ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE DEL 07/02/2023
ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE DEL 07/02/2023
(secondo Accordo di Armonizzazione del personale Autoferrotranvieri)
In data 7 febbraio 2023, presso l’Astral SpA, a Roma, in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00/00,
XXX
Astral SpA, (d’ora in avanti anche ASTRAL), rappresentata dall’Amministratore Unico, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e dal dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx,
E
L’ ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI
XXXXX XXXXX, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx d’ora in avanti indicate anche come “le Parti”,
PREMESSO CHE
- in data 26 aprile 2022, le Parti hanno sottoscritto l’Accordo di Armonizzazione inerente al trasferimento, da Atac SpA ad Astral SpA, del personale Atac SpA addetto alla gestione delle infrastrutture ferroviarie “Roma- Lido di Ostia” e “Roma-Civita Castellana-Viterbo”, avvenuto in data 1° luglio 2022, che si richiama integralmente;
CONSIDERATO CHE
- all’esito dei primi sei mesi di applicazione del su richiamato Accordo di Armonizzazione del 26 aprile 2022, le Parti concordano sulla necessità di integrare il medesimo sia fornendo eventuali opportune interpretazioni autentiche, sia ampliando la disciplina di specifici istituti contrattuali decentrati, nelle more di definire il primo contratto decentrato integrativo di Astral SpA per gli Autoferrotranvieri;
tutto quanto premesso e considerato,
LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE ART. 1
Premesse e Considerato
1) Le Premesse e il Considerato costituiscono parte integrante del presente secondo Accordo di Armonizzazione.
ART. 2
Ambito di applicazione e durata del presente Accordo
1) Il presente Accordo si applica, esclusivamente, al personale i cui rapporti di lavoro sono stati oggetto di trasferimento da Atac SpA ad Astral SpA, per effetto della cessione dei rami d’azienda riferiti alle infrastrutture delle Ferrovie “Roma-Lido di Ostia” e “Roma-Viterbo”, salve diverse intese tra le Parti.
2) Il presente Accordo produce i suoi effetti esclusivamente al personale di cui al comma 1), escludendo espressamente qualunque riflesso dello stesso sul personale già in forza ad Astral SpA con rapporto disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri o con altro Contratto Collettivo, nonché sul personale che potrà essere assunto successivamente all’avvenuto trasferimento dei rami d’azienda in argomento, salvo diverse intese tra le Parti.
3) I trattamenti accessori di cui al presente Accordo, produrranno i propri effetti fino alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo aziendale per gli Autoferrotranvieri, da definire entro dodici mesi dalla data di avvenuto trasferimento del personale.
ART. 3
Oggetto del presente Accordo di Armonizzazione
1) Il presente Accordo di Armonizzazione, disciplina ovvero integra la disciplina degli istituti di seguito elencati:
a) indennità Atac SpA denominata “ERA 1”, ulteriori casistiche di corresponsione;
b) proroga disciplina buoni pasto;
c) indennità VAP, estensione agli operai addetti alla manutenzione ed agli addetti uffici turni”;
d) indennità Annunciatori;
e) indennità per le giornate del 25 e 31 dicembre.
ART. 4
Indennità ERA 1 – ulteriori casistiche di corresponsione
1) Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo di Armonizzazione 26/04/2022 (d’ora in avanti anche A.A. 26/04/2022), ai fini dell’erogazione dell’indennità denominata ERA 1, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente Accordo, non sarà considerata assenza la mancata effettuazione del servizio imputabile ai seguenti casi:
a) permessi per incarichi istituzionali per i quali è previsto il rimborso degli oneri al datore di lavoro;
b) permessi per l’assistenza ospedaliera a figli minorenni ovvero a figli minorenni o maggiorenni con disabilità accertata, debitamente documentata, per le gravi casistiche individuate dall’Accordo Nazionale 19 settembre 2005 (Trattamento di malattia per i dipendenti con contratto Autoferrotranvieri), per come integrato dall’A.A. 26/12/2022;
c) congedi straordinari per l’assistenza a figli con grave disabilità, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 1992, n. 104, per i quali è previsto l’indennizzo a carico INPS.
