Condizioni generali di fornitura 2016
Condizioni generali di fornitura 2016
per machine e impianti
1 Indicazioni generali
1.1 Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del fornitore con la quale egli accetta l’ordinazione (conferma d’ordine). Offerte prive di termine di accettazione non sono vincolanti.
1.2 Le presenti condizioni di fornitura sono vincolanti se dichiarate applicabili nell’offerta o nella conferma d’ordine. Eventuali condizioni diverse del committente sono valide soltanto se esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore.
1.3 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti tra le parti contraenti devono essere redatti per iscritto per essere considerati validi. Le dichiarazioni sotto forma di testo trasmesse o registrate tramite i media elettronici sono equiparate alla forma scritta qualora le parti abbiano stipulato un particolare accordo in tal senso.
1.4 Qualora una clausola delle presenti condizioni di fornitura dovesse risultare integralmente o parzialmente nulla, le parti la sostituiranno con una clausola possibilmente analoga per effetto giuridico ed economico.
2 Estensione delle forniture e delle prestazioni
Le forniture e le prestazioni del fornitore sono riportate in modo esaustivo nella conferma d’ordine, compresi eventuali allegati. Il fornitore è autorizzato a effettuare delle modifiche allo scopo di apportare dei miglioramenti, sempre che queste non causino aumenti di prezzo.
3 Disegni e documentazione tecnica
3.1 Salvo accordi diversi tra le parti, i prospetti e i cataloghi non sono vincolanti. Le indicazioni contenute nella documentazione tecnica sono da considerarsi vincolanti solo se espressamente garantite.
3.2 Ogni parte si riserva tutti i diritti sulla documentazione tecnica e sui disegni consegnati alla controparte. La parte ricevente riconosce questi diritti e si astiene – salvo una preventiva autorizzazione scritta della controparte – dal rendere tali documenti integralmente o parzialmente accessibili a terzi o dal farne un uso diverso da quello per il quale sono stati consegnati.
4 Disposizioni vigenti nel paese di destinazione e dispositivi di sicurezza
4.1 Il committente è tenuto ad informare il fornitore al più tardi al momento dell’ordinazione sulle disposizioni e normative vigenti, applicabili all’esecuzione delle forniture e delle prestazioni, al loro esercizio, nonché alla prevenzione delle malattie e degli infortuni.
4.2. In assenza di accordi come previsto alla cifra 4.1, le forniture e le prestazioni corrispondono alle disposizioni e alle normative vigenti presso la sede del fornitore. Ulteriori o altri dispositivi di sicurezza vengono aggiunti alla fornitura solo se espressamente concordato.
5 Prezzi
5.1 Salvo accordi diversi i xxxxxx s’intendono netti, franco officina del fornitore, imballaggio escluso, in franchi svizzeri liberamente disponibili, senza qualsiasi ritenuta.
Tutte le spese accessorie (costi di trasporto, assicurazioni, autorizzazioni d’esportazione, di transito, d’importazione e altri tipi di autorizzazioni, nonché i costi sostenuti per certificati, vidimazioni), sono a carico del committente. Il committente si fa carico altresì di tutte le tasse, imposte, diritti, dazi e simili ed è tenuto ad assumersi le spese amministrative risultanti dal contratto o necessarie per il suo adempimento. Se le spese e le tasse di questo tipo sono generate presso il fornitore o il suo personale ausiliario, il committente è tenuto a rimborsarle dietro presentazione dei relativi giustificativi.
5.2 Il fornitore si riserva di adattare il prezzo se tra la data dell’offerta e quella della fornitura effettuata secondo i termini di contratto i costi della manodopera o dei materiali hanno subito delle variazioni.
Il prezzo sarà inoltre adattato in maniera adeguata
- se il termine di consegna è prorogato per uno dei motivi elencati alla cifra 8.3, oppure
- se tipo o volume della fornitura o delle prestazioni concordati hanno subito una modifica, oppure
- se materiali o esecuzione subiscono modifiche in quanto la documentazione fornita dal committente non è conforme a situazione reale o è incompleta, op-
pure
- se leggi, disposizioni, principi di interpretazione o applicazione sono stati modificati.
6 Condizioni di pagamento
6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza deduzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili.
Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti:
- un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente,
- un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito,il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore.
L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito documentario sono a carico del committente.
6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso.
6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarcimento danni.
Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la conclusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni.
6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
7 Riserva della proprietà
Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture finché queste non sono state interamente pagate conformemente al contratto.
Il committente è tenuto a fornire la propria collaborazione affinché siano adottate le misure necessarie per proteggere la proprietà del fornitore; attraverso la stipula del contratto in particolare, egli autorizza il fornitore a procedere alla registrazione o annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri pubblici, libri o documenti simili in conformità alle leggi del rispettivo paese e a compiere le formalità necessarie. Le spese relative vanno a carico del committente.
Il committente provvederà a proprie spese alla manutenzione degli oggetti fornitigli durante l’intera durata della riserva di proprietà, nonché ad assicurarli a favore del fornitore contro furto, avaria, incendio, acqua e altri rischi. Egli prenderà inoltre tutti i provvedimenti necessari per evitare che i diritti di proprietà del fornitore vengano pregiudicati o annullati.
8 Termine di consegna
8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al commit- tente entro il relativo termine di scadenza.
8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente.
8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,
a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pat-
tuite;
b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi;
c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite.
8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente.
L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora.
Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale dovesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute.
8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia.
8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicitamente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.
9 Imballaggio
L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il committente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.
10 Trasferimento di utili e rischi
9.1 Gli utili e i rischi relativi alle forniture passano al committente al più tardi nel momento in cui le forniture lasciano lo stabilimento del fornitore.
9.2 Se la spedizione subisce ritardi su richiesta del committente o per altri motivi non imputabili al fornitore, i xxxxxx passano al committente a partire dal momento originariamente previsto per la spedizione. A partire da quel momento le forniture vengono immagazzinate e assicurate a carico e rischio del committente.
11 Spedizione, trasporto e assicurazione
9.3 Richieste particolari in merito alla spedizione, al trasporto e all’assicurazione dovranno essere notificate al fornitore in tempo utile. Il trasporto avviene a carico e rischio del committente.
11.2 Il committente è tenuto a segnalare eventuali reclami concernenti la spedizione o il trasporto immediatamente all’ultimo vettore al momento della ricezione della fornitura o dei documenti di trasporto.
11.3 L’assicurazione contro danni di qualsiasi genere spetta al committente.
12 Verifica e collaudo delle forniture e prestazioni
12.1 Se d’uso, il fornitore controllerà le forniture e le prestazioni prima della spedizione. Qualora il committente richiedesse ulteriori verifiche, queste ultime dovranno essere concordate separatamente e saranno a carico del committente.
12.2 Il committente deve controllare le forniture e le prestazioni entro un periodo adeguato e notificare immediatamente e per iscritto eventuali difetti al fornitore. In assenza di tale notifica le forniture e le prestazioni sono da considerarsi accettate.
12.3 Il fornitore è tenuto ad eliminare al più presto i difetti segnalatigli di cui alla cifra 12.2; il committente è tenuto a dare questa possibilità al fornitore. Ad avvenuta eliminazione dei difetti avrà luogo, su richiesta del committente o del fornitore, un collaudo di cui alla cifra 12.4.
12.4 Fatta salva la cifra 12.3, per eseguire tale collaudo e per stabilirne le condizioni occorre stipulare un accordo separato. Salvo accordi diversi tra le parti valgono le modalità seguenti:
- il fornitore è tenuto a informare il committente in tempo utile sull’esecuzione del collaudo in modo da far sì che quest’ultimo o un suo rappresentante vi possa assistere;
- va redatto un verbale del collaudo che dovrà essere firmato dal committente e dal fornitore oppure dai loro rappresentanti. Nel verbale sarà registrato che la fornitura è stata ricevuta oppure che è stata ricevuta con riserva o che il committente l’ha rifiuta. Nei casi di ricezione con riserva o di rifiuto, ogni singolo difetto rilevato va verbalizzato.
- Per difetti insignificanti, in particolare se questi ultimi non pregiudicano sensibilmente il funzionamento delle forniture o delle prestazioni, il committente non può rifiutarsi di ricevere le forniture e di apporre la propria firma sul verbale. Il fornitore è tenuto ad eliminare immediatamente tali difetti.
- in caso di differenze notevoli rispetto a quanto previsto dal contratto o di difetti gravi, il committente è tenuto a dare al
fornitore la possibilità di eliminare i difetti entro un termine adeguato, dopo di che avrà luogo un nuovo collaudo.
Se dovessero emergere nuovamente notevoli differenze rispetto a quanto previsto dal contratto o gravi difetti, il committente potrà pretendere dal fornitore quanto eventualmente concordato (riduzione di prezzo, pagamento di un indennizzo oppure altre prestazioni). Se tuttavia i difetti riscontrati in occasione di questo collaudo dovessero rivelarsi talmente gravi da non poter essere eliminati entro un termine adeguato e da rendere le forniture e le prestazioni inutilizzabili per il fine previsto o utilizzabili solo in misura fortemente ridotta, il committente ha il diritto di rifiutare la ricezione della parte difettosa oppure, se per ragioni economiche una ricezione parziale dovesse risultare inaccettabile per il committente, di recedere dal contratto. Il fornitore potrà essere obbligato a rimborsare esclusivamente gli importi percepiti per le parti relative della fornitura.
12.5 Il collaudo è da considerarsi effettuato anche,
- se, nonostante l’invito precedente a presentarsi, il committente non è presente al collaudo;
- se il collaudo – per motivi indipendenti dal fornitore – non può avere luogo al termine previsto;
- se il committente rifiuta l’accettazione senza averne il diritto;
- se il committente si rifiuta di firmare un verbale di collaudo redatto ai sensi della cifra 12.4;
- non appena il committente utilizza le forniture o le prestazioni del fornitore.
12.6 Ad eccezione di quanto esplicitamente indicato alle cifre 12.4 e 13 (garanzia, responsabilità per difetti), il committente non può far valere altri diritti o pretese per qualsiasi difetto di forniture o prestazioni.
13 Garanzia, responsabilità per difetti
13.1 Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Il periodo di garanzia ha inizio con l’avvenuta spedizione dallo stabilimento del fornitore o, se pattuito, con la ricezione delle forniture e delle prestazioni, oppure a montaggio ultimato se quest’ultimo è eseguito dal fornitore. Se spedizione, accettazione o montaggio subiscono dei ritardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade al più tardi 18 mesi dalla comunicazione di pronta spedizione.
Per le parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha inizio nuovamente e scade 6 mesi dopo la sostituzione, la riparazione o la ricezione, tuttavia dura al massimo fino al periodo corrispondente al doppio del periodo di garanzia di cui al capoverso precedente.
La garanzia scade anticipatamente se il committente o terzi eseguono modifiche o riparazioni, o se in caso di difetto il committente non intraprende immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.
13.2 Responsabilità per difetti di materiale, di costruzione e di esecuzione
Su richiesta scritta del committente il fornitore s‘impegna al più presto a riparare o sostituire a sua scelta tutte le parti da lui fornite rivelatesi difettose o inutilizzabili durante il periodo di garanzia a causa di materiale scadente, difetti di costruzione o di esecuzione. Le parti sostituite diventano di proprietà del fornitore se questi non vi rinuncia esplicitamente. Il fornitore si assume i costi del provvedimento nei limiti proporzionali a patto che non superino i costi usuali per trasporti, personale, viaggio e soggiorno nonché quelli di smontaggio e rimontaggio delle parti in questione.
13.3 Responsabilità per caratteristiche garantite
Sono considerate garantite esclusivamente le caratteristiche esplicitamente indicate come tali nella conferma d’ordine o nelle specifiche. Tale garanzia rimane in vigore al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia. Se è previsto un collaudo, la garanzia è da considerarsi soddisfatta se in occasione del collaudo viene fornita la prova in merito alle caratteristiche.
Se le caratteristiche garantite risultano non soddisfatte o soddisfatte solo in parte, il committente ha in primis la facoltà di chiedere provvedimenti immediati da parte del fornitore. Il committente è tenuto a concedere al fornitore la possibilità di provvedervi e il tempo necessario a tal fine.
Qualora l’esito di tali provvedimenti dovesse essere parzialmente o integralmente negativo, il committente ha diritto all’indennizzo convenuto per tale evenienza oppure, in mancanza di un accordo in tal senso, a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forniture o le prestazioni risultassero inutilizzabili per lo scopo previsto o utilizzabili solo in misura fortemente ridotta, il committente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche un’accettazione parziale dovesse risultare inaccettabile per lui e questi lo comunica immediatamente, di recedere dal contratto. Il fornitore potrà essere obbligato solo al rimborso degli importi percepiti per le parti della fornitura interessate dalla risoluzione del contratto.
13.4 Esclusioni della responsabilità per difetti
Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore tutti i danni comprovatamente non causati da materiale scadente, da un difetto di costruzione o da un’esecuzione non conforme, come per esempio danni causati da usura naturale, manutenzione non conforme, inosservanza di disposizioni sul funzionamento, impiego eccessivo, uso di materiali inadeguati, incidenza di elementi chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, nonché da altri motivi non imputabili al fornitore.
13.5 Forniture e prestazioni di subappaltatori
Per le forniture e prestazioni fornite da subappaltatori a richiesta dal committente, il fornitore si assume la garanzia soltanto nei limiti previsti dagli obblighi di garanzia assunti dai rispettivi subappaltatori.
13.6 Esclusività dei diritti di garanzia
Fatti salvi i diritti esplicitamente elencati alle cifre 13.1-13.5, il committente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione, nonché per la mancanza di caratteristiche garantite.
Se il committente contesta un difetto ma il fornitore non riscontra un difetto per cui è tenuto a rispondere, il committente deve pagare al fornitore il lavoro svolto e rimborsare le altre spese o i costi sostenuti da quest’ultimo.
13.7 Responsabilità per doveri accessori
Il fornitore risponde per pretese del committente causate dalla consulenza non conforme o simile oppure dalla violazione di qualsiasi dovere secondario solo in caso di dolo o di colpa grave.
14 Mancato adempimento o adempimento non conforme e rispettive conseguenze
14.1 In tutti i casi non disciplinati esplicitamente dalle presenti condizioni, e in special modo se il fornitore inizia senza un motivo valido l’esecuzione delle forniture e delle prestazioni con un ritardo tale da non poter più prevedere un adempimento nei termini previsti, o se per motivi imputabili al fornitore si ha la certezza che l’esecuzione della fornitura non avverrà nel rispetto del contratto, o se per colpa del fornitore sono state eseguite forniture o prestazioni non conformi al contratto, il committente è autorizzato a concedere al fornitore una proroga adeguata, pena la rescissione del contratto in caso di mancata osservanza. Se la nuova scadenza trascorre inutilizzata per colpa del fornitore, il committente può recedere dal contratto per quanto riguarda le forniture o le prestazioni non conformi al contratto o la cui esecuzione non conforme è da prevedersi con certezza, ed esigere il rimborso dei pagamenti già effettuati per tali forniture o prestazioni.
14.2 In tal caso – per quanto riguarda eventuali pretese del committente per risarcimento danni nonché per quanto riguarda l’esclusione di ulteriori responsabilità del fornitore – valgono le disposizioni di cui alla cifra 19; l’eventuale indennizzo è limitato al 10% del prezzo contrattuale delle forniture e delle prestazioni interessate dalla risoluzione del contratto.
15 Risoluzione del contratto da parte del fornitore
Qualora avvenimenti imprevisti dovessero modificare sensibilmente la portata economica o l’oggetto delle forniture o delle prestazioni o dovessero avere considerevoli ripercussioni sui lavori del fornitore, nonché nel caso di un’impossibilità d’esecuzione subentrata a posteriori, il contratto sarà adeguatamente adattato. Se per motivi economici ciò non risultasse accettabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo.
Se il fornitore intende recedere dal contratto, egli è tenuto ad informare immediatamente il committente dopo essersi reso conto della portata dell’avvenimento, anche se precedentemente era stata convenuta una proroga del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto al pagamento delle forniture e prestazioni già eseguite. Sono escluse pretese del committente per risarcimento di danni a seguito della risoluzione del contratto.
16 Controlli sulle esportazioni
Il committente accetta che le forniture possano sottostare alle disposizioni e direttive di legge vigenti in Svizzera e/o all’estero in materia di controllo sulle esportazioni e che senza un’autorizzazione di esportazione o riesportazione da parte dell’autorità competente non è possibile vendere, noleggiare o trasmettere in altro modo oppure utilizzare per scopi diversi da quello concordato la fornitura ricevuta. Il committente si impegna a rispettare le suddette disposizioni e direttive in materia. Egli prende inoltre atto del fatto che queste disposizioni e direttive possono essere soggette a modifiche e che sono applicabili al contratto sempre nella forma in vigore in quel momento.
17 Protezione dei dati
Il fornitore è autorizzato nei limiti dell’esecuzione del contratto a utilizzare i dati personali del committente. Il committente autorizza in particolare il fornitore a trasmettere questi dati anche a terzi in Svizzera e all’estero nel quadro della gestione e cura dei rapporti d’affari tra le parti.
18 Software
Salvo accordi diversi tra le parti, al committente è concesso un diritto d’usufrutto non esclusivo per l’uso regolamentare dei software compresi nelle forniture e nelle prestazioni. Il committente non è autorizzato a copiare (fatta eccezione per l’archiviazione, la ricerca di errori o la sostituzione di supporti di dati difettosi) o a elaborare il software a disposizione. In particolare il committente non è autorizzato senza previa conferma scritta da parte del fornitore a disassemblare, scomporre, decifrare o sviluppare inversamente il software in uso. In caso di violazione, il fornitore può revocare il diritto all’uso del software. Per quanto riguarda i software di terzi si applicano le condizioni del relativo produttore che in caso di violazione può avanzare delle pretese in aggiunta a quelle del fornitore.
19 Esclusione di altre responsabilità del fornitore
Tutti i casi di violazione contrattuale e le rispettive conseguenze legali, nonché qualsiasi altra pretesa che il committente faccia valere, sono regolati in modo esaustivo nelle presenti condizioni. Nel caso in cui dovessero risultare delle pretese da parte del committente in relazione al contratto oppure derivanti dalla mancata esecuzione del contratto, l’importo complessivo di queste pretese è limitato al prezzo pagato dal committente. Al contrario, sono escluse in particolar modo tutte le pretese non esplicitamente menzionate per risarcimento danni, riduzioni di prezzo, risoluzione del contratto o recesso dallo stesso. In nessun caso il committente può far valere diritti di risarcimento danni non avvenuti sull’oggetto fornito, come danni per mancata produzione, mancato uso, mancate ordinazioni, costi di richiamo, lucro cessante nonché per altri danni diretti o indiretti. È esclusa altresì ogni responsabilità in caso di richiesta di risarcimento di soggetti terzi avanzata nei confronti del committente per violazione del diritto dei beni immateriali.
L’esclusione di altre responsabilità del fornitore non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale per il personale ausiliario del medesimo.
Questa esclusione della responsabilità non vale se è in contrasto con il diritto imperativo.
20 Diritto di regresso del fornitore
Qualora atti o omissioni del committente o del suo personale ausiliario dovessero causare infortuni a persone o danni a cose appartenenti a terzi, e se per tali fatti dovesse essere messo in causa il fornitore, quest’ultimo è autorizzato a esercitare il diritto di regresso nei confronti del committente.
21 Montaggio
Se il fornitore si assume anche i lavori di montaggio o il loro monitoraggio si applicano le Condizioni generali di montaggio di Swissmem.
22 Foro e diritto applicabile
22.1 Foro competente per il committente e per il fornitore è il domicilio del fornitore.
Il fornitore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio il committente al domicilio di quest’ultimo.
22.2 Il rapporto giuridico è soggetto al diritto materiale svizzero.
Condizioni generali di manutenzione 2017
e riparazione
1. Campo d’applicazione
Le presenti condizioni si applicano all’assunzione di lavori di manutenzione, riparazione e modifica, nonché per lavori di rimessa in servizio (di seguito denominati «Servizi») in ambito commerciale e industriale.
2. Entità delle prestazioni
L’entità delle prestazioni risulta dalla conferma d’ordine dell’appaltatore o dal contratto relativo ai Servizi (di seguito entrambi denominati «Contratto»).
3. Conclusione del Contratto
3.1 Il Contratto viene stipulato con la ricezione della conferma scritta, con cui l’appaltatore dichiara di accettare l’incarico («Conferma d’ordine»), o ricevendo i Servizi.
3.2 Le presenti condizioni sono vincolanti, se sono state dichiarate applicabili nell’offerta o nella Conferma d’ordine. Condizioni di altro tenore del committente sono valide soltanto nella misura in cui sono state accettate dall’appaltatore espressamente e per iscritto.
3.3 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contrattuali richiedono la forma scritta per la loro validità.
3.4 Qualora una disposizione delle presenti condizioni dovesse rivelarsi totalmente o parzialmente inefficace, le parti contrattuali la sostituiranno con un nuovo accordo che vi si avvicini, economicamente e giuridicamente, il più possibile.
4. Informazioni per i Servizi
Ciascuna parte contrattuale mantiene i propri diritti relativi alle informazioni utilizzate per i Servizi, quali ad es. piani, do- cumentazione tecnica, software, ecc.
5. Diritti e obblighi del committente
5.1. Il committente deve comunicare all’appaltatore irregolarità, danni o difetti all’oggetto dei Servizi.
5.2 Il committente mette a disposizione dell’appaltatore la documentazione tecnica necessaria e utile per l’esecuzione dei Servizi. Qualora l’appaltatore richiedesse un’integrazione a tale documentazione tecnica, il committente s’impegna a pro- curarla.
5.3 Qualora i Servizi vengano eseguiti presso il committente, il committente mette a disposizione del personale dell’appaltatore delle officine adatte e sicure, nonché, se necessario, uno specialista a titolo gratuito, e procura un accesso sicuro all’oggetto dei Servizi (inclusi i diritti di passo pedonale e veicolare necessari).
5.4 Qualora i Servizi vengano eseguiti presso l’appaltatore, il committente si occupa dello smontaggio e del montaggio, nonché dei trasporti, conformemente alle istruzioni dell’appaltatore.
5.5 Il committente è tenuto a procurarsi tempestivamente eventuali pezzi di ricambio e a metterli a disposizione del personale dell’appaltatore, a meno che la conferma d’ordine non preveda che sia l’appaltatore a fornire i pezzi di ricambio.
5.6 Il committente deve informare l’appaltatore per iscritto riguardo a disposizioni e norme da rispettare concernenti l’oggetto dei Servizi, nonché riguardo a circostanze che gli impongono di prestare particolare attenzione nei suoi confronti o nei confronti di terzi. In assenza di un accordo particolare, i Servizi sono prestati conformemente alle disposizioni e norme vigenti presso la sededell’appaltatore.
5.7 Al più tardi al momento dell’ordinazione, il committente è tenuto a informare l’appaltatore per iscritto in merito alle disposizi- oni e alle norme da rispettare concernenti la prevenzione di malattie e infortuni. Il committente è tenuto ad adottare misure adeguate per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, a prestare sostegno adeguato in caso di infortunio o malattia del personale e a documentare le istruzioni in materia di sicurezza impartite.
6. Diritti e obblighi dell’appaltatore
6.1 L’appaltatore si impegna ad eseguire i Servizi a regola d’arte, avvalendosi di personale qualificato, o a farli eseguire da terzi come subappaltatori.
6.2 Ai fini della quantificazione del dispendio in termini di materiale e lavoro, l’appaltatore è tenuto a ispezionare l’oggetto dei Servizi (ispezione). L’appaltatore può eseguire eventuali prestazioni constatate, che non rientrano nell’ambito dei Servizi convenuti, previo accordo con il committente.
6.3 L’appaltatore esegue i Servizi a sua scelta presso il committente o nelle proprie officine.
6.4 L’appaltatore può effettuare, prima dell’inizio dell’esecuzione dei Servizi, una valutazione dei pericoli ed un controllo di sicurezza; egli ha il diritto di rifiutare o interrompere in ogni momento l’esecuzione dei Servizi, se la sicurezza del personale non è garantita o se il committente non adempie ai propri obblighi.
6.5 L’appaltatore è tenuto a stilare, per il committente, un rapporto di servizio relativo ai Servizi eseguiti.
7. Notifica
L’ispezione e le comunicazioni dell’appaltatore al committente o al suo rappresentante in merito allo stato, alla disponibilità operativa, alla sicurezza, all’idoneità all’impiego dell’oggetto dei Servizi, ecc., nonché pareri divergenti relativi a istruzioni, misure, ecc. del committente, sono da considerarsi notifiche e liberano l’appaltatore dalla sua responsabilità.
8. Termine d’esecuzione
8.1 Salvo diversa pattuizione, tutte le indicazioni relative ai termini di esecuzione sono basate su stime e pertanto non sono vincolanti.
8.2 La pattuizione di un termine d’esecuzione vincolante presuppone la conoscenza dell’entità dei Servizi.
8.3 Un termine d’esecuzione vincolante viene adeguatamente prorogato:
- se le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei Servizi non pervengono tempestivamente all’appaltatore o se vengono modificate successivamente da parte del committente; o
- se il committente viene meno ai propri obblighi derivanti dal contratto, in particolare se non adempie tempestivamente, o non adempie proprio, agli obblighi di cui alla cifra 5 o agli obblighi di pagamento di cui alla cifra 10; o
- se si verificano degli impedimenti inevitabili per l’appaltatore, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, e ciò a pres- cindere che si verifichino presso di lui, presso il committente o presso terzi. Rientrano tra questi impedimenti, ad esem- pio, epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, atti terroristici, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabo- taggi, seri problemi operativi, incidenti, scioperi, ritardata o errata fornitura dei materiali necessari, provvedimenti o omissioni di autorità, organi nazionali o sovranazionali consigli di viaggio di autorità, embarghi, impedimenti del trasporto impre- vedibili, incendio, esplosione, catastrofi naturali.
8.4 Se l’appaltatore, per motivi ascrivibili a propria colpa, non rispetta un termine d’esecuzione vincolante, il comm ittente ha diritto - nella misura in cui abbia subito un danno - ad un risarcimento per ritardo dello 0.5% per ogni settimana completa di ritardo, fino ad un massimo del 5%. La base di calcolo del risarcimento per ritardo è costituita dal prezzo dei Servizi relativa alla parte dell’impianto che a causa del ritardo non può essere messa in servizio per tempo. Sono escluse ulteriori pretese e diritti per mora, in particolare pretese di risarcimento del danno.
Raggiunto il massimo del risarcimento per ritardo, il committente deve assegnare per iscritto all’appaltatore un adeguato termine supplementare. Qualora l’appaltatore, per motivi ascrivibili a propria colpa, non rispetti nemmeno questo termine supplementare, il committente potrà rifiutare l’accettazione della parte tardiva dei Servizi e, in questa misura, recedere dal contratto, chiedendo la restituzione delle somme già versate per le prestazioni oggetto del recesso.
8.5 Un termine d’esecuzione vincolante si considera rispettato anche ove manchino parti o siano necessari interventi succes- sivi, se l’esercizio conforme è reso nuovamente possibile o non ne sia pregiudicato.
8.6 Qualora sia stata pattuita una determinata data, anziché un termine d’esecuzione, la data vale quale ultimo giorno del termine d’esecuzione. In tal caso, le cifre da 8.1 a 8.5 si applicano per analogia.
8.7 Il committente non può vantare ulteriori diritti o pretese per ritardi dei Servizi, all’infuori di quelli menzionati espressa- mente in questa cifra. La presente limitazione non si applica in caso di dolo o colpa grave dell’appaltatore.
9. Prezzi
9.1 Salvo diversa pattuizione, i Servizi vengono fatturati secondo il dispendio di tempo e di materiale, applicando le tariffe dell’appaltatore. Ciò vale in particolare anche per l’elaborazione, in relazione al Contratto, di documentazione tecnica, rapporti, perizie, analisi di misurazioni e verifiche tecniche. Rientrano nel dispendio di materiale anche i costi per l’util xxxx di attrezzi speciali ed equipaggiamento, nonché per materiali di consumo e piccola attrezzatura.
Rientrano nel tempo di lavoro il tempo di viaggio, un tempo adeguato di preparazione e di chiusura. Il committente deve sottoscrivere il rapporto di servizio di cui alla cifra 6.5. Se il committente non sottoscrive il rapporto di servizio senza motivo, o non lo sottoscrive tempestivamente, vengono poste alla base della fatturazione le registrazioni del personale dell’appal- tatore.
9.2 Salvo diversa pattuizione, i trasporti, lo smontaggio, il montaggio, l’installazione e prestazioni simili vengono effettuate per conto e a rischio e pericolo del committente.
9.3 L’appaltatore fattura al committente le spese di viaggio, trasporto, soggiorno (dislocamento) ed eventuali altre spese se- condo il dispendio.
9.4 Salvo pattuizione contraria, tutti i prezzi si intendono netti, in franchi svizzeri liberamente disponibili e senza alcuna ritenuta.
Tutte le spese come x.xx. spese per il trasporto, l’assicurazione, le autorizzazioni all’esportazione, al transito, all’impor- tazione e per eventuali altre autorizzazioni, nonché per certificazioni, sono a carico del committente. Sono ugualmente a carico del committente tutte le imposte, tasse, emolumenti, dazi e simili, nonché tutti i relativi costi amminist rativi, che vengono prelevati in relazione al Contratto o alla sua esecuzione. Nella misura in cui tali costi vengano prelevati presso l’appaltatore o i suoi ausiliari, il committente è tenuto a rifonderli previa presentazione dei giustificativi.
9.5 L’appaltatore deve comunicare al committente l’esito dell’ispezione prima dell’inizio dei Servizi. L’appaltatore non si assume alcuna responsabilità in merito ad indicazioni relative all’entità dei costi presumibili. Se il committente rinuncia all’esecuzione dei Servizi dopo l’ispezione, l’appaltatore gli fattura i costi dell’ispezione, nonché dello smontaggio e del rimontaggio.
10. Condizioni di pagamento
10.1 Salvo diversa pattuizione, l’appaltatore fattura mensilmente il prezzo ed i costi di cui alla cifra 9. Il pagamento diviene esigibile 30 giorni dopo la data della fattura. L’appaltatore può richiedere un acconto pari al 20% del presunto dispendio di tempo e materiale.
Il committente effettua i pagamenti al domicilio dell’appaltatore senza deduzioni (p. es. sconto, imposte, tasse e simili). L’obbligo di pagamento è adempiuto, se sono stati messi franchi svizzeri a libera disposizione dell’appaltatore al suo do- micilio (salvo diverso accordo).
10.2 Il committente non può trattenere o ridurre i pagamenti per reclami, pretese o contropretese non riconosciute dall’ap- paltatore. I pagamenti devono essere effettuati anche se i Servizi sono ritardati o divenuti impossibili per cause per cui l’appaltatore non è tenuto a rispondere.
10.3 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento concordati, questi deve corrispondere, senza interpellazione, un interesse del 5% annuo a far data dalla scadenza pattuita. Resta riservato il risarcimento di ulteriori danni. Il pagamento di interessi di mora non libera dall’obbligo di pagamento contrattuale.
11. Proprietà, passaggio dei rischi e assicurazione
11.1 Se non diversamente pattuito, eventuali parti sostituite rimangono di proprietà del committente.
11.2 Salvo pattuizione contraria, durante l’esecuzione dei Servizi (anche se questa avviene negli stabilimenti dell’appaltatore), o durante un trasporto resosi necessario risp. durante uno stoccaggio, il committente sopporta il rischio di danneggiamento o perdita dell’oggetto dei Servizi da trattare, di una sua parte, così come dei materiali, pezzi di ricambio e strumenti ausiliari messi a disposizione da parte del committente.
11.3 L’assicurazione contro danni di qualsiasi tipo incombe al committente.
11.4 Al committente incombe lo smaltimento dei pezzi sostituiti o dei materiali di consumo risultanti dall’esecuzione dei Servizi (oli, gas, polvere, ecc.).
12. Garanzia, responsabilità per difetti
12.1 L’appaltatore garantisce l’esecuzione diligente e regola d’arte dei Servizi per 12 mesi dopo la loro fine, conformemente alle seguenti disposizioni.
Qualora i Servizi vengano interrotti per i motivi menzionati alla cifra 8.3, il termine di garanzia per i Servizi terminati prima dell’interruzione inizia a decorrere al più tardi 30 giorni dopo l’inizio dell’interruzione.
12.2 Se durante il termine di garanzia l’oggetto dei Servizi trattato, parti dello stesso o parti di ricambio fornite risultino difet- tose, e ciò sia in maniera comprovata riconducibile ad un’esecuzione non a regola d’arte o non diligente dei Servizi, o a materiale fornito dall’appaltatore in relazione al Contratto, l’appaltatore è tenuto, entro un adeguato termine, ad eliminare il difetto a propria scelta tramite riparazione o tramite sostituzione delle parti difettose. Tale obbligo è sottoposto alla condizione che il committente, durante il termine di garanzia, segnali all’appaltatore per iscritto i difetti immediatamente dopo averli scoperti.
12.3 L’appaltatore garantisce per le riparazioni allo stesso modo che per i Servizi originariamente effettuati.
12.4 Il termine di garanzia scade in ogni caso due anni dopo la stipulazione del Contratto.
12.5 L’appaltatore risponde per prestazioni effettuate dal personale del committente solo per colpa grave nell’istruzione e sorveglianza degli stessi.
12.6 La garanzia è esclusa se il committente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza il consenso scritto dell’appalta- tore, o se il committente, insorto un difetto, non prende immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno, o se non dà la possibilità all’appaltatore di eliminare il difetto.
12.7 Sono esclusi dalla garanzia e responsabilità dell’appaltatore eventuali difetti riconducibili a circostanze non imputabili all’appaltatore, quali p. es. usura naturale, utilizzo o manutenzione inappropriate, inosservanza di prescrizioni sul funzi- onamento, impiego eccessivo, misure di riduzione del danno inappropriate, mezzi di esercizio inadeguati, fattori chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dall’appaltatore.
Sono esclusi altri diritti o pretese per difetti all’infuori di quanto menzionato alle cifre da 12.1 a 12.5,
13. Inadempimento o adempimento non conforme e sue conseguenze
13.1 In tutti i casi di adempimento non conforme o d’inadempimento non disciplinati esplicitamente dalle presenti condizioni, in special modo se l’appaltatore inizia senza motivo l’esecuzione dei Servizi con tale ritardo per cui non è più prevedi- bile il loro tempestivo completamento, oppure per colpa dell’appaltatore è prevedibile con certezza un’esecuzione non conforme al contratto, oppure per colpa dell’appaltatore sono stati eseguiti Servizi non conformi al contratto, il commit- tente è autorizzato a fissare all’appaltatore un adeguato termine supplementare, con comminatoria di recesso dal con- tratto in caso di inadempimento. Qualora l’appaltatore lasciasse colpevolmente scadere questo termine sup- plementare, il committente può recedere dal contratto per quanto concerne i Servizi eseguiti in maniera non conforme al contratto o per cui è prevedibile con certezza l’esecuzione non conforme al contratto, ed esigere il rimborso della relativa parte di pagamenti già effettuati.
13.2 In tal caso valgono le disposizioni della cifra 18, per quanto attiene a eventuali pretese di risarcimento danni del com- mittente, nonché all’esclusione di ulteriori responsabilità. La pretesa di risarcimento danni è limitata al 10 % del prezzo contrattuale dei Servizi, per cui è stato dichiarato il recesso.
14. Modificazione e risoluzione del contratto
14.1 Qualora avvenimenti imprevisti modifichino sensibilmente la portata economica o il contenuto del Contratto, o avessero considerevoli ripercussioni sui Servizi dell’appaltatore, nonché nel caso in cui l’esecuzione risultasse successivamente impossibile, il contratto sarà adeguatamente adattato dalle parti.
14.2 Se, per motivi non prevedibili, l’esecuzione fosse divenuta per l’appaltatore dal punto di vista economico non più ragione-
volmente esigibile, questi ha diritto alla risoluzione del Contratto o delle relative parti del medesimo, a condizione che lo notifichi al committente immediatamente dopo aver preso conoscenza delle circostanze. In tal caso, l’appaltatore ha diritto alla remunerazione dei Servizi già forniti. È esclusa ogni pretesa di risarcimento danni da parte del committente.
15. Controllo delle esportazioni
Il committente riconosce che i Servizi sottostanno alle disposizioni e normative svizzere e/o straniere in materia di controllo delle esportazioni, che possono essere sottoposti a obblighi d’autorizzazione delle autorità e che può rendersi necessaria una dichiarazione d’utilizzazione finale. Ciò può comportare che beni, software, tecnologie (dati tecnici) ecc. non possa- no essere né esportati né utilizzati per uno scopo diverso da quello pattuito senza un’autorizzazione di esportazione o ri- esportazione rilasciata dall’autorità competente. Il committente è tenuto a rispettare tali disposizioni e normative.
16. Protezione dei dati
L’appaltatore ha diritto di trattare dati personali del committente nell’ambito dell’esecuzione del contratto. In quest’ambito, il committente si dichiara in particolare d’accordo alla comunicazione di tali dati anche a terzi, in Svizzera e all’estero, da parte dell’appaltatore.
17. Dispositivi aggiuntivi, dati tecnici e software
L’appaltatore ha diritto, nell’ambito dell’esecuzione dei Servizi, di installare sull’oggetto dei Servizi dispositivi aggiuntivi e/o software che permettano, in particolare, di scaricare e raccogliere dati tecnici, nonché relativi all’utilizzo ed alla localizzazi- one, di utilizzare e aggiornare tali dati, di procurarsi informazioni sull’interfaccia, di permettere l’accesso a protocolli e test, e di collegare tali dispositivi e/o software a dispositivi di servizio e/o a piattaforme di elaborazione dei dati dell’appaltatore. I dispositivi e/o i software aggiuntivi, se forniti dall’appaltatore, nonché in ogni caso i relativi diritti immateriali, rimangono di proprietà dell’appaltatore e potranno essere disattivati o rimossi alla fine del Contratto, nonché in caso di violazione delle disposizioni di utilizzo o e/o di licenza applicabili. L’appaltatore ha diritto di trattare e far trattare da terzi i dati del committente raccolti nell’ambito dell’esecuzione del Contratto ai fini della fornitura delle prestazioni al committente, a fini statistic i, per l’analisi di dati interna, per la protezione di dispositivi e/o di software, nonché per il miglioramento e lo sviluppo di prodotti e servizi dell’appaltatore. Il committente è in particolare d’accordo al trasferimento all’estero di tali dati da parte dell’appaltatore.
Salvo diverso accordo, al committente viene concesso il diritto non esclusivo all’utilizzo del software esclusivamente insieme all’oggetto dei Servizi. Il committente non è autorizzato a creare copie o a elaborare il software. In particolare, il committente non può disassemblare, decompilare, decodificare o effettuare operazioni di «reverse engineering» del software senza preventiva approvazione scritta dell’appaltatore. In caso di violazione, l’appaltatore può revocare il diritto d’utilizzo.
In caso di software di terzi valgono le condizioni d’utilizzo del concedente, il quale - oltre all’appaltatore - potrà avanzare pretese in caso di violazione.
18. Esclusione di ulteriori responsabilità dell’appaltatore
Le presenti condizioni disciplinano in maniera esaustiva tutti i casi di violazioni contrattuali ed i relativi effetti giuridici, nonché tutte le pretese del committente, a prescindere dal titolo giuridico su cui poggiano. Nel caso in cui il committente vantasse pretese derivanti dal o in relazione al Contratto o al suo adempimento non conforme, l’importo totale di queste pretese è limitato al prezzo corrisposto dal committente. Per contro, sono escluse tutte le pretese di risarcimento dei danni non esplicitamente menzionate, in particolare la rivendicazione di danni come p. es. interruzioni della produzione, man- cato utilizzo, perdita di incarichi, costi di ritiro, mancato guadagno, nonché di altri danni diretti o indiretti, nonché l’azione estimatoria, l’annullamento o il recesso dal contratto.
È esclusa anche la responsabilità per il risarcimento di pretese di terzi fatte valere nei confronti del committente per vio- lazione di diritti immateriali.
La menzionata esclusione di ulteriori responsabilità dell’appaltatore non vale in caso di dolo o colpa grave dell’appaltatore, o se vi ostino delle norme imperative.
19. Diritto di regresso
Qualora azioni o omissioni del committente o di suoi ausiliari comportino il ferimento di persone, o il danneggiamento di cose di terzi, e per tale motivo dovesse essere chiamato in causa l’appaltatore, questi ha un diritto di regresso sul committente.
20. Durata del contratto
Ad eccezione di incarichi singoli e se non diversamente pattuito, il Contratto ha inizialmente una durata di un anno dalla sua stipulazione. Il Contratto si rinnova di volta in volta di un ulteriore anno, se non è disdetto per iscritto con un termine di disdetta di 3 mesi per la fine di un mese.
21. Foro e diritto applicabile
Foro competente per il committente e per l’appaltatore è la sede dell’appaltatore. L’appaltatore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio il committente anche alla sua sede.
Il Contratto è retto dal diritto materiale svizzero. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci.