B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2017.150
Sentenza del 5 settembre 2017 Corte dei reclami penali | |
Composizione | Giudici penali federali Xxxxxxx Xxxxxxxx, presidente, Xxxx Xxxxx e Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Parti | |
A., rappresentato dall'avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, Ricorrente | |
contro | |
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte | |
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP) |
Fatti:
A. Il 27 febbraio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 12 novembre ed il 6 dicembre 2010, nell’ambito di un procedimento penale av- viato nei confronti di A. per reati corruttivi, conclusosi con una condanna di 4 anni e 4 mesi di reclusione con sentenza emessa, su accordo delle parti, dal Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) del Tribunale di Roma. In sostanza, il predetto, nella sua qualità di componente della Giunta della Re- gione Lazio, ha ricevuto denaro per compiere atti contrari al proprio Ufficio in relazione alla concessione di appalti a società private (v. atti 1, 3 e 12 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP/TI). Con la sua do- manda, l'autorità rogante ha postulato, tra l'altro, il blocco di un conto di A. presso la banca B. a Lugano (v. act. 3).
B. Mediante decisione del 27 febbraio 2008, il Ministero pubblico ticinese è entrato nel merito della stessa, ordinando la perquisizione ed il sequestro presso la banca B., a Lugano, della relazione n. 1 intestata a A. (v. atto 4 incarto MP/TI).
C. Con decisione di chiusura dell'8 maggio 2017, il Ministero pubblico ticinese ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante dei valori depositati sulla relazione di cui sopra fino a concorrenza dell'importo di EUR 1'500'000.–, riservato l'e- ventuale accordo di ripartizione (sharing) in base alla legge federale sulla ripar- tizione dei valori confiscati (v. act. 1.1).
D. L'8 giugno 2017 A. ha interposto ricorso avverso la decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via principale, l'annullamento della stessa ed il dissequestro della sua relazione bancaria e, in via subordinata, l'annullamento parziale della decisione e la tra- smissione alle autorità italiane di EUR 700'000.– (v. act. 1).
E. Con scritto del 22 giugno 2017, trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) e al Ministero pubblico ticinese, il ricorrente, producendo una deci- sione del 24 maggio 2017 del GIP del Tribunale di Roma, ha modificato la sua conclusione subordinata nel senso che all'autorità rogante vanno trasmessi EUR 650'000.– e non EUR 700'000.– (v. act. 7).
F. Con risposta del 27 giugno 2017 il MP/TI si è riconfermato nella decisione im- pugnata, rimettendosi tuttavia al giudizio di questa Corte per quanto riguarda l'ammontare dell'importo oggetto di confisca (v. act. 10). Con scritto del 28 giu- gno seguente l'UFG ha chiesto di respingere il ricorso (v. act. 9).
X. Xxxxxxxx a replicare, il ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali, compresa la modifica del 22 giugno 2017 (v. act. 14).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Xxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000 (XXX; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39
n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Il ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la rogatoria italiana sarebbe irricevibile ai sensi dell'art. 2 lett. a e d AIMP, in quanto sia la decisione di sequestro preven- tivo che l'ordinanza di confisca emanate dalle autorità italiane sarebbero poste- riori alla sentenza di patteggiamento pronunciata nei suoi confronti, in violazione degli art. 6 e 7 CEDU nonché 4 Protocollo n. 7 CEDU. Egli contesta la confisca per equivalente pronunciata nei suoi confronti il 1° dicembre 2010, dato che al momento dei fatti da lui commessi, ossia tra il 2001 e il 2005, tale misura, intro- dotta a partire da novembre 2012 all'art. 322-ter CP/I e applicabile, a suo dire, solo al corruttore, non era ancora contemplata dalla legislazione italiana. Essa sarebbe inoltre stata applicata solo dopo la sentenza di patteggiamento, senza un equo procedimento penale. Equivalendo la misura in questione ad una se- conda condanna fondata sui medesimi fatti, essa violerebbe pure il principio ne bis in idem.
2.1 L'art. 2 AIMP ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a pro- cedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di prote- zione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democra- tici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).
Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giu- dice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coope- razione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, con- sid. 2a; XXXXXXXXXX, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 702 n. 683 e rinvii).
2.2 Nella fattispecie, si constata innanzitutto che il ricorrente è stato condannato, con sentenza di patteggiamento del 28 dicembre 2006 emanata dal GIP del Tribunale di Roma, ad una pena di 4 anni e 4 mesi per reati corruttivi (v. atto 12 incarto MP/TI). Il 10 novembre 2010 il Giudice per l'udienza preliminare (in se- guito: GUP) del Tribunale di Roma, richiamata la sentenza di cui sopra nonché la richiesta all'uopo presentata dalla Procura della Repubblica, ha emesso un decreto di sequestro preventivo concernente i valori patrimoniali depositati presso la banca B., a Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (x. xxxx 00 incarto MP/TI). Da rilevare che prima di emettere tale decreto, finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter comma 2 CP/I, il GUP ha assunto le conclusioni delle parti ed esaminato le attività difensive e la memoria depositata negli atti (v. ibidem). L'autorità italiana ha già in quell'occasione precisato che una confi- sca giusta la disposizione di cui sopra poteva intervenire anche susseguente- mente all'accertamento definitivo dei reati contestati all'imputato e, conseguen- temente, del compenso corruttivo già percepito, precisando che, “in questa fase, il giudice, a tale scopo richiesto dal PM, è chiamato a valutare la cautela reale del sequestro preventivo allo scopo di assicurare la conservazione di quei beni suscettibili della speciale confisca di cui all'art. 322 ter c.p., ben potendo verificarsi, come nel caso in esame, che solo successivamente all'accertamento giurisdizionale emergano disponibilità finanziarie suscettibili di divenire oggetto del provvedimento ablativo obbligatoriamente prescritto dalla norma. In propo- sito, viene a questo punto in considerazione il dettato normativo di cui all'art. 322 co. 3 c.p., peraltro evidenziato dalla difesa di A. nella memoria in atti, che impone al giudicante, con la sentenza di condanna, di individuare previamente i beni assoggettati a confisca in forza dei commi primo e secondo dello stesso articolo. Sul punto è di tutta evidenza considerare che l'osservanza di tale pre- cetto presuppone che la disponibilità di tali beni risulti per tabulas al giudicante che è così posto nella condizione di individuarli ai fini del sequestro strumentale
alla successiva confisca; e, conseguentemente, di rilevare che se tali disponi- bilità emergessero in un secondo momento, quando già fosse stata pronunciata sentenza irrevocabile, lo stesso giudicante, adito in executivis potrebbe adot- tare, ricorrendone i presupposti, gli stessi provvedimenti della fase di cogni- zione, deponendo peraltro in tal senso sia il dato letterale delle competenze di cui all'art. 667 c.p.p., sia l'orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nella fase dell'esecuzione (cfr. "ex multis" Cass., Sez. I, 11/7/08 n. 29566)" (v. ibidem). Quanto precede è stato in seguito ribadito dallo stesso GUP nella sua ordinanza di confisca del 1° dicembre 2010 (v. atto 23 incarto MP/TI). Esso dichiara che "la medesima esigenza di recupero delle risorse finanziarie, individuate succes- sivamente alla pronuncia giurisdizionale divenuta irrevocabile, discende dalla stessa obbligatorietà della confisca per equivalente ex art. 322 ter co. 2 c.p., e può pertanto essere soddisfatta anche nella fase dell'esecuzione" (v. ibidem).
Il GUP si è dunque già dettagliatamente chinato sulle censure mosse dal ricor- rente nella precedente procedura, respingendole. Tale giudizio è stato xxxxxx- xxxx in ultima istanza anche dalla Corte di cassazione italiana con sentenza del 9 luglio 2013 (v. act. 1.15 p. 6 e seg.). Il fatto che il giudizio confiscatorio sia successivo a quello che ha portato alla condanna del ricorrente non è di per sé un ostacolo alla concessione dell’assistenza, nella misura in cui è comunque fondato su una procedura in contraddittorio, rispettosa dei principi procedurali della CEDU e del Patto ONU II. Le disponibilità finanziarie in questione non erano infatti note al momento del primo giudizio, ma non per questo non ricor- rono i requisiti per una confisca per equivalente ex art. 322-ter CP/I. Il ricorso interposto dall'insorgente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo avverso la suddetta sentenza, tutt'ora pendente, nulla toglie a tale conclusione (v. act. 1.15), visto che come tale non tocca la crescita in giudicato e l’eseguibi- lità della decisione confiscatoria (v. XXXXXXXXXXX/XXXXX, EMRK, Kommentar, 2a ediz., Monaco 2015, n. 9 ad art. 34) e quindi i criteri definiti all’art. 74a cpv. 3 AIMP (v. anche infra consid. 4). Di conseguenza, le censure presentate in questo ambito non possono trovare accoglimento.
3. Il ricorrente sostiene che non essendovi più nessun procedimento penale a suo carico in Italia – la sentenza di patteggiamento del 28 dicembre 2006 è divenuta irrevocabile il 26 aprile 2007 – la rogatoria, oltre a non soddisfare il requisito della doppia punibilità, sarebbe oramai divenuta priva d'oggetto, ragione per cui la confisca sarebbe inattuabile ed il suo conto da dissequestrare.
3.1 Come già evidenziato nel precedente considerando, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in Italia continua a sussistere un procedimento penale giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 AIMP, per cui la relativa censura va disattesa senza necessità di ulteriore disamina.
3.2
3.2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X
n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'as- sistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sareb- bero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 000 Xx 000 consid. 3b/aa pag. 546; 000 Xx 00 consid. 3b/bb; 000 Xx 000 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giu- ridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estra- dizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii).
3.2.2 In concreto, il ricorrente è stato condannato il 28 dicembre 2006 ad una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere e concorso in corruzione, avendo egli ricevuto denaro per compiere atti contrari al proprio ufficio in relazione alla concessione di appalti a società private (v. atto 3, 12, 16 e 23 incarto MP/TI). Ora, se trasposti nel diritto svizzero, i medesimi fatti sareb- bero senz'altro sussumibili perlomeno al reato di corruzione passiva ai sensi dell’art. 322quater CP, ciò che permette di ritenere adempiuto il requisito della doppia punibilità e di respingere la censura del ricorrente.
4. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata violerebbe l'art. 74a AIMP, dato che tale disposizione non prevedrebbe la possibilità di procedere ad un risarci- mento compensatorio a favore dello Stato richiedente. Nemmeno sarebbe per- corribile, a suo avviso, la via della procedura di exequatur ai sensi degli art. 94 e segg. AIMP.
4.1 Giusta l’art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo
di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi- mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Secondo l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere re- stituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applica- zione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patri- moniali confiscati (LRVC; RS 312.4).
4.2 Per quanto riguarda il risarcimento compensatorio, è d'uopo rilevare che esiste già una giurisprudenza in merito. Il sequestro in vista dell'esecuzione di un cre- dito compensatorio è ammissibile se il credito definitivo ed esecutivo può essere eseguito giusta l'art. 94 e segg. AIMP. Ciò è di regola il caso a meno che si tratti dell'esecuzione di un credito compensatorio in relazione a delitti fiscali che non rappresentano una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'art. 00 xxx. 0 XXX (x. XXX 0000 66 consid. 4.2; v anche sentenze del Tribunale penale fede- rale RR.2013.91 del 21 giugno 2013, consid. 2.2.1; RR.2010.13 del 30 aprile 2010, consid. 3). In concreto, fondandosi la rogatoria estera su reati comuni, la contestata confisca, da tale punto di vista, non presta il fianco a critiche.