ART. 5
Disciplina strutturale del buono pasto
1) La disciplina sul buono pasto, transitoria fino al 31/12/2022 ai sensi dell’A.A. 26/04/2022, è prorogata fino al 30/06/2023, ovvero fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo Autoferrotranvieri, se antecedente a tale data.
ART. 6
Indennità VAP – ulteriori casistiche di corresponsione
1) Si conferma, in via transitoria, la corresponsione dell’indennità mensile di produttività denominata VAP di cui all’A.A. 26/04/2022, con estensione della medesima ai profili professionali di seguito indicati, a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente Accordo:
a) personale operaio addetto alla manutenzione della infrastruttura ferroviaria, in via provvisoria per un importo lordo mensile massimo maturabile pari a € 120,00 (euro centoventi/00);
b) personale addetto alle attività degli “uffici turni”, in via provvisoria per un importo mensile lordo massimo maturabile pari a € 120,00 (euro centoventi/00).
2) Fatto salvo quanto previsto al comma 1), si confermano i criteri di maturazione e di corresponsione del VAP di cui all’A.A. 26/04/2022.
3) All’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario riferito alla gestione delle Ferrovie ex Concesse, l’Azienda si impegna ad elevare l’importo del VAP per i casi di cui al precedente comma 1), di ulteriori € 50,00 (euro cinquanta/00) lordi mensili, a decorrere dal mese di approvazione di detto Piano da parte della Regione Lazio
4) Le Parti, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di Armonizzazione del 26/04/2022, confermano di considerare l’attuale disciplina del VAP del tutto transitoria, nelle more di riformulare la medesima in sede di definizione del contratto decentrato integrativo.
ART. 7
Indennità aggiuntiva per attività “Annunciatori”
1) Le Parti, in considerazione delle maggiori competenze richieste per la copertura delle postazioni “Annunciatori”, che richiedono una conoscenza di livello intermedio sia del pacchetto Office, sia della lingua inglese, confermano il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva prevista per detta attività,
quantificata in € 15:00 (euro quindici/00) lorde, per ogni giornata di effettiva presenza nelle suddette postazioni.
2) Il personale che abbia manifestato interesse su base volontaria, tramite procedura di job posting, alla postazione Annunciatori, sarà adibito alla medesima con criteri di rotazione.
3) L’azienda fornirà informativa periodica, almeno semestrale, sul personale adibito alle postazioni Annunciatori.
ART. 8
Indennità aggiuntiva per turni ricadenti il 25 e il 31 dicembre
1) Per il solo personale operativo addetto alla “Circolazione”, “Stazioni” e “Manutenzione Infrastrutture Ferroviarie”, effettivamente impiegato nei turni previsti annualmente per le giornate del 25 e 31 dicembre, vengono riconosciute le seguenti indennità onnicomprensive aggiuntive:
a) per il 25 dicembre, sui turni a cavallo delle ore 16:30 a fine turno, euro 120,00 lordi;
b) per il 31 dicembre, sui turni ricadenti tra le ore 19:00 e le ore 23:00 euro 65,00 lordi;
2) Le suddette indennità non incidono sul TFR né su alcun istituto contrattuale e sono corrisposte fino alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo aziendale per gli Autoferrotranvieri.
Le Parti, con la sottoscrizione del presente secondo Accordo di Armonizzazione, si danno reciprocamente atto di aver ottemperato a qualsiasi obbligo di natura sindacale di cui al CCNL Autoferrotranvieri, sulle materie oggetto del medesimo.
Letto e sottoscritto, Roma, 7 Febbraio 2023
L’Azienda L’Amministratore Unico
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx …………………………………
Il Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx …………………………..
L’Organizzazione Sindacale FAISA CISAL
Xxxxxxx Xxxxxxxx …………………………………………
Xxxxxxxx Xxxxxx ………………………………………….