CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
LEPIDAScpA Versione 10 del 23.03.2021 Sommario
Art. 1 - Definizioni 3
Art. 2 - Condizioni contrattuali e documenti 3
Art. 3 - Accesso agli atti e riservatezza 4
Art. 4 - Clausole sociali 4
Art. 5 - Fatturazione e Pagamento 5
Art. 6 - Garanzia definitiva 6
Art. 7 - Subappalto 7
Art. 8 - Penali 9
Art. 9 - Risoluzione del contratto 9
Art. 10 - Cause di recesso 10
Art. 11 - Cessione del contratto e dei crediti 11
Art. 12 - Riservatezza 12
Art. 14 - Trasparenza 13
Art. 15 - Obblighi di Legge 14
15.1 Trattamento dati personali 14
15.2 Osservanza normativa appalti in manodopera 14
15.3 Contratti Xxxxxxxxxx e contributi previdenziali e assicurativi 14
15.4 Tutela Ambientale 15
15.5 Norme sicurezza 81/2008 e s.m.i. 15
15.6 Documentazione Antimafia 15
15.7 Obblighi di pubblicazione a carico del Fornitore 16
Art. 16 - Danni e responsabilità civile 16
Art. 17 - Obblighi di LepidaScpA in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.n. 190/2012 e D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i. 16
Art. 18 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 17
Art. 19 - D.lgs. 231/2001 e Xxxxxx etico 17
Art. 20 - Controversie 17
Art. 21 - Clausola Finale 17
Allegato A - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 18
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente documento si intende per:
a. Amministrazione aggiudicatrice: Lepida S.c.p.A. (d’ora in poi LepidaScpA), società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti soci, organismo di diritto pubblico e tenuta, per l’espletamento delle procedure di scelta del contraente e successivo affidamento, al rispetto del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
b. Procedura di affidamento: l’affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione secondo le modalità disciplinate nella sezione “Procedure Acquisti” delle Norme di trasparenza e gestione di LepidaScpA, pubblicate al link xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/x/00xXxxX0xXXxXxXXx0x0XXXxxXxXX0xX Ygw1XlwhpX7w/edit?usp=x xxxxxx ovvero mediante “Affidamento diretto”, “Richiesta di preventivi”, “Richiesta di offerta;
c. Partecipante: il soggetto che, a seguito della richiesta di LepidaScpA o della ricezione/pubblicazione della “Richiesta di preventivi”/“Richiesta di offerta”, presenta la propria offerta tecnico e/o economica;
d. Aggiudicatario: il soggetto identificato da LepidaScpA, in un determinato momento, con riferimento ad una specifica procedura di affidamento;
e. Contraente: il soggetto che sottoscrive con LepidaScpA il contratto di appalto per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture.
f. Appalto: il Contratto a titolo oneroso con cui l’aggiudicatario, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, assume l’obbligazione di compiere a favore LepidaScpA l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Salvo diversa specificazione riportata nella singola procedura di affidamento, per contratto di appalto si intende il combinato disposto dei seguenti elementi contenenti complessivamente la manifestazione di volontà delle Parti e tutte le condizioni contrattuali ovvero: le presenti condizioni generali di contratto, la richiesta di LepidaScpA di partecipazione ad una procedura di affidamento così come denominata nella sezione “Procedure Acquisti” delle Norme di trasparenza e gestione di LepidaScpA, dagli eventuali documenti indicati nella suddetta procedura, dall’offerta tecnico e/o economica del Contraente, dalla lettera di accettazione trasmessa da LepidaScpA al Contraente.
Art. 2 - Condizioni contrattuali e documenti
1. Il presente documento disciplina le condizioni generali di contratto che regolano i rapporti contrattuali tra LepidaScpA e l’Aggiudicatario.
2. L’appalto è soggetto all’esatta osservanza delle condizioni stabilite nel contratto di appalto come definito all’art. 1 “Definizioni”, lettera f).
3. Con la presentazione dell’offerta il Partecipante accetta incondizionatamente quanto disciplinato nel presente documento e quanto indicato nei documenti riferiti alla specifica procedura di acquisto.
Art. 3 - Accesso agli atti e riservatezza
1. Il Concorrente che partecipa alla procedura di affidamento avviata da LepidaScpA deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs n. 50/2016).
2. In base a quanto disposto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Fatta salva la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito nei casi indicati all’art. 53, c.2.
4. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
5. Al proposito si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto Concorrente.
6. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve pertanto essere accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare; fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
7. Nel caso di presentazione di tale dichiarazione, LepidaScpA consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 4 - Clausole sociali
1. In caso di aggiudicazione l’Aggiudicatario si obbliga a:
a. Garantire il diritto di precedenza ai lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE del 12/12/2012 n. 2204 e provenienti dalle aree di crisi occupazionale relative al settore delle telecomunicazioni, in caso di necessità di procedere a nuove assunzioni e
compatibilmente con le esigenze di natura produttiva e tecnica con le qualifiche e le professionalità necessarie;
b. Utilizzare gli istituti del distacco del personale e del nolo in conformità alle finalità di legge e per oggettive esigenze produttive di cui non possa fare fronte con il proprio personale ed attrezzature;
c. Garantire il rispetto delle clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell’art. 50 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i..
Art. 5 - Fatturazione e Pagamento
1. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto.
2. In particolare per quanto riguarda gli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere ed accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente.Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore.Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA.
5. Si precisa altresì che per la Fattura elettronica PA il CODICE univoco ufficio è UFP7Q7. Inoltre le fatture dovranno contenere, pena la loro non accoglibilità, le seguenti informazioni che verranno riportate nella lettera di accettazione dell’offerta e/o nella comunicazione di accettazione; CIG; CUP qualora comunicato; numero di protocollo Lepida indicato nel documento contrattuale.
6. A partire da 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art. 1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP.
7. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ivi inclusi i titolari di partita IVA e in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.
Art. 6 - Garanzia definitiva
1. Per i contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) l’Aggiudicatario dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pena la decadenza dell'affidamento, alla costituzione di una garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall’art. 93 “Garanzie per la partecipazione alla procedura” del
D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia dovrà contenere le previsioni di cui all’art 103 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. ed essere conforme ai modelli contenuti nel decreto 19 gennaio 2018 n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c. 7 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
3. La garanzia definitiva dovrà avere efficacia fino alla assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo o della verifica di conformità, nel caso di appalti di servizi o forniture. Qualora tra la data del collaudo/verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività degli stessi dovessero emergere delle non conformità, per cause riconducibili all’appaltatore, LepidaScpA potrà escutere la suddetta cauzione e richiedere all’appaltatore la corresponsione degli interessi legali applicati sulla rata di saldo per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità.
4. Si precisa inoltre che fermo restando quanto specificato ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, nel caso di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro, l'esecutore è obbligato a costituire e consegnare a LepidaScpA almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, per l’intero importo del contratto, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza di cui sopra deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ad un massimo di 5.000.000 euro.
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Art. 7 - Subappalto
1. Il subappalto è ammesso ed è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; il subappalto può non essere ammesso nelle procedure svolte in base all’art. 15 del codice trattandosi di contratti esclusi dall’applicazione dello stesso; nelle altre procedure il subappalto può non essere ammesso in base al settore economico o merceologico a cui l’appalto si riferisce, oppure se la natura stessa dell’appalto richiede che lo stesso non possa essere parcellizzato anche in base a valutazioni di natura organizzativa volte ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni. Il subappalto è disciplinato nell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse.
2. In particolare il subappalto non può superare la quota del 40 (quaranta) per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. per le opere di cui all’art. 89, comma 11 del citato decreto. Tale disposizione si applica sino alla data del 30 giugno 2021.
3. Sino alla data del 31 dicembre 2021 sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’art.105 del Codice dei Contratti relativo alla indicazione della terna dei subappaltatori nonché le verifiche in sede di gara di cui all’art. 80 riferita al subappaltatore, resta inoltre sospesa sino alla stessa data precedentemente indicata
l’applicazione del terzo periodo del comma 2 dell’art.174 riferito al subappalto nelle concessioni.
4. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
5. Si precisa che i contratti stipulati dall'Aggiudicatario con soggetti terzi il cui oggetto della prestazioni assuma carattere di accessorietà o complementarietà rispetto all'oggetto del contratto di appalto, possono essere considerati sub-contratti e non subappalti qualora non soddisfino, congiuntamente, i due requisiti di valore (importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro) e di incidenza della manodopera e del personale (superiore al 50 per cento).
6. Il Contraente è tenuto a comunicare a LepidaScpA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. Sono, altresì, comunicate a LepidaScpA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i..
8. Il Partecipante nell’offerta presentata in risposta alla procedura di affidamento di LepidaScpA in cui sia ammesso il subappalto deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale richiesta il subappalto è vietato. Ai sensi dell’art.21 della L.13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i. chiunque conceda di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le prestazioni oggetto dell’appalto, in assenza di autorizzazione, è punito penalmente secondo quanto stabilito dalla norma citata.
9. Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso LepidaScpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso LepidaScpA, il Contraente trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs.n 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
10. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50/2016.
12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. Le condizioni sopra riportate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
14. Per quanto non indicato nel presente paragrafo si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.. 50/2016 tempo per tempo vigente.
15. La modulistica che dovrà essere prodotta ed inoltrata a LepidaScpA ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto è disponibile al seguente link Documentazione per autorizzazione subappalto In assenza della suddetta documentazione e della relativa autorizzazione il subappalto si intende non autorizzato.
Art. 8 - Penali
1. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
2. L’importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture ovvero mediante escussione della cauzione definitiva laddove presentata dal fornitore.
3. È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
4. Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo complessivo del contratto. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere il contratto come indicato nel paragrafo “Risoluzione del contratto”.
5. In caso di accordo quadro, le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo complessivo annuale degli ordinativi emessi nei confronti di ciascun aggiudicatario. Al superamento di tale limite, Lepida si riserva il diritto di risolvere l’Accordo nei confronti del singolo fornitore inadempiente.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
1. Ferma restando la risoluzione del contratto per applicazione delle penali per importi superiori a quelli espressamente previsti nella specifica procedura di affidamento, LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:
a. violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”;
b. violazione degli obblighi di “Riservatezza”;
c. violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
d. violazione degli obblighi di “Trasparenza”;
e. violazione degli “Obblighi di legge”;
f. violazione di quanto previsto nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e nel Codice Etico di LepidaScpA xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx;
g. superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario che comporti l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata;
2. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaScpA dichiari al Contraente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaScpA nei confronti del Contraente e LepidaScpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa.
3. Oltre ai casi sopra previsti, LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, il Contraente si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. 4. LepidaScpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 “Risoluzione” del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare si procederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi espressamente elencate al comma 2 del citato articolo:
a. quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 10 - Cause di recesso
1. LepidaScpA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a. cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui il Contraente è obbligato ai sensi del presente contratto modifica della tipologia e/o forma giuridica dell'Impresa;
b. condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante del Contraente per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione del Contraente che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
c. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, e messa in liquidazione dell’ Impresa;
d. sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Il Contraente dovrà informare LepidaScpA, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 (quindici) giorni dalla data dell' evento.
3. LepidaScpA, inoltre potrà esercitare la facoltà di recesso:
a. nei casi e nelle modalità previste dall’art. 109 “Recesso” del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite;
b. in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip/Intercenter con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L.n. 488/1999.
4. LepidaScpA potrà esercitare la facoltà di recesso, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Contraente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della PEC di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.
5. Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Contraente della relativa comunicazione.
Art. 11 - Cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 .e s.m.i.
2. E’ fatto altresì divieto al Contraente di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte di LepidaScpA, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, LepidaScpA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 12 - Riservatezza
1. Qualsiasi notizia, documento, informazione o know-how concernente in modo diretto od indiretto l’organizzazione o l’attività di LepidaScpA di cui dovesse venire a conoscenza il personale dell’Aggiudicatario per qualsiasi motivo, dovrà essere tenuto riservato dall’Aggiudicatario e non potrà essere comunicato a terzi, in tutto od in parte, senza esplicita autorizzazione di LepidaScpA stessa.
2. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio.
3. L’obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. È in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di LepidaScpA anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
5. Detti obblighi sopravvivranno per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del presente contratto.
6. Qualora il Contraente non adempia agli obblighi del presente articolo, LepidaScpA si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 13 - Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Contraente si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Il Contraente si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
4. Il Contraente si obbliga a comunicare a LepidaScpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
5. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
6. Il Contraente si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Contraente si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaScpA, oltre alle informazioni di cui all’Art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.
8. Il Contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà immediatamente comunicazione a LepidaScpA e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
9. Il Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione a LepidaScpA e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Art. 14 - Trasparenza
1. Il Contraente dichiara espressamente ed irrevocabilmente:
a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Il Contraente dichiara inoltre che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonchè avente interesse nell’attività del Contraente, è dipendente di LepidaScpA, anche in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell’organizzazione di LepidaScpA.
3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Contraente, che è conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 15 - Obblighi di Legge
15.1 Trattamento dati personali
1. I dati personali conferiti nell’ambito della procedura di affidamento di beni, servizi o lavori sono trattati da raccolti da LepidaScpA in conformità alla informativa allegata.
15.2 Osservanza normativa appalti in manodopera
1. Il Contraente si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme contenute nel D.lgs. N. 276/03 e dall’accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di ipotesi che implichino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne LepidaScpA da qualsiasi responsabilità o danno diretto o indiretto eventualmente conseguente alla contestazione di tali violazioni.
15.3 Contratti Xxxxxxxxxx e contributi previdenziali e assicurativi
1. Il Contraente assicura il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
3. Il Contraente si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza a fino alla sostituzione.
4. Il Contraente, dichiara di essere in regola con le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva a antinfortunistica, assumendosi per questo piena a completa responsabilità sia civili che penale.
5. LepidaScpA si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all’Impresa- anche a mezzo PEC la documentazione idonea a comprovare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
6. I documenti richiesti dovranno pervenire a LepidaScpA entro 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del presente contratto e richiesta di risarcimento dei relativi danni.
7. LepidaScpA in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 10% dell’importo del contratto.
8. Tale ritenuta sarà rimborsata quando le Autorità competenti avranno dichiarato che Il Contraente si sia posta in regola ed in tal caso, la stessa non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
15.4 Tutela Ambientale
1. Il Contraente si impegna, nell’ambito delle attività relative alle prestazioni contrattuali in oggetto, ad osservare le disposizioni della normativa vigente in campo ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e, ove applicabile, al Regolamento gestione rifiuti, adottato da LepidaScpA e pubblicato al seguente link xxxx://xx0xxx0x.xxxxx.xx/
15.5 Norme sicurezza 81/2008 e s.m.i.
1. Durante l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento, il Contraente deve assicurare che il personale incaricato adotti le misure di sicurezza previste. Le parti si impegnano, pertanto, alla piena osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per cui, durante l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, dovranno adottare idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
15.6 Documentazione Antimafia
1. Il contratto di appalto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011. La documentazione antimafia sarà acquisita attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) o mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA).
2. A tal fine si precisa che qualora il Partecipante alla singola procedura non sia iscritto nelle cd. White list provinciali, verrà richiesto di inviare a LepidaScpA la modulistica prevista della legge. In particolare dovranno essere inviati:
a. Per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito internet della competente prefettura);
b. Esclusivamente per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia.
3. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare a LepidaScpA le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a LepidaScpA la relativa documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
4. Nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, dovessero emergere cause ostative previste dalla normativa in vigore, il contratto si intenderà risolto ipso iure con comunicazione di LepidaScpA all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.
15.7 Obblighi di pubblicazione a carico del Fornitore
1. In caso di affidamenti di importo pari o superiore ad € 10.000,00, il Fornitore, ai sensi dell’art. 1 co.125 della legge 4 agosto 2017 n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è tenuto a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme a LepidaScpA
Art. 16 - Danni e responsabilità civile
1. Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del contratto. Il Contraente è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse nonché dai propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi a LepidaScpA, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili ed immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
Art. 17 - Obblighi di LepidaScpA in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.n. 190/2012 e D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i.
1. LepidaScpA è soggetta alle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 che ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza impongono una serie di obblighi di pubblicazione di informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. In particolare l’art. 1, comma 32 della L.n. 190/2012 impone alla stazione appaltante l’obbligo di pubblicare tempestivamente l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le informazioni sopra riportate saranno pubblicate sul sito internet di LepidaScpA nella sezione "Società trasparente" tempestivamente e annualmente in xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.
Art. 18 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. Nell’eventualità che il Fornitore, in esecuzione del contratto, effettui trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA. sia Titolare o Responsabile, il Fornitore è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016.
2. Gli oneri e le responsabilità conseguenti a tale designazione sono disciplinati in uno specifico accordo parte integrante del contratto.
3. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 19 - D.lgs. 231/2001 e Xxxxxx etico
1. Il Contraente si impegna al rispetto del D. lgs. N. 231/01 e di aderire, per sé e, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti ed eventuali subappaltatori, ai principi etico- comportamentali che LepidaScpA ha enunciato nel proprio Codice Etico, pubblicato sul sito internet di LepidaScpA xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx
Art. 20 - Controversie
1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del contratto sottoscritto tra l’Aggiudicatario e LepidaScpA, la competenza appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.
Art. 21 - Clausola Finale
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento ai documenti indicati al paragrafo 1, lett. f) “Appalto”, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Eventuali condizioni derogatorie o differenti rispetto a quelle indicate nelle presenti Condizioni generali di contratto, previste nella specifica procedura di affidamento saranno da ritenersi prevalenti.
3. Le clausole del presente documento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla data di pubblicazione sul sito internet di LepidaScpA.
Allegato A - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, LepidaScpA, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è LepidaScpA, con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00, xx Xxxxxxx (40128). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, a LepidaScpA, Area Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, via e-mail xxxxxxxx@xxxxxx.xx
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali Il Responsabile della protezione dei dati designato da LepidaScpA ai sensi dell’art. 37 del GDPR è contattabile all’indirizzo xxx@xxxxxx.xx.
4. Responsabili del trattamento LepidaScpA può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte di LepidaScpA istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale “autorizzato” al trattamento ex artt. 29 e 4.10 del citato Regolamento europeo, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da LepidaScpA al fine di dare corso alla procedura di affidamento di beni, servizi o lavori. La base giuridica dei trattamenti è, quindi, costituita dall’art. 6 comma 1
lett. c) per i trattamenti relativi all’esecuzione degli obblighi disposti dalla normativa in materia di appalti e dall’art. 6 comma 1 lett. b) a seguito dell’eventuale aggiudicazione.
7. Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la:
a. comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990;
b. comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013;
c. pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento beni, servizi o lavori.
Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx (x.xx digitalmente)