PREMESSA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA INPS – TRIBUTARISTI ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI INT, ANCOT, ANCIT, LAPET, LAIT
PREMESSA
L’INPS e le Associazioni dei Tributaristi, allo scopo di conseguire una sempre maggiore soddisfazione del cittadino, con il presente Accordo di Collaborazione Operativa mirano a rafforzare lo spirito ed i contenuti di una continua ed incisiva attività di collaborazione, volta all’assunzione d’indirizzi e di linee d’intervento comuni, nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni istituzionali e valorizzando l’utilizzo esclusivo del canale telematico
La strategicità del canale telematico ha infatti trovato oggi pieno riconoscimento legislativo, divenendo esclusivo ed obbligatorio per l’avvio, l’istruttoria e la conclusione dei procedimenti di erogazione delle prestazioni e dei servizi. Conseguentemente, la fluidità del colloquio telematico con gli utenti ed i relativi intermediari assume oggi importanza cruciale per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento degli adempimenti contributivi ed efficacia in termini di tempestività e accuratezza nell’erogazione delle prestazioni.
Ciò premesso:
• considerato che il processo di modernizzazione della legislazione in materia di lavoro, sviluppatosi negli ultimi anni, ha comportato un graduale abbandono delle tradizionali procedure gestionali degli adempimenti a favore di un più costante e crescente uso dell’informatizzazione;
• tenuto conto che, in tale contesto, la graduale sostituzione delle modalità tradizionali di presentazioni delle istanze di servizio con procedure telematizzate, ha consentito agli utenti ed ai relativi intermediari di avere certezza dei termini di erogazione dei servizi, dell’esattezza dei dati presenti negli archivi di lavoro dell’Istituto nonché dello stato di lavorazione della propria istanza;
• considerato che lo sviluppo di servizi innovativi di carattere tecnologico, introdotto dall’art. 38, comma 5, della legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è stato avviato dall’Istituto con la circolare n. 169 del 2010, applicativa della Determinazione Presidenziale
n. 75 del 30 luglio 2010;
• tenuto conto inoltre che, secondo il calendario allegato alla Determina Presidenziale ed alla circolare n. 110 del 30 agosto 2011, il processo di telematizzazione della presentazione delle domande di servizio ha completato il suo percorso implementativo;
• visto l’art. 16, comma 8, del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 che in linea con le nuove norme sulla semplificazione, ribadisce l’utilizzo esclusivo dei sistemi di cui all'articolo 38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sia per quanto concerne la trasmissione delle domande di servizio, sia per la comunicazione da parte dell’INPS degli atti e degli esiti dei procedimenti ai richiedenti, ovvero agli intermediari abilitati;
• considerato che a seguito di quanto previsto dall’art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l’esclusività della presentazione telematica delle istanze di servizio si estenderà progressivamente anche a tutte le prestazioni ed i servizi erogati dalle strutture dell’ex INPDAP e ENPALS;
• tenuto conto altresì che l’informatizzazione dei principali adempimenti lavoristici e previdenziali ha determinato un rafforzamento del ruolo degli intermediari abilitati alla gestione dei rapporti di lavoro e di quelli giuridici previdenziali;
• considerato che obiettivo principale del presente Accordo di Collaborazione Operativa è quello di realizzare una sempre maggiore sinergia con le Associazioni dei Tributaristi cui la legge attribuisce competenza in materia di adempimento degli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi e figure ad essi assimilate, dei professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95;
• preso atto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito anche INPS) ed i Tributaristi iscritti alle Associazioni INT, ANCOT, ANCIT, LAPET, LAIT (di seguito Tributaristi) nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, si conviene e si stipula quanto segue:
1) Consultazioni a livello centrale
Nella consapevolezza della rilevanza sociale delle rispettive missioni, l’INPS ed i Tributaristi, attraverso appositi tavoli di lavoro a livello centrale, si impegnano:
• a svolgere, di norma, incontri preventivi su materie giudicate di grande rilevanza, anche al fine di prevenire l’insorgere di contenzioso;
• alla verifica continua dell’omogeneità di comportamento delle rispettive strutture periferiche;
• ad illustrare, preventivamente, eventuali variazioni ed innovazioni delle procedure informatiche e dei programmi applicativi predisposti dall’Istituto e messi a disposizione delle Associazioni, nonché a valutare gli sviluppi tecnico- procedurali necessari al buon andamento dei rapporti INPS-Associazioni dei Tributaristi;
• alla disamina delle problematiche in materia di imposizioni e recupero contributivi;
• a mettere in atto iniziative per la repressione dell’abusivismo professionale;
• ad elaborare congiuntamente un compiuto sistema di misurazione della qualità delle attività svolte.
Gli incontri potranno essere richiesti da entrambe le parti ed avverranno tra rappresentanti dell’Istituto e dei Tributaristi previamente designati ed accreditati.
Le parti potranno concordare l’istituzione di tavoli tecnici su determinate problematiche di rilevante aspetto attuativo.
2) Incontri a livello locale
Presso ogni struttura territoriale dell’INPS saranno concordati incontri fra rappresentanti dell’Istituto e delle Associazioni per la preventiva informativa sulle materie istituzionali o di specifico interesse operativo.
In tale sede saranno esaminate e preventivamente definite ipotesi di lavoro e soluzioni operative nelle materie od attività che richiedono l’opera delle Associazioni, proponendo interventi che consentano di superare le difficoltà e le anomalie riscontrate.
E’ autorizzato l’accesso alle sedi INPS, di norma su appuntamento, ai Tributaristi iscritti alle Associazioni firmatarie del presente Accordo, provvisti del tesserino professionale, per consentire agli stessi di rappresentare le aziende clienti e definire le posizioni attive e passive dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi e figure ad essi assimilate, dei professionisti iscritti alla gestione separata e contribuire a risolvere problemi operativi e di sistema che potrebbero presentarsi.
A tal fine gli accordi integrativi locali stabiliranno modalità e tempi di accesso agli uffici da parte dei professionisti iscritti alle Associazioni dei Tributaristi e verrà altresì messa a disposizione un’Agenda informatica di gestione degli appuntamenti nella quale i Tributaristi indicheranno le pratiche che forniranno oggetto del confronto.
3) Colloquio telematico
La strategicità del canale telematico ha trovato oggi pieno riconoscimento legislativo, divenendo esclusivo ed obbligatorio per l’avvio, l’istruttoria e la conclusione dei procedimenti di erogazione dei servizi; conseguentemente, la fluidità del colloquio telematico con gli utenti ed i relativi intermediari assume in questo momento importanza cruciale per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento degli adempimenti ed efficacia in termini di tempestività e accuratezza nell’erogazione dei servizi.
Per una più precisa identificazione degli intermediari abilitati ad operare ed al fine di contrastare e reprimere il fenomeno dell’ abusivismo, l’Inps ha predisposto un sistema di abilitazione degli operatori con identificazione personale, sulla base dell’interscambio di informazioni con le associazioni di riferimento.
I soggetti abilitati ad operare, debitamente identificati dalle Associazioni, potranno accedere ai servizi on line dell’Istituto previa autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o codice PIN rilasciato dall’Istituto.
I professionisti abilitati ad operare dalle Associazioni dei Tributaristi potranno operare in nome e per conto del committente/associante, titolare dell’azienda, professionista sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto ed accedendo alle applicazioni che saranno rese disponibili sul sito Internet dell’Istituto.
Nell’ambito del processo di telematizzazione, l’Istituto, tramite l’applicazione “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, consentirà agli intermediari accreditati di consultare le posizioni anagrafiche, la situazione debitoria/creditoria e l’estratto conto previdenziale, nonché di accedere a funzioni di attività (calcolare la contribuzione dovuta oltre il minimale di reddito – generare il codice Inps per i versamenti alla gestione previdenziale – consultare le quote contributive dovute). Attraverso detta applicazione sarà altresì possibile conoscere la situazione delle iscrizioni a ruolo (estratto Cartelle/Avvisi di Xxxxxxxx), degli avvisi bonari ricevuti ed i codici da utilizzare per il versamento della contribuzione corrente a mezzo Mod. F24.
L’Istituto si impegna, inoltre, a dare la possibilità ai professionisti iscritti alle Associazioni dei Tributaristi, tramite funzionalità pubblicate all’interno del “Cassetto previdenziale per Xxxxxxxxx e Commercianti”, di presentare istanze di servizio quali, ad esempio, compensazione contributiva ed autoconguaglio, variazione della data di inizio attività, per i soggetti non iscritti in CCIAA, riduzione contributiva ex art.59, comma 15, L. n. 449/97 e rimborso contributi, nonché tutte le altre per le quali sarà obbligatorio in futuro.
Con riferimento alla Gestione separata, l’Istituto si impegna a consentire ai professionisti iscritti alle Associazioni dei Tributaristi di inviare gli emens nonché a rendere disponibile la presentazione attraverso il canale telematico delle istanze di servizio quali, ad esempio, la domanda di iscrizione dei collaboratori o dei liberi professionisti, nonché tutte le altre per le quali la modalità di presentazione telematica sarà obbligatoria in futuro.
Inoltre, anche per la Gestione separata, sarà reso disponibile il cassetto previdenziale tramite il quale i Tributaristi potranno agire per conto dei committenti/associanti e dei professionisti iscritti alla stessa.
L’Istituto mette a disposizione dei professionisti iscritti alle Associazioni dei Tributaristi, nel sito Internet istituzionale, l’applicazione denominata “Deleghe per artigiani, commercianti, committenti, associanti e professionisti”, nella sezione “Servizi per aziende e consulenti.”
I professionisti indicati dalle Associazioni dei Tributaristi, da parte loro si impegnano a:
• garantire l’esattezza e la completezza dei dati delle istanze inviate;
• trasmettere contestualmente alla presentazione delle stesse ed in via telematica, in formato immagine, gli eventuali ulteriori documenti che risultassero necessari per la definizione di dette istanze;
• acquisire i dati della delega a loro intestata; essi saranno riportati nel modello cartaceo che potrà essere stampato mediante l’apposita funzione esposta dal
programma informatico. Qualora l’Associazione revochi l’intermediario, le deleghe a questi intestate decadranno. La delega ad operare, concessa al tributarista autorizzato si intende, implicitamente, estesa a tutti i suoi sub delegati;
• sottoporre il modello cartaceo al delegante per la sua sottoscrizione;
• confermare in modo esplicito l’invio telematico della delega (mediante una funzione esposta nell’applicativo suddetto) solo all’atto della sottoscrizione del modello da parte del delegante. L’utente, con questa operazione, dichiara sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione della delega da parte del delegante. Le deleghe, unitamente ad una fotocopia di un valido documento d’identità del delegante, dovranno essere custodite per tutto il periodo di vigenza delle stesse, nonché nei 5 anni successivi, ed esibite a richiesta.
4) Repressione dell'abusivismo professionale
Le parti si danno reciprocamente atto che costituisce interesse per l’Istituto e per l’utente lo svolgimento dell’attività unicamente a mezzo di soggetti legittimati da apposita abilitazione ad operare da parte delle Associazioni di riferimento presso le quali sono iscritti.
Le Associazioni si impegnano a gestire, nella persona dei referenti nazionali, solo ed esclusivamente tramite la procedura per l’interscambio di informazioni, i nominativi dei tributaristi da loro abilitati e a comunicare tempestivamente, con la stessa modalità, ogni variazione del loro status di iscritti ed ogni successiva sospensione o esclusione degli stessi.
I Tributaristi abilitati possono sub delegare operatori; questi ultimi agiscono per conto del tributarista e possono operare sulle posizioni assicurative per le quali egli ha ricevuto delega. Il tributarista si impegna a gestire, mediante la procedura “Deleghe per artigiani, commercianti, committenti, associanti e professionisti”, i nominativi dei suoi sub delegati e a comunicare tempestivamente, con la stessa modalità, ogni successiva variazione o esclusione degli stessi.
In tale ottica è confermata l’autorizzazione all’accesso alle Strutture territoriali dell’INPS da parte dei soggetti delegati, per consentire agli stessi di rappresentare le imprese/clienti, definire le posizioni attive e passive delle stesse e contribuire a risolvere problemi operativi e di sistema che potrebbero presentarsi.
5) Contenimento e gestione del contenzioso
L’INPS e le Associazioni dei tributaristi s'impegnano a contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia contributiva, attivando, a tal fine, ogni opportuno strumento, fra cui eventuali consultazioni sulla portata di norme che potrebbero formare oggetto di contenzioso.
6) Attività di formazione
In coerenza con l’obiettivo del miglioramento qualitativo dei servizi, notevole rilevanza assume per l’Istituto la proiezione all’esterno dei propri processi produttivi e delle tecnologie utilizzate.
In tal senso, le parti riconoscono l’utilità dell’attività di formazione, aggiornamento e conoscenza e concordano, pertanto, sull’opportunità della partecipazione reciproca a momenti formativi.
7) Reciprocità
Le parti concordano sulla necessità che l’Istituto e le Associazioni dei Tributaristi pongano in essere ogni opportuna iniziativa, nel quadro di un rapporto di collaborazione reciproca, allo scopo precipuo di assicurare ai clienti un corretto servizio professionale, caratterizzato dalla certezza del diritto, dal puntuale adempimento degli obblighi contributivi e della gestione dei conti assicurativi, elementi, questi, propedeutici ad una corretta gestione previdenziale e ad un’efficiente politica di erogazione delle prestazioni.
Roma, 24 ottobre 2012