FLESSIBILE PER TUTTTI (Polizze Collettive n. 850 e n. 851)
FLESSIBILE PER TUTTTI (Polizze Collettive n. 850 e n. 851)
POLIZZE COLLETTIVE AD ADESIONE FACOLTATIVA CON GARANZIE “TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE”, “INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA” ED “INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO" IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• IL DIP VITA
• IL DIP DANNI
• IL DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
• IL GLOSSARIO
• LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
• IL FAC-SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ADERENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 06/2022
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”
TB0345 - Ed. 06/2022
Documento redatto secondo le line guida “Contratti Semplice e Xxxxxx”.
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativo (DIP Vita)
Compagnia: NET INSURANCE LIFE S.p.A.
Prodotto: FLESSIBILE PER TUTTI (Polizze Collettive n. 850 e n. 851)
Data ultimo aggiornamento: 06/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
L’assicurazione è una Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente (Banca) alla quale possono aderire, in qualità di
Aderenti/Assicurati, i clienti della Contraente che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (prestito) con la stessa. L’adesione alla Polizza Collettiva, su base individuale e facoltativa, ha la finalità di protezione contro l’accadimento di eventi imprevisti che possono colpire la persona assicurata, compromettendo la sua capacità di far fronte alla restituzione delle rate del prestito. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede l’offerta congiunta di una garanzia ramo vita (cui il presente DIP Vita si riferisce) e di altre garanzie di ramo danni (le cui caratteristiche principali sono contenute nel DIP Danni).
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? | Che cosa NON è assicurato? | |
✓ Decesso In caso di Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, NET INSURANCE LIFE S.p.A. garantisce, ai Beneficiari, il pagamento di un importo pari al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento calcolato alla data del Decesso, eventualmente modificatosi anche per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata e al netto di rate insolute. La predetta garanzia di ramo Vita è prestata congiuntamente alle garanzie di ramo Xxxxx (Invalidità Totale e Permanente da infortunio o malattia ed Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia) prestate dalla compagnia NET INSURANCE S.p.A.. | Non è assicurabile ciascuna persona fisica che: 🗶 non abbia la propria residenza e il proprio domicilio abituale in Italia; 🗶 sia cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America; 🗶 faccia parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx); 🗶 abbia 68 anni compiuti al momento dell’Adesione all’Assicurazione, in caso di Finanziamento a rata flessibile; 🗶 abbia 71 anni compiuti al momento dell’Adesione all’Assicurazione, in caso di Finanziamento a rata costante; 🗶 sia portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore a 40% (non rilevano le invalidità permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche); 🗶 riceva una pensione di invalidità o abbia presentato domanda per ottenerla (non rilevano le invalidità permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche); 🗶 non abbia fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richieste dalle Compagnie; 🗶 non abbia stipulato con la Contraente un Finanziamento a rata costante di durata compresa tra 6 e 120 mesi. o di durata compresa tra 12 e 120 mesi in caso di Finanziamento a rata flessibile; 🗶 non abbia sottoscritto un Finanziamento che scada dopo il compimento del 78° anno di età; 🗶 non abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e, ove richiesto, il questionario semplificato di autocertificazione dello stato di salute. | |
Ci sono limiti di copertura? |
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso salvo quanto diversamente specificato e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui il decesso sia causato da:
! dolo del Beneficiario e dell’Assicurato;
! eventi legati direttamente o indirettamente a infortuni avvenuti o malattie e patologie preesistenti al momento dell’adesione;
! partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
! partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
! incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
! suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto;
✓ La copertura è valida senza limiti territoriali.
Dove vale la copertura?
• All’inizio del contratto: alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente/Assicurato deve compilare, se richiesto, il questionario semplificato di autocertificazione dello stato di salute, rendendo dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul suo stato di salute.
• In caso di presentazione di una denuncia di Xxxxxxxx: l’Aderente/Assicurato è tenuto a denunciare eventuali sinistri nel
più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia.
Che obblighi ho?
Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24:00 della Data di decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Finanziamento. Le Coperture Assicurative cessano alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, e comunque non oltre 120 mesi dalla data di erogazione. Nel caso si eserciti l’opzione Cambio Rata o Salto Rata, l’Assicurazione continuerà ad operare - prendendo atto dell’opzione esercitata - con il limite di una durata massima di 132 mesi dalla data di erogazione e fermi i limiti di età previsti adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'ammontare totale del Premio mensile che l'Assicurato deve pagare, al momento dell'adesione, dipende dall'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di adesione, dall’importo della rata di Finanziamento e dalla durata del Finanziamento .
Il Premio è calcolato applicando il tasso di premio totale lordo, corrispondente all’età dell’Assicurato, all’importo della rata
del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rata previste.
Come e quando devo pagare?
La richiesta di adesione è revocabile dall’Aderente sino alla Data di Decorrenza.
L’Aderente ha diritto di recedere dalle Coperture Assicurative relative alla propria Adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza. L’Aderente ha facoltà di disdire il Contratto trascorso il primo quinquennio, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità e con effetto dall’annualità successiva a quella in cui si esercita la disdetta.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il presente contratto non prevede valore di riscatto né di riduzione.
NO
Sì
Sono previsti riscatti o riduzioni?
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento Informativo precontrattuale dei contratti assicurativi danni Compagnia: NET INSURANCE S.p.A.
Prodotto: FLESSIBILE PER TUTTI (Polizze Collettive n. 850 e n. 851)
Data ultimo aggiornamento: 06/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
L’Assicurazione è una Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente (Banca) alla quale possono aderire, in qualità di
Aderenti/Assicurati, i clienti della Contraente che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (prestito) con la stessa. L’adesione alla Polizza Collettiva, su base individuale e facoltativa, ha la finalità di protezione contro l’accadimento di eventi imprevisti che possono colpire la persona assicurata, compromettendo la sua capacità di far fronte alla restituzione delle rate del prestito. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede l’offerta congiunta di garanzie ramo danni (cui il presente DIP DANNI si riferisce) e di garanzia di ramo vita (le cui caratteristiche principali sono contenute nel DIP VITA).
Che cosa è assicurato? | Che cosa NON è assicurato? | |
✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60%, della sua integrità psicofisica, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato eserciti o meno un’attività professionale, , il pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Assicurato ✓ I Inabilità Temporanea Totale La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. | ||
Non è assicurabile ciascuna persona fisica che: 🗶 non abbia la propria residenza e il proprio domicilio abituale in Italia; 🗶 sia cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America; 🗶 faccia parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx); 🗶 abbia 68 anni compiuti al momento dell’Adesione all’Assicurazione, in caso di Finanziamento a rata flessibile; 🗶 abbia 71 anni compiuti al momento dell’Adesione all’Assicurazione, in caso di Finanziamento a rata costante; 🗶 sia portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore a 40% (non rilevano le invalidità permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche); 🗶 riceva una pensione di invalidità o abbia presentato domanda per ottenerla (non rilevano le invalidità permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche); 🗶 non abbia fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richieste dalle Compagnie; 🗶 non abbia stipulato con la Contraente un Finanziamento a rata costante di durata compresa tra 6 e 120 mesi. o di durata compresa tra 12 e 120 mesi in caso di Finanziamento a rata flessibile; 🗶 non abbia sottoscritto un Finanziamento che scada dopo il compimento del 78° anno di età; 🗶 non abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e, ove richiesto, il questionario semplificato di autocertificazione dello stato di salute. |
Sono esclusi dalle garanzie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi di Invalidità Totale e Permanente e di Inabilità Temporanea Totale causati da:
! incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di
brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
! incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
! partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
! partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
! contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
! dolo dell’Assicurato;
! eventi legati direttamente o indirettamente a infortuni avvenuti o malattie e patologie preesistenti al momento dell’adesione.
Per la garanzia Invalidità Totale e Permanente è prevista:
! Franchigia assoluta pari al 60%.
Per la garanzia Inabilità Temporanea Totale è prevista
! Franchigia assoluta di 30 giorni
Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea.
Dove vale la copertura?
• All’inizio del contratto: alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente/Assicurato deve compilare, se richiesto, il questionario semplificato di autocertificazione dello stato di salute, rendendo dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul suo stato di salute.
• In caso di presentazione di una denuncia di Xxxxxxxx: l’Aderente/Assicurato è tenuto a denunciare eventuali sinistri nel
più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia.
Che obblighi ho?
L'ammontare totale del Premio mensile che l'Assicurato deve pagare, al momento dell'adesione, dipende dall'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di adesione, dall’importo della rata di Finanziamento e dalla durata del Finanziamento stesso .
Il Premio è calcolato applicando il tasso di premio lordo totale, corrispondente all’età dell’Assicurato, all’importo della
rata del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rata previste.
Il Premio si paga con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del Finanziamento.
Quanto e come devo pagare?
Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24:00 della Data di decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Finanziamento. Le Coperture Assicurative cessano alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, e comunque non oltre 120 mesi dalla data di erogazione. Nel caso si eserciti l’opzione Cambio Rata o Salto Rata, l’Assicurazione continuerà ad operare - prendendo atto dell’opzione esercitata - con il limite di una durata massima di 132 mesi dalla data di erogazione e fermi i limiti di età previsti adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La richiesta di adesione è revocabile dall’Aderente sino alla Data di Decorrenza.
L’Aderente ha diritto di recedere dalle Coperture Assicurative relative alla propria Adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza. L’Aderente ha facoltà di disdire il Contratto trascorso il primo quinquennio, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità e con effetto dall’annualità successiva a quella in cui si esercita la disdetta
Come posso disdire la polizza?
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Compagnie che realizzano il prodotto: NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A. Prodotto: FLESSIBILE PER TUTTI (Polizze Collettive n. 850 e n. 851)
Data ultimo aggiornamento: 06/2022
Il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
RAMO VITA (garanzia Decesso) |
Net Insurance Life S.p.A. – Società per Azioni con unico socio – fa parte del Gruppo Net Insurance – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx; Tel. 00 000000 – Fax 00 00000000; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I con provvedimento IVASS n. 2591 del 14/02/2008. Iscritta all’Albo Imprese IVASS al n. 1.000164. |
Il patrimonio netto di Net Insurance Life S.p.A. ammonta a € 29,5 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 15 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 14,5 milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 15,3 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 3,9 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 34,5 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 225,33%. |
RAMO DANNI (garanzie Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego) |
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00136. |
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 85,2 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,6 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 67,5 milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 43,6 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 15,5 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 85,5 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 196,04%. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato/quali sono le prestazioni? |
Ramo Vita • Decesso: In caso di Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, NET INSURANCE LIFE S.p.A. garantisce, ai Beneficiari, il pagamento di un importo pari al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento calcolato alla data del Decesso, eventualmente modificatosi anche per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata e al netto di rate insolute. L’indennizzo non potrà superare: - per i finanziamenti a rata costante: 80.000,00 euro per Sinistro; - per i finanziamenti a rata flessibile: 60.000 euro per Sinistro Xxxx Xxxxx • Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia: La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60%, della sua integrità psicofisica, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato eserciti o meno un’attività professionale, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e con età dell’Assicurato non superiore ai 78 anni , senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Assicurato. L’indennizzo non potrà superare: - per i finanziamenti a rata costante: 80.000,00 euro per Sinistro; - per i finanziamenti a rata flessibile: 60.000 euro per Sinistro • I Inabilità Temporanea Totale: La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. La Garanzia di ramo Vita è prestata congiuntamente alle Garanzie di ramo Danni. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ramo Vita Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso – senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato – salvo quanto diversamente specificato e nei casi in cui il decesso sia causato da: ▪ dolo del Beneficiario e dell’Assicurato; ▪ eventi legati direttamente o indirettamente a infortuni avvenuti o malattie e patologie preesistenti al momento dell’adesione; ▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; ▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; ▪ incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di |
brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; ▪ suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto; ▪ stato di ubriachezza/ebbrezza: − qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; − in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; ▪ incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); ▪ contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; ▪ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; ▪ infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; ▪ da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; ▪ abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; ▪ trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); inoltre, è escluso il Decesso causato da: ▪ uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; ▪ pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; ▪ uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; ▪ pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; ▪ svolgimento delle seguenti attività professionali: − militari, quando in servizio attivo all’Estero − attività circensi e stuntman − attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere. Xxxx Xxxxx Sono esclusi dalla garanzia i casi di Invalidità Totale e Permanente causati da: ▪ incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; ▪ incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); ▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra; ▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; ▪ contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; ▪ dolo dell’Assicurato; ▪ eventi legati direttamente o indirettamente a infortuni avvenuti o malattie e patologie preesistenti al momento dell’adesione; ▪ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; ▪ infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; ▪ infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; ▪ abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; ▪ stato di ubriachezza/ebbrezza: |
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− qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; − in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; ▪ infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti o risse a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; ▪ aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi; ▪ infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); ▪ eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; ▪ applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione; • mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; inoltre, sono esclusi gli infortuni causati da: ▪ uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; ▪ pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; ▪ uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; ▪ pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; ▪ svolgimento delle seguenti attività professionali: − militari, quando in servizio attivo all’Estero − attività circensi e stuntman − attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere. Altre limitazioni per la garanzia Invalidità Permanente Totale: - Periodo di Franchigia: 60% (il 60% indica il grado percentuale al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.) Sono esclusi dalla garanzia i casi di Inabilità Temporanea Totale causati da: ▪ incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; ▪ incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); ▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra; ▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; ▪ eventi legati direttamente o indirettamente a infortuni avvenuti o a malattie e patologie preesistenti al momento dell’adesione; ▪ contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; ▪ dolo dell’Assicurato; ▪ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; ▪ infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; ▪ infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; ▪ abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; ▪ stato di ubriachezza/ebbrezza: − qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; − in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; ▪ infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti o risse a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; ▪ aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi; ▪ infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di |
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particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); ▪ eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; ▪ applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione; ▪ mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; ▪ inoltre, sono esclusi gli infortuni causati da: ▪ uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; ▪ pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; ▪ uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; ▪ pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente ▪ dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; ▪ svolgimento delle seguenti attività professionali: − militari, quando in servizio attivo all’Estero − attività circensi e stuntman − attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere. Altre limitazioni per la garanzia Inabilità Temporanea Totale: - Periodo di Franchigia: 30 giorni (il primo Indennizzo è pertanto corrisposto decorsi almeno 30gg. consecutivi di inabilità) - Periodo di Riqualificazione che deve intercorrere tra due sinistri ai fini della indennizzabilità anche del sinistro successivo: 90 giorni In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzione delle Nazioni unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America (esclusione applicabile sia al Ramo Vita che al Ramo Danni). |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Che cosa devo fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: I sinistri devono essere tempestivamente denunciati presso la filiale della Contraente mediante apposita comunicazione o compilazione del modulo Denuncia di Sinistro (disponibile nelle condizioni Generali di Assicurazione o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Finanziamento). La denuncia del Sinistro, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata alle Compagnie ai seguenti indirizzi: • per la Copertura Vita (Decesso): NET INSURANCE LIFE S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx • per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente - Inabilità Temporanea Totale - Perdita d’Impiego): NET INSURANCE S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S. – Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx oppure utilizzando: • mail: xxxxxxxx-xxx@xxx-xxxxxx.xx • fax: 02 / 000 000 00 DECESSO: ▪ modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito dell’Assicuratore, in versione sempre aggiornata) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: ▪ dati del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); ▪ indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; |
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▪ fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale; ▪ originale/copia del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita; ▪ relazione del medico curante circa le cause del decesso, completa di anamnesi patologica prossima e remota, con particolare riferimento alla patologia che ha causato il decesso; ▪ copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata; ▪ se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla Malattia che ha causato il decesso. In caso di decesso avvenuto in seguito ad Infortunio, omicidio o suicidio: ▪ copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche; ▪ verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso. INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE: ▪ modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito dell’Assicuratore in versione sempre aggiornata) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: ▪ dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); ▪ indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; ▪ fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale; ▪ descrizione delle modalità di accadimento dell’Infortunio, con evidenza della data e del luogo in cui si è verificato; ▪ copia della cartella clinica se, a seguito del Sinistro, è stato necessario il ricovero; ▪ in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; ▪ certificato di Pronto Soccorso; ▪ certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE: ▪ modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito dell’Assicuratore in versione sempre aggiornata) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: − dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); − indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; − fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale; ▪ dichiarazione della Banca attestante l’importo della Rata mensile del Finanziamento; ▪ dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante; ▪ copia del certificato del Pronto Soccorso; ▪ copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica; ▪ copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione; ▪ i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale. | |
Prescrizione garanzia VITA: 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione. |
Prescrizione garanzie DANNI: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Liquidazione delle prestazioni: L’Impresa liquida le prestazioni previste dal contratto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti il comportamento dell’Aderente/Assicurato relativamente a fatti o circostanze tali da comportare un aggravamento del rischio, l’Impresa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | L’assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato o per suo conto dalla Contraente di un Premio Mensile per le Coperture Assicurative prestate dalle Compagnie di Assicurazione. L'ammontare totale del Premio mensile che l'Assicurato deve pagare, al momento dell'adesione, dipende dall'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di adesione, dall’importo della rata di Finanziamento e dalla durata del Finanziamento stesso e si ottiene Il Premio è calcolato applicando il tasso di premio totale lordo, corrispondente all’età dell’Assicurato, all’importo della rata del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rata previste In caso di esercizio dell’opzione Cambio Rata con conseguente variazione dell’importo della rata del Finanziamento, così come della durata del suo piano di rimborso, il tasso di premio totale lordo riferito alla copertura assicurativa resterà invariato e dovrà essere ricalcolato il premio sulla base della nuova rata di finanziamento e moltiplicato per la durata iniziale Il Premio si paga con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del Finanziamento (ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l'intermediario) e con periodicità mensile . |
Rimborso | In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento la copertura assicurativa termina alla fine del mese durante il quale il finanziamento è stato estinto e per il quale è stato pagato il relativo premio. In caso di anticipata estinzione parziale del Contratto di Finanziamento, la Contraente modifica il piano di rimborso del Finanziamento mediante la riduzione del numero delle rate. Le rate di Premio ancora da pagare dopo l’estinzione Anticipata Parziale saranno rimodulate in misura corrispondente alla riduzione della Prestazione e della durata della copertura assicurativa a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale. |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24:00 della Data di decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Finanziamento. Le Coperture Assicurative cessano alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, e comunque non oltre 120 mesi dalla data di erogazione. Nel caso si eserciti l’opzione Cambio Rata o Salto Rata, continuerà ad operare - prendendo atto dell’opzione esercitata - con il limite di una durata massima di 132 mesi dalla data di erogazione e fermi i limiti di età previsti adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e si procederà con il pagamento di un Premio di importo differente rispetto a quello iniziale. Prima della naturale scadenza dell’Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre: 1. se l’Assicurato recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata; 2. se l’Assicurato decide di estinguere il Finanziamento o di esercitare il suo diritto alla Portabilità con effetto dalla data indicata, così come prevista all’art. 11; |
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3. in caso di Decesso dell’Assicurato, dalla data dell’evento; 4. se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente; 5. se l’Assicurato perde la residenza o il domicilio abituale in Italia oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio. | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | La richiesta di adesione è revocabile dall’Aderente/Assicurato sino alla Data di decorrenza. La revoca deve essere comunicata per iscritto alle Compagnie di Assicurazione mediante lettera raccomandata A/R contenente gli estremi identificativi del Contratto stesso, inviata a: NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx |
Recesso | In relazione alla facoltà di recesso, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto assicurativo è dedicato ai clienti della contraente che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento con la stessa, aventi un’età compresa tra 18 e 68 anni non compiuti, in caso di Finanziamento a rata flessibile e tra 18 e 71 anni non compiuti, in caso di Finanziamento a rata costante. |
Caricamento | |
Garanzia Vita | 70,00% |
Garanzie Danni | 70,00% |
Caricamento | |
Garanzia Vita | 71,43% |
Xxxxxxxx Xxxxx | 71,43% |
Sono previsti riscatti o riduzioni? 🗆 SI 🗷 NO | |
Valore di riscatto e riduzione | Il presente contratto non prevede valori di riscatto e di riduzione. |
Richiesta di informazioni | Il presente contratto non prevede valori di riscatto e di riduzione. |
Costi gravanti sul premio
Si riporta di seguito l’informativa dettagliata sui costi:
del Premio, al netto delle imposte, ove applicabili.
Costi di intermediazione
Si evidenza di seguito la quota parte dei costi percepita in media dal distributore del prodotto:
del costo stesso.
Quali costi devo sostenere?
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: per la Copertura Vita (Decesso): Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): NET INSURANCE LIFE S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx - Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 – 00000 XXXX • Posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; • Fax: 00.00000.000 per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego): Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): NET INSURANCE S.p.A. – Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 – 00000 XXXX • Posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; • Fax: 00.00000.000 I reclami saranno riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione. |
All’IVASS | In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte dell’Impresa o dell’intermediario entro 45 giorni, l’Aderente/Assicurato può rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alle Imprese. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante conferimento di mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | • La parte di premio destinata alla copertura di Xxxx Xxxx non è soggetta ad imposizione fiscale, mentre la parte di Premio relativa alle coperture di Xxxx Xxxxx è soggetta all’imposta del 2,5%. • Sui premi versati alla Compagnia aventi ad oggetto il rischio di Decesso e di Invalidità Totale e Permanente per Infortunio o Malattia entro il limite massimo di € 530,00, in base alla normativa vigente alla data di redazione della presente Polizza collettiva, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei Premi stessi. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SEMPLIFICATO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI SALUTE , LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN TALI DOCUMENTI. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA. |
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Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa
Sommario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2
POLIZZE COLLETTIVE n. 693 e n. 694 2
ART. 2 OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 5
ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITA’ DI AMMISSIONE 6
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 7
ART. 6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE 7
ART. 7 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 7
ART. 8 DIRITTO DI REVOCA, RECESSO E DISDETTA 7
ART. 9 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI 8
ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO 9
ART. 11 ANTICIPATA ESTINZIONE E SURROGA DEL FINANZIAMENTO 9
ART. 12 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 9
ART. 13 DISPOSIZIONI COMUNI 12
ART. 14 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 12
ART. 15 ALTRE ASSICURAZIONI 12
ART. 16 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI 12
ART. 18 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO 12
ART. 19 RINUNCIA ALLA RIVALSA 12
ART. 22 XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 00
ART. 24 CESSIONE DEI DIRITTI 13
ART. 26 TERMINI DI PRESCRIZIONE 14
ART. 28 MODIFICHE ALMODULO DI ADESIONE 14
ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DECESSO 17
ART. 29 OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO 17
ART. 30 PRESTAZIONI ASSICURATE 17
ART. 32 RISCATTO E PRESTITI 18
ART. 33 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 18
ASSICURAZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA 18
ART. 34 PRESTAZIONI ASSICURATE 18
ART. 36 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 20
ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE 21
ART. 37 PRESTAZIONI ASSICURATE 21
ART. 40 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 22
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1
MODULO DI ADESIONE 1
CONTATTI UTILI 1
Condizioni di Assicurazione - pagina 1 di 22
GLOSSARIO
Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.
Definizioni
Aderente
Soggetto che ha aderito facoltativamente alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione e pagando il Premio. Coincide con la persona fisica che ha sottoscritto un Contratto di Finanziamento con l’istituto finanziario ovvero con il suo/suoi eventuale/i Garante/i.
Adesione
Applicazione derivante dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Assicurato alla Polizza Collettiva (o Contratto).
Assicurato
Assicurato è la persona fisica, cliente della Contraente in qualità di intestatario o di Garante del Contratto di Finanziamento. L’Assicurato coincide altresì con l’Aderente, cioè con il soggetto che ha aderito facoltativamente alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione e pagando il Premio.
Assicurazione
Contratto con il quale le Compagnie di Assicurazione prestano le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
Attività sportiva professionistica
Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici.
La disciplina sportiva deve:
• essere regolamentata dal CONI;
• conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate;
• essere praticata secondo le direttive del CONI,
che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.
Beneficiario
Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.
Broker
CBP Italia S.A.S. Viale Lancetti, 43 – 00000 Xxxxxx. Findomestic Banca SpA, che stipula la Polizza per conto dei clienti che sottoscrivono finanziamenti da essa concessi.
Cambio Rata
Opzione con la quale l’aderente – che abbia stipulato un finanziamento a rata flessibile – può aumentare o diminuire l’importo delle rate residue rispetto alla Rata Base, cioè la
rata stabilita al momento della sottoscrizione.
Il primo Cambio Rata possibile dopo 6 rate rimborsate correttamente.
Il Cambio Rata sarà possibile dopo almeno 1 rata pagata da
ultimo esercizio dell’opzione Salto Rata.
I Cambi Rata sono possibili ogni mese (a partire dal 7°mese)..
Capitale assicurato
Prestazione che la Compagnia di Assicurazione corrisponde al Beneficiario in caso di Decesso o di Invalidità Totale e Permanente dell'Assicurato nel corso della Durata dell’Adesione. È pari al Debito residuo, in linea capitale del Contratto di Finanziamento stipulato dall’Assicurato con la Contraente e collegato con l’adesione alla Polizza, calcolato alla data del Sinistro ipotizzando il regolare rimborso dello stesso sulla base del piano d’ammortamento del Contratto di Finanziamento. L’importo corrisposto, pertanto, sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati.
Carenza
Carenza è il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza dell’assicurazione, durante il quale la Copertura Assicurativa non è operante. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, la Compagnia di Assicurazione Danni non corrisponde la prestazione assicurata.
Compagnie di Assicurazione
Per la copertura vita: NET INSURANCE LIFE S.p.A. . - Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 – 00000 XXXX
Per le coperture danni: (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale): NET INSURANCE S.p.A. . – Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 – 00000 XXXX
Condizioni di Assicurazione
Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto.
Contraente
Copertura Assicurativa
La garanzia assicurativa concessa dalle Compagnie di Assicurazione e generata dal versamento di un Premio, a fronte del quale le Compagnie di Assicurazione sono obbligate al pagamento dell’indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
Condizioni di Assicurazione - pagina 2 di 22
Data di decorrenza
Giorno in ci la Contraente eroga il Finanziamento.
Decesso
Morte dell’Assicurato.
Debito residuo
Quanto residua in linea capitale, , relativamente al Finanziamento, così come rilevabile dal piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento
Durata della Copertura Assicurativa
Intervallo di tempo compreso tra la Data di decorrenza e la sua scadenza, durante il quale sono operanti le Garanzie ed ha validità il contratto.
Estinzione Anticipata Parziale
Riduzione dell'importo dovuto per il finanziamento a seguito di rimborso di parte del debito residuo.
Estinzione Anticipata Totale
Anticipata estinzione del contratto di Finanziamento a seguito di rimborso integrale del debito residuo, in un’unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.
Finanziamento
Il contratto di finanziamento sottoscritto tra la Contraente e
l’Aderente che può essere:
• a rata flessibile, che prevede che il debitore possa esercitare le opzioni Cambio Rata e Salto Rata per il numero di volte, agli intervalli di tempo e comunque alle condizioni indicati nelle “Condizioni Generali” e “Condizioni Economiche” del contratto. Con queste due opzioni si possono modificare la durata del finanziamento e il piano di ammortamento stabilito al momento dell’esercizio dell’opzione, ma sempre all'interno del contratto originario. La durata massima del contratto al momento della sottoscrizione e i limiti minimi e massimi di variazione per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata e Salto Rata sono indicati nelle “Condizioni Generali” e “Condizioni Economiche” del contratto;
• a rata costante, con durata massima di 120 mesi.
Firma Elettronica Avanzata
Insieme di dati digitali allegati o connessi a un documento informatico che consentono di identificarne il firmatario e di connetterlo al documento in modo univoco. Il firmatario ha il controllo esclusivo dei dati, dei quali è possibile rilevare ogni modifica. Quando si sottoscrive un documento con Firma Elettronica Avanzata generalmente si firma su Tablet o Pad.
Firma Elettronica Digitale
Particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche: una pubblica per il destinatario e una privata per il titolare. Insieme, garantiscono la provenienza e l’integrità di un documento o di un insieme di documenti informatici. Quando si sottoscrive un documento con Firma Elettronica Digitale generalmente si abbinano un PIN e una OTP (One Time Password).
Franchigia
Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalla Compagnia, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato. La Franchigia per la Garanzia Inabilità Temporanea Totale, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini della presente Polizza Collettiva, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente è il grado percentuale al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.
Garante
Soggetto terzo che garantisce con il proprio patrimonio, anche attraverso una fidejussione, l'adempimento dell'obbligazione di cui al Contratto di Finanziamento, rispondendo in solido con il mutuatario. Può coincidere con l’Assicurato/Aderente.
Inabilità Temporanea Totale
Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere.
Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)
Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente Totale
Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Malattia
La Malattia è l’alterazione dello stato di salute non
dipendente da infortunio.
Massimale
La somma massima che le Compagnie di Assicurazione pagano come Indennizzo.
Modulo di Adesione
Documento predisposto dalle Compagnie di Assicurazione contenente la Dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall’Aderente
OTP (One Time Password)
Password numerica, utilizzabile una sola volta, fornita all'Aderente subito prima che utilizzi la firma elettronica.
Parti
Le Compagnie Assicurative, la Contraente e l’Assicurato.
PIN (Personal Identification Number)
Codice di identificazione personale associato a un dispositivo sicuro di firma, con cui l'Aderente accede alle funzioni del dispositivo. Abbinato a una OTP (One Time Password), consente di apporre una firma elettronica.
Polizza/e Collettiva/e (o Contratto)
Polizza assicurativa in forma collettiva ad adesione facoltativa, sottoscritta tra NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A. con l’istituto finanziario
/Contraente nell’interesse di più Assicurati che vogliono proteggersi contro i rischi dedotti nella Polizza medesima.
Portabilità
L’esercizio, da parte dell’Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto di finanziamento a un altro finanziatore.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alle Compagnie di Assicurazione per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione
Prescrizione
Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.
Questionario semplificato di autocertificazione dello stato di salute
Documento, di seguito “Questionario Medico”, che
l’Assicurato deve compilare, ove richiesto dalla Compagnia, prima della stipulazione dell’assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono alla Compagnia per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Rata Mensile
È la Rata Mensile del finanziamento come calcolata dalla Contraente secondo il piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento rilasciato alla Compagnia di Assicurazione.
Salto Rata
Opzione con la quale l’aderente – che abbia stipulato un finanziamento a rata flessibile – può posticipare il rimborso di una o più rate dopo la fine della durata del finanziamento (sia quella originaria, sia quella già variata dopo l’esercizio di una o più opzioni). Salto Rata modifica la durata del finanziamento ed il piano di ammortamento stabilito al momento di esercizio dell’opzione, ma sempre all’interno del contratto originario e dei limiti di durata e di età dell’Assicurato. Il primo Salto Rata sarà possibile dopo 6 rate rimborsate correttamente. Il Salto Rata sarà possibile dopo almeno 1 rata pagata da ultimo esercizio dell’opzione Cambio Rata. Tra un Salto Rata ed il successivo devono intercorrere almeno 11 rate regolarmente pagate.
Set informativo
L’insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS n.
41 del 02.08.2018 che devono essere contestualmente consegnati all'Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell’impresa. Il Set informativo è costituito dal DIP, dal DIP aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal Modulo di proposta/polizza/adesione.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.
Supporto durevole
Qualsiasi strumento che permetta all’Aderente di: conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate; ritrovarle facilmente nel periodo in cui gli servono; riprodurle in modo identico.
Tecnica di comunicazione a distanza
Qualunque strumento per concludere il contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea dell’Assicuratore e dell’Aderente.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE n. 693 e n. 694
La presente è una Polizza Collettiva stipulata da Findomestic Banca SpA (Contraente) alla quale possono aderire, in qualità di Aderenti/Assicurati, i clienti della Contraente che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (prestito) con la stessa. L’adesione alla Polizza Collettiva, su base individuale e facoltativa, ha la finalità di protezione contro l’accadimento di eventi imprevisti che possono colpire l’Assicurato, compromettendo la sua capacità di far fronte alla restituzione delle rate del prestito a seguito di decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale.
Le garanzie fanno parte di un pacchetto indivisibile e pertanto non sono acquistabili singolarmente
I testi integrali delle Polizze Collettive stipulate tra la CONTRAENTE e le COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE sono depositati presso la sede della Contraente e presso le sedi di NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A..
Il presente Contratto prevede, per tutti gli Assicurati, le seguenti garanzie:
• Decesso, prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A.;
• Invalidità Totale Permanente, prestata da NET INSURANCE S.p.A.;
• Inabilità Temporanea Totale, prestata da NET INSURANCE S.p.A.; Si riporta, per maggior chiarezza, il seguente schema esemplificativo:
Garanzie della Polizza | |
Decesso | |
Invalidità Permanente | |
Inabilità Temporanea Totale |
Le garanzie sono prestate dalle Compagnie di Assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. Se l’importo del Finanziamento è superiore a 30.000 euro l’Assicurato deve completare e firmare il Questionario Medico predisposto dalla Compagnia.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma le garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale devono
essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea.
È possibile aderire all’Assicurazione con le seguenti modalità:
1. alla presenza di un addetto della Contraente, all’interno dei locali della stessa, sottoscrivendo il Modulo di Adesione
mediante firma autografa che l’Aderente potrà apporre sulla documentazione cartacea oppure mediante Firma Elettronica Avanzata, messa a disposizione dalla Contraente, che l’Aderente potrà apporre su Tablet/Pad;
2. attraverso Tecnica di comunicazione a distanza e, segnatamente, sottoscrivendo il Modulo di Adesione a mezzo di Firma Elettronica Digitale sul sito web della Contraente (xxx.Xxxxxxxxxxx.xx).
Il Modulo di adesione ha una validità pari a 6 mesi e al fine di aderire all’Assicurazione lo stesso dovrà essere corredato della documentazione indicata all’art. 3.1.
ART. 2 OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
Gli obblighi delle Compagnie di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dal Modulo di Adesione, dalle eventuali appendici rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione stesse.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.
ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITA’ DI AMMISSIONE
È assicurabile ciascuna persona fisica che:
a) abbia la propria residenza e il proprio domicilio abituale in Italia;
b) non sia cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
c) non faccia parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx);
d) abbia 68 anni non compiuti al momento dell’Adesione all’Assicurazione, in caso di Finanziamento a rata flessibile;
e) abbia 71 anni non compiuti al momento dell’Adesione all’Assicurazione, in caso di Finanziamento a rata costante;
f) non sia portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore a 40% (non rilevano le invalidità permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
g) non riceva una pensione di invalidità o, comunque non abbia presentato domanda per ottenerla (non rilevano le invalidità permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
h) abbia fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richieste dalle Compagnie;
i) abbia stipulato con la Contraente un Finanziamento a rata costante di durata compresa tra 6 e 120 mesi. o di durata compresa tra 12 e 120 mesi in caso di Finanziamento a rata flessibile ;
j) abbia aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione e, ove richiesto, il Questionario Medico compilato
datato e sottoscritto dall’Assicurato;
È inoltre necessario che sia stato sottoscritto un Finanziamento che scada prima che l’Assicurato compia il 78° anno di età.
L’Assicurato si obbliga a comunicare alle Compagnie la perdita, nel corso della durata dell’Assicurazione, dei requisiti di assicurabilità indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo . In tal caso, la copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito.
Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale dell’Assicurato o della residenza dell’Aderente, oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato).
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.
3.1 Norme assuntive
L’accettazione del rischio avviene sulla base dei dati forniti nel Modulo di Adesione, completato in ogni parte, datato e firmata dall’Aderente/Assicurato. In caso di almeno una risposta negativa al Modulo di Adesione, l’adesione non potrà essere perfezionata.
Ogni Adesione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
⮚ Qualora l’importo del Prestito sia inferiore a € 30.000, nessuna formalità medica si renderà necessaria.
⮚ Qualora l’importo del Prestito sia superiore a € 30.000, al momento dell’Adesione dovrà essere fornito il Questionario Medico debitamente compilato. In caso di almeno una risposta positiva al precedente Questionario non sarà possibile procedere con l’emissione dell’Assicurazione.
Di volta in volta la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.
L’indennizzo non potrà superare:
• in caso di Decesso o Invalidità Totale Permanente:
− per i finanziamenti a rata costante: 80.000,00 euro per Sinistro;
− per i finanziamenti a rata flessibile: 60.000 euro per Sinistro
• Inabilità Temporanea Totale: 1.500,00 euro col massimo di 24 Indennizzi mensili di Rate Finanziamento per Sinistro e 36 Indennizzi mensili di Rate Finanziamento per l’intera durata della Copertura Assicurativa. Pertanto, con la Garanzia Inabilità Temporanea Totale verrà riconosciuta un'Indennità di importo pari alle rate mensili del Finanziamento che scadono durante il periodo di inabilità, al netto della Franchigia, ma solo per il numero massimo di rate sopra indicato e non per tutte le rate restanti del Finanziamento, se di numero superiore.
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Compagnie di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, in base a quanto previsto al precedente art. 3.1, qualora richieste dalle Compagnie di Assicurazione all’atto dell’adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza.
ART. 6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE
L’Assicurato è esonerato dal dover dare comunicazioni alla Compagnia di eventuali aggravanti e diminuzioni di rischio ai sensi degli Artt. 1897-1898 Codice Civile.
ART. 7 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24:00 della Data di decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Finanziamento.
Per le garanzie la durata coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa).
Le Coperture Assicurative cessano alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal
piano di rimborso del Finanziamento, e comunque non oltre 120 mesi dalla data di erogazione.
Nel caso si eserciti l’opzione Cambio Rata o Salto Rata, fermi i limiti precedenti, l’Assicurazione continuerà ad operare prendendo atto dell’opzione esercitata - con il limite di una durata massima di 132 mesi dalla data di erogazione e fermi i limiti di età previsti dall’art. 3 - adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e si procederà con il pagamento di un Premio di importo differente rispetto a quello iniziale calcolato secondo quanto previsto all’art. 10.
Prima della naturale scadenza dell’Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:
1. se l’Assicurato recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata;
2. se l’Assicurato decide di estinguere il Finanziamento o di esercitare il suo diritto alla Portabilità con effetto dalla data
indicata, così come prevista all’art. 11;
3. in caso di Decesso dell’Assicurato, dalla data dell’evento;
4. se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente;
5. se l’Assicurato perde la residenza o il domicilio abituale in Italia oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio.
ART. 8 DIRITTO DI REVOCA, RECESSO E DISDETTA
La richiesta di adesione è revocabile dall’Aderente sino alla Data di Decorrenza.
L’Aderente ha diritto di recedere dalle Coperture Assicurative relative alla propria Adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza.
L’Aderente ha facoltà di disdire il Contratto trascorso il primo quinquennio, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza
della annualità e con effetto dall’annualità successiva a quella in cui si esercita la disdetta.
La revoca, il recesso e la disdetta devono essere comunicate per iscritto alle Compagnie, mediante lettera raccomandata A/R contenente gli estremi identificativi del Contratto stesso, inviata a:
NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A.
c/o CBP Italia S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
L’esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e le Compagnie di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal
contratto dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
La Compagnia può recedere dall’Assicurazione se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La Compagnia può, inoltre, recedere dall'Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
ART. 9 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l’Aderente ad avere diritto all’indennità.
Per la garanzia Decesso, l’Aderente ha la facoltà di designare il Beneficiario dell’indennizzo in forma nominativa o generica nel
Modulo di Adesione al momento della sottoscrizione dell’assicurazione.
Nel caso di designazione generica, l’Aderente ha facoltà di designare il Beneficiario nell’ambito delle categorie di soggetti indicate
nel Modulo di Adesione.
La designazione è revocabile e modificabile dall’Aderente in qualsiasi momento successivo all’emissione della polizza comunicandolo per iscritto alle Compagnie o con testamento recante l’espressa indicazione dell’Adesione al Contratto. Ogni modifica di Beneficiario annulla e sostituisce la designazione precedente (farà fede la data indicata sul modulo).
Solo in caso di Portabilità, potrà essere indicata come Beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento.
In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento con scelta di mantenimento della copertura fino a scadenza originaria, lei ha la facoltà di poter mantenere la designazione del Beneficiario antecedentemente effettuata o di modificare la designazione stessa comunicandolo per iscritto alle Compagnie o con testamento recante l’espressa indicazione dell’Adesione al Contratto.
Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalle Compagnie oppure attraverso la Contraente.
L’Indennità corrisposta a seguito di Decesso non rientra nell’asse ereditario; in caso di pluralità di Beneficiari, la Compagnia ripartirà la prestazione assicurata in parti uguali.
Se l’Aderente manifesta specifiche esigenze di riservatezza può indicare un referente terzo diverso dal Beneficiario al quale la
Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell’Assicurato.
L’assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato o per suo conto dalla Contraente di un Premio Mensile per le Coperture Assicurative prestate dalle Compagnie di Assicurazione.
L'ammontare totale del Premio mensile che l'Assicurato deve pagare, al momento dell'adesione, dipende dall'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di adesione, dall’importo della rata di Finanziamento e dalla durata del Finanziamento stesso e si ottiene è calcolato applicando il tasso di premio totale lordo, corrispondente all’età dell’Assicurato, all’importo della rata del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rata previste
L’importo totale del Premio Mensile è pari alla somma della componente di Premio per la Copertura Decesso e delle componenti del Premio per le Coperture danni
Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
In caso di esercizio dell’opzione Cambio Rata con conseguente variazione dell’importo della rata del Finanziamento, così come della durata del suo piano di rimborso, il tasso di premio totale lordo riferito alla copertura assicurativa resterà invariato e dovrà essere ricalcolato il premio sulla base della nuova rata di finanziamento e moltiplicato per la durata iniziale
Il Premio si paga con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del Finanziamento (ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l'intermediario) e con periodicità mensile.
ART. 11 ANTICIPATA ESTINZIONE E SURROGA DEL FINANZIAMENTO
In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento la copertura assicurativa termina alla fine del mese durante
il quale il finanziamento è stato estinto e per il quale è stato pagato il relativo premio.
In caso di anticipata estinzione parziale del Contratto di Finanziamento, la Contraente modifica il piano di rimborso del Finanziamento mediante la riduzione del numero delle rate.
Le rate di Premio ancora da pagare dopo l’estinzione Anticipata Parziale saranno rimodulate in misura corrispondente alla riduzione della Prestazione e della durata della copertura assicurativa a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale.
ART. 12 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati come di seguito descritto:
Per la Garanzia caso Decesso:
In caso di Decesso, L’Aderente/Assicurato deve inviare apposita comunicazione o il Modulo Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia in versione sempre aggiornata) a:
▪ NET INSURANCE LIFE S.p.A c/o CBP Italia S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
▪ mail: xxxxxxxx-xxx@xxx-xxxxxx.xx
▪ fax: 02 / 000 000 00
unitamente alla documentazione di cui all’art. 12.1 delle Condizioni di Assicurazione e secondo le modalità ivi indicate.
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo Denuncia di Sinistro.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro. L’Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia e il cui costo sarà a totale carico di quest’ultima.
La Compagnia esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di seguito specificata, riguardante ogni Garanzia.
Conseguentemente, l’Aderente/Assicuratore riconosce fin da ora che la Compagnia sarà liberato dalle proprie obbligazioni di
pagamento dell’Indennizzo con il versamento del medesimo al Beneficiario.
Per informazioni relative ai Sinistri, l’Aderente/Assicurato potrà rivolgersi a:
▪ NET INSURANCE LIFE S.p.A c/o CBP Italia S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
▪ mail: xxxxxxxx-xxx@xxx-xxxxxx.xx
▪ tel.: 02 / 0000000
▪ fax: 02 / 000 000 00
Per la Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia e per la Garanzia Inabilità Temporanea Totale
In caso di Sinistro, l’Aderente/Assicurato deve darne avviso alla Compagnia entro e non oltre il termine indicato nel comma successivo.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto o la relativa riduzione all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice.
L’Aderente/Assicurato, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento dell’evento assicurato, deve inviare apposita
comunicazione o il Modulo Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia in versione sempre aggiornata) a:
▪ NET INSURANCE S.p.A c/o CBP Italia S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
▪ mail: xxxxxxxx-xxx@xxx-xxxxxx.xx
▪ fax: 02 / 000 000 00
unitamente alla documentazione di cui all’art. 12.2 e 12.3 delle Condizioni di Assicurazione e secondo le modalità ivi indicate.
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo Denuncia di Sinistro.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del
Sinistro. L’Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e
consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia il cui costo sarà a totale carico di quest’ultima.
La Compagnia esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di seguito specificata, riguardante ogni Garanzia.
Conseguentemente, l’Aderente/Assicurato riconosce fin da ora che la Compagnia sarà liberato dalle proprie obbligazioni di
pagamento dell’Indennizzo con il versamento del medesimo al Beneficiario.
Per informazioni relative ai Sinistri, l’Aderente/Assicurato potrà rivolgersi a:
▪ NET INSURANCE X.x.X x/x XXX Xxxxxx X.X.X. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
▪ mail: xxxxxxxx-xxx@xxx-xxxxxx.xx
▪ tel.: 02 / 0000000
▪ fax: 02 / 000 000 00
La documentazione necessaria, suddivisa per Garanzia, è la seguente:
ART. 12.1 - DECESSO
▪ modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito dell’Assicuratore, in versione sempre aggiornata) debitamente
compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
▪ dati del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
▪ indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
▪ fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale;
▪ originale/copia del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
▪ relazione del medico curante circa le cause del decesso, completa di anamnesi patologica prossima e remota, con particolare riferimento alla patologia che ha causato il decesso;
▪ copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata;
▪ se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla Malattia che ha causato il decesso.
In caso di decesso avvenuto in seguito ad Infortunio, omicidio o suicidio:
▪ copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
▪ verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso.
Nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’Intermediario e/o per particolari casistiche, l’Assicuratore si riserva la facoltà di richiedere l'autentica della firma del richiedente.
L’Assicuratore esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore del Beneficiario entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra e dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore del Beneficiario sono dovuti gli interessi legali.
Inoltre, il Beneficiario deve:
▪ fornire ogni ulteriore documentazione che l’Assicuratore ritenga opportuno richiedere per l’accertamento del Sinistro;
▪ consentire all’Assicuratore di svolgere tutte le indagini che essa ritenga necessarie.
ART. 12.2 - INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
▪ modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito dell’Assicuratore in versione sempre aggiornata) debitamente
compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
▪ dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
▪ indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
▪ fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale;
▪ descrizione delle modalità di accadimento dell’Infortunio, con evidenza della data e del luogo in cui si è verificato;
▪ copia della cartella clinica se, a seguito del Sinistro, è stato necessario il ricovero;
▪ in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
▪ certificato di Pronto Soccorso;
▪ certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile.
ART. 12.3 – INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
▪ modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito dell’Assicuratore in versione sempre aggiornata) debitamente
compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
− indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
− fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché
un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale;
▪ dichiarazione della Banca attestante l’importo della Rata mensile del Finanziamento;
▪ dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante;
▪ copia del certificato del Pronto Soccorso;
▪ copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica;
▪ copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione;
▪ i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale.
La documentazione andrà presentata al verificarsi del Sinistro e allo scadere di ogni periodo di Inabilità certificato dal medico.
In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari
ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro.
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Contratto. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa.
Art. 12.3.1 Denunce successive - sospensione delle prestazioni
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa.
Le Compagnie di Assicurazione si riservano il diritto di richiedere, direttamente all’Assicurato o agli aventi causa, ulteriori
accertamenti medici o documentazioni atti ad una corretta valutazione del Sinistro.
L’Assicurato deve inoltre:
− sciogliere dal segreto professionale i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia delle Compagnie, il cui costo sarà a totale carico delle Compagnie medesime.
ART. 14 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Verificatosi l’evento assicurato, le Compagnie di Assicurazione provvederanno ad effettuare il pagamento relativo alle prestazioni garantite dal presente Contratto entro i termini previsti dall’art. 12.
Conseguentemente, l’Assicurato riconosce fin da ora che le Compagnie di Assicurazione saranno liberate dalle proprie obbligazioni di pagamento dell’indennizzo con il versamento del medesimo ai Beneficiari designati (con riferimento alla copertura Decesso) o all’Assicurato stesso (con riferimento alle Coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale).
Resta convenuto che la Copertura Assicurativa può cumularsi con altre assicurazioni; di tale cumulo si terrà conto ai fini dei limiti assuntivi di cui precedente art. 3.1.
ART. 16 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI
Eventuali imposte ed altri oneri futuri relativi al presente Contratto sono a carico dell’Assicurato. Eventuali cambiamenti della
normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alle Compagnie di Assicurazione, con riferimento alle Polizze Collettive dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R. Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie di Assicurazione saranno indirizzate al domicilio indicato dall’Assicurato sul Modulo di Adesione.
ART. 18 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO
La Contraente - in sede di conclusione del Contratto di Finanziamento - provvederà ad informare della possibilità di aderire alla Polizza Collettiva e a fornire agli Assicurati copia del presente Set Informativo.
Resta inteso che l’adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro esclusiva volontà.
La Contraente terrà indenni e manlevate le Compagnie di Assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare loro dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della Contraente stessa.
Le Compagnie di Assicurazione rinunciano al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C.
La Compagnia di Assicurazione che presta le Coperture danni rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni
azione di regresso verso i terzi responsabili del Sinistro per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente Contratto.
La legge applicabile è quella italiana.
Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio dell’Assicurato o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto, fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un’istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/2010.
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
per la Copertura Decesso:
Posta cartacea (anche raccomandata A.R.): NET INSURANCE LIFE S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx - Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 –
00000 XXXX
• Posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
• Fax: 00.00000.000
per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale):
Posta cartacea (anche raccomandata A.R.): NET INSURANCE S.p.A. – Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 – 00000 XXXX
• Posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
• Fax: 00.00000.000
I reclami saranno riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione.
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest’ultimo. L’intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte della Compagnia o dell’Intermediario entro 45 giorni, l’Aderente/Assicurato può rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla copertura di cui alla presente Polizza.
Ferma restando la possibilità delle Parti, per la risoluzione di eventuali controversie, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto della copertura prestata dal presente Contratto. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un
collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici
avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti.
ART. 26 TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti delle Compagnie di Assicurazione si prescrive entro il termine di dieci anni per la Copertura Vita e due anni per le Coperture Danni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C.
Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Compagnie di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna Copertura Assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 28 MODIFICHE ALMODULO DI ADESIONE
Le eventuali modifiche alle informazioni, comunicate dall’Assicurato nel Modulo di Adesione, devono essere approvate dalle Compagnie di Assicurazione. La variazione delle informazioni da parte dell’Assicurato devono essere comunicate per iscritto.
GRANZIA DECESSO
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Decesso, per qualsiasi causa, fermo quanto previsto dalle esclusioni di polizza | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso, eventualmente modificatosi anche per esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate. |
Franchigia: non prevista Carenza: non prevista
GARANZIA INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Invalidità Permanente Totale dovuta a | La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del |
Infortunio o Malattia non inferiore al | Finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, , | |
60%, verificatisi dopo la Data di | eventualmente modificatosi anche per esercizio delle opzioni | |
Decorrenza e durante la validità della | Cambio Rata o Salto Rata. L’Indennità sarà al netto di eventuali | |
copertura, fermo quanto previsto dalle | altri indennizzi già pagati per lo stesso evento in virtù della | |
esclusioni di polizza. | garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di | |
La valutazione dell'invalidità non tiene | rate scadute e non pagate. | |
conto di eventuali stati di invalidità già | Per data del Sinistro si intende la data di accadimento | |
presenti al momento dell'adesione. | dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, il giorno in cui si è | |
stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione del medico- | ||
legale. | ||
Il grado di invalidità permanente si calcola in base alle tabelle INAIL. |
Franchigia: assoluta pari al 60%. Carenza: non prevista
Per data del Sinistro si intende:
1. In caso di Invalidità Permanente Totale da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL;
2. In caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio: il giorno in cui si è verificato.
GARANZIA INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, fermo quanto previsto dalle esclusioni di polizza. | Se l’Assicurato è ancora inabile dopo il periodo di Franchigia, riceve un’Indennità pari alle rate mensili del Finanziamento che scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso risultante alla data del sinistro, eventualmente modificatosi anche per esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata, Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa, rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. |
Franchigia: assoluta 30 giorni Carenza: nessuna
ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DECESSO
ART. 29 OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO
Nel caso di Decesso dell’Assicurato, NET INSURANCE LIFE S.p.A. corrisponderà l’indennizzo di cui al successivo art. 30, qualora:
a) il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace; NET INSURANCE LIFE S.p.A. corrisponde il Capitale assicurato all’epoca del Sinistro dell’Assicurato così come definito al successivo art. 30. In caso di estinzione anticipata e surroga del finanziamento si rinvia a quanto previsto all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso l’Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il premio pagato per la copertura caso Decesso resterà acquisito da NET INSURANCE LIFE S.p.A.
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 31;
c) gli aventi causa dell’Assicurato abbiano adempiuto agli oneri di cui al successivo art. 12.1.
ART. 30 PRESTAZIONI ASSICURATE
In caso di Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, NET INSURANCE LIFE S.p.A. garantisce, ai Beneficiari indicati all’art. 9, il pagamento di un importo pari al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento calcolato alla data del Decesso, eventualmente modificatosi anche per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata e al netto di rate insolute. La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato.
L’Indennizzo sarà pagato nei limiti dei seguenti massimali:
▪ per i finanziamenti a rata costante: 80.000,00 euro per Sinistro;
▪ per i finanziamenti a rata flessibile: 60.000 euro per Sinistro
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il Premio pagato per la copertura in caso di Decesso resterà acquisito a NET INSURANCE LIFE S.p.A..
In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 11 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso – senza limiti territoriali e senza tenere conto dei
cambiamenti di professione dell’Assicurato – salvo quanto diversamente specificato e nei casi in cui il decesso sia causato da:
▪ dolo del Beneficiario e dell’Assicurato;
▪ eventi legati direttamente o indirettamente a infortuni avvenuti o malattie e patologie preesistenti al momento dell’adesione;
▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
▪ incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
▪ suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto;
▪ stato di ubriachezza/ebbrezza:
− qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
− in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
▪
▪ incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
▪ contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
▪ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
▪ infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
▪ da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
▪ abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
▪ trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione
e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); inoltre, è escluso il Decesso causato da:
▪ uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
▪ pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
▪ uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
▪ pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
▪ svolgimento delle seguenti attività professionali:
− militari, quando in servizio attivo all’Estero
− attività circensi e stuntman
− attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere.
32.1 L’Assicurazione non ha né conferisce alcun valore di riscatto.
32.2 In relazione alla presente Polizza non sono concedibili prestiti.
ART. 33 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Decesso, si richiama quanto indicato al precedente articolo 12.1.
ASSICURAZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
ART. 34 PRESTAZIONI ASSICURATE
La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60%, della sua integrità psicofisica, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato eserciti o meno un’attività professionale, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e con età dell’Assicurato non superiore ai 78 anni , senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Assicurato, salvo le limitazioni previste al successivo art. 35.
L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”.
La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, eventualmente
modificatosi anche per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata, al netto di eventuali altri indennizzi già
pagati per lo stesso evento in virtù delle garanzie Inabilità Temporanea Totale e di eventuali rate insolute. Per data del Sinistro si intende:
1. In caso di Invalidità Permanente Totale da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione
medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL;
2. In caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio: il giorno dell’Infortunio.
Il grado di Invalidità Permanente Totale si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
L’Indennizzo sarà pagato nei limiti dei seguenti massimali:
▪ per i finanziamenti a rata costante: 80.000,00 euro per Sinistro;
▪ per i finanziamenti a rata flessibile: 60.000 euro per Sinistro
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
In caso di anticipata estinzione totale e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 11 delle Condizioni di Assicurazione.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. 4 , 9 e 14 che precedono.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Invalidità Totale e Permanente causati da:
▪ incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto
idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
▪ incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
▪ contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
▪ dolo dell’Assicurato;
▪ eventi legati direttamente o indirettamente a infortuni avvenuti o malattie e patologie preesistenti al momento dell’adesione;
▪ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
▪ infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
▪ infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di
intendere o di volere da lui stesso procurata;
▪ abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
▪ stato di ubriachezza/ebbrezza:
− qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
− in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
▪ infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti o risse a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
▪ aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
▪ infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle
atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
▪ eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
▪ applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione; • mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato
di inabilità totale;
inoltre, sono esclusi gli infortuni causati da:
▪ uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
▪ pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
▪ uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
▪ pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
▪ svolgimento delle seguenti attività professionali:
− militari, quando in servizio attivo all’Estero
− attività circensi e stuntman
− attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere.
ART. 36 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Sinistro l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’infortunio o malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere l’indicazione del luogo dell’eventuale Sinistro, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
Per il pagamento conseguente all’Invalidità Totale Permanente, la denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e all’apposita comunicazione o al modulo Denuncia di Sinistro deve essere allegata la documentazione specificata al precedente art. 12.2.
ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
ART. 37 PRESTAZIONI ASSICURATE
La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato.
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere.
Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 38.
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 (trenta) giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. , 9 e 14 che precedono.
Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipate.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Inabilità Temporanea Totale causati da:
▪ incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
▪ incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
▪ eventi legati direttamente o indirettamente a infortuni avvenuti o a malattie e patologie preesistenti al momento dell’adesione;
▪ contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
▪ dolo dell’Assicurato;
▪ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
▪ infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
▪ infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di
intendere o di volere da lui stesso procurata;
▪ abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
▪ stato di ubriachezza/ebbrezza:
− qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
− in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
▪ infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti o risse a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
▪ aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
▪ infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle
atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
▪ eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
▪ applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di
ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;
▪ mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
▪ inoltre, sono esclusi gli infortuni causati da:
▪ uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
▪ pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
▪ uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
▪ pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente
▪ dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano,
immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
▪ svolgimento delle seguenti attività professionali:
− militari, quando in servizio attivo all’Estero
− attività circensi e stuntman
− attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere.
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa.
ART. 40 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di infortunio o malattia l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e all’apposita
comunicazione o al modulo Denuncia di Sinistro deve essere allegata la documentazione specificata al precedente art. 12.3.
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e relativo consenso
Il Gruppo Net Insurance (più avanti, anche l’“Assicuratore”) con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.
1) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è il Gruppo Net Insurance, con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla
quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.
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I dati personali trattati dalle Compagnie del Gruppo, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Gruppo (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa). Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.
Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni
richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.
Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i) al fine dell’esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/i Contratto/i.
3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:
- finalità connesse all’emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalle Compagnie del Gruppo (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui il Gruppo è soggetto;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti delle Compagnie. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse del Gruppo alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.
Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte delle Compagnie del Gruppo per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza il Gruppo non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all’esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.
4) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:
a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.
5) Destinatari dei dati
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie del Gruppo.
L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ovvero presso la sede del Gruppo.
I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall’unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, il Gruppo si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ovvero con lettera raccomandata indirizzata al Gruppo – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).
6) Periodo di conservazione dei dati
L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:
• riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
• riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice
Civile).
7) Diritti dell’Interessato
7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:
• Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
• Diritto di rettifica (art. 16);
• Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• Diritto di opposizione (art. 21);
• Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;
7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a: NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxx
XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxx.xx XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è
demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:
a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxx
b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Informativa sulla Protezione dei Dai Personali - pagina 3 di 3
MODULO DI ADESIONE
CONTATTI UTILI
PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:
per la Copertura Vita (Decesso):
NET INSURANCE LIFE S.p.A
c/o CBP Italia S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx mail: xxxxxxxx-xxx@xxx-xxxxxx.xx
tel. 02 / 0000000
fax 02 / 000 000 00
per la Copertura Danni (Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale):
NET INSURANCE S.p.A
c/o CBP Italia S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx mail: xxxxxxxx-xxx@xxx-xxxxxx.xx
tel. 02 / 0000000
fax 02 / 000 000 00
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ADESIONE ALLA POLIZZA
CBP Italia S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx mail: xxxxxxxxxxxx-xxx@xxx-xxxxxx.xx
tel. 02 / 0000000
fax 02 / 000 000 00
PER INOLTRARE UN RECLAMO
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Fax x00 00 00000000
PEC xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Contatti Utili - pagina 1 di 1
TB0345 – Ed. 06/2022