti previsti dalla normativa vigente. Sono a carico dell’Ente le spese delle procedure esecutive risultate infruttuose, debitamente documentate, in misura non superiore a quelle previste dal D.M. 21/11/2000 e successive modificazioni.
ART. 20 - INFORTUNI E DANNI
Il Concessionario risponderà direttamente dei danni a persone e/o cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti, nell’espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi di sorta.
ART. 21 - DECADENZA DALL’AFFIDAMENTO
La decadenza dalla gestione dei servizi di liquidazione, di accertamento, riscossione e relative attività propedeutiche è dichiarata nei casi di:
a) Cancellazione dall’Albo;
b) Mancata prestazione o adeguamento della cauzione stabilita per l’effettuazione
del servizio;
c) Concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale;
L’addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte dell’Ente, da effettuarsi con Raccomandata A.R. entro i termini di 10 giorni dal verificarsi del comportamento o dall’avvenuta conoscenza da parte del Comune; entro l’ulteriore termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione la società potrà formulare le proprie controdeduzioni.
Xxxxxxx detto termine senza che sia stata assunta detta iniziativa o che le parti non siano comunque pervenute ad una composizione interverrà la revoca della concessione.
In tal caso la società cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio e sarà privata di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione; all’uopo il Comune diffiderà la società decaduta a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente al servizio e procede all’acquisizione della documentazione riguardante la gestione.
Rimane fermo, comunque, il diritto del concessionario all’aggio sull’ammontare dei crediti derivanti da accertamenti emessi in costanza di concessione, nonché al rimborso delle spese anticipate.
ART. 22 - NORME E CONDIZIONI SOPRAVVENUTE
Le parti si obbligano a considerare immediatamente operativa, anche con effetto integrativo del contratto, qualsiasi normativa futura che dettasse disposizioni legislative rivolte a modificare o contrastare l’articolo del presente capitolato.
Qualora nel corso della durata del contratto dovessero intervenire modificazioni della normativa legislativa e regolamentare idonee a modificare gli aspetti economici previsti in favore del Concessionario, le Parti si obbligano sin da ora ad adoperarsi con ogni possibile solerzia per introdurre le necessarie modificazioni negoziali, al fine di ricostituire l’equilibrio contrattuale.
ART. 23 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Il Comune si riserva, nel corso della durata del contratto, di richiedere al Concessionario prestazioni aggiuntive o complementari al contratto stesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare al Concessionario individuato in esito alla gara, la gestione e la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziandone le condizioni economiche ed organizzative.
ART. 24 - PENALI
Nel caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo del 20% della cauzione definitiva. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 50% del deposito cauzionale.
Per ogni altra fattispecie la penale verrà determinata dal Dirigente preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.
L’applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la Xxxxx avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre venti giorni dalla notifica della contestazione medesima.
Per il recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere sulla cauzione prestata dal Concessionario. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro quindici giorni dalla comunicazione di utilizzo della cauzione.
Art. 25 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
E' fatto divieto al concessionario di emettere atti successivamente alla scadenza della concessione, ad eccezione di quelli necessari al recupero anche coattivo degli atti emessi in vigenza della stessa.
Il concessionario uscente provvederà al recupero dei crediti sorti durante il periodo di propria concessione per atti emessi entro la data di scadenza del contratto. Nel caso in cui l’Ente intendesse procedere direttamente al recupero dei residui di gestione, ovvero affidare lo stesso recupero ad un eventuale diverso concessionario, il concessionario uscente avrà diritto al riversamento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del contratto, delle spese anticipate (spese postali, di notifica, esecutive, ecc.), e degli aggi contrattualmente convenuti sugli atti emessi in costanza di concessione.
ART. 26 - CONTROVERSIE
Le controversie che eventualmente dovessero sorgere in esecuzione del presente capitolato, potranno essere risolte bonariamente, secondo le norme e le procedure dell’art. 206 del D. LGS N. 50/2016. Tutte le controversie o divergenze di qualsivoglia natura che potessero insorgere tra le parti sia durante la Concessione come pure al suo termine, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato e relativo contratto sull’interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno deferite all’autorità giudiziaria, nella cui competenza territoriale è ricompresa l’Amministrazione concedente.
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti
all’affidamento disciplinato dal presente capitolato, nessuna esclusa.
Art. 28 - AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando e disciplinare di gara.
Art. 29 - REQUISITI DELLE DITTE PARTECIPANTI
Stante la particolarità e delicatezza del servizio, per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi: Requisiti di idoneità:
a) Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi degli Enti Pubblici, che abbiano adeguato il proprio capitale sociale alle misure minime previste dalla Legge n. 73 del 22/05/2010;
b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria pertinente con l’oggetto della gara o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. o all’Albo Nazionale degli Enti cooperativi o ad altri Albi previsti per legge.
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) Essere in possesso di almeno 1 (una) idonea referenza rilasciata da un Istituto di Credito o Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs 385/1993 che comprovi la capacità economico - finanziaria dell’impresa con attestazione, in particolare, che “l’Impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la suddetta dichiarazione bancaria deve essere presentata da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento;
b) Avere conseguito nel triennio precedente un fatturato complessivo, attinente con l’oggetto della gara, pari o superiore ad € 1.000.000,00, IVA esclusa, e che i relativi bilanci siano stati chiusi in utile d’esercizio. Nel caso di ATI, il requisito potrà essere frazionato purché posseduto complessivamente dal raggruppamento.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) Avere gestito ininterrottamente per la durata di 36 mesi negli ultimi 5 anni e/o di gestire da almeno 36 mesi alla data di pubblicazione del bando di gara, anche a supporto di Enti, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che
abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dalla concessione di accertamento e/o riscossione, e/o supporto alla gestione di servizi analoghi in almeno tre Comuni di classe V o superiore di cui all’art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
b) Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2015 riferita al settore di accertamento e riscossione dei tributi locali;
c) Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 27001/2014 attestante il possesso dei requisiti del corretto sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni;
d) Di possedere la certificazione di qualità SA/8000 (Certificazione di Sociale Accountability), attestante un sistema di gestione etica della propria attività;
e) Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme ISO 37001/2016 che identifica uno standard di gestione per la prevenzione della corruzione;
f) Di possedere la certificazione OHSAS 18001:2016 riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori;
g) Di avere alle proprie dipendenze, alla data di pubblicazione del Bando di Gara, non meno di venti unità lavorative, di cui almeno una abilitata alla funzione di Ufficiale della Riscossione, munita di autorizzazione della Prefettura di competenza della sede del concessionario;
h) Di disporre, a titolo di proprietà e/o di licenza, dei sorgenti degli applicativi informatici che saranno utilizzati.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il requisito di cui alla lettera a), h), i) dovrà essere posseduto almeno dalla Impresa Mandataria/Capogruppo. Il requisito di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
Requisiti di carattere generale:
I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il presente requisito dovrà essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.
Art. 30 - AVVALIMENTO
Resta salva la facoltà per il singolo concorrente, anche raggruppato o consorziato, di optare per l’applicazione dell’Istituto dell’avvalimento, secondo la disciplina contenuta nell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, per la eventuale carenza di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo.
Art. 31 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si stabilisce che l’affidamento avverrà a seguito dell’esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, avvalendosi del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il disposto dell’art. 95, comma 3, lettera b), dello stesso D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 32 – NORME SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In attuazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi oggetto della presente concessione.
Le Parti danno atto che in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
Art. 33 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti, per quanto compatibili.
Firmato digitalmente da
XXXXX XXXXXXXX XXXXX
CN = XXXXX XXXXXXXX XXXXX C = IT