CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SOMMARIO
188|2017 - Deliberazione - Allegato Uten2t7e37150(7A6001) 03/05/2017 14:24:04 - Allegato Utente 2 (A02)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SOMMARIO
Premessa 3
Definizioni e documenti 3
Art. 1. Oggetto e durata 4
Art. 2. Caratteristiche dei servizi 4
Art. 3. Termini di avvio del Servizio 4
3.1 - Attività preliminari e affidamento del servizio 5
3.2 - Stipula dei contratti attuativi e stabilizzazione del servizio 5
Art. 4 – Esecuzione del contratto 6
Art. 5 - Fase di scadenza del contratto 7
Art. 6. Oneri a carico dell’Appaltatore e dell’Amministrazione contraente 7
6.1. Oneri a carico dell’Appaltatore 7
6.2. Oneri a carico dell’Amministrazione contraente 9
Art. 7. Corrispettivi dovuti, variazioni e adeguamenti 9
7.1 Corrispettivi dovuti 9
7.2 Variazioni AS in ingresso e uscita dal contratto 10
7.3. Variazioni per inattività sulle AS 11
Art. 8. Fatturazione e pagamenti 11
Art. 9. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 10. Stipulazione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi e relative spese 12
Art. 11. Garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto 13
Art. 12. Cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi e cessione dei crediti derivanti dal contratto
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
Art. 13. Subappalto 15
Art. 14. Condizioni economiche e normative da applicare al personale impiegato nel servizio 15
Art. 15. Monitoraggio e controllo del Servizio 15
15.1. Controllo dei requisiti contrattuali 16
15.2 Livelli di prestazione del Servizio 16
15.3 Rilevazione di dati ulteriori 17
15.4 Incontri periodici 17
Art. 16. Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione 17
Art. 17. Responsabile della convenzione e responsabile tecnico 17
Art. 18. Contestazioni e penali 18
18.1. Contestazioni 18
18.2. Penali 18
Art. 19. Responsabilità e coperture assicurative 20
Art. 20. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e oneri derivanti da rischi interferenziali 20
Art. 21 Trattamento dei dati personali 21
Art. 22 Obbligo di riservatezza e nomina dell’Appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati 21
Art. 23. Normativa anticorruzione e codice di comportamento 22
Art. 24. Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi 23
Art. 25 Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi 23
Art. 26. Controversie e foro competente 24
Art. 27. Norme regolatrici e disciplina applicabile 24
Premessa
Il presente Capitolato disciplina la prestazione, nell’ambito della convenzione in forma di Accordo Quadro con un unico operatore dei servizi integrati di manutenzione tecnica nella forma del “global service-full risk” (in seguito e per brevità Accordo Quadro), delle attrezzature sanitarie (in seguito AS) in uso presso le strutture sanitarie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento come individuate dalla L.P. n. 16/2010 e s.m.i..
Scopo del Servizio che si intende appaltare è il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• la gestione efficace ed efficiente di tutte le fasi riguardanti la vita delle AS dall’accettazione alla dismissione, mantenendo tali attrezzature in uno stato di funzionamento corretto e sicuro;
• il mantenimento o l’incremento del grado di sicurezza, di efficienza e di efficacia delle apparecchiature e sistemi impiegate/i impiegate all’interno delle attività clinico sanitarie;
• la salvaguardia dei requisiti essenziali delle apparecchiature intese come Dispositivo Medico (DM) e Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro (IVD-DM);
• perseguire la continuità d’esercizio attraverso la minimizzazione dei tempi di disservizio (per esempio tramite il veloce ripristino dei guasti e la prevenzione degli stessi con la corretta manutenzione preventiva);
• l’operare a costi certi e programmabili;
• il fornire gli strumenti per alimentare la banca dati relativa alle AS ai fini della gestione strategica del parco tecnologico;
• la collaborazione con il Servizio Ingegneria Clinica dell’APSS (in sigla SIC) e, per quanto di competenza, con i servizi tecnici deputati, in forma integrata e coordinata, al processo di gestione del rischio clinico;
• la collaborazione con il SIC alla gestione appropriata dei dispositivi medici accessori.
Definizioni e documenti
Per “Appaltatore” si intende l’Aggiudicatario, al quale vengono affidati i servizi di cui all’art. 2 del presente Capitolato.
Per “Stazione appaltante” o “Committente” si intende l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che, ai sensi dell’art. 1, punto 8.2 dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti approvato con delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 238 del 17.02.2017, ha disposto di avvalersi del Soggetto aggregatore e Centrale di committenza provinciale per la definizione e sottoscrizione del bando di gara, nella persona del Dirigente del Servizio procedure di gara e contratti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, fino a conclusione delle verifiche post aggiudicazione.
Per “Amministrazione contraente” si intende l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) che stipulerà l’Accordo Quadro ed i successivi contratti attuativi/ordinativi di fornitura alle condizioni previste dal presente Capitolato.
Per “contratti attuativi/ordinativi di fornitura” si intendono i contratti stipulati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari con l’Aggiudicatario, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell’Accordo Quadro.
Si precisa che per “RUP” si intende il Responsabile Unico del Procedimento, per “DEC” si intende il “Direttore dell’Esecuzione del Contratto”, per “SI” si intende il “Sistema Informativo”.
Per le ulteriori definizioni di carattere tecnico si rinvia al Capitolato Tecnico.
Sono considerati parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, e vengono ad esso allegati:
- il presente Capitolato speciale d’appalto;
- l’offerta tecnica dell’Appaltatore;
- l’offerta economica dell’Appaltatore;
- il Capitolato Tecnico.
Art. 1. Oggetto e durata dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi
Con la stipula dell’Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi/ordinativi di fornitura, l’Appaltatore si obbliga ad erogare e a garantire a proprio rischio e dietro pagamento di un corrispettivo, i servizi integrati di manutenzione tecnica delle AS di proprietà dell’Amministrazione contraente, al fine di garantirne il mantenimento e la massima e continua funzionalità ed efficienza, secondo le modalità e nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle relative disposizioni di legge e derivate dai contratti attuativi.
