Ciclomotori e Motocicli
Settore V
Ciclomotori e Motocicli
Nota bene
Gentile Cliente,
per facilitarle la comprensione delle Condizioni di Assicurazione, abbiamo integrato il presente documento con i glossari, elenchi di termini ai quali sono stati attributi precisi significati convenzionali.
Questi termini sono stati evidenziati in corsivo in tutto il documento, per essere facilmente rintracciabili. Trova i
glossari alle pagine 4, 39 e 47.
Le abbiamo inoltre fornito, a pagina 8, un estratto dei riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.
La invitiamo a prestare particolare attenzione alle porzioni di testo che abbiamo evidenziato in azzurro e le ricordiamo che il nostro personale è a sua disposizione per fornirle chiarimenti al Numero Verde
gratuito 800 922 980 e via e-mail xxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxx-xxx.xx. Buona lettura.
Indice
Il glossario | pag. | 4 |
Le fonti normative | pag. | 8 |
Norme che regolano l’assicurazione in generale | pag. | 13 |
Sezione A - La Responsabilità Civile auto | pag. | 18 |
Sezione B - Corpi veicoli terrestri | pag. | 35 |
Garanzie Assistenza | pag. | 39 |
Tutela legale | pag. | 47 |
Infortuni del Conducente | pag. | 53 |
Incendio e Furto | pag. | 57 |
Appendici di vincolo | pag. | 60 |
Consigli utili in caso di sinistro | pag. | 62 |
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AXA MPS Guidare Protetti
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Accessori
Il glossario
Ai termini che seguono vengono attribuiti dei precisi significati convenzionali. Per una facile comprensione delle Condizioni di Assicurazione, questi termini sono stati evidenziati utilizzando il corsivo di colore blu.
Capitale assicurato
• di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale assicurato per il veicolo;
• non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L’installazione sul veicolo è contestuale all’acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.
Apparecchi audiofonovisivi
radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al veicolo. Si intendono stabilmente fissati al veicolo anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Attestazione sullo stato del rischio
il documento che AXA MPS Xxxxx è tenuta a rilasciare al Contraente e sul quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AXA MPS Danni
AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXX.
valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in polizza o, nel caso dell’assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall’assicuratore.
Carta Verde
il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.
Ciclomotori
veicoli a motore a due (categoria L1e) o tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
• nel caso dei veicoli a due ruote da un motore la cui cilindrata sia inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna oppure la cui potenza nominale continua massima sia inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
• nel caso dei veicoli a tre ruote da un motore
la cui cilindrata sia inferiore o uguale a
50 cm3 se ad accensione comandata oppure la cui potenza massima netta sia inferiore o uguale a 4kW per gli altri motori a combustione interna oppure la cui potenza nominale continua massima sia inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici.
Classe di conversione universale
- CU
classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio correlate
AXA MPS Guidare Protetti
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Il glossario
al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.
Classe di merito interna
classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di AXA MPS Danni che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.
Codice delle Assicurazioni
il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.
Contraente
la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Contravvenzione
reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’Assicurato.
Contributo unificato
la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23/12/1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/2002 n. 28.
Degrado d'uso
percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
Due Ruote
pubblicazione mensile della editoriale Domus S.p.A.
Esplosione
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Eurotax
pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore che si articola in “eurotax blu” ed “eurotax giallo”, riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.
Fenomeno elettrico
si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l’arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
Franchigia
la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.
Fulmine
fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.
AXA MPS Guidare Protetti
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Le definizioni
AXA MPS Guidare Protetti 5 di 68 Condizioni di Assicurazione
Il glossario
Guasto
danno subìto dall’autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile la circolazione in condizioni normali.
Incendio
combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente
evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.
Indennizzo/indennità
somma dovuta da AXA MPS Xxxxx all’Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.
Infortunio
evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Liquidazione
procedimento con il quale l’assicuratore determina l’ammontare dell’indennizzo di un danno a cose o a persone.
Locatario
l’utilizzatore di un veicolo dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimale
la somma sino a concorrenza della quale AXA MPS Xxxxx presta l’assicurazione.
Motocicli
veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h.
Norme tariffarie
le norme di AXA MPS Danni che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.
Periodo di assicurazione
il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Periodo di osservazione
il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
Polizza
l’insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.
Premio
la somma dovuta dal Contraente a AXA MPS Xxxxx.
Proprietario del veicolo
colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Quadricicli leggeri
sono veicoli a motore a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e:
1. la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata;
2. oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna;
3. oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
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RCA
Rischio
Il glossario
Responsabilità Civile auto.
Regola proporzionale
se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro, l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro.
Responsabilità concorsuale
la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità concorsuale dà luogo all’annotazione del sinistro sull’attestazione sullo stato del rischio con l’indicazione della percentuale di responsabilità.
Responsabilità paritaria-cumulata
è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.
Responsabilità principale
la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del sinistro nell’attestato di rischio ed all’applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.
Risarcimento
la somma corrisposta da AXA MPS Xxxxx al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto
procedura di risarcimento diretto prevista dal
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D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa
l’azione esercitata da AXA MPS Xxxxx nei confronti del proprio Assicurato per recuperare gli importi eventualmente pagati ai terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.
Scoperto
parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in una parte percentuale dell’importo liquidato a termini di polizza per il danno stesso.
Scoppio
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro/i
il verificarsi dell’evento dannoso e, limitatamente alla Sezione Tutela legale, il verificarsi dei casi di controversia.
Tariffa
la tariffa di AXA MPS Danni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
Terzo/i
definito/i tali dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
Tutela legale
l’assicurazione Tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e
174 e correlati.
AXA MPS Guidare Protetti
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Condizioni di Assicurazione
Le fonti normative
Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.
Norme del codice civile
Art. 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e
reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che
sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e
reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1901 - Mancato pagamento del
premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga
i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione
dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2054 - Circolazione di veicoli
Il Conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Codice delle Assicurazioni
Art. 122 - Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la Responsabilità Civile verso i terzi prevista dall’art. 2054
x.x. x xxxx’xxx. 00, xxxxx 0, xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’Ivass, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsa-
bilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’art.1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’art. 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Art. 129 - Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’art. 2054, comma 3, del c.c. ed all’art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio
(...)
4-bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Art. 144 - Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subìto dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’art. 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subìto dal terzo trasportato come disciplinato dall’art. 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione
dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio Assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’Ivass vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
L’assicurazione Infortuni del Conducente
vale in tutto il mondo.
Art. 1 - Estensione territoriale
La valutazione dell’invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l’Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi.
sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima a AXA MPS Xxxxx, che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, comma 2, del c.c., AXA MPS Xxxxx risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata
Per le garanzie Assistenza e Tutela Legale vale quanto stabilito dalle specifiche Condizioni di Assicurazione.
L’assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all’Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, della Serbia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo AXA MPS Danni rilascia il Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla Carta Verde siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Resta fermo quanto disposto agli artt. A.1 e A.2 della Sezione A - La Responsabilità Civile auto.
L’assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde.
Art. 2 - Garanzie operanti
Sono operanti le garanzie che risultano contrassegnate in polizza e per le quali è indicato il premio corrispettivo.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati
Art. 3 - Determinazione del premio e comunicazioni del Contraente
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a AXA MPS Danni di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. Con decorrenza dal giorno dellacomunicazione,AXAMPSDanni hafacoltà di adeguare il premio a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute. In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. A.3 - Esclusioni e rivalsa della Sezione A - La Responsabilità Civile auto e dall’art. 4 - Dichiarazioni del Contraente delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al locatario), al Contraente e agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Ove dall’esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti, AXA MPS Xxxxx provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l’eventuale conguaglio di premio nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del Contraente. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, AXA MPS Xxxxx si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella classe CU di massima penalizzazione.
Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente
Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 x.x. xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio
convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, AXA MPS Danni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da AXA MPS Xxxxx che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell’esattore autorizzato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell’articolo 7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto. Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Art. 6 - Diritto di ripensamento
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere, pur in presenza di sinistro, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione
della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.
In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di terzi, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.
Alla richiesta dovranno essere allegati in restituzione Certificato, Contrassegno e Carta Verde. Alla ricezione di tali documenti AXA MPS Xxxxx provvederà al rimborso del premio, delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale già corrisposti, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, AXA MPS Xxxxx conserva il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta. AXA MPS Xxxxx a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l’esercizio del diritto di recesso.
Art. 7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto
La durata del contratto non può essere prorogata tacitamente.
Il contratto ha durata annuale. Nel caso di durata annuale più frazione, quest’ultima costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale verrà applicata la tariffa in vigore a tale momento. Le regole di evoluzione della classe di merito operano al termine dell’intero periodo di assicurazione.
AXA MPS Xxxxx si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.
Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l’accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo premio ed il rilascio, da parte di AXA MPS Xxxxx, della relativa quietanza.
In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine
indicato in polizza.
Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, AXA MPS Xxxxx manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Qualora il Contraente, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.
Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto.
Art. 8 - Trasferimento della proprietà del veicolo
Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a AXA MPS Danni, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:
a) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio
Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno di essi.
L'alienante, previa restituzione del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione di beni: in questo caso AXA MPS Danni procede all’eventuale conguaglio del premio dell’annualità in corso, sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sulla polizza sostituita.
b) Risoluzione del contratto
Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la polizza sarà annullata e AXA MPS Xxxxx restituirà al Contraente la parte di premio RCA, al
ragione di 1/365mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo,
e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita del veicolo, siano stati restituiti a AXA MPS Danni il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde.
Per i contratti con frazionamento del premio AXA MPS Xxxxx rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.
Art. 9 - Risoluzione del contratto per furto/ rapina/appropriazione indebita del veicolo
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente.
la Carta Verde. AXA MPS Xxxxx restituisce la parte di premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l’appropriazione indebita avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del Certificato di assicurazione, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo AXA MPS Xxxxx rinuncia ad esigere le rate di premio successive.
netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in
Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il veicolo venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
Art. 10 - Cessazione di rischio
la parte di premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata
Nel caso di cessazione di rischio a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a AXA MPS Danni, restituendo il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario). Il Contraente deve inoltre consegnare a AXA MPS Xxxxx:
• in caso di distruzione od esportazione
definitiva del veicolo: l’attestazione
certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
Il Contraente deve comunicarlo a AXA MPS Xxxxx fornendo copia del suindicato documento, restituendo, se in suo possesso, il Certificato, il Contrassegno e
• in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).
Nei casi suddetti il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve e AXA MPS Xxxxx restituisce la parte del premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.
Nel caso in cui Certificato, Contrassegno e Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
b) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio
La polizza viene resa valida per altro veicolo appartenente al proprietario (locatario nel caso di contratti di leasing) del veicolo distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge in comunione di beni. AXA MPS Xxxxx procede all’eventuale conguaglio del premio RCA dell’annualità in corso sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
Art. 11 - Contratti di durata inferiore all’anno
Non previsti.
Art. 12 - Sospensione in corso di contratto
Non prevista.
Art. 13 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c.
Art. 14 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Sezione A
La Responsabilità Civile auto
Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni e successive modificazioni.
Art. A.1 - Oggetto dell’assicurazione
AXA MPS Xxxxx assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L'assicurazione copre anche:
1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali;
3. PER I MOTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la
2. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4. PER MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del
responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;
circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé
dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.
L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
AXA MPS Xxxxx inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4 i massimali convenuti sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.
La garanzia non copre:
• i danni alla persona ed i danni alle cose
Contraente, del Conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla
Art. A.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA
Art. A.3 - Esclusioni e rivalsa
in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
subìti dal Conducente;
• i danni alle cose subìti dalle seguenti
persone:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
• se il Conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del Conducente;
• ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato;
• ai sensi dell’art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, AXA MPS Danni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
AXA MPS Xxxxx rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
L'assicurazione non è operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida
a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso dei contratti in leasing, dal locatario) o da un suo dipendente;
• nel caso di veicolo su cingoli, per i danni
causati alla pavimentazione stradale;
• nel caso di xxxxx subìti dai terzi
trasportati, se il trasporto non è effettuato
• il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subìte dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo;
AXA MPS Xxxxx inoltre rinuncia al diritto di rivalsa:
• nel caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In tal caso, il Conducente è tenuto a rimborsare ad AXA MPS Xxxxx l’indennizzo
ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. È esclusa la presentazione in xxx xxxxxxxxxx.
xxxxxx xx xxxxx fino al limite massimo di €
516,00 per sinistro;
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subìti dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. AXA MPS Xxxxx si riserva il diritto di rivalsa verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
Art. A.4 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l'applicazione delle regole evolutive, descritte nella sezione “Forma tariffaria Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli”, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
• primo periodo: inizia dal giorno della
decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo
di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal regolamento Ivass n. 13 del 06/02/2008.
La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza all’Ufficio sinistri/ Ispettorato sinistri di AXA MPS Xxxxx. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e
Art. A.6 - Gestione delle vertenze
AXA MPS Xxxxx assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
AXA MPS Xxxxx non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora AXA MPS Xxxxx lo richieda espressamente.
Art. A.7 - Attestazione sullo stato del rischio
AXA MPS Xxxxx trasmette al Contraente,
almeno 30 giorni prima della scadenza del
contratto, unitamente alla comunicazione informativa, un'attestazione contenente:
• la denominazione della Società di
assicurazione;
• il nome, o denominazione, o ragione
sociale, o ditta del Contraente;
• il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del proprietario/intestatario del veicolo al P.R.A.;
• il numero del contratto di assicurazione;
• la formula tariffaria in base alla quale è
stato stipulato il contratto;
• la data di scadenza del contratto per il
quale l'attestazione viene rilasciata;
• i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
• il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri pagati con responsabilità principale e del numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Per quest’ultimi verranno inoltre indicati l’anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e l’indicazione se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in Malus;
• per i contratti stipulati sulla base della clausola Bonus/Malus, descritta nella sezione “Forma tariffaria Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli”, vengono indicati la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
• per i contratti stipulati nella forma Bonus/ Malus viene indicata la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva denominata “Classe di conversione universale (CU)”, determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al regolamento Ivass n. 4 del 09/08/2006 e successive modificazioni;
• la firma dell’Assicuratore.
In caso di risoluzione del contratto per furto totale/ rapina/ appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, AXA MPS Danni trasmette al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’annualità in corso.
AXA MPS Xxxxx non rilascia l'attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contrattiannullatiorisolutianticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione.
Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione sullo stato del rischio, AXA MPS Danni ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla stessa.
Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, AXA MPS Xxxxx rilascia a quest’ultimo un duplicato su richiesta. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di contratti in leasing o di noleggio a lungo termine.
L’attestazione sullo stato del rischio ha validità dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata.
Il duplicato dell’attestazione può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto. Il duplicato dell’attestazione viene rilasciato, su richiesta del Contraente, in adempimento all’art. 1, comma 1 del provvedimento Ivass n. 2590 del 08/02/2008. In tal caso l’attestazione sullo stato del rischio si riferisce all’ultima annualità assicurativa effettivamente conclusa.
In caso di furto /rapina /appropriazione indebita, vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all’estero, cessazione del rischio assicurato o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo massimo di cinque anni a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Anche in caso di polizza sospesa e non riattivata la validità dell’ultima attestazione conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce sempreché il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla data di sospensione di tale contratto.
Qualora siano decorsi più di 5 anni l’attestazione sullo stato del rischio non è più valida.
Contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
Art. A.9 - Procedura per il risarcimento del danno
La liquidazione dei sinistri può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:
Il Contraente deve consegnare l’attestazione sullo stato del rischio all’atto della stipulazione del contratto con Società di assicurazione diversa da AXA MPS Danni che l’ha rilasciata.
Art. A.8 - Sostituzione del Certificato e del Contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato di assicurazione o del Contrassegno, AXA MPS Danni vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del premio.
Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, AXA MPS Danni rilascia un duplicato su richiesta dell'Assicurato.
Se la perdita del Certificato o del
A) PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO In caso di sinistro, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di risarcimento diretto in base alla quale AXA MPS Xxxxx xxxxxxxxxx al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subìti in caso di incidente:
• il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
• il Conducente non deve riportare lesioni
superiori al 9% d’invalidità;
• il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia.
Qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di risarcimento ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra descritte, il Contraente, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di risarcimento
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.
La richiesta di risarcimento deve contenere:
• il codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento;
• i nomi degli assicurati;
• le targhe dei due veicoli coinvolti;
• la denominazione delle due Società di
assicurazione;
• la descrizione del fatto;
• la generalità di eventuali testimoni;
• l’indicazione delle Autorità eventualmente
intervenute;
• la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.
Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:
• l’età, l’attività ed il reddito del
danneggiato;
• l’entità delle lesioni subìte;
• la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
• l’attestazione medica di guarigione con o
senza postumi;
• l’eventuale consulenza medico legale di
parte;
• ladichiarazioneattestantecheil Contraente non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il “Modulo CAI”, oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, AXA MPS Xxxxx richiederà al Contraente, entro
30 giorni dalla ricezione della stessa, le
necessarie integrazioni.
B) PROCEDURA DI “RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO”
Ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni i danni subìti dal terzo trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo entro il massimale minimo come da D.Lgs.
198 del 06/11/2007, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il veicolo di quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti della Società di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
C) PROCEDURA DI RISARCIMENTO PREVISTA DALL’ART. 148 CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subìti alla Società di assicurazione del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del sinistro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Contraente potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall’art. 148 Codice delle Assicurazioni, allegando il “Modulo CAI” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose:
- il codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento;
- luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la
perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
- il codice fiscale;
- l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subìte;
- la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Art. A.10 - Termini di legge per il risarcimento
AXA MPS Xxxxx, ricevuta la richiesta di risarcimento, con apposita comunicazione inviata al Contraente, indica una congrua offerta di risarcimento del danno.
La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:
• 90 giorni, in caso di lesioni;
• 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo
i veicoli o le cose;
• 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
In caso di richiesta incompleta fornita dal Contraente, AXA MPS Xxxxx richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, AXA MPS Xxxxx è tenuta
ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine AXA MPS Xxxxx corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di AXA MPS Xxxxx. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Art. A.11 - Incidenti stradali con controparti estere
A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI
In caso di incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per il risarcimento dei danni subìti occorre
inviare una lettera raccomandata all’Ufficio
Centrale Italiano (U.C.I.) Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX.
Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà
accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.
B) INCIDENTI ALL’ESTERO CON VEICOLI ITALIANI
1. DANNI SUBìTI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA CARTA VERDE A CAUSA DI UN VEICOLO IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Chi ha subìto un danno all'estero:
• in uno degli stati del sistema Carta Verde;
• da un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) - Capo V - Articoli 151 e seguenti.
Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere alla Consap - Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx inviando:
• un fax al numero 00 00000000
oppure
• una e-mail all'indirizzo
Se l'assicuratore estero, o il mandatario per
la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento di Xxxxxx S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Xxxxxx - X.X.X.X. (Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX - Fax 00 00000 000 - www.consap. it), quale organismo di indennizzo nazionale.
2. ALTRI CASI
In caso di incidente all'estero provocato da un
veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).
Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della Carta Verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni Carta Verde (esempio: incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).
In questo caso l’UCI non fornisce alcuna assistenza.
Condizioni Aggiuntive per l’assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (Sempre operanti senza alcuna maggiorazione di premio)
AXA MPS Danni assicura, sulla base delle seguenti "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" che seguono:
1) Responsabilità Civile dei trasportati: AXA MPS Xxxxx assicura la Responsabilità
Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a Terzi per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni subìti dalle persone
La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell’ambito del massimale per sinistro previsto in polizza.
e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati nonché i danni al veicolo stesso.
La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell’ambito del massimale per sinistro previsto in polizza.
2) Responsabilità Civile per fatto dei figli minori: AXA MPS Xxxxx assicura
Forma tariffaria Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli
la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, ai sensi dell’articolo 2048 comma 1 c.c., per danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione, purché avvenuta contro la volontà dell’Assicurato stesso, del veicolo indicato in polizza condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi.
Art. a.1 - Premessa
La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'art. A.4 “Periodi di osservazione della sinistrosità” della sezione A - La Responsabilità Civile auto, e che si articola in ventotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti,
Classe Coefficienti Evoluzione Impatto % Sconto di merito di determinazione in Bonus Bonus Bonus (%)
del premio Da - A
1L 0,61332 1L a 1L --- 0
1L 0,61332 1K a 1L 0,990 1,00
1K 0,61951 1H a 1K 0,990 1,00
1H 0,62577 1G a 1H 0,990 1,00
1G 0,63209 1F a 1G 0,990 1,00
1F 0,63848 1E a 1F 0,990 1,00
1E 0,64492 1D a 1E 0,990 1,00
1D 0,65144 1C a 1D 0,990 1,00
1C 0,65802 1B a 1C 0,990 1,00
1B 0,66467 1A a 1B 0,990 1,00
1A 0,67138 1 a 1A 0,990 1,00
1 0,67816 2 a 1 0,990 1,00
2 0,68501 3 a 2 0,990 1,00
3 0,69193 4 a 3 0,990 1,00
4 0,69892 5 a 4 0,990 1,00
5 0,70598 6 a 5 0,980 2,00
6 0,72039 7 a 6 0,980 2,00
7 0,73509 8 a 7 0,950 5,00
8 0,77378 9 a 8 0,950 5,00
9 0,81451 10 a 9 0,950 5,00
10 0,85738 11 a 10 0,950 5,00
11 0,90250 12 a 11 0,950 5,00
12 0,95000 13 a 12 0,950 5,00
13 1,00000 14 a 13 0,741 25,90
14 1,35000 15 a 14 0,800 20,00
15 1,68750 16 a 15 0,800 20,00
16 2,10938 17 a 16 0,800 20,00
17 2,63672 18 a 17 0,800 20,00
18 3,29590 --- --- 0
Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio
determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" che segue:
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
In mancanza di indicazioni nelle Norme tariffarie si applicano i criteri sintetizzati nella Tabella 2 - Criteri di assegnazione delle classi di merito ed esplicitati negli articoli contenuti nelle pagine successive (dall’art.
a.2 “Ciclomotori/quadricicli leggeri/ motocicli assicurati per la prima volta” fino all’art. a.20 “Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo”).
Art. a.2 - Ciclomotori/quadricicli leggeri/ motocicli assicurati per la prima volta
Sono assegnati alla classe di merito CU 14 i contratti che si riferiscono a:
• ciclomotori/quadricicli leggeri autorizzati a circolare da meno di un anno o assicurati per la prima volta dopo l’acquisto o un passaggio di proprietà;
• motocicli assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.
A tal fine il Contraente è tenuto, alternativamente, a:
• esibire per i ciclomotori/quadricicli leggeri il certificato di circolazione l’eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
• esibire per i motocicli, la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà.
con polizza AXA MPS Xxxxx nella formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall’attestazione sullo stato del rischio.
Art. a.4 - Veicolo già assicurato presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus
Il contratto è assegnato alla classe di merito CU di assegnazione risultante dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
Art. a.5 - Veicolo già assicurato in una formula diversa dal Bonus/Malus
Se il contratto si riferisce ad un ciclomotore/ quadriciclo leggero/ motociclo assicurato in precedenza in una formula diversa da quella Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito interna 13, mentre la classe CU viene determinata in base alla “pregressa sinistrosità” riportata sull’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, in applicazione del Regolamento Ivass n. 4 del 09/08/2006, allegato n. 2 e successive modificazioni.
Il Contraente è tenuto a consegnare a AXA MPS Xxxxx la precedente attestazione sullo stato del rischio.
In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.
In assenza della consegna dell’attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.
La classe di merito CU 18 è applicata anche qualora l’attestazione sia scaduta da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
Qualora il contratto precedente sia scaduto da più di 5 anni il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito CU 18.
Art. a. 3 - Veicolo già assicurato con AXA MPS Xxxxx
Se il veicolo era precedentemente assicurato
Art. a.6 - Mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo
Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo sussiste in caso di anticipata risoluzione del contratto per vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione,esportazionedefinitivaall’estero, furto/rapina/appropriazione indebita, di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motociclo che venga sostituito da un altro ciclomotore/ quadriciclo leggero/motociclo, o qualora tali eventi avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata per il veicolo precedente purché tale attestazione sia in corso di validità e sempreché il proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti in leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
Art. a.7 - Mancata consegna
In assenza dell’attestazione sullo stato del rischio il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
dell’attestazione o consegna successiva alla stipulazione del contratto
Tale assegnazione è soggetta tuttavia a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata da AXA MPS Xxxxx entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
Art. a.8 - Precedente contratto scaduto da più di 12 mesi
Il Contraente deve consegnare, a seconda dei casi, la seguente documentazione:
• attestazione sullo stato del rischio del veicolo precedente (se proviene da altra Società di assicurazione);
• copia della denuncia di xxxxx (o di rapina o di appropriazione indebita) rilasciata dalle competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione della circolazione del veicolo precedentemente assicurato;
• copia del precedente contratto
assicurativo;
• copia del certificato di circolazione per i
ciclomotori/quadricicli leggeri;
• copia della carta di circolazione e relativo foglio complementare o Certificato di proprietà per i motocicli.
Qualora l'attestazione si riferisca ad un
contratto scaduto da più di 12 mesi, e la
stipulazione del nuovo contratto avviene entro 5 anni dalla scadenza di quello precedente ed il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo a tale scadenza la classe di merito sarà così determinata:
• veicolo già assicurato con AXA MPS
Danni: la classe di assegnazione indicata
sull’attestazione sullo stato del rischio
conseguita;
• veicolo già assicurato presso altra
Impresa: alla classe CU indicata
sull’ultima attestazione sullo stato del
rischio conseguita.
In assenza di detta dichiarazione e nel caso in cui la stipulazione del nuovo contratto avviene oltre 5 anni dalla scadenza di quello precedente la polizza sarà assegnata alla classe di merito CU 18.
Art. a.9 - Veicolo già assicurato con contratto temporaneo
In mancanza di quest’ultimo il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.
Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato nella formula tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all’anno, il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo. Il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito CU indicata in quello precedente.
Qualora il contratto risulti scaduto da più di dodici mesi, si applicano le disposizioni degli artt. a.7 e a.8.
Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU la nuova polizza è assegnata alla classe di merito 14.
Art. a.10 - Veicolo già assicurato all’estero Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto e l’individuazione della classe di merito CU, in base a quanto indicato nell’allegato n. 2 al Regolamento Ivass n. 4 del 09/08/2006 e successive modificazioni.
La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
Classe di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri di provenienza
1L 1L 1H 1E 1B 2
1K 1L 1G 1D 1A 3
1H 1K 1F 1C 1 4
1G 1H 1E 1B 2 5
1F 1G 1D 1A 3 6
1E 1F 1C 1 4 7
1D 1E 1B 2 5 8
1C 1D 1A 3 6 9
1B 1C 1 4 7 10
1A 1B 2 5 8 11
1 1A 3 6 9 12
2 1 4 7 10 13
3 2 5 8 11 14
4 3 6 9 12 15
5 4 7 10 13 16
6 5 8 11 14 17
7 6 9 12 15 18
8 7 10 13 16 18
9 8 11 14 17 18
10 9 12 15 18 18
11 10 13 16 18 18
12 11 14 17 18 18
13 12 15 18 18 18
14 13 16 18 18 18
15 14 17 18 18 18
16 15 18 18 18 18
17 16 18 18 18 18
18 17 18 18 18 18
Tabella 2 - Regole evolutive
Art. a.11 - Veicolo già assicurato presso Società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa
il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società di assicurazione od al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato dal Contraente presso una Società di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa,
In sua mancanza il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.
Tale dichiarazione vale a tutti gli effetti come attestazione ed in base alla stessa sarà determinata la classe di merito.
Art. a.12 - Rinnovo del contratto
di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella1 - Regole evolutive.
Art. a.13 - Sinistro riaperto dopo l’eliminazione come senza seguito
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla liquidazione del sinistro, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 1 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di premio.
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 1 - Regole evolutive sotto riportata a seconda che AXA MPS Xxxxx abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri:
• con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
• con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza
Art. a.14 - Sinistro eliminato come senza seguito dopo l’appostazione a riserva
AXA MPS Xxxxx, qualora un sinistro posto a riserva prima dell’entrata in vigore del regolamento Ivass n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all’applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del sinistro è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del Contraente, AXA MPS Xxxxx
rilascerà allo stesso una nuova attestazione sullo stato del rischio, nonché provvederà al rimborso del maggior premio corrisposto al netto delle imposte.
Art. a.15 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 1 - Regole evolutive offrendo a AXA MPS Xxxxx, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
In tal caso AXA MPS Xxxxx rilascerà una nuova attestazione sullo stato del rischio. Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla “Stanza di compensazione” presso Consap - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx).
Art. a.16 - Sostituzione del contratto
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
La sostituzione non interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il proprietario (o il locatario nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
Art. a.17 - Sostituzione del veicolo
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento
- per un altro ciclomotore, quadri ciclo leggero o motociclo - della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il proprietario del nuovo veicolo (il locatario nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
Art. a.18 - Veicolo già assicurato per il quale viene utilizzata l’attestazione relativa ad un altro ciclomotore/quadriciclo leggero/motociclo che sia stata oggetto di furto/rapina/ appropriazione indebita,
esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà
Si applica quanto riportato all’art. a.6 “Mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo” anche qualora il Contraente, all’atto della stipulazione del contratto consegni un’attestazione in corso di validità conseguita per un ciclomotore/quadriciclo leggero/motociclo oggetto di furto/rapina/ appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà appartenente allo stesso proprietario/locatario o al coniuge in comunione dei beni. Tale operazione può essere compiuta un’unica volta.
Tabella 3 - Criteri di assegnazione delle classi di merito
MOTIVO DI ASSICURAZIONE
CLASSE AXA MPS DANNI
Ciclomotore/quadriciclo leggero autorizzato a circolare da meno di un anno
Ciclomotore/quadriciclo leggero assicurato per la 1° volta dopo l'acquisto o un passaggio di proprietà
Motociclo immatricolato per la prima volta al P.R.A.
Xxxxxxxxx assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o per il quale è in corso una voltura al P.R.A.
Ulteriore veicolo di medesima tipologia (nuova immatricolazione o voltura)
di persona fisica già titolare di polizza AXA MPS Xxxxx o di suo familiare convivente
Ulteriore veicolo di medesima tipologia (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica già titolare di polizza con altra Società di assicurazione o di suo familiare convivente
Veicolo già assicurato presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus
Attestazione relativa ad un contratto scaduto da più di 12 mesi ma non da oltre 5 anni e relativa allo stesso veicolo
Attestazione relativa ad un contratto scaduto da più di 12 mesi ma non da oltre 5 anni per assicurare altro veicolo
Attestazione scaduta da più di 5 anni
Mancanza di attestazione o documentazione specifica
Veicolo già assicurato presso altra Società di assicurazione in una formula diversa dal Bonus/Malus
Assicurazione di ulteriore veicolo in sostituzione di altro assicurato precedentemente, anche presso altra Società di assicurazione, che sia stato venduto, dato in conto vendita, rubato, demolito, definitivamente cessato dalla circolazione o esportato definitivamente all'estero
Xxxxxxx già assicurato con polizza temporanea
Veicolo già assicurato all'estero
Classe 14
La classe AXA MPS Xxxxx in vigore sulla polizza già in essere
La classe CU risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio in vigore conseguito sul veicolo già assicurato
La classe CU di assegnazione risultante sull'attestazione sullo stato del rischio
Classe 18
Classe 13
La classe CU di assegnazione risultante sull'attestazione sullo stato del rischio
in corso di validità
La classe CU indicata sul contratto temporaneo o la classe 14 se il precedente contratto non esplicita la classe di merito
In presenza di dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore, individuazione della classe di merito
di assegnazione in base a quanto indicato nell'allegato n. 2 del regolamento Ivass
n. 4 del 09/08/06 e successive modifiche e integrazioni
32
Classe CU 14 in assenza di dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore
AXA MPS Guidare Protetti
di 68
Condizioni di Assicurazione
CLASSE CU
DOCUMENTI DA ESIBIRE
Certificato di circolazione
Classe 14
La classe CU in vigore sulla polizza già in essere
La classe CU risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio in vigore conseguito sul veicolo già assicurato
La classe CU di assegnazione risultante sull'attestazione sullo stato del rischio
Classe 18
Classe determinata in base alla “pregressa sinistrosità" riportata sull'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dalla precedente Società di assicurazione
La classe CU di assegnazione risultante sull'attestazione sullo stato del rischio
in corso di validità
La classe CU indicata sul contratto temporaneo o la classe 14 se il precedente contratto non esplicita la classe di merito
In presenza di dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore, individuazione della classe di merito
di assegnazione in base a quanto indicato nell'allegato n. 2 del regolamento Ivass
n. 4 del 09/08/06 e successive modifiche e integrazioni
Classe CU 14 in assenza di dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore
Certificato di circolazione o l’eventuale appendice di cessione del contratto Copia della carta di circolazione ed il relativo foglio complementare
o il certificato di proprietà
Carta di circolazione con trascrizione passaggio di proprietà
1) Carta di circolazione con eventuale trascrizione passaggio di proprietà
2) Certificato di circolazione
3) Stato di famiglia in caso si tratti di veicolo di familiare convivente
1) Carta di circolazione con eventuale trascrizione passaggio di proprietà
2) Certificato di circolazione
3) Attestazione sullo stato del rischio sul veicolo già assicurato da altra Società di assicurazione
4) Copia della polizza in corso del veicolo già assicurato da altra Società di assicurazione.
5) Stato di famiglia in caso si tratti di veicolo di familiare convivente
1) Attestazione sullo stato del rischio
2) Carta di circolazione (per i motoveicoli) o certificato di circolazione (per i ciclomotori/ quadricicli leggeri)
1) Attestazione sullo stato del rischio
2) Carta di circolazione (per i motoveicoli) o certificato di circolazione (per i ciclomotori/ quadricicli leggeri)
3) Dichiarazione di non circolazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.
1) Attestazione sullo stato del rischio
2) Carta di circolazione (per i motoveicoli) o certificato di circolazione (per i ciclomotori/ quadricicli leggeri)
3) Documentazione attestante la perdita di possesso del veicolo indicato sull'attestato di
rischio
1) Attestazione sullo stato del rischio
2) Carta di circolazione o certificato di assicurazione
Carta di circolazione (per i motoveicoli) o certificato di assicurazione (per i ciclomotori/ quadricicli leggeri)
1) Attestazione sullo stato del rischio
2) Carta di circolazione o certificato di assicurazione
1) Attestazione sullo stato del rischio
2) Carta di circolazione o certificato di assicurazione
3) Documentazione attestante il motivo della perdita di possesso del veicolo indicato sull'attestato di rischio
1) Copia della polizza temporanea
2) Copia della carta di circolazione
3) Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del contratto
1) Dichiarazione della Compagnia estera
2) Carta di circolazione o certificato di circolazione
Art. a.19 - Ritrovamento del veicolo - Rientro da conto vendita
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà di cui ai precedenti articoli a.6 - Mantenimento della Classe di merito su un diverso veicolo,
a.16 - Sostituzione veicolo e a.18 - Veicolo già assicurato per il quale viene utilizzata l’attestazione relativa ………, il nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario verrà assegnato alla classe di merito CU e interna 14.
Art. a.20 - Mutamento parziale della proprietà del veicolo
Qualora ci sia un passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari ad uno solo di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.
Art. a.21 - Veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine
Qualora il precedente contratto era stipulato per un veicolo in leasing o noleggio a lungo termine, e comunque non inferiore a dodici mesi, l’utilizzatore dello stesso può richiedere all’Assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del rischio relativa al veicolo in uso.
Sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione, AXA MPS Xxxxx assegna la classe di merito al contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ovvero di altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.
Art. a.22 - Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo
AXA MPS Xxxxx in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della stessa tipologia, assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura al P.R.A., acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa in corso di validità o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, come riportato sul certificato dello stato di famiglia, non può assegnare al contratto una classe di merito CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurata.
Qualora la persona fisica risulti proprietaria di più veicoli della stessa tipologia già assicurati con differenti classi di merito si dovrà fare riferimento al veicolo avente la classe di merito CU più favorevole.
Da tale norma sono escluse le società, le ditte individuali, le associazioni ed analoghe tipologie.
Sezione B
Corpi veicoli terrestri
Art. B.1 - Esclusioni
assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d’acquisto del veicolo.
Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l’assicurazione non comprende:
• i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso;
• i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
• i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
• i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
• i danni determinati da mancato uso del
veicolo e dal suo deprezzamento;
• le spese sostenute per apportare al
veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
• i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.
regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.
In caso di sottoassicurazione si applica la
Art. B.3 - Adeguamento della somma assicurata e del premio
A) ADEGUAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA E DEL PREMIO SU RICHIESTA
(Valido solo per ciclomotori/quadricicli/ motocicli ad uso privato)
AXA MPS Xxxxx si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo al valore di mercato e conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
Art. B.2 - Somma assicurata
Il veicolo si intende assicurato al completo degli accessori di serie e degli apparecchi audiofonovisivi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato.
Gli accessori non di serie si intendono
B) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLA SOMMA ASSICURATA E DEL PREMIO
(Valido solo per motocicli ad uso privato) Se il Contraente, quando stipula il contratto, dichiara:
• la marca, il modello e l’allestimento del
motociclo da assicurare;
• il mese e l’anno della sua prima
immatricolazione, anche se avvenuta
all’estero;
• il valore al quale intende assicurare gli eventuali accessori non di serie (a pagamento).
Se il motociclo risulta quotato nella rubrica “Moto Nuove” o “Moto Usate” della rivista Due Ruote, AXA MPS Xxxxx si impegna, ad ogni scadenza annuale e comunque non prima di 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il relativo premio, nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:
• il valore del motociclo indicato nel numero della rivista Due Ruote del mese precedente a quello della scadenza annuale
ed
• il valore indicato nel numero della stessa rivista del mese precedente a quello dell’ultimo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.
Resta inteso che in sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore riportato nel numero della rivista Due Ruote del mese precedente a quello della scadenza attuale. Il Contraente potrà comunque avvalersi a ciascuna scadenza annuale della condizione alla precedente lettera A).
In questo caso AXA MPS Xxxxx procederà alla sostituzione del contratto in corso con un nuovo contratto.
terzi, qualora l’Ente vincolatario non abbia autorizzato l’adeguamento automatico della somma assicurata.
Art. B.4 - Determinazione dell’ammontare del danno
Nella determinazione dell’ammontare del danno AXA MPS Xxxxx terrà conto dell’incidenza dell’IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nella somma assicurata e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.
Art. B.5 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro
Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista Due Ruote al momento del sinistro.
Nel caso in cui la suddetta pubblicazione non riporti una quotazione attribuibile al mezzo, il valore viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate da Eurotax giallo.
Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
L’adeguamento automatico non troverà più applicazione nei seguenti casi:
• quando siano trascorsi più di 9 anni da quello della prima immatricolazione del motociclo (anche se avvenuta all’estero);
• cessazione o sostanziale modifica delle riviste sopraindicate, come pure nel caso in cui il veicolo non fosse più censito o valutato per qualsiasi motivo;
• per i motocicli ad alimentazione elettrica;
• per i veicoli assicurati con polizze che
prevedano clausole di vincolo a favore di
Art. B.6 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri debbono essere denunciati a
AXA MPS Xxxxx entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l’Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all’Autorità competente trasmettendone copia a AXA MPS Xxxxx e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall’art. 1914 c.c.
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato
estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana.
Art. B.7 - Liquidazione dei danni
L'indennizzo non può superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro.
In caso di danno totale AXA MPS Danni determina l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in polizza, in base al valore
In caso di danno parziale AXA MPS Xxxxx determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.
commerciale del veicolo, degli accessori assicurati al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.
sostenuta per l’acquisto del veicolo, compresi gli accessori, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta o rottamato.
La spesa d’acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale.
Sull’importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto eventualmente indicato in polizza.
Art. B.9 - Arbitrato
Mancando l’accordo sulla liquidazione dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all’Assicurato, che conferisce a AXA MPS Danni la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
Viene considerato “danno totale” ogni danno che sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo e degli accessori.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'Assicurato.
Art. B.8 - Rimborso della spesa di acquisto
In caso di sinistro indennizzabile a termini
di polizza, verificatosi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, del veicolo indicato in polizza l’indennizzo viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
• in caso di danno totale AXA MPS Xxxxx
rimborsa, nel limite del capitale assicurato indicato in polizza, la spesa effettivamente
• in caso di danno parziale la liquidazione viene effettuata senza tener conto del degrado d'uso né, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.;
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Per la garanzia Infortuni del Conducente, in
caso di controversie di natura medica sulla
natura o sulle conseguenze delle lesioni le
Parti, di intesa fra di loro, possono deferire
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale;
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'Assicurato.
Art. B.11 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate
la controversia a due medici, nominati uno per parte.
AXA MPS Xxxxx ha la facoltà di:
a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo;
b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
tale rifiuto deve essere attestato nel verbale
definitivo.
c) sostituire il veicolo in luogo di pagare l’indennizzo;
d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
L’Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, deve astenersi dall’effettuare
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l’Assicurato conferisce a AXA MPS Xxxxx la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA MPS Xxxxx.
Art. B.12 - Rivalsa
I diritti e le azioni che il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto a AXA MPS Danni, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del veicolo se autorizzato, nonché del Contraente, dell’Assicurato e dei loro familiari e/o trasportati, AXA MPS Xxxxx rinuncia all’esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell’art. 1916 c.c.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da
redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti.
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Art. B.10 - Esagerazione dolosa del danno L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
AXA MPS Guidare Protetti
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Condizioni di Assicurazione
Assistenza
Premessa
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Danni affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX, di seguito denominata AXA Assistance.
Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui
Il glossario
Ferme restando le altre definizioni contrattuali, relativamente alla presente sezione, le Parti attribuiscono ai termini sotto indicati i seguenti significati evidenziati utilizzando il corsivo di colore nero.
Assicurato
il proprietario del veicolo, il locatario in base ad un contratto di leasing o noleggio, il Conducente e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Assistenza
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale operativa della AXA Assistance.
Centrale operativa
la struttura costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA MPS Xxxxx provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA MPS Xxxxx, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensioni, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, il glossario e le Condizioni di Assicurazione.
Domicilio
il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Incidente
l’evento accidentale subìto dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Veicolo
ai sensi della presente polizza si intende
a) il motociclo:
• ad uso privato;
• a due ruote, destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il Conducente;
• con targa italiana;
AXA MPS Guidare Protetti
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Condizioni di Assicurazione
Garanzia Assistenza
• di qualsiasi marca e modello, nuovo o
usato;
• indicato in polizza;
• con data di prima immatricolazione non anteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
• regolarmente assicurato per la
copertura RCA obbligatoria;
• in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento.
b) il ciclomotore e il quadriciclo leggero:
• ad uso privato, con motore di cilindrata
non superiore a 50 cc;
Condizioni particolari di assicurazione
a. Eventi oggetto della copertura
Formula A. Si considera oggetto della copertura l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/ periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
b. Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein,
• a due ruote, destinato al trasporto di
persone;
• con targa italiana;
• di qualsiasi marca e modello, nuovo o
usato;
• indicato in polizza;
• con data di prima immatricolazione non superire a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
• regolarmente assicurato per la
copertura RCA obbligatoria;
• in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento.
della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
c. Operatività della garanzia
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno;
• in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata ad AXA MPS Xxxxx;
• con costi a carico di AXA MPS Xxxxx
entro il limite di 3 sinistri per veicolo/
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
Assicurato, durante ciascun anno di
validità della copertura;
• senza limite di numero di prestazioni
nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.
d. Come richiedere l'assistenza
capo al Numero Verde 000 000 000 oppure
per le chiamate dall’estero al numero di Roma x00 00 000 000 00.
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale operativa, in funzione 24 ore su 24, facente
un Fax ad AXA Assistance al numero
x00 00 00 00 000.
Oppure, se non può telefonare, può inviare
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del veicolo
3. Nome e Cognome
4. Numero di polizza
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
di effettuare la riparazione sul posto e
la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato. Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
e.2 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incidente, la Centrale operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina.
Il soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
Gli interventi di assistenza devono essere di
norma disposti direttamente dalla Centrale operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico i
relativi costi entro il limite di € 150,00 per
sinistro.
Si specifica che:
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 giorni;
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di
e. Prestazioni garantite - Formula A
e.1 Dépannage
(riparazione del veicolo sul luogo
dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale operativa, valutata la possibilità
assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subìte a seguito del sinistro;
• si intende comunque esclusa ogni responsabilità di AXA MPS Xxxxx per la custodia del veicolo.
e.3 Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di € 250,00 per sinistro.
del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso
(notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 notti. AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di
€ 75,00 per not te e per persona ed
€ 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
• le spese di pernottamento prese in carico da AXA MPS Danni sono esclusivamente quelle per il Conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio / prosecuzione del viaggio”.
e. 5. Rientro al domicilio / prosecuzione del viaggio
(prestazione valida ad oltre 50 Km dal
domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto o incidente e necessiti di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale operativa organizzerà il rientro dell’Assicurato e
e.4 Spese di albergo
(prestazione valida ad oltre 50 km dal
domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto o incidente, e al momento
degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia, o in alternativa fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale operativa in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un’auto in sostituzione.
AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti aerei entro il limite di
€ 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
• il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di
€ 200,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
• il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.
Si specifica che:
• le spese prese in carico da AXA MPS Xxxxx sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• qualora AXA MPS Danni fornisca all’Assicurato un veicolo sostitutivo a noleggio, lo stesso è messo a disposizione con le seguenti modalità:
- tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Centrale operativa;
- secondo la disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalla società di autonoleggio. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- presso le stazioni di noleggio di dette società;
- secondo gli orari di apertura delle stesse;
ed alle seguenti condizioni:
- senza autista;
- a chilometraggio illimitato;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria RCA;
- di cilindrata fino a 1.200 cc;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
f. Assistenza all’estero
f.1 Trasferimento / rimpatrio sanitario
(prestazione valida all’estero) Qualora il servizio medico della Centrale operativa consigli, a seguito di incidente stradale,il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale operativa organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso la
struttura medica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale operativa:
• aereo sanitario ( entro i l l imite di
• la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
€ 20.000,00 per sinistro);
• aereo di linea, classe economica,
eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario,
vagone letto;
• autoambulanza,
chilometraggio;
senza
limiti di
• altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale operativa, possono essere curate sul posto;
• le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
• tutte le spese diverse da quelle indicate;
• tutte le spese sostenute per malattie
preesistenti.
disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:
• la cerimonia funebre e l’inumazione;
• l’eventuale recupero della salma;
• il soggiorno del familiare.
Qualora a seguito di guasto o incidente il veicolo necessiti di riparazioni indispensabili al suo funzionamento, AXA MPS Xxxxx metterà a disposizione dell’Assicurato fino a € 2.500,00 a titolo di anticipo contro assegno circolare o altra idonea garanzia bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale operativa. L’Assicurato dovrà comunicare il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentano di verificarne la solvibilità.
L’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro
30 giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale termine AXA MPS Xxxxx potrà richiedere anche i relativi interessi.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della AXA MPS Danni.
f.3 Anticipo spese per la riparazione del veicolo all’estero
f.2 Rimpatrio salma
(prestazione valida all’estero) In caso di decesso dell’Assicurato all’estero dovuto ad incidente stradale, la Centrale operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico i costi
entro il limite di € 3.000,00 per Assicurato. Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l’acquisto della bara.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA MPS Xxxxx metterà a
f.4 Invio pezzi di ricambio all’estero Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi
AXA MPS Xxxxx provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto (dal momento dell’avvenuta comunicazione alla Centrale operativa) entro il limite di € 2.000,00 per sinistro. Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo l’evento imprevisto, risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia.
danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
La AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di € 500,00 per sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
• fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio di AXA MPS Danni per l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
• comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
• rimborsare quanto anticipato da AXA MPS Xxxxx al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
AXA MPS Xxxxx provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso.
AXA MPS Xxxxx non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio.
In caso di furto totale, AXA MPS Xxxxx potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
f.6 Abbandono legale del veicolo all’estero Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il valore commerciale del veicolo risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, AXA MPS Xxxxx provvederà al suo abbandono legale sul posto, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale operativa i documenti necessari entro 15 giorni. La mancata produzione dei documenti necessari all’abbandono legale del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
f.5 Rimpatrio del veicolo dall’estero
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi,
f.7 Anticipo spese legali all’estero
Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all’estero l’Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessiti dell’assistenza di un legale trovandosi nelle condizioni di non poter sostenere sul momento le spese necessarie, AXA MPS Xxxxx si impegna ad anticiparne l’importo entro il limite di € 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale operativa.
L’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro
30 giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale termine AXA MPS Xxxxx potrà richiedere anche i relativi interessi.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA MPS Danni.
f.9 Dissequestro del veicolo
Qualora il veicolo dell’Assicurato sia posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, la Centrale operativa provvederà al disbrigo delle formalità per ottenerne il dissequestro tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 250,00 per sinistro.
f.8 Anticipo cauzione all’estero
Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all’estero l’Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e sia tenuto a versare una cauzione penale per ottenere la libertà provvisoria, AXA MPS Danni si impegna ad anticiparne l’importo entro il limite di € 6.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale operativa.
Tale somma dovrà essere rimborsata:
• in caso di assoluzione o non luogo a procedere, non appena la cauzione venga restituita;
• in caso di condanna, entro i 15 giorni
successivi sentenza.
alla
esecutività della
In ogni caso la somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 3 mesi dalla data di erogazione; trascorso tale termine AXA MPS Xxxxx potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA MPS Danni.
Tutela legale
Premessa
La gestione del servizio di assistenza e liquidazione dei sinistri di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Danni affidata alla Inter Partner Assistance
S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata IPA) Ufficio Tutela Legale - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX, alla quale l’Assicurato può
rivolgersi direttamente via Numero Verde
800 44 83 46 (per chiamate dall’Italia)
o numero nero x00 00 00 00 0000 (per chiamate dall’estero) e via Fax al numero
+ 00 00 00 00 000.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela legale, valgono, in quanto applicabili, il glossario e le Condizioni di Assicurazione.
Il glossario
Ferme restando le altre definizioni contrattuali, relativamente alla presente sezione, le Parti attribuiscono ai termini sotto indicati i seguenti significati evidenziati utilizzando il corsivo di colore azzurro.
Fatto generatore
la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.
Sinistro/i
il verificarsi dell’evento per cui è prestata l’assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale,
o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l’Assicurato, fermo quanto disposto dal punto h. “Insorgenza del sinistro e limiti temporali delle garanzie prestate”.
Veicolo
ai sensi della presente garanzia si intende il veicolo:
• ad uso privato con xxxxx complessiva a
pieno carico non superiore a 35 x.xx;
• con targa italiana.
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote.
Condizioni particolari di assicurazione
a. Estensione territoriale
La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA cui si riferisce.
b. Assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.
c. Oggetto dell’assicurazione
Avvalendosi di IPA per la gestione dei sinistri, AXA MPS Danni alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato in polizza, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge e a lesione di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza, nei casi indicati al punto e. “Prestazioni garantite”. Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale
incaricato della gestione del sinistro;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino ad € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
• le spese investigative per la ricerca e
l’acquisizione di prove a difesa;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da IPA;
• le spese per l’intervento del Consulente tecnico d’ufficio, del Consulente tecnico di Parte e di periti purché scelti in accordo con IPA;
• le spese processuali nel processo penale
(art. 535 c.p.p.);
• le spese di giustizia in favore dell’erario
nel processo penale;
• il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23/12/1999 n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per gli arbitrati sostenuti per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque
sopportate dall'Assicurato.
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
d. Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
AXA MPS Xxxxx non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in
genere;
• spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.).
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Ad eccezione di quanto espressamente previsto al punto precedente c. “Oggetto dell’assicurazione”, l’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
e. Prestazioni garantite
Le garanzie valgono esclusivamente per:
Formula A Danni subìti
Esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subìti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.
In caso di incidente stradale l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
• sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento” ai sensi dell’art. 148 D.Lgs. n. 209/2005;
• recupero dei danni subìti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali ai sensi dell’art. 141 D.Lgs. n. 209/2005.
Ricorso avverso il ritiro, sospensione o
revoca della patente.
Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La prestazione opera qualora sussistano fondate ragioni di diritto.
Formula B Danni subìti
Esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subìti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.
In caso di incidente stradale l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
• sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento” ai sensi dell’art. 148 D.Lgs. n. 209/2005;
• recupero dei danni subìti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali ai sensi dell’art. 141 D.Lgs. n. 209/2005;
• sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento diretto” ai sensi dell’art.149 D.Lgs. n. 209/2005, in caso di:
- mancato accordo fra AXA MPS Xxxxx e l’Assicurato, qualora dopo la presentazione dell’offerta da parte di AXA MPS Xxxxx, questa non sia stata accettata dal danneggiato;
- mancata comunicazione di offerta o di diniego dell’offerta, da parte di AXA MPS Danni, entro i termini previsti dall’art. 148 di cui al D.Lgs. n. 209/2005.
La presente garanzia non opera invece nel caso in cui AXA MPS Danni comunichi all’Assicurato i motivi che impediscono il risarcimento diretto.
Difesa penale
Dissequestro del veicolo
Assistenza nei procedimenti di dissequestro
del veicolo assicurato, sequestrato in
seguito ad incidente stradale.
Ricorso avverso il ritiro, sospensione o revoca della patente
Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente
di guida in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La prestazione opera qualora sussistano fondate ragioni di diritto.
f. Massimali assicurati
Formula A: € 5.000,00 per sinistro senza limite annuo;
Formula B: € 10.000,00 per sinistro senza limite annuo.
g. Esclusioni
incidente stradale. La garanzia è operante
colposi o contravvenzionali connessi ad
Difesa in procedimenti penali per delitti
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio
insurrezioni, scioperi,
tumulti sommosse,
militare, popolari,
atti
di
terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
anche prima della formulazione ufficiale della notizia di xxxxx.
e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
g) spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’art. 541 c.p.p.;
h) responsabilità professionale del legale incaricato;
i) in materia fiscale, amministrativa e tributaria, salvo quanto espressamente previsto;
j) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
k) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
l) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005;
m) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool),
187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente), del Nuovo Codice della Strada;
n) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
o) controversie di natura contrattuale
salvo quanto espressamente previsto;
p) controversie con le Società del Gruppo AXA MPS e del Gruppo MPS e del Gruppo AXA Assistance, salvo quanto espressamente previsto nella Formula B;
q) recupero dei crediti;
r) contratti di compravendita, leasing o noleggio a lungo termine del veicolo.
2) L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
3) AXA MPS Xxxxx non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.
h. Insorgenza del sinistro e limiti temporali delle garanzie prestate
L’assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione e nei 12 mesi successivi alla cessazione dell’assicurazione stessa; in ogni caso il fatto generatore del sinistro deve essere insorto durante il periodo di validità della polizza e comunque prima della cessazione della stessa.
Il fatto generatore del sinistro insorge nel momento in cui una della Parti ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Nel casodi esercizio di pretese al risarcimento di danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Nelle restanti ipotesi, il fatto generatore del sinistro si intende insorto nel momento in cui una della Parti abbia o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Limitatamente alle controversie inerenti a
responsabilità contrattuali, sono coperti i sinistri dovuti a fatti generatori verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della polizza, fermi gli altri limiti temporali indicati nei commi precedenti del presente articolo.
Si considerano a tutti gli effetti come unico
sinistro:
1. le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
2. le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
3. le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi sub 1) e 2), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
i. Obblighi in caso di sinistro
i.1 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale
fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
In particolare, per attivare la garanzia di “Ricorso avverso il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida”, l’Assicurato deve inoltre allegare il provvedimento nonché la ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro del documento. Deve inoltre fornire gli elementi e i chiarimenti necessari da porre a fondamento dell’opposizione e prestarsi per facilitare le azioni che IPA intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento. L'Assicurato deve dare avviso immediato a IPA dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo a IPA contemporaneamente alla denuncia del sinistro, tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti segnalandone il nominativo a IPA.
L'Assicurato denunciare a
deve
immediatamente
IPA qualsiasi sinistro nel
momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire a IPA notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
Se l'Assicurato richiede l’attivazione delle garanzie Tutela legale è tenuto a:
• informare immediatamente AXA MPS Xxxxx in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova,
Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d’Appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d’Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a IPA; in questo caso, IPA rimborserà anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
Se l’Assicurato non si avvale del diritto di scelta del proprio legale, IPA lo invita a scegliere un proprio legale di fiducia al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con IPA. Qualora si renda necessaria la nomina di
AXA MPS Danni così come IPA non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato ed IPA, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
AXA MPS Xxxxx avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
un perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con IPA.
IPA rimborsa, in ogni caso, le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a più legali/periti.
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, IPA rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato. Se invece la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, IPA rimborsa le spese legali anche del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, IPA rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
i.3 Recupero somme
Spettano integralmente all’Assicurato i
risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece a IPA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
i.2 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA MPS Xxxxx si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del punto i.1. “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA MPS Xxxxx.
L’eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con AXA MPS Xxxxx.
Infortuni del Conducente
solo per motocicli ad uso privato
AXA MPS Xxxxx assicura il Conducente del veicolo indicato in polizza per gli infortuni subìti:
• in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo indicato in polizza in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo;
• in occasione della salita e della discesa dal
veicolo stesso.
a. Estensione della garanzia
Durante la guida sono compresi in garanzia
anche gli infortuni derivanti da:
• annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
• alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
• xxxxx addominali traumatiche e gli strappi
muscolari derivanti da sforzo;
• colpo di sonno, stato di malore, vertigine o
incoscienza;
• imperizia, negligenza o imprudenza anche
gravi;
• aggressioni, tumulti popolari, atti di
terrorismo, vandalismo, attentati, a
c. Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza.
d. Esclusioni
condizione che l’Assicurato non ne abbia
preso parte attiva;
Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l’assicurazione non comprende:
• gli infortuni determinati o agevolati da dolo
dell’Assicurato.
L’assicurazione non comprende inoltre gli infortuni derivanti da:
• guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto alla lettera a. "Estensione della garanzia";
• trasmutazione del nucleo dell’atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
• partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
• delitti di natura non colposa commessi o
tentati dall’Assicurato;
• infarti miocardici.
• trombe d’aria, tempeste, xxxxxxx,
grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti.
b. Limiti di età
L’assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età.
L’assicurazione non opera:
• per le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;
• le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);
• a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;
• se il Conducente non è abilitato a norma
delle disposizioni in vigore.
eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra di loro.
2) Invalidità permanente
Percentuali di invalidità Entità dell’indennizzo permanente accertata |
percentuale accertata, fino al 20% applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia del 5% |
superiore al 20% percentuale accertata e fino al 60% applicata sulla somma assicurata, senza applicazione della franchigia |
superiore al 60% il 100% della somma e fino all’80% assicurata, senza applicazione della franchigia |
superiore all’80% il doppio della somma assicurata, senza applicazione della franchigia |
Se l’infortunio ha per conseguenza una “Invalidità permanente", AXA MPS Xxxxx corrisponde un indennizzo così calcolato sulla somma assicurata:
e. Somma assicurata
Le somme assicurate sono quelle indicate in polizza e rappresentano il massimo indennizzabile per gli infortuni riguardanti il caso di “Morte” o quello di “Invalidità permanente”.
f. Garanzie
1) Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, AXA MPS Xxxxx corrisponde la somma assicurata indicata in polizza agli
L’accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all’allegato
1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n.
Tabella 3 - Percentuali di valutazione per l’accertamento della Invalidità permanente | ||
Perdita totale di | destro | sinistro |
• arto superiore | 85% | 75% |
• avambraccio | 75% | 65% |
• mano | 70% | 60% |
• arto inferiore sopra il ginocchio | 65% | 65% |
• arto inferiore all’altezza o sotto il ginocchio | 50% | 50% |
• piede | 50% | 50% |
• pollice | 28% | 23% |
• indice | 15% | 13% |
• mignolo | 12% | 12% |
• medio | 12% | 12% |
• anulare | 8% | 8% |
• alluce | 7% | 7% |
• ogni altro dito del piede | 3% | 3% |
• facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | 100% |
• facoltà visiva di un occhio | 35% | 35% |
• capacità uditiva di ambedue gli orecchi | 60% | 60% |
• capacità uditiva di un orecchio | 15% | 15% |
1124 del 30/06/1995 INAIL e successive modifiche e/o integrazioni riportato nella Tabella 3 - Percentuali di valutazione per l’accertamento della Invalidità permanente.
L’assicurazione è valida purché la Morte o
l’Invalidità permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
g. Criteri di indennizzabilità
AXA MPS Xxxxx corrisponde l'indennizzo per le conseguenze oggettivamente constatabili, dirette ed esclusive dell'infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, ferme le percentuali della Tabella 3.
La valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte di AXA MPS Danni all'applicazione della franchigia prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, AXA MPS Xxxxx corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia "Morte", ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso
contrario.
Il diritto all'indennizzo per "Invalidità permanente" è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le Parti, AXA MPS Danni paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.
h. Condizioni di valutazione
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.
Se la lesione comporta minorazione o menomazione di un organo o di un arto, anziché la perdita totale, le percentuali stabilite nella Tabella 3 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
Per l’asportazione parziale di una falange terminale delle dita, AXA MPS Danni riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
Nei casi non specificati la valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità
generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente, tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al limite del 100%.
i. Pagamento dell’indennizzo
A guarigione avvenuta, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, AXA MPS Danni effettua la liquidazione dell'indennizzo dovuto, ne dà comunicazione all'interessato e provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha avuto notizia della loro accettazione.
l. Rinuncia alla rivalsa
Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, AXA MPS Xxxxx rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.
Incendio e Furto
Incendio
AXA MPS Xxxxx indennizza i danni materiali e diretti subìti dal veicolo assicurato a seguito di: incendio, fulmine, esplosione
o scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
È compreso anche l’incendio a seguito di atto vandalico o doloso di terzi.
Gli accessori sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.
a. Esclusioni
Ferme le Esclusioni previste dall’art. B.1
della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:
• causati da bruciature non seguite da
incendio;
• agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
b. Documenti complementari alla denuncia di sinistro
L’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni la seguente documentazione:
In caso di perdita totale del veicolo
• l’Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
• Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
• Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.
In caso di danno parziale
• Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
• Copia conforme all’originale dell’eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita).
• Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.
Resta stabilito che in caso di incendio
conseguente ad atto vandalico o doloso di
terzi, l’Assicurato dovrà presentare denuncia all’Autorità competente allegandone copia alla denuncia di sinistro inoltrata ad AXA MPS Xxxxx.
L’Assicurato, inoltre, deve conservare, fino all’accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di AXA MPS Danni, le tracce ed i residui del sinistro, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.
In ogni caso AXA MPS Xxxxx ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la documentazione relativa agli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo.
c. Ricorso terzi da incendio
(Estensione di copertura sempre compresa
in presenza della garanzia incendio)
AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo
Garanzia Incendio e Furto
di fiamma), dallo scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza quando lo stesso
c.1. Esclusioni relative all’art. c Ricorso terzi da incendio
capitali, interessi e spese di € 155.000,00
non è in circolazione fino a concorrenza per
per sinistro.
La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da AXA MPS Danni per la Responsabilità Civile obbligatoria.
Non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Ferme le Esclusioni previste dall’art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:
• alle cose mobili in uso,custodia o possesso
del Contraente o dell’Assicurato;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e
del suolo.
Furto
AXA MPS Danni indennizza l’Assicurato della perdita del veicolo o di sue parti a
rapina consumata o tentata compresi i
seguito di furto, consumato o tentato;
danni materiali e diretti prodotti al veicolo
nell’esecuzione od in conseguenza di tali reati.
La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.
Gli accessori sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare AXA MPS Danni delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art.1917, comma 3, del c.c., AXA MPS Danni ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
AXA MPS Xxxxx non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
a. Esclusioni
Ferme le Esclusioni previste dall’art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende:
• l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
• il furto o la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell’Assicurato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
b. Scoperto a carico dell’Assicurato
In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell’Assicurato lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in polizza.
c. Documenti complementari alla denuncia di sinistro
Fermo il disposto dell’art. B.6 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l’Assicurato, deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/ Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni la seguente documentazione:
In caso di perdita totale del veicolo
• l’Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
• Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
• le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
• procura a vendere, se richiesta da AXA MPS Xxxxx, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell’Assicurato dal successivo Art. e) Ritrovamento del veicolo assicurato;
• in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo,
del danno da parte di AXA MPS Xxxxx, le tracce ed i residui del sinistro, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.
In ogni caso AXA MPS Xxxxx ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la documentazione relativa agli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo.
d. Ritrovamento veicolo rubato L’Assicurato è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente AXA MPS Xxxxx.
l’attestato di cancellazione emesso dal
P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul veicolo, l’autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell’indennizzo
In caso di ritrovamento del veicolo rubato
prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell’art. B.7 della sezione B - Corpi veicoli terrestri.
Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione all’indennizzo stesso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato successivo alla liquidazione dell’indennizzo, l’Assicurato s’impegna a rilasciare a AXA MPS Xxxxx la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. In caso di indennizzo pagato parzialmente, gli eventuali successivi recuperi verranno ripartiti tra le parti in proporzione del danno sofferto. L’Assicurato ha, tuttavia, la facoltà di evitare il trasferimento della proprietà del veicolo, restituendo a AXA MPS Xxxxx l’indennizzo ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di polizza.
direttamente all’Assicurato (in difetto
l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).
In caso di danno parziale
• Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
• Copia conforme all’originale dell’eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita).
L’Assicurato, inoltre, deve conservare, fino all’accertamento ed alla quantificazione
Appendici di vincolo
Appendici di vincolo
Fino alla data di scadenza del vincolo, il Contraente potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.
(pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)
I) per i veicoli locati in “leasing” Xxxxxxxx x. 0
contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di polizza, AXA MPS Xxxxx si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
In caso di sinistro che provochi danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
AXA MPS Xxxxx potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi
II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore
Clausola n. 2
(pagamento del premio di assicurazione per
un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)
La polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto AXA MPS Danni si obbliga per la durata della polizza stessa a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
b) comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
d) non pagare,in caso di sinistro che provochi danni al veicolo assicurato l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente
Appendici di vincolo
vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.
AXA MPS Xxxxx potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.
Fino alla data di scadenza del vincolo, il
Contraente potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.
Consigli utili
in caso di sinistro
Quando denunciare il sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve dare comunicazione alla propria Società di assicurazione entro 3 giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.
Il modulo di constatazione amichevole
In base al regolamento Ivass n. 13 del 06/02/2008, per la denuncia dei sinistri da RCA è indispensabile utilizzare il “modulo di constatazione amichevole” (c.d. modulo blu o modulo CAI). Tale modulo le è stato consegnato al momento della sottoscrizione della polizza.
I documenti complementari alla denuncia di sinistro
Documenti da far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni | FURTO | INCENDIO |
Denuncia all’Autorità competente | ● ● | |
in caso di furto avvenuto all’estero, Denuncia alla competente Autorità estera e successiva denuncia alla competente Autorità italiana | ● ● | |
L’Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale | ● | ● |
Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno | ● ● | ● ● |
Chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) | ● | |
Procura a vendere, se richiesta da AXA MPS Xxxxx | ● | |
In caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul veicolo, l’autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell’indennizzo direttamente all’Assicurato | ● | |
Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente (in caso di incendio) | ● ● | |
Copia conforme all’originale dell’eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita) | ● | ● |
Copia della denuncia di sinistro all’Autorità competente a seguito di incendio conseguente ad atto vandalico o doloso di terzi | ● ● |
● in caso di perdita totale del veicolo
● in caso di danno parziale
La denuncia all’Autorità competente
In caso di sinistro derivante da furto occorre presentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il sinistro avvenga all’estero, sarà necessario presentare denuncia all’Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.
Una copia delle denunce deve essere consegnata all’Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Xxxxx.
La richiesta di risarcimento diretto
Il risarcimento diretto è la procedura in vigore dal 01/02/2007, che in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili solo in parte) di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria Società di assicurazione. Tale procedura si può attivare solo nel caso di incidente tra 2 veicoli a motore*, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano), assicurati con Società di assicurazione italiane (o Società di assicurazione straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto) in cui il Conducente abbia subìto danni alle cose e/o lesioni di lieve entità (entro il 9%).
I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati alla pagina 66.
Vengono risarciti direttamente:
• i danni subìti dal veicolo assicurato;
• le lesioni di lieve entità (cioè i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) subìte dal Conducente;
• i danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell’Assicurato o del Conducente;
• i danni subìti dai passeggeri dei veicoli
coinvolti (anche in caso di lesioni gravi). La procedura di risarcimento diretto è
esclusa:
• se nel sinistro risultano coinvolti più di
due veicoli a motore;
• in assenza di collisione materiale tra i due
veicoli;
• se il sinistro è avvenuto all’estero;
• se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero;
• se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
• nel caso di danni fisici gravi al Conducente.
In questi casi si applica la procedura ordinaria.
La richiesta di risarcimento con procedura ordinaria
La procedura ordinaria (art. 148 del Codice delle Assicurazioni) prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all'Assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro. Tale richiesta deve essere inviata tramite raccomandata A/R e, per essere completa, deve contenere:
• le targhe dei veicoli coinvolti;
• i nomi degli Assicurati;
• le denominazioni delle Società di
assicurazione;
• la data del sinistro;
• le generalità di eventuali testimoni;
• l’eventuale intervento delle forze
dell’ordine;
• la descrizione delle circostanze e delle
modalità del sinistro;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
• il codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento;
• una copia del modulo di constatazione
amichevole, qualora presente;
• l'età, l'attività ed il reddito del
danneggiato;
• l'entità delle lesioni subìte;
• la dichiarazione circa la spettanza o
meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inps, Inail, etc);
• l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.
Sinistro avvenuto all’estero
Anche in caso di incidente avvenuto all’estero occorre compilare il modulo di constatazione amichevole. In mancanza, è indispensabile scambiarsi i dati salienti incluso il nome della Società di assicurazione estera.
Il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Capo V - artt. 151 e seguenti consente a persone residenti in Italia che abbiano subìto danni in conseguenza di un incidente avvenuto all’estero di trattare in Italia la pratica di risarcimento. L’incidente deve essere avvenuto in uno degli stati i cui Bureaux hanno aderito al sistema della Carta Verde il cui elenco è riportato sul retro della Carta stessa.
Il veicolo estero che ha provocato il danno deve avere una targa rilasciata in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo. Per tale ragione è di fondamentale importanza avere con se al momento del sinistro la Carta Verde che viene consegnata unitamente al contrassegno di polizza ed è il documento che dimostra la propria copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla stessa.
Per chiedere il risarcimento del danno in Italia bisogna rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera che copre il veicolo che ha provocato il danno. Per verificare se il veicolo che ha provocato il danno sia assicurato, nonché la Società di assicurazione estera che lo copre e i riferimenti del rappresentante nominato in Italia della stessa, occorre rivolgersi al Centro di informazioni costituito presso la Consap attraverso:
• il fax al numero 00 00000000
• la e-mail all’indirizzo
Se il veicolo che ha cagionato il danno non è assicurato, la richiesta di risarcimento va inviata all’UCI, che interviene su incarico di Xxxxxx S.p.A. allegando copia della risposta ottenuta dall’Ivass e tutta la documentazione a sostegno della richiesta (verbale della Polizia, testimonianze, documentazione sul danno subìto, ecc.). La stessa procedura va seguita se il veicolo che ha causato il danno non è stato identificato.
Le carrozzerie convenzionate
AXA MPS Xxxxx mette a tua disposizione un network di carrozzerie di fiducia, presenti su tutto il territorio nazionale.
Per conoscere l’elenco e individuare quella che ti è più comoda puoi contattare il
nostro Contact Center Sinistri al Numero dedicato 199 206 023 o visitare il sito internet xxx.xxx-xxx.xx (percorso http:// xxx.xxx-xxx.xx/XxxXxXxxxxxxx/Xxxxxx/ Carrozzerieconvenzionate.asp)
Le carrozzerie convenzionate ti assicurano:
• uno sconto del 10% sulle riparazioni;
• 1 anno di garanzia;
• tempi certi di riparazione.
In più, se il danno è coperto, non dovrai anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da parte di AXA MPS Xxxxx e ti verrà data l’auto sostitutiva per danni superiori a € 2.000,00.
Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, il Contraente, all'atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicurazione gli importi da essa liquidati
per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe la merito (vedi Sezione “Forma tariffaria Bonus/Malus Due ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli”, art. a.14 “Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati”).
a Consap S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione:
Il Contraente potrà conoscere l’importo del sinistro da rimborsare e valutare così l’opportunità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente
della procedura di risarcimento diretto, il Contraente potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere l’importo del sinistro da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.
I servizi di Assistenza
L'Assicurato che ha attivato la copertura Assistenza, potrà usufruirne contattando la Centrale operativa di AXA Assistance in funzione 24 ore su 24 al Numero Verde
numero di telefono è x00 00 00 00 00 00.
000 000 000. Per le chiamate dall’estero il
• per posta da inviare in Xxx Xxxx, 00 -
00000 XXXX
• via fax ai seguenti numeri:
06 85796 546 - 547
• via email al xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
• via internet attraverso procedura on-line
• mediante consegna direttamente presso
la Sede della Consap.
I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 67.
Una volta pervenuta la richiesta, la “Stanza di compensazione” comunica a mezzo lettera l’importo del risarcimento e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il Contraente lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il sinistro corrispondendo il relativo importo. In tal caso Xxxxxx provvederà a rilasciargli l’attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la riclassificazione del contratto e una nuova attestazione sullo stato del rischio.
Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.
Nel caso in cui il sinistro non rientri nell’ambito
* Se uno dei veicoli (o entrambi) è un ciclomotore deve essere targato secondo il regime di targatura entrato in vigore in data 01/07/2006.
Sezione 1 - Intestazione
Data . . . . . . . . . . . . . . .
MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI
Spett. Assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni
Sinistro del . . . /. . . /. . . in località . . . . . . . . . . . . . . . targa del danneggiato targa della controparte
. . . . . . . . . . . . . . . .
Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cose
Io sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (codice fiscale ) proprietario/a del veicolo
(indicare marca e modello) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . targato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e assicurato con la Compagnia , chiedo il risarcimento dei danni subìti a seguito del sinistro
avvenuto il giorno . . . . . . . . . . . . in via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’altro veicolo coinvolto nell’incidente è (indicare marca, modello) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . targato . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia con
polizza n. . . . . . . . . . . . . . . intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell’assicurato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alla guida dell’altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del Conducente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell’incidente come indicate nell’al- legato modulo blu).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (da
riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d’identità)
Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel , che
può confermare la descrizione dell’incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia. (da riempire solo in caso di intervento delle forze di Xxxxxxx)
Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo:
via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (località) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente
Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l’indicazione degli oggetti danneggiati.
Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (codice fiscale . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ) in qualità di Conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia , ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla
persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell’offerta di risarcimento da parte della Compagnia:
a. età al momento del sinistro
b. attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
c. idonea documentazione medica attestante l’entità delle lesioni
d. attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (in caso di visita da parte di proprio medico legale)
La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subìte è riportata nell’allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l’importo di euro . . . . . . . . . . . . . . .
Ai sensi dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l’espres- sione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Resto in attesa di Vostre comunicazioni.
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sezione 4 - Allegati alla richiesta di risarcimento
- Modulo di constatazione amichevole (Xxxxxx XXX)
- Denuncia sinistro
MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI DEI SINISTRI LIQUIDATI - DA PRESENTARE ALLA CONSAP
Spettabile CONSAP S.p.A.
Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. 00 000000
Fax 00 00000000
Data . . . . . . . . . . . . . . .
Oggetto: Richiesta di informazioni ai fini del possibile riscatto di sinistro CARD
Spettabile CONSAP,
io sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente a (città) - prov. ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . .
assicurato con la Compagnia (nome Compagnia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con polizza n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a seguito del sinistro
rubricato dalla mia Compagnia con n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
avvenuto in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tra il veicolo da me assicurato targa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ed il veicolo di controparte targa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . assicurato con la Compagnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiedo
di conoscere l’importo del danno risarcito in regime CARD ai fini del possibile riscatto e ripri- stino della precedente classe di merito.
Con i migliori saluti.
Firma dell’Assicurato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
Servizio Clienti Auto
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Data ultimo aggiornamento del presente documento: 31/05/2013