Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 7427/19. Subject Codes: ENER 163 ENV 284 CONSOM 100. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 11.3.2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione. Commission Document Number: C(2019) 1806 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 13 marzo 2019. Interinstitutional Files: Not Set. Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4615317289360222651_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 13 marzo 2019 (OR. en)
7427/19
ENER 163
ENV 284
CONSOM 100
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 11 marzo 2019
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: C(2019) 1806 final
Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
11.3.2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n.
1060/2010 della Commissione
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1806 final.
All.: C(2019) 1806 final
7427/19 pdn
TREE.2B IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.3.2019
C(2019) 1806 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 11.3.2019
che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione
e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Contesto giuridico e politico della proposta
Il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio1 (regolamento quadro sull'etichettatura energetica) istituisce un quadro per la definizione dei requisiti di etichettatura energetica per i prodotti connessi all'energia a livello dell'UE. L'etichettatura energetica è uno strumento politico fondamentale dell'UE per informare i consumatori in merito all'efficienza energetica e ad altri aspetti ambientali dei prodotti connessi all'energia immessi sul mercato interno. L'etichetta energetica è riconosciuta e utilizzata dall'85 % degli europei2.
In questo quadro, gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono disciplinati dal regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione3 (in prosieguo l'"attuale regolamento sull'etichettatura energetica" o l'"attuale regolamento").
L'articolo 7 del regolamento sull'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico prevede che tale regolamento sia riesaminato alla luce del progresso tecnologico al più tardi quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame dovrebbe vertere in particolare sulle tolleranze ammesse ai fini della verifica, di cui all'allegato VII, e sulle possibilità di eliminare o ridurre i valori dei fattori di correzione, di cui all'allegato VIII.
Inoltre, nell'agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo regolamento quadro sull'etichettatura energetica che abroga la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 (direttiva quadro sull'etichettatura energetica). Per ovviare all'eccessivo popolamento delle classi più elevate, la direttiva sull'etichettatura energetica abrogata permetteva di includere nelle etichette energetiche le classi da A+ ad A+++. Nel corso del tempo, in seguito allo sviluppo tecnologico, anche le classi da A+ ad A+++ hanno evidenziato un eccessivo popolamento, rendendo le etichette molto meno efficaci. Per risolvere il problema, il regolamento quadro sull'etichettatura energetica prevede il riscalaggio delle etichette energetiche esistenti, ripristinando la scala originale da A a G. L'articolo 11 del regolamento quadro sull'etichettatura energetica elenca cinque gruppi di prodotti prioritari per i quali entro il 2 novembre 2018 devono essere adottati nuovi atti delegati recanti etichette energetiche riscalate. Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico rientrano nei gruppi di prodotti prioritari.
1 Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
2 Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions – LE London Economics e IPSOS, ottobre 2014.
3 Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).
4 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).
Infine, diverse nuove iniziative strategiche dimostrano l'importanza delle misure di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica in un contesto politico più ampio. Le principali iniziative in questione sono le seguenti:
– comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2015) 80 final]5 (strategia quadro per un'Unione dell'energia), che auspica un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e rispettosa del clima;
– accordo di Parigi6, che esorta a rinnovare l'impegno per la riduzione delle emissioni di carbonio;
– protocollo di Göteborg7, inteso a controllare l'inquinamento atmosferico;
– comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2015) 614 final]8 (piano d'azione per l'economia circolare), che sottolinea la necessità di includere nella progettazione ecocompatibile i concetti di riparabilità, riciclabilità e durabilità;
– sistema per lo scambio di quote di emissioni9 (ETS), inteso a conseguire riduzioni efficienti in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra (GES). Le emissioni di gas a effetto serra sono interessate indirettamente dal consumo di energia dei prodotti elettrici contemplati dalle politiche di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica;
– comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio [COM(2014) 330 final]10 (strategia di sicurezza energetica), che mira a garantire un approvvigionamento energetico stabile e abbondante.
Contesto generale
Il riesame dell'attuale regolamento è stato effettuato nell'ambito di diversi studi: uno studio di riesame generale del 201411, uno studio di riesame del 201612 e uno studio complementare del 201713. A maggio 2014, il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile della
5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" [COM(2015) 80 final, del 25 febbraio 2015].
6 xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xx-xxx-xxxxx-xxxxxxxxx.
7 xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xxxxx_x0.xxxx.
8 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare", [COM(2015) 614 final, del 2 dicembre 2015].
9 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxx_xx.
10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "Strategia europea di sicurezza energetica" [COM(2014) 330 final, del 25 agosto 2014].
11 Omnibus review study on cold appliances, washing machines, dishwashers, washer-driers, lighting, set- top boxes and pumps – VHK, XXXX, Viegand Maagøe e Wuppertal Institute, marzo 2014.
12 Preparatory/review study on Commission Regulation (EC) No. 643/2009 and Commission Delegated Regulation (EU) No. 1060/2010, Final report VHK, marzo 2016.
13 Preparatory/review study on Commission Regulation (EC) No. 643/2009 and Commission Delegated Regulation (EU) No. 1060/2010 – complementary research on optimal food storage conditions in refrigeration appliances – VHK, febbraio 2017.
Commissione ha stabilito che era necessario uno studio preparatorio/di riesame più ampio. Il secondo studio di riesame ha confermato tale necessità e ha concluso che la definizione di specifiche più rigorose di progettazione ecocompatibile, in combinazione con i requisiti di etichettatura energetica, avrebbe consentito di realizzare un risparmio energetico di circa 10 TWh nel 2030 e di raggiungere un livello di 47 TWh/anno. Inoltre, lo studio ha proposto possibili misure relative alle parti di ricambio, per affrontare aspetti dell'economia circolare inerenti agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico.
Lo studio complementare del 2017 ha analizzato il possibile ruolo della refrigerazione domestica nella riduzione dei rifiuti alimentari e ha concluso che gli apparecchi di refrigerazione potrebbero effettivamente contribuirvi.
Alla luce delle conclusioni degli studi di riesame, i principali obiettivi della presente proposta sono:
– aggiornare l'attuale etichetta energetica per gli apparecchi di refrigerazione, in quanto non consente più ai consumatori di distinguere in modo efficace e in misura sufficiente tra gli apparecchi presenti sul mercato;
– chiarire l'ambito di applicazione e stabilire requisiti adeguati per i diversi gruppi di prodotti. Poiché l'ambito di applicazione dell'attuale regolamento è poco chiaro, ma prescrittivo sui requisiti tecnologici, si generano incertezze in merito a quali prodotti vi rientrino e quali invece ne siano esclusi, con il risultato che si possono determinare lacune e che i requisiti possono non essere del tutto adeguati. Questa situazione impedisce di garantire condizioni di parità per l'industria e le autorità di vigilanza del mercato incontrano difficoltà nel valutare l'ambito di applicazione e svolgere correttamente le loro attività.
Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'attuale regolamento sull'etichettatura energetica definisce i requisiti di etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico ed è in tal modo complementare al regolamento sulla progettazione ecocompatibile. L'ambito di applicazione dell'attuale regolamento riguarda gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico con un volume inferiore o uguale a 1 500 litri. Sono compresi anche gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico venduti per uso non domestico o per la refrigerazione di beni non alimentari e gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica che possono essere alimentati a batteria. Sono esclusi gli apparecchi di refrigerazione alimentati da energia non elettrica, apparecchi alimentati a batteria, apparecchi fabbricati su misura, apparecchi per il settore terziario e apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti. Questa proposta non modifica l'ambito di applicazione previsto, ma lo chiarisce e lo rende tecnologicamente neutro. L'etichetta energetica prevista dall'attuale regolamento ha una scala da A+++ a G, che la presente proposta suggerisce di sostituire con una scala da A a G, secondo il nuovo regolamento quadro sull'etichettatura energetica con le classi di efficienza energetica aggiornate alla luce del progresso tecnologico. L'obiettivo è l'abrogazione dell'attuale regolamento sull'etichettatura energetica con effetto dalla data di applicazione del regolamento rivisto.
I regolamenti sulla progettazione ecocompatibile, che fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile, di norma sono adottati parallelamente alle misure relative all'etichettatura energetica. L'intento è garantire un impatto coerente delle due misure: l'etichettatura
energetica dovrebbe premiare i prodotti che offrono le prestazioni migliori tramite una classificazione obbligatoria, e la progettazione ecocompatibile dovrebbe vietare quelli caratterizzati dalle prestazioni peggiori. Il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione14, il cui ambito di applicazione è lo stesso dell'attuale regolamento sull'etichettatura energetica, stabilisce alcune specifiche generali e specifiche minime di efficienza energetica per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico ed è anch'esso in corso di revisione. L'intenzione è quella di allineare la data di applicazione dei regolamenti riveduti sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, al fine di garantire la massima interazione.
Il regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione15 comprende armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe, chiller di processo destinati a funzionare a bassa o media temperatura. La presente proposta esenta i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per la refrigerazione professionale, il che esclude la sovrapposizione di requisiti.
Regolamenti sull'etichettatura energetica dei componenti: oltre ai prodotti finali disciplinati dai regolamenti sull'etichettatura energetica relativi ai prodotti finali, anche ai componenti dei prodotti possono applicarsi requisiti di etichettatura energetica. Gli unici componenti che per il momento sono regolati da disposizioni sull'etichettatura energetica sono le lampade (regolamento delegato (UE) 874/2012 della Commissione16). I componenti degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono esclusi dall'ambito di applicazione di questo regolamento.
Coerenza con altre normative dell'Unione
La direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17 (direttiva Bassa tensione) disciplina aspetti relativi alla salute e alla sicurezza, compresi ad esempio quelli meccanici, chimici, relativi al rumore o ergonomici. Inoltre, è intesa a garantire che i materiali considerati possano beneficiare pienamente del mercato unico. La direttiva disciplina il materiale elettrico destinato ad essere adoperato a una tensione compresa tra 50 e 1 000 V in corrente alternata e tra 75 e 1 500 V in corrente continua. Poiché rientrano in questa categoria, gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono compresi nell'ambito di applicazione della direttiva Bassa tensione, ma non esistono sovrapposizioni in termini di tipologia di requisiti.
14 Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53).
15 Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2).
16 Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e degli apparecchi d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).
17 Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio18 (direttiva RAEE) stabilisce requisiti, ad esempio, in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per ridurre gli effetti ambientali negativi derivanti dalla generazione e dalla gestione di RAEE e dall'uso delle risorse. La direttiva RAEE si applica direttamente agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. L'attuazione della direttiva RAEE può essere integrata da misure di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile, quali ad esempio misure per l'efficienza dei materiali, che contribuiscono alla riduzione dei rifiuti, istruzioni per corrette operazioni di assemblaggio e disassemblaggio, che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti, e altre ancora.
La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio19 (direttiva RoHS) stabilisce restrizioni all'uso di sei specifiche sostanze pericolose e quattro diversi ftalati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono disciplinati direttamente dalla direttiva RoHS, e i suoi requisiti non si sovrappongono alla presente proposta.
