LOTTO ……..
Università degli Studi di Ferrara
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E ARTICOLI DA LABORATORIO PER I DIPARTIMENTI SCIENTIFICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
LOTTO ……..
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
INDICE
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART. I/1 - PREMESSA 4
ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4
ART. I/3 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
ART. I/4 – AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 5
ART. I/5 - FINANZIAMENTO 5
ART. I/6 – CONTRATTI APPLICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO. 5 ART. I/7 – DIRETTORI DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI 5
ART. I/8 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 6
ART. I/9 - OPZIONI 6
ART. I/10 - ESECUZIONE ANTICIPATA 6
PARTE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 6
ART. II/1 - DISPOSIZIONI GENERALI 6
ART. II/2 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO6 ART. II/3 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO 7
PARTE III – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA 7
ART. III/1 - ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL'APPALTATORE 7
ART.III/2 – REFERENTE DELL’APPALTATORE 9
ART.III/3 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 9
ART. III/4 – REPORTISTICA 10
ART. III/5 – CAUZIONE DEFINITIVA 10
ART. III/6 - COPERTURE ASSICURATIVE 11
ART. III/7 - PENALI 11
ART. III/8 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE 12
ART. III/9 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 12
ART. III/10 - RECESSO 13
ART. III/11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI 14
ART. III/12 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 14
ART.III/13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI 14
ART. III/ 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 14
ART. III/15 - SUBAPPALTO 15
ART. III/16 - CESSIONE 16
ART. III/17 - SPESE 16
ART. III/18- FORO COMPETENTE 16
ART. III/19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 16
ART. III/20 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA 16
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. I/1 - PREMESSA
Il presente schema di accordo quadro definisce i requisiti e le condizioni inderogabili per la fornitura di ……………. per i dipartimenti scientifici dell’Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata “Università” e le modalità con le quali tale fornitura dovrà essere realizzata dall’Impresa aggiudicataria, di seguito denominata "Appaltatore".
Tutti i punti del presente schema di accordo quadro saranno recepiti integralmente nell’ accordo quadro che sarà stipulato dall’Appaltatore dopo l’aggiudicazione.
Al presente schema di accordo quadro sono allegati:
a) il capitolato speciale che descrive le caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura, e le condizioni di dettaglio per l’esecuzione della stessa (allegato sub a));
b) il modello per l’elaborazione dei report di cui al successivo art. III/4 (allegato sub b)).
ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione del presente accordo quadro sono regolati dalle seguenti norme:
- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti di forniture, in particolare dal D. Lgs.163/06 e s.m.i.;
- norme in materia di Contabilità di Stato contenute nei R.R.D.D. n. 2440/23 e n. 827/24, in quanto applicabili;
- D.Lgs. 104/2010;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara, emanato con D.R. Rep.n.1356/2007 – Prot.n.21311 del 12.10.2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente capitolato speciale d’appalto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione della fornitura anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.
ART. I/3 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento della fornitura di ………………….
per le esigenze dei laboratori dei dipartimenti scientifici dell’Università. I prodotti verranno richiesti durante il periodo di validità dell’accordo quadro dalle sottoelencate strutture universitarie:
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 00-00, Xxxxxxx |
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche | Xxxxx Xxxxxxxx, 000, Xxxxxxx |
Dipartimento di Scienze della Vita e | Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, |
Xxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxx |
Dipartimento di Scienze Mediche | Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx |
Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale | Xxx X.Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx |
Si precisa che il suddetto elenco potrà subire variazioni nel corso del rapporto contrattuale.
ART. I/4 – AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L'importo presunto complessivo posto a base di gara per il quadriennio ammonta a €
……………….. IVA esclusa.
Trattandosi di una mera fornitura il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università stima i rischi derivanti da interferenze nulli e i relativi costi per la sicurezza pari a zero, fatto salvo il rispetto da parte dell’Appaltatore della normativa vigente in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR), qualora applicabile.
Il valore del presente accordo quadro sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.
Il prezzo indicato in offerta si intende onnicomprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura, articolata nelle sue varie prestazioni.
ART. I/5 - FINANZIAMENTO
I contratti applicativi dell’accordo quadro sono finanziati con fondi di bilancio dell’Università.
ART. I/6 – CONTRATTI APPLICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO
I contratti applicativi avranno la forma di ordinativo di fornitura e si intendono conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore.
ART. I/7 – DIRETTORI DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
I Direttori dell’esecuzione dei contratti sono i Direttori dei dipartimenti scientifici dell’Università o loro delegati. I Direttori attualmente in carica sono:
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche | Xxxx. Xxxxx Xxxxxx |
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie | Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxx |
Dipartimento di Scienze Mediche | Prof. Xxxxx Xx Xxxx |
Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx |
I suddetti Direttori assumono la responsabilità tecnica ed economica della fornitura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
I Direttori vigilano sull’osservanza contrattuale applicando le penali eventualmente necessarie, supervisionano la consegna della fornitura, propongono che si proceda alla liquidazione a norma di capitolato e di legge.
ART. I/8 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha una durata quadriennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del suo valore. L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l’Università non utilizzi l’intero ammontare dell’accordo quadro durante il quadriennio di validità del medesimo, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine, o ancora nel caso in cui nel quadriennio non sia inviato all’Appaltatore alcun ordinativo di fornitura.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le forniture che l’ Università ordinerà prima della data di scadenza dell’accordo quadro, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’accordo. In tal caso il termine di efficacia dell’accordo quadro si deve intendere prorogato per tutto il periodo di tempo necessario per l’esecuzione della fornitura, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
Nelle more della sottoscrizione dell’accordo quadro, potranno essere inviati da parte dei Direttori dell’esecuzione del contratto ordinativi di fornitura, ai sensi del successivo art. I/10.
ART. I/9 - OPZIONI
L’Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga dell’accordo quadro, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell’operatore economico
ART. I/10 - ESECUZIONE ANTICIPATA
Successivamente all'aggiudicazione dell’accordo quadro ed in pendenza della sottoscrizione del medesimo, ai sensi dell’art.11 co.12 del D.Lgs 163/06, i Dipartimenti hanno la facoltà di inviare ordinativi di fornitura all’Appaltatore, che deve dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dai Direttori dell’esecuzione del contratto, ovvero dei loro delegati.
In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo quadro, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l’offerta presentata in sede di gara.
PARTE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. II/1 - DISPOSIZIONI GENERALI
L’Appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l’esecuzione della fornitura e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Università da ogni e qualsiasi responsabilità.
L’Appaltatore si obbliga inoltre, al rispetto della normativa vigente in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR) qualora applicabile.
ART. II/2 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Si informa che, ai sensi della Determinazione 5 Marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, i Responsabili della
sicurezza dell’Università, valutate le caratteristiche e le modalità del servizio erogato, hanno stimato i rischi legati ad interferenze del tutto trascurabili e pertanto esenti dalla redazione del DUVRI.
ART. II/3 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 l’Appaltatore provvede, nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, a munire tutto il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
PARTE III – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
ART. III/1 - ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL'APPALTATORE
A) Sono oneri a carico dell’Appaltatore:
1) tutte le spese e i rischi relativi allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;
2) eseguire il trasporto nel rispetto della normativa vigente in materia di “trasporto su strada delle merci pericolose” ADR (Accord Dangereuses Route) –D.M. 3 Gennaio 2007 e s.m.i in quanto applicabile;
3) rispettare il Regolamento CE n°1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e s.m.i., per quanto di propria competenza;
4) manlevare l’Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente accordo quadro, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
5) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli inerenti la sicurezza, atti a consentire alle strutture universitarie di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel presente capitolato e nei relativi ordini e, in particolare, ai parametri di qualità;
6) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall’Università;
7) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
8) eseguire le prestazioni contrattuali in conformità alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato speciale allegato sub a) al presente schema di contratto. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
9) sostenere, a proprio esclusivo carico, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’accordo. I suddetti oneri si intendono in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Università, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea;
B) L’Appaltatore, inoltre, si obbliga:
1) a fornire i prodotti oggetto del presente accordo e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
2) a garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
3) a eseguire le prestazioni della fornitura oggetto dell’accordo in tutti i luoghi che verranno indicati nei relativi ordini emessi da ciascuna struttura universitaria;
4) ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali dell’Università nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell’Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
5) alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
6) a non recedere dall’aggiudicazione della fornitura a termini delle vigenti disposizioni di legge, a pena di nullità;
7) al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06;
8) ad applicare integralmente, nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente accordo, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui viene eseguita la suddetta fornitura e, se trattasi di Impresa Artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui verrà eseguita la fornitura;
9) ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci;
10) a rispettare le imposizioni di cui ai precedenti punti B.8) e B.9) anche se non sia aderente alle Associazioni di Categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione per le Imprese artigiane;
11) a sopportare tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione in sicurezza delle forniture previste;
12) a comunicare tempestivamente all’Università le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
13) a predisporre e trasmettere all’Università in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo art. III/4.
14) ad impegnarsi, per sé e per i propri agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni neanche di modico valore, come incentivo
o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un’azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l’Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all’appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l’Università.
ART.III/2 – REFERENTE DELL’APPALTATORE
Per la regolare esecuzione l’Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura, deve nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura.
Il referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti.
1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l’esecuzione della fornitura;
3. possesso dei poteri necessari per l’esecuzione della fornitura;
4. reperibilità almeno dalle h. 9,00 alle ore 18,00 nei giorni lavorativi.
Il soggetto designato dall’Appaltatore dovrà ottenere il preventivo benestare dell'Università.
Il referente incaricato della regolare esecuzione della fornitura per conto dell’Appaltatore manifesterà con apposita dichiarazione, da tenersi agli atti, l'accettazione dell'incarico conferitogli.
Il referente incaricato della regolare esecuzione della fornitura è responsabile del rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori anche da parte delle eventuali imprese mandanti e subappaltatrici.
L’Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento della fornitura.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’Appaltatore.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall’Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Appaltatore.
In caso di impedimento o assenza del Referente, l’Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione all’Università, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. L’Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura
ART.III/3 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Università un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Università.
L’Università si impegna ad informare prontamente l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Appaltatore riconosce alla medesima Università la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Appaltatore.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 tentata nei confronti dell’Università, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa avanzata sia fondata, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.
ART. III/4 – REPORTISTICA
L’Appaltatore si impegna ad inviare tramite e-mail all’Ufficio Contratti e Servizi Ausiliari dell’Università, all’attenzione del Responsabile Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx, su base semestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun semestre di riferimento, i dati relativi alle prestazioni contrattuali eseguite. Il file allegato sub b) al presente capitolato, potrà essere utilizzato per la predisposizione dei report; qualora l’Appaltatore disponesse di proprie applicazioni informatiche per l’elaborazione della reportistica, i report dovranno in ogni caso presentare un contenuto di informazioni non inferiore per numero e tipologia a quanto richiesto nel suddetto file.
Il monitoraggio di tutte le attività relative al rapporto contrattuale potrà essere effettuato dall’Università anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, l’Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
ART. III/5 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente accordo quadro, l’Appaltatore deve costituire, come indicato nel disciplinare di gara, un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, incrementato ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 163/06. Si applica l’art. 75 comma 7 del D.lgs.163/06.
Detto deposito cauzionale può essere prestato:
- mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
La polizza fidejussoria o la fidejussione deve prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.
Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla garanzia poiché l’art. 25 del Codice di procedura civile si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e l’Università non rientra in tale fattispecie.
In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l’Appaltatore deve provvedere entro il termine di 10 giorni dall’effettuazione della trattenuta sulla garanzia, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della fornitura nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo della restante percentuale (25%) della garanzia definitiva sarà effettuato nei tre mesi successivi alla data della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dai Direttori dell’esecuzione della fornitura. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell’Appaltatore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.
ART. III/6 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Appaltatore, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della fornitura oggetto del presente accordo.
L’Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile vettoriale che ricomprenda le seguenti responsabilità:
- durante il trasporto;
- da presa in consegna e riconsegna delle merci;
- da furto o mancata riconsegna delle merci.
La suddetta polizza dovrà inoltre assicurare la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di:
- € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.
La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.500.000,00 per sinistro e € 750.000,00 per persona.
Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Appaltatore medesimo.
L'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza, fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati alla stessa. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Università per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell’Appaltatore oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo dell’Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà dell'Università e deve avere durata non inferiore a quella della fornitura.
L'esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della fornitura è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. III/9
ART. III/7 - PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, l'Università si riserva di applicarle nei casi e con le modalità di seguito descritte.
• Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’Università ovvero a forza maggiore o a caso fortuito nella consegna della fornitura rispetto al termine contrattualmente stabilito nel capitolato speciale allegato sub a) al presente
schema di accordo quadro l'Università si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
• per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’Università ovvero a forza maggiore o a caso fortuito nella consegna in urgenza della fornitura e per la sostituzione delle merci contestate rispetto ai termini stabiliti nel capitolato speciale allegato sub a) al presente schema di accordo quadro, l'Università si riserva di applicare una penale pari al 8% (otto per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
• esecuzione della fornitura con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Università applicherà - per una prima infrazione - una penale di euro 5.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.;
• mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 2.500,00.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. Qualora la misura delle penali applicate superi il 10% dell’importo netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 per la risoluzione del contratto.
L’Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del contratto in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della garanzia, salvo il risarcimento per maggiori danni.
ART. III/8 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione della fornitura effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarle.
Gli impedimenti alla regolare esecuzione della fornitura che l’Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell’applicazione delle penali di cui al precedente art. III/7 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. III/9.
ART. III/9 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dai Direttori dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata all'Appaltatore per e-mail o PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università. Entro 10 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso
il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. III/7, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) frode nell’ esecuzione della fornitura;
b) mancata consegna della fornitura senza giustificato motivo;
c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
d) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
f) esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
g) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
h) sospensione della fornitura da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
i) cumulo di penali nella misura di cui al precedente art. III/7;
j) mancato reintegro della garanzia di cui all'art. III/5;
k) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali tali da compromettere la qualità e la regolarità della fornitura;
l) qualora l’operatore economico aggiudicatario non risulti possedere o perda i requisiti generali ed economico finanziari richiesti per l’esecuzione del presente appalto.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.).
ART. III/10 - RECESSO
L’Università si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo a sua discrezione ed in ogni momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, ai sensi dell’art. 1373, comma 2, X.X., xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 0 (xxx) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, della relativa comunicazione. Nel caso in cui l’Università si avvalga di tale facoltà l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in assenza di contraria indicazione, ad ultimare l’esecuzione dei contratti di fornitura in corso di adempimento. L’Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. L’Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui lo stesso non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso opererà previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
ART. III/11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI
1. FATTURAZIONI
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore verrà corrisposto mediante fatture emesse dallo stesso dopo le consegne con esito positivo.
Dette fatture devono essere intestate in base alle indicazioni fornite in sede di ordine e devono riportare i seguenti dati:
- quantità e tipologia del materiale fornito;
- prezzo unitario e prezzo complessivo da liquidare.
Le fatture devono riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato. 2. PAGAMENTI
I Dipartimenti provvedono ai pagamenti a mezzo mandato esigibile presso il proprio Istituto Cassiere, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura fine mese.
Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi moratori calcolati sulla base del tasso medio Euribor a tre mesi, come rilevato da " Il Sole 24 Ore", relativo al periodo di ritardato pagamento.
Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Appaltatore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al precedente comma 3, relativamente alla fattura contestata, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della disposizione di cui al precedente art. III/9 (inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto).
La sospensione del termine di pagamento della fattura si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione dei Direttori dell’esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.
ART. III/12 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997 n. 140 per il presente appalto non viene erogata l’anticipazione del prezzo contrattuale.
ART.III/13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI
I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese e di quant’altro necessario a garantire la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni definite nel presente capitolato sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno del contratto. I prezzi saranno aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dell’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell’anno precedente con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto.
Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retroattivo dall’inizio del 2° anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.
ART. III/ 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto, oltre
all’indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.
Inoltre l’Appaltatore si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l’Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un istituto non più autorizzato a riscuotere.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).
L’Università risolverà il contratto qualora l’Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della succitata legge.
ART. III/15 - SUBAPPALTO
Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/06, è ammesso il subappalto della presente fornitura nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta indichino le parti della fornitura che intendono subappaltare;
2) che l’affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti soggettivi di idoneità morale e di qualificazione previsti dalla normativa vigente;
3) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Università in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione;
4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Università l’Appaltatore trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di idoneità morale e di qualificazione in relazione alla fornitura subappaltata previsti dalla normativa vigente.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Università rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le imprese subappaltatrici e l’Appaltatore, restando sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenze della fornitura subappaltata.
In ogni caso l’Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell’Università, del rispetto, da parte degli eventuali subappaltatori, delle norme e delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato, che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare.
Per tutto quanto non espressamente enunciato al presente appalto, si rimanda alla normativa vigente.
L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e agli adempimenti di cui all’art. 118 del X.X.xx 163/06.
ART. III/16 - CESSIONE
E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale dell’accordo quadro ovvero dei contratti applicativi, salvo quanto stabilito dall’art. 116 del D.Lgs 163/06 s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art.117 del codice dei contratti pubblici e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Università prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Ai sensi dell’art.117 comma 3 del D.lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facoltà dell’Università di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.
ART. III/17 - SPESE
Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo accordo quadro sono interamente a carico dell’Appaltatore. Sono a carico dell’Appaltatore altresì le spese sostenute dall’Università per la pubblicazione sulla stampa nazionale e locale dell’avviso di indizione della gara, e dell’avviso di aggiudicazione; tali oneri sono quantificabili indicativamente in € 3.000,00.
ART. III/18- FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione della fornitura è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara.
ART. III/19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del fornitura ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196.
Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Università.
ART. III/20 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA
In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente servizio in ambito soggettivo e/o oggettivo, l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse.
Allegati:
a) capitolato speciale
b) file per elaborazione report