Contract
1. Regole generali
(1) Tutte le forniture avvengono sulla base delle Condizioni generali d´acquisto di seguito riportate. Queste sono alla base di tutte le offerte e di tutti gli accordi e valgono come riconosciute in virtú dell´ordine o dell´accettazione della fornitura per la durata dell´intero rapporto commerciale. Condizioni diverse, che non siano state specificatamente riconosciute per iscritto, non sono vincolanti nei nostri riguardi quale Venditore, anche quando non vengono specificatamente contestate.
(2) Al di fuori di questo contratto non é stata conclusa alcuna intesa verbale.
2. Offerta e conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte sono generalmente non impegnative ovvero costituiscono unicamente inviti agli acquirenti a fare una corrispondente ordinazione. Un contratto si conclude solo attraverso la nostra confermadell´ordinazione. Per quanto riguarda il contenuto e l´ esecuzione dell´ordine, sono determinanti la nostra conferma dell´ordine e le indicazioni nella stessa specificate.
(2) Il volume della consegna é determinato dalla conferma dell´ordine. Le variazioni delle dimensioni, del peso e/o del numero dei pezzi sono accettate nei limiti di tolleranza degli usi commerciali.
(3) Ci riserviamo la proprietá ed il diritto d´autore sulle schede delle caratteristiche tecniche e sulle indicazioni d´uso , sulle schede concernenti i dati rilevanti per la sicurezza e sulla ulteriore documentazione. L´acquirente non potrá dare accesso a terzi su questa documentazione senza il nostro espresso consenso.
(3) La conclusione del contratto si perfeziona con la riserva che la fornitura ci venga puntualmente ed integralmente consegnata. Ció vale solo per il caso in cui noi non siamo responsabili della mancata consegna, in particolare nel caso in cui sia stato concluso un congruo/corrispettivo contratto di copertura con il nostro fornitore. L´acquirente verrá immediatamente informato della indisponibilitá della prestazione. Nel qual caso la controprestazione verrá tempestivamente rimborsata.
3. Prezzo – Condizioni di pagamento
(1) Salvo che non si evinca altrimenti dalla conferma dell´ordine, i prezzi comprendono i costi dalla fabbrica di Colonia esclusi peró i costi dell´imballaggio necessario al trasporto (EXW Incoterms 2000); questi ultimi verranno riportati separatamente in fattura al prezzo di costo. L´IVA non é inclusa nel prezzo; verrá iscritta separatamente in fattura nella misura di legge al momento della fatturazione.
(2) L´addebitamento in fattura delle consegne e delle prestazioni avviene sulla base dei nostri prezzi al giorno della conclusione del contratto. Abbiamo il diritto di modificare congruamente i nostri prezzi, qualora sopravvengano dopo la conclusione del contratto diminuzioni od aumenti dei prezzi, in particolare a causa di variazioni nei contratti collettivi o di oscillazioni nei prezzi delle materie prime. Su richiesta, provvederemo a documentare queste diminuzioni o aumenti dei prezzi.
(3) Nel caso in cui sia stato concordato il pagamento in una valuta diversa dall´euro (valuta estera), ci riserviamo di ridurre od aumentare il prezzo in valuta estera sulla fattura, in modo che l´importo indicato in fattura corrisponda al valore in Euro calcolato quale debito in valuta estera al momento della conclusione del contratto.
(4) Tutti i pagamenti sono da pagare in 30 giorni dalla fatturazione senza sconti ed in contante netto. La concessione di sconti necessita di pattuizioni scritte. I pagamenti non in contanti avvengono solo pro solvendo. Le cambiali vengono accettate solo dopo precedenti accordi scritti.
(5) I pagamenti si considerano eseguiti solo quando l´importo é definitivamente accreditato sul nostro conto e lí a nostra disposizione. Ci riserviamo di utilizzare i pagamenti a saldo delle poste di conto piú risalenti oktre che degli interessi di mora e dei
costi maturati e precisamente nel seguente ordine: costi, interessi e credito principale.
(6) Nel caso in cui l´acquirente incorra in un ritardo nel pagamento, avremo il diritto di mettere in scadenza tutti i nostri crediti nei suoi confronti. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento saremo inoltre autorizzati a richiedere cauzione o pagamento anticipato. Sui crediti esigibili potrá essere applicato un tasso di interesse dell´8% al di sopra del tasso d´interesse di base.
(7) Resta salvo il diritto di richiedere un ulteriore risarcimento danni. L´Acquirente potrá provare che il danno é minore.
(8) L´acquirente potrá compensare nei confronti delle nostre richieste solo quando il suo correlativo credito non é controverso oppure c´é un titolo avente autoritá di cosa giudicata; potrá esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui questo si basi sui diritti derivanti dal contratto di compravendita.
(9) Per quanto riguarda le forniture e le prestazioni all´interno dell´UE, l´acquirente prima delle vendite ci deve comunicare il suo codice di identificazione per l´imposta sul fatturato, sotto il quale effettua il pagamento delle imposte sul reddito all´interno dell´UE. Per quanto riguarda poi le forniture e le prestazioni fuori della Repubblica Federale Tedesca in Paesi fuori dall´UE, che non sono da noi eseguite ed alle quali non provvediamo noi, l´acquirente dovrá fornirci la necessaria documentazione fiscale relativa alle esportazioni. Nel caso in cui non ci fornisca tale documentazione, l´acquirente dovrá pagare l´imposta sugli scambi alla quale e´ assoggettata la prestazione all´interno della Repubblica Federale Tedesca in relazione all´importo fatturato.
4. Consegna
(1) I termini di consegna, che possono essere pattuiti come obbligatori o non obbligatori, dovranno essere indicati per iscritto. I termini per la consegna decorrono a partire dalla conclusione del contratto.
(2) Nel caso in cui non ci fosse possibile, per via di una circostanza di cui noi o un nostro ausiliario siamo responsabili, consegnare la cosa nel termine concordato (ritardo nella consegna), risponderemo in base alle disposizioni di legge. Quando il ritardo nella consegna non é dipeso da noi o da un nostro ausiliario, risponderemo solamente dei danni che tipicamente e previdibilmente si verificano. Nel caso in cui il ritardo nella consegna derivi solamente dall´inadempimento di un obbligo non essenziale del contratto, l´acquirente potrá far valere in misura forfettaria un danno derivante dal ritardo nella misura del 3% del valore della consegna per ciascuna settimana intera di ritardo, nei limiti del 15 % del valore della consegna.
(3) La forza maggiore e gli incidenti che senza alcuna colpa da parte nostra (ie sciopero, serrata, interruzione dell´esercizio, malattia, condizioni metereologiche o problemi di traffico, ritardo di fornitura per quanto riguarda materie prime e macchinari, guerra o ordinanze governative) ci impediscono temporaneamento di consegnare l´oggetto della vendita nel termine stabilito, ci autorizzano a rimandare la consegna o la prestazione per la durata dell´impedimento oltre ad un adeguato periodo di riavviamento. Nel caso in cui detti disturbi conducano ad un rinvio della prestazione di piú di due mesi, l´acquirente puó risolvere il contratto. Rimangono salvi gli altri diritti di risoluzione.
(4) L´acquirente é obbligato all´accettazione della cosa venduta. Nel caso in cui l´acquirente incorra in una mora nell´accettazione, avremo il diritto di chiedere il risarcimento dei conseguenti danni. Questo ammonta al 15 % del prezzo netto d´acquisto che è stato concordato. Le parti del contratto si riservano il diritto di far valere danni maggiori o minori.
(5) Nel caso l´acquirente debba richiedere e ritirare la merce in un determinato arco di tempo, abbiamo il diritto di fatturare il prezzo dopo il decorso di tale termine o di risolvere del tutto il contratto dopo aver fissato un termine di mora e di chiedere la compensazione del danno che ci é derivato dal mancato ritiro, in
particolare il pagamento del prezzo, dei costi di magazzino e di smaltimento. Nel caso in cui l´ordine sia con consegna a richiesta e nessun termine per la richiesta sia stato concordato, abbiamo il diritto, dopo il decorso di sei mesi dall´emissione della nostra conferma dell´ordine, di consegnare la merce dopo aver preavvisato al riguardo oppure di risolvere il contratto dopo l´inutile decorso del termine di mora.
(6) Per quanto riguarda il ritiro da parte dell´acquirente o della ditta di trasporti incaricata, i termini concordati devono essere puntualmente rispettati. Nel caso del mancato rispetto dei termini per il ritiro di merce per la quale é stato segnalato che é pronta per la spedizione, abbiamo il diritto di disporre della merce il giorno successivo. L´acquirente si fa carico di tutti i costi derivanti da un ritardo nel ritiro o nella messa a disposizione dei mezzi di trasporto. Nel caso in cui i termini di consegna concordati al momento degli ordini per la consegna di molteplici partite non vengano rispettati dall´acquirente, avremo diritto, allo scadere del termine inutilmente fissato, di consegnare la merce rimanente, di risolvere la parte dell´ordine che ancora non è stata eseguita o di chiedere il risarcimento dei danni causati dall´inadempimento.
(7) Abbiamo il diritto di fare consegne parziali; queste valgono ognuna come un singolo negozio.
(8) Se il contratto di compravendita é un contratto con termine essenziale (Artt. 286 co. 2 Nr. 4 BGB e 376 HGB), ne rispondiamo secondo le disposizioni di legge. Quanto detto vale per il caso in cui l´acquirente, in conseguenza del ritardo nella consegna di cui noi siamo responsabili, ha il diritto di far valere che il suo interesse all´ulteriore adempimento del contratto é venuto meno.
5. Passaggio del rischio- Imballaggio
(1) Il rischio passa all´acquirente al momento dell´invio della cosa, quando la cosa viene consegnata al soggetto che esegue il trasporto oppure quando la merce ha lasciato il nostro deposito per la spedizione.
(2) Stipuliamo un´assicurazione a copertura dei rischi di trasporto solamente quando ce ne viene fatta tempestivamente esplicita richiesta e con costi a carico dell´acquirente.
(3) L´imballaggio per il trasporto ed altri imballaggi, fatta eccezione per gli imballaggi per il consumatore ("Verbraucherverpackungen") ai sensi del regolamento sugli imballaggi ("Verpackungsverordnung"), – salvo che non venga diversamente concordato - non vengono da noi ripresi indietro.
6. Descrizione del prodotto
(1) Per quanto non diversamente concordato, le qualitá della merce per le quali sussiste un´obbligazione contrattuale vengono stabilite esclusivamente sulla base di quanto specificato di comune accordo per iscritto. Come qualitá della merce vengono considerate solo le qualitá descritte nelle nostre specificazioni. Pubbliche decantazioni, lodi e pubblicitá non costituiscono alcuna dichiarazione di qualitá sull´oggetto della compravendita.
(2) Le caratteristiche dei modelli e dei campioni di prova, come anche dei disegni, sono vincolanti solo nella misura in cui queste siano state esplicitamente concordate quali qualitá della merce nel senso di qualitá garantite.
(3) Le dichiarazioni sulle qualitá e sulla durata come anche altre dichiarazioni sono autonome garanzie solo quando sono state esplicitamente concordate ed indicate come tali.
(4) Le dichiarazioni sulla caratteristiche fisiche della merce (per esempio, nelle schede contenenti i dati tecnici) sono da considerare solo come dichiarazioni riferibili ad una media approssimativa. Le divergenze, come inevitabili nonostante l´attenzione nella produzione della merce e nella determinazione
dei valori, rimangono fatte salve. Sono considerate un vizio solo qualora comportino sostanziali cambiamenti delle caratteristiche materiali della merce o del prodotto finale che con questa deve essere prodotto.
(5) Non diamo alcuna garanzia per quanto riguarda i prodotti finali che vengono fabbricati con i componenti che devono essere forniti. In particolare non rispondiamo per quanto concerne le caratteristiche di funzionamento e le possibilitá di utilizzo di questi prodotti. L´uso, l´impiego e la lavorazione dei prodotti avvengono fuori dalle nostre possibilitá di controllo e sono pertanto esclusivamente sotto la responsabilitá dell´acquirente.
(6) La nostra consulenza relativa alle tecniche di utilizzo avviene oralmente, per iscritto e attraverso esperimenti secondo migliorecoscienza, tuttavia vale solo come indicazione non vincolante. Anche riguardo ad eventuali diritti di protezione dei terzi l´acquirente non é esonerato da un proprio controllo dei prodotti da noi forniti per quanto riguarda la loro adeguatezza per le procedure e gli scopi previsti.
7. Responsabilitá per i vizi della cosa
(1) Forniamo garanzia di esenzione da vizi della merce ordinata conformemente all´attuale stato della tecnica.
(2) Il diritto dell´acquirente all´eliminazione dei vizi é prioritariamente limitato alla richiesta di esatto adempimento, il che vuol dire eliminazione dei vizi sulla cosa stessa o sostituzione della cosa. Abbiamo la facoltá di optare per l´eliminazione dei vizi o per la sostituzione della cosa. In caso di insuccesso dell´eliminazione dei vizi o della sostituzione della consegna, l´acquirente puó richiedere la diminuzione del prezzo o risolvere il contratto. L´eliminazione dei vizi é senza successo, quando e nella misura in cui il termine per l´ esatto adempimento che ci era stato fissato è scaduto inutilmete. I presupposti per l´esercizio del diritto di risoluzione del contratto sono stabiliti all´art. 323 BGB.
(3) Il termine di prescrizione per i vizi della cosa, per le cose nuove, è di un anno dalla consegna della cosa. La vendita di cose usate avviene con l´esclusione di qualsiasi garanzia per vizi della cosa.
(4) Rispondiamo in base alle previsioni di legge, se l´acquirente fa valere il diritto al risarcimento dei danni, che si basa su dolo o colpa grave, inclusi il dolo o colpa grave del nostro rappresentante o dei nostri ausiliari. Nella misura in cui non ci viene addebitata alcuna altra violazione dolosa del contratto, la garanzia é limitata ai danni che previdibilmente e normalmente subentrano, peró nella misura massima dell´importo coperto dall a nostra assicurazione obbligatoria per la responsabilitá dell´azienda (10,226 Millioni di Euro). Per il resto la garanzia per il risarcimento dei danni é esclusa; a questo riguardo, in particolare, non garantiamo per i danni che non si sono verificati sull´oggetto della fornitura, a meno che non si tratti di lesioni della vita, corpo e/o della salute. Rimane comunque invariata la garanzia obbligatoria in base alla legge sulla garanzia sul prodotto (Produkthaftungsgesetzt).
(5) In caso di eliminazione dei vizi sulla stessa cosa, siamo obbligati a sostenere tutte le spese necessarie per l´eliminazione dei vizi, in particolare le spese di trasporto, comprese quelle dipendenti dalla lontananza della destinazione-, di lavorazione e dei materiali, salvo che i costi non aumentino perché la cosa è stata trasportata in un luogo diverso dalluogo dell´ adempimento.
(6) Le regole che precedono valgono anche per i danni che subentrano al momento dell´eliminazione dei vizi o della sostituzione dei prodotti nel quadro della garanzia per vizi della cosa.
(7) I diritti dell´acquirente derivanti dalla garanzia per vizi presuppongono che costui abbia ottemperato regolarmente e tempestivamente ai suoi oneri di controllo e di denuncia dei viziai
sensi dell´art. 377 HGB. Eventuali vizi, danni e divergenze di quantitá ci devono essere segnalati immediatamente per iscritto, ed in particolare: per quanto riguarda i vizi riconoscibili etc. al piú tardi nell´arco di 7 giorni di calendario dopo la consegna e per quanto riguarda altri vizi, che in questo termine non potrebbero essere scoperti neanche a seguito di un controllo fatto con diligenza, al piú tardi nell´arco di sette giorni dalla scoperta. Nel caso in cui la contestazione dei vizi non venga effettuata nel termine stabilito, nessun diritto derivante da tali vizi potrá piú essere validamente esercitato nei nostri confronti.
(8) Per il caso di una contestazione di vizi ci riserviamo il diritto di ispezione e controllo della merce per la quale è stato sporto reclamo in uno stato ancora inalterato.
8. Responsabilitá per altri motivi di diritto
(1) Una responsabilitá per risarcimento dei danni ulteriore rispetto a quella stabilita nelle clausole 6. e 7. è esclusa, indipendentemente dalla natura giuridica dei diritti esercitati. Ció vale in particolare per il diritto di risarcimento danni per colpa al momento della conclusione del contratto, a causa di ulteriori violazioni di obblighi o di diritti al risarcimento di danni materiali derivanti da illeciti extracontrattuali ai sensi dell´art. 823 BGB.
(2) Nella misura in cui la responsabilitá per risarcimento dei danni nei nostri confronti é esclusa o limitata, ció vale anche per la responsabilitá personale al risarcimento dei danni nei confronti dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti ed ausiliari.
9. Rivalsa dell´imprenditore
(1) Qualora l´acquirente, nell´ambito della sua attivitá commerciale, rivenda la cosa che gli é stata venduta ad un consumatore ed in conseguenza dei vizi per i quali noi siamo responsabili debba riprenderla indietro o diminuirne il prezzo, in tal caso l´acquirente puó far valere i suoi diritti derivanti dai vizi della cosa senza fissare termini.
(2) Inoltre l´acquirente puó chiedere il risarcimento delle spese che ha sostenuto nei confronti del consumatore, quando il vizio fatto valere dal consumatore era giá presente al momento del passaggio del rischio in capo all´acquirente. Le spese sono in particolare quelle relative ai costi di trasporto, compresi quelli dipendenti dalla lontananza della destinazione-, ai costi di lavorazione e dei materiali.
(3) Nel quadro di questa rivalsa dell´imprenditore l´acquirente non ha alcun diritto al risarcimento dei danni.
(4) L´obbligo dell´acquirente ai sensi dell´art. 377 HGB rimane invariato dalle sopra menzionate pattuizioni.
10.Riserva di proprietá
(1) L´oggetto della vendita, fino al saldo dei crediti che ci derivano dalla conclusione del contratto di compravendita, rimane di nostra proprietá. Nel caso in cui l´acquirente sia un imprenditore commerciale (Xxxxxxxx) nel senso del HGB (Handelsgesetzbuch), ci riserviamo la prorietá su tutti gli oggetti delle consegne fino al ricevimento di tutti i pagamenti che ci derivano dal rapporto commerciale.
(2) L´acquirente ha il diritto, solo con il nostro consenso preventivo, di rivendere o di ritrasferire gli oggetti delle consegne secondo il normale andamento degli affari; in relazione a questi casi, ci cede giá adesso tutti i crediti per un ammontare pari al totale della fattura del prezzo d´acquisto (compresa l´imposta sugli scambi) per il quale é debitore, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti e dei terzi, indipendentemente dal fatto che gli oggetti della consegna vengano rivenduti senza lavorazione o dopo la lavorazione. Anche dopo la cessione l´acquirente rimane autorizzato alla riscossione dei crediti. La
nostra facoltá di procedere noi stessi alla riscossione dei crediti rimane peró salva. Ci obblighiamo a non riscuotere noi stessi i crediti, finché l´acquirente ottempera come da contratto ai suoi obblighi di pagamento e nessuna richiesta di apertura di una procedura concorsuale viene presentata. Nel caso in cui sia subentrata una delle circostanze da ultimo menzionate, l´acquirente é tenuto -su richiesta- a darci tutte le informazioni che sono necessarie per la riscossione dei crediti ceduti ed a consegnarci tutta la documentazione pertinente come anche a notificare la cessione ai relativi debitori (terzi).
(3) La lavorazione o il montaggio dell´oggetto della consegna avviene sempre per noi. Nel caso in cui l´oggetto della consegna venga lavorato insieme ad altri oggetti che non ci appartengono, acquistiamo la comproprietá sui nuovi oggetti in proporzione al valore dell´oggetto della consegna al momento della lavorazione rapportato agli altri oggetti che vengono lavorati. Per quanto riguarda la cosa che deriva dalla lavorazione vale per il resto quanto giá detto per la cosa consegnata con riserva. Nel caso in cui l´oggetto della consegna venga ad essere inscindibilmente mischiato con altri oggetti che non ci appartengono, acquistiamo la comproprietá sulla nuova cosa in proporzione al valore dell´oggetto della consegna rapportato alle cose che vi vengono mischiate. Nel caso in cui la confusione dei vari oggetti avvenga in un modo tale che l´oggetto dell´acquirente sia da considerarsi la cosa principale, si considera come concordato che la controparte ci trasferisca proporzionalmente la comproprietá. La controparte ci conserva la proprietá o comproprietá che é cosí venuta in essere.
(4) Per il caso in cui il valore delle garanzie supera di piú del 20 % i crediti che garantiscono, il venditore é obbligato a liberare in tale misura su richiesta dell´acquirente le garanzie che gli spettano. La scelta delle garanzie da liberare spetta a noi.
1 11.Segni distintivi – Marchio
(1) All´acquirente non é consentito di offrire o consegnare prodotti sostitutivi al posto dei nostri prodotti facendo riferimento ai nostri prodotti come pure di collegare nei listini ed in simili documenti commerciali le nostre denominazioni dei prodotti, indipendentemente dal fatto che siano o meno protette, con la parola "sostituto" o di metterle a fronte delle denominazioni di prodotti sostitutivi.
(2) Inoltre all´acquirente non é consentito, nell´uso dei nostri prodotti a scopi di costruzione o nell´ulteriore lavorazione, di usare, in particolare ad indicazione di una parte importante, le nostre denominazioni dei prodotti, ed in particolare i nostri marchi, su tale merce o sul suo imballaggio o nelle relative stampe e nel materiale pubblicitario senza la nostra approvazione.
(3) La consegna dei prodotti sotto un marchio non puó esser considerata come approvazione dell´uso di codesto marchio per gli ulteriori prodotti che con i nostri vengono fabbricati.
(4) Ci riserviamo la proprietá ed i diritti d´autore sulle schede delle caratteristiche tecniche, sulle schede concernenti i dati rilevanti per la sicurezza, sulle illustrazioni, i disegni, i calcoli e l´ulteriore documentazione; non potete darvi accesso a terzi. Per la trasmissione a terzi l´acquirente necessiterá di una nostra approvazione scritta.
(5) Salvo che sia stato differentemente pattuito, non garantiamo che la cosa consegnata sia libera da diritti di proprietá industriale fuori dalla Repubblica Federale Tedesca.
12. Cambiamenti nella situazione dell´acquirente
(1) Nel caso in cui la situazione patrimoniale dell´acquirente peggiori notevolmente (ad esempio nel caso di mancato pagamento di un assegno o di una cambiale, come pure nel caso di istanza di apertura di una procedura concorsuale o di una procedura di concordato sul patrimonio dell´acquirente), se dispone, al di fuori del regolare giro d´affari, di merce che abbiamo consegnato con riserva di proprietá, oppure nel caso in cui sciolga la sua impresa,
abbiamo il diritto di mettere immediatamente in scadenza tutti i debiti, di riscattare la cambiale a spese dell´acquirente e di consegnare ulteriormente solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzie.
(2) In caso di sospensione dei pagamenti o di eccessivo indebitamento dell´acquirente o in caso di richiesta di apertura di una procedura concorsuale o di una procedura di concordato, abbiamo il diritto, a nostra scelta, o di far valere i diritti sopra menzionati oppure di risolvere il contratto in base alle previsioni di legge.
13.Protezione dei dati
Per l´esecuzione del contratto, abbiamo il diritto di immagazzinare elettronicamente e di elaborare, nel rispetto delle previsioni della legge sulla protezione dei dati (Bundesda- tenschutzgesetzes), tutti i dati concernenti l´acquirente che siano pertinenti al rapporto commerciale.
14. Foro competente – Luogo dell´adempimento- Scelta del diritto applicabile
(1) Luogo dell´adempimento per tutte le consegne é la sede della nostra societá.
(2) Purché l´acquirente sia un imprenditore commerciale (Xxxxxxxx) nel senso del HGB (Handelsgesetzbuch), una persona giuridica di diritto pubblico o di un patrimonio separato di diritto pubblico, Colonia é il foro competente. In questo caso abbiamo anche il diritto di citare in giudizio l´acquirente davanti al foro territorialmente competente in virtú della sua residenza. Lo stesso vale nel caso in cui l´acquirente non dispone di alcun foro generale in Germania, trasferisce la residenza o il domicilio fuori dai confini nazionali dopo la conclusione del contratto o al momento della proposizione dell´azione la residenza o il suo domicilio sono sconosciuti.
(3) Il contratto é soggetto esclusivamente alla legge della Repubblica Federale Tedesca. L´applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci viene esclusa.
(4) Nel caso in cui determinate previsioni delle condizioni d´acquisto siano invalide, la validitá del contratto per la parte rimanente non ne viene compromessa.. Le previsioni invalide vengono sostituite dalle previsioni di legge.