L’Accordo Quadro è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso, che avverrà previa verifica del possesso dei requisiti e dell’assenza delle cause di esclusione previsti della normativa vigente ed avrà una durata massima di 4 (quattro) anni.
L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Committente non utilizzi l'intero importo dell'Accordo Quadro durante il periodo di validità del medesimo, o qualora si raggiunga l'importo complessivo massimo prima del termine, o ancora nel caso in cui nel periodo di efficacia non sia inviato all'Appaltatore alcun ordinativo di fornitura da parte dell’Amministrazione contraente.
La stipula dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione appaltante. Durante il periodo di efficacia dell’Accordo Quadro, l’esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore è eventuale ed avverrà solo a seguito di ulteriori atti di incarico da parte dell’Amministrazione contraente e previa stipula di contratti attuativi/ordinativi di fornitura secondo le modalità e le fasi disciplinate nel presente Capitolato.
I contratti di prestazione di servizi, attuativi dell’Accordo Quadro, avranno durata massima di 4 anni con facoltà di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 2. Caratteristiche dei servizi
Le caratteristiche e i requisiti del Servizio richiesto sono descritti in dettaglio nel documento “Capitolato Tecnico”.
Art. 3. Termini di avvio del Servizio
La messa a regime del Servizio, per ciascun contratto o ordinativo di fornitura, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, consterà essenzialmente di due fasi, che seguiranno la messa a disposizione dell’elenco delle AS da parte dell’Amministrazione contraente.
3.1 - Attività preliminari e affidamento del servizio
Entro 60 giorni dalla ricezione di una richiesta preliminare di fornitura del Servizio da parte dell’Amministrazione contraente, l’Appaltatore dovrà provvedere, all’avvio del Servizio, predisponendo tutto quanto necessario allo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato e, in particolare, dovrà:
- recepire dall’Amministrazione contraente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) presenti nelle strutture nelle quali andrà a operare;
- concordare con il Servizio Prevenzione e Protezione di APSS il necessario coordinamento dei piani di sicurezza per la specificazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) relativo allo specifico contratto attuativo;
- partecipare a incontri di informazione tenuti con i referenti di APSS sull’organizzazione del Servizio e sulle procedure utilizzate;
- predisporre il piano dettagliato delle attività che verranno svolte sulla base del progetto presentato in offerta;
- acquisire la licenza e attivare il collegamento con il sistema di gestione informatico (Clingo 5);
- al fine di conformare i servizi offerti a procedure e protocolli già in uso, l’Appaltatore dovrà anche prendere visione della relativa documentazione a disposizione presso il SIC.
- concordare con l’Amministrazione contraente il programma delle attività di stabilizzazione del Servizio nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.2.
Al termine di questa fase, l’Amministrazione contraente, in contradditorio con l’Appaltatore, provvederà all’affidamento formale del Servizio redigendo apposito verbale di accettazione e di conclusione della fase di avvio del Servizio, che verrà sottoscritto dalle parti e costituirà allegato parte integrante del contratto attuativo/ordinativo di fornitura.
Nel caso in cui nel termine di 60 (sessanta) giorni non si realizzino le condizioni per ritenere conclusa la fase di avvio del servizio, l’Amministrazione contraente potrà concedere un termine ulteriore non superiore a 30 (trenta) giorni decorsi inutilmente i quali non potrà farsi luogo alla stipula del contratto, con addebito degli eventuali danni da disservizio.
Le parti formalizzeranno nel verbale di accettazione tutti gli elementi gestionali e tecnico-operativi necessari alla esecuzione dei Servizi Integrati appaltati nel rispetto delle indicazioni emerse durante la fase di avvio.
Per le attività di avviamento non è previsto alcun compenso in quanto atto preparatorio all’esecuzione dei Servizi Integrati appaltati.
Si precisa che entro il termine della fase di avvio del Servizio l’elenco delle AS gestite potrà subire variazioni a causa dell’acquisizione e della dismissione di apparecchiature.
3.2 Stipula dei contratti attuativi/ordinativi di fornitura e stabilizzazione del servizio
A seguito del positivo espletamento delle attività di cui al punto precedente, a partire dalla data indicata nel contratto attuativo/ordinativo di fornitura, si procederà con la stabilizzazione del servizio intesa come inizio e svolgimento delle attività sottoposte a regolamentazione contrattuale e consistenti nell’obbligo da parte dell’Appaltatore, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati, di:
- rendere immediatamente operativi i servizi di ricezione delle richieste di intervento;
- rendere immediatamente operativi i servizi di manutenzione correttiva;
- predisporre il calendario di massima delle manutenzioni preventive e avviare le relative attività entro 60 (sessanta) giorni;
- predisporre il calendario delle reperibilità e avviare le relative attività entro 60 (sessanta) giorni;
- allestire gli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione contraente all’interno delle proprie strutture;
- predisporre i calendari delle altre attività programmate, e avviare dette attività, entro 90 (novanta) giorni;
- portare a regime, entro 180 (centottanta) giorni, tutti i servizi previsti dal presente Capitolato e dal progetto di offerta, compresi gli eventuali miglioramenti.
Entro quest’ultimo termine, o nel minor lasso di tempo richiesto in base alla dimensione delle strutture o alle necessità clinico-organizzative e compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l’Appaltatore e l’Amministrazione contraente possono monitorare tutte le condizioni pattuite, al fine di perfezionare di comune accordo le modalità di erogazione del servizio.
Art. 4 – Esecuzione del contratto
Una volta terminata positivamente la fase di stabilizzazione del Servizio, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le seguenti attività, secondo le scadenze indicate:
- con scadenza semestrale, entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza:
o Relazione sullo stato del piano di avanzamento di manutenzione preventiva
o Relazione sullo stato di attuazione delle “attività diverse”
o Relazione sullo stato delle manutenzioni correttive
o Rapporto sulle percentuali di rispetto dei tempi di Intervento
o Relazione sullo stato delle AS e sulle proposte di dismissione dal contratto delle apparecchiature
o Relazione sullo stato di servizio del personale
o Relazione di calcolo delle penali
o Relazione apparecchiature sostitutive
o Relazione di riepilogo degli interventi d manutenzione straordinaria
o Relazione semestrale sull’attuale consistenza del parco AS per la revisione periodica del corrispettivo
Annualmente, entro il termine di 30 (trenta) giorni precedenti lo scadere dell’anno, l’Appaltatore dovrà presentare i calendari aggiornati per le attività programmate e per la formazione.
Annualmente, secondo i tempi che saranno concordati con il RUP, è fatto obbligo all’Appaltatore di redigere una relazione sulle AS che non sono state sottoposte ad alcuna attività e per ciascuna di queste andranno indicate le motivazioni per le quali l’Appaltatore non ha svolto la manutenzione.
Laddove applicabile, i report dovranno essere presentati sia in forma aggregata che suddivisi per Unità Operativa o centro di costo.
Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del primo semestre di ciascun anno, l’Amministrazione contraente provvederà, in accordo con l’aggiudicatario, alla ricognizione e verifica delle variazioni intervenute nell’elenco delle apparecchiature oggetto del contratto annuale per le conseguenti contabilizzazioni, variazioni e adeguamenti di cui all’art. 7.
Art. 5 - Fase di scadenza del contratto
Alla scadenza del contratto l’Appaltatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
▪ entro 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza del contratto dovrà presentare il Piano di chiusura del Servizio, che dovrà contenere i seguenti elementi:
o Piano di attuazione della conclusione delle attività programmate pendenti;
o Cronoprogramma dello smantellamento dei laboratori e magazzino e della dotazione strumentale
o Rilascio della banca dati del SI
o Gestione delle attività in sovrapposizione con il successivo gestore (passaggio consegne);
▪ entro la scadenza del contratto l’Appaltatore dovrà quindi procedere a:
▪ concludere le attività programmate pendenti;
▪ rilasciare la banca dati del S.I.;
▪ eseguire tutte le MC la cui richiesta è pervenuta prima del termine di scadenza contrattuale, che dovranno essere comunque concluse entro i tempi previsti dal presente Capitolato, anche oltre il termine di scadenza contrattuale;
▪ svolgere e gestire le attività in sovrapposizione con il successivo gestore (passaggio consegne)
▪ rendere liberi e disponibili i locali adibiti a laboratorio e magazzino, per i quali dovrà essere effettuata idonea pulizia e sanificazione;
▪ entro 7 (sette) giorni dalla data di conclusione del contratto, consegnare la Relazione di termine del servizio, con evidenza della congruità rispetto al Piano di chiusura del Servizio, elenco eventuali difformità rispetto al piano di chiusura del Servizio, con proposta di soluzioni relative.
Al termine dell'appalto, l’Appaltatore dovrà, a titolo non oneroso, rendere disponibili la base dati relativa alle apparecchiature e alle attività connesse in formato aperto al fine dell’eventuale travaso su altro S.I., concordando i tracciati e il formato.
Art. 6. Oneri a carico dell’Appaltatore e dell’Amministrazione contraente
6.1. Oneri a carico dell’Appaltatore
Oltre a quanto specificatamente previsto negli articoli precedenti, l’Appaltatore, nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, è tenuto al rispetto degli obblighi e degli oneri previsti nel presente articolo.
L’Appaltatore dovrà eseguire, anche in caso di scioperi, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, della normativa e delle leggi nazionali e provinciali vigenti in materia ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle riguardanti:
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavori;
- assunzioni obbligatorie e accordi sindacali;
- autorizzazioni igienico-sanitarie;
- trattamento economico e normativo del personale come stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, come da successivo art. 14.
Durante gli eventuali interventi tecnici e operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessarie, dovrà sempre e comunque essere garantita la continuità di erogazione del
Servizio.
L’Appaltatore sarà tenuta altresì a:
- utilizzare un numero di tecnici sufficiente all’esecuzione di tutte le attività previste dal presente Capitolato;
- eseguire le attività oggetto dell’appalto con precisione, cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei;
- adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei tecnici, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati osservando le disposizioni di legge;
- raccogliere, ordinare e custodire con la dovuta attenzione e riservatezza l'archivio dei manuali tecnici, schemi elettrici e ogni altra documentazione tecnica fornita dalle Ditte produttrici, che resterà comunque di proprietà dell'Amministrazione contraente; tale documentazione sarà utilizzata esclusivamente per le riparazioni delle AS in uso all’Amministrazione contraente. Lo smarrimento di uno di tali documenti comporterà l’obbligo del totale reintegro. In caso di utilizzo per scopi non autorizzati, l’Amministrazione contraente si riserverà ogni possibile azione prevista dalla normativa vigente;
- dotare il proprio personale tecnico della strumentazione e delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;
- attenersi alle direttive emesse dall'Amministrazione contraente per evitare interferenze e intralci all'attività sanitaria e rispettare il regolamento dell’Amministrazione contraente stessa relativo all’accesso alle aree ospedaliere e agli spostamenti al loro interno;
- provvedere alle spese di trasporto, viaggio, alloggio, ecc., per gli operatori addetti al Servizio da essi espletato;
- provvedere a tutte le spese per la direzione e la sorveglianza del Servizio;
- essere responsabile per incidenti o danni che si verificassero, per fatto proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori, a terzi, a dipendenti e/o collaboratori in genere, agli ospiti, ai degenti, ai visitatori, nonché per danni agli immobili, alle attrezzature e agli impianti dell’Amministrazione contraente o che la stessa Amministrazione ha, a qualsiasi titolo, in gestione per attività oggetto dell’appalto, stipulando idonea polizza assicurativa, come meglio specificato al successivo articolo 19;
- essere responsabile della custodia e buona conservazione delle AS ad essa consegnate nonché delle parti di ricambio debitamente inventariate, segnalando all’Amministrazione contraente tutte le situazioni di potenziale pericolo o non affidabilità funzionale delle stesse e tutti i danni riscontrati a seguito di furti, incendi, atti vandalici o accidentali;
- essere responsabile della conservazione e custodia dei propri materiali, attrezzature e beni utilizzati per lo svolgimento delle attività, esentando l’Amministrazione contraente da ogni responsabilità per furti o danni di qualsiasi tipo;
- operare in piena e costante collaborazione con il SIC e fare in modo che il proprio personale metta a disposizione di ogni interlocutore dell’Amministrazione contraente tutta la propria disponibilità, volontà, esperienza e capacità tecnica e/o amministrativa al fine di creare un clima di cooperazione e collaborazione nel quale ognuno possa adoperarsi per una migliore resa finale;
- mettere a disposizione dell’Amministrazione contraente tutta la normativa tecnica necessaria a espletare le attività indicate nel presente Capitolato.
L’Appaltatore si assumerà inoltre tutti i rischi e le responsabilità relativi alle attività manutentive e di verifica delle AS interessate dal Servizio di cui al presente Capitolato garantendo la sostituzione a proprie
spese delle AS danneggiate o rese inservibili a seguito di attività manutentive svolte con negligenza imperizia o imprudenza o nell’inosservanza di leggi, regolamenti, di protocolli operativi, istruzioni e manuali tecnici o per omissione colposa o dolosa di ogni altra cautela imposta dalla natura della prestazione dovuta. Il Servizio verrà prestato sotto la direzione e sorveglianza dell’Appaltatore e dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte e secondo le procedure dichiarate, in modo che corrisponda perfettamente a tutte le condizioni del Capitolato.
La Direzione Tecnica dell’Appaltatore risponderà del Servizio svolto come risulta dalla documentazione di intervento debitamente sottoscritta per ogni apparecchio sottoposto a manutenzione, controllato e visionato come previsto nel presente Capitolato.
6.2. Oneri a carico dell’Amministrazione contraente
L’Amministrazione contraente dovrà:
- fornire all’Appaltatore ogni informazione e supporto istituzionale necessari e/o utili al corretto espletamento delle attività e qualsiasi altra notizia comunque inerente al Servizio;
- fornire all’Appaltatore tutta la documentazione tecnica relativa alle AS di sua proprietà interessate dalla prestazione del Servizio, ove disponibile, e qualsiasi altra notizia comunque inerente al Servizio medesimo;
- rendere disponibile gratuitamente, su richiesta dell’Appaltatore, all’interno di ciascun Presidio Ospedaliero, un ambiente con fornitura di acqua ed energia elettrica da adibire a laboratorio di riparazioni, che l’Appaltatore potrà adeguatamente attrezzare;
- coprire i costi di energia, acqua, riscaldamento, servizi di pulizia necessari al funzionamento dei laboratori di cui al punto precedente;
- provvedere alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti nelle attività d’ufficio all’interno dei locali messi a disposizione dell’Amministrazione contraente;
- mettere a disposizione linee telefoniche/dati presso i Presidi Ospedalieri, alle quali sarà concesso all’Appaltatore di collegare apparecchiature telefoniche per poter effettuare le comunicazioni necessarie;
- assicurare, compatibilmente con le necessità delle varie Unità Operative, la messa a disposizione delle AS oggetto dei servizi manutentivi;
- garantire la preventiva pulizia e disinfezione delle AS o aree dove possano sussistere pericoli di contaminazione di qualsiasi natura.
Art. 7. Corrispettivi dovuti, variazioni e adeguamenti
7.1 Corrispettivi dovuti
I corrispettivi indicati in Accordo Quadro si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Il corrispettivo annuo per l’appalto del Servizio non comprende gli oneri relativi alla sicurezza per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso. Questi ultimi saranno specificati in fattura con separata evidenza.
Le AS sono suddivise in 6 (sei) gruppi in base al criterio dell’incidenza del costo di manutenzione sul valore delle AS stesse (“gruppi a onerosità manutentiva omogenea”):
Gruppo S – tecnologie superiori;
Gruppo A - altissima incidenza del costo di manutenzione;
Gruppo B - alta incidenza del costo di manutenzione; Gruppo C – medio/alta incidenza del costo di manutenzione; Gruppo D - media incidenza del costo di manutenzione.
Gruppo E – medio/bassa incidenza del costo di manutenzione.
Gruppo F - bassa incidenza del costo di manutenzione.
Nell’allegato sono suddivise le tipologie per classe di incidenza (qualora successivamente un’AS non risulti codificata, verrà collocata in una classe per affinità con altre AS presenti definita dal DEC in contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria).
Il costo di acquisto dell’AS è quello registrato all’inventario dell’Amministrazione contraente o, ove non sia ricavabile dall’inventario, il suo valore sarà determinato dal DEC, in contraddittorio con l’Appaltatore, per analogia con altre AS o ricavandolo da informazioni di mercato.
Per ciascuna AS è individuato un corrispettivo annuale derivante dal costo di acquisto moltiplicato per la percentuale offerta in relazione al gruppo di onerosità manutentiva omogenea di appartenenza.
Il corrispettivo è ottenuto come sommatoria dei corrispettivi delle singole AS.
7.2 Variazioni - AS in ingresso e uscita dal contratto
Tenuto conto che, nel periodo di vigenza contrattuale, il parco AS in uso sarà soggetto a variazioni al verificarsi di eventi quali quelli di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- acquisizione di nuove apparecchiature che l’Amministrazione contraente, a sua insindacabile scelta, decida di affidare in gestione all’Appaltatore;
- messa in fuori uso di AS;
- scadenza o risoluzione di precedenti contratti di manutenzione su apparecchiature che l’Amministrazione contraente decida di affidare in gestione all’Appaltatore;
- scadenza garanzie di AS che l’Amministrazione contraente decida di affidare in gestione all’Appaltatore;
- esclusione di apparecchiature dall’elenco delle AS oggetto del Servizio, previa apposita comunicazione all’Appaltatore dall’Amministrazione contraente;
- cessazione o attivazione di servizi o strutture sanitarie a seguito di riorganizzazioni dell’Amministrazione contraente;
- inserimento di AS inizialmente non affidate al Servizio.
La fatturazione semestrale terrà conto dell’effettiva consistenza del parco apparecchiature oggetto del servizio.
In particolare viene stabilito quanto segue:
• le variazioni del parco in aumento saranno attuate, nel caso di AS di nuova acquisizione, a collaudo avvenuto con decorrenza immediata dallo scadere del periodo di garanzia, salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione contraente oppure, nel caso di AS escluse dal contratto, al momento dell’esplicita richiesta dell’Amministrazione contraente;
• le variazioni in diminuzione saranno attuate sempre con decorrenza immediata al momento dell’avvenuta comunicazione della messa fuori uso o comunque dell’esclusione dal Servizio da parte dell’Amministrazione contraente.
7.3. Variazioni per inattività sulle AS
In relazione a quanto esposto nella relazione di cui al punto 4, ogni 12 (dodici) mesi verrà verificata l’esistenza di AS sulle quali non sia stata svolta alcuna attività, per le quali il corrispettivo non è dovuto e che sarà soggetto a conguaglio mediante nota di credito annuale.
Art. 8. Fatturazione e pagamenti
1) L’Appaltatore emetterà fattura nei confronti dell’Amministrazione contraente con cadenza semestrale posticipata.
2) Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all’Amministrazione contraente specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG del relativo contratto. La fattura dovrà essere inviata all’indirizzo I.P.A. indicato dall’Amministrazione contraente.
3) In considerazione del fatto che l’Amministrazione contraente rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/1/2015.
4) Il pagamento delle fatture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall’Appaltatore. Per data di pagamento s’intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte dell’Amministrazione contraente delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
5) La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’Appaltatore di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’Amministrazione contraente fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte dell’Appaltatore. Agli effetti della liquidazione delle fatture l’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente Capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento.
6) Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente.
7) Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.
Art. 9. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, l’Appaltatore è obbligato a:
• utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
• comunicare all’Amministrazione contraente il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
• indicare in ciascuna transazione relativa ai contratti attuativi/ordinativi di fornitura (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG derivato riferito allo specifico contratto;
• inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i subcontraenti e subappaltatori assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
• comunicare all’Amministrazione contraente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010 da parte di propri subcontraenti e subappaltatori, con contestuale risoluzione del contratto.
2) In caso di futura modifica della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari s'intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 c.c..
Art. 10. Stipulazione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi e relative spese
1) La stipula dell’Accordo Quadro avverrà successivamente alla conclusione, con esito positivo, dei controlli previsti dalla normativa vigente e decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
2) La stipula dei contratti attuativi o degli ordinativi di fornitura avrà luogo a seguito della sottoscrizione del verbale di accettazione e di conclusione della fase di avvio del Servizio.
3) Le stipule avverranno in modalità elettronica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e l’imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale, previo versamento all’Amministrazione contraente di quanto dovuto da parte dell’Appaltatore anticipatamente alla sottoscrizione. Tutte le spese contrattuali (fra cui l’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro) sono a carico dell’Appaltatore.
4) Nel termine perentorio indicato nell’ordinativo preliminare di fornitura, l’Appaltatore dovrà provvedere:
a. alla costituzione della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, come meglio specificato al successivo articolo 11;
b. all’invio della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, riportante i dati relativi al conto corrente dedicato che sarà utilizzato per le transazioni relative al contratto ed i nominativi delle persone aventi titolo ad operare sul conto;
c. all’invio della documentazione attestante le generalità e i poteri del soggetto, in possesso di firma elettronica valida, autorizzato a sottoscrivere il contratto d’appalto;
d. all’invio di ogni altra documentazione o altro dato ritenuti necessari (dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/1991, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’Impresa capogruppo e relativa procura in caso di ATI, elezione del domicilio ai fini contrattuali, polizza assicurativa, …).
5) Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti dell’Appaltatore che si dovessero verificare in corso di esecuzione del contratto dovranno essere immediatamente comunicate all’Amministrazione contraente ed alla Committente.
6) In base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016 (pubblicato in GU 25/1/2017 n. 20) e dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore dovrà rimborsare le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui quotidiani, nei termini di legge e secondo le modalità che saranno comunicate all’Appaltatore.
7) In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che l’Appaltatore si trova in una delle condizioni che non gli consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l’aggiudicazione s’intenderà come non avvenuta e la Committente avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’Accordo, incamerando la cauzione provvisoria.
Art. 11. Garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto
1) L'Appaltatore dovrà presentare una garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016, da costituire sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
2) Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del DLgs 50/2016.
3) La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti clausole:
i. l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;
ii. la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, in alternativa, fino a quando l’Amministrazione non avrà disposto la liberazione dell'obbligato principale mediante apposito ordine di svincolo;
iii. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall’Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di escussione,
restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
iv. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell’Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
v. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione”.
Non saranno accettate garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall’Amministrazione. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall’Amministrazione successivamente all’aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.
Le fideiussioni non conformi a quanto prescritto dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l’Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all’Impresa stessa.
Si chiede inoltre l’autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro) la presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.
4) Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l’imposta di bollo dal D.P.R. 642/1972.
5) La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
6) L’Amministrazione può richiedere all’Appaltatore di reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
Art. 12 Cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi e cessione dei crediti derivanti dal contratto
E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma e ogni patto contrario è nullo di diritto fermo restando quanto disposto dall’art. 27, comma 2, lettera d) punto 2 della L.P. n. 2/2016.
Con riferimento alla cessione dei crediti, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991, e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione Appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.
Art. 13 Subappalto
Ai sensi dell’art. 26 della L.P. n. 2/2016, l’Appaltatore potrà affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, previa indicazione all'atto dell'offerta delle lavorazioni che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del DLgs 50/2016, non può essere superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo per cui sarà stipulato l’Accordo Quadro. L’Appaltatore al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016, pena il diniego all’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 l’Amministrazione contraente provvede al pagamento diretto delle fatture relative ai servizi subappaltati con le condizioni ed i limiti previsti da detto articolo.
I subappalti sono autorizzati dall’Amministrazione contraente, la quale avrà cura di verificare il rispetto del tetto complessivo del 30% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
Art. 14 Condizioni economiche e normative da applicare al personale impiegato nel servizio
Avuto riguardo all’art. 32, comma 1, della Legge provinciale n. 2/2016 ed alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 del 14/10/2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti” e integrativo provinciale, se presente. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi.
Art. 15. Monitoraggio e controllo del Servizio
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche, misure e prove, ovvero i controlli ritenuti necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente
Capitolato, nonché la funzionalità e la sicurezza delle AS in riferimento alla normativa in vigore e allo stato dell’arte.
L’Amministrazione contraente procederà inoltre al monitoraggio continuo del Servizio, inteso come uno strumento utilizzato al fine di misurare il livello del Servizio prestato dall’Appaltatore, valutando, pertanto, le prestazioni assicurate da quest’ultimo.
Tale sistema, tramite la verifica dei requisiti essenziali e il monitoraggio dei livelli prestazionali del Servizio reso, anche in termini di soddisfazione dell’utente finale, permetterà di valutare puntualmente l’operato dell’Appaltatore e la relazione con l’Amministrazione contraente, permettendo, se necessario, di individuare le necessarie azioni correttive e le possibili proposte di miglioramento.
15.1. Controllo dei requisiti contrattuali
Il controllo dei requisiti consisterà nella verifica di quegli elementi essenziali del Servizio che connaturano la prestazione resa dall’Appaltatore, al fine di valutarne la rispondenza a quanto dichiarato e concordato in Gara. L’Amministrazione contraente per mezzo dei suoi referenti e in presenza (non vincolante) dell’Appaltatore, avrà la facoltà di verificare l’esecuzione del Servizio mediante, in particolare:
- il controllo sulla gestione “del libro macchina” nel quale vengono archiviati tutti i rapporti di lavoro prodotti dall’Appaltatore per le attività previste dal presente Capitolato;
- la verifica sull’emissione e completezza delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’attività e dei rapporti di intervento/schede di controllo allegati, relativi alla manutenzione preventiva, verifiche funzionali, attività diverse;
- i controlli sul numero e sulla qualifica professionale del personale addetto e suo comportamento;
- il controllo sulla formazione del personale dell’Appaltatore;
- i controlli sul rispetto delle procedure di sicurezza secondo il D.Lgs. n. 81/2008;
- i controlli sugli oneri a carico dell’Appaltatore;
- i controlli sull’avvenuta taratura degli strumenti utilizzati per il Servizio.
Gli esiti dei controlli e delle verifiche verranno annotati su appositi verbali sottoscritti dai responsabili delegati al controllo dell’Amministrazione contraente e dal referente dell’Appaltatore, i quali, a rilevazione avvenuta porranno la propria firma congiuntamente avvalorandone il risultato. Eventuali anomalie che non fossero prontamente risolte saranno segnalate da parte del DEC al RUP per la formale contestazione e l’eventuale applicazione delle penali.
15.2 Livelli di prestazione del Servizio
Il monitoraggio dei livelli di prestazione avrà lo scopo di valutare l’andamento e il risultato del processo di erogazione del Servizio, valutandone la bontà e la rispondenza con quanto stabilito nel presente Capitolato e nel progetto di offerta.
Tale monitoraggio, effettuato con periodicità semestrale, si baserà sulla valutazione di specifici indicatori, quali:
- Tempi di intervento;
- Tempi di risoluzione della problematica (chiusura intervento o soluzione alternativa, esempio utilizzo muletto);
- Percentuale di rapporti di lavoro registrati oltre i tre giorni dall’esecuzione dei lavori;
- Percentuale di esecuzione della manutenzione preventiva nel periodo di riferimento, rispetto
alla programmazione della manutenzione stessa;
- Tempo medio intercorrente tra la manutenzione preventiva eseguita e il successivo guasto sulla stessa AS;
- Tempo medio intercorrente tra un guasto e il guasto successivo.
Detti indicatori, saranno calcolati tramite il software gestionale dell’Amministrazione contraente, che conterrà il libro macchina e tutti i dati relativi agli interventi eseguiti.
15.3 Rilevazione di dati ulteriori
Il monitoraggio e il controllo della corretta esecuzione del contratto terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti interni ed esterni del servizio sanitario provinciale e potrà essere eseguito utilizzando strumenti ad hoc (quali, per esempio, questionari elaborati in funzione degli obiettivi dell’indagine).
I dati così raccolti saranno a disposizione del DEC e concorreranno alla valutazione complessiva del Servizio svolto dall’Appaltatore.
15.4 Incontri periodici
Scopo del sistema di monitoraggio e controllo descritto nei paragrafi precedenti è quello di fornire elementi oggettivi per valutare l’andamento della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.
Tali attività saranno oggetto di incontri periodicamente programmati nel corso dell’esecuzione del contratto ed avranno nello specifico l’obiettivo di:
- valutare il rispetto dei requisiti contrattuali con l’analisi degli esiti dei monitoraggi e controlli eseguiti nei periodi prestabiliti;
- valutare l’andamento delle perfomance del servizio;
- circoscrivere eventuali casi per i quali è necessario procedere la valutazione delle penali;
- definire eventuali azioni di miglioramento da intraprendersi;
- valutare l’efficacia delle azioni di miglioramento precedentemente eseguite.
Art. 16. Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione
L’Amministrazione contraente nomina un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) oltre al Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) ed all’eventuale coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l’esecuzione come previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’Appaltatore. Il RUP dell’Amministrazione contraente, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione del contratto, assume, specificamente in ordine al contratto attuativo/ordinativo di fornitura dell’Accordo Quadro, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
Art. 17. Responsabile dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e direttore tecnico
L’aggiudicatario deve nominare un Responsabile dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, comunicando alla
Committente, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare, e indirizzo di posta elettronica.
Il Responsabile dei servizi deve avere capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Appaltatore. Il Responsabile dei servizi sarà referente nei confronti dell’Amministrazione contraente prima della formalizzazione dei contratti attuativi. Qualora l’Appaltatore dovesse trovarsi nella circostanza di dover sostituire il Responsabile dei servizi, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente.
L’Appaltatore dovrà inoltre nominare un direttore tecnico dei servizi che avrà il compito di supportare l’Amministrazione contraente negli aspetti di tipo tecnico/operativo e sarà interfaccia e riferimento privilegiato come da Capitolato Tecnico.
Art. 18. Contestazioni e penali
Poiché i Servizi contemplati sono da ritenersi di pubblica utilità, l’Appaltatore per nessuna ragione potrà sospenderli, effettuarli in maniera difforme da quanto stabilito, o eseguirli in ritardo.
18.1. Contestazioni
Al riscontro delle eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il Servizio, e/o delle eventuali inadempienze che ne pregiudichino lo svolgimento corretto e puntuale, l’Amministrazione contraente provvederà a contestarle per iscritto all’Appaltatore affinché vengano eseguite le prestazioni dovute comunicando gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
In detti casi si procederà nel modo seguente:
• il DEC farà pervenire all’Appaltatore, per iscritto o con altra idonea modalità, le contestazioni e i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando contestualmente le eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi richiesti;
• entro 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l’Appaltatore potrà presentare le proprie deduzioni e giustificazioni per i singoli e specifici casi contestati;
• trascorso tale termine, la penale sarà comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal DEC e previa valutazione delle giustificazioni addotte dall’Appaltatore;
• l’Appaltatore non potrà utilizzare, a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti che potevano essere previsti e che non siano stati preventivamente comunicati per iscritto.
Qualora l’Appaltatore non provveda, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere direttamente al fornitore dell’AS l’esecuzione dell’attività di riparazione su quelle AS che ritenga di dover sottoporre a manutenzione, ove dal mancato tempestivo intervento possa derivare o si possa temere un danno, anche potenziale, alla salute dei pazienti o possa derivare la mancata garanzia dei livelli essenziali di assistenza , addebitandone i costi all’Appaltatore.
18.2. Penali
Durante i controlli, in caso di rilevate non conformità, l’Amministrazione contraente si riserva di applicare le seguenti penali:
1. superamento dei tempi di primo intervento per guasto bloccante rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, art 0.0.0.0: per il superamento dei tempi di primo intervento per guasto bloccante, una penale pari al 2% del corrispettivo annuo dell'AS ogni 4 ore di ritardo;
2. superamento dei tempi di primo intervento per guasto non bloccante rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, art 0.0.0.0: per il superamento dei tempi di primo intervento per guasto non bloccante, una penale pari all’1% del corrispettivo annuo dell'AS ogni 4 ore di ritardo;
3. peggioramento della percentuale di risoluzione guasto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, art 0.0.0.0: per ogni punto percentuale peggiorativo della percentuale di risoluzione guasto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, art 0.0.0.0: una penale pari allo 0,5% del corrispettivo annuo dell’AS;
4. per gli interventi di MC non risolti entro 20 giorni solari dalla richiesta di intervento e che non trovano adeguata giustificazione verrà applicata una penale di euro 300,00 ad evento, oltre agli eventuali oneri per la risoluzione del guasto corrisposti dall’Amministrazione contraente ad altra ditta;
5. non conformità dell’intervento di MP (ritardo rispetto alle previsioni del piano MP, o non conformità rispetto al protocollo manutentivo): una penale di Euro 200,00 ad evento; la penale non verrà applicata in caso di scostamento temporale rispetto alla data stabilita nel piano MP, inferiore a 30 gg solari;
6. non conformità dell’intervento di Xxxxxxxx Diverse (ritardo rispetto alle previsioni dei piani, o non conformità rispetto ai protocolli): una penale di Euro 100 ad evento; la penale non verrà applicata in caso di scostamento temporale rispetto alla data stabilita nei piani inferiore a 30 gg solari;
7. per il ritardo superiore a 15 giorni solari rispetto alla data prevista per la consegna dei Piani delle attività programmate: una penale pari a Euro 500 per ogni piano per ogni 7 giorni solari di ritardo;
8. indisponibilità di una funzione del SI (sistema informatico) (ove applicabile): oltre le 16 ore di indisponibilità si applica una penale pari a 250 Euro per ogni 8 ore lavorative;
9. attivazione nuove funzioni del SI (ritardi superiori ai 30 giorni solari rispetto al termine programmato) (ove applicabile): una penale pari a 250,00 Euro e ulteriori 250,00 Euro ogni 10 giorni solari;
10. export dati dal SI (ritardi superiori ai 5 giorni solari, rispetto al termine programmato) (ove applicabile): una penale pari a Euro 300 e ulteriori 500 Euro ogni 7 giorni solari;
11. formazione rispetto al termine programmato (ritardi superiori ai 60 giorni solari, rispetto al termine programmato): una penale di Euro 200 e ulteriori 200 Euro ogni 60 giorni solari;
12. non conformità della dotazione di personale, intesa come differenza tra le giornate uomo complessive del personale secondo la dotazione offerta in sede di gara e quelle lavorate nell’anno di riferimento: penale di Euro 300 per ogni giornata uomo di differenza;
13. per la non conformità relativa all’utilizzo di ricambi non originali e non compatibili: una penale pari al 10% del corrispettivo annuo dell'AS: la ditta sarà tenuta alla sostituzione immediata del pezzo non conforme;
14. segnalazione di eventi critici (ad esempio riscontro situazioni di pericolo) in un tempo superiore ad un giorno lavorativo dalla conoscenza dell’evento: una penale pari a Euro 100 al giorno;
15. non conformità della fase di chiusura, intesa come non rispetto delle tempistiche e delle attività ricomprese nel Piano di Chiusura del servizio: una penale pari a Euro 500 al giorno.
Le penali verranno contabilizzate in sede di conguaglio annuale con relativa emissione di nota di credito.
L’Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, o avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Resta impregiudicata ogni azione da parte dell'Amministrazione contraente verso l’Appaltatore relativa ai danni subiti.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima, con eccezione di quanto disposto al punto 18.1, ultimo periodo.
Art. 19. Responsabilità e coperture assicurative
1) L’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, ad assicurare le AS per tutti i danni che le stesse potranno subire per qualsiasi causa, compreso il furto. Tale polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione contraente.
2) L’Appaltatore risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’Amministrazione contraente e a terzi nell’esecuzione del Servizio, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. L’Amministrazione contraente sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’Appaltatore nell’esecuzione del contratto.
3) L’Appaltatore dovrà contrarre apposita polizza d’assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.
4) Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative, ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Art. 20. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e oneri derivanti da rischi interferenziali
1) L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nella normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e in particolare nel D.Lgs. 81/2008. È onere dell’Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
2) Con riferimento all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008, il Committente redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. L’Amministrazione contraente, in qualità di soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'Appaltatore, integra gli atti contrattuali.
3) I costi derivanti dalla revisione operata con le procedure di cui ai precedenti commi saranno indicati all’interno del contratto attuativo e non saranno soggetti a ribasso.
4) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, così come ribadito nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto dovrà essere aggiornato nel corso della durata dei contratti attuativi e costituirà parte integrante degli stessi.
Art. 21. Trattamento dei dati personali
1) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso la Committente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
2) Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4) La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 19 del D.Lgs. 196/2003.
5) In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento o del Responsabile del Trattamento individuato dall’Amministrazione contraente.
6) Titolare del trattamento è l’Amministrazione contraente nella sede legale e in persona del Legale Rappresentante pro tempore.
Art. 22. Obbligo di riservatezza e nomina dell’Appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati
1) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l’Appaltatore sarà nominato “Responsabile esterno del trattamento”, come previsto dall’articolo 29 del citato Decreto. Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività. L’Appaltatore, in quanto responsabile esterno, è tenuto:
• a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
• a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
• a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio;
• ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del suddetto Xxxxxx;
• a informare l’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
• a individuare per iscritto gli incaricati, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione;
• a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d’ufficio;
• in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
• in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l’accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.
2) L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
3) L’Appaltatore, quale responsabile esterno, s’impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verranno fornite all’atto della nomina e s’impegna a comunicare all’Amministrazione contraente i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
4) L’Amministrazione contraente informa l’Appaltatore che Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione contraente stessa.
5) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente e ai terzi.
Art. 23. Normativa anticorruzione e codice di comportamento
1) Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
2) In particolare, l’Appaltatore s’impegna a fornire, su richiesta dell’Amministrazione contraente, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 punto e) della L. 190/2012 e s’impegna al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dell’Amministrazione contraente.
3) Gli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese. Nei contratti attuativi sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
4) L’Appaltatore dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L.n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti,
ex dipendenti dell’Amministrazione contraente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente all’oggetto del presente contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l’Amministrazione contraente.
5) Si invita a prendere visione dei documenti “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” e del “Codice di Comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet dell’Amministrazione contraente.
Art. 24 Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi
1. L’Amministrazione contraente e/o la Comittente, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di giusta causa o di reiterati gravi inadempimenti dell’Appaltatore debitamente contestati, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. In tali casi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nel contratto attuativo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. L’Amministrazione potrà recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con posta elettronica certificata, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
5. In ogni caso di recesso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione contraente.
6. Qualora la Committente receda dall’Accordo Quadro durante il periodo di efficacia ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere stipulati nuovi contratti attuativi da parte dell’Amministrazione e la stessa potrà recedere dai singoli contratti già stipulati mediante comunicazione all’Appaltatore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Art. 25 Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi
1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro o del contratto attuativo, che si protragga oltre il termine - non inferiore a 15 (quindici) giorni - che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento dall’Amministrazione Contraente e/o dalla Committente per quanto di propria competenza a mezzo di posta elettronica certificata, la medesima Amministrazione contraente e/o la Committente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto i relativi contratti attuativi e/o l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione contraente e/o la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC , i singoli contratti attuativi e/o l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula della Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste, nonché qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti di moralità previsti dalla normativa;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) qualora non venga effettuato il reintegro delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente o dell’Amministrazione contraente, anche ai sensi dei precedenti articoli;
d) qualora manchi la copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 19 del presente Capitolato;
e) per violazione degli obblighi previsti dagli articoli 7 (Corrispettivi dovuti, variazioni e adeguamenti), 8 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Divieto di cessione del contratto), 13 (Subappalto), 15 (Monitoraggio e controllo del Servizio), 19 (Responsabilità e polizze assicurative), 22 (Obbligo di riservatezza e nomina dell’Appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati);
f) per applicazione di penali oltre la misura massima stabilita del 10% del corrispettivo annuo.
3. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazione contraente.
4. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i contratto/i attuativi, la Committente e/o l’Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Appaltatore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Committente al risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 26. Controversie e foro competente
Le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Trento.
Art. 27. Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le norme di riferimento per l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi sono, in xxx xxxxxxxxxx:
x la legge provinciale n. 2/2016 sulla disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
̵ il D.Lgs. n. 50/2016 sugli appalti pubblici, per quanto applicabile;
̵ il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ nonché le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
̵ la legge provinciale n. 23/1990 sulla disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento e il relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.), per quanto applicabili;
̵ la legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
̵ il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;
̵ la legge n. 190/2012 sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
̵ le norme del codice civile.
2. L’Accordo Quadro ed i contratti attuativi dovranno essere interpretati in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra l’Accordo Quadro o il contratto attuativo ed i Capitolati Speciale e Tecnico, si considerano prevalenti le disposizioni dell’Accordo o del contratto. In caso di contrasto fra quanto previsto nel Capitolato Tecnico e quanto previsto nel presente Capitolato, prevarranno le disposizioni del primo per quanto attiene alla disciplina degli aspetti tecnici, mentre saranno prevalenti le disposizioni del secondo in relazione agli aspetti amministrativi. Inoltre, in caso di contrasti, le previsioni dell’Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata nel contratto attuativo.
3. Nel caso in cui una o più previsioni dell’Accordo Quadro o dei contratti attuativi dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare al contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. S’intende che l’Appaltatore sia a conoscenza delle disposizioni previste dai Capitolati Speciale e Tecnico e non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.