SCHEMA DI CONVENZIONE
Città di Cuneo
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRI
APPROVATO CON DELIBERA n. 359 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20.12.2011
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Le Imprese di Onoranze Funebri con sede operativa nel Comune di Cuneo, si impegnano ad effettuare gratuitamente a rotazione , per ordine alfabetico della loro ragione sociale, nel proprio territorio per anni sei , e così dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, i seguenti servizi a mezzo di auto funebri :
1) il trasporto in qualsiasi Cimitero comunale delle salme degli adulti e dei bambini, residenti in Cuneo, in condizioni di estrema indigenza al momento del decesso ed assistiti in vita dai Servizi Socio Assistenziali del Comune;
2) la rimozione e il trasporto di salme o resti dal luogo del decesso o del rinvenimento ad altra sede, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria;
3) il trasporto dei prodotti abortivi in qualsiasi Cimitero Comunale.
Si impegnano inoltre ad assicurare ai cittadini i “servizi tipo” come da successivo art. 2.
Ai fini della presente convenzione l’attività funebre comprende e assicura le prestazioni indicate dagli art. 5 comma 1 e art. 8 comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 03.08.2011.
ART. 2 SERVIZIO TIPO
Il “servizio-tipo” di cui all’art. 10 del Regolamento Comunale per il Servizio dei Trasporti Funebri come da allegato “B” allo stesso, comprende le seguenti prestazioni:
A) FUNERALE TIPO PER INUMAZIONE
- cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per inumazioni , completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici;
- imbottitura completa;
- vestizione del defunto e incassamento;
- allestimento camera ardente con 2 candelabri;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie.
B) FUNERALE TIPO PER CREMAZIONE
- cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per cremazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici;
- imbottitura completa;
- vestizione del defunto e incassamento;
- allestimento camera ardente con 2 candelabri ;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie.
C) FUNERALE TIPO PER TUMULAZIONE
- cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per tumulazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici;
- cassa interna in zinco idonea per tumulazione;
- imbottitura completa;
- vestizione del defunto e incassamento;
- chiusura ermetica, mediante saldatura, degli elementi della cassa in zinco;
- allestimento camera ardente con 2 candelabri
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme ;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie.
Restano, esclusi dal “servizio-tipo”:
a. la stampa ed affissioni dei manifesti di annuncio del decesso;
b. la fornitura dei fiori;
c. il noleggio di autobus, i trasporti funebri da e per fuori comune;
d. il trasporto e l’accompagnamento delle salme;
e. tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto, la concessione di campi, loculi e cellette e le tariffe di cremazione.
I corrispettivi di cui alla presente tabella vengono forniti dalle imprese e riscossi direttamente dalle stesse; gli importi delle tariffe corrispondenti verranno annualmente sottoposti a revisione.
Resta peraltro inteso che tutte le spese per le prestazioni non comprese nel “servizio-tipo” e che l’Impresa di Onoranze Funebri effettuerà in seguito a preciso mandato dei familiari del defunto, saranno documentate con le relative fatture, ricevute o pezze giustificative.
ART. 3 SERVIZI GRATUITI
A proprie spese l’Amministrazione Comunale garantisce, a tutti coloro, adulti e bambini, residenti in Cuneo , in condizioni di estrema indigenza al momento del decesso ed assistiti in vita dai Servizi Socio Assistenziali del Comune, il funerale di cui al paragrafo “A”, art. 2 della presente convenzione, al quale oltre alle prestazioni previste, verranno aggiunti da parte dell’Impresa un mazzo di garofani o fiori similari e il trasporto della salma , mentre il Comune provvederà al servizio di “accompagnamento salma”, con i propri necrofori.
Per la rimozione e il trasporto di salme o resti dal luogo del decesso o del rinvenimento ad altra sede, al deposito di osservazione o all’obitorio, disposti dalla Pubblica Autorità (recuperi salme), il Comune di Cuneo interverrà con due necrofori la necessaria attrezzatura (cassone per recupero salme, sacco monouso con maniglie in materiale impermeabile per recupero salme, tavola spinale con sistema di imbragatura); l’Impresa convenzionata provvederà per il mancante personale necessario alla circostanza, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori (minimo due persone) e con idonea auto funebre. Il Comune di Cuneo non fornirà D.P.I. per il personale non dipendente della Civica Amministrazione che interverrà nelle operazioni.
