CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
Il Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (nel seguito indicato con la parola Amministrazione), con sede in
rappresentato dal dr.
via Crescenzio n.17/c – Roma, codice fiscale 80184430587,
, giusta delega del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati e come tale abilitato ad impegnare l’Amministrazione stessa,
E
la Società , con sede legale in , Via
, P.IVA , in persona del e legale
rappresentante Dott. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,
PREMESSO CHE
− l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dall’Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto della presente fornitura;
− l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
− il codice identificativo del presente contratto (CIG) è il seguente: 0549176A5C;
− il codice unico di progetto (CUP) il seguente: J81D10000060001;
− il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Gli articoli relativi alle Condizioni generali e alle Condizioni speciali sono contraddistinti rispettivamente dalla lettera ”G” e dalla lettera “S”;
− in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
− l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dalla documentazione di gara, dai Chiarimenti inviati dall’Amministrazione nel corso della procedura di gara e dal D.U.V.R.I. Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali- definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 S
Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento
1. L’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti citati in premessa (che sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto) nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
a. il servizio di manutenzione hardware e software per l’infrastruttura del sistema informativo del Casellario Giudiziale (SIC), di proprietà del Ministero della Giustizia, attraverso l’esecuzione, di 9 tipologie di servizio di manutenzione “on site” per l’hardware e per il software (3 tipi di livello di servizio denominati “A”, “B”, “C”, per 3 tipi di apparecchiature) e di un'unica tipologia di servizio di manutenzione “on site”, con livello di servizio “A”, per altre apparecchiature del SIC, conformemente alle prescrizioni, condizioni e termini previsti nel Capitolato tecnico;
b. l’erogazione dei servizi accessori che l’Amministrazione si riserva di richiedere nel periodo di vigenza contrattuale (140 giornate persona, a consumo più 40 giornate persona di reperibilità);
c. il servizio di potenziamento dell’infrastruttura.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Fatto salvo quanto meglio precisato nel comma successivo a proposito del recesso e dell’inserimento di apparecchiature, il servizio di manutenzione di cui al punto a) del precedente comma dovrà inizialmente essere erogato per le apparecchiature del SIC installate ed attive, che alla data della
stipula del presente contratto non siano coperte da manutenzione in garanzia o da contratto di manutenzione “ad hoc”. Allo scadere della garanzia o dei suddetti contratti l’Amministrazione potrà richiedere di estendere il servizio alle altre apparecchiature, secondo le modalità descritte nel seguito. Con le stesse modalità il servizio potrà essere esteso anche ad apparecchiature che attualmente non fanno parte dell’infrastruttura.
Le apparecchiature eventualmente fornite come potenziamento dell’infrastruttura dovranno essere assistite secondo i livelli di servizio riportati nel presente contratto sia nel periodo di garanzia, sia successivamente. Durante il periodo di vigenza della garanzia (12 mesi solari dalla data “Data di Accettazione del potenziamento” da parte dell’ Amministrazione), i canoni di manutenzione relativi a tali apparecchiature dovranno essere scontati del 5% rispetto ai canoni indicati al successivo art. 11 S, comma 3.
3. Si precisa che:
a. per ogni apparecchiatura oggetto del presente contratto di manutenzione è possibile migrare il servizio da un determinato livello di servizio ad uno più adeguato, definitivamente o per specifici periodi, mediante apposita comunicazione all’Impresa da parte dell’Amministrazione. La variazione comporta, dal mese successivo alla segnalazione, la modifica del relativo canone mensile determinato ai sensi del successivo art. 11 S, comma 3, lettera a);
b. eventuali apparecchiature analoghe a quelle la cui manutenzione è disciplinata dal presente contratto che fossero acquisite ex-novo dall’Amministrazione, una volta ultimato il periodo di manutenzione in garanzia, possono essere inserite nel contratto di manutenzione in qualsiasi momento del periodo di efficacia del contratto. Lo stesso dicasi per apparecchiature già in possesso dell’Amministrazione ma non inserite nel presente contratto di manutenzione. L’inserimento della nuova apparecchiatura è formalizzato mediante apposita comunicazione all’Impresa da parte dell’Amministrazione e comporta, dal mese successivo alla segnalazione, l’aggiunta del relativo canone mensile, individuato tra quelli elencati nel successivo art 11 S, comma 3, lettera a), al corrispettivo globale dovuto per l’attività di manutenzione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
c. per ogni tipo di apparecchiatura la cui manutenzione è disciplinata dal presente contratto, è previsto il recesso dal servizio di manutenzione in ogni momento del periodo di efficacia del contratto. Il recesso è formalizzato mediante apposita comunicazione all’Impresa da parte dell’Amministrazione e comporta, dal mese successivo alla segnalazione, la detrazione del relativo canone mensile, determinato ai sensi del successivo art 11 S, comma 3, lettera a), dal corrispettivo globale dovuto per l’attività di manutenzione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.
5. L’Impresa prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico.
7. Quale
Responsabile del
Procedimento
è
nominato
il
dr .
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede dell’Amministrazione in Roma – Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, salvo quanto precisato nel capitolato tecnico.
8. L’Amministrazione si riserva di designare il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Articolo 2 S
Decorrenza e durata
1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di decorrenza contrattuale.
2. La “data di decorrenza contrattuale” coincide con la data di ricezione da parte dell’Impresa della comunicazione della avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto nelle forme di legge ovvero sarà coincidente con la data di ricezione da parte dell’Impresa della comunicazione di anticipata esecuzione, a norma dell’art. 5 del D.L. 17/09/1993, n. 365, convertito in legge 15/11/1993 n. 458, e dell’art. 11, comma 12 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
3. L’Impresa riconosce che il presente atto, mentre è per essa impegnativo dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia nei confronti dell’Amministrazione solo dopo l’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto nei modi di legge.
4. Il presente contratto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla “Data di decorrenza contrattuale”.
5. L’impresa si impegna ad effettuare il passaggio delle consegne al personale dell’Amministrazione o ai terzi da questa designati, nell’ultimo mese di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale.
6. L’impresa si impegna, altresì, a garantire, nel caso di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del know-how e delle competenze senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione.
Articolo 3 S
Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
3. L’Impresa si impegna a rispettare quanto disposto dal D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i..
4. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne
5. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Restano salve e si intendono qui richiamate, le disposizioni di cui all’art. 7 del DPCM 6.8.1997, n. 452, nonché le disposizioni normative in materia di segreto d’ufficio.
Articolo 4 S
Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere
1. L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni
intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
2. L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L’Impresa si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Impresa nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 13 S “Risoluzione” del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 5 S Garanzie
1. L’Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione dell’attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici.
Articolo 6 S Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, nella misura di % dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: .
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
< … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo
comma 1 .>
3. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
Articolo 7 S Risorse impiegate
1. L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) dovrà nominare, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di decorrenza contrattuale, un Responsabile unico delle attività contrattuali, al quale l’Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, potrà fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Le risorse professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
3. L’Impresa si obbliga a consegnare i curricula di tutte le risorse professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, compresi il soggetto di cui al comma 1, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di decorrenza contrattuale. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all’inserimento/sostituzione di una nuova risorsa; in tal caso, l’Impresa dovrà consegnare all’Amministrazione il curriculum della nuova risorsa con un preavviso di almeno 10 (giorni) giorni lavorativi.
4. L’Impresa riconosce, altresì, all’Amministrazione la facoltà di richiedere la
sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l’Impresa dovrà proporre una nuova risorsa professionale entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione indicante le generalità della risorsa da sostituire. L’esercizio da parte dell’Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell’ipotesi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova risorsa professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
6. Ove l’Amministrazione ritenga la risorsa professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all’Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell’Amministrazione del curriculum presentato, l’Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dall’Amministrazione.
8. Si precisa che le nuove risorse professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle
prestazioni contrattuali, l’Impresa dovrà garantire, relativamente alle risorse inserite e/o sostituite, un’adeguata preparazione funzionale e tecnica ed un adeguato periodo di affiancamento, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diversa indicazione dell’Amministrazione), senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
Articolo 8 S
Servizio di manutenzione hardware e software
1. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione “on-site” dell’hardware e del software su tutte le apparecchiature di cui all’art. 1 S, comma 1, lettera a) e riportate nel Capitolato tecnico, con tempi e modi di esecuzione che saranno comunicati dall’Amministrazione con la comunicazione di cui al precedente art. 2 S, comma 2.
2. La manutenzione comprende ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti e alla prevenzione degli stessi, così come stabilito nel capitolato tecnico. Si precisa che ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale o fermo delle apparecchiature che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza o il degrado delle prestazioni del servizio erogato dai Sistemi o venga comunque a ridurre il suo livello complessivo di disponibilità.
3. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di
consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate.
4. L’Amministrazione, anche tramite personale di aziende terze all’uopo preposte, comunicherà all’Impresa la manifestazione di malfunzionamenti o la necessità di pianificazione di un intervento correttivo/migliorativo dei Sistemi, mediante chiamata telefonica ad un apposito numero, confermata mediante e–mail ad un apposito indirizzo di posta e/o a mezzo fax ad un numero all’uopo dedicato. Si precisa che la data e l’ora del fax costituiranno la data e l’ora di “apertura della chiamata”.
5. Il servizio di manutenzione concerne sia la manutenzione preventiva, sia quella correttiva, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.
6. La manutenzione correttiva è caratterizzata da tre distinti livelli di servizio indicati con le lettere A, B e C. Di seguito sono riportati i tre tipi di Livello di Servizio.
Livello di servizio | Orario di servizio | Tempo di intervento | Tempo di ripristino |
A | Lunedì - venerdì 8.00-18.00 Sabato 8.00-14.00 | 2h lavorative | 4h lavorative |
B | Lunedì -venerdì 8.00-18.00; | 4h | 8h |
Sabato 8.00-14.00 | lavorative | lavorative | |
C | Lunedì - venerdì 8.00-18.00, Sabato 8.00-14.00 | 16h lavorative |
Sia il tempo di ripristino che il tempo di intervento decorrono dal momento di apertura della chiamata. Qualora gli interventi siano attivati nell’ambito del servizio di assistenza estesa, il tempo di ripristino della funzionalità delle componenti oggetto di intervento, sarà garantito nel rispetto dei suindicati livelli di servizio.
7. Alla fine di ogni trimestre l’Impresa dovrà produrre il documento chiamato “Elenco degli interventi”, contenente tutti gli interventi prodotti nel corso di tale periodo, con evidenziati quelli che non hanno rispettato gli SLA previsti e le note di intervento ad essi associate.
8. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo dei Sistemi, qualora il ripristino della funzionalità non intervenga entro i termini precedentemente indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitando all’Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 e il risarcimento del maggior danno.
9. Le parti di ricambio - che dovranno essere qualitativamente almeno identiche alle parti sostituite, di primaria qualità e nuove di fabbrica - verranno fornite dall’Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione. Le parti sostituite verranno ritirate dall’Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà, salvo diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione.
10. L’Impresa potrà apportare, previa comunicazione all'Amministrazione, le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare
11. L’Impresa dovrà garantire il ripristino della configurazione software e adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
12. L’Impresa dovrà inoltre erogare sui server oggetto del contratto un servizio di manutenzione software, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.
Articolo 9 S
Servizi accessori - Servizio di potenziamento dell’infrastruttura
1. I servizi accessori e il servizio di potenziamento dell’infrastruttura di cui all’art. 1 S, comma 1, lettere b) e c) sono erogati secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel Capitolato tecnico.
2. I servizi accessori sono erogati dall’Impresa, su richiesta dell’Amministrazione, in orario di servizio (dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 18.00 o il sabato dalle 8,00 alle 14,00) o, all’occorrenza, fuori dall’orario di servizio (in orario serale/notturno, il sabato pomeriggio, la domenica ed i festivi).
3. I sistemi e gli upgrade forniti a titolo di potenziamento dell’infrastruttura sono consegnati, installati e resi operativi entro 40 giorni lavorativi dall’ordine effettuato dall’Amministrazione. Il collaudo è effettuato da apposita commissione nominata dall’Amministrazione entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di installazione e avvio operativo. Nel caso di esito positivo del collaudo,
la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione del potenziamento” da parte dell’ Amministrazione. In caso di collaudo negativo, l’Impresa è tenuta, a proprio esclusivo onere, ad eliminare i vizi accertati e ad inviare una nuova comunicazione di disponibilità al collaudo entro 10 giorni lavorativi dalla data di verbalizzazione dell’esito negativo. Qualora trascorsi 10 giorni l’Impresa non sia disponibile per il collaudo, ovvero le nuove prove di collaudo risultino negative, l’Amministrazione ha la facoltà di applicare le penalità di cui al successivo art. 10.
Articolo 10 S Penali
1. Penale legata alla gestione organizzativa
Nomina Responsabile dell’Impresa
DESCRIZIONE | ||
CAUSALE | IMPORTO | |
Qualora l’Impresa, per fatti ad essa direttamente imputabili, non nomini il proprio Responsabile (ex art. 7 S, comma 1). | Per ogni giorno lavorativo di ritardo. | 100 Euro |
2. Penali legate alle caratteristiche di qualità della fornitura
I tempi di seguito indicati si intendono espressi in “giorni lavorativi” o in “ore lavorative” e computati nell’ambito dell’orario di servizio riportato nell’offerta tecnico-economica (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 14.00).
RISPETTO DEI PIANI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA N° di interventi effettuati entro la scadenza prevista | VALORI DI SOGLIA (la valutazione si intende effettuata su base trimestrale) 100% dei casi | PENALE – 150 Euro per ogni punto percentuale (o frazione) in diminuzione rispetto al valore di soglia. |
TEMPESTIVITA’ DI INTERVENTO Componenti con livello di servizio fascia A Componenti con livello di servizio fascia B | TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO - VALORI DI SOGLIA Max 2 ore lavorative (100% casi) Max 4 ore lavorative (100% casi) | PENALE 50 euro per ogni ora lavorativa di ritardo 25 euro per ogni ora lavorativa di ritardo |
TEMPESTIVITA’ DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI Componenti con livello di servizio fascia A Componenti con livello di servizio fascia B Componenti con livello di servizio fascia C | TEMPO MASSIMO DI RISOLUZIONE DEL PROBLEMA - VALORI DI SOGLIA Max 4 ore lavorative (100% casi) Max 8 ore lavorative (100% casi) Max 16 ore lavorative (100% casi) | PENALE 250 euro per ogni ora lavorativa di ritardo 120 euro per ogni ora lavorativa di ritardo 60 euro per ogni ora lavorativa di ritardo |
3. Qualora l’Impresa, per fatti ad essa direttamente imputabili, non rispetti, anche parzialmente, gli impegni di cui al comma 5 dell’art. 2 S, l’Amministrazione si riserva la facoltà di incamerare a titolo definitivo il deposito cauzionale di cui all’art. 11 G.
4. Qualora, in occasione delle consultazioni elettorali, l’Impresa non assicuri il tecnico in reperibilità come previsto dall’art. 1 S, comma 1, lettera b) del presente contratto e dal capitolato tecnico, è applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ogni singola violazione. A tal riguardo, si precisa che l’Amministrazione deve richiedere il servizio de quo almeno 24 ore prima.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, qualora l’Impresa non renda disponibile le risorse di cui ai servizi accessori (art. 1 S, comma 1, lettera b) entro i tempi concordati, è applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
6. Qualora l’Impresa, per fatti ad essa direttamente imputabili, non si conformi agli obblighi di cui all’art. 7 S, commi 3, 4, 5, 6 e 7, nei modi e termini ivi indicati, è applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
7. Qualora l’Impresa, in relazione ai sistemi/upgrade forniti a titolo di potenziamento, non rispetti la tempistica indicata all’art. 9 S, comma 3, prima parte del presente atto, si applica una penale nella misura seguente:
- € 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al raggiungimento del 10° giorno;
- € 400,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre l’11°.
8. Nel caso in cui il primo collaudo dei sistemi/upgrade forniti a titolo di potenziamento abbia avuto esito sfavorevole non si applicano penali. Qualora tuttavia, entro 10 giorni lavorativi dal primo esito sfavorevole, l’Impresa non risulti disponibile per un successivo collaudo, si applicano le medesime penali di cui al precedente comma 7.
Laddove le nuove prove di collaudo risultino nuovamente negative l’Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto.
10. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate all’Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
11. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l’Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
12. Il pagamento della relativa penale non esonera in nessun caso l’Impresa dal rimuovere l’inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Amministrazione l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione stessa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
14. L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’ art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Articolo 11 S Corrispettivo
1. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei servizi indicati all’art 1 S, comma 1, è fissato in un importo massimo di € 600.000,00 = (seicentomila/00), di cui si garantisce il 10% in tre anni, da utilizzare a consumo, secondo le esigenze dell’Amministrazione, durante tutta la durata del contratto.
2. Gli oneri di sicurezza sono pari a € xxxxx,00.
15. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo globale di cui all’art. 11 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
3. Il suddetto corrispettivo globale è determinato sulla base:
Tipo di apparecchiatura | Canone mensile offerto |
Servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo A | |
Server Unix complesso | |
Server Unix normale | |
Server Windows/Linux |
Tipo di apparecchiatura | Canone mensile offerto |
Servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo B | |
Server Unix complesso | |
Server Unix normale | |
Server Windows/Linux |
Tipo di apparecchiatura | Canone mensile offerto |
Servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo C | |
Server Unix complesso | |
Server Unix normale | |
Server Windows/Linux |
Tipo di apparecchiatura | Canone mensile offerto |
Servizio di manutenzione altre apparecchiature (a corpo) |
b. dalle seguenti tariffe relative ai servizi accessori:
Costo giorni/persona | |
Tariffa tecnico feriale | |
Tariffa tecnico festiva | |
Tariffa sistemista feriale | |
Tariffa sistemista festiva |
Tariffa reperibilità |
Si precisa che per giorno persona si intende un impegno pari a otto ore lavorative o a otto ore di reperibilità. I giorni persona potranno essere utilizzati dall’Amministrazione anche per frazioni. Laddove la prestazione giornaliera sia inferiore a 8 (otto) ore, la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
c. dal costo degli eventuali potenziamenti dell’infrastruttura di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) effettuati su richiesta dell’Amministrazione, che l’Impresa si impegna ora per allora a scontare del % (% di sconto sul listino offerta) rispetto al prezzo di listino che sarà in vigore al momento della data dell’ordine. Tale sconto è quello offerto in gara dall’Impresa e contenuto nell’Offerta economica. Il costo degli eventuali potenziamenti non potrà essere superiore nel massimo ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00).
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio.
5. Le tariffe e i canoni mensili sono accettati dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
8. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
Articolo 12 S Fatturazione
1. Il pagamento dei canoni di cui al precedente articolo 11 S, comma 3, lettera a),
avverrà in 12 (dodici) rate trimestrali posticipate a decorrere dalla decorrenza contrattuale di cui al precedente art. 2 S, comma 2.
2. Per il pagamento dei Servizi accessori di cui al precedente art. 11 S, comma 3, lettera b), l’Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza e risultanti dalle “Note di intervento” preparate dall’Impresa ed approvate dall’Amministrazione.
3. Per il pagamento degli eventuali potenziamenti di cui al precedente art.11 S, comma 3, lettera c), l’Impresa potrà emettere fattura, successivamente alla “Data di Accettazione del potenziamento" di cui al precedente art. 9 S, comma
3. Il prezzo del potenziamento sarà calcolato in base al prezzo di listino che sarà in vigore al momento della data dell’ordine scontato del %, come indicato nell’art. 11 S comma 3, lettera c).
4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e alla singola tipologia di attività. Ai fini del pagamento del corrispettivo e, comunque, ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
5. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Le fatture dovranno essere intestate e spedite alla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati Xxx Xxxxxxxxxx 00/x 00000 XXXX, codice fiscale 80184430587 .
7. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione entro 30 giorni Fine Mese Data di Ricevimento della Fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente dedicato (ex art. 3 legge n. 136/2010) n. ,
intestato alla presso la
, codice I.B.A.N. .
8. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione,
9. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all’art.9 G, comma 10 del contratto.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce .
11. L’amministrazione si riserva di richiedere all’Impresa, in corso di esecuzione
del contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.
Articolo 13 S Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN 9001:2000 (o 2001:2008) rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi del comma 2 dell’articolo 18
G;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 6 G;
f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 4 S “Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere”, art 10 S “Penali”, art. 3 G “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Obblighi di riservatezza”, art. 7 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 9 G “Subappalto”, art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art 18 G “Condizioni particolari di risoluzione” e art. 19 G “Obblighi dell’Impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari”.
5. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
Roma, lì
Per l’Amministrazione | Per l’Impresa |
Il legale rappresentante | |
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:
Articolo 1 S - Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa;
Articolo 4 S -Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere; Articolo 5 S - Garanzie;
Articolo 7 S - Risorse impiegate; Articolo 10 S - Penali
Articolo 11 S - Corrispettivo Articolo 13 S - Risoluzione
- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto: Articolo 2 G - Aumento e diminuzione
Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 4 G - Obblighi e adempimenti a carico dell’impresa Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d’autore
Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa Articolo 9 G– Subappalto
Articolo 11 G - Cauzione Articolo 12 G - Recesso
Articolo 13 G - Recesso per giusta causa
Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 16 G - Foro esclusivo
Articolo 17 G – Trattamento dei dati personali Articolo 18 G - Condizione particolare di risoluzione
Articolo 19 G - Obblighi dell’Impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Roma,
Per l’Impresa |
il legale rappresentante |