CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE E BARBIERE
ASP Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Azienda pubblica di Servizi alla Persona GENOVA
CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE E BARBIERE
L’anno duemilaventi addì XXXX del mese di XXXXXX
TRA LE PARTI
ASP Xxxxxxxx Xxxxxxxx Azienda pubblica di Servizi alla Persona, nel seguito definita anche “ASP”, con sede in Genova, Via Assarotti, 31/12 - codice fiscale e partita IVA 00800260101 nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Xxxxxxx Xxxx, nata a Genova il 30 giugno 1966 e residente per la carica presso la sede di ASP,
E
La Ditta XXXXXXXXXXXXXX - partita IVA XXXXXXXXXXXX, in seguito denominata anche “Gestore”, in persona del XXXXXXXXXXXX e residente per la carica presso la sede della Ditta,
PREMESSO CHE
- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 3 del 12 febbraio 2020 è stato avviato un procedimento per l’affidamento del servizio di parrucchiere e barbiere da fornire agli ospiti della RSA Doria in Genova;
- in data XXXXXX è stato pubblicato, attraverso il sito aziendale di ASP, un bando volto all’acqui- sizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio;
- con Deliberazione n. XXXX xxx XXXXXXX si è proceduto all’affidamento a favore della Ditta XXXXXX;
TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – (Oggetto e durata della convenzione)
1. La presente convenzione ha per oggetto prestazioni di parrucchiere e barbiere a favore, esclusi- vamente, degli ospiti ricoverati presso la struttura socio-assistenziale RSA DORIA di Via Struppa, 150 D in Genova, come meglio specificato più avanti nel presente documento.
2. Il predetto servizio non comporta oneri a carico di ASP in quanto i proventi del Gestore saranno assicurati esclusivamente dal pagamento diretto da parte dei pazienti che, a titolo privato, inten- deranno usufruire delle prestazioni.
3. La convenzione avrà durata dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2023.
4. La convenzione è soggetta ad un periodo di prova di trenta giorni. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione delle prestazioni non corrispondesse alle norme previste dal presente documento, ASP, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di risolvere la convenzione e affidare il sevizio alla Ditta che segue in graduatoria.
5. Alla scadenza, qualora le norme in allora vigenti lo consentano, la convenzione potrà essere rin- novata per un ulteriore periodo di mesi dodici.
6. Presso la RSA Doria sono di norma ospitate ottantotto persone. Si precisa, tuttavia, che i volumi dei servizi non sono esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura delle attività e all’adesione al servizio da parte degli utenti. ASP non garantisce, quindi, nessun flusso minimo di prestazioni e l’ese- cutore del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche, anche di natura economica, della convenzione per l’eventuale mancato utilizzo del servizio da parte degli ospiti.
7. Le modalità e gli orari di accesso ai singoli reparti di degenza saranno definiti con la Direzione della struttura.
Art. 2 – (Prestazioni e corrispettivi)
1. Il servizio sarà effettuato negli orari prefissati e riguarderà le seguenti prestazioni:
- Taglio piega donna alla tariffa di € XXXXXX IVA inclusa;
- Taglio uomo alla tariffa di € XXXXXX IVA inclusa;
- Piega donna alla tariffa di € XXXXXX IVA inclusa;
- Tinta alla tariffa di € XXXXXX IVA inclusa.
2. Nessun aumento potrà essere applicato alle suindicate tariffe senza la previa autorizzazione scritta di ASP.
3. Le prestazioni saranno pagate al Gestore del servizio, secondo le tariffe convenzionate, che sa- ranno affisse presso ogni reparto della RSA, direttamente dall’utente che ha richiesto ed usufruito delle prestazioni.
4. Per eventuali prestazioni diverse da quelle suddette, il corrispettivo sarà concordato direttamente tra l’utente ed il Gestore.
5. Per ogni prestazione dovrà essere rilasciata all’utente regolare ricevuta fiscale.
Art. 3 – (Attrezzature e materiali)
1. Per l’espletamento del servizio il Gestore dovrà utilizzare proprie attrezzature e materiali.
2. La fornitura di acqua ed elettricità sarà a carico di ASP.
3. Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere anallergici ed avere le caratteristiche ed i requisiti con- formi alle specifiche norme igienico/sanitarie vigenti in materia. In particolare, non dovranno es- sere utilizzati prodotti con caratteristiche di pericolosità tali da determinare la diffusione ed il ri- stagno di sostanze inquinati nei locali della struttura, dannosi per i pazienti.
4. ASP si riserva la facoltà di controllare l’idoneità dei prodotti utilizzati e di effettuare prove di controllo sugli stessi. In caso di esito sfavorevole, il Gestore dovrà immediatamente sostituirli con altri.
Art. 4 – (Modalità di esecuzione del servizio)
1. Il Gestore garantisce il servizio nei giorni e negli orari concordati con la Direzione della struttura. Dovrà comunque essere assicurata la presenza degli operatori per almeno un giorno alla settimana. Le prestazioni saranno fornite ordinariamente presso le stanze di degenza.
Il servizio dovrà essere assicurato anche ai pazienti allettati.
2. Il personale preposto al servizio dovrà indossare idoneo camice, pulito ed in perfetto ordine, ed essere munito di apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l’in- dicazione del datore di lavoro.
3. Nell’esecuzione delle prestazioni, il Gestore ed il suo personale dovranno osservare scrupolosa- mente le norme di prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero e attenersi comunque a quanto previsto nel relativo Regolamento comunale.
4. In particolare, per il rispetto delle norme igieniche, il Gestore avrà cura di:
- indossare guanti monouso in pvc (nitrile o vinile) e sostituirli dopo ogni prestazione (è vietato l’uso dei guanti in lattice);
- utilizzare rasoi monouso o lamette monouso e sostituirli dopo ogni prestazione;
- detergere e disinfettare i pettini, i manici porta lama ed i lavatesta dopo ogni singolo utilizzo, così come ogni altro strumento pluriuso che possa costituire rischio infettivo;
- utilizzare mantelline monouso quando non sia possibile usare l’asciugamano personale del pa- ziente;
- procedere al riordino e alla pulizia dei locali al termine di ogni prestazione.
Art. 5 – (Personale)
1. Il personale del Gestore deve svolgere il servizio negli orari prestabiliti, secondo le frequenze stabilite.
2. Il personale del Gestore deve tenere comportamenti rispettosi ed educati e mantenere il segreto sui fatti e/o sulle circostanze appresi durante lo svolgimento del servizio, riguardanti i degenti, l’attività del personale di ASP e/o l’ASP stessa.
3. Il personale del Gestore dovrà avere la massima cura ed adottare tutte le precauzioni per non danneggiare gli immobili, gli impianti, gli arredi e le attrezzature, nonché ogni altro bene, oggetto e/o anche effetto personale, sia di proprietà di ASP, sia del relativo personale, sia dei degenti; in caso di danneggiamento riconducibile al personale del Gestore, quale che ne sia la causa, quest’ul- timo risarcirà direttamente il danneggiato.
4. Il servizio deve comunque svolgersi in modo decoroso e tale da assicurare il massimo rispetto e comfort degli utenti.
5. Nei confronti del proprio personale il Gestore dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
6. XXX non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti del Gestore, il quale ha l’obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali-assi- stenziali ed infortunistici obbligatori per legge. Tutto il personale adibito al servizio lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del Gestore sia nei confronti di XXX, sia nei confronti di terzi.
7. Il Gestore riconosce che ASP risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra il Gestore stesso ed il proprio personale.
8. Il Gestore si impegna ad avvalersi solo di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere le varie prestazioni, nonché a fornire al personale tutte le informazioni e tutta la forma- zione necessarie perché il servizio possa essere adempiuto al meglio.
9. ASP ha il diritto di ottenere l’immediato allontanamento e la sostituzione di unità di personale che si abbandonino a comportamenti contrastanti con le clausole di questa convenzione, ovvero a comportamenti violenti, indecorosi o non rispettosi.
10. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’ASP ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal Gestore.
Art. 6 – (Responsabilità)
1. Il Gestore si obbliga a sollevare ASP da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile al Gestore nell’assolvimento dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il Gestore si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo com- pleto ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Le spese che ASP dovesse sostenere a tale titolo saranno dal Gestore integralmente rimborsate.
3. Il Gestore è sempre responsabile sia verso ASP che verso terzi dell’esecuzione del servizio, ed è responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale dovesse derivare all’ASP e a terzi. A tal fine dovrà disporre di idonea copertura assicu- rativa che dovrà essere prodotta ad ASP prima dell’inizio del servizio. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Gestore, il quale è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo di pagamento a carico di ASP o in solido con quest’ultima. È escluso ogni diritto di rivalsa.
4. Il Gestore avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti, vigenti o che siano emanati, concernenti il servizio. Qualora il Gestore non rispettasse i termini della con- venzione, o fossero rilevate inadempienze di qualunque genere, ASP procederà all’applicazione di penalità. L’applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell’inadempienza, alla quale, se entro dieci giorni dalla data di ricevimento il Gestore non fornirà alcuna motivata giu- stificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accettabili, l’ASP applicherà le penali previste al successivo articolo 8. La decisione definitiva sarà assunta dal legale Rappresentante di ASP. L’applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti ad ASP per le eventuali vio- lazioni verificatesi, ed è fatto salvo il diritto di ASP di ottenere comunque il risarcimento di tutti i danni subiti.
5. Le contestazioni, le intimazioni e le diffide saranno inviate alla sede del Gestore ovvero al suo indirizzo P.E.C.
Art. 7 – (Obblighi del Gestore del servizio)
1. Il servizio dovrà essere svolto sotto l’osservanza delle norme contenute nella presente convenzione e delle norme igieniche e di sanità vigenti in materia.
2. Il Gestore del servizio e l’eventuale personale alle sue dipendenze sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di profilassi e di prevenzione delle malattie infettive applica- bili al personale, oltre che alle norme contenute nel Regolamento di igiene del Comune di Genova,
con particolare riguardo alla categoria specifica. In particolare, il personale dovrà essere in pos- sesso del libretto sanitario previsto dalle norme vigenti.
3. Il personale deve mostrare di conoscere perfettamente le aree e i locali di intervento e deve uni- formarsi ai regolamenti e alle discipline interne della RSA.
4. Il servizio dovrà comunque essere svolto in accordo con la Direzione della struttura, alle cui di- sposizioni gli operatori dovranno in ogni caso attenersi.
5. Il personale, nello svolgimento delle prestazioni, dovrà adottare tutte le cure, cautele ed accorgi- menti atti ad assicurare la salvaguardia dell’ospite ed il rispetto della dignità personale.
6. Dovrà essere comunicato alla Direzione della struttura l’elenco nominativo del personale addetto al lavoro e gli eventuali aggiornamenti.
7. Il servizio non potrà costituire oggetto di subappalto.
8. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali previsti.
Art. 8 – (Controlli e contestazioni)
1. XXX potrà esercitare in ogni momento controlli sulle modalità di espletamento del servizio, senza che per ciò il Gestore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. Il mancato rispetto da parte del Gestore di quanto pre- scritto nel presente documento formerà oggetto di contestazione scritta, alla quale lo stesso ha facoltà di controdedurre entro dieci giorni dalla data della relativa ricezione.
2. Il Gestore è tenuto a fornire qualsiasi informazione/documentazione venisse richiesta da ASP in merito al rapporto di lavoro con i propri dipendenti addetti al servizio e alle autorizzazioni all’eser- cizio dell’attività.
3. Per ogni accertata ed ingiustificata inadempienza potrà essere applicata da ASP una penale pari ad
€ 100,00, che il Gestore dovrà pagare entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione scritta da parte di ASP. Nel caso in cui il Gestore non provvedesse entro tale termine al pagamento della sanzione, ASP avrà facoltà di risolvere il presente accordo.
4. XXX potrà comunque risolvere il contratto dopo tre contestazioni, cui siano seguite delle contro- deduzioni non ritenute soddisfacenti.
Art. 9 – (Risoluzione del contratto)
1. Salvo quanto prescritto al precedente articolo 8, in qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione, da parte del Gestore, di quanto disposto nel presente documento, ASP si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti, di risolvere la convenzione. In particolare, ASP ha la facoltà di risoluzione immediata della convenzione nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
▪ decadenza dei requisiti previsti per la stipula della convenzione;
▪ impiego di personale senza i requisiti prescritti dalla convenzione e dalle norme vigenti;
▪ abbandono del servizio, salvi i casi di forza maggiore;
▪ interruzione non motivata del servizio;
▪ contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale del Gestore;
▪ quando il Gestore si renda colpevole di frode;
▪ in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti alla presente convenzione;
▪ per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, che renda impossibile la prosecu- zione del rapporto nei termini della convenzione;
2. La risoluzione del contratto sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di ASP in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che ASP potrà subire in conseguenza della risoluzione. Oltre ai casi sopra elencati, ASP potrà risolvere il contratto per inadempienza del Gestore di clau- sole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato al Gestore un termine non inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione per l’adempi- mento. Allo spirare del termine, il contratto si intende risolto di diritto.
3. È comunque facoltà di ASP recedere unilateralmente in qualsiasi momento dalla convenzione, mediante preavviso di almeno trenta giorni consecutivi da comunicarsi al Gestore mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. In caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, il Gestore non avrà diritto a nessun tipo di risarcimento.
4. È facoltà del Gestore recedere unilateralmente dal contratto previa comunicazione, inoltrata tra- mite raccomandata postale A/R o P.E.C. con un anticipo di almeno sessanta giorni consecutivi.
Art. 10 – (Controversie)
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà decisa dal Foro di Genova.
Art. 11 – (Disposizioni in materia di sicurezza)
1. È fatto obbligo al Gestore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi stretta- mente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. ASP, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, al fine di eliminare i rischi derivanti da interfe- renze, ha elaborato il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), nel quale sono riportate le misure che il Gestore deve adottare per l’eliminazione delle interferenze.
Con l’avvio del servizio il Gestore è obbligato a mettere in atto e a rispettare scrupolosamente tali misure.
3. I rischi associati alle interferenze possono essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti, per cui si ritiene che non sia necessario determinare dei costi aggiuntivi per la loro eliminazione/ri- duzione. Pertanto i relativi costi sono pari a zero.
4. È fatto divieto al personale del Gestore di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e non prevista specificatamente dalla presente convenzione, con particolare riferimento all’utilizzo di macchine e /o attrezzature.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.
Art. 12 – (Privacy)
1. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) ASP procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Xxxxxx e per finalità strettamente connesse all’esecuzione della presente convenzione.
2. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti rico- nosciuti dalla su citata normativa.
Art. 13 – (Rinvio)
Per tutto quanto non previsto e/o non altrimenti regolato dalla presente convenzione, si applicano le norme dettate per la contabilità, la gestione patrimoniale e l’attività dell’ASP e, in via di ulteriore subordine, il Codice Civile.