4.3 Per il resto, nella misura in cui esiste pacificamente una decisione di confisca passata in giudicato (v. già supra consid. 2.2) e non vi sono motivi per trattenere in Svizzera i valori litigiosi giusta l'art. 00x xxx. 0 XXXX, xxxxx xxxx ad una loro consegna alle autorità estere.
5. Infine, essendo la relazione bancaria litigiosa posta sotto sequestro oltre nove anni fa, l'insorgente ritiene che la durata della misura sia contraria al principio della proporzionalità. Di conseguenza, pure la richiesta di confisca violerebbe tale principio, in quanto prodotta tardivamente alle autorità elvetiche. In ogni caso, la confisca di EUR 1,5 milioni sarebbe comunque eccessiva, dato che la somma da egli percepita nell'ambito dei reati da lui commessi sarebbe minore.
Xxxxxx, se è vero che l'autorità rogante poteva trasmettere ben prima del 28 ot- tobre 2016 l'ordinanza di confisca del 1° dicembre 2010 alle autorità elvetiche (v. atti 21 e 23 incarto MP/TI), occorre anche sottolineare che la sentenza della Corte di cassazione italiana, che ha reso definitiva l'ordinanza in parola, data
solo del 9 luglio 2013 (v. act. 1.15 p. 6). Va tuttavia parimenti rilevato che il ricorrente in questi anni, ossia dal 2008 al 2016, non ha mai contestato il se- questro della sua relazione, misura che in definitiva si è rivelata giustificata, vi- sta la decisione di confisca che ne è scaturita. Ciò constatato, questa Corte, preso atto che il GIP, con scritto del 24 maggio 2017 (v. act. 7.1), ha modificato la sua ordinanza di confisca del 1° dicembre 2010, nel senso che la somma da confiscare non è più di EUR 1,5 milioni ma di EUR 650'000.–, accoglie la con- clusione subordinata formulata dal ricorrente (v. act. 7), ciò che implica la mo- difica in tal senso del punto 2 del dispositivo della decisione di chiusura dell'8 maggio 2017.
6. In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che i valori depositati sulla relazione n. 1 presso la banca B., a Lugano, intestata al ricorrente sono consegnati all'autorità rogante fino a concorrenza di EUR 650'000.–, riservato l'eventuale accordo di ripartizione in base alla LRVC; la parte eccedente va di principio dissequestrata. Ora, se è vero che tale dissequestro parziale trova la propria motivazione in uno scritto dell'autorità italiana competente del 24 mag- gio 2017, occorre rilevare che l’autorità d’esecuzione è venuta a conoscenza di tale scritto soltanto il 23 giugno 2017, attraverso lo stesso legale del ricorrente, senza che siano ancora state seguite le corrette vie rogatoriali. Prima di proce- dere allo sblocco parziale in questione, si giustifica quindi di procedere giusta l'art. 12 n. 2 CRic. In questo senso il Ministero pubblico ticinese dovrà comuni- care senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di questa sentenza dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per espri- mersi in merito. Sulla base di detta risposta il Ministero pubblico ticinese deci- derà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se procedere o meno al parziale dissequestro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.
7.
7.1 Parzialmente soccombente il ricorrente deve sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di- cembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 7’000.–. La cassa del Tribunale resti- tuirà al ricorrente il saldo di fr. 4'000.–.
7.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda,
assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). L’indennità per ripetibili è messa a carico dell’autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA. Dato che il parziale accoglimento del ricorso si basa su un motivo sopravveniente alla decisione impugnata, as- solutamente non imputabile all’autorità di esecuzione, e considerato che nella sostanza tutte le censure sollevate nel ricorso, senza questo sopravveniente motivo, sarebbero state da respingere integralmente, non si giustifica di asse- gnare ripetibili.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la consegna dei valori deposi- tati sulla relazione n. 1 presso la banca B., intestato a A., è confermata unica- mente a concorrenza di EUR 650'000.–.
2. La causa va rinviata al Ministero pubblico del Cantone Ticino affinché proceda come definito al consid. 6.
3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 4'000.–.
4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Bellinzona, 5 settembre 2017
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).