Il servizio verrà svolto dall’Impresa di turno.
ART. 4 CARATTERISTICHE CASSE/COFANO
Le casse/cofano da utilizzare per i “servizi tipo”, di cui al precedente art. 2, devono genericamente corrispondere alle caratteristiche indicate; inoltre, prima della stipula della convenzione, a riguardo l’impresa di onoranze funebri deve presentare la seguente documentazione:
1) documentazione fotografica, del modello di cassa/cofano che intende utilizzare per i “servizi tipo”, composta da
a. n. 1 fotografia formato cm 20x27 d’insieme del cofano chiuso;
b. n. 1 fotografia formato cm 20x27 particolare superfici esterne cofano;
c. n. 1 fotografia formato cm 20x27 particolare maniglie;
d. n. 1 fotografia formato cm 20x27 particolare simbolo religioso metallico e targhetta per dati anagrafici;
e. n. 1 fotografia formato cm 20x27 d’insieme cofano aperto con imbottitura completa;
2) descrizione/scheda tecnica che prenda in considerazione la cassa/cofano (breve descrizione, essenza lignea, finiture, colore, ecc….), le maniglie, il simbolo religioso metallico e targhetta per dati anagrafici, l’imbottitura e della cassa interna in zinco per le tumulazioni
3) eventuali schede tecniche dei produttori dei vari elementi di cui sopra.
La documentazione di cui sopra dovrà riportare su ogni singolo elemento l’indicazione dell’impresa di onoranze funebri e la dicitura “DOCUMENTAZIONE MODELLO CASSA/COFANO PER SERVIZI TIPO CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI CUNEO 2012-2017 – descrizione di cui al
precedente elenco”.
Qualora l’impresa di onoranze funebri intenda utilizzare casse/cofani diversi fra loro a seconda del tipo di “servizio tipo” dovrà presentare la documentazione di cui al precedente elenco per ogni modello; per le sole eventuali possibili varietà di colori per quanto riguarda le finiture esterne della cassa/cofano e dei colori dell’imbottitura basta la descrizione con la menzione delle varie possibilità nell’allegato di cui al precedente punto “2 - descrizione/scheda tecnica”.
La documentazione di cui sopra dovrà essere valutata e accettata dai competenti uffici comunali pena l’esclusione dalla convenzione.
Qualora, durante il corso della convenzione, per ragioni commerciali e di produzione e/o di variazione delle leggi e norme in materia dovessero essere variate le caratteristiche delle bare/cofani e accessori approvati per l’utilizzo nei “servizi tipo” l’impresa di onoranze funebri è tenuta ad aggiornare la documentazione.
ART. 5
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento del servizio e fornire, a propria cura e spesa, al medesimo, decorose divise .
Tutto il personale, nell’adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso , il tutto nel rispetto delle norme e Leggi nazionali in materia e della Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 15; di ciò si rende, comunque, ad ogni effetto, garante ciascuna Impresa convenzionata.
Le Imprese dovranno, dietro semplice invito dell’Amministrazione, allontanare quel personale che per ripetute mancanze fosse considerato inidoneo al servizio.
L’Impresa Concessionaria è tenuta ad osservare per tutto il personale, con onere a suo totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e C.C.N.L. e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, facendo salva, ad ogni effetto, l’Amministrazione Comunale.
In particolare la Ditta convenzionata è tenuta a provvedere per l’assicurazione, a sua cura e spese, del predetto personale contro gli infortuni sul lavoro e ad iscriverlo presso gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali a sensi di legge.
L’impresa convenzionata è obbligata a fornire al Comune di Cuneo, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’impresa convenzionata è obbligata ad osservare le misure generali di tutela dei lavoratori del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili al servizio in oggetto.
ART. 6
TURNI DI REPERIBILITA’
Le Imprese firmatarie della presente convenzione verranno chiamate ad effettuare gratuitamente a rotazione per ordine alfabetico della loro ragione sociale, i servizi previsti all’art. 9 del Regolamento Servizio Trasporti Funebri e per i servizi gratuiti (come da art. 3 della presente convenzione);
Le stesse dovranno essere sempre reperibili, fornendo l’eventuale recapito sia di notte che di giorno, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.
Copia del calendario dei turni delle singole Imprese verrà trasmesso dall’Ufficio Funebri agli Uffici Comunali interessati, alla Polizia Municipale, alla Polizia Stradale, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e alla Questura.
ART. 7 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Impresa deve eseguire i servizi previsti in convenzione con la massima puntualità e diligenza, osservando, oltre ai Regolamenti di cui All’art. 1 della presente convenzione, ogni altra disposizione che venisse impartita da questa Civica Amministrazione.
Dovrà accertarsi che le autofunebri, il vestiario del personale ed i mezzi impiegati nel servizio, siano sempre in perfetto ordine ed in piena efficienza.
Dovrà attenersi scrupolosamente, per le parti che trovano o possono trovare applicazione, alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nell’Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3.11.2000 n. 396 e nella Legge 267/2000 .
ART. 8
IMPEGNI DELL'IMPRESA CONVENZIONATA
L’Impresa convenzionata ha lo specifico obbligo di far conoscere ai richiedenti l’esistenza del “servizio-tipo” mediante l’esposizione nella propria sede, di appositi cartelli indicanti il tariffario vigente (cartelli che saranno forniti dall’Ufficio Funebri).
E’ fatto altresì obbligo all’Impresa di compilare, in duplice copia, la “dichiarazione di effettuazione del servizio onoranze funebri” quale risulta dal modello allegato, in tutte le sue parti, nessuna esclusa od eccettuata, controfirmata dal committente.
Una copia sarà rilasciata al cliente e la seconda verrà fatta pervenire all’Ufficio Funebri al momento del ritiro dell’autorizzazione al trasporto.
ART. 9
RESPONSABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le Imprese sostengono direttamente tutti i costi del servizio di trasporto si assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento del servizio.
ART. 10
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L’Impresa Convenzionata è obbligata a fornire al Comune di Cuneo, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, oltre all’indicazione dell’idoneità tecnico professionale della propria impresa secondo quanto stabilito dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 (mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000).
L’Impresa Convenzionata è obbligata ad osservare le misure generali di tutela dei lavoratori del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili al servizio oggetto della convenzione.
L’Impresa Convenzionata, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione e comunque prima dell’inizio del servizio, riceverà documentazione riportante le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro ove si svolge il servizio e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate, qualora sia ritenuto opportuno dalle imprese interessate, allo scopo di attuare un primo livello di cooperazione e coordinamento, si procederà all’effettuazione di sopralluogo preventivo (da verbalizzare); la definizione delle imprese Convenzionate è subordinata alle garanzie offerte in termini di affidabilità e di realizzazione dell’attività in condizioni di massima sicurezza per gli operatori coinvolti (idoneità tecnico professionale); all’affidatario individuato verrà fatto sottoscrivere apposita convenzione, cui dovrà essere allegato apposito e specifico DUVRI completo di individuazione delle misure adottate per eliminare le interferenze e della stima dei costi della sicurezza; prima di dare inizio al servizio, al fine di realizzare la cooperazione e il coordinamento richiesti dalla normativa, dovrà essere effettuato e verbalizzato un sopralluogo preliminare dei siti comunali cimiteriali ove si svolgerà il servizio (fatta salva l’impossibilità di prevedere i siti esterni ai cimiteri comunali verso i quali il servizio dovrà essere esteso), nel quale verranno formalizzati i dettagli esecutivi del servizio e verificate in sede applicativa le misure di prevenzione previste.
L’Impresa Convenzionata è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, su richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Impresa Convenzionata è tenuta a curare il coordinamento di tutte le ditte operanti nel servizio.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) è parte integrante del contratto di convenzione. Le gravi o ripetute violazioni del DUVRI da parte dell’ Impresa Convenzionata, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 11 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate all’art. 118 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e all’art. 170 del D.P.R. 05.10.2010.
ART. 12 VIGILANZA E CONTROLLI
Il Comune esercita il controllo con personale proprio , sull’esecuzione dei trasporti funebri e sull’adempimento di tutti gli altri impegni assunti per Regolamento e/o Convenzione.
A questo fine l’Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, procederà a controlli ed ispezioni all’attrezzatura e all’organizzazione del servizio.
ART. 13
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere dell'Impresa Convenzionata per l’efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante all'Impresa medesima, nonché violazione di norme di legge o di regolamenti che possano condurre a disservizi, l’Amministrazione può contestare i fatti stessi, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 7 per eventuali giustificazioni, da inviare in forma scritta sottofirmata dal Legale Rappresentante.
Se l'Impresa convenzionata non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficienti, l'Amministrazione, potrà, con atto motivato, irrogare una penalità in misura variabile tra € 75,00 e € 500,00 a seconda della gravità del fatto.
Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi contrattuali, dichiarati tutti essenziali, questa Civica Amministrazione potrà, senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, risolvere in tronco il contratto, fatta salva ogni azione per danni.
Contro la deliberazione che dichiara la risoluzione del contratto l'Impresa convenzionata potrà appellarsi entro 30 giorni dalla deliberazione medesima alla Commissione arbitrale di cui all’art. 18.
Il contratto si intenderà comunque risolto alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità alcuna di tacita proroga a tale scadenza.
L'Impresa convenzionata sarà tenuta a versare alla Tesoreria Comunale l’ammontare delle penalità irrogate entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e di mancato inizio della procedura arbitrale, il Comune potrà prelevare le somme indicate nel provvedimento dalla cauzione costituita in base all’art. 19.
ART. 14 MODIFICHE CONTRATTUALI
Il Comune si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere, d’accordo con le Imprese o, in caso si disaccordo, osservata la procedura arbitrale di cui all’art. 18, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione sia per migliorare il servizio.
ART. 15 TARIFFE
I corrispettivi dovuti dai privati per i servizi di trasporto e di onoranze funebri come specificati all’ art. 7 del Regolamento comunale sono indicati nella tabella “A” , mentre quelli riguardanti il "servizio tipo", indicati nell'art. 2 della presente convenzione, sono riportati nella tabella "B" del Regolamento Comunale.
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Cuneo all’Impresa Convenzionata per l’esecuzione del servizio del funerale di cui al paragrafo “A” dell’art. 2, eseguito per i cittadini adulti e bambini, residenti in Cuneo, in condizioni di estrema indigenza al momento del decesso ed assistiti in vita dai Servizi Socio Assistenziali del Comune è scontato al costo di Euro 620,00 anziché Euro 790,00.
Tali corrispettivi, compreso il costo del funerale, per i cittadini residenti, in condizioni di estrema indigenza al momento del decesso ed assistiti in vita dai Servizi Socio Assistenziali del Comune, sono suscettibili di revisione annua in base alla variazione dell’indice ISTAT relativo ai “prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati” intervenuta tra i mesi di gennaio e dicembre dell’anno precedente la revisione.
ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare si impegna a comunicare all’Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
ART. 17
CESSIONE DELLA CONVENZIONE
L’Impresa convenzionata non può cedere, neppure in parte, la presente convenzione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Comune, sotto pena, in difetto, dell’incameramento della cauzione di cui all’ art. 19 e dell’immediata decadenza dalla convenzionata, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.
ART. 18 CONTROVERSIE
La soluzione delle eventuali controversie relative alla presente convenzione, è deferito ad un collegio arbitrale composto da 3 membri di cui uno nominato dall'Amministrazione Comunale, uno in rappresentanza dell'Impresa convenzionata ed il terzo d' accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale Cuneo.
Il Collegio arbitrale giudicherà su tutti i quesiti che verranno ad esso sottoposti secondo equità.
ART. 19 CAUZIONE
A garanzia della perfetta osservanza degli obblighi contrattuali l'Impresa convenzionata costituirà, all’atto della stipula del contratto, una cauzione di € 2.000,00= (Euro duemila/00) anche mediante fidejussione o polizza fidejussioria.
Tale cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Cuneo per tutta la durata della convenzione e verrà restituita all'Impresa alla scadenza della convenzione stessa, previo accertamento dei competenti Uffici comunali che l'Impresa medesima abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali con il Comune concedente.
Nel caso in cui la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune a sensi dell’art. 13 e per qualsiasi altra causa, l'Impresa convenzionata dovrà reintegrarla entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si richiamano le disposizioni generali vigenti in materia, con particolare rinvio ricettizio al Regolamento del Servizio Trasporti Funebri.
ART. 21
SPESE RIGUARDANTI IL CONTRATTO
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico delle singole Imprese convenzionate.
ART. 22 ALLEGATI
Xxxxx parte integrante del presente schema di convenzione i seguenti allegati:
- tabella B - Tariffe Servizi di Onoranze Funebri
- modello Dichiarazione di Effettuazione del Servizio Onoranze Funebri
ALLEGATI
tabella B - TARIFFE SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI
IN VIGORE DAL 01.01.2012
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | TARIFFA | |||
A | FUNERALE TIPO PER INUMAZIONE - cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per inumazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici; - imbottitura completa; - vestizione del defunto e incassamento; - allestimento camera ardente con n. 2 candelabri; - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; - disbrigo di tutte le pratiche amministrative; - organizzazione della cerimonia funebre; - assistenza alle esequie. | € | 790,00 | |
B | FUNERALE TIPO PER CREMAZIONE - cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per cremazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici; - imbottitura completa; - vestizione del defunto e incassamento; - allestimento camera ardente con n. 2 candelabri; - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; - disbrigo di tutte le pratiche amministrative; - organizzazione della cerimonia funebre; - assistenza alle esequie | € | 926,00 | |
C | FUNERALE TIPO PER TUMULAZIONE - cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per tumulazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici; - cassa interna in zinco idonea per tumulazioni; - imbottitura completa; - vestizione del defunto e incassamento; - chiusura ermetica, mediante saldatura, degli elementi della cassa in zinco; - allestimento camera ardente con n. 2 candelabri; - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; - disbrigo di tutte le pratiche amministrative; - organizzazione della cerimonia funebre; - assistenza alle esequie. | € | 1'000,00 |
NOTE:
- i corrispettivi di cui alla presente tabella vengono forniti dalle imprese e riscossi direttamente dalle stesse;
- gli importi delle tariffe indicate verranno annualmente sottoposti a revisione;
- restano esclusi dal Funerale-tipo:
a. la stampa ed affissioni dei manifesti di annuncio del decesso,
b. la fornitura dei fiori,
c. il noleggio di autobus, i trasporti funebri da e per fuori comune;
d. il trasporto e l’accompagnamento delle salme (di cui alla tabella “A”),
e. tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto, la concessione di campi, loculi e cellette e le tariffe di cremazione.
DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI
L’Impresa Onoranze Funebri…………………………………………………………………… ai sensi dell’art. 8 della vigente convenzione per la gestione del servizio trasporti funebri e secondo quanto specificato nel tariffario in visione presso:
- Le Camere mortuarie degli Stabilimenti Ospedalieri X. Xxxxx e X. Xxxxx
- L’Ufficio Servizio Funebri del Comune di Cuneo
- Le Sedi delle Ditte convenzionate
DICHIARA
che per il/la Sig. . ………………………………………………………………………… deceduto/a in data ………………….…….… è stato richiesto per il giorno ………………….…….… il servizio funebre convenzionato del tipo:
A) Funerale per salme destinate ad inumazione per complessivi Euro
,
B) Funerale per salme destinate a cremazione per complessivi Euro
,
C) Funerale per salme destinate a tumulazione per complessivi Euro
,
come specificato all’art. 2 della vigente convenzione.
Oppure:
D) Onoranze funebri di tipo extra i cui importi non sono contemplati nel tariffario.
IL RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ……………………………………………………………….
(firma leggibile)
===========================================================================
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. conferma la dichiarazione di cui sopra.
Data ………………………………………..
IL COMMITTENTE ………………………………………………………………………………………….
(firma leggibile)
AVVERTENZA PER L’IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI: La presente dichiarazione dovrà essere consegnata all’Xxxxxxx Xxxxxxx a cura dell’Impresa convenzionata al momento del ritiro dell’autorizzazione al trasporto.