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio20 (regolamento REACH) limita l'uso delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente. Il regolamento REACH si applica direttamente agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e i suoi requisiti non si sovrappongono alla presente proposta.
Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio21 (regolamento sui gas fluorurati) regola le emissioni di gas fluorurati a effetto serra, compresi gli idrofluorocarburi (HFC). Il regolamento sui gas fluorurati si applica agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. Nella presente proposta è stato deciso di non includere disposizioni sui gas refrigeranti e pertanto si esclude la sovrapposizione di requisiti.
La direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22 (direttiva CEM) stabilisce requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettriche, al fine di garantire che i dispositivi elettrici funzionino senza generare interferenze in altri dispositivi o esserne interessati. La direttiva CEM si applica direttamente agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e i suoi requisiti non si sovrappongono alla presente proposta.
Il sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) stabilisce un tetto per la quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti. Il tetto massimo è via via ridotto in modo che le emissioni totali diminuiscano. Entro questo limite massimo le imprese
18 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 4.7.2012, pag. 38).
19 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
20 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 00/000/XX x 0000/00/XX (XX L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
21 GU L 150 del 20.5.2014, pag.195.
22 Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
ricevono o acquistano quote di emissioni, che possono scambiare tra di loro in base alle necessità; possono inoltre acquistare una quantità limitata di crediti internazionali. Benché il sistema ETS non si applichi direttamente agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, si applica comunque alla produzione di elettricità, il che determina una riduzione dei prezzi del sistema ETS (che a sua volta potrebbe far scendere i prezzi dell'elettricità) o la necessità di minore riduzione delle emissioni nei settori coperti dal sistema ETS (obiettivi inferiori in materia di energie rinnovabili o minori riduzioni delle emissioni di carbonio nell'industria).
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
Base giuridica
La base giuridica per intervenire a livello di Unione europea nel contesto del regolamento quadro sull'etichettatura energetica è costituita dagli articoli 114 e 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)23. L'articolo 114 riguarda "l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno", mentre l'articolo 194 attribuisce all'UE, tra gli altri, l'obiettivo "nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente" di "garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione" e "promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili".
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'azione a livello dell'UE fornisce agli utilizzatori finali la garanzia di acquistare un prodotto efficiente sotto il profilo energetico e offre loro informazioni armonizzate indipendentemente dallo Stato membro in cui avviene l'acquisto. Questo aspetto va acquistando una rilevanza sempre maggiore con la crescita del commercio online. L'etichettatura energetica a livello dell'UE consente di promuovere i prodotti efficienti sotto il profilo energetico in tutti gli Stati membri, creando un mercato più ampio e di conseguenza incentivando maggiormente l'industria a metterli a punto.
È essenziale garantire condizioni di parità per fabbricanti e distributori, in termini di requisiti da soddisfare prima di immettere un apparecchio sul mercato e in termini di informazioni fornite ai clienti per la vendita sul mercato interno dell'UE. Per questo motivo è necessario che esistano norme giuridicamente vincolanti a livello dell'UE.
La vigilanza del mercato è svolta dalle autorità designate a tal fine dagli Stati membri. Per risultare efficace, l'attività di vigilanza deve essere uniforme in tutta l'UE al fine di sostenere il mercato interno e incentivare le imprese a investire risorse nella progettazione, fabbricazione e vendita di prodotti efficienti sotto il profilo energetico.
Infine, il regolamento (UE) 2017/1369 dispone che la Commissione aggiorni l'attuale regolamento sull'etichettatura energetica relativa agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, in particolare per quanto concerne il riscalaggio dell'etichetta per eliminare le classi da A+ ad A+++.
L'imposizione di limiti relativi alle classi dell'etichetta energetica a livello dell'UE comporta un chiaro valore aggiunto. In assenza di requisiti unionali armonizzati, gli Stati membri
23 Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).
sarebbero incentivati a definire requisiti di etichettatura energetica specifici per prodotto a livello nazionale, nel quadro delle rispettive politiche ambientali ed energetiche. Una simile situazione pregiudicherebbe la libera circolazione dei prodotti. In effetti, questo accadeva per molti prodotti prima che fossero applicate le attuali misure di etichettatura energetica.
Proporzionalità
Il regolamento quadro sull'etichettatura energetica include all'articolo 16, paragrafo 2, un principio intrinseco di proporzionalità e significatività in base al quale gli atti delegati specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:
(a) il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse;
(b) all'interno del gruppo di prodotti i modelli con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione;
(c) non vi sono ripercussioni negative rilevanti per quanto riguarda l'accessibilità economica e il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti;
(d) l'introduzione di requisiti di etichettatura energetica per un gruppo di prodotti non ha ripercussioni negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto durante l'utilizzo.
Nella valutazione d'impatto la proposta è stata analizzata alla luce di questi requisiti e la conclusione cui si è giunti è che la proposta li soddisfa, realizzando gli obiettivi descritti nella sezione 1 della presente relazione.
Sintesi dell'azione proposta
La valutazione d'impatto ha preso in esame scenari con diversi livelli di efficienza energetica, ossia:
(a) uno scenario immutato, che ipotizza il mantenimento degli attuali regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica e la prosecuzione di tutte le altre politiche e misure pertinenti a livello dell'UE;
(b) uno scenario di costo minimo del ciclo di vita, che comporta:
– un indice di efficienza energetica (IEE) pari a quello del costo minimo del ciclo di vita;
– un'etichetta energetica riscalata con classi da A a G;
– metodi e criteri di misurazione basati sui più recenti metodi di prova;
– metodi e criteri di calcolo basati su nuove metriche;
– specifiche per migliorare la riparabilità degli apparecchi;
– specifiche per migliorare la riciclabilità degli apparecchi;
– misure per prevenire la produzione di rifiuti alimentari;
(c) uno scenario meno ambizioso con gli stessi requisiti dello scenario di costo minimo del ciclo di vita, ma con un indice di efficienza energetica (IEE) superiore del 20 % rispetto al costo minimo del ciclo di vita;
(d) uno scenario ambizioso con gli stessi requisiti dello scenario di costo minimo del ciclo di vita, ma con un indice di efficienza energetica (IEE) inferiore del 25 % rispetto al costo minimo del ciclo di vita.
È stato preferito lo scenario del costo minimo del ciclo di vita perché consentiva di realizzare gli obiettivi nel modo migliore, rispettando i criteri descritti nella sezione precedente.
Si stima che entro il 2030 questo scenario produca i seguenti risultati:
– risparmi energetici pari a 9,6 TWh/anno e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di 3,1 MtCO2eq/anno, ossia lo 0,66 % dell'obiettivo dell'UE per il 2030 in termini di risparmio sul consumo energetico finale e lo 0,25 % dell'obiettivo dell'UE per il 2030 in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
– risparmi sulla spesa annuale degli utilizzatori finali di 2,8 miliardi di EUR ed entrate commerciali extra di 0,44 miliardi di EUR l'anno;
– un allineamento al progresso tecnologico e ai requisiti minimi di efficienza energetica in altre economie;
– un contributo alla competitività dell'industria dell'UE e al suo ruolo guida nella produzione di alta qualità;
– tutela delle piccole e medie imprese operanti in mercati di nicchia.
Etichetta energetica aggiornata
La tecnologia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico è in costante evoluzione, con conseguenti miglioramenti dell'efficienza energetica. Al momento dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1060/2010, non esistevano modelli che rispondevano ai requisiti della classe di efficienza energetica A+++ e la percentuale di modelli che rientravano nella classe di efficienza energetica A++ era inferiore al 10 % Oggi, le prime tre classi di efficienza energetica sono troppo popolate, con una percentuale di modelli superiore all'11 % nella classe A+++ e superiore al 40 % nella classe A++24. Questa situazione rende più difficile distinguere tra i vari modelli. Inoltre, le classi "A+", "A++" e "A+++" introdotte dalla direttiva quadro sull'etichettatura energetica (direttiva 2010/30/UE) si sono dimostrate meno efficaci della scala da A a G nel persuadere i consumatori ad acquistare prodotti più efficienti25.
La proposta sull'etichettatura energetica si applica a partire dal 1° marzo 2021. Le classi di efficienza sono indicate nella tabella 1. La classe G sarà vuota per gli apparecchi standard di refrigerazione per uso domestico, ma sarà utilizzata per i frigoriferi cantina e gli apparecchi a
24 Home Appliances Europe, ex banca dati CECED (APPLiA), 2016
25 Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU (SWD/2015/139 final).
bassa rumorosità, ai quali si applicheranno valori limite più permissivi. La classe A dovrebbe essere vuota nel 2021, in linea con il nuovo regolamento quadro sull'etichettatura energetica.
Tabella 1
Costo minimo del ciclo di vita - Classi di efficienza energetica
Classe di efficienza energetica | Nuovo IEE (attuale IEE) |
A | IEE ≤ 41 (13) |
B | 41 (13) < IEE ≤ 51 (16) |
C | 51 (16) < IEE ≤ 64 (20) |
D | 64 (20) < IEE ≤ 80 (24) |
E | 80 (24) < IEE ≤ 100 (30) |
F | 100 (30) < IEE ≤ 125 (38) |
G | IEE > 125 (38) |
Il numero di modelli per classe di efficienza energetica (attuale regolamento sull'etichettatura energetica) estrapolato al 2030, è indicato nella figura 1.
A++
A+++A+++A+++
C
A++
B
C
A
B
A
A+++A+++A+++
A
A+++A+++
A
A
A++
D
B
A A A
A++
C
B
D
A++
B
A+
A++
C
B
A++
B
B
B
A+
A++
A++
E
C
D
C
A++
A++
C
E
D
C
A+
C
D
C
A+
F
E
D
A+
D
A
A+ A+
E
D
D
D
A
A+ A+
F
E
A+ A+
F
E
A
E
E E E
<A
10% 5% 10% 5%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ED1 EL
ED2
Figura 1- Distribuzione nelle classi dell'etichetta energetica dei modelli standard di apparecchi di refrigerazione per uso domestico disponibili nell'Unione europea nel periodo 2010-2030 (cifre reali per
il 2010-2016 e proiezioni per il 2017-2030) con le misure proposte in base al costo minimo del ciclo di vita (banca dati APPLiA 2016)
La tabella 2 presenta la distribuzione dei modelli in ciascuna classe di efficienza energetica secondo l'attuale IEE e l'attuale regolamento sull'etichettatura energetica (in alto) e secondo la proposta.
Tabella 2
Distribuzione nelle classi dell'etichetta energetica e IEE degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico UE 2010-2030 (banca dati APPLiA 2016)
IEE | classe | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
cifre reali (banca dati APPLiA) | proiezioni | |||||||||
0% | 1% | 3% | 6% | 9% | 10% | 13% | 17% | 20% | 23% | 26% |
10% | 15% | 26% | 33% | 41% | 45% | 47% | 49% | 51% | 52% | 53% |
50% | 56% | 60% | 58% | 48% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 21% |
36% | 27% | 10% | 2% | 1% | ||||||
4% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Attuale IEE | 22 |
33 | |
44 | |
55 | |
75 |
A+++ A++ A+
A
<A
nuovo "virtuale" | nuovo applicato | |||||||||||||
1% | 2% | 6% | 12% | 17% | 20% | 23% | 24% | 25% | ||||||
0% | 1% | 3% | 10% | 15% | 17% | 18% | 20% | 22% | 24% | 25% | ||||
0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 4% | 7% | 15% | 20% | 21% | 22% | 21% | 21% | 20% | 20% |
13% | 16% | 19% | 22% | 23% | 27% | 30% | 32% | 26% | 24% | 24% | 22% | 20% | 19% | 18% |
5% | 5% | 6% | 10% | 15% | 18% | 25% | 23% | 22% | 21% | 19% | 17% | 14% | 13% | 12% |
42% | 44% | 45% | 42% | 40% | 40% | 29% | 18% | 10% | 5% |
Nuovo IEE | 41 |
51 | |
62 | |
78 | |
98 | |
118 | |
130 |
40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 10% | 5% |
A B C D E F G
media ponderata
Attuale IEE 48,1 45,3 41,8 39,3 37,9 36,9 35,9 35,0 34,1 33,2 24,4 26,8 26,5 18,8 19,5 19,7 20,1 19,5 18,9 18,6 18,3
Nuovo IEE 117 116 113 110 81 89 88 63 65 66 67 65 63 62 61
3 RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Consultazioni dei portatori di interessi
È stata condotta un'ampia consultazione dei portatori di interessi nel corso degli studi di riesame, prima e dopo la riunione del forum consultivo, durante la consultazione pubblica aperta e la valutazione d'impatto. I portatori di interessi che hanno risposto alle consultazioni di cui sopra erano un insieme equilibrato di rappresentanti degli Stati membri, dell'industria e ONG.
In generale, le preoccupazioni dell'industria vertevano principalmente sul livello dei requisiti di efficienza energetica in combinazione con la data di applicazione, soprattutto perché tutti gli apparecchi di refrigerazione devono essere sottoposti a prova in base alle nuove norme e i livelli devono essere calcolati secondo le nuove metriche. L'industria ha stimato che una data di applicazione fissata a un anno dopo la data di pubblicazione comporterebbe una carenza di capacità di prova pari al 75 %. Sulla base di questa stima, è stato convenuto di rinviare di un anno la data di applicazione.
I rappresentanti di alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazioni in merito al rinvio di un anno della data di applicazione. Hanno quindi proposto di utilizzare una tabella di conversione per convertire i valori dell'IEE dai nuovi valori dell'IEE (secondo le metriche e i metodi di prova aggiornati) agli attuali valori dell'IEE (secondo le metriche e i metodi di prova aggiornati). In questo modo, i fabbricanti potrebbero cominciare a sottoporre a prova i prodotti immessi sul mercato dopo la data di pubblicazione della presente proposta in base al nuovo metodo di prova, riducendo così il tempo necessario per le prove. Tuttavia, una simile tabella di conversione non è sufficientemente accurata e indurrà, inoltre, a falsi paragoni tra diversi tipi di prodotti e tra dati calcolati e misurati. Per scegliere l'apparecchio di cui hanno bisogno, i consumatori si basano sui dati relativi all'efficienza energetica, che risulterebbero distorti da una simile tabella di conversione. Inoltre, l'industria ha calcolato che, anche utilizzando la tabella di conversione, la carenza di capacità sarebbe comunque del 27 %. Per questi motivi nel regolamento non è stata inclusa alcuna tavola di conversione.
Le ONG e i cittadini erano interessati principalmente agli aspetti dei prodotti inerenti all'economia circolare, quali durata, riparabilità, garanzia e obsolescenza prematura. Le imprese di riciclaggio sostenevano l'introduzione di un maggior numero di requisiti relativi all'economia circolare, mentre i fabbricanti dei prodotti erano più prudenti e in alcuni casi contrari. I requisiti inseriti nella presente proposta sono in linea con i requisiti previsti per altri elettrodomestici bianchi.
Osservazioni
Tra il 26 gennaio e il 23 febbraio 2018, nell'ambito del programma "Legiferare meglio", cittadini e parti interessate hanno potuto presentare ulteriori osservazioni.
Sono stati ricevuti 15 contributi, di cui nove da ONG e sei da imprese/associazioni di categoria (che rappresentano rispettivamente il 60 % e il 40 % del totale). I contributi provenivano prevalentemente da Belgio (40 %) e Germania (27 %), oltre a un contributo per ciascuno dei seguenti cinque paesi: Danimarca, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx.
00 contributi provenivano da PMI (anche le associazioni di categoria e le ONG, pur
rappresentando una quota consistente dell'industria e dei consumatori, si sono registrate come PMI) e solo uno da un'impresa di grandi dimensioni. Nove contributi sono pervenuti da ONG o organizzazioni ambientaliste e sei da imprese o associazioni di categoria. Nel 44 % dei casi le risposte sono state le medesime, principalmente quelle fornite da ONG, organizzazioni ambientaliste e un'impresa. L'86 % dei contributi pervenuti in relazione al regolamento sulla progettazione ecocompatibile è stato identico a quelli forniti per il regolamento sull'etichettatura energetica.
Le ONG e le organizzazioni ambientaliste hanno espresso preoccupazione principalmente circa: il posticipo delle date di applicazione, le etichette dovrebbero essere nei negozi entro la fine del 2019; il rischio di potenziali divari tra i diversi regolamenti per gli apparecchi di refrigerazione; i fattori di correzione, in particolare il fattore di incasso che non dovrebbe superare il 5 %; le icone per il volume sull'etichetta energetica, che dovrebbero essere ridotte ad una sola.
Gli operatori del settore hanno espresso preoccupazione principalmente circa: la definizione degli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità, che dovrebbero essere considerati tali a partire da 27 dBA; una possibile lacuna dovuta alla definizione di un apparecchio combinato e del fattore di carico; la differenza di trattamento degli scomparti a 3 e 4 stelle; un errore nella spiegazione della capacità di congelamento, che dovrebbe essere testata a una temperatura ambiente di 25 ºC; l'icona per il rumore sull'etichetta della classe inferiore, che non dovrebbe avere onde né essere sbarrata; il codice QR, che dovrebbe essere nero; i requisiti per l'illuminazione.
Tali preoccupazioni sono state esaminate e discusse nel corso della riunione del gruppo di esperti.
Valutazione d'impatto
È richiesta una valutazione d'impatto quando è probabile che gli effetti attesi dell'azione dell'UE siano significativi sul piano economico, ambientale o sociale. La valutazione d'impatto relativa al riesame dei regolamenti (CE) n. 643/2009 e (UE) n. 1060/2010 è stata effettuata tra maggio 2017 e marzo 2018.
Il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con osservazioni sul progetto di valutazione d'impatto il 7 maggio 2018, dopo la riunione del 3 maggio.
Le principali considerazioni (lettere) e le azioni intraprese per tenerne conto (trattini) sono illustrate di seguito.
(a) La relazione non spiega chiaramente in che modo i criteri generali di valutazione della direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile e del regolamento quadro sull'etichettatura energetica in merito all'accessibilità economica e agli impatti significativi si applicano agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. Il criterio dell'accessibilità economica non è discusso nel contesto delle notevoli disparità di reddito presenti nell'UE.
– È stata aggiunta una spiegazione in merito alle modalità di valutazione dell'accessibilità economica e della significatività. Inoltre, è stata inserita un'analisi di sensibilità dei costi del ciclo di vita in base ai dati contenuti nello studio di riesame del 2016 e ai prezzi dell'energia elettrica in Germania e Romania, che sono rispettivamente i più alti e i più bassi nell'UE.
(b) La relazione non spiega in che modo lo scopo primario dell'etichettatura ecologica, ossia aumentare l'efficienza energetica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, potrebbe risultare indebolito dall'inclusione degli obiettivi dell'economia circolare.
– Sono state inserite alcune aggiunte per illustrare in modo più chiaro i fattori di correzione relativi alla migliore conservazione degli alimenti. È stata aggiunta anche una spiegazione sull'effetto dei requisiti dell'economia circolare sul consumo energetico.
(c) La metodologia utilizzata per valutare gli impatti delle misure proposte e i risultati della modellizzazione suggerisce la necessità di precisare meglio i risultati riportati.
– Sono state aggiunte informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio e sull'effetto del riscalaggio sulle entrate delle imprese, oltre a un paragrafo che descrive la conversione tra entrate e occupazione.
Scelta dello strumento
La forma di azione proposta è un regolamento direttamente applicabile che integra il regolamento (UE) 2017/1369. Così facendo è mantenuta la prassi attuale del vigente regolamento sull'etichettatura energetica per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 11.3.2019
che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione
e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE26, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi all'etichettatura o al riscalaggio dell'etichettatura dei gruppi di prodotti con un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse.
(2) Le disposizioni relative all'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione27.
(3) La comunicazione relativa al piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile della Commissione (COM(2016)773)28, adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, stabilisce le priorità di lavoro nel quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile individua sia i gruppi di prodotti connessi all'energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale
26 GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
27 Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).
28 Comunicazione della Commissione – Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM (2016)773 final del 30.11.2016).
29 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare i regolamenti (CE) n. 643/200930 e (UE) n. 1060/2010 della Commissione.
(4) Si stima che le misure del piano di lavoro potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Gli apparecchi di refrigerazione sono uno dei gruppi di prodotti elencati nel piano di lavoro per il quale si stima un risparmio annuo di energia finale pari a 10 TWh nel 2030.
(5) Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico figurano tra i gruppi di prodotti menzionati all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369 per i quali la Commissione deve adottare un atto delegato che introduca un'etichetta riscalata da A a G.
(6) Il regolamento (UE) n. 1060/2010 prevede che la Commissione riesamini regolarmente il regolamento alla luce del progresso tecnologico.
(7) La Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) n. 1060/2010, a norma dell'articolo 7 del medesimo, e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi di refrigerazione, nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato svolto in stretta cooperazione con le parti interessate e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.
(8) Il riesame ha concluso che vi è la necessità di introdurre requisiti rivisti relativi all'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione.
(9) Il riesame ha concluso che il consumo di energia elettrica dei prodotti disciplinati dal presente regolamento possa essere ridotto ulteriormente e in misura significativa mediante l'attuazione di misure di etichettatura energetica incentrate sugli apparecchi di refrigerazione.
(10) Gli apparecchi di refrigerazione con funzioni di vendita diretta dovrebbero essere oggetto di un regolamento sull'etichettatura energetica distinto.
(11) I congelatori a pozzetto, anche professionali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto non rientrano in quello del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione31 e possono essere utilizzati al di fuori degli ambienti professionali.
(12) I frigoriferi cantina e gli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità (come i minibar), compresi quelli con porte trasparenti, non hanno una funzione di vendita diretta. I frigoriferi cantina sono di norma utilizzati in ambienti domestici o ristoranti,
30 Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53).
31 Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2).
mentre i minibar sono solitamente utilizzati nelle camere d'albergo. Pertanto, frigoriferi cantina e minibar, anche con porte trasparenti, dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.
(13) Gli apparecchi di refrigerazione esposti alle fiere dovrebbero recare l'etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o è immessa sul mercato alla fiera.
(14) Il consumo di energia elettrica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico rappresenta una parte considerevole del consumo domestico totale di energia elettrica dell'Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell'efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico.
(15) Il riesame ha mostrato che il consumo di energia elettrica dei prodotti disciplinati dal presente regolamento può essere ridotto ulteriormente e in misura significativa mediante l'attuazione di misure di etichettatura energetica incentrate sull'efficienza energetica e sul consumo energetico annuo. Per consentire agli utilizzatori finali di scegliere con cognizione di causa, dovrebbero essere incluse anche le informazioni sulle emissioni di rumore aereo e sui tipi di scomparto.
(16) I pertinenti parametri di prodotto dovrebbero essere misurati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell'arte riconosciuto dei metodi di misurazione, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio32.
(17) Al fine di migliorare l'efficacia del presente regolamento, i prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova per migliorare i parametri dichiarati dovrebbero essere vietati.
(18) In considerazione dell'aumento delle vendite dei prodotti connessi all'energia attraverso piattaforme di hosting su Internet, anziché direttamente dai siti web dei fornitori, è opportuno chiarire che le piattaforme di vendita su Internet dovrebbero essere tenute a esporre l'etichetta messa a disposizione dal fornitore vicino al prezzo. Dovrebbero informare il fornitore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell'esattezza o del contenuto dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto fornita. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere le informazioni sul prodotto o per disabilitarne l'accesso se sono a conoscenza della loro non conformità (ad esempio se l'etichetta o la scheda informativa del prodotto mancano, sono incomplete o errate), ad esempio se informate dall'autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende direttamente agli utilizzatori finali sul proprio sito web è soggetto agli stessi obblighi
32 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
previsti per i distributori nella vendita a distanza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.
(19) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.
(20) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1060/2010, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica e aventi un volume superiore a 10 litri e inferiore o pari a 1 500 litri.
2. Il presente regolamento non si applica:
(a) agli armadi refrigerati professionali e agli abbattitori, ad eccezione dei congelatori a pozzetto;
(b) agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
(c) agli apparecchi di refrigerazione mobili;
(d) agli apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) "alimentazione da rete" o "alimentazione da rete elettrica": la fornitura di elettricità dalla rete da 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;
(2) "apparecchio di refrigerazione": l'armadio isolato con uno o più scomparti la cui temperatura specifica è regolata, raffreddato per convezione naturale o forzata ove il raffreddamento è ottenuto mediante uno o più sistemi che consumano energia;
(3) "scomparto": lo spazio chiuso all'interno di un apparecchio di refrigerazione, separato da altri scomparti da un divisorio, un contenitore, o un elemento simile, direttamente accessibile attraverso una o più porte esterne che può essere a sua volta suddiviso in ulteriori sotto-scomparti. Ai fini del presente regolamento, salvo diversamente specificato, per scomparto si intendono gli scomparti e i sotto- scomparti;
(4) "porta esterna": la parte di un armadio che può essere spostata o rimossa almeno per consentire lo spostamento del carico dall'esterno all'interno dell'armadio o viceversa;
(5) "sotto-scomparto": lo spazio chiuso all'interno di uno scomparto avente un intervallo di temperatura di esercizio diverso da quello dello scomparto in cui si trova;
(6) "volume totale" (V): il volume dello spazio racchiuso entro il rivestimento interno dell'apparecchio di refrigerazione, pari alla somma dei volumi degli scomparti, espresso in dm³ o litri;
(7) "volume dello scomparto" (Vs): il volume dello spazio racchiuso entro il rivestimento interno dello scomparto, espresso in dm³ o litri;
(8) "armadio refrigerato professionale": l'apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinato alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti, quale definito al regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione33;
(9) "abbattitore": l'apparecchio di refrigerazione isolato destinato principalmente a raffreddare rapidamente gli alimenti caldi portandoli a una temperatura inferiore a 10 ºC nel caso della refrigerazione e inferiore a -18 ºC nel caso del congelamento, quale definito al regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione;
(10) "congelatore a pozzetto professionale": il congelatore i cui scomparti sono accessibili dall'alto oppure che dispone sia di scomparti ad apertura dall'alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall'alto supera il 75 % del volume lordo totale dell'apparecchio, utilizzato per la conservazione di alimenti in ambienti non domestici;
(11) "congelatore": l'apparecchio di refrigerazione avente unicamente scomparti a 4 stelle;
(12) "scomparto congelatore" o "scomparto a 4 stelle": lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a -18 ºC e che soddisfa i requisiti relativi alla capacità di congelamento;
(13) "scomparto per prodotti congelati": il tipo di scomparto con una temperatura obiettivo pari o inferiore a 0 ºC; equivale a uno scomparto a 0 stelle, 1 stella, 2 stelle, 3 stelle o 4 stelle, secondo quanto indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(14) "tipo di scomparto": il tipo di scomparto dichiarato in base ai parametri di prestazione di refrigerazione Tmin, Tmax, Tc e altri secondo quanto indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(15) "temperatura obiettivo" (Tc): la temperatura di riferimento all'interno di uno scomparto nella fase di prova, secondo quanto indicato nell'allegato IV, tabella 3, e
33 Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).
corrispondente alla temperatura per testare il consumo energetico, espressa come media nel tempo e per una serie di sensori;
(16) "temperatura minima" (Tmin): la temperatura minima all'interno di uno scomparto durante le prove di conservazione, secondo quanto indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(17) "temperatura massima" (Tmax): la temperatura massima all'interno di uno scomparto durante le prove di conservazione, secondo quanto indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(18) "scomparto a 0 stelle" e "scomparto per la produzione di ghiaccio": lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a 0 ºC, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(19) "scomparto a 1 stella": lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a -6 ºC, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(20) "scomparto a 2 stelle": lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a -12 ºC, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(21) "scomparto a 3 stelle": lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a -18 ºC, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(22) "apparecchio di refrigerazione avente funzione di vendita diretta": l'apparecchio di refrigerazione utilizzato allo scopo di mostrare e vendere ai clienti articoli a determinate temperature inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso lati aperti, una o più porte o cassetti, o entrambi, e che può consistere anche in un armadio con aree utilizzate per conservare o servire articoli non accessibili ai clienti; sono esclusi i minibar e i frigoriferi cantina quali definiti al regolamento (UE) 2019/XXX [OP - inserire il riferimento del regolamento C(2019)2127] della Commissione34;
(23) "minibar": l'apparecchio di refrigerazione, il cui volume totale non supera i 60 litri, principalmente destinato alla conservazione e alla vendita di prodotti alimentari nelle camere d'albergo e in ambienti simili;
(24) "frigorifero cantina": l'apparecchio di refrigerazione dedicato per la conservazione del vino, con una regolazione della temperatura di precisione per le condizioni di conservazione e la temperatura obiettivo di uno scomparto cantina, quali definite nell'allegato IV, tabella 3, e dotato di sistemi antivibrazione;
(25) "apparecchio di refrigerazione dedicato": l'apparecchio di refrigerazione con un solo tipo di scomparto;
34 Regolamento (UE) 2019/XXX [OP - inserire il riferimento completo alla GU per il regolamento C(2019)2127].
(26) "scomparto cantina": lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo pari a 12 ºC, un tasso di umidità interna compreso tra il 50 % e l'80 % e condizioni di conservazione comprese tra 5 ºC e 20 ºC, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(27) "scomparto per prodotti non congelati": il tipo di scomparto con una temperatura obiettivo pari o superiore a 4 ºC; può essere uno scomparto dispensa, cantina, a temperatura moderata o per la conservazione di alimenti freschi le cui condizioni di conservazione e temperature obiettivo sono stabilite nell'allegato IV, tabella 3;
(28) "scomparto dispensa": lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo di 17 ºC e condizioni di conservazione comprese tra 00 xX x 00 xX, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(29) "scomparto a temperatura moderata": lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo pari a 12 ºC e condizioni di conservazione comprese tra 2 ºC e 14 ºC, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(30) "scomparto per alimenti freschi": lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo pari a 4 ºC e condizioni di conservazione comprese tra 0 ºC e 8 ºC, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
(31) "apparecchio di refrigerazione mobile": l'apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120 V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;
(32) "alimenti": cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;
(33) "punto vendita": il luogo in cui gli apparecchi di refrigerazione sono esposti o offerti per vendita, noleggio oppure locazione-vendita;
(34) "apparecchio da incasso": l'apparecchio di refrigerazione progettato, provato e commercializzato esclusivamente:
(a) per essere installato in armadi su misura o rivestito (sopra, sotto e ai lati) da pannelli;
(b) per essere saldamente fissato ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e
(c) per essere dotato di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;
(35) "indice di efficienza energetica" (IEE, Energy Efficiency Index): il valore indice per l'efficienza energetica relativa di un apparecchio di refrigerazione espresso in percentuale, come definito nell'allegato IV, punto 5.
Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.
Articolo 3
Obblighi dei fornitori
1. I fornitori si assicurano che:
(a) ogni apparecchio di refrigerazione sia corredato di un'etichetta stampata nel formato di cui all'allegato III;
(b) i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
(c) su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
(d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia caricato nella banca dati dei prodotti;
(e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
(f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
(g) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione;
(h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell'allegato V sia messa a disposizione per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico.
2. La classe di efficienza energetica si basa sull'indice di efficienza energetica calcolato conformemente all'allegato II.
I distributori si assicurano che:
Articolo 4
Obblighi dei distributori
(a) nei punti vendita, fiere incluse, ogni apparecchio di refrigerazione riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, punto 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell'apparecchio di refrigerazione in modo che sia chiaramente visibile;
(b) nelle vendite a distanza, l'etichetta e la scheda informativa del prodotto siano fornite conformemente agli allegati VII e VIII;
(c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta conformemente all'allegato VII;
(d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, compreso il materiale tecnico- promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII.
Articolo 5
Obblighi delle piattaforme Internet di hosting
Il fornitore di servizi di hosting di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio35 che consente la vendita di apparecchi di refrigerazione tramite il proprio sito Internet consente di esporre l'etichetta elettronica e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione in conformità all'allegato VIII e informa il distributore dell'obbligo di esporle.
Articolo 6
Metodi di misurazione
Le informazioni da comunicare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell'arte riconosciuto, conformemente all'allegato IV.
Articolo 7
Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini della vigilanza del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di cui all'allegato IX.
Articolo 8
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione, entro il [OP: inserire la data — 6 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Il riesame valuta, tra l'altro, la possibilità di:
35 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(a) affrontare aspetti dell'economia circolare;
(b) introdurre icone per gli scomparti che possono contribuire a ridurre lo spreco alimentare; e
(c) introdurre icone per il consumo annuo di energia.
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1060/2010 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 2021.
Articolo 10
Misure transitorie
A decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] fino al 28 febbraio 2021, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1060/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti anziché essere presentata in formato stampa con il prodotto. In tal caso, il fornitore assicura che se chiesto specificamente dal distributore, la scheda prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
Articolo 11
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l'articolo 10 si applica a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1º novembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 11.3.2019
Per la Commissione Il presidente
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX