Condizioni generali di vendita / territorio nazionale
Condizioni generali di vendita / territorio nazionale
Cesano Maderno, 04.2020
Per le nostre forniture e i servizi ad esse connessi valgono esclusivamente le seguenti condizioni di vendita. Altre condizioni non diventano contenuto del contratto anche se non ci siamo espressamente opposti alla loro applicazione. Deroghe dalle presenti condizioni di vendita richiedono la nostra espressa approvazione scritta. Le condizioni di vendita valgono nell'ambito predetto anche per contratti futuri, anche se esse non sono state nuovamente espressamente concordate.
1. Offerte
Le nostre offerte sono non vincolanti per il Venditore.
2. Prezzi e Limite di Credito
2.1. Qualora nel periodo tra la stipula del contratto e la fornitura dovessimo procedere a un aumento generale dei nostri prezzi per il prodotto da fornire, siamo autorizzati a applicare il prezzo valido nel giorno della fornitura. Nel caso di un aumento dei prezzi l'acquirente è autorizzato a recedere dal contratto entro un termine di 14 giorni dalla comunicazione dell'aumento del prezzo.
2.2. L'Acquirente è tenuto a fornire al Venditore, entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento di un’eventuale richiesta, rendiconti comprovanti la situazione finanziaria dell'Acquirente che il Venditore potrebbe ragionevolmente richiedere, e informerà immediatamente il Venditore di qualsiasi evento o circostanza che potrebbe avere un impatto materiale negativo sulla propria attività commerciale o situazione finanziaria. Qualora il Venditore dovesse ritenere, a propria esclusiva discrezione, che la situazione finanziaria dell'Acquirente o la sua affidabilità creditizia siano inadeguate o insoddisfacenti o il Limite di Credito a disposizione dell'Acquirente dovesse essere insufficiente, l'Acquirente dovrà confermare la propria disponibilità a pagare in anticipo il valore della Merce oltre il proprio Limite di Credito prima della spedizione. In caso di mancato ricevimento di tale conferma entro tre (3) giorni solari dalla notifica da parte del Venditore dell’inadeguatezza dell'affidabilità creditizia, il Venditore potrà, senza responsabilità o penalità alcuna, intraprendere una delle seguenti azioni:
a) ridurre i termini di pagamento di tutti gli importi dovuti dall'Acquirente al Venditore ai sensi del Contratto e per ogni singola transazione;
b) con un preavviso scritto, modificare le condizioni di pagamento, con la possibilità di richiedere il pagamento anticipato in contanti da parte dell’Acquirente;
c) ritardare qualsiasi ulteriore consegna di Merce all’Acquirente oltre il Limite di Credito di cui l’Acquirente stesso dispone;
d) sospendere la consegna delle Merci non pagate in transito;
e) chiedere all’Acquirente di fornire una o più garanzie di un garante affidabile (la cui solvibilità sarà definita e determinata esclusivamente dal Venditore) a garanzia dei propri obblighi di pagamento; oppure
f) una combinazione delle opzioni di cui sopra.
Qualora l’Acquirente non riesca a collaborare e risolvere il problema della propria affidabilità creditizia entro tre (3) giorni solari, il Venditore, in aggiunta a tutti i diritti di cui sopra e comunque a sua discrezione e senza responsabilità o penalità alcuna, potrà adottare uno o tutti i provvedimenti seguenti:
a) previa comunicazione scritta, sospendere o annullare immediatamente il Contratto in tutto o in parte;
b) esercitare il proprio diritto di pegno; oppure
c) esercitare il proprio diritto di rivendita;
Nessuna azione intrapresa dal Venditore ai sensi della presente Clausola (né alcuna inottemperanza del Venditore a quando previsto dalla presente Clausola) costituisce rinuncia da parte del Venditore ad alcuno dei propri diritti di far rispettare gli obblighi dell'Acquirente previsti dal Contratto, compreso, ma non in via limitativa, l'obbligo dell’Acquirente di effettuare i pagamenti nei termini previsti dal Contratto.
2.3. Su richiesta dell’Acquirente, prima della sottoscrizione del Contratto o il giorno stesso, il Venditore dovrà notificare all'Acquirente per iscritto il Limite di Credito dell’Acquirente stesso, compreso l’importo e il termine di credito e i termini di pagamento delle Merci. Il metodo di pagamento delle Merci oggetto del Contratto dovrà essere adeguato alle condizioni di pagamento del Limite di Credito dell’Acquirente. Il Venditore potrà notificare all'Acquirente il Limite di Credito di cui questi dispone.
2.4. Se non diversamente concordato, la data prevista di pagamento è indicata in fattura. Sono ammessi i pagamenti anticipati; non è consentito effettuare pagamenti in contanti.
3. Dati del prodotto
Sono ammesse deroghe ai dati del prodotto qualora, nonostante l'accuratezza applicata, siano inevitabili oppure non siano di rilievo.
4. Peso al momento del carico, fornitura, danni da trasporto
4.1. In caso di carico presso lo stabilimento, magazzino o punto di spedizione è rilevante ai fini contrattuali il peso netto rilevato in tale sede.
4.2. I tempi di consegna della fornitura sono indicativi e non vincolanti.
4.3. In caso di fornitura concordata CPT "Carriage Paid To" (porto pagato fino a) il rischio della perdita o del danneggiamento della merce passa in capo all'acquirente non appena la merce è stata consegnata al vettore. Ciò vale anche nei casi in cui la consegna della merce al vettore è avvenuta in un luogo diverso dal luogo di adempimento.
4.4. L'acquirente o colui che prende in consegna la merce per conto dell'acquirente deve far valere eventuali contestazioni riguardanti danni di trasporto per iscritto e senza indugio direttamente all'azienda di trasporto e/o al capitano della nave con copia della comunicazione di contestazione alla nostra società. La nostra società deve essere informata per iscritto in modo da poter coinvolgere l'assicuratore del carico e chiedere il suo supporto. In caso di forniture via nave, il danno deve essere notificato per origine, tipo e dimensioni da un commissario di avaria, al più tardi allo sbarco del carico.
5. Imballaggio
I prodotti vengono forniti nei nostri mezzi di imballaggio standardizzati.
6. Ritardo
In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’acquirente Il Venditore è autorizzato ad esigere gli interessi di mora calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002, oltre che a sospendere l’evasione di nuovi ordini sino a quanto dovuto non sarà ricevuto.
7. Consulenza e informazione
Prestiamo la nostra consulenza in base alle nostre migliori conoscenze, sulla base della nostra ricerca e della nostra esperienza. Tutte le informazioni e risposte sull'idoneità e impiego dei nostri prodotti, tuttavia, non sono impegnative, ed esse non esonerano l'acquirente dall'obbligo di propri controlli e verifiche.
8. Diritti derivanti da vizi del prodotto
8.1. Contestazioni riguardanti vizi del prodotto ci devono essere presentate per iscritto, immediatamente per quanto esse siano constatabili per mezzo di ragionevoli controlli, e comunque entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della merce in presenza di vizi palesi.
8.2. In caso di contestazioni giustificate provvederemo a fornire a completamento i quantitativi mancanti o a sostituire la merce. Nel caso in cui non ci fosse possibile provvedere alla sostituzione o la fornitura in sostituzione fosse difettosa, a scelta del cliente, ritireremo la merce o concederemo uno sconto sul prezzo.
8.3. I dati e le affermazioni riguardo i prodotti si basano sul nostro attuale stato di conoscenza e vengono comunicati in buona fede e secondo coscienza. Esse tuttavia non sono impegnative e non hanno pretesa di completezza.
Per quanto legalmente possibile la responsabilità e la garanzia della correttezza e attualità dei dati ovvero delle affermazioni in pubblicazioni, in particolare in vista di sviluppi futuri, sono escluse. L'acquirente o l'utente del prodotto sono responsabili dell'idoneità e utilizzabilità del prodotto nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o delle autorità. Non assumiamo responsabilità per l'utilizzo non secondo la destinazione d'uso dei prodotti oppure per un uso non rispondente a leggi o prescrizioni, in particolare dopo miscelazione o connessione dei prodotti o dopo la loro lavorazione per ottenere altri prodotti.
9. Responsabilità
Siamo responsabili di danni dovuti al pregiudizio alla salute se l'inadempienza è riconducibile direttamente alla nostra società nonché per altri danni, se riconducibili al mancato nostro adempimento doloso o gravemente negligente agli obblighi di legge. Nello stesso ambito siamo responsabili per i nostri assistenti. Ogni altro diritto risarcitorio deve intendersi espressamente escluso.
10. COVID 19
Le Parti riconoscono che, alla data del presente Contratto, esiste una pandemia globale di COVID-19 e concordano che, nonostante quanto diversamente stabilito nel Contratto e/o nelle Condizioni, si applicano le seguenti disposizioni:
10.1. Nel caso in cui il Venditore non sia in grado di eseguire e/o sia ostacolato nell'esecuzione e/o sia ritardato nell'esecuzione, di uno qualsiasi dei suoi obblighi (inclusi ma non limitati a obblighi di fornitura e consegna) ai sensi del Contratto e/o delle Condizioni per motivo correlato a COVID-19 (incluso ma non limitato a qualsiasi motivo derivante da malattia o assenza di lavoratori e/o difficoltà di produzione o di inventario e/o restrizioni amministrative o legali, controlli o altre misure imposte o raccomandate da qualsiasi autorità pubblica e/o il divieto o la limitazione di pratiche di lavoro, trasporto o consegna), il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per eventuali perdite, lesioni, danni, reclami o spese di qualsiasi natura derivanti da tale incapacità, impedimento o ritardo, e il Venditore avrà diritto prolungare i tempi di consegna di un periodo pari a qualsiasi ritardo.
10.2. Il Venditore dovrà comunicare tempestivamente all'Acquirente una volta che il Venditore si renderà conto che non è in grado di eseguire e/o sarà ostacolato e/o ritardato nell'esecuzione dei suoi obblighi.
10.3. In caso di notifica in conformità con la precedente disposizione, entrambe le Parti, in buona fede, discutono e tentano di raggiungere un accordo al fine di trovare un modo accettabile per entrambe le Parti per eseguire il Contratto.
11. Clausola sulle sanzioni
11.1. Le parti affermano e garantiscono che
a) I beni verranno usati solo per la propria attività lecita e dichiarata e non per una qualunque attività atta al progresso della proliferazione di armi nucleari, chimiche o biologiche o tecnologia missilistica o altro con violazione di qualunque legge, statuto, norma o regolamento applicabile;
b) nessuna delle parti o loro agenti (l’“Agente”) né un acquirente (l’“Acquirente”) né alcun affiliato, incaricato, direttore o dipendente delle parti e/o dell’Agente e/o dell'Acquirente:
è una persona sottoposta a sanzioni o in alcun modo collegata o affiliata a persona sottoposta a sanzione; ha violato o sta violando alcuna legge sulle sanzioni; può direttamente o indirettamente rilasciare, vendere, fornire, esportare, riesportare, trasbordare, dirottare, prestare, noleggiare, consegnare, trasferire attraverso,
consentire accesso a o altrimenti rendere disponibile la merce a una qualunque persona o paese o stato sottoposti a violazione, violando la legge applicabile o nella misura in cui tali azioni possono causare la violazione della legge applicabile dalle parti, tra cui, ma non limitato a, le leggi sulle sanzioni; oppure
può usare le merci per produrre prodotti che, direttamente o indirettamente, saranno spediti, venduti o forniti a una qualunque persona o paese o stato sottoposti a sanzioni o nella misura in cui tali azioni possono causare la violazione della legge applicabile dalle parti, tra cui, ma non limitato a, le leggi sulle sanzioni;
Può direttamente o indirettamente trasferire a o rendere diversamente disponibili i fondi delle parti pagati a un’altra parte, a o mediante una qualunque persona o un qualunque paese, stato o territorio sottoposti a sanzione, violando la legge applicabile o nella misura in cui tali azioni possono causare la violazione della legge applicabile dalle parti, tra cui, ma non limitato a, le leggi sulle sanzioni.
11.2. Ciascuna delle affermazioni e garanzie di cui sopra risalgono alla data di questo contratto e si ritengono essere ripetute alla data di ciascuna spedizione (ordine di acquisto) o data per ciascuna pagamento.
11.3. Le parti devono avere il diritto di porre fine al contratto immediatamente una volta rilevato che (i) una delle parti sta violando le affermazioni e garanzie precedentemente menzionate o (ii) una delle parti ha ragione di credere che l’altra parte può o potrà violare tali affermazioni e garanzie o (iii) una delle parti ha ragione di credere che una qualunque attività o nostro business con l’altra parte o Agente o fornitura a un Acquirente potrebbe causare che l’altra parte (o sussidiarie della parte o affiliati se presenti) violi una qualunque legge, statuto, regola e regolamenti applicabili (incluso ma non limitato alle leggi sulle sanzioni). La parte responsabile, o potenzialmente responsabile, della violazione denunciata rinuncia al proprio diritto di chiedere risarcimento all’altra parte in caso di danni, perdite, responsabilità e costi e spese correlate che potrebbe avere come risultato della disdetta; la parte non colpevole di violazione deve avere il diritto di perseguire qualunque diritto legale a ciò correlato rispetto alla parte colpevole di violazione.
11.4. La parte responsabile, o potenzialmente responsabile, della violazione denunciata deve indennizzare l’altra parte contro qualunque e ogni danno, perdita, rivendicazione, tassa, responsabilità e costi e spese correlati, incluse spese e sborsi legali ragionevoli, sostenuti dalla corrispondente parte e risultante dalla violazione della parte di queste affermazioni e garanzie, rispettivamente.
11.5. Nulla in questo contratto va configurato come un requisito o un accordo di una delle parti a conformarsi a una qualunque legge che risulterebbe penalizzante o proibito in base alle leggi applicabili alle parti.
Definizioni
“Autorità governativa” è una qualunque autorità governativa rilevante o regolatoria, un istituto o agenzia che gestisce le sanzioni economiche, settoriali, finanziarie o commerciali applicabili delle giurisdizioni valide, tra cui, ma non limitato a:
a) le Nazioni Unite,
b) gli Stati Uniti d’America,
c) l’Unione Europea,
d) il Regno Unito,
e) la Svizzera o
f) i rispettivi istituti governativi e agenzie di uno qualunque dei menzionati sopra tra cui OFAC, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America, il Tesoro di Sua Maestà, l’Autorità monetaria di Hong Kong, la Banca mondiale, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) della Svizzera,
“Leggi sulle sanzioni” ovvero una qualunque legge economica, settoriale, finanziaria o commerciale, o pari regolamento o embargo adottati, gestiti, messi in atto o imposti da una qualunque autorità governativa.
“Persona sottoposta a sanzione” ovvero una qualunque persona o entità che sia:
a) presente negli elenchi correlati a leggi di sanzione di persone designate, gestiti da una qualunque autorità governativa;
b) organizzata o residente in un paese o stato che è soggetto a o oggetto di una qualunque legge di sanzione a livello di paese o residente in un paese o stato denominato “paese o stato sottoposto a sanzione”;
c) direttamente o indirettamente posseduta o controllata da una qualunque persona o entità elencate nei paragrafi (a). e
b) di cui sopra;
“Paese, stato e territorio sottoposto a sanzione” vuol dire un qualunque paese, stato o territorio elencato di seguito:
Stati non riconosciuti
Repubblica del Nagorno Karabakh (Repubblica di Artsakh), Somaliland, Stato Islamico, Territorio noto come “temporaneamente non controllato da Ucraina, incluso il territorio della regione del Lugansk e Donetsk”, Azad Kashmir
Stati con riconoscimento limitato
Repubblica turca di Cipro del Nord, Ossezia del Sud, Abcasia, Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi, Stato di Palestina, Kosovo.
Paesi ad alto rischio
Iran, Iraq, Siria, Sudan, Cuba, Xxxxx del Nord, Zimbabwe, Somalia, Libano, Burundi, Libia, Venezuela, o qualunque altro paese o stato notificato dalle rispettive parti in fase di redazione.
Qualunque dato personale, quale nome e numero di telefono di lavoro (escluso quindi ogni dato privato) correlato a qualunque transazione economica con Eurochem verrà salvato sul nostro sistema informativo e possibilmente trasferito all’interno del Gruppo di aziende Eurochem per scopi correlati a questa transazione economica per un periodo di tempo prescritto dalla legge.
Sede della società è Cesano Maderno, xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 XX Direttori Responsabili: Xxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxx