ART. 1 DEFINIZIONI
COMUNE DI AGRIGENTO | |
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REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DI MODALITÀ SEMPLIFICATE E TEMPORANEE DI ACCESSO AL LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
ART. 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento, in virtù di quanto disposto dall’art. 18 della legge del 22 maggio 2017
n. 81, si intende per:
a) “Lavoro agile”: una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario e luogo di lavoro;
b) “Amministrazione”: Comune di Agrigento;
c) “Lavoratore agile”: dipendente che espleta l’attività lavorativa in modalità agile;
d) “Dotazione informatica”: strumenti informatici quali pc portatile, tablet, smartphone, appartenenti al dipendente;
e) “Sede di lavoro”: locali ove ha sede l’Amministrazione e ove il dipendente espleta la sua attività lavorativa nei giorni di lavoro agile secondo quanto concordato nello specifico accordo individuale;
f) “Diritto alla disconnessione”: diritto del lavoratore agile, nelle giornate di espletamento della prestazione in modalità agile, di non leggere e-mail e/o messaggi e di non rispondere a telefonate aventi contenuto afferente all’attività lavorativa, all’interno della fascia oraria definita dall’accordo individuale.
ART. 2 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina l’adozione del lavoro agile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017 n. 3, e in osservanza della legge del 22 maggio 2017 n. 81 cui si rinvia per quanto qui non previsto e della Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con l’introduzione del lavoro agile si prevede che il personale in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Agrigento, secondo la procedura di cui all’art. 9, assolva allo svolgimento delle prestazioni lavorative contrattualmente dovute in ambienti diversi dalla sede di lavoro, ma pur sempre nel rispetto dell’orario di lavoro ordinariamente assegnato.
La seguente regolamentazione tiene conto altresì delle speciali circostanze derivanti dall’emergenza sull’adozione di misure di contrasto alla pandemia del virus covid 2019 e della speciale disciplina prevista dai DPCM che ne hanno disposto, tra cui quello del 11.03.2020 a mente del quale “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza” (cfr. art. 1, comma 6).
La natura speciale del presente regolamento, finalizzato a disciplinare modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19, comporta che il ricorso alle modalità di lavoro ivi previste è permanentemente condizionato agli esiti del monitoraggio sulla situazione sanitaria e alle indicazioni degli organi competenti alla gestione dell’emergenza.
ART. 3 OBIETTIVI
Con l’introduzione del lavoro agile l’Amministrazione Comunale di Agrigento intende perseguire i seguenti obiettivi:
• Promuovere forme di lavoro flessibili quale misura contenitiva dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• garantire la continuità operativa dei principali servizi dell’Ente;
• fornire ai dipendenti utili strumenti conciliativi del tempo lavoro, delle prestazioni attese e delle superiori speciali circostanze di contesto socio sanitario.
Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19 – testo vigente a marzo 2020
Considerato, sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate di natura emergenziale fonte del presente regolamento, che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, costituisce principio guida che la presenza del personale negli uffici sia limitato ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività: in ragione di ciò, ai fini della presenza, la dirigenza deve adottare forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, e assicurare prioritariamente la propria presenza in funzione del proprio ruolo di coordinamento e, come consegue e/o necessita, quella del personale titolare di Posizione Organizzativa e/o incaricato di specifiche responsabilità.
Art. 4 DESTINATARI
Il regolamento è rivolto a tutto il personale dell’Amministrazione, ivi compresi i Dirigenti, i titolari di P.O., che rivestano profili professionali che si prestano allo svolgimento della suddetta attività sulla base della valutazione effettuata dal Dirigente della struttura di appartenenza.
Le disposizioni del presente regolamento di norma non si applicano, salvo condizioni che lo consentano senza detrimento del servizio o particolare necessità ed urgenza ravvisate dal Dirigente, al personale preposto ai servizi essenziali che l’Ente deve comunque continuare a garantire in presenza, ferme restando le condizioni operative di prudenza e la rotazione. A titolo indicativo, fermo restando ogni occorrenza operativa in deroga, per essi si segnano:
1. personale della Polizia Locale;
2. personale della Protezione civile;
3. personale inserito in turni di reperibilità;
4. personale del Settore competente alla manutenzione;
5. personale adibito alla conduzione degli automezzi (autisti);
6. personale preposto alla manutenzione degli edifici direzionali e scolastici ed ai cantieri delle opere pubbliche;
7. personale dei servizi demografici (nascita, morti, servizi elettorali);
8. personale dei servizi di igiene, sanità e attività assistenziali;
9. personale addetto ai servizi del personale;
10. personale addetto ai servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
11. personale addetto ai servizi di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare;
12. personale addetto ai servizi di portineria/uscierato e al protocollo generale dell’Ente.
ART. 5
REQUISITI GENERALI DEL RAPPORTO DI LAVORO
La prestazione può essere svolta in modalità di lavoro agile, qualora sussistano i seguenti requisiti:
a) è possibile svolgere le attività assegnate al dipendente, senza la necessità di costante presenza fisica nei locali dell’Amministrazione;
b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell’Amministrazione;
c) è possibile monitorare la prestazione.
La dirigenza, per le speciali circostanze di contesto che informano il presente provvedimento, valuta il ricorrere delle condizioni per qualsiasi prestazione lavorativa che, sebbene non rientrante in forma piena e continuativa nelle specifiche sopra segnate, sia concretamente esigibile, anche per determinati periodi, in lavoro agile (quali ad esempio analisi, studio, ricerca, elaborazione di atti/provvedimenti amministrativi, di relazioni e documentazioni per avvisi, procedure di gara, convenzioni, contratti, espletamento di adempimenti istruttori, stesura di eventuale reportistica, redazione di comunicati stampa e gestione dei social media, gestione PEC e protocollo).
Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19 – testo vigente a marzo 2020
ART. 6 SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà espletata dal dipendente secondo articolazione settimanale definita nell’accordo individuale di cui al presente regolamento.
Al termine del periodo di lavoro agile previsto dall’accordo, si riterrà ripristinata la modalità tradizionale di svolgimento della prestazione di lavoro, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.
L’Ente si riserva la possibilità di prorogare la durata della prestazione lavorativa eseguita in modalità agile, sulla base delle indicazioni degli organi competenti al monitoraggio della situazione sanitaria e delle eventuali direttive impartire dagli organi competenti.
Durante le giornate di lavoro agile, il dipendente potrà fruire di tutti i permessi o altri istituti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative, previa comunicazione ed autorizzazione del dirigente di appartenenza.
L’attestazione della presenza in servizio sarà effettuata attraverso una comunicazione a mezzo e-mail indirizzata sia alla casella di posta elettronica a ciò dedicata (la cui gestione è affidata al Settore competente alla gestione del personale), sia al proprio Settore di appartenenza.
Al fine di garantire un’efficace ed efficiente interazione, nonché un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale con qualifica non dirigenziale, dovrà garantire la contattabilità nella normale fascia di presenza, vale a dire dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 per il solo giorno di rientro, ovvero in fasce orarie appositamente individuate per le prestazioni di lavoro part- time.
Durante dette fasce, il dipendente sarà tenuto a rispondere all’Amministrazione con immediatezza al recapito telefonico del dipendente, obbligatoriamente indicato nell’accordo fra le parti. Al di fuori di dette fasce, l’Amministrazione, pur restando libera di contattare il dipendente, non potrà pretenderne l’immediata risposta. Resta fermo il diritto alla disconnessione.
ART. 7 STRUMENTI DI LAVORO
Il lavoratore agile espleta l’attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone o quant’altro ritenuto opportuno e congruo dall’Amministrazione per l’esercizio dell’attività lavorativa, secondo i requisiti minimi indicati nell’allegato tecnico all’accordo individuale.
La manutenzione delle attrezzature e dei relativi software è a carico del lavoratore agile, sul quale vige un obbligo di diligenza aggravato dovendo garantire la corretta funzionalità delle attrezzature messe a disposizione.
Al fine della effettiva decorrenza della prestazione in modalità agile, il dipendente deve procedere a tutte le abilitazioni richieste dal presente regolamento e dall’allegato tecnico all’accordo individuale, entro 48 ore dall’approvazione del Dirigente di struttura.
Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, il dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless).
Eventuali ulteriori costi sostenuti dal dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), non saranno rimborsati dall’Amministrazione.
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ART. 8
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
L’Amministrazione riconosce il diritto del lavoratore agile di non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all’attività lavorativa nel periodo di disconnessione di cui alla lett. b) in una fascia oraria definita nell’accordo individuale.
Il “diritto alla disconnessione” si applica, comunque:
a) in senso verticale bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi;
b) il “diritto alla disconnessione” si applica dalle ore 14,30 alle 7.00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza o per reperibilità, nonché dell’intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale), e dalle 19,00 alle 7,00 nella giornata di rientro del martedì.
c) durante la pausa prevista per la giornata di rientro pomeridiano.
Il “diritto alla disconnessione” non si applica in tutti i casi che, per le ragioni dell’emergenza da Covid 2019, sia necessario assicurare la prestazione lavorativa.
ART. 9
MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE
L’esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene di norma su base volontaria.
Il dipendente che intenda espletare la propria attività lavorativa in modalità agile deve presentare istanza al Dirigente del Settore di appartenenza e quest’ultimo, entro il termine massimo di 24 ore, procederà alla valutazione circa la compatibilità della forma di lavoro flessibile con le mansioni da svolgersi e l’organizzazione del lavoro, privilegiando l’accesso al lavoro agile al personale portatore di patologie che lo rende maggiormente esposto ai rischi del contagio, al personale sul quale grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia, al personale che si avvale dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.
Tale valutazione deve contemperare il diritto alla salute del dipendente con le esigenze di regolare svolgimento dell’attività amministrativa.
L’accordo individuale di lavoro agile verrà stipulato dal dipendente con il Dirigente del Settore di appartenenza, che provvederà a trasmettere la relativa documentazione al Dirigente del Settore competente alla gestione del personale per i consequenziali adempimenti di competenza.
Per le disposizioni speciali di cui ai DPCM che discplinano intorno all’emergenza Covid 2019, l’Ente si riserva la facoltà di disporre unilateralmente che la prestazione lavorativa sia svolta con la formula del lavoro agile come disciplinato nel presente regolamento, anche senza il consenso del lavoratore.
ART. 10 ACCORDO INDIVIDUALE
I dipendenti ammessi allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in lavoro agile sottoscrivono di norma un accordo con il proprio Responsabile di Xxxxxxx, che disciplina:
a) l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell’Ente, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore;
b) le modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori;
Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19 – testo vigente a marzo 2020
c) il diritto di disconnessione.
La durata dell’accordo, nella fase di contingenza determinata dall’emergenza Covid-2019, non può essere superiore a mesi uno, riducibili o prorogabili in mesi, settimane o giorni, secondo bisogna.
ART. 11 RECESSO
L’Amministrazione e il lavoratore agile possono recedere dal contratto di lavoro agile al cessare dei presupposti che hanno determinato lo svolgimento delle prestazioni in modalità agile. Al solo fine di garantire il rispetto della prestazione nei termini fissati dal DPCM 11.03.2020, la data di cessazione deve essere preventivamente fissata: in mancanza, l’accordo si intende valido per giorni trenta decorrenti dalla sottoscrizione, fatto salvo specifico provvedimento della dirigenza in ordine alla cessazione anticipata.
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dall’accordo individuale, anche con un giorno di preavviso, oltre per il venir meno dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo hanno consentito:
a) quando la modalità lavorativa non consenta il mantenimento del medesimo livello quali- quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede d’ufficio;
b) quando si rilevi l’inesatta esecuzione delle prestazioni assegnate;
c) quando, anche per causa non dipendente dal lavoratore, si rilevi l’impossibilità di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni.qualora il dipendente;
d) qiando il dipendente non riesca a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature informatiche messe a disposizione e/o utilizzate per svolgere l’attività in modalità agile per un numero di giorni pari a 2 consecutivi.
ART. 12
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
I dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato.
Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene comunque erogato il buono pasto.
ART. 13 CONDOTTE SANZIONABILI
Sono applicate tutte le norme previste dal codice disciplinare e dal codice di comportamento.
ART. 14
OBBLIGHI DI CUSTODIA, RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE
Il dipendente deve attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione in merito all’utilizzo degli strumenti e dei sistemi come da indicazioni dell’allegato tecnico.
Il dipendente è tenuto a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all’attività svolta dall’Amministrazione, ivi incluse le informazioni sui suoi beni e sul personale, o dati e informazioni relativi a terzi in possesso dell’Amministrazione per lo svolgimento del suo ruolo istituzionale.
Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19 – testo vigente a marzo 2020
Il dipendente nell’esecuzione della prestazione lavorativa si impegna a non divulgare e a non usare informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando le disposizioni al presente articolo.
ART. 15 PRIVACY
Nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all’espletamento delle suddette prestazioni lavorative, i dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle rilevanti norme giuridiche in materia di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al D.lgs. 196/03 e successive modifiche – Codice Privacy.
Il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza della normativa nazionale vigente, del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle apposite prescrizioni e istruzioni impartite dall’Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.
ART. 16 SICUREZZA SUL LAVORO
In applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, avuto riguardo alle specifiche esigenze dettate dall’esercizio flessibile dell’attività di lavoro, l’Amministrazione garantisce la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ogni singolo dipendente collabora diligentemente con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
ART. 17 CLAUSOLA DI INVARIANZA
Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 18
NORMATIVA DI RINVIO E PROFILI ORGANIZZATIVI
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si fa rinvio al contratto individuale di lavoro, all’accordo di cui all’articolo 10 del presente regolamento, alla contrattazione collettiva nazionale applicabile, alla legislazione nazionale in materia di rapporto di lavoro pubblico, all’evoluzione normativa connessa all’emergenza Covid 2019.
In allegato al presente Regolamento si rimette schema di fascicolo individuale per l’accesso alla prestazione lavorativa agile, contente la documentazione di riferimento minima che deve utilizzarsi. La dirigenza dell’Ente ne adatterà i contenuti all’effettiva esigenza, nel rispetto del perimetro normativo segnato.
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Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19 – testo vigente a marzo 2020
Riferimenti tecnici
Regolamento origine
Approvato il , con deliberazione Giunta Comunale n. , su proposta di Settore IV Pubblicato dal al presso l’Albo Pretorio
Vigente dal
Revisioni/modifiche
1 | Modificato il , con deliberazione , su proposta di Xxxxxxxxx pubblicate dal al presso l’Albo Pretorio Modifiche vigenti da |
2 | Modificato il , con deliberazione , su proposta di Xxxxxxxxx pubblicate dal al presso l’Albo Pretorio Modifiche vigenti da |
3 | Modificato il , con deliberazione , su proposta di Modifiche pubblicate dal al presso l’Albo Pretorio Modifiche vigenti da |
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FASCICOLO
DEL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DI MODALITÀ SEMPLIFICATE E TEMPORANEE DI ACCESSO AL LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017
Al lavoratore Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)
AVVERTENZE GENERALI
Si informano i lavoratori ( ) degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Xxxxxx ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28
D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008.
Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo
smart worker.
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COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER
▪ Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
▪ Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
▪ Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
▪ In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.
Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
*** *** ***
CAPITOLO 1
INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA IN AMBIENTI
OUTDOOR
Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.
È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.
All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.
Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).
Xxxxx restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa, si raccomanda di:
- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente manutenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;
- non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
- non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo 5);
- non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile;
- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).
*** *** ***
CAPITOLO 2
INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.
Raccomandazioni generali per i locali:
- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico,
termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.
Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale:
- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.
Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale:
- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
- evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana.
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CAPITOLO 3
UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone.
Indicazioni generali:
- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte dal fabbricante;
- leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;
- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse);
- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione;
- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;
- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione;
- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori;
- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi;
- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento;
- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;
- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione);
- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;
- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato;
- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi;
- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall’impianto elettrico;
- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;
- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta;
- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata);
- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;
- i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto:
▪ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
▪ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;
▪ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;
▪ non lavorare mai al buio.
Indicazioni per il lavoro con il notebook
In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l’impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni:
- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci;
- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la seduta deve avere bordi smussati;
- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);
- durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi;
- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;
- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio;
- l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in posizione seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;
- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo;
- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune.
In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici:
- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;
- evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del
notebook;
- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.);
- nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave;
- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete;
- non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri.
Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone
I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli
smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti. In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di:
- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;
- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;
- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali prediligendo l’utilizzo dell’auricolare;
- per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone;
- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).
Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare
- È bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;
- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.);
- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell’apparecchiatura.
I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:
- non tenere i dispositivi nel taschino;
- in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l’apparecchio acustico;
- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;
- un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe avere difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza.
Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo:
- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;
- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità viva voce;
- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;
- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;
- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante;
- non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag.
*** *** ***
CAPITOLO 4
INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI
Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea.
Impianto elettrico
A. Requisiti:
1) i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate;
2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);
3) le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;
4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;
B. Indicazioni di corretto utilizzo:
- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili;
- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio;
- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con materiali infiammabili.
Dispositivi di connessione elettrica temporanea
(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).
A. Requisiti:
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento.
B. Indicazioni di corretto utilizzo:
- l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei;
- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell’impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;
- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;
- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);
- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante il loro funzionamento;
- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.
*** *** ***
CAPITOLO 5
INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO “AGILE”
Indicazioni generali:
- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);
- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio
ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d’aria per l’eliminazione dei gas combusti;
- rispettare il divieto di fumo laddove presente;
- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all’esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai rifiuti;
- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.
Comportamento per principio di incendio:
- mantenere la calma;
- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine;
- avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;
- se l’evento lo permette, in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l’incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua1, coperte2, estintori3, ecc.);- non utilizzare acqua per estinguere l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;
- se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;
- se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la propria presenza.
Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante:
- accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli;
- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;
- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta antincendio/emergenze/coordinatore per l’emergenza, ecc.);
- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria;
- rispettare il divieto di fumo;
- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo;
- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e cose, rilevato nell’ambiente occupato.
*** *** ***
1 È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall’impianto o da attrezzature elettriche.
2 In caso di principi di incendio dell’impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i pile e i piumini) per soffocare il focolaio (si impedisce l’arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata).
3 ESTINTORI A POLVERE (ABC)
Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d’incendio di ogni sostanza anche in presenza d’impianti elettrici in tensione.
ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2)
Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all’eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle persone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano brace). A causa dell’elevata pressione interna l’estintore a CO2 risulta molto più pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente.
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ESTINTORE
- sganciare l’estintore dall’eventuale supporto e porlo a terra;
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza;
- impugnare il tubo erogatore o manichetta;
- con l’altra mano, impugnata la maniglia dell’estintore, premere la valvola di apertura;
- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione;
- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi dovranno trovare applicazione le informazioni contenute nei cinque capitoli di cui sopra.
Scenario lavorativo | Attrezzatura utilizzabile | Capitoli da applicare | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Lavoro agile in locali privati al chiuso | Smartphone Auricolare Tablet Notebook | X | X | X | X | |
2. Lavoro agile in locali pubblici al chiuso | Smartphone Auricolare Tablet Notebook | X | X | X | ||
3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi privati come passeggero o su autobus/tram, metropolitane e taxi | Smartphone Auricolare | X | ||||
4. Lavoro agile nei trasferimenti su mezzi sui quali sia assicurato il posto a sedere e con tavolino di appoggio quali aerei, treni, autolinee extraurbane, imbarcazioni (traghetti e similari) | Smartphone Auricolare Tablet Notebook | X | X | |||
5. Lavoro agile nei luoghi all’aperto | Smartphone Auricolare Tablet Notebook | X | X | X |
Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo puntuale del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di averne condiviso pienamente il contenuto.
Agrigento,
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Firma del Lavoratore
Firma del Rappresentante
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Agrigento,
Al Dirigente del Settore
OGGETTO: richiesta di accesso al lavoro agile.
Il/la sottoscritto/a , nato/a il a
e residente in , via , in servizio presso codesto Settore quale ,
CHIEDE
di poter svolgere la propria attività lavorativa nella modalità di “lavoro agile” dal proprio domicilio per la durata dello stato d’emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ai sensi della legge n. 81/2017, del DPCM 4 marzo 2020 e del DPCM 11 marzo 2020.
A tal fine dichiara:
▪ che il lavoro da svolgere è gestibile a distanza;
▪ di essere in possesso, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito (PC, collegamento Internet, stampante e scanner);
▪ di garantire la reperibilità telefonica durante l’orario di servizio fissato nel REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI MODALITÀ SEMPLIFICATE E TEMPORANEE DI ACCESSO AL LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 al recapito telefonico ;
▪ che il/la sottoscritto/a fornirà una dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo il DPR 445/2000 sul lavoro svolto e che la prestazione svolta sarà misurabile e quantificabile;
nonché
o di essere affetto da patologia che rende maggiormente esposti al rischio scaturente da contagio, come da certificato medico allegato.
o di avere necessità di prendersi cura del figlio/figli a seguito della sospensione dell’asilo nido /della scuola dell’infanzia
o che si avvale dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa. Agrigento
Il richiedente
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ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE”
L’anno , il giorno del mese di
, presso i locali del Settore del Comune di Agrigento, tra:
il Comune di Agrigento, rappresentato dal dott ,
dirigente del Settore e il Sig. , dipendente
comunale, in servizio presso lo stesso Settore, d’ora in poi denominato “dipendente”,
VISTI
il “Regolamento per la disciplina di modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19” approvato con deliberazione della GC n.
del (di seguito il Regolamento) e le relative fonti normative in esso richiamate, da intendersi qui integralmente trascritte;
l’art. 18 e ss. L. n. 81/2017; il DPCM 8 marzo 2020;
il DPCM 11 marzo 2020;
la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020;
la direttiva congiunta del Sindaco e del Segretario Generale in atti prot 18791 del 09.03.2020;
la richiesta avanzata dal dipendente di poter partecipare alla modalità lavorativa denominata “lavoro agile” comprensiva della dichiarazione di possedere l’idonea strumentazione tecnologica ed il numero telefonico per la reperibilità;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Comune si Agrigento concorda con il proprio dipendente sig.
che questi presti l’attività lavorativa richiedibile dall’Ente con la modalità del “lavoro agile”, per i motivi e secondo la disciplina di cui al “Regolamento per la disciplina di modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19, per la durata di mesi uno decorrenti dall’odierna sottoscrizione, riducibili o prorogabili in mesi, settimane o giorni, secondo bisogna nella fase di contingenza determinata dall’emergenza Covid-2019. Al termine del periodo di lavoro agile previsto dal presente accordo, si riterrà ripristinata la modalità tradizionale di svolgimento della prestazione di lavoro, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.
ESPLETAMENTO
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà espletata dal Dipendente secondo il seguente calendario settimanale:
in lavoro agile | in ufficio | |
Lunedì | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
Le parti dichiarano di conoscere che il Regolamento, a cui fanno rinvio, fissa le fasce di svolgimento della prestazione lavorativa, ovvero dei periodi di tempo durante i quali il Dipendente deve esplicare il proprio servizio e rendersi contattabile dall’Amministrazione, nonché i termini del cd. diritto alla disconnessione. L’attestazione della presenza in servizio sarà effettuata attraverso una comunicazione a mezzo e-mail indirizzata sia alla casella di posta elettronica a ciò dedicata (la cui gestione è affidata al Settore competente alla gestione del personale), sia al proprio Settore di appartenenza.
La distribuzione dell’orario di lavoro da parte del Dipendente dovrà comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di orario relative alla tutela della sua integrità psico-fisica.
CONTENUTI
I contenuti della prestazione lavorativa svolta in modalità agile, disposti dal Responsabile di Settore, devono essere monitorabili e misurabili nei termini fissati dal Regolamento. Considerato che il “lavoro agile” potrà essere realizzato e mantenuto solo quando e finche´ tale modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede d’ufficio, l’Ente si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, con preavviso di un giorno, allorché si rilevi l’inesatta esecuzione delle prestazioni assegnate o, anche per causa non dipendente dal lavoratore, quando si rilevi l’impossibilità di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni. Restano comunque ferme e impregiudicate le altre ipotesi di recesso e/o modifica dell’accordo stabile dal Regolamento.
STRUMENTI DI LAVORO
Al fine di consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il Dipendente mette a disposizione gli strumenti informatici necessari secondo quanto indicato nell’allegato tecnico che correda, all’occorrenza, il presente accordo.
Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, il Dipendente si
impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless) secondo le prescrizioni dell’allegato tecnico.
Il Dipendente si impegna a mantenere efficienti gli strumenti informatici utilizzati per il lavoro agile, garantendone il corretto funzionamento.
Eventuali ulteriori costi sostenuti dal Dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), non saranno rimborsati dall’Amministrazione.
Il Dipendente assume l’impegno di utilizzare i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente per finalità di lavoro, di rispettare le relative norme di sicurezza e di non manomettere in alcun modo dette attrezzature non consentendone ad altri l’utilizzo.
Il Dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi malfunzionamento e/o circostanza che impedisca il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (a titolo meramente esemplificativo: mancata ricezione dei dati), e qualora la problematica persista per più di n. 2 giorni consecutivi l’Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dall’accordo individuale.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVE
Nel periodo di lavoro in modalità agile al Dipendente continuerà ad applicarsi il trattamento economico e normativo in essere durante lo svolgimento dell’attività in modalità tradizionale. Durante le giornate di lavoro agile, il dipendente potrà fruire di tutti i permessi o altri istituti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative, previa comunicazione ed autorizzazione del dirigente di appartenenza.
Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non prevede il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva, quale, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l’indennità di missione, di trasferta, di reperibilità comunque denominate. Durante le giornate di lavoro agile, il buono pasto non è comunque dovuto.
ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO
L’esercizio del potere di controllo dell’Amministrazione sulla prestazione resa in modalità agile avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni.
RISERVATEZZA
Il Dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’Amministrazione in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo dell’Amministrazione, e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.
Inoltre, in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, il Dipendente, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza contenute nella informativa. In particolare, con riferimento alle modalità del “lavoro agile”, si richiama l’attenzione sui seguenti punti di cui alle citate istruzioni:
a) dovere di porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate;
b) dovere di procedere a bloccare l’elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
c) alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio che il dipendente conservi e tuteli i documenti eventualmente stampati, riponendoli in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, copia dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017, pubblicata a tal uopo dall’INAIL.
L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del Dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. Il Dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note.
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione.
L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile costituisce parte integrante del presente accordo.
CONDOTTE SANZIONABILI
Come da Regolamento, le specifiche condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità agile, che danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari, sono riconducibili a tutte le fattispecie previste dal codice disciplinare e dal codice di comportamento.
NORMA FINALE
Le parti anno atto che il presente accordo è disciplinato dal “Regolamento per la disciplina di modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19, e che la modalità di prestazione ivi disciplinata è destinata a cessare con la modifica dei presupposti che l’hanno richiesta, primariamente riconducibili alle misure di contrasto al contagio da Covid 2019.
In caso di impedimenti che non consentano l’espletamento della regolare attività lavorativa per un periodo superiore a n. 2 giorni consecutivi, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in maniera unilaterale dall’accordo individuale.
Si allega al presente accordo l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (predisposta dall’INAIL) e, ove necessario, l’allegato tecnico predisposto dal servizio informatico dell’Ente. *************************
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del dirigente
Firma del dipendente