REPUBBLICA ITALIANA
el
ELABORATO 08
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SANVITO DI LEGUZZANO (PROV. DI VICENZA)
Repertorio nr.
CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEI
“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA SCHIO”
CUP ………………… - CIG ………………………….
L’anno …………………., addì …….. del mese di …………. , nella Residenza Municipale di San Xxxx di Leguzzano, avanti a me ,
Segretario titolare del Comune di San Xxxx di Leguzzano, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono comparsi e si sono costituiti i Signori:
a) …………………. , nato a ……………….. (…..) il ,
domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, il quale dichiara di intervenire in quest’atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di SAN XXXX DI LEGUZZANO con sede in Xxxxxx Xxxxxxx,0, in nome, conto ed interesse del Comune stesso, Codice Fiscale e. P.Iva 00283120244, giusto decreto del Sindaco n. … del ………………., di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;
b) ……………………….. , nato a ……………… (…) il e residente
a …………… via , il quale dichiara di agire e stipulare in qualità
di legale rappresentante dell’impresa ……………………….. , con sede a
………………. – via ………………. - codice fiscale – partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di ………………… n. e
di seguito denominato semplicemente “appaltatore”. Premesso:
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.
……………. del ……………………… veniva approvato il progetto esecutivo, redatto da …………………………., dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA
SCHIO” per un importo di € 175.000,00, di cui € per opere da
appaltare ed € ……………………………… per oneri di sicurezza ed attivata la procedura di affidamento dei suddetti lavori nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. B) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. del
………………….. i lavori sono stati affidati alla Ditta con sede
a ;
- che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della gara, ai sensi dell’art.
36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in data
………………………..;
- il ……… , responsabile del settore tecnico, che nel presente atto rappresenta il Comune di San Xxxx di Leguzzano, dichiara di avere precedentemente verificato l’insussistenza a suo carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’articolo 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;
- l‘Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara l’insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all’articolo 53, comma 16-
ter, del D.lgs. 165/2001 ed, inoltre, di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali.
Tutto ciò premesso rinunziando, di comune accordo e con il mio consenso, all’assistenza die testimoni, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
1) PREMESSE.
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2) OGGETTO DEL CONTRATTO.
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’affidamento dei lavori di “ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA SCHIO“.
L’appaltatore si impegna a rispettare quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto e nell'elenco prezzi unitari. I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere in oggetto dovranno pervenire dalle località e dalle aziende fornitrici che l’appaltatore riterrà di propria convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti propri della buona regola dell’arte.
3) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, gli elaborati di progetto, il cronoprogramma lavori ed i piani di sicurezza, il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi unitari. È estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico estimativo allegato al progetto.
4) AMMONTARE DEL CONTRATTO E DELL'OPZIONE
L’importo contrattuale netto ammonta a € ………………………. (Euro
………………………………….) ed è costituito dagli importi di seguito specificati:
– € per lavori;
– € per costi della sicurezza.
L'importo del ribasso formulato in sede di gara, pari a € ,
costituisce opzione ai sensi dell'art. 1331 del Codice Civile. La Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non esercitare l'opzione, oppure di esercitarla in tutto o in parte entro il tempo utile contrattuale indicato al successivo art.10.
In caso di esercizio dell'opzione, l'appaltatore è obbligato ad eseguire gli ulteriori lavori disposti dalla stazione appaltante, agli stessi prezzi, patti e condizioni applicate in sede di aggiudicazione, nei limiti consentiti dal D.Lgs n. 50/2016.
L’importo contrattuale e dell'opzione sono al netto dell’I.V.A. e sono fatte salve le risultanze della contabilità finale.
5) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.
La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto.
6) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.
L’appaltatore prende atto che è esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
7) ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.
Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, è dovuta all'appaltatore
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, secondo quanto previsto all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto.
L'emissione del certificato di pagamento verrà effettuata a lavori eseguiti contabilizzati al netto del ribasso d'asta comprensivi della relativa quota dei costi per la sicurezza recuperando la quota di anticipazione contrattuale. La stazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento come previsto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’appaltatore dichiara di optare per il pagamento degli importi mediante bonifico bancario/postale presso ………………………… – Agenzia di ……….. – codice IBAN
……………………… ed, altresì, che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145, è il Signor . Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall’ufficio ragioneria alla sede legale dell’appaltatore.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi al presente appalto.
Il Comune di San Xxxx di Leguzzano verificherà, in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La stazione appaltante e l'appaltatore si impegnano a rispettare il cronoprogramma dei pagamenti, concordato e definito anche con il Servizio Finanziario del Comune di San Xxxx di Leguzzano, conservato agli atti, aggiornandolo qualora se ne rilevi la necessità, previo parere dello stesso Servizio Finanziario sulle eventuali
modificazioni. La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti d'appalto, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell’art. 106 del Decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016.
La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall’appaltatore al competente ufficio della direzione lavori, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
8) RITARDI NEI PAGAMENTI.
In caso di ritardo nella emissione dei titoli di spesa relativi al pagamento spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori.
Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero di agire per la risoluzione del contratto, come previsto dall’art. 108 – del D. L.vo n. 50/2016.
9) VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO.
Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
10) TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
Il tempo utile contrattuale per l’esecuzione dei lavori appaltati, è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dal verbale di consegna lavori, come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d’appalto.
11) PENALI PER RITARDO.
Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori contrattuali ed opzionali, o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale e qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
12) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impedissero la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Qualora l’appaltatore ritenesse cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso, né indennizzo.
13) ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.
Oltre a quanto stabilito per legge, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi descritti dal capitolato speciale d’appalto. È inoltre obbligo a carico dell’appaltatore:
a. comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e ai seguenti servizi ritenuti “sensibili”; nonché ogni eventuale variazione al predetto elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo: trasporto di materiali a
discarica; trasporto e smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto, ai sensi dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;
b. nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del D. Lgs. n. 490/1994. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno, altresì, indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note saranno identificati mediante il documento di trasporto e il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia;
c. riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
d. inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente punto c).
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’appaltatore.
Sono altresì a carico dello stesso tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’appaltatore dichiara espressamente di assumere gli oneri a suo carico, ad eccezione dell’I.V.A. che, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 633/1972, deve essere addebitata a titolo di rivalsa al Comune.
L’appaltatore risponderà per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
14) REGOLARE ESECUZIONE.
L’appaltatore prende atto che il presente appalto rientra nella fascia di importi per i quali è obbligatoria l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, in conformità all’art. 237 del D.P.R. 207 del 5.10.2010.
Il periodo di gratuita manutenzione si estende fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione e comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si riscontrassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare le opere stesse in
perfetto stato al momento della constatazione della regolare esecuzione.
15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere o recedere dal contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente contratto è risolto nei seguenti casi:
a) ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta;
b) di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale;
c) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità” una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
Ai sensi dell'art. 88, commi 4-bis e 4-ter del D. Lgs. 159/2011, nel caso in cui le verifiche antimafia compiute determinassero l'emissione, oltre il termine previsto di trenta giorni, di una comunicazione antimafia interdittiva, il Comune di San Xxxx di Leguzzano recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2 ovvero nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 159/2011 procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, fatta salva la revoca e/o il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.
16) CONTROVERSIE.
Qualora fossero iscritte riserve sui documenti contabili di valore superiore al 15 per cento dell’importo contrattuale, come previsto dall’art. 205 D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata dal direttore dei lavori e, ove costituito, dal collaudatore e, sentito l’appaltatore,
formulerà alla stazione appaltante, entro novanta giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibererà con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa la materia del contendere. Per le controversie inferiori a tale importo sarà applicata la procedura prevista dall’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite alla cognizione del giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ossia al Foro di Vicenza.
17) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA.
L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori. Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 68/1999.
18) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o, in caso non sia stato nominato, al direttore dei lavori gli
aggiornamenti al P.O.S., ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto a suo danno.
19) SUBAPPALTO.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dallo stesso D. Lgs. n. 50/2016. Verrà applicato il comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 con pagamento diretto ai subappaltatori nei casi ivi indicati, con le seguenti modalità:
a) appaltatore e subappaltatore emettono distinte fatture, ciascuno per la propria quota parte dell'unico certificato di pagamento emesso dalla S.A. La somma delle fatture deve corrispondere all'importo del certificato di pagamento;
b) unitamente alla trasmissione delle fatture di cui sopra, l'appaltatore deve presentare alla S.A. una dichiarazione, firmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che:
in relazione ai lavori subappaltati, fino alla data del SAL, non sono insorte
fra loro controversie o contestazioni;
il subappaltatore ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo e al contratto di appalto;
l'importo fatturato dal subappaltatore è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.
In caso di disaccordo/contenzioso fra appaltatore e subappaltatore la Stazione
appaltante sospende i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora. Qualora appaltatore e subappaltatore non trovino comunque un accordo, la Stazione appaltante deve essere liberata pagando a ciascuno la quota parte che risulta dalla contabilità dei lavori, su specifica indicazione del direttore lavori.
Tutte le penali eventualmente comminate, il recupero dell'anticipazione contrattuale ed anche le altre ritenute sono imputate all'appaltatore e, pertanto, la fattura da questi emessa ne deve tener conto.
La procedura sopra descritta si applica anche ai cottimisti che rientrino nella lettera
a) dell'art. 105 comma 13 D. Lgs. 50/2016.
Al di fuori dei casi di pagamento diretto al subappaltatore, invece, l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159.
L'appaltatore si impegna a riportare il contenuto del presente articolo in ogni contratto di subappalto.
20) GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.
L’appaltatore ha prestato, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, una cauzione mediante polizza
fideiussoria n.
in data
della compagnia
agenzia di per l’importo di € (Euro ) pari al % dell’importo del presente contratto. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
21) POLIZZE ASSICURATIVE.
L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza n. in data
rilasciata dalla – agenzia di per un
massimale di € 500.000,00.
22) DOMICILIO DELL’APPALTATORE.
A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio presso l’ufficio della direzione dei lavori del Comune di San Xxxx di Leguzzano, piazza X. Xxxxxxx, 7.
23) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente
contratto e/o del capitolato speciale d’appalto con gli elaborati tecnici prevalgono le prime.
24) RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. n.50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008.
L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto in data 7/9/2015 dalla Regione Veneto, dagli Uffici Territoriali di Governo, dall'Unione Regionale delle Province del Veneto e dall’Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto e al codice di comportamento.
25) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Appaltatore dichiara di avere letto ed esaminato con attenzione i contenuti del codice di comportamento dei cui al DPR n. 62/2013 nonché i contenuti del codice di comportamento integrativo adottato del Comune di San Xxxx di Leguzzano con deliberazione G.C. n. 13 del 6/2/2014.
La violazione degli obblighi di comportamento richiamato dal precedente comma costituisce da parte della concessionaria un grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal concedente.
26) INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14
del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa nazionale sulla protezione dei dati pubblicata sul sito istituzionale in Amministrazione trasparente. La stazione appaltante informa l’appaltatore che titolare del trattamento per gli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio Tecnico , mentre per i pagamenti è il Responsabile del Servizio Finanziario.
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, l’appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni suestese.
Richiesto io Segretario comunale ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su i facciate e quanto contenuto nella presente, che ho letto alle parti, le quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo perché corrisponde alle loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
L‘impresa
L’Ente appaltante
Il Segretario